CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 febbraio 2010
284.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 9.40.

DL 194/09: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 3210 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

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Paola FRASSINETTI (PdL), relatore, ricorda che il decreto-legge in esame contiene una serie di norme che riguardano la competenza della VII Commissione.
Sottolinea che l'articolo 1, comma 4-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, posticipa alcune date previste dall'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio per il possesso dell'esperienza professionale richiesta per l'acquisizione delle qualifiche di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali.
In particolare, ai sensi della lettera a) del comma in esame - che interviene sull'articolo 182, comma 1-bis, lettera a), del Codice dei beni culturali e del paesaggio -, il periodo di pratica professionale di almeno quattro anni necessario per acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, previo superamento di una prova di idoneità, deve essere maturato alla data del 31 luglio 2009 (invece che alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420).
Parimenti, la lettera b) del comma in esame - che interviene sull'articolo 182, comma 1-quinquies, lettera c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio - stabilisce che il periodo di pratica professionale pari ad almeno quattro anni necessario per acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali deve essere maturato alla data del 31 luglio 2009 (invece che alla data del 1o maggio 2004).
L'articolo 1, comma 23-octiesdecies, lettera b), prevede la proroga fino al 31 marzo 2010 del termine per l'adozione delle disposizioni occorrenti per consentire la prosecuzione della partecipazione del CONI (Comitato olimpico nazionale italiano) e del Comitato Italiano Paraolimpico agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi finanziati ai sensi dell'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009. A tal fine, autorizza per l'anno 2010 la spesa, rispettivamente, di 11 milioni di euro e di 3,2 milioni di euro.
Segnala che, ai sensi dell'articolo 1, comma 23-ter, del disegno di legge in esame, il CONI e il Comitato Italiano Paraolimpico sono inclusi nell'elenco dei destinatari delle risorse del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili (Elenco 1, di cui all'articolo 2, comma 250, della legge finanziaria 2010).
Il finanziamento assegnato dalla disposizione in commento sembrerebbe, comunque, aggiuntivo rispetto a quello derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 23-ter.
Ricorda che l'articolo 2, comma 1, prevede la proroga fino al 31 dicembre 2010 della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI e la NewCo Rai International al fine di continuare a diffondere le comunicazioni sulle azioni di peacekeeping svolte dal contingente NATO in Afghanistan. La proroga è finanziata con le risorse del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il limite massimo di euro 660.000.La relazione illustrativa evidenzia che, in tal modo, si consente il mantenimento di un impegno preso dall'Italia in sede Nato al vertice di Varsavia.
Il riferimento è alla convenzione stipulata il 28 dicembre 2009 - che fa seguito ad altra stipulata il 27 maggio 2009 - e approvata con decreto ministeriale 30 dicembre 2009, sulla base dell'autorizzazione recata dal comma 2 in esame. La stessa convenzione è stata stipulata, appunto, per la realizzazione di un progetto di collaborazione con le strutture Nato per rappresentare e sostenere le azioni di peacekeeping in Afghanistan.
Aggiunge che l'articolo 2, comma 2, proroga la fornitura dei servizi radiotelevisivi da parte della RAI alla Repubblica di San Marino, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo fra la Repubblica italiana e la stessa Repubblica di San Marino, firmato il 5 marzo 2008, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010.
L'articolo 2, comma 3, autorizza la spesa di 9,9 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2010 e 2011 ai fini

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della proroga fino al 31 dicembre 2011 della convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 224 del 1998 tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.a, titolare dell'emittente Radio radicale, per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.
All'onere per la proroga della convenzione si provvede ricorrendo al fondo speciale di parte corrente allocato nella tabella A della legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191 del 2009), allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
Ricorda che l'articolo 4, comma 2, è volto a differire dall'anno accademico 2010-2011 all'anno accademico 2011-2012 l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 21 del 2008, che prevedono l'attribuzione di un punteggio per l'ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato, sulla base dei risultati conseguiti nel test di ingresso e nel pregresso iter scolastico.
Secondo la relazione introduttiva, questa ulteriore proroga è necessaria in relazione a esigenze del Ministero della difesa poiché, nel caso in cui si applicassero gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 21 del 2008 per l'anno accademico 2010-2011, si determinerebbero effetti negativi sulle procedure di arruolamento degli ufficiali medici nelle Accademia militari dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica, i cui bandi devono essere pubblicati entro il mese di marzo 2010. La relazione spiega, infatti, che per gli allievi ufficiali medici, una volta vinto il concorso per l'ingresso nelle citate Accademie, ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica in medicina e chirurgia nelle università non sarebbe più sufficiente aver superato i test selettivi, rilevando a tal fine, in base alla nuova disciplina, anche il pregresso iter scolastico. Pertanto, si potrebbe verificare che un allievo ufficiale medico, dopo aver vinto un concorso selettivo e aver iniziato a frequentare l'Accademia, non sia poi ammesso al corso di laurea in medicina e chirurgia previsto dal bando di concorso.
In tale situazione, quindi, la relazione sottolinea che la disposizione in esame risulta indispensabile per consentire la conclusione dello studio avviato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero della difesa per individuare una soluzione, anche in via legislativa, alla problematica, attraverso la previsione di una specifica regolamentazione per l'accesso ai corsi di laurea degli allievi ufficiali medici delle Accademie.
L'articolo 7, comma 1, intervenendo sulla materia disciplinata dall'articolo 4-bis, comma 18, del decreto-legge n. 97 del 2008, proroga ulteriormente il termine di operatività del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) fino al completamento delle procedure necessarie per rendere effettivamente operativa l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e, comunque, non oltre il 30 giugno 2010. La proroga non comporta oneri per la finanza pubblica.
L'articolo 7, comma 2, proroga al 31 dicembre 2010 il termine - originariamente fissato al 31 dicembre 2009 - di applicabilità dei meccanismi di composizione delle commissioni per il reclutamento di ricercatori universitari, disposti dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 180 del 2008, in attesa del riordino delle relative procedure.
La relazione introduttiva evidenzia che la proroga si rende necessaria per consentire l'avvio di nuovi bandi per il reclutamento di ricercatori universitari in base alle regole definite dal medesimo decreto-legge n. 180 del 2008 che si configura come provvedimento ponte fra la disciplina recata dalla legge 3 luglio 1998, n. 210 e la nuova disciplina prevista dal disegno di legge del Governo attualmente in corso d'esame presso il Senato, A.S. n. 1905. In assenza della proroga, fino all'entrata in vigore del disegno di legge di riforma del sistema universitario dovrebbe applicarsi la precedente disciplina di cui

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alla legge n. 210 del 1998, il cui modello procedurale, asserisce la relazione, ha rivelato non poche criticità.
Sempre la relazione introduttiva osserva che, conseguentemente, si intende prorogata l'attività della commissione nazionale che sovrintende allo svolgimento delle operazioni di votazione e di sorteggio per la formazione delle commissioni ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge n. 180 del 2008.
Ricorda che l'articolo 7, comma 4, come modificato al Senato, proroga fino al 31 dicembre 2010, nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), costituito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 febbraio 2007 per la durata di un triennio.
La relazione introduttiva specifica che scopo della disposizione è quello di assicurare continuità nella delicata fase di completamento della riforma del sistema dell'alta formazione artistica e musicale e, nel contempo, di procedere al rinnovo dell'organo solo dopo aver apportato le modifiche alla disciplina della sua composizione atte ad assicurare la rappresentanza dei settori scientifico-disciplinari di recente definiti.
La medesima relazione precisa che la proroga è urgente in quanto mancano i tempi per il rinnovo dell'organo, che scade il 16 febbraio 2010, atteso che la relativa procedura dura circa quattro mesi.
La relazione introduttiva specifica che l'organo attualmente in carica ha ampiamente operato per l'attuazione della nuova disciplina del sistema dell'AFAM, con particolare riferimento allo schema di regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo del sistema dell'AFAM, e a quello per il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico.
Il comma 4-bis dell'articolo 7, introdotto durante l'esame al Senato, prevede che ad alcuni istituti (universitari) ad ordinamento speciale - ossia, all'Istituto universitario di studi superiori di Pavia, all'Istituto italiano di scienze umane di Firenze e alla Scuola IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) Alti Studi di Lucca -, al fine di completare l'istituzione delle relative attività, non si applicano, fino al 31 dicembre 2011, le disposizioni che limitano il turn over nelle università recate dall'articolo 66, comma 13, del decreto legge n. 112 del 2008. Resta, però, fermo il rispetto della riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di finanziamento ordinario delle università prevista dalla disposizione richiamata.
Il comma 4-ter dell'articolo 7, introdotto durante l'esame al Senato, proroga all'anno scolastico 2010-2011 la validità delle disposizioni contenute ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 134 del 2009. Tali disposizioni, a differenza del comma 1 che interessa tutti i precari della scuola, riguardano esclusivamente il personale a tempo determinato della scuola titolare di incarico a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche nell'anno scolastico 2008-2009 o abbia conseguito nel medesimo anno scolastico, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno 180 giorni.
Il comma 2 sopra citato, al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo, prevede per l'anno scolastico 2009-2010 ed in deroga alle disposizioni contenute nella legge n. 124 del 1999, e nei relativi regolamenti attuativi in riferimento al conferimento delle supplenze al personale docente e al personale A.T.A., che l'amministrazione scolastica assegni le supplenze per assenza temporanea dei titolari, con precedenza assoluta ed a prescindere dall'inserimento nelle graduatorie di istituto, al personale docente inserito nelle graduatorie ad esaurimento, ed al personale A.T.A. inserito nelle graduatorie permanenti, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento.
Tali assegnazioni operano a condizione che il personale indicato: sia stato destinatario di contratto a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività

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didattiche, nell'anno scolastico 2008-2009 o abbia conseguito nel medesimo anno scolastico, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno 180 giorni; non abbia potuto stipulare per l'anno scolastico 2009-2010 la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili; non sia destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non risulti collocato a riposo.
In relazione a tale disposizione, il 29 settembre 2009 è stato emanato il decreto ministeriale n. 82 che, con riferimento alla seconda condizione sopra indicata, ha individuato anche la fattispecie di «aver ottenuto la nomina per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto in assenza di disponibilità di cattedre o posti interi.
Ricorda che il successivo comma 3 prevede la facoltà, per l'amministrazione scolastica, di promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, specifici progetti inerenti ad attività di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, della durata di tre mesi, prorogabili a otto.
Tali progetti devono essere realizzati prioritariamente mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola di cui al precedente comma, a condizione che gli stessi siano percettori dell'indennità di disoccupazione. Tale formulazione esclude, quindi, che i docenti destinatari delle supplenze di cui al comma 2 - ai quali, in virtù dell'incarico, non è più corrisposta l'indennità di disoccupazione - possano essere utilizzati nei progetti di cui al comma 3.
Ritiene utile, peraltro, evidenziare che l'articolo 4, comma 2, del già citato decreto ministeriale n. 82 del 2009 disciplina l'ipotesi inversa: prevede, infatti, che coloro che sono impegnati in progetti attivati sulla base di convenzioni con le regioni non possono accettare, durante lo svolgimento dei progetti stessi, supplenze temporanee, salva diversa previsione recata dalle singole convenzioni.
A tali lavoratori può essere corrisposta un'indennità di partecipazione a carico delle risorse messe a disposizione dalle regioni.
Segnala altresì che l'indennità ordinaria di disoccupazione è liquidata in presenza di un'anzianità assicurativa pari ad almeno 2 anni nonché di un anno di contribuzione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro. I lavoratori precari e stagionali, fermo restando il requisito assicurativo di 2 anni, maturano il diritto all'indennità, cosiddetta indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, anche con lo svolgimento di 78 giornate lavorative nell'anno.
Tale istituto, nel corso degli anni, è stato interessato da molteplici interventi legislativi, volti soprattutto all'aumento sia della durata sia della misura del trattamento delle indennità ordinarie di disoccupazione.
Ricorda, inoltre, che ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008, per il periodo 2009-2012 l'indennità di disoccupazione può essere ottenuta anche in caso di sospensione dal lavoro. Per quanto attiene all'indennità di disoccupazione con requisiti normali, la sua durata, ai sensi dell'articolo 1, commi 25 e 26, della legge n. 247 del 2007 , è pari a 8 mesi per i soggetti con meno di 50 anni di età, e 12 mesi per i soggetti di età pari o superiore a 50 anni. La percentuale di commisurazione dell'indennità alla retribuzione è pari al 60 per cento per i primi 6 mesi, 50 per cento per i successivi 2 mesi, 40 per cento per i mesi ulteriori. L'indennità viene corrisposta direttamente dall'INPS a decorrere dall'ottavo giorno successivo a quello della cessazione del rapporto.
Per quanto attiene all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, l'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 86 del 1988 dispone che hanno diritto a tale indennità i lavoratori che, in assenza di 52 settimane di contribuzione nell'ultimo biennio, abbiano prestato effettivamente nell'anno precedente almeno 78 giornate di lavoro per le quali siano stati versati o siano dovuti i contributi per

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la assicurazione obbligatoria, fermo restando il requisito di 2 anni di anzianità assicurativa. I citati lavoratori hanno diritto alla indennità in questione per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso, e comunque non superiore alla differenza tra il numero 360, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate. La percentuale di commisurazione è pari al 35 per cento della retribuzione per i primi 120 giorni ed al 40 per cento per i successivi giorni fino ad un massimo di 180 giorni.
L'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 134 del 2009 dispone che ai docenti ed al personale ATA utilizzati per le supplenze temporanee o per i progetti regionali di formazione, ai sensi dei commi 2 e 3, sia riconosciuto il punteggio equivalente ad un anno di servizio ai soli fini del collocamento nelle rispettive graduatorie. La formulazione del comma lascia, quindi, intendere che la valutazione dell'intero anno di servizio verrà attribuita a prescindere dall'effettiva durata della supplenza o della partecipazione ai progetti formativi regionali.
Ricorda che per il servizio di insegnamento prestato nella scuola dell'infanzia o primaria o negli istituti di istruzione secondaria o artistica statali, ovvero nelle scuole paritarie, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni con handicap, e per il servizio prestato dal personale educativo, sono attribuiti, per ogni mese, o frazione di almeno 16 giorni, 2 punti fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di 12 punti. Così stabilisce, da ultimo, il decreto ministeriale 8 aprile 2009, n. 42, che ha disciplinato l'aggiornamento delle graduatorie dei docenti per il biennio 2009/2011.
Per quanto attiene il personale A.T.A., ricorda che il decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 75 , ha individuato i punteggi al fine della valutazione dei titoli per l'inserimento negli elenchi provinciali ad esaurimento e per la corrispondente introduzione nelle graduatorie di circolo e di istituto valide per il conferimento delle supplenze al richiamato personale appartenente ai diversi profili professionali - assistente amministrativo, assistente tecnico, infermiere cuoco, guardarobiere, collaboratore scolastico -, ordinati in specifiche tabelle. Lo stesso decreto ha disciplinato le diverse procedure per l'ammissione alle richiamate graduatorie.
Segnala che il comma 4-quater dell'articolo 7, introdotto dal Senato, proroga al 31 dicembre 2010 il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, nella attuale composizione, in attesa della costituzione dei nuovi organi collegiali della scuola previsti dal decreto legislativo n. 233 del 1999.
L'articolo 7, comma 5, mira a garantire la continuità nell'erogazione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, cosiddetti «servizi aggiuntivi», presso gli istituti e i luoghi della cultura, nelle more del completamento della attività di riprogettazione di tali servizi che sta svolgendo la Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale del Ministero per i beni e le attività culturali. A tal fine, si dispone che i rapporti comunque in atto relativi ai citati servizi restano efficaci fino alla loro naturale scadenza ovvero, se scaduti, fino all'aggiudicazione delle gare che devono essere bandite entro il 30 giugno 2010.
Il comma 5-ter dell'articolo 7, introdotto da un emendamento al Senato, differisce al 30 giugno 2010 il termine previsto dall'articolo 2, comma 239, della legge 191/2009 entro il quale devono essere individuati gli interventi immediatamente realizzabili per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole fino ad un importo complessivo di 300 milioni euro, con la relativa ripartizione tra gli enti territoriali interessati e nell'ambito delle risorse previste ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 137 del 2008.
Il comma 5-quater dell'articolo 7, introdotto durante l'esame al Senato, dispone anzitutto la proroga fino al 31 dicembre 2010 - ma nel limite di spesa di 10 milioni di euro - della disposizione

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recata dall'articolo 15, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 che stabilisce che per il triennio 2007-2009 le risorse destinate alla istituzione degli istituti tecnici superiori sono determinate nel 50 per cento delle risorse stanziate sul Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione (ora, MIUR) dall'articolo 1, comma 875, della legge finanziaria 2007, invece che nella misura «a regime» del 70 per cento - al netto del 5 per cento destinato alla realizzazione delle misure nazionali di sistema -, stabilita dall'articolo 12, comma 6.
Il comma in esame stabilisce, altresì, che il finanziamento è assegnato alle fondazioni che hanno acquisito la personalità giuridica. Stabilisce, infine, che gli istituti tecnici superiori hanno autonomia amministrativa e accorpano gli istituti tecnici e professionali che ne fanno parte e che siano capofila di poli formativi.
Alla copertura dell'onere derivante dal comma in esame, quantificato in 10 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, come determinato in tabella C della legge finanziaria 2010, legge n. 191 del 2009.
La Tabella C della legge finanziaria 2010, legge n. 191 del 2009, quantifica le risorse del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, previsto dall'articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978, in 156,261 milioni per il 2010 e in 12,958 milioni per il 2011 e non prevede alcuno stanziamento per il 2012.
L'articolo 10 dispone una proroga di due anni degli incarichi di direttore di istituto di cultura all'estero conferiti ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, ancorché già rinnovati per il secondo biennio, in scadenza nel primo semestre del 2010.
Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, A.S. 1955, l'intervento di proroga - qualificato senza oneri aggiuntivi per l'erario - è motivato dall'esigenza di «assicurare la continuità della gestione di sedi particolarmente importanti nell'ambito dei rapporti culturali internazionali, superando l'attuale limite legislativo, che non consentirebbe un terzo incarico consecutivo».
Il comma 6 dell'articolo 14 della legge n. 401 del 1990 stabilisce che la funzione di direttore può essere conferita, in relazione alle esigenze di particolari sedi, a persone di prestigio culturale ed elevata competenza anche in relazione alla organizzazione della promozione culturale, per due anni, rinnovabili per una pari durata una sola volta. Queste nomine possono essere effettuate nel limite massimo di 10 unità, secondo la procedura indicata dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
L'articolo in esame stabilisce, inoltre, una deroga, limitatamente agli incarichi prorogati, al limite di età di 65 anni previsto dall'articolo 168 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.
Nel corso dell'esame in Commissione, presso l'altro ramo del Parlamento, è stato approvato un emendamento al disegno di legge che apporta una mera correzione formale nella citazione della richiamata legge n. 401, erroneamente indicata originariamente come legge n. 441.
Ricorda che altre disposizioni di interesse della Commissione sono inoltre contenute nell'articolo 1, comma 23-ter - Interventi del Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili -, nell'articolo 1, comma 23-octiesdecies, lettera e) - Revisori dei conti dell'ENEA -, nell'articolo 2, commi 8-bis - 8-septies - Riduzione assetti organizzativi delle Pubbliche amministrazioni -, nell'articolo 7, comma 3 - Proroga convenzioni in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale -, nell'articolo 8, comma 2 - Proroga di termini per la funzionalità dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale -, nell'articolo 10-bis - Termini in materia di «taglia enti» e di «taglia leggi».

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Si riserva in conclusione di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Valentina APREA, presidente, sottolinea che il provvedimento contiene alcuni aspetti positivi e che alcune modifiche sono state proposte dall'opposizione al Senato. Nessun altro chiedendo di intervenire,rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 194/09: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 3210 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Seguito dell'esame e rinvio).

Valentina APREA, presidente, ricorda che nella mattinata la collega Frassinetti ha illustrato con dettaglio di particolari la relazione sul provvedimento in oggetto.

Manuela GHIZZONI (PD) rileva alcuni punti di criticità su parti di competenza della Commissione. In particolare, giudica negativamente l'articolo 4 comma 2, che proroga di un anno le norme relative alla valutazione dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea universitari a numero programmato. Il Governo giustifica la sua iniziativa con il fine di salvaguardare le prerogative degli ufficiali medici, senza considerare il nocumento recato ai giovani diplomati con il massimo dei voti. Il rinvio di un anno della norma del decreto in parola rappresenta per questi studenti la mancata possibilità di godere di un punteggio per l'immissione al corso di laurea ad «accesso programmato», anche sulla base del pregresso iter scolastico e non solo sulla base dei risultati conseguiti nel test d'accesso.
Ritiene, infatti, contraddittorio ledere gli studenti eccellenti solo per salvaguardare questa speciale categoria e giudica la norma nel complesso in contraddizione con i principi del merito più volte enunciati dalla titolare del Ministero dell'istruzione.
Ravvede anche nell'articolo 7 comma 4-bis un intreccio normativo non chiaro. Si tratta di istituti universitari ad ordinamento speciale, a cui la normativa consente di superare la norma del blocco del turnover, che invece rimane in capo agli altri istituti universitari e alle università statali. Considera questa difformità di trattamento non consona per una giusta equiparazione di tutti gli istituti universitari.
Sottolinea, inoltre, come l'articolo 7 comma 4-ter sul personale precario della scuola riprenda in identici termini un emendamento a suo tempo presentato, durante la discussione dei contratti di disponibilità dal gruppo parlamentare da lei rappresentato. Apprezza che tale norma sia stata accolta dalla maggioranza anche se in ritardo ma ritiene tale atteggiamento non proficuo in quanto, a suo parere, le buone idee, da qualsiasi parte vengano devono essere sostenute; in tal modo si eviterebbe un confronto sempre ideologico e mai nel merito delle questioni. A questo proposito ricorda la battaglia che si sta compiendo per quello che riguarda la reintroduzione del «diritto soggettivo» per l'editoria: ritiene importante che in questa materia si possa prendere un indirizzo comune. Giudica quindi essenziale inserire nel provvedimento in esame norme che reintroducano il «diritto soggettivo» nella materia in esame.
Ritornando al provvedimento; sull'articolo 57-ter in materia di messa in sicurezza delle scuole, ritiene il patrimonio edilizio scolastico inadeguato al paese e soprattutto alle esigenze di sicurezza degli studenti.
Stigmatizza, infine, l'articolo 10 in cui si fa riferimento alla proroga di istituti di

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cultura all'estero, osservando come tale norma possa configurarsi come un provvedimento in favore di talune persone ricoprenti tali incarichi.

Ricardo Franco LEVI (PD) ritiene importante sottolineare e riprendere quanto già anticipato dalla collega Ghizzoni. Si riferisce ancora una volta al rischio che si sta correndo nel campo dell'editoria con la fine del «diritto soggettivo», che significa sicurezza dei contributi pubblici nel settore. Osserva come tale problema travalichi anche la Commissione cultura e come da più parti ci si stia mobilitando per accogliere firme per un emendamento che chiede la ricostituzione del diritto soggettivo, ancorché limitato nel tempo.

Valentina APREA, presidente, ricorda come in tal senso vi sia stato un incontro del Presidente della Camera con il sottosegretario Bonaiuti al fine di poter assicurare il diritto soggettivo, per un periodo di tempo limitato, nello specifico per l'anno corrente 2010.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ringrazia la collega Frassinetti per quanto detto e si ricollega a quanto sopra esposto dai colleghi dell'opposizione e sottolinea come sia importante, in questo campo l'impegno preso dal Presidente della Camera. Ritiene che il contenuto dell'impegno debba trovare posto, come condizione, nella proposta di parere del relatore.

Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

Sull'ordine dei lavori.

Valentina APREA, presidente, propone di passare dapprima all'esame della risoluzione per poi passare agli altri punti all'ordine del giorno.

La Commissione concorda.

RISOLUZIONI

Mercoledì 17 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 13.50.

7-00262 Frassinetti: Incremento di iniziative nelle scuole sul tema delle foibe e relativo avvio di corsi di formazione per i docenti.
(Seguito della discussione e rinvio).

Paola FRASSINETTI (PdL) illustra una nuova formulazione della risoluzione in oggetto (vedi allegato 1).
Ricorda che il testo riformulato che presenta all'attenzione della Commissione, nasce da un proficuo dibattito di tenore alto che si è svolto all'interno della Commissione sulla risoluzione da lei presentata. Sottolinea di avere accettato tutte le proposte di modifica che le sono arrivate dall'opposizione, per poter giungere ad una formulazione condivisa.
Segnala che sussiste ancora un aspetto problematico da risolvere, relativo all'accreditamento delle associazioni di testimoni abilitati presso il Ministero dell'istruzione. Segnala che necessita ancora di un po' di tempo per trovare una soluzione condivisa, altrimenti si dovrebbe ricorrere ad una votazione per parti separate. Ritiene, invece, che possa essere un segnale importante poter addivenire ad una votazione unanime della risoluzione sulle Foibe.

Ricardo Franco LEVI (PD) ricorda che il tema trattato è stato un tema che ha impegnato tutti i rappresentati della Commissione in maniera profonda e sentita. Ricorda come la storia di quei luoghi oggi, grazie all'Europa, si collochi in una prospettiva di conciliazione, di integrazione e di pace. Aggiunge altresì che dopo la fase più acuta della guerra nei territori dell'ex Jugoslavia si è giunti ad una pacificazione con l'ingresso in una casa comune e condivisa come quella europea.

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Apprezza la disponibilità dimostrata dalla collega Frassinetti ad accogliere i suggerimenti pervenuti dall'opposizione. Ritiene, inoltre, opportuno inquadrare la tragedia delle Foibe all'interno della tragedia più grande, ovvero quella dei nazionalismi del confine orientale dell'Italia e del contesto balcanico. Sottolinea come altra questione importante toccata dalla precedente discussione sia stata quella della trasmissione della memoria, che deve comprendere sia i testimoni ma anche la ricerca storica e scientifica. Esprime, inoltre, la propria posizione contraria rispetto all'idea di voler rinchiudere i testimoni diretti in una specie di albo di testimoni abilitati. Ritiene che su queste materie non vi possano essere voci autorizzate a testimoniare la storia e altre no. Sottolinea come il tutto debba essere inquadrato in un contesto più ampio che è quello della libertà della ricerca storica.
In merito alla riformulazione presentata dalla relatrice, sottolinea come sia apprezzato l'accoglimento delle proposte presentate dall'opposizione. Giudica però l'ultimo capoverso, inerente appunto all'accreditamento dei testimoni autorizzati, non condivisibile nella attuale formulazione. Ritiene quindi preferibile maggior tempo per poter addivenire ad un voto condiviso, altrimenti si sarebbe costretti a chiedere una votazione per parti separate.

Emerenzio BARBIERI (PdL) invita la collega Frassinetti e il collega Levi a trovare le condizioni per arrivare a una formulazione che consenta il voto unanime della Commissione.

Paola GOISIS (LNP) condivide la proposta di un breve rinvio formulata dal relatore. Ritiene, inoltre, che si sia giunti a un momento della storia di questo paese, che consente di superare le ideologie. Sulla questione dei testimoni accreditati, ritiene che anche per altre tipologie di ricorrenze come, ad esempio la Resistenza, non deve esserci un monopolio di chi può parlare su quegli eventi.

Eugenio MAZZARELLA (PD) condivide l'esigenza di arrivare ad una risoluzione condivisa, avanzando anche la proposta di poter eliminare del tutto l'ultimo capoverso riguardante gli accrediti, in quanto il dibattito compiuto ha già sufficientemente chiarito le posizioni. Ritiene che una memoria fatta da soli testimoni abilitati possa essere solo apparentemente obiettiva. Non ci può essere un «manuale Cencelli» della memoria. Non si può pensare che ogni memoria abbia i propri testimoni, ma al contrario che un pezzo di ciascuna memoria vive nella memoria di tutti.

Giovanni Battista BACHELET (PD) sottolinea i rischi di un albo di associazioni accreditate. Ritiene utile fare un esempio personale: lui non appartiene ad alcuna associazione di vittime del terrorismo, mentre la collega Rossa vi appartiene. Sarebbe singolare che per tale motivo solo la collega Rossa fossa abilitata a parlare delle scuole. Ricorda come la memoria di una Resistenza diversa in cui partigiani hanno ucciso altri partigiani, tra cui ad esempio il fratello di Pasolini, sia ben presente nella coscienza di chi come lui ne ha sentito parlare da sempre.
Sottolinea come vi siano ancora persone che non vogliano parlare di Shoah o di Foibe, ed è per tale motivo che tali memorie devono essere condivise. Occorre impegnarsi perché passi l'idea che la memoria delle Foibe è una memoria di tutti.

Sabina ROSSA (PD) ritiene di dover fare alcune considerazioni e una proposta. Rammenta come si sia parlato della memoria come fatto importante: di memoria condivisa, di memoria collettiva. Ricorda a tale proposito la frase del filosofo francese Ricouer che afferma: «la memoria importante è quella che conserva le tracce della storia recente». Giudica che le varie giornate celebrative della memoria vadano verso un impegno comune per un consolidamento fondante del sistema democratico.
Ricorda infine la proposta di legge a firma della collega Picierno, ma anche di molti altri colleghi, in cui si chiede un anno di congedo per i testimoni diretti, affinché possano andare nelle scuole a

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trasmettere la memoria di storie recenti e meno recenti ma ugualmente importanti.

Gabriella GIAMMANCO (PdL) ricorda che a causa della sua giovane età non ha mai sentito parlare delle Foibe e che su tale argomento si è dovuta documentare e formare da sola sui libri di scuola. Apprezza la sensibilità dimostrata dalla presentatrice ma anche dalla maggioranza e dall'opposizione. Si associa al desiderio comune di vedere approvata la risoluzione in modo unanime. Ritiene opportuno riflettere ancora sulla risoluzione in modo che si possa votare tutti in maniera condivisa e convinta.

Valentina APREA, presidente, ritiene che quanto espresso dai colleghi ed in particolare dai deputati più giovani spinge la Commissione a trovare una soluzione condivisa.

Paola FRASSINETTI (PdL) ricorda come la risoluzione da lei presentata è nata da una situazione di emergenza. Afferma essere vero che tutti riconoscano la tragedia delle Foibe ma sottolinea esservi il problema di associazioni negazioniste che vanno a parlare nelle scuole. Ricorda che già nella scorsa legislatura lei stessa presentò un'analoga risoluzione, con tutte formulazioni di principi; il presente atto invece nasce dall'esigenza concreta di non permettere racconti distorti agli studenti delle scuole. Ricorda come molte volte l'autonomia scolastica sia usata come paravento per discriminazioni gravissime. Rammenta come lei stessa, solo con il governo Prodi, riuscì a far affiggere la targa in ricordo del giovane Ramelli, cosa che non aveva potuto realizzare prima in quanto le si rispondeva che l'autonomia scolastica consentiva di non ricordare tale episodio.
Chiede quindi ancora alla Commissione un supplemento di tempo per trovare delle soluzioni comuni, ma ritiene importante non permettere ad associazioni negazioniste di minimizzare i fatti atroci accaduti o addirittura di addossare all'atteggiamento tenuto dagli italiani nei confronti degli slavi la responsabilità dei tragici fatti accaduti.

Valentina APREA, presidente, rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.15.

Legge comunitaria 2009.
C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 febbraio 2010.

Elena CENTEMERO (PdL), relatore, ricorda come il provvedimento sia arrivato alla Camera in terza lettura e non essendovi materie di competenza, propone di esprimere una relazione favorevole.

La Commissione approva quindi la proposta di relazione favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.20

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

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INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 17 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla Comunicazione della Commissione europea recante «Dialogo università-imprese» (COM(2009)158 def.).
Audizione di rappresentanti dell'Associazione piccole e medie imprese (API) e Confcommercio.
Sul Libro verde «Promuovere la mobilità dei giovani per l'apprendimento (COM(2009)329 def.) e sulla Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Consiglio delle Regioni «Relazione sui progressi in tema di certificazione della qualità nell'istruzione superiore» (COM(2009)487 def.).
Audizione di rappresentanti di: Associazione piccole e medie imprese (API), di Confcommercio e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
(Svolgimento e conclusione).

Valentina APREA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce, quindi, i temi oggetto delle indagini.

Svolgono una relazione, sui temi oggetto dell'audizione, Armando OCCHIPINTI, responsabile dell'ufficio relazioni industriali della CONFAPI; Germana CALVIELLO, funzionario settore welfare della Confcommercio e Antonio GIUNTA LA SPADA, direttore generale per gli affari internazionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Luigi NICOLAIS (PD), Valentina APREA (PdL) e Elena CENTEMERO (PdL).

Rispondono ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione, Armando OCCHIPINTI, responsabile dell'ufficio relazioni industriali della CONFAPI; Germana CALVIELLO, funzionario settore welfare della Confcommercio e Antonio GIUNTA LA SPADA, direttore generale per gli affari internazionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia i partecipanti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.
C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis.