CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 febbraio 2010
285.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Giovedì 18 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 14.30.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale.
Doc. XXII, n. 12 Reguzzoni e Doc. XXII, n. 16 Lulli.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Raffaello VIGNALI (PdL) relatore, illustra i documenti in titolo ad istituire una Commissione parlamentare monocamerale di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale.
Come evidenziato dalle rispettive relazioni illustrative, le proposte di inchiesta nascono dall'esigenza di costruire un quadro conoscitivo certo e univoco sul fenomeno della contraffazione, poiché per contrastare la contraffazione è necessaria, anzitutto, una profonda conoscenza di detto fenomeno. Pertanto l'istituzione della Commissione di inchiesta si pone l'obiettivo di raccogliere dati fondamentali per combattere il fenomeno e di studiare le prassi già sperimentate a livello europeo e la legislazione applicata nei singoli Paesi membri dell'UE, allo scopo di creare una base di conoscenze utile per l'ammodernamento della legislazione, per il rafforzamento delle istituzioni impegnate nella lotta alla contraffazione nonché per rispondere alle richieste dell'Unione europea in questo campo.
Le proposte in esame trovano il loro fondamento nell'articolo 82 della Costituzione, in base al quale ciascuna Camera

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può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. L'inchiesta può quindi essere deliberata da una sola Camera, con atto non legislativo. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione, la Commissione, formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria.
Sottolinea che sia il Doc. XXII, n. 12, sia il Doc. XXII, n. 16, si compongono di cinque articoli e, presentando un contenuto sostanzialmente analogo, passa al illustrarli congiuntamente.
L'articolo 1 prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria al fine di approfondire la loro conoscenza per poterli contrastare efficacemente e di studiare le buone prassi già sperimentate a livello europeo e la legislazione degli altri Stati membri dell'UE. Per quanto riguarda la durata della Commissione, mentre il Doc. XXII, n. 12 (articolo 1, co. 1) la fa coincidere con quella della XVI legislatura, il Doc. XXII, n. 16 (articolo 2, co. 5) pone il termine di dodici mesi dal suo insediamento.
L'articolo 2 detta disposizioni concernenti la composizione della Commissione, stabilendo che essa è costituita da dieci deputati (così nel Doc. XXII, n. 12, mentre il Doc. XXII, n. 16 prevede venti componenti) nominati dal Presidente della Camera in proporzione alla consistenza numerica dei gruppi parlamentari, assicurando in ogni caso la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. Gli stessi criteri e la stessa procedura valgono anche per eventuali sostituzioni di membri in caso di dimissioni, di cessazione del mandato parlamentare o di sopravvenute cause di impedimento (comma 2). Il Presidente della Camera, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, provvede alla convocazione della Commissione per procedere alla costituzione dell'ufficio di presidenza (comma 3). La Commissione elegge al proprio interno, a scrutinio segreto, l'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari. Qualora nell'elezione del presidente nessuno riporti la maggioranza assoluta si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati. In caso di parità viene proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età (comma 4). È prevista la presentazione di una relazione al Parlamento, da parte della Commissione, al termine dei suoi lavori (rispettivamente comma 5 e comma 6 delle proposte). Il citato comma 5 del Doc. XXII, n. 12, prevede altresì la presentazione di relazioni «interlocutorie» ogni dodici mesi.
L'articolo 3 definisce, in conformità alla Costituzione ed alle previsioni regolamentari, i poteri della Commissione e i relativi limiti. Alla costituenda Commissione cui spetta innanzitutto l'accertamento dei risultati raggiunti e dei limiti istituzionali, tecnologici, normativi, organizzativi e finanziari a livello nazionale che non hanno consentito alle azioni governative di contrastare in modo adeguato i fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale; alla Commissione compete, inoltre, la raccolta di dati e informazioni sulle diverse realtà territoriali e dei distretti produttivi italiani ai fini dell'accertamento della dimensione e delle caratteristiche del fenomeno. Inoltre, solamente il comma 1 del Doc. XXII, n. 16, dispone che la Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e delle altre forme di comunicazione, né limitazioni della libertà personale, ad eccezione dell'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. Nel Doc. XXII, n. 12, figura una disposizione (comma 2) che riconosce espressamente alla Commissione il potere di richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copia di atti e documenti da essi detenuti in materia attinente alle finalità di cui al provvedimento in esame. Ai sensi del comma 3 del Doc. XXII, n. 12, e del comma 2 del Doc. XXII, n. 16, la Commissione può acquisire copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché

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relativi a indagini e inchieste parlamentari (il Doc. XXII, n. 16, precisa che ciò è consentito anche per gli atti coperti dal segreto, mentre il Doc. XXII, n. 12, prevede che l'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa). Il comma 4 del Doc. XXII, n. 12, e il comma 3 del Doc. XXII, n. 16, disciplinano l'ipotesi in cui gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria o da altri organi inquirenti siano coperti dal segreto, prevedendo che in tali casi la Commissione dispone la secretazione degli atti fino a quando non cessa il regime di segretezza. Solamente il Doc. XXII, n. 12, al comma 5, non consente che si possa opporre alla Commissione il segreto funzionale cui sono stati assoggettati da parte delle competenti Commissioni parlamentari d'inchiesta determinati atti o documenti. Ai sensi del comma 6 di entrambe le proposte la Commissione individua gli atti e documenti da non divulgare, anche in relazione a esigenze riguardanti altre istruttorie o inchieste. Inoltre il comma 6 del Doc. XXII, n. 16, precisa che devono comunque essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse indagini. Il comma 7 di entrambe le proposte dispone che per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia e che viene fatta salva la facoltà di opporre il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato, il comma 7 del Doc. XXII, n. 16, prevede l'applicazione delle norme vigenti in materia, mentre il comma 8 del Doc. XXII, n. 12, con una norma sostanzialmente identica prevede l'applicazione della disciplina prevista dalla legge n. 124/2007 di riforma dei servizi di informazione e sicurezza e di disciplina del segreto di Stato.
L'articolo 4 disciplina l'obbligo del segreto sugli atti e i documenti e le sanzioni per le eventuali violazioni. Il comma 1 del Doc. XXII, n. 12, prevede l'obbligo del segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 5 (atti o documenti assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni d'inchiesta) e 7 (relativo al segreto d'ufficio, professionale e bancario e al segreto tra difensore e parte processuale) in capo ai seguenti soggetti: componenti la Commissione;personale addetto alla Commissione;ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio. Con riferimento al tema in esame il comma 1 del Doc. XXII, n. 16, prevede una norma simile ma con alcune differenze. In particolare tale comma prevede, in capo ai medesimi soggetti sopra menzionati, l'obbligo del segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 3 (atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o relativi ad inchieste parlamentari sottoposti a regime di segretezza) e 6 (atti e documenti di cui è previsto dalla Commissione il divieto di divulgazione). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti dei procedimenti d'inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale, che prevede il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.
L'articolo 5 detta, infine, specifiche norme in ordine all'organizzazione dei lavori, prevedendo l'adozione di un regolamento interno e individuando le risorse di cui la Commissione può avvalersi nell'espletamento della sua attività. La Commissione può riunirsi in seduta segreta tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità (comma 3). Per l'assolvimento delle sue funzioni, alla Commissione è riconosciuto il potere di avvalersi di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di ricorrere a tutte le collaborazioni che ritenga necessarie (comma 4). Inoltre la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati (comma 5). Ai sensi del comma 6 di entrambe le proposte le

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spese di funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera. Tuttavia, mentre il Doc. XXII, n. 12, dispone che tali spese sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro, il Doc. XXII, n. 16, prevede che tali spese sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro.

Andrea GIBELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 18 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 14.40.

Legge comunitaria 2009.
C. 2449-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).
(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 febbraio 2010.

Andrea GIBELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 18 febbraio 2010.

Commercializzazione del metano per autotrazione. C. 2172 Saglia, C. 1016 Bordo e C. 2843 Froner: seguito dello svolgimento dell'audizione informale di rappresentanti di Assogasliquidi Federchimica e Consorzio Ecogas.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.