CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 febbraio 2010
286.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Martedì 23 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Eugenia Maria Roccella.

La seduta comincia alle 13.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Giuseppe PALUMBO, presidente, comunica che il deputato Emanuela Munerato ha cessato di fare parte della Commissione e che sono entrati a farne parte i deputati Edoardo Rixi e Raffaele Volpi.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.
C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 febbraio 2010.

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.
Ricorda che il relatore ed il Governo avevano espresso parere contrario sull'emendamento Turco 3.37; lo pone quindi in votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Livia Turco 3.37.

Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Brugger 3.6; si intende vi abbia rinunciato.

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Benedetto DELLA VEDOVA (PdL), intervenendo sull'emendamento 3.10 del relatore, ne ritiene condivisibili i principi ispiratori ma lo reputa contraddittorio nei contenuti. In particolare, considera ultroneo e fuorviante il riferimento della proposta emendativa al rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, in quanto, rileva, tale strumento pattizio persegue finalità antidiscriminatorie di natura diversa rispetto all'oggetto dell'emendamento in esame e rischia pertanto di minarne l'efficacia del disposto normativo. Esorta pertanto il relatore ad omettere l'esplicito richiamo alla citata Convenzione. In relazione poi all'inciso della proposta emendativa che prescrive che l'alimentazione e l'idratazione non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento, evidenzia la fragilità giuridica della formulazione. Valuta negativamente la prevista deroga all'obbligo di mantenimento dell'alimentazione ed idratazione nel caso in cui queste risultino non più idonee a fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo, in quanto, non sussistendo valide indicazioni scientifiche al riguardo, non è chiaro quali siano i casi a cui applicare tale eccezione. Adombra, quindi, il sospetto che tale previsione rappresenti una norma di chiusura cui poter ricondurre una molteplicità di casi incerti rispetto alla principale fattispecie definita dall'emendamento; il che evidenzia, sostiene, la scarsa convinzione del relatore e della maggioranza sulla formulazione ivi contemplata. Conclude rilevando che per ragioni di mero buonsenso nessun medico imporrebbe l'idratazione e l'alimentazione artificiale ad un corpo che non riesce più ad assimilare le sostanze, anche perché, altrimenti, si configurerebbe un'ipotesi di vero e proprio accanimento terapeutico.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), pur dichiarando di non condividere del tutto l'emendamento del relatore 3.10, preannuncia il proprio voto favorevole per rispettare lo sforzo profuso dalla Commissione nel tentare di definire un testo che si rende necessario ed indispensabile per stabilire dei criteri chiari sulla materia. Ravvisa l'opportunità che il provvedimento in esame, con particolare riferimento all'articolo 3, possa essere migliorato nel corso dell'esame in Assemblea in esito ad ulteriori e specifici approfondimenti delle delicate questioni e scelte di valore che sottendono i contenuti del testo in esame.

Livia TURCO (PD), in merito all'emendamento 3.10 del relatore, sostiene di comprendere la ratio che ne ispira i contenuti, ed in particolare l'esigenza che non sussistano dubbi ed ambivalenze in ordine all'ambito di applicazione della legge. Pur apprezzando lo sforzo sostenuto dal relatore nel formulare l'emendamento, ritiene tuttavia non adeguate le previsioni ivi contemplate. Fa notare che sarebbe stato opportuno esaminare tale proposta emendativa contestualmente agli emendamenti Calgaro 3.13 e Livia Turco 3.38, di analogo tenore ma connotati da una maggiore precisione nel delineare taluni specifici profili rispetto ai quali appare gravemente lacunosa la proposta emendativa del relatore. Osserva che l'emendamento Livia Turco 3.38 si caratterizza per la sua valenza di riduzione del danno in quanto non modifica la legge e pone un divieto di imposizione dell'accanimento terapeutico. Sottolinea che occorre valorizzare l'esigenza di una maggiore responsabilità nella scelta di sospendere il trattamento dell'alimentazione e idratazione. Si rammarica del mancato dialogo con il Governo e la maggioranza su tale aspetto e della scarsa volontà di attivare una proficua interlocuzione con l'opposizione da parte del Governo medesimo. Nel ribadire la necessità di pervenire ad una formulazione che precluda decisamente qualsiasi forma di imposizione ai medici dell'accanimento terapeutico, richiama e rilancia le posizioni espresse sull'argomento dai medici palliativisti. Esorta quindi ad una maggiore attenzione da parte del Governo sulle ragioni e sulle proposte dell'opposizione, soprattutto su un tema centrale della legge quale quello in discussione.

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Paola BINETTI (UdC) dichiara di condividere completamente le considerazioni svolte dal deputato Turco. Preannuncia tuttavia il proprio voto favorevole sull'emendamento del relatore 3.10, valutando parimenti con favore l'emendamento Livia Turco 3.38, che di fatto risponde alle medesime esigenze. Fa notare che il Parlamento fornirebbe al Paese una prova di alta democrazia qualora si pervenisse ad una collaborazione piena degli opposti schieramenti politici e si approdasse ad un testo condiviso che di certo assumerebbe un valore etico particolarmente incisivo ed avrebbe un forte impatto nell'opinione pubblica. Nel riconoscere che la proposta emendativa presentata dalla collega Livia Turco appare particolarmente equilibrata, avanza al relatore la richiesta di accantonare l'esame degli emendamenti suddetti al fine di consentire un maggiore approfondimento del tema e pervenire quindi ad una formulazione condivisa dell'articolo 3.

Massimo POLLEDRI (LNP) ritiene compito della Commissione valutare il contenuto delle proposte emendative con una prospettiva politicamente laica e scevra da condizionamenti ideologici e religiosi. Reputa equilibrato il tenore dell'emendamento 3.10 del relatore, del quale apprezza il richiamo alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che considera del tutto pertinente alla materia in esame. Aggiunge al riguardo che l'articolo 25, lettera f), della predetta Convenzione richiede agli Stati di prevenire il rifiuto discriminatorio di assistenza medica o di cure e servizi sanitari o di cibo e fluidi sulla base della disabilità. Fa notare che in una delle proposte emendative già approvate è contemplato anche il riferimento all'articolo 3 della Costituzione, che peraltro impone l'obbligo di non discriminazione in relazione a profili ancora più generici rispetto a quelli cui si riferisce l'emendamento 3.10 del relatore. Auspica che la Commissione proceda con tempestività all'esame ed all'approvazione delle legge, se necessario anche ricorrendo allo strumento del contingentamento dei tempi della discussione al fine di evitare un defaticante susseguirsi di interventi che in taluni casi assumono carattere meramente dilatorio ed ostruzionistico.

Giuseppe PALUMBO, presidente, replica che non è possibile in tale sede adottare il contingentamento dei tempi della discussione, considerato peraltro che il provvedimento non è stato ancora calendarizzato all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), dopo aver precisato che la proposta di legge per la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità era stata presentata prima dal suo gruppo e solo successivamente dal Governo, in relazione all'emendamento 3.10 del relatore osserva che il richiamo a tale Convenzione assume carattere meramente strumentale. Fa notare che la differenza tra il citato emendamento del relatore e l'emendamento Livia Turco 3.38 attiene alla mancata indicazione, nel primo, del soggetto titolato a decidere sulla sospensione dell'idratazione e alimentazione. Sottolinea che tale lacuna è estremamente grave e verrebbe superata nell'emendamento Livia Turco 3.38 con l'esplicito riferimento al medico curante. Aggiunge che la prevista possibilità, contemplata dall'emendamento del relatore, di sospensione del trattamento di alimentazione e idratazione artificiale evidenzia un passo indietro della maggioranza rispetto al testo del Senato e pertanto dimostra l'errore in cui hanno indugiato la maggioranza ed il Governo nel portare avanti argomentazioni meramente ideologiche sulla ineludibilità di evitare qualsivoglia sospensione del trattamento di alimentazione e idratazione.

Alessandra MUSSOLINI (PdL) sottolinea che il tema in discussione costituisce il fulcro e l'elemento centrale di una legge che tutti auspicano possa essere approvata quanto prima in un testo chiaro e privo di ambiguità. Si dichiara contraria alla possibilità di sospensione dell'alimentazione e

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idratazione e ritiene opportuno procedere ad una ampia ed approfondita riflessione sul punto anche nel passaggio del provvedimento in Assemblea. In relazione all'emendamento Livia Turco 3.38, valuta favorevolmente le previsioni afferenti al medico curante ed al coinvolgimento dei familiari, mentre in riferimento all'emendamento del relatore ritiene che non sia affatto chiaro quale soggetto sia legittimato ad assumere la decisione di sospendere, nei casi eccezionalmente richiamati, l'alimentazione e idratazione. Per tali ragioni, dichiara che non parteciperà al voto.

Vittoria D'INCECCO (PD) evidenzia l'esigenza che la formulazione del testo dell'articolo 3 possa tutelare il diritto di scelta del cittadino, che non può essere in alcun modo compresso da una previsione legislativa. Osserva che nella fase del fine vita si richiede una forte dose di buonsenso e coraggio, nonché condivisione delle scelte più estreme che non possono essere pilotate o indotte da una prescrizione normativa.

Laura MOLTENI (LNP) ritiene utile il richiamo alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità nell'emendamento 3.10 del relatore. Avanza quindi al Governo una richiesta di chiarimento in relazione all'effettiva portata che può assumere la citata Convenzione rispetto al testo dell'articolo 3 del provvedimento in esame.

Carmelo PORCU (PdL) desidera esprimere alcune considerazioni sull'emendamento in discussione, osservando innanzitutto che esso rappresenta il risultato di un ampio dibattito sviluppatosi in Parlamento e nel mondo filosofico e scientifico dopo l'approvazione in Senato del testo cd. Calabrò e in particolare della disposizione sulla idratazione e nutrizione artificiali. Ripercorrendo i punti salienti di tale dibattito, ricorda che il testo del comma 5 dell'articolo 3 venne da subito fatto oggetto di forti critiche da parte di giuristi, di medici e di filofosi, che hanno considerato tale norma come oscurantista e poco rispettosa della dignità dell'uomo. Il relatore on. Di Virgilio, pertanto, presentando l'emendamento 3.10, ha tentato di appianare gli aspetti più controversi della norma e venire incontro alle richieste provenienti da più parti, mantenendo però fermi i principi fondamentali di tutela della vita fino alla sua fine naturale.
Dichiara quindi il suo voto favorevole sull'emendamento 3.10 del relatore, che non ritiene affatto contrastare con le proprie convinzioni politiche e religiose. Dopo aver osservato che il testo dell'emendamento implicitamente individua nel medico curante il soggetto abilitato ad assumere le decisioni relative alla sospensione della nutrizione e idratazione artificiali, ritiene che il Parlamento debba assumersi la responsabilità di legiferare anche su materie e argomenti così delicati, che riguardano il mistero della vita e della morte. Su tali temi ci saranno sempre situazioni che sfuggiranno all'applicazione della legge e che non potranno essere ricondotte ad essa, ma ciò non esime il legislatore dall'approvare una legge che sia il più possibile attenta alla tutela della vita.

Luisa BOSSA (PD) chiede al relatore quale sia il soggetto che dovrebbe decidere l'eventuale sospensione del trattamento artificiale di alimentazione e idratazione; fa notare che si tratta del punto dirimente della legge e sul quale si delinea una differenziazione di posizioni da parte della maggioranza.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), pur manifestando stima per il relatore, ritiene non adeguato lo sforzo profuso, il cui esito configura una formulazione contraddittoria dell'emendamento 3.10. Ritiene opportuno che la legge eviti di interferire eccessivamente in un ambito delicato e personale quale quello della sfera privata del fine vita. L'emendamento 3.10 del relatore, osserva, tende invece ad appesantire la legge rendendola inutilmente e inopinatamente restrittiva. Chiede chiarimenti in ordine a quali siano le funzioni fisiologiche essenziali del corpo che, qualora non assorbano più i fattori

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nutrizionali forniti al paziente, possono comportare la sospensione dell'alimentazione ed idratazione. Pone il quesito se le suddette funzioni fisiologiche essenziali siano quelle cardiovascolari, quelle respiratorie o di altra natura. Ritiene che non esistano indicazioni scientifiche risolutive al riguardo. Fa notare che appare acclarato, e le società farmaceutiche nonché le fonti scientifiche lo confermano, che soltanto con atto medico e con una procedura scientificamente collaudata è possibile fornire l'alimentazione e l'idratazione artificiali attraverso sostanze farmaceutiche. Tale considerazione rivela una profonda contraddizione insita nell'emendamento del relatore, in quanto, pur di salvaguardare il sostegno alla vita, rischia di cadere nell'accanimento terapeutico.

Sabrina DE CAMILLIS (PdL) sottolinea come l'emendamento in discussione tenti di risolvere una serie di problematiche da più parti sollevate in merito alle questioni che ruotano attorno alla nutrizione e alla idratazione artificiali. Apprezzando tale tentativo, dichiara che voterà a favore dell'emendamento 3.10 del relatore, che giudica tuttavia suscettibile di dubbi e interpretazioni e che, pertanto, auspica venga modificato nel prosieguo dell'esame.

Delia MURER (PD), nel preannunciare il proprio voto contrario sull'emendamento 3.10 del relatore, ravvisa l'opportunità che la Commissione deliberi l'accantonamento dello stesso affinché possa essere esaminato contestualmente agli emendamenti Calgaro 3.13 e Livia Turco 3.38.

Carmine Santo PATARINO (PdL) osserva che dagli interventi dei deputati dell'opposizione emerge un orientamento in alcuni casi di favore nei confronti delle aperture che l'emendamento del relatore dimostrerebbe, mentre in altri casi il giudizio sullo stesso è decisamente negativo, cosa che dimostra che anche nell'opposizione sussiste la dialettica che anima i deputati della maggioranza.
Ciò premesso, ritiene che si debba procedere con la votazione dell'emendamento.

Eugenio MAZZARELLA (PD) ritiene opportuno fare ricorso al buonsenso per definire il perimetro normativo di una fattispecie così delicata che sottende a scelte di valore che non possono in alcun modo essere semplificate e prescritte in una disposizione di legge. Osserva che l'accanimento terapeutico è causato sovente dalla sproporzione tra i mezzi adoperati e il fine che si intende perseguire nel corso della terapia; non si può pertanto valutare e definire a priori, in una previsione normativa, quale sia il limite tra il sostegno alla vita e l'accanimento terapeutico, considerate anche le molteplici variabili che ne determinano l'insorgere nel decorso della malattia.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCCELLA esprime un convinto ringraziamento per gli interventi svolti e per i contributi forniti alla discussione. Concorda sulla considerazione che i profili dibattuti costituiscono l'elemento centrale della legge e concorda sulle osservazioni del deputato Porcu, secondo il quale nel fine vita appaiono dilemmi etici insormontabili e risulta non agevole legiferare al riguardo. Fa notare che l'apertura del Governo in ordine alle eccezionali ipotesi di sospensione dell'alimentazione e idratazione non costituisce un passo indietro bensì risulta funzionale alla estensione della platea dei destinatari del provvedimento, che attiene ai pazienti terminali come ai pazienti che versano in uno stato vegetativo, come si evince chiaramente dal successivo emendamento 3.11 del relatore. Sorge peraltro anche la specifica questione della tutela del diritto all'accudimento. Reputa opportuno approvare l'emendamento 3.10 del relatore, fatta salva la possibilità in Assemblea di prospettare eventuali nuove riformulazioni del contenuto dell'articolo 3 in esito ad ulteriori approfondimenti della questione.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, nel concordare con l'intervento del sottosegretario, precisa che rispetto al testo approvato al Senato si è provveduto ad effettuare un ampliamento della platea

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dei destinatari del provvedimento in quanto oltre ai pazienti che sono in stato vegetativo si delineano altre differenziate situazioni cliniche in relazione alle quali il medico è tenuto a valutare e giudicare le modalità di prosecuzione della cura. Fa notare che il testo prospettato dal relatore non impone uno specifico trattamento ma tende ad affermare il principio del prendersi cura del malato fino a quando sia possibile senza tuttavia configurare mai una situazione di accanimento terapeutico.

La Commissione approva l'emendamento 3.10 del relatore (vedi allegato).

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che risultano così preclusi gli emendamenti Calgaro 3.13, Mura 3.23, Mura 3.24, Lenzi 3.31, Palagiano 3.27, Palagiano 3.26, Livia Turco 3.36, Barani 3.3 e Livia Turco 3.38 limitatamente al primo periodo. Infine, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.