CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 febbraio 2010
287.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.05.

Dichiarazione di monumento nazionale e contributo per l'esecuzione dei restauri interni ed esterni della Basilica di San Petronio in Bologna.
C. 2955.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Remigio CERONI (PdL), relatore, con riferimento all'articolo 2, pur rilevando che l'onere previsto dal provvedimento è configurato come limite di spesa, ritiene opportuno che il Governo fornisca un quadro degli interventi ritenuti necessari e il computo degli oneri che contribuiscono a determinare la spesa complessiva, ciò anche al fine di verificare se il contributo dello Stato sia destinato al finanziamento dell'importo complessivo delle opere da realizzare.
Ritiene inoltre opportuno acquisire chiarimenti in ordine alla disposizione

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contenuta nel comma 3 che prevede un primo versamento, pari a 429.000 euro, da corrispondere prima dell'inizio dei lavori e da conteggiarsi nella liquidazione finale dell'ultimo esercizio. Infine, chiede di chiarire se la cifra suddetta sia da considerarsi inclusa nell'onere di 1.679.000 imputato all'esercizio 2010.
In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'utilizzo dell'accantonamento del Fondo speciale di conto capitale relativo allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, segnala che lo stesso non reca per l'anno 2011 le necessarie disponibilità. Con riferimento all'anno 2012, osserva che lo stanziamento reca le necessarie disponibilità, ma esse sono integralmente preordinate alla partecipazione a banche e fondi internazionali. Trattandosi di risorse che appaiono finalizzate all'adempimento di obblighi internazionali, rileva che esse non possono essere destinate, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge di contabilità e finanza pubblica, ad altre finalità. Al riguardo, ritiene, comunque, opportuna una conferma da parte del Governo. Da ultimo, con riferimento alla copertura finanziaria prevista per l'anno 2013, osserva che gli accantonamenti del fondo speciale di conto capitale previsti dalla legge finanziaria hanno una valenza limitata al triennio 2010-2012.

Il sottosegretario Luigi CASERO rileva che l'onore recato dal provvedimento, pari a 1.679.000 euro per l'anno 2010, a 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 e a 750.000 euro per l'anno 2013, viene coperto mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Al riguardo, premesso che, come evidenziato anche dal Ministero per i beni e le attività culturali, non risultano elementi informativi di dettaglio circa il quadro degli interventi di restauro che si ritiene necessario effettuare, esprime parere contrario all'ulteriore corso del provvedimento in quanto l'accantonamento del predetto fondo speciale indicato nel provvedimento medesimo, non presenta sufficiente disponibilità.

Remigio CERONI (PdL), relatore, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di individuare forme alternative di copertura finanziaria.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, concordando con la proposta del relatore, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Modifiche alla composizione dei comitati consultivi provinciali presso l'INAIL.
Nuovo testo C. 2587.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto SIMONETTI (LNP), relatore, con riferimento all'articolo 1, ritiene necessario che sia chiarito se l'aumento del numero dei componenti dei comitati provinciali dell'INAIL possa determinare maggiori oneri a carico dell'Istituto. Osserva che, in base alle norme di funzionamento dei comitati consultivi provinciali, recate dall'Allegato 1 alla circolare INAIL n. 60 del 2001, ai componenti che risiedono in comune diverso dalla sede provinciale spetta il trattamento di missione secondo le modalità e nelle misure stabilite per i componenti degli organi centrali dell'Istituto. Rileva che, analogamente, il trattamento di missione è corrisposto ai componenti dei comitati in esame per le riunioni - autorizzate o convocate dagli organi centrali dell'Istituto - «in località diversa da quella del territorio provinciale».

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Il sottosegretario Luigi CASERO ricordando che la proposta di legge in esame intende modificare l'articolo 1, comma 2, della legge n. 1712 del 1962, al fine di assicurare la presenza, in senso ai Comitati consultivi provinciali dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, di un rappresentante dell'associazione più rappresentativa sul piano nazionale degli invalidi e dei mutilati per il lavoro, fa presente che al successivo articolo 2, comma 4, della medesima legge n. 1712 del 1962, è previsto che la partecipazione ai Comitati consultivi di cui trattasi non conferisce alcun diritto a compensi. Pertanto, comunica che il Governo non ravvisa motivi ostativi all'ulteriore corso della proposta in esame.

Roberto SIMONETTI (LNP), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2587, recante modifiche alla composizione dei comitati consultivi provinciali presso l'INAIL;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
esprime

PARERE FAVOREVOLE».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009.
C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che per l'esame del disegno di legge comunitaria esiste una specifica procedura di esame parlamentare disciplinata dall'articolo 126-ter del Regolamento, in base a tale procedura, alle Commissioni in sede consultiva è riconosciuta la capacità di approvare emendamenti che vengono trasmessi alla Commissione politiche dell'Unione europea competente in sede referente, la quale li può respingere unitamente per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale. Fa presente che tuttavia, in base alla prassi consolidata, da ultimo confermata nel corso dell'esame in prima lettura del presente disegno di legge, nel corso dell'esame del disegno di legge comunitaria da parte della Commissione bilancio non si procede alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti e alla votazione degli stessi, in quanto si ritiene preferibile esprimere le valutazioni della Commissione in ordine ad eventuali modifiche al testo del provvedimento attraverso l'inserimento di condizioni nel parere che, come previsto con riferimento a tutti i pareri espressi dalla Commissione, assumono una particolare valenza procedurale. Alla luce di tali considerazioni, propone che, come negli scorsi anni, la Commissione non proceda alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge comunitaria. Ricorda altresì che, nel prosieguo dell'esame del disegno di legge comunitaria, la Commissione bilancio sarà poi chiamata ad esprimersi sugli emendamenti presentati presso la XIV Commissione - ivi compresi quelli approvati dalle Commissioni di settore - aventi profili finanziari e trasmessi dalla stessa alla Commissione bilancio.
In sostituzione del relatore, ricorda che il disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2009) è già stato approvato dalla Camera ed è stato modificato dal Senato e non è corredato di relazione tecnica.
Con riferimento agli effetti finanziari delle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento,

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in relazione alle disposizioni del comma 2 dell'articolo 12, appare opportuna una conferma che dall'applicazione del nuovo regime sanzionatorio in materia di vinificazione non derivino minori entrate rispetto al gettito già scontato a legislazione vigente con riferimento alle medesime violazioni. Per quanto attiene al comma 3 dell'articolo 12, osserva che la si dispone l'abrogazione del regime sanzionatorio in materia di commercializzazione delle uova di cui all'articolo 5 della legge n. 419 del 1971. Dovrebbe, in proposito, essere chiarito se da tale abrogazione possano derivare effetti finanziari negativi, in relazione al venir meno del gettito di sanzioni pecuniarie eventualmente scontato nelle previsioni di bilancio.
Rileva, poi, che l'articolo 13 aggiunge un ulteriore principio di delega a quelli già previsti dall'articolo 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), in tema di contratti di credito al consumo, in modo da prevedere il ruolo dell'educazione finanziaria quale strumento di tutela del consumatore, attribuendo il potere di promuovere iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, al fine di favorire relazioni responsabili e corrette tra intermediari e clienti. In proposito, ritiene opportuno acquisire chiarimenti sulle effettive modalità di attuazione delle disposizioni, al fine di escludere l'insorgenza di oneri a carico della finanza pubblica, rilevando che la disposizione non specifica quali saranno i soggetti incaricati di promuovere le iniziative di informazione ed educazione previste, né se tali iniziative costituiscano oggetto di una mera facoltà per i medesimi soggetti, da esercitare nell'ambito delle risorse disponibili.
Per quanto attiene, poi, all'articolo 16, in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio, osserva che le modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato prevedono che le attività di stoccaggio siano svolte in base ad autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in luogo della concessione prevista nel testo licenziato dalla Camera. In proposito, giudica opportuno che il Governo fornisca chiarimenti circa la possibilità che si determini una rinuncia ad entrate connesse ad eventuali canoni di concessione. Con riferimento alle modalità di informazione al pubblico relativamente ai dati ambientali, è - a suo avviso - altresì opportuno che il Governo chiarisca su quali soggetti ricadano tali obblighi di realizzazione e se sia effettivamente possibile per i medesimi soggetti dare attuazione a tali adempimenti nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Ciò al fine di assicurare l'effettività della clausola di salvaguardia introdotta dal Senato, al comma 1. Per quanto attiene agli adempimenti in capo al Comitato relativo alle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, giudica opportuna una conferma che gli stessi possano essere svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Per quanto riguarda l'attuazione della direttiva europea in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, giudica necessario un chiarimento in merito al criterio di delega che prevede l'inserimento di apparecchiature e sistemi di produzione di elettricità, calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili nell'ambito della pianificazione delle infrastrutture urbane, andrebbero chiarite le eventuali conseguenze finanziare a carico degli enti tenuti alla realizzazione di tali infrastrutture. Con riferimento ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, giudica opportuno che il Governo confermi che gli adempimenti posti a carico dei soggetti pubblici possano essere da questi svolti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In relazione all'articolo 20, che reca una definizione dei rifiuti inerti, rileva che la disposizione, considerata la sua valenza prevalentemente tecnica, non appare suscettibile di determinare effetti finanziari diretti. Al fine di escludere conseguenze finanziarie connesse ad eventuali procedure di infrazione, ritiene che andrebbe peraltro acquisita una conferma circa la compatibilità della norma rispetto all'ordinamento comunitario. Con riferimento,

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inoltre, all'articolo 21, al fine di escludere possibili effetti finanziari di carattere indiretto, connessi ad eventuali procedure di infrazione, dovrebbe - a suo avviso - essere acquisito l'avviso del Governo in ordine alla compatibilità delle norme in esame rispetto alla disciplina comunitaria in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati. In relazione all'articolo 22, osserva che la norma sembra limitare l'obbligo di costituzione di adeguata garanzia finanziaria ai soli produttori che optino per una particolare modalità di gestione dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, escludendo da tale obbligo i produttori che optano per altri sistemi. Tale limitazione appare suscettibile di determinare una potenziale riduzione delle garanzie di finanziamento della gestione complessiva dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Sul punto ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.
Con riferimento all'articolo 24, recante attuazione della direttiva in materia di sistemi di pagamento, tenuto conto dell'ampia portata normativa della delega legislativa e considerato altresì che la stessa non è corredata di relazione tecnica, ritiene che andrebbero acquisiti dal Governo elementi volti a confermare la neutralità finanziaria dell'attuazione della delega medesima. In relazione all'articolo 28, relativo alla classificazione delle carcasse suine, dovrebbe - a suo avviso - acquisita una conferma da parte del Governo circa l'effettiva possibilità, per i soggetti pubblici interessati, di far fronte ai compiti previsti con le risorse già disponibili in base alla vigente legislazione, come sancito dalla clausola di invarianza finanziaria riportata al comma 10.
Rileva, inoltre, che, in relazione all'ampia portata di taluni principi della delega in materia di pesca e acquacoltura di cui all'articolo 29, dovrebbero essere acquisiti elementi informativi in ordine alla compatibilità delle previsioni in esame rispetto all'obbligo di neutralità finanziaria indicato dal testo. In particolare, dovrebbero - a suo avviso - essere valutati i possibili effetti finanziari di carattere diretto o indiretto derivanti dalle misure volte a valorizzare il ruolo delle imprese attraverso la concentrazione dell'offerta, a sostenere la multifunzionalità della aziende, a contrastare la pesca illegale e a sostenere lo sviluppo occupazionale e a tutelare le risorse naturali e la biodiversità. Per quanto attiene all'articolo 31, al fine di verificare l'effettività della clausola di invarianza finanziaria, dovrebbe a suo avviso essere chiarito se il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali possa adempiere alle funzioni assegnate dalle norme in esame, in particolare in materia di gestione dei dati e di controllo e applicazione di sanzioni, con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.
In relazione all'articolo 40, che reca princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali, dovrebbe - a suo avviso - chiarirsi il sistema di finanziamento dell'Autorità nazionale, precisando se i diritti a carico degli utenti vadano a coprire i costi diretti e indiretti connessi al funzionamento di strutture già esistenti all'interno dell'ENAC ovvero alla costituzione di nuove apposite strutture all'interno dell'ente. Più in generale, con riferimento ai nuovi compiti attribuiti all'ENAC, designato quale Autorità di vigilanza nel settore, ritiene che andrebbe chiarito se lo svolgimento di tali funzioni possa essere effettivamente assicurato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quelle che deriveranno dai diritti a carico dell'utenza, escludendo quindi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Per quanto attiene alle disposizioni in materia prodotti fitosanitari contenute nell'articolo 42, giudica opportuna una conferma da parte del Governo circa l'effettiva possibilità, per le amministrazioni interessate, di espletare i compiti derivanti dalla norma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ritiene, in particolare, necessario tale chiarimento con riferimento al possibile impatto finanziario

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delle modifiche tecniche concernenti la trasmissione telematica dei dati di vendita e di esportazione dei prodotti fitosanitari. Con riferimento, poi, all'articolo 44, che reca disposizioni in materia di veicoli fuori uso, giudica necessaria una conferma in ordine all'idoneità delle modifiche proposte a dare completa esecuzione ai rilievi della Corte di giustizia delle Comunità europee, al fine di escludere eventuali sanzioni. Rileva, in proposito, che la norma, modificando la precedente disciplina, sostituisce tra l'altro all'obbligo originariamente previsto una facoltà per le imprese di autoriparazione di consegnare le parti-rifiuto.
Per quanto attiene all'articolo 46, recante una delega al Governo in materia di precursori di droghe, dovrebbe a suo avviso essere acquisito un chiarimento dal Governo in ordine al possibile impatto amministrativo, ed eventualmente finanziario, delle previsioni in materia di rilascio delle licenze, di gestione del registro degli operatori e di attività di controllo. Con riferimento agli altri principi e criteri direttivi della delega di cui all'articolo 46, reputa comunque opportuno che il Governo confermi che alla delega possa essere data effettivamente attuazione nei limiti delle risorse già disponibili a normativa vigente, in conformità alla clausola di neutralità finanziaria di cui è corredata la norma di delega. In relazione all'articolo 47, che reca disposizioni in materia di immissione sul mercato di biocidi, valuta necessario acquisire un chiarimento dal Governo al fine di escludere che la proroga del periodo transitorio, con applicazione della normativa previgente in materia di biocidi, possa comportare effetti indiretti anche sull'applicazione del sistema di tariffe, previsto all'articolo 30 del decreto legislativo n. 174 del 2000, finalizzato a dare copertura ai costi sostenuti dal Ministero della salute nelle procedure di autorizzazione. Per quanto riguarda le disposizioni in materia di monitoraggio in materia di servizi di interesse economico generale recate dall'articolo 48, ritiene opportuno che il Governo confermi che le attività in questione possano essere effettivamente svolte dal Ministro per le politiche europee nell'ambito delle risorse già assegnate e senza effetti, in termini di funzionalità, sulle strutture interessate dall'attribuzione della nuova competenza. Segnala, poi, che l'articolo 49 in materia di navi officina e navi frigorifero, rileva che la norma di cui al comma 5 esenta gli imprenditori agricoli - che svolgono, tra l'altro, attività di allevamento animale - dalla corresponsione di quanto dovuto, a legislazione vigente, per il finanziamento dei controlli sanitari esercitati da soggetti pubblici in materia di alimentazione animale nonché per il finanziamento di specifiche spese statali in tali settori e, pertanto, appare suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica. Non rileva, invece, profili finanziari di carattere problematico in relazione al riconoscimento delle navi officina e delle navi frigorifero, considerato che gli oneri relativi alle funzioni di controllo pubblico, connessi alle attività di cui al comma 1, vengono posti a carico degli operatori stessi.
Con riferimento all'articolo 51, recante disposizioni in materia di agenzie di rating del credito, ritiene che siano necessari chiarimenti in merito alla possibilità di garantire il rispetto della clausola di invarianza finanziaria contenuta nella norma. A tal fine, dovrebbe, in particolare, essere chiarito se il contributo previsto dall'articolo 19 del regolamento, a carico delle agenzie di rating richiedenti la registrazione in Italia, possa assicurare l'integrale compensazione dei maggiori costi derivanti per la Consob dall'assunzione delle nuove funzioni previste dal regolamento. Ricorda, in proposito, che attualmente il bilancio dello Stato concorre al finanziamento della Consob in via residuale, attraverso stanziamenti previsti annualmente nella Tabella C, allegata alla legge finanziaria e che da ultimo tale finanziamento è stato fissato in circa un milione di euro per il 2010 ed in circa 500.000 euro annui per i due esercizi successivi. In relazione all'articolo 52, comma 1, che reca modifiche all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari

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esteri, ritiene opportuno che il Governo confermi che l'indennità di servizio all'estero, dovuta al personale della carriera diplomatica, sia commisurata alle funzioni svolte e non al grado rivestito. Osserva, infatti, che - diversamente - la disposizione di cui alla lettera h) risulterebbe suscettibile di determinare oneri in quanto, pur restando invariati il numero delle sedi all'estero e la dotazione organica dei Ministri plenipotenziari, potrebbero essere posti a capo di alcuni Consolati generali funzionari di grado più elevato rispetto a quelli che attualmente possono essere preposti al medesimo incarico. Con riferimento, poi, all'articolo 53, reca disposizioni relative all'Istituto diplomatico del Ministero degli affari esteri, rileva che dalle norme emerge che i corrispettivi previsti per le attività di formazione svolte dall'Istituto dovranno coprire integralmente i costi per lo svolgimento delle medesime attività: in proposito andrebbe quindi confermato che le modalità applicative delle disposizioni potranno essere tali da assicurare l'allineamento, anche temporale, tra i predetti costi e il gettito assicurato dal pagamento dei corrispettivi. Riguardo al meccanismo di riassegnazione dei proventi ai capitoli del Ministero destinati alla formazione, dovrebbe altresì essere - a suo avviso - escluso che dal medesimo possano scaturire eventuali effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento. Da ultimo, con riferimento alle disposizioni dell'articolo 54, relativo alla posizione della vittima nel procedimento penale, rileva preliminarmente la necessità di acquisire elementi di valutazione riguardo agli effetti finanziari del comma 1, lettera a), che introduce in capo all'autorità giudiziaria incombenze informative a favore delle vittime di reato, prevedendo a tale scopo l'utilizzo di una lingua «generalmente compresa». Osserva, in proposito, che detti obblighi di informazione riguardano infatti anche fattispecie, non previste a legislazione vigente, quali quelle concernenti la comunicazione dell'esito della denuncia o della querela nonché dell'eventuale liberazione dell'indagato o del condannato. Rileva, inoltre, che le lettere c) e d) del comma 1 introducono modalità di effettuazione delle denuncie che potrebbero richiedere l'attivazione di specifici strumenti di implementazione nonché di coordinamento tra le autorità di polizia nazionale e quelle di altri Paesi membri dell'Unione europea. Ritiene, quindi, opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo circa i possibili effetti della norma in termini di funzionalità operativa per i soggetti pubblici chiamati a darvi attuazione, nonché riguardo agli eventuali connessi effetti finanziari per il bilancio dello Stato.

Il sottosegretario Luigi CASERO chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di effettuare gli ulteriori necessari approfondimenti.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 24 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.
Atto n. 171.
(Rilievi alle Commissioni riunite II e X).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione - Rilievi).

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La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 20 gennaio 2010.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, sostituendo il relatore, ricorda che il 20 gennaio 2010 era stato avviato l'esame dello schema di decreto legislativo in materia di prestazione di servizi nel mercato interno e che l'esame è stato poi rinviato in quanto lo schema non era corredato della prescritta pronuncia della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Fa presente che il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 23 febbraio 2010, ha comunicato che è decorso inutilmente il termine assegnato alla Conferenza Stato-Regioni per l'espressione del parere ed ha di conseguenza chiesto, a nome del Governo, che le Commissioni competenti si pronuncino pur in assenza dello stesso. Comunica che pertanto, è ora possibile concludere l'esame dello schema.

Il sottosegretario di Stato Luigi CASERO, fa presente, in merito all'articolo 1, che il riferimento ai criteri di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione non è incompatibile con la clausola d'invarianza, stante anche la previsione di cui al successivo articolo 25, di utilizzare lo sportello unico, previsto su tutto il territorio nazionale e già finanziato con il decreto-legge n. 112 del 2008. A tale proposito, rammenta che la Ragioneria generale dello Stato ha verificato positivamente il testo nel presupposto, confermato nelle riunioni tecniche di coordinamento dalle amministrazioni interessate e riportato nella relazione illustrativa del testo normativo in esame, che il sopra citato finanziamento fosse idoneo ad assicurare l'espletamento delle funzioni previste dal recepimento della direttiva relativa alla prestazione dei servizi nel mercato interno. Conferma, altresì, che la clausola di invarianza di cui all'articolo 85 è idonea a garantire la neutralità finanziaria del provvedimento, nel contempo ritenendo comunque condivisibile la proposta del relatore di riferire detta clausola anche al successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico di riordino delle modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel registro delle notizie economiche e amministrative di cui all'articolo 80.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede se vi siano le condizioni per rinviare ad altra seduta l'espressione del parere, al fine di effettuare ulteriori approfondimenti. In particolare, rileva l'opportunità di sollecitare l'introduzione di una normativa specifica con riferimento ai canoni demaniali marittimi, in considerazione dell'unicità della situazione italiana relativamente all'estensione dei territori costieri. A tal proposito, pur comprendendo i limiti derivanti dalle competenze della Commissione bilancio, ritiene che si dovrebbe chiedere l'inserimento di disposizioni volte a derogare la direttiva oggetto del provvedimento in esame, prevedendo corsie preferenziali per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime, ovvero l'esclusione per l'assegnazione delle medesime dall'obbligo di effettuare le relative aste.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente che, in ragione dei tempi ristretti, le commissioni di merito non intenderebbero svolgere il previsto programma di audizioni sul provvedimento in esame e ricorda che in assenza del parere parlamentare nei tempi previsti, il Governo potrebbe procedere indipendentemente. Formula pertanto, in sostituzione del relatore, la seguente proposta:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto;

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preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
All'articolo 7, comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché alla rete per l'acquisizione del gettito derivante dal gioco»;
All'articolo 85, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, dopo le parole: «del presente decreto» aggiungere le seguenti: «e del decreto di cui all'articolo 80»;
al comma 2, dopo le parole: «del presente decreto» aggiungere le seguenti: «e del decreto di cui all'articolo 80».

La Commissione approva la proposta del presidente.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE.
Atto n. 173.
(Rilievi alle Commissioni XII e XIII).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione - Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 20 gennaio 2010.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che il 20 gennaio 2010 era stato avviato l'esame dello schema di decreto legislativo in materia di semplificazione delle procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che l'esame è stato poi rinviato in quanto lo schema non era corredato della prescritta pronuncia della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Fa presente che il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 15 febbraio 2010, ha comunicato che è decorso inutilmente il termine assegnato alla Conferenza Stato-Regioni per l'espressione del parere ed ha di conseguenza chiesto, a nome del Governo, che le Commissioni competenti si pronuncino pur in assenza dello stesso. Comunica che pertanto, è ora possibile concludere l'esame dello schema.

Il sottosegretario Luigi CASERO, integrando le considerazioni svolte nella seduta del 20 gennaio scorso, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame, che recepisce la direttiva del Consiglio del 15 luglio 2008, n. 2008/73/CE sulla semplificazione delle procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico, contiene, all'articolo 8, la clausola di invarianza finanziaria, tenuto conto che non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica dall'attuazione delle disposizioni ivi previste.
Fa presente che la pubblicazione on line degli elenchi informatici, redatti secondo gli schemi riportati dagli allegati alla decisione 2009/712/CE, al fine di renderli accessibili al pubblico e agli altri Stati membri dell'Unione europea, oltre che agli operatori di settore, è una rimodulazione di informazioni già detenute e implementate dagli organi istituzionali competenti. Precisa che le istituzioni competenti in materia sono il Ministero della salute e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per il livello centrale, e le regioni e province autonome e le aziende sanitarie locali, per il livello territoriale. Ricorda che, nell'ambito delle suddette amministrazioni, le strutture destinate

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allo svolgimento delle competenze individuate dallo schema proposto sono rappresentate dagli istituti zooprofilattici sperimentali e dai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali.
Sottolinea che relativamente alle attività di competenza del Ministero della salute e delle regioni e province autonome circa il riconoscimento delle stazioni di quarantena, nonché la loro registrazione e pubblicazione delle informazioni correlate sul sito internet istituzionale, si provvede avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti e attribuite agli uffici periferici del Ministero della salute per lo svolgimento delle competenze assegnate agli stessi dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.
Rappresenta che, tenuto conto del fatto che le disposizioni recate dal decreto legislativo in esame sono una rimodulazione di compiti preesistenti, il contingente di personale impiegato allo scopo e le risorse finanziarie e strumentali non risultano potenziati né integrati. In particolare, per quanto concerne la designazione da parte del Ministero della salute, nonché la predisposizione e l'aggiornamento su base informatica degli elenchi degli istituti statali, dei laboratori nazionali di riferimento o degli enti ufficiali responsabili del coordinamento delle norme e dei metodi di diagnosi, specifica che le attività connesse e conseguenti vengono svolte essenzialmente dall'Istituto zooprofilattico sperimentale di Abruzzo e Molise nell'ambito delle funzioni istituzionali già in essere di cui al decreto legislativo n. 270 del 1993. Ricorda che a ciò si aggiunge anche l'implementazione della Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica, che rappresenta un'attività rientrante nella ordinaria gestione, aggiornamento e manutenzione del sistema informativo prevista dal decreto legislativo n. 196 del 1999 e dalle successive disposizioni attuative, quali il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, il decreto ministeriale 31 gennaio 2002 e l'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 335 del 2000 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 3 del 2001.
Rileva che la pubblicazione e l'aggiornamento sul sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'elenco delle associazioni di allevatori, delle organizzazioni e degli organismi ufficialmente riconosciuti che istituiscono e gestiscono libri genealogici e registri anagrafici delle diverse razze zootecniche, non comporta oneri per il Ministero in quanto costituisce una semplice rimodulazione dei compiti preesistenti ed in particolare si tratta di semplici aggiornamenti svolti direttamente dagli uffici competenti su dati già presenti sul sito.
Fa presente che, per i costi delle attività di miglioramento genetico svolte dalle associazioni di allevatori riconosciute, ivi compresa la tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici, sono concessi contributi ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 423 del 1998, così come modificata dall'articolo 2 della legge n. 280 del 1999. Precisa, con riferimento ai costi delle attività di miglioramento genetico, che la concessione di contributi a carico di capitoli di bilancio di cui alla legge n. 423 del 1998 si deve intendere già prevista dalla normativa vigente a carico dell'articolo 3 della citata legge, e non di nuovi contributi da concedere, allo stesso titolo, a carico dei medesimi capitoli di bilancio.
Alla luce delle esposte considerazioni, sottolinea che il provvedimento in esame non determina nuovi oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie locali assicurano l'espletamento delle funzioni ivi previste utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Roberto SIMONETTI (LNP), relatore, formula la seguente proposta:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto,

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preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, volti a precisare che:
la previsione della concessione di contributi a valere su capitoli di bilancio afferenti alla legge n. 423 del 1998, a copertura dei costi delle attività di miglioramento genetico, non si riferisce all'erogazione di nuovi contributi;
le disposizioni recate dal decreto legislativo rappresentano una semplice rimodulazione di compiti già attribuiti al Ministero della salute, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, alle regioni e province autonome e alle aziende sanitarie locali e, pertanto, le risorse umane, finanziarie e strumentali utilizzate da tali amministrazioni, non dovranno essere potenziate né integrate;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo».

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 14.35.