CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 febbraio 2010
284.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 10.45.

Legge comunitaria 2009.
C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, illustra i contenuti del disegno di legge comunitaria 2009, che giunge all'esame della Camera in terza lettura. Ricorda che la Camera aveva concluso l'esame del provvedimento in prima lettura il 22 settembre scorso, approvando un testo di 25 articoli (il testo del disegno di legge originario presentato dal Governo constava di 9 articoli) a conclusione dell'iter parlamentare al Senato il testo risulta ora di 56 articoli. Nel corso dell'esame al Senato, sono state inoltre inserite 3 nuove direttive nell'Allegato A, e 29 nuove direttive nell'Allegato B. Trattandosi dell'esame in terza lettura, la Camera è chiamata a pronunciarsi unicamente sulle modifiche

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apportate dal Senato al testo già approvato dalla Camera e pertanto nella sua relazione illustrerà sinteticamente i soli articoli modificati o inseriti ex novo sui quali si deve esprimere la Commissione.
L'articolo 1, che conferisce una delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie riportate in allegato e stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi, è stato modificato durante l'esame al Senato al fine di eliminare alcune imprecisioni nella formulazione del testo.
I successivi articoli 2-5 non hanno subito modifiche.
L'articolo 6, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che il CIACE, nel concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea, debba garantire che tali linee politiche siano coordinate con i pareri espressi dal Parlamento nelle medesime materie.
L'articolo 7, nel testo emendato, introduce due nuovi articoli nella legge 11 del 2005: l'articolo 4-bis e 4-ter, al fine di rafforzare il ruolo del Parlamento nel processo di elaborazione della posizione italiana da rappresentare in sede di Unione europea e nella predisposizione dei programmi nazionali di riforma per l'attuazione della Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione.
Viene inoltre modificato l'articolo 15-bis in merito agli obblighi informativi del Governo alle Camere in materia di procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia.
L'articolo 8, anch'esso modificato n al Senato, riformula l'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, prevedendo l'introduzione, oltre alla consueta relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, di una nuova relazione annuale contenente tutti gli elementi utili al fine di valutare l'effettiva partecipazione dell'Italia al processo normativo europeo, all'attività delle istituzioni europee per la realizzazione delle principali politiche settoriali ed all'attuazione delle politiche di coesione economica e sociale. Tale relazione dovrà essere presentata al Parlamento entro il 31 gennaio.
Il Senato ha poi inserito l'articolo 9, che introduce l'articolo 4-quater nella legge 11 del 2005. Tale disposizione pone in capo al Governo alcuni obblighi di informazione alle Camere «al fine di permettere un efficace esame parlamentare nell'ambito delle procedure previste dai trattati dell'Unione europea, in merito alla vigilanza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sul rispetto del principio di sussidiarietà da parte dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea». In particolare, si prevede che il Governo, tramite il Ministro per le politiche europee, fornisca, entro tre settimane dall'inizio dell'esame parlamentare di progetti di atti legislativi dell'Unione europea, un'adeguata informazione sui contenuti e sui lavori preparatori relativi alle singole proposte, nonché sugli orientamenti che lo stesso Governo ha assunto o intende assumere in merito.
L'articolo 10, emendato al Senato, modifica la periodicità della trasmissione al Parlamento ed alla Corte dei conti delle relazioni previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 15-bis della legge n. 11 del 2005, abbreviandone i termini da sei a tre mesi. Inoltre, nel caso in cui le informazioni riguardino eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti giurisdizionali e delle procedure di pre-contenzioso, esse dovranno esser trasmesse ogni mese, anziché semestralmente.
L'articolo 11 non ha subito modifiche.
L'articolo 12 è stato parzialmente modificato con l'introduzione di due nuovi commi: il comma 2 estende l'applicazione delle sanzioni relative alle fattispecie in materia di vinificazione e distillazione anche ai procedimenti relativi alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della disposizione in commento, per i quali non sia ancora avvenuta la riscossione della sanzione irrogata, mentre il comma 3 abroga una serie di disposizioni in materia di sanzioni relative alla disciplina comunitaria sulla commercializzazione delle uova.

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Gli articoli 13 e 14 sono stati inseriti durante l'esame del provvedimento al Senato. L'articolo 13 aggiunge un ulteriore principio di delega a quelli già previsti dall'articolo 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), imponendo al legislatore delegato di prevedere il ruolo dell'educazione finanziaria quale strumento di tutela del consumatore, mentre l'articolo 14, modifica la disciplina relativa alle sanzioni amministrative e penali dovute per l'indebito conseguimento di contributi ed erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
L'articolo 15, modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede una modifica all'articolo 11 della legge comunitaria 2008, recante una delega al Governo in materia di inquinamento acustico, ai fini del completo recepimento della direttiva 2002/49/CE. Esso, inoltre, proroga di sei mesi il termine per l'esercizio della delega (fino al 30 luglio 2010).
L'articolo 16, anch'esso modificato al Senato, detta una serie di principi e criteri direttivi che il Governo deve seguire nella predisposizione dei decreti legislativi di attuazione della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO2), che risulta inclusa nell'allegato B della presente legge. Le modifiche apportate al Senato hanno chiarito che dall'attuazione della direttiva non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. È stato altresì inserito, tra i criteri di delega, quello di una continua e trasparente informazione al pubblico, mentre il criterio che disciplina il rilascio dell'autorizzazione all'attività di stoccaggio è stato modificato in più punti, soprattutto al fine di ridisegnare le competenze nell'ambito del processo decisionale.
L'articolo 17, introdotto nel corso dell'esame al Senato, enuncia i principi e criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi nel recepimento di tre direttive in materia di energia indicate nell'allegato B (direttive 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, 2009/72/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale).
L'articolo 18 non è stato modificato.
I successivi articoli, da 19 a 25, sono stati tutti inseriti nel corso dell'esame al Senato. Essi riguardano:
la delega al Governo ad adottare, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di recepire le disposizioni della direttiva 2008/99/CE, sulla tutela penale dell'ambiente, e della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (articolo 19);
modifiche al decreto legislativo n. 117/2008 di attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive. Viene, in particolare, modificata la definizione di «rifiuto inerte» introdotta dal citato decreto (articolo 20);
modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006, c.d. Codice ambientale, riguardo alla materia dei rifiuti, innovando la definizione di «sottoprodotto» e introducendo una diversa disciplina per quanto attiene a taluni materiali derivanti dallo svolgimento di attività agricole; vengono inoltre modificati i requisiti delle pietre e dei marmi riutilizzati per operazioni di recupero ambientale ed include i residui di potatura dei vigneti tra le biomasse combustibili (articolo 21);
nuovi termini e modalità per le comunicazioni alle quali sono tenuti i produttori di apparecchi di illuminazione con riferimento alla gestione dei rifiuti e modifiche al decreto legislativo n. 151/2005 sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, cd. RAEE (articolo 22);
la decorrenza, dall'anno 2010, del periodo dell'ora estiva (cd. ora legale) dalle

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ore 1,00 del mattino dell'ultima domenica di marzo e alle ore 1,00 del mattino dell'ultima domenica di ottobre (articolo 23);
princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva n. 2009/44/CE in tema di definitività del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e di contratti di garanzia finanziaria (articolo 24);
la delega al Governo ad adottare un decreto legislativo per l'attuazione delle sezioni II e III della raccomandazione 2004/913/CE della Commissione, del 14 dicembre 2004, e della sezione II, paragrafi 5 e 6, della raccomandazione 2009/385/CE della Commissione, del 30 aprile 2009, in materia di remunerazione degli amministratori delle società quotate, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi recati dalle stesse raccomandazioni nonché di un'altra serie di previsioni, tra le quali rilevano il limite alla remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di banche e di società quotate, nonché il divieto di includere stock option tra gli emolumenti e le indennità di cui beneficiano amministratori e membri del consiglio di amministrazione delle banche (articolo 25).

L'articolo 26, modificato dal Senato, reca disposizioni attuative degli adempimenti e degli obblighi previsti da una serie di regolamenti comunitari in materia di pesca e acquacoltura, con specifico riguardo alla individuazione delle autorità di controllo.
L'articolo 27, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati e limitatamente modificato dal Senato, è volto a conferire una delega al Governo per il riordino delle norme in materia di latte alimentare parzialmente o totalmente disidratato.
L'articolo 28, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca norme di rango primario che disciplinano, conformemente al regolamento (CE) 1234/2007 (regolamento unico OCM), ed al Reg. (CE) 1249/2008 di applicazione, le modalità di classificazione e identificazione delle carcasse di suini, finora regolate esclusivamente con decreti ministeriali, che continuano ad applicarsi.
L'articolo 29, introdotto dal Senato, contiene una delega al Governo per il riassetto della normativa nazionale in materia di pesca e acquicoltura. Tale riassetto dovrà essere realizzato mediante la compilazione di un unico testo normativo, con la finalità di dare completa attuazione alla normativa comunitaria in materia.
L'articolo 30, introdotto nel corso dell'esame alla Camera e modificato al Senato, si compone di due commi, riguardanti - rispettivamente - le risorse attribuite all'AGEA e le sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo.
L'articolo 31, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca le norme di adeguamento ai regolamenti comunitari relative alla produzione di uova da cova e di pulcini di volatili da cortile, demandando alla successiva approvazione di un decreto ministeriale la definizione delle modalità applicative interne, alla cui entrata in vigore seguirà l'abrogazione della legge n. 356/66 che attualmente disciplina la materia.
L'articolo 32 (riforma della OCM vitivinicola) non è stato modificato.
L'articolo 33, introdotto dal Senato, reca modifiche al decreto legislativo n. 306/2002 che, dando attuazione al regolamento comunitario n. 1148/2001, ha definito il sistema sanzionatorio da applicare alla violazione delle norme sulla commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, che possono essere posti in commercio solo se rispondenti a determinati requisiti qualitativi.
L'articolo 34, anch'esso introdotto dal Senato, attribuisce una delega al Governo per la revisione del decreto legislativo n. 214/2005, recante misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, che dovrà recare misure efficaci contro la immissione in commercio di sostanze pericolose.

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I successivi articoli 35 (vendita e somministrazione di bevande alcoliche), 36 (commercializzazione dell'olio di oliva) e 37 (delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli) non hanno subito modifiche nel corso dell'esame al Senato.
Gli articoli successivi, dall'articolo 38 all'articolo 52, sono tutti stati introdotti nel corso dell'iter parlamentare al Senato. Essi riguardano:
princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva n. 2008/6 concernente il mercato interno dei servizi postali (articolo 38);
modifiche al decreto legislativo n. 286/2005 che regola l'attività di autotrasportatore, al fine di consentire la guida di veicoli adibiti al trasporto merci, con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, ai conducenti che hanno conseguito la carta di qualificazione frequentando il corso di formazione accelerato, purché abbiano compiuto 21 anni di età (articolo 39);
princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE che stabilisce principi comuni per la riscossione dei diritti aeroportuali (articolo 40);
disposizioni di recepimento delle direttive 2005/62/CE e 2001/83/CE in tema di emoderivati, per l'adeguamento alla farmacopea europea e l'ubicazione degli stabilimenti per il processo di frazionamento in Paesi dell'Unione europea (articolo 41);
la delega al Governo a modificare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, il decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001 che disciplina la produzione, l'immissione in commercio e la vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari. Le modifiche dovranno essere adottate con regolamento sottoposto al parere parlamentare (articolo 42);
la revisione della legge n. 157 del 1992, recante norme per la tutela della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, c.d. legge sulla caccia (articolo 43);
la previsione di una terza modalità di consegna, da parte delle imprese di autoriparazione, dei pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli ai sensi del d.lgs. 209/2003 (articolo 44);
modifiche al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, attuativo della direttiva 2003/98/CE in materia di riutilizzo di documenti nel settore pubblico (articolo 45);
la delega al Governo per il riordino, l'attuazione e l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti comunitari in tema di precursori di droga, Vengono previsti inoltre specifici princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa sanzionatoria interna (articolo 46);
disposizioni per l'attuazione della direttiva 2009/107/CE, in tema di immissione sul mercato dei biocidi (articolo 47);
l'attribuzione al Ministro per le politiche europee del compito di assicurare l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e informazione alla Commissione europea in materia di Servizi di Interesse Economico Generale, ivi inclusa la predisposizione delle relazioni periodiche triennali sull'applicazione della decisione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione dei suddetti servizi (articolo 48);
l'individuazione nel Ministero della salute dell'autorità competente per il riconoscimento delle navi officina e delle navi frigorifero ormeggiate nei porti italiani e disciplina i relativi oneri a carico degli operatori (articolo 49);
modifiche alla legge n. 189 del 2004 (in materia di maltrattamento di animali) introducendo uno specifico quadro sanzionatorio del commercio dei prodotti derivati dalla foca (articolo 50);

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la delega al Governo per l'attuazione agli articoli 22 e 36 del regolamento (CE) n. 1060/2009 del 16 settembre 2009 relativo alle agenzie di rating del credito (articolo 51);
modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, in connessione con le esigenze derivanti dalla prossima istituzione del Servizio europeo per l'azione esterna. In particolare vengono riformate alcune norme riguardanti la formazione e l'aggiornamento professionale dei funzionari diplomatici, la valutazione periodica del personale appartenente ai gradi di consigliere di ambasciata e ministro plenipotenziario, il procedimento di promozione al grado di consigliere di legazione, quello di promozione al grado di consigliere di ambasciata, nonché il procedimento di nomina al grado di ambasciatore. Viene riconosciuta all'Istituto diplomatico la facoltà di attivare corsi di formazione a titolo oneroso, aperti anche a cittadini stranieri ed è rimodulata la tabella 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967, recante la corrispondenza fra i gradi della carriera diplomatica e le funzioni all'estero (articolo 52).

Nel corso dell'esame al Senato è stato modificato anche l'articolo 53 che delega il Governo alla piena attuazione nell'ordinamento nazionale di quattro decisioni quadro in materia penale. Rispetto al testo approvato dalla Cameraviene ridotto il termine per l'attuazione delle decisioni quadro (da 18 a 12 mesi) e viene prevista l'attuazione di un'ulteriore decisione quadro relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, per la cui attuazione il nuovo articolo 54 detta specifici principi e criteri direttivi.
Per quanto riguarda la modifica all'articolo 55 (che delega il Governo ad introdurre nell'ordinamento due nuove fattispecie penalmente rilevanti al fine di attuare la decisione quadro 2001/413/GAI, in tema di lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti) la modifica introdotta dal Senato risulta essere meramente formale.
L'articolo 56, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca infine alcune modifiche ai principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI in materia di reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.55.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 10.55.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio e per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici.
Atto n. 167.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusioni - Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 26 gennaio 2010.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, avverte i colleghi che è pervenuto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto in esame, che ha esaminato

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approfonditamente, e che reca importanti indicazioni.

Enrico FARINONE (PD) ribadisce il giudizio positivo del suo gruppo sul provvedimento nel suo complesso, come già ha avuto modo di sottolineare in altra occasione. Osserva quindi che il parere espresso dal Consiglio di Stato è complesso e articolato, e consente di apportare modifiche migliorative al testo dello schema di decreto, sia formali che sostanziali.
Richiama in particolare le osservazioni relative all'articolo 2, nella parte in cui modifica l'articolo 11, comma 9 del codice dei contratti pubblici, in merito a previste esecuzioni immediate e anticipate della prestazione, i rilievi sull'articolo 3, in relazione alla modalità delle comunicazioni e al diritto di accesso agli atti, l'articolo 7, relativamente alla questione delle comunicazioni preventive circa l'intento di proporre ricorsi e per il quale viene suggerita una riformulazione e una semplificazione.
Evidenzia quindi i rilievi, di ancora maggior peso, mossi relativamente all'inserimento, con l'articolo 11, del termine massimo preclusivo per la proposizione del ricorso, e riguardanti la dizione utilizzata all'articolo 10 di «privazione di effetti» del contratto, locuzione in effetti atecnica e generica che potrebbe generare ambiguità e interpretazioni disomogenee.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, si sofferma sulle osservazioni svolte dal collega Farinone, osservando che sugli articoli 7 e 11 le considerazioni svolte attengono al merito del provvedimento e non rientrano nelle competenze proprie della XIV Commissione. Diverso è il discorso per quanto concerne gli articoli 3 e 10, poiché sollevano un problema di corretta trasposizione delle disposizioni dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale.
Sottopone pertanto alla Commissione una proposta di parere con una condizione e alcune osservazioni (vedi allegato) che intende tenere conto anche di alcune osservazioni del Consiglio di Stato. In particolare, il Consiglio di Stato ha contestato la compatibilità con il dettato della direttiva 2007/66/CE della previsione dell'articolo 2 del provvedimento, la quale consente l'esecuzione di urgenza durante il termine dilatorio per la presentazione dei ricorsi, non solo nei casi in cui la normativa non prevede la pubblicazione del bando di gara, ma anche nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta dalla gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico. Al riguardo il Consiglio di Stato ha rilevato che la direttiva 2007/66/CE, con l'articolo 1 ha introdotto nella direttiva 89/665/CEE un nuovo articolo 2-ter che indica tassativamente i casi in cui si può procedere all'esecuzione d'urgenza anche in pendenza nel termine dilatorio. Tra questi è esplicitamente previsto il caso in cui la normativa non prevede la pubblicazione del bando di gara, prima ipotesi contemplata dal provvedimento, mentre non si fa alcun riferimento all'altra fattispecie contenuta nella disposizione, vale a dire quella dei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta dalla gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico. Per completezza ricorda che il citato articolo 2-ter della direttiva prevede la possibilità di deroga al divieto di esecuzione durante il termine sospensivo solo in alcuni casi: se non è prevista la previa pubblicazione di un bando, come già ricordato; se l'unico offerente interessato al ricorso è colui al quale è stato aggiudicato l'appalto e non vi sono candidati interessati; nel caso di appalto basato su un accordo quadro e in casi di appalti basati su un sistema dinamico di acquisizioni.

Enrico FARINONE (PD) esprime apprezzamento per lo sforzo dimostrato dal relatore per inserire nel parere le osservazioni da lui svolte più direttamente riguardanti le competenze della XIV Commissione. Preannuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del gruppo PdL sulla proposta di parere.

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Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 11.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 11.10.

DL 194/09: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 3210 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni I e V).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, ricorda che il provvedimento in esame, composto inizialmente di 11 articoli, è stato ampiamente modificato e integrato nel corso dell'esame al Senato. Nel testo trasmesso alla Camera il provvedimento si compone di 15 articoli. Il provvedimento copre un arco abbastanza eterogeneo di materie: la proroga di alcuni termini tributari e in materia economico-finanziaria (tra cui la proroga dal 15 al 30 aprile 2010 del termine per avvalersi del cosiddetto «scudo fiscale»); la proroga di termini riguardanti l'amministrazione dell'interno; disposizioni per il personale delle Forze armate e di Polizia. Si segnalano, in particolare, le proroghe relative al concorso da sergente ed al reclutamento e avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri; proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti; proroga di termini in materia sanitaria e ambientale.
Si sofferma quindi sugli aspetti più direttamente attinenti alla compatibilità comunitaria.
In particolare, segnala il comma 23-undecies dell'articolo 1, della legge n. 88/2009 (legge comunitaria 2008), che, con norma di interpretazione autentica, proroga al 1o aprile 2010 (dall'originario 1o gennaio 2010), la scadenza del termine per l'esercizio della delega, da parte del Governo, per il recepimento della direttiva 2008/118/CE sul regime generale delle accise. Al riguardo, rinviando alle sedi opportune la valutazione della costituzionalità della disposizione, ricorda che la norma richiama, per la proroga del termine, l'articolo 47 della direttiva 2008/118/CE: quest'ultima disposizione indica il 1o aprile 2010 come il momento dal quale decorre l'abrogazione della direttiva 92/12/CEE (relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa). Tuttavia il termine di recepimento della direttiva 2008/118/CE è contenuto all'articolo 48, che ha imposto agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 1o gennaio 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva a decorrere dal 1o aprile 2010 (data di operatività effettiva del nuovo regime generale).
Con riferimento al comma 4 dell'articolo 5, segnalo che la proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni in materia di arbitrati contenute nella norma appare disposta nelle more del recepimento della direttiva 2007/66/CE (il relativo schema di decreto legislativo è all'esame delle Commissioni parlamentari). Al riguardo, ricorda che la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora per il mancato recepimento della direttiva.
Con riferimento al comma 1 dell'articolo 8, rileva l'opportunità di valutare la compatibilità con l'ordinamento comunitario della proroga al 28 febbraio 2010 del termine per l'adozione dei piani di gestione dei bacini idrografici previsti dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE. Ricorda che tale direttiva, per la parte relativa ai piani di gestione dei bacini idrografici risulta recepita con l'articolo 117 del codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006); tuttavia il successivo decreto-legge n. 203 del 2008 ha

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differito l'effettiva adozione dei piani di gestione al 22 dicembre 2009, termine che ora viene ulteriormente prorogato.
Con riferimento al comma 3-bis dell'articolo 8, ritiene opportuno valutare la compatibilità con l'ordinamento comunitario della proroga dell'adeguamento alle norme della parte quinta del codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) in materia di limiti alle emissioni degli impianti. Al riguardo segnala che l'Unione europea è intervenuta sulla materia da ultimo con la direttiva 2008/50/CE il cui termine di recepimento scadrà l'11 giugno 2010.
Rileva inoltre che alcune disposizioni risultano avere una connessione con procedure di infrazione in corso.
In particolare, segnala l'articolo 1, comma 18, che proroga sino al 31 dicembre 2015 le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative in essere al 31 dicembre 2009. Sulla medesima materia, il 29 gennaio 2009 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora con riferimento ad alcune norme nazionali e regionali che sollevano questioni di compatibilità con il diritto comunitario e, in particolare, con l'articolo 43 del Trattato CE, relativo alla libertà di stabilimento. Tali norme, che secondo la Commissione prevedono una preferenza per il concessionario uscente nell'ambito della procedura di attribuzione delle concessioni del demanio pubblico marittimo, sono l'articolo 37, comma 2, del codice della navigazione, e l'articolo 9, comma 4, della legge regionale Friuli Venezia Giulia 13 novembre 2006, n. 22.
Con riguardo all'articolo 6, comma 3, che proroga fino al 31 dicembre 2011 la disciplina transitoria per la distribuzione commerciali dei medicinali veterinari omeopatici, la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora per mancato recepimento della direttiva 2009/9/CE che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari.
Con riguardo all'articolo 9, comma 2, che proroga sino al 31 dicembre 2010 il termine per l'entrata in vigore di disposizioni relative alle modalità di finanziamento della gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, l'8 ottobre 2009 la Commissione ha inviato una lettera di messa in mora all'Italia contestando la non conformità di talune delle disposizioni italiane di trasposizione della direttiva 2002/96/CE relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttiva RAEE).

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.20.

ATTI COMUNITARI

Mercoledì 17 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 11.20.

Iniziativa per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo.
17513/09 COPEN 247, COR 1 e PE-CONS 2/10.

(Parere alla II Commissione).
(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 febbraio 2010.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, ritiene opportuno soffermarsi nella seduta odierna sui profili riguardanti la verifica della conformità al principio di sussidiarietà, e rinviare ad una ulteriore seduta la discussione sul merito dell'atto dell'Unione europea.

Sandro GOZI (PD) si riserva di svolgere alcune considerazioni sul merito del provvedimento in seno all'intervento che svolgerà nell'ambito dell'esame ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà.

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Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Iniziativa per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo.
17513/09 COPEN 247, COR 1 e PE-CONS 2/10.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, ricorda che la XIV Commissione è chiamata oggi a valutare la compatibilità con il principio di sussidiarietà, ai sensi della procedura di allerta precoce prevista dal Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona, dell'iniziativa di dodici Stati membri (Belgio, Bulgaria, Estonia, Spagna, Francia, Italia, Ungheria, Polonia, Portogallo, Romania, Finlandia e Svezia) recante una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo.
Si tratta di un'occasione di particolare rilievo in quanto la Camera esercita per la prima volta uno dei nuovi e più rilevanti poteri di intervento nel processo decisionale europeo attributi ai parlamenti nazionali dal Trattato.
Il rafforzamento degli strumenti per il controllo del principio di sussidiarietà - in via preventiva, da parte dei parlamenti nazionali, e successiva, con il ricorso alla Corte da parte degli stessi parlamenti nonché del Comitato delle regioni - è infatti uno dei pilastri del nuovo assetto istituzionale.
La logica del Trattato di Lisbona può infatti - come ho sottolineato in precedenti occasioni - tradursi nella formula «più Europa, più sussidiarietà».
Un'effettiva applicazione del principio di sussidiarietà è infatti necessaria a garantire, a fronte del rafforzamento delle competenze, delle Istituzioni e degli strumenti di azione dell'UE determinati dal Trattato, la democraticità, la legittimità e l'efficienza stessa dell'intervento normativo europeo.
Con specifico riguardo al meccanismo dell'allerta precoce, ricorda che ciascun Parlamento o Camera nazionale può sollevare obiezioni sulla non conformità con il principio di sussidiarietà di un progetto legislativo, entro otto settimane dalla sua trasmissione, adottando un parere motivato. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione e, nei casi come quello all'esame della XIV Commissione, il gruppo di Stati membri che ha presentato la proposta, tengono conto dei pareri motivati. Qualora i pareri motivati rappresentino almeno un terzo dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali, ridotto a un quarto, nel caso di proposte, come quella in esame, relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il progetto deve essere riesaminato (cosiddetto «cartellino giallo»). A tal fine ciascun parlamento dispone di due voti; nei sistemi bicamerali ciascuna camera dispone di un voto. Al termine del riesame il progetto può essere, con una decisione motivata, mantenuto, modificato o ritirato dalla Commissione (o dagli altri autori del progetto).
In relazione a proposte che seguono la procedura legislativa ordinaria, come nel caso al nostro esame, qualora i pareri motivati rappresentino almeno la maggioranza semplice dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali, la proposta è riesaminata dalla Commissione che, al termine del riesame, può decidere di mantenere la proposta, di modificarla o di ritirarla. Ove scelga di mantenerla, la Commissione illustra le ragioni per cui ritiene la proposta conforme al principio di sussidiarietà in un proprio parere motivato. Entro la conclusione della prima lettura, Consiglio e Parlamento europeo esaminano la compatibilità della proposta con il principio di sussidiarietà, tenendo particolarmente conto delle ragioni espresse e condivise dalla maggioranza dei parlamenti nazionali, nonché del parere motivato della Commissione. Se, a maggioranza del 55

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per cento dei membri del Consiglio o a maggioranza dei voti espressi in sede di Parlamento europeo, il legislatore ritiene che la proposta non sia compatibile con il principio di sussidiarietà, la proposta legislativa non forma oggetto di ulteriore esame.
Per l'esercizio di questo meccanismo per il controllo di sussidiarietà alla Camera trova applicazione la procedura definita in via sperimentale dal parere della Giunta per il regolamento dello scorso 6 ottobre, in base alla quale la XIV Commissione ha competenza primaria a pronunciarsi sulla compatibilità dei progetti legislativi dell'UE con il principio di sussidiarietà; la Commissione di settore nomina un relatore che partecipa ai lavori della XIV Commissione.
La pronuncia eventualmente adottata dalla nostra Commissione è trasmessa direttamente alle Istituzioni dell'UE oltre che al Governo e al Senato.
Ricorda, peraltro, che la Giunta per il regolamento si è riservata di valutare il coinvolgimento dell'Assemblea della Camera ove si tratti di esprimere un parere motivato, ai sensi del Protocollo n. 2, in considerazione degli effetti che esso può produrre.
L'esercizio di questa nuova prerogativa da parte della XIV Commissione dovrà in ogni caso essere particolarmente accurato e rigoroso. Per un verso, occorre verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'esercizio della competenza a livello europeo e non statale o regionale; per altro verso, va evitato il rischio di introdurre, attraverso un esercizio sistematico o pretestuoso dello strumento, elementi di turbamento o addirittura di blocco del processo decisionale europeo.
L'esame che si avvia oggi, al di là delle specifiche considerazioni sulla proposta sull'ordine di protezione europeo, costituisce dunque l'occasione per meglio definire gli strumenti e i parametri per l'analisi del rispetto del principio di sussidiarietà.
A questo scopo ritiene anzitutto opportuno proporre alcuni criteri metodologici:
1) valutare in via preliminare la correttezza e l'opportunità della base giuridica su cui si fonda la proposta legislativa e che determina, peraltro, il carattere esclusivo o non esclusivo della proposta e quindi il suo assoggettamento al controllo di sussidiarietà;
2) considerare, sulla base di parametri quantitativi e qualitativi, la contestuale sussistenza dei due elementi richiesti per giustificare l'esercizio della competenza europea: l'inadeguatezza dell'azione a livello statale, regionale o locale per realizzare l'obiettivo perseguito e il valore aggiunto invece assicurato dall'azione a rispetto europeo.
3) considerare la sussidiarietà come principio dinamico, non solo in senso restrittivo dell'azione europea ma, ove appropriato, anche in senso espansivo. In altri termini, non va escluso che dal test di sussidiarietà risulti l'esigenza di un intervento più ampio ed intenso dell'UE rispetto a quello prospettato dalla proposta legislativa;
4) non confondere la valutazione di sussidiarietà con quella di proporzionalità, che attiene non al fondamento dell'esercizio della competenza da parte dell'UE ma alla proporzione tra le misure proposte e l'obiettivo perseguito.

Si tratta di valutazioni non agevoli che richiederanno, in attesa che nella prassi ed eventualmente nella giurisprudenza della Corte di giustizia, si consolino criteri più precisi, una stretta cooperazione con il Governo ed eventualmente degli altri Parlamenti dell'Unione europea al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza e valutazione utili.
Venendo all'iniziativa legislativa in esame, ricorda che il Consiglio dell'UE ha comunicato espressamente, lo scorso 1o febbraio, la decorrenza del termine di otto settimane per l'esercizio del controllo di sussidiarietà, che scadrà dunque il prossimo 29 marzo.
La base giuridica della proposta è costituita dall'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il quale dispone

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che la cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione è fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e demanda al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, misure intese, tra le altre cose, a facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o omologhe degli Stati membri in relazione all'azione penale o all'esecuzione delle decisioni.
Questa base giuridica appare corretta ed appropriata in quanto la proposta di direttiva intende appunto stabilire norme secondo le quali la protezione basata su una misura di protezione adottata in conformità della legge di uno Stato membro (»Stato di emissione») può essere estesa a un altro Stato membro nel quale la persona protetta si trasferisce (»Stato di esecuzione»), a prescindere dal tipo o dalla durata degli obblighi o dei divieti previsti dalla misura di protezione in questione.
La giustificazione della proposta con riguardo al principio di sussidiarietà è contenuta anzitutto nell'undicesimo considerando del preambolo della proposta in esame, in cui si afferma che, l'obiettivo della proposta stessa non può essere sufficientemente realizzato unilateralmente dagli Stati membri, in considerazione del carattere transfrontaliero delle situazioni contemplate, e può dunque, a motivo della portata e dei potenziali effetti, essere realizzato meglio a livello di Unione.
Tale motivazione - che corrisponde ad una clausola di stile spesso utilizzata dalla Commissione - non appare chiara e sufficiente.
Elementi più puntuali sono invece forniti nella relazione illustrativa della proposta che, in un apposito paragrafo relativo al rispetto del principio di sussidiarietà, sottolinea come tutti gli Stati membri UE dispongano di misure intese a tutelare la vita, l'integrità fisica, psichica o sessuale e la libertà delle vittime di reati, ma che l'efficacia di tali misure risulta limitata attualmente al territorio dello Stato membro che le ha adottate, lasciando quindi la vittima priva della protezione da esse garantita quando varca le frontiere dello Stato in questione.
La relazione sottolinea come la proposta di direttiva assicuri un chiaro valore aggiunto in quanto essa intende colmare tale vuoto legislativo, perseguendo i seguenti obiettivi:
impedire nello Stato membro in cui la vittima si reca, lo Stato di esecuzione, la commissione di un nuovo reato nei suoi confronti da parte dell'autore o presunto autore del reato;
mettere a disposizione della vittima nello Stato membro in cui si reca un livello di garanzia di protezione analogo a quello di cui godeva nello Stato membro che ha concesso la misura;
evitare che la vittima che si reca nello Stato di esecuzione sia discriminata rispetto alle vittime cui quest'ultimo Stato ha concesso misure di protezione.

Per raggiungere più efficacemente gli obiettivi di prevenire e combattere la tratta degli esseri umani e di proteggere meglio le vittime sono state esaminate varie opzioni politiche.
Come riportato nella medesima relazione, ai fini della predisposizione della proposta è stata effettuata un accurata valutazione di impatto in cui sono stati analizzati i costi e i benefici di quattro differenti opzioni politiche:
opzione politica A: Nessuna altra misura dell'Unione europea;
opzione politica B: Misure non legislative nell'ambito della cooperazione giudiziaria e nello scambio di buone prassi;
opzione politica C: Proposte legislative di riforma della decisione quadro 2008/947/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, e della decisione quadro 2009/829/GAI sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del

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principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare. Tramite una revisione di queste decisioni quadro, vi si potrebbe includere un meccanismo di protezione della vittima nel caso in cui essa si sposti in uno Stato diverso da quello che ha adottato la misura. Tali decisioni quadro partono dall'ipotesi che l'autore del reato, o presunto tale, a cui è stata irrogata una sanzione sostitutiva, una misura di sospensione o una detenzione cautelare in uno Stato membro sia rientrato o desideri rientrare nello Stato in cui ha la residenza o accetti di ritornarvi, oppure di trasferirsi in un altro Stato, in cui non ha la residenza, dietro sua richiesta;
opzione politica D: adozione di una proposta legislativa su un testo unico che comprenda tutti gli scenari riguardanti l'estensione della protezione delle vittime.

Lo studio di impatto dimostra come, alla luce della ripercussione sui diritti fondamentali e della necessità di disporre di uno strumento efficace a livello europeo per la protezione delle vittime, le opzioni C e D presentano il miglior approccio al problema e possono raggiungere pienamente gli obiettivi identificati. La preferenza è stata data dagli stati presentatori all'opzione D, date le conseguenze a livello legislativo negli strumenti esistenti, la chiarezza per l'applicazione di nuovi testi legislativi e la comodità di disporre di un testo normativo specifico per la protezione oltre frontiera delle vittime.
Da queste considerazioni l'iniziativa al nostro esame risulta pienamente conforme al principio di sussidiarietà. Come già accennato, ritiene in ogni caso utile acquisire anche le valutazioni del Governo ed eventualmente di altri parlamenti nazionali al riguardo, tenuto conto dell'ampio lasso di tempo per la conclusione dell'esame. Si deve comunque tenere conto del fatto che l'Italia è uno dei 12 Stati promotori dell'iniziativa e che questa rispecchia pertanto la posizione del nostro Esecutivo.
Poiché la proposta attiene a materia di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, non ritiene invece necessario procedere alla consultazione delle assemblee regionali italiane, come previsto dall'articolo 6 paragrafo 2 del Protocollo sui principi di sussidiarietà e proporzionalità.
Esprime, in conclusione, un giudizio particolarmente positivo sull'atto nel suo complesso, volto ad introdurre garanzie fondamentali per i cittadini comunitari.

Mario PESCANTE, presidente, esprime soddisfazione per il fatto che l'Italia è il primo Paese dell'Unione europea ad avviare l'esame di un provvedimento sotto il profilo della verifica della sua conformità al principio di sussidiarietà. Concorda quindi con il relatore circa il fatto che la logica del Trattato di Lisbona può tradursi nella formula «più Europa, più sussidiarietà» e che una effettiva applicazione del principio di sussidiarietà può garantire, a fronte del rafforzamento delle competenze, delle Istituzioni e degli strumenti di azione dell'UE determinati dal Trattato, la democraticità, la legittimità e l'efficienza stessa dell'intervento normativo europeo.

Sandro GOZI (PD) si sofferma in primo luogo sulle considerazioni svolte dal relatore nella seduta odierna, riservandosi poi di intervenire in questa medesima sede, come preannunciato, anche su alcuni questioni riguardanti il merito dell'atto dell'Unione europea, ai fini del parere da rendere alla Commissione Giustizia.
Ritiene opportuno innanzitutto sottolineare l'importanza del fatto che quello italiano è il primo Parlamento ad aver attivato il controllo di sussidiarietà e questo anche per sottolineare il fatto che si tratta di un potere che deve essere esercitato appieno, nella forma più estensiva possibile. Sotto tale profilo condivide l'impostazione del relatore e giudica necessario stigmatizzare l'uso burocratico - sovente fatto dalla Commissione europea - della motivazione addotta per giustificare la conformità al principio di sussidiarietà, che è ormai ridotta ad una mera clausola di stile. Riterrebbe opportuno segnalare nel parere della XIV Commissione la debolezza di tale inciso.

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Si sofferma, in particolare su alcuni passaggi della relazione dell'onorevole Gottardo, con specifico riferimento ai criteri metodologici individuati.
Il terzo criterio indicato definisce la sussidiarietà come principio dinamico. Si dichiara sul punto totalmente d'accordo e richiama in tal senso l'articolo 5 del Trattato di Lisbona. Occorre cioè, a suo avviso, intendere il controllo di sussidiarietà non solo in senso restrittivo dell'azione europea - ossia ciò che l'UE non può fare - ma anche in senso espansivo, favorendo un intervento più ampio ed intenso dell'UE rispetto a quello prospettato dalla proposta legislativa.
In merito al quarto criterio individuato dal relatore, che invita a non confondere la valutazione di sussidiarietà con quella di proporzionalità, occorre a suo parere svolgere una riflessione approfondita, anche in considerazione del ruolo che il nostro Parlamento può svolgere. Valuta infatti estremamente importante che i parlamenti nazionali non si autolimitino nell'esercizio delle proprie prerogative, ma, al contrario, le estendano al massimo. Anche il controllo di sussidiarietà dovrà essere inteso in senso ampio e implicare l'esame di tutti gli aspetti ad esso connessi, ivi compreso il principio di proporzionalità. Non si tratta infatti di principi distinguibili così nettamente, come peraltro dimostrato dal fatto - è non è un mero caso - che il Trattato di Lisbona continua a mantenere in un unico articolo, il già citato articolo 5, la definizione di entrambi, accanto al principio di attribuzione. Occorre, in poche parole, sfruttare appieno le potenzialità offerte dal Trattato di Lisbona, proprio per ottenere «più Europa e più sussidiarietà», ciò che significa anche più proporzionalità. Si tratta dunque impostare, in questa fase, un nuovo dialogo politico con le istituzioni europee nell'esercizio dei poteri di controllo sul loro operato, senza autolimitarsi in maniera autorestrittiva e in parte formale; né va sottovalutato il ruolo che il nostro Paese può svolgere anche rispetto ad altri Parlamenti, proprio perché siamo in una fase di sperimentazione che ci permetterà di comprendere la portata reale delle nuove disposizioni ed eventualmente, in una seconda fase, di «aggiustare il tiro» dei nostri interventi. Per tali motivi, in una situazione in cui le interpretazioni sono ancora aperte, il Parlamento italiano non ha interesse, né tatticamente né strategicamente, a sostenere una interpretazione di rigida distinzione tra principi di sussidiarietà e proporzionalità. Invita i colleghi della maggioranza ad una approfondita riflessione sul punto, al fine di cogliere tutte le potenzialità offerte dal Trattato di Lisbona.
Passando quindi ad alcune valutazioni sul merito dell'atto, che potranno risultare utili ai fini del parere che la Commissione è chiamata ad esprimere ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera. Concorda, in primo luogo sulla positività dell'iniziativa nel suo complesso e richiama quanto detto dal relatore nella propria relazione dello scorso 10 febbraio, circa il fatto che gli organi preparatori del Consiglio dell'Unione europea e le delegazioni stanno attualmente valutando l'opportunità di introdurre alcune modifiche al testo proposte dalla Presidenza spagnola allo scopo di garantire l'obbligatorietà dell'esecuzione pur nel rispetto dei singoli ordinamenti nazionali; in particolare, si sostituirebbe la previsione in base alla quale lo Stato di esecuzione è tenuto ad adottare «se del caso» le misure di protezione disponibili nel proprio ordinamento, con una norma che imponga allo Stato di esecuzione l'obbligo di eseguire le misure descritte nell'ordine di protezione europeo. Contestualmente si tratterebbe di introdurre una disposizione specifica in forza della quale qualora le misure di protezione previste non trovino riscontro nella legislazione dello Stato di esecuzione, quest'ultimo possa adattarle alla natura delle misure che si applicano nella propria legislazione a fattispecie equivalenti.
Rileva che, effettivamente, mentre da un lato si parla di mutuo riconoscimento, il previsto meccanismo di «approccio in tre fasi» contemplato nella proposta (emissione di una misura di protezione interna; emissione di un ordine di protezione

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europeo su richiesta della persona protetta; adozione da parte dello Stato di esecuzione di una misura di protezione secondo la legislazione nazionale) si discosta parzialmente dal modello tradizionale del mutuo riconoscimento, previsto in altri atti normativi dell'Unione europea. La proposta di direttiva sembra infatti demandare alla valutazione discrezionale dello Stato di esecuzione non solo le modalità di attuazione della misura di protezione, scegliendo sulla base delle previsioni del proprio ordinamento, ma anche la scelta di procedere o meno, laddove tale esecuzione dovrebbe invece ritenersi obbligatoria.
Per tale motivo riterrebbe assai preferibile ridurre la procedura unicamente a due fasi, riducendo al minimo i casi in cui si deve prevedere un intervento ulteriore da parte dello Stato di esecuzione; così facendo si rafforzerebbe notevolmente l'efficacia e l'impatto della norma. In base a tale modello, lo Stato di esecuzione è tenuto esclusivamente a riconoscere ed eseguire una decisione presa dallo Stato di emissione (ferma restando la possibilità di motivi di non riconoscimento e possibili adattamenti). Non sarebbe, quindi, rimesso allo Stato di esecuzione la valutazione discrezionale delle misure da adottare ma soltanto l'obbligo di applicare quanto già disposto da un'autorità competente di altro Stato membro.
Osserva peraltro che il testo sottoposto dalla Presidenza spagnola al gruppo di lavoro del Consiglio sulla cooperazione in materia penale dello scorso 9 febbraio 2010, reca alcune proposte di modifica che vanno nella direzione di una maggiore efficacia delle disposizioni. Cita in proposito le riformulazioni degli articoli 1, 2, 8 e 8-bis.

Mario PESCANTE, presidente, sottolinea l'interesse e l'importanza del dibattito in corso e si sofferma sulle osservazioni svolte dal collega Gozi in ordine ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. Ribadisce la necessità di un accurato esame del principio di proporzionalità, ma rileva come occorra, nel contempo, evitare che l'esame della proporzionalità nel quadro della procedura del cosiddetto «cartellino giallo» ci confonda con posizioni anti europeiste, quali sono quelle di alcuni Paesi nord europei, che utilizzano strumentalmente il controllo di sussidiarietà.

Nicola FORMICHELLA (PdL) condivide le osservazioni del Presidente Pescante, ribadendo la necessità - già in altre occasioni affermata dal gruppo del PDL - di difendere gli interessi nazionali dell'Italia, compatibilmente, com'è ovvio, con l'opportunità di mantenere ottimi rapporti con gli altri Parlamenti nazionali.

Sandro GOZI (PD) ritiene di poter affermare che vi è, tra maggioranza e opposizione, una condivisione di obiettivi e una contrapposizione di motivazioni; il PD vuole costruire meglio l'Europa, il PdL vuole anteporre gli interesse nazionali a quelli europei. L'importante è che la linea da seguire sia la medesima!

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, osserva che nell'approccio a questa materia occorra estrema cautela. La sintesi «più Europa, più sussidiarietà» si basa su un principio di sussidiarietà inteso in modo dinamico. Si chiede più Europa perché ne abbiamo tutti bisogno, e più sussidiarietà perché ciò evoca anche più proporzionalità. Sui principi enunciati dall'onorevole Gozi si dichiara d'accordo, si tratta di motivazioni nobili della politica, ma occorre avere coscienza dell'ambito nel quale si interviene ed evitare che tali principi possano essere usati strumentalmente. L'articolo 5, paragrafo 1, del Trattato di Lisbona è scritto, non a caso, che l'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità. Si tratta di due principi distinti che non vanno confusi nel controllo di sussidiarietà, benché quello di proporzionalità debba naturalmente essere sempre tenuto a mente. Se i due piani si confondono si potranno consentire interventi

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che rischiano di intralciare il rafforzamento del ruolo dell'Unione europea e offrire un alibi a chi vuole meno Europa e non più Europa. Ha ritenuto di fare questa precisazione pur ribadendo la condivisione dello spirito dell'intervento del collega Gozi.
Ritiene in conclusione che occorra ritornare su questi temi approfondendoli ulteriormente, anche in considerazione del fatto che l'operato della XIV Commissione e del Parlamento costituirà giurisprudenza e influenzerà i successivi pareri espressi.

Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.10 alle 12.15.