CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 febbraio 2010
283.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 16 febbraio 2010.

Audizione di rappresentanti del Fondo COMETA sulle problematiche relative alla gestione e all'andamento dei fondi pensione e della previdenza complementare.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.15 alle 11.55.

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SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 11.55.

Legge comunitaria 2009.
C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'11 febbraio 2009.

Elisabetta RAMPI (PD), nel prendere atto negativamente del ritardo con cui il Governo provvede all'approvazione di una legge che dovrebbe assicurare il recepimento della normativa comunitaria, auspica per il futuro tempi certi di discussione parlamentare, nonché un maggior coinvolgimento del Parlamento stesso, anche nella fase ascendente di formazione degli atti comunitari, in armonia con i principi contenuti nel Trattato di Lisbona.
Quanto al merito del provvedimento, giudica condivisibili le disposizioni da esso recate, laddove indicano l'attuazione di direttive particolarmente importanti in materie delicate quali la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Nell'augurarsi, peraltro, che la Commissione possa esprimersi sugli schemi dei decreti legislativi che il Governo predisporrà in sede di attuazione di tali normative, preannuncia l'orientamento favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame, limitatamente alle parti, modificate dal Senato, di competenza della XI Commissione.

Maria Grazia GATTI (PD) auspica anzitutto un pieno coinvolgimento della Commissione nella fase di esercizio della delega legislativa da parte del Governo, in sede di recepimento delle direttive introdotte dal Senato nel provvedimento in esame, soprattutto laddove si tratta di intervenire su tematiche delicate, come quella della tutela della salute dei lavoratori esposti al «rischio amianto», materia su cui sembrerebbe, peraltro, intervenire anche un altro provvedimento legislativo in corso di esame alla Camera dei deputati (il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 194 del 2009), rispetto al quale si pongono esigenze di maggiore coordinamento.
Inoltre, pur riconoscendo che tale argomento non rientra nella competenza della XI Commissione, esprime forti perplessità sull'articolo 43 del disegno di legge modificato dal Senato, che giudica suscettibile di critiche rilevanti, dal momento che estende a dismisura i confini temporali previsti della normativa vigente per l'attività venatoria. Si tratta, a suo avviso, di una disposizione da modificare - come prospettato, peraltro, dallo stesso Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio - al fine di evitare un ulteriore aggravio delle procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia in tale materia.

Elisabetta RAMPI (PD), pur riconoscendo l'assenza di una competenza in materia da parte della XI Commissione, intende comunque associarsi alle considerazioni critiche testé svolte in relazione all'articolo 43 del provvedimento in esame.

Silvano MOFFA, presidente, esprime anzitutto apprezzamento per il tono con il quale i deputati intervenuti hanno trattato un argomento che, con tutta evidenza, non rientra nelle competenze della XI Commissione, la quale non potrà pertanto pronunciarsi sulle disposizioni richiamate. Quanto, poi, alla possibilità di un maggiore coinvolgimento della Commissione nella fase di attuazione delle direttive comunitarie in materia di sicurezza del lavoro, indicate dal provvedimento in esame, osserva che tale coinvolgimento sarà sostanzialmente un atto dovuto, atteso che è lo stesso disegno di legge comunitaria a prevederne l'inserimento nell'allegato B, con ciò determinando l'espressione di un parere delle Commissioni parlamentari competenti

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sui relativi schemi dei decreti legislativi attuativi.
Ricordato, quindi, che alle ore 16 di oggi viene in scadenza il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.
C. 3196 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), relatore, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla VIII Commissione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, già approvato dal Senato, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. Intende, quindi, sottolineare che il provvedimento in discussione nasce dall'esigenza di approntare misure urgenti di immediata operatività in relazione a diverse, ma assai rilevanti quanto a intensità delle ripercussioni sugli aspetti socio-economici e ambientali, fattispecie emergenziali, quali la gestione dei rifiuti in Campania, il coordinamento delle iniziative post emergenziali per la ricostruzione dei territori abruzzesi colpiti dall'evento sismico verificatosi lo scorso aprile, la nomina dei commissari straordinari delegati per gli interventi urgenti nelle situazioni di rischio idrogeologico; il provvedimento, anche a seguito di numerose modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato, reca, inoltre, interventi volti a potenziare l'assetto del Servizio nazionale di protezione civile, norme sull'attività del soccorso alpino, della Croce rossa e dei Vigili del fuoco, nonché disposizioni sul numero dei membri del governo e sul Piano carceri. Per quanto concerne i profili di più diretto interesse della XI Commissione, segnala gli articoli 13, 14, 14-bis, 15-bis e 16, comma 10-bis.
Osserva innanzitutto che l'articolo 13, comma 1, disciplina la definizione della dotazione organica del personale dei consorzi delle province campane incaricati della gestione del complessivo ciclo dei rifiuti; la dotazione organica deve essere approvata dal Capo del Dipartimento della protezione civile e i consorzi devono provvedere all'assunzione a tempo indeterminato del personale in servizio ed assunto presso gli stessi consorzi fino alla data del 31 dicembre 2008, con priorità al personale già in servizio al 31 dicembre 2001. Segnala poi il comma 2, che dispone l'applicazione delle disposizioni in materia di mobilità sociali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al personale risultante in esubero rispetto alla richiamata dotazione organica.
Pone, dunque, in evidenza l'articolo 14, che, ai commi 1 e 2, autorizza il Dipartimento della protezione civile ad avviare procedure straordinarie di reclutamento di personale a tempo indeterminato, riguardanti il personale già titolare di contratto a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa, anche in deroga alla normativa vigente in materia di reclutamenti, limitazioni del turn over e stabilizzazioni nella pubblica amministrazione. Fa notare che si intende, in tal modo, valorizzare la professionalità specifica ed il servizio prestato nel settore di competenza, al fine di fronteggiare le crescenti richieste d'intervento, anche con riferimento alle complesse iniziative in atto per la tutela del patrimonio culturale; si prevede altresì che il personale a tempo determinato interessato dalle procedure richiamate sia mantenuto in servizio presso il Dipartimento fino alla conclusione delle stesse, ferma restando l'ulteriore

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scadenza dei contratti in essere (si segnala che ai commi 1 e 2 è previsto il rinvio a decreti di attuazione senza tuttavia stabilire un termine per la loro adozione). Rileva poi che la norma in questione si applica anche nei confronti del personale già destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90 - personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento in posizione di comando o di fuori ruolo immesso nel ruolo speciale della protezione civile - e nei confronti del personale in servizio ai sensi dell'articolo 15, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2006, n. 3508 (personale appartenente al Corpo forestale dello Stato). Fa presente che lo stesso comma, per le medesime esigenze, autorizza il Ministero per i beni e le attività culturali ad inquadrare nel ruolo dei dirigenti di prima fascia, nei limiti della relativa dotazione organica, i dipendenti di ruolo titolari di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale presso il Ministero medesimo, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001: l'inquadramento è effettuato a condizione che i soggetti richiamati abbiano maturato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, almeno cinque anni di anzianità nell'incarico, mentre al relativo onere si provvede mediante l'indisponibilità di corrispondenti posti di dirigente di seconda fascia effettivamente coperti da accertare con decreto del Ministro competente, da registrare alla Corte dei Conti.
Osserva che il medesimo articolo 14, al comma 3, autorizza il Capo del Dipartimento della protezione civile, nell'ambito dell'espletamento delle procedure di reclutamento, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, a stipulare contratti a tempo determinato di livello non dirigenziale con il personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa utilizzato presso lo stesso Dipartimento, fatta eccezione per talune categorie di lavoratori specificamente individuate. I successivi commi 3-bis, 3-ter e 3-quater prevedono disposizioni in materia di razionalizzazione della gestione e dell'impiego del personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in posizione di comando o di fuori ruolo da trasferire a domanda nel ruolo speciale di protezione civile, nonché di transito nel ruolo di altro personale non dirigenziale impegnato nelle diverse emergenze in atto e in servizio alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame presso il Dipartimento stesso o presso gli uffici e Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri. Contestualmente, il comma 3-quinquies riduce le corrispondenti dotazioni organiche di fatto, con riferimento al personale effettivamente in servizio alla data delle immissioni nei ruoli del Dipartimento e della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dei precedenti commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, delle amministrazioni di provenienza. Rileva, infine, che viene introdotto un nuovo comma 4-bis all'articolo 3 del decreto-legge n. 90 del 2005, sulla base di quanto disposto dallo stesso articolo 3, comma 4, lettera c); ai sensi del nuovo comma 4-bis, si prevede che il numero di immissioni in ruolo e di assunzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 non possa superare complessivamente il numero di 150 unità, ad esclusione delle immissioni in ruolo autorizzate dall'articolo in esame.
Segnala poi che l'articolo 14-bis estende al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco l'indennità di trasferimento, prevista all'articolo 1, comma 1, della legge n. 86 del 2001 (comma 1). Ai fini della prosecuzione delle attività volte a garantire il superamento dell'emergenza nei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, al comma 2 viene affidata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fino al 30 giugno 2010, la responsabilità di assicurare gli interventi di soccorso pubblico necessari.
Osserva che l'articolo 15-bis prevede che una quota pari al 40 per cento delle risorse stanziate per la formazione presso le amministrazioni pubbliche centrali, ad eccezione di quelle dotate per legge di

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apposite strutture, confluisce in un nuovo Fondo per il diritto alla formazione continua dei pubblici dipendenti, destinato a finanziare programmi formativi e di aggiornamento professionale dei pubblici dipendenti: il Fondo è ripartito, in misura pari alle quote versate, a favore di ciascuna amministrazione conferente sulla base di direttive emanate dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previa consultazione di un Comitato paritetico di indirizzo costituito da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Infine, rileva che l'articolo 16, comma 10-bis, esclude l'applicazione dell'articolo 9-ter del decreto legislativo n. 303 del 1999, che ha previsto l'istituzione del ruolo speciale della protezione civile nell'ambito della Presidenza del consiglio, al personale di ruolo del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
In conclusione, ritiene che non si possa non prendere atto - per quanto di più immediata competenza della Commissione - della necessità di predisporre interventi urgenti al fine di rispondere a rilevanti esigenze concernenti la salvaguardia della popolazione e dell'ambiente, considerata anche la necessità di valorizzare a tal fine l'esperienza acquisita dal personale impiegato presso le amministrazioni interessate in possesso di specifiche professionalità e valutata positivamente la previsione di un adeguato sostegno alle attività di formazione continua e permanente dei dipendenti pubblici in generale. Rileva, tuttavia, che le numerose norme derogatorie previste dal provvedimento approvato dal Senato - e, in particolare, quelle relative al reclutamento straordinario, contenute all'articolo 14 - dispongono interventi limitati ad una sola categoria di personale (per l'appunto, il personale del Dipartimento della protezione civile), senza peraltro considerare che situazioni analoghe e, talora, caratterizzate da pari urgenza, si registrano anche in altri settori della pubblica amministrazione. Per tali ragioni, prospetta l'esigenza di valutare con attenzione le disposizioni di cui al citato articolo 14, in modo da evitare palesi ed evidenti discriminazioni nei confronti di tale personale.

Donella MATTESINI (PD) manifesta un certo imbarazzo nel valutare un «decreto omnibus», che appare nel suo contenuto contraddittorio e confuso, in contrasto con le stesse indicazioni del Presidente della Repubblica circa un utilizzo più corretto della decretazione d'urgenza. Prospetta altresì la necessità di avviare sul provvedimento una discussione più meditata, attraverso l'organizzazione di tempi certi di esame, augurandosi che non corrispondano al vero le voci che riferiscono della concreta possibilità della posizione della questione di fiducia da parte del Governo.
Pur dimostrando un certo apprezzamento per la preannunciata soppressione dell'articolo 16 - che era teso a trasformare il Dipartimento della Protezione civile in società per azioni - sul quale peraltro da tempo l'opposizione aveva espresso profonde perplessità, manifesta preoccupazione per l'impianto generale del provvedimento, che appare in più punti suscettibile di rilievi di incostituzionalità. Il decreto in esame, a suo avviso, costituisce la prosecuzione di un'azione politica, intrapresa dai Governi di centrodestra, tesa ad accrescere a dismisura i poteri del Dipartimento della protezione civile, che sembra trarre forza da uno stato di straordinaria emergenza alimentato quasi «ad arte», attraverso l'introduzione di deroghe sempre più ampie rispetto alle norme vigenti in materia di appalti, trasparenza e concorrenza, che autorizzano il ricorso alle ordinanze di protezione civile anche come strumento di governo ordinario.
Giudica, inoltre, inaccettabile l'articolo 14 del provvedimento, che autorizza il Dipartimento della protezione civile ad avviare procedure straordinarie di reclutamento di personale a tempo indeterminato, riguardanti il personale già titolare di contratto a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa, anche in deroga alla normativa vigente in

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materia di reclutamenti, limitazioni del turn over e stabilizzazioni nella pubblica amministrazione. Nel far notare che in tal caso si è in presenza di una palese violazione dell'articolo 97 della Costituzione, in materia di accesso alla pubblica amministrazione, fa altresì presente che non appare giustificabile il richiamo ad una presunta specifica professionalità di tali lavoratori, dal momento che questo personale risulta in realtà privo di profili professionali certi, non rientrando neanche nell'ambito di una contrattazione collettiva di categoria. Nell'osservare, inoltre, che non si ravvisa, allo stato, una carenza di organico particolare da legittimare un intervento di tale portata nell'ambito del Dipartimento della protezione civile, rileva una contraddizione nell'azione del Governo in carica, che, da un lato, procede ad assunzioni generalizzate in determinati settori privilegiati, mentre dall'altro esclude dai processi di stabilizzazione categorie di lavoratori pubblici impegnati da anni in settori delicati della pubblica amministrazione, come quello della scuola. Segnala poi che, con tale intervento, il Governo ignora il contributo offerto in occasione delle situazioni di emergenza dagli enti locali e dal relativo personale, sulla cui professionalità non si possono nutrire dubbi.
In conclusione, nel ritenere necessario, in un momento storico contrassegnato da un forte decadimento del costume e della morale, ripristinare un rapporto di credibilità tra cittadini e Stato, invita il Governo ad espungere dal testo il richiamato articolo 14, evitando di dare l'impressione di voler ritagliare sulle istituzioni un «abito creato su misura», a seconda delle esigenze di natura clientelare di volta in volta prospettate.

Ivano MIGLIOLI (PD) ritiene utile citare integralmente l'intervento reso in dichiarazione di voto - in occasione dell'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento - dal senatore Baldassarri, autorevole esponente della maggioranza, che in tale circostanza ha posto in evidenza i pesanti profili di inopportunità delle disposizione volta a trasformare la Protezione civile in società per azioni. Nel segnalare, pertanto, che anche all'interno della maggioranza di Governo vi sono voci fortemente critiche, che si accompagnano a quelle, di unanime disapprovazione, provenienti dalla stessa opposizione, fa notare che le disposizioni contenute nell'articolo 16 del provvedimento in esame rappresentano l'ennesimo tentativo di introdurre nell'ordinamento strumenti che consentano di aggirare le norme, sottraendo le istituzioni stesse alle ordinarie regole pubbliche.
Ritiene poi che l'articolo 14 in materia di assunzioni di personale del Dipartimento della Protezione civile - di cui auspica la soppressione - confermi una certa intolleranza della maggioranza verso il rispetto delle regole (in questo caso connesse all'accesso alla pubblica amministrazione tramite concorso). Quel rispetto, al contrario, viene - a suo avviso - invocato dalla stessa maggioranza, quando si tratta di negare la stabilizzazione di altri precari della pubblica amministrazione che operano in settori altrettanto delicati.
In conclusione, si interroga sull'utilità di un dibattito che ha ad oggetto un testo suscettibile di rilevanti modifiche da parte del Governo, che sembra essere in procinto di presentare su diversi punti significative proposte emendative.

Silvano MOFFA, presidente, fa notare che l'esauriente intervento introduttivo del relatore ha posto la Commissione nelle condizioni di poter esprimere il proprio parere con serenità, dal momento che sono state evidenziate con puntualità, precisione ed imparzialità tutte le questioni che il provvedimento, allo stato, pone di fronte al Parlamento. Preso atto, quindi, che gli altri deputati che hanno chiesto di intervenire nel dibattito potranno farlo nella prevista seduta pomeridiana, ritiene che il quella occasione la Commissione potrà pronunciarsi su una proposta di parere, che lo stesso relatore si riserva di presentare, anche alla luce dell'andamento dell'esame presso la Commissione di merito.

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Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.35.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 16 febbraio 2010.

Interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori.
C. 2100 Damiano, C. 2157 Miglioli, C. 2158 Miglioli, C. 2452 Bellanova, C. 2890 Letta, C. 3102 Donadi.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 12.35 alle 12.50.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 16 febbraio 2010.

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago.
Testo unificato C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 12.50 alle 13.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 194/09: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 3210 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Paola PELINO (PdL), relatore, fa presente che il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, reca norme per la consueta proroga di termini previsti da disposizioni legislative e una serie di disposizioni urgenti in materia finanziaria; il provvedimento, già approvato dal Senato, nel testo trasmesso alla Camera si compone di numerosi articoli. Avverte, quindi, che si soffermerà sulle parti riconducibili alla competenza della Commissione, in particolare sugli articoli 1 (commi 5-bis, 14-bis, 14-ter, 15-bis, 19, 20, 20-bis, 20-ter, 23-quater, 23-duodecies, 23-terdecies e 23-octiesdecies), 2 (commi 8, 8-bis, 8-quater, 8-quinquies, 8-sexies, 8-septies e 8-decies), 3 (comma 6), 5 (comma 7-septies), 6 (commi 2, 9-bis, 9-ter e 9-quinquies), 7 (commi 2, 4-bis e 4-ter) e 10-quinquies.
Con riferimento all'articolo 1, rileva innanzitutto che il comma 5-bis proroga al 2010 l'estensione delle misure di sostegno al reddito di cui all'articolo 41, comma 7, della legge n. 289 del 2002 (Finanziaria 2003), già previste per il periodo 2004-2009 in favore dei lavoratori licenziati da enti non commerciali con un organico superiore alle 2.000 unità lavorative, operanti nelle aree degli obiettivi 1 e 2 (regolamento (CE) n. 1260/99) nel settore della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione. Fa presente poi che il comma 14-bis proroga al 31 gennaio 2012 i contratti di lavoro a tempo determinato dei dipendenti CONSOB in servizio alla data di entrata in vigore del disegno di legge di conversione in esame. Il successivo comma 14-ter reca la copertura finanziaria della suddetta proroga, disponendo che vi si provveda utilizzando le contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla vigilanza della medesima CONSOB.
Osserva che il comma 15-bis dispone la conservazione in bilancio dello stanziamento delle risorse iscritte, per l'anno finanziario 2009, al Fondo da destinare alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, iscritto nello stato di previsione del MEF (cap. 3077), che non risultino impegnate nel medesimo esercizio, al fine del loro utilizzo nell'esercizio successivo.

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Rileva che il comma 19 proroga al 2010 la possibilità per il personale di Poste Italiane S.p.a. e dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. in posizione di comando presso amministrazioni o enti pubblici di essere inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche. Allo stesso tempo, vengono prorogati i relativi provvedimenti di comando fino alla conclusione delle procedure di inquadramento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.
Segnala poi il comma 20, che dispone il mantenimento in bilancio per l'esercizio finanziario 2010, nel conto dei residui, delle quote delle risorse del «Fondo TFR», che risultano accantonate al 31 dicembre 2009 ai sensi dell'articolo 1, comma 758, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006), in quanto destinate al finanziamento di interventi per lo sviluppo, ai fini del loro utilizzo nell'esercizio finanziario 2010. I commi 20-bis e 20-ter, introdotti nel corso dell'esame al Senato, novellano l'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e l'articolo 65 del decreto legislativo n. 150 del 2009, al fine di stabilire che per la partecipazione alle trattative per i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro del pubblico impiego relativi agli anni 2010-2012 si fa riferimento alla rappresentatività delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali accertata in base ai dati certificati per il biennio contrattuale 2008-2009. Il comma 23-quater proroga al 1o luglio 2010, senza applicazione di interessi o sanzioni, il termine per il versamento all'INPDAP delle differenze contributive a qualunque titolo dovute dalle Autorità amministrative indipendenti.
Evidenzia che il comma 23-duodecies porta da tre a sei anni la durata in carica dei membri della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, mentre il successivo comma 23-terdecies applica tale termine di durata in carica ai membri della Commissione attualmente in carica. Rileva inoltre che il comma 23-octiesdecies, lettera c), rinvia al 31 marzo 2010 il termine per procedere al trasferimento al Centro di Formazione e studi (Formez) delle risorse, per la prosecuzione delle relative attività di formazione pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2010, mentre il comma 23-octiesdecies, lettera d), rinvia al 31 marzo 2010 il termine per l'adozione delle disposizioni ai fini dell'applicazione fino al 31 dicembre 2011 della indennità di trasferta e quella supplementare connessa alle spese di viaggio, di cui all'articolo 1, comma 213-bis, secondo periodo, della legge n. 266 del 2005 (Finanziaria 2006), per i dirigenti dei Servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze, autorizzando a tal fine una spesa di 70.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
Passando all'articolo 2, fa notare che il comma 8 proroga al 31 dicembre 2010 il termine di validità delle graduatorie concorsuali, indicato all'articolo 1, comma 100, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni; tale termine era stato precedentemente prorogato al 31 dicembre 2009 dall'articolo 5 del decreto-legge n. 207 del 2008. Osserva, altresì, che i commi da 8-bis a 8-septies dell'articolo 2, inseriti nel corso dell'esame al Senato, prevedono un ulteriore processo di razionalizzazione organizzativa delle amministrazioni pubbliche, all'esito di quello disposto dall'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008. In particolare, il comma 8-bis obbliga le amministrazioni statali e varie categorie di enti pubblici ad operare una riduzione in misura non inferiore al 10 per cento sia degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, sia delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale. In caso di inadempimento entro il 30 giugno 2010, le amministrazioni non potranno procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto, ferme alcune eccezioni (comma 8-quater). In ogni caso, restano ferme le vigenti disposizione in materia di limitazione delle assunzioni (comma 8-sexies). Il comma 8-quinquies individua le amministrazioni esonerate dall'applicazione delle misure di contenimento, mentre il comma 8-septies abroga

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le disposizioni relative al programma di risparmio conseguente al riordino degli enti pubblici non economici previsto dall'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2009. Segnala, peraltro, che il comma 8-decies integra la disciplina relativa al personale della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sul diritto di sciopero prevedendo che essa si avvalga, oltre che di dipendenti delle amministrazioni pubbliche come previsto dalla disciplina vigente, anche di dipendenti di altri organismi di diritto pubblico.
Fa presente poi che l'articolo 3, comma 6, proroga al 31 dicembre 2010 il concorso pubblico del 2004 per esami a 28 posti di direttore antincendi, posizione C2, in precedenza prorogato al 31 dicembre 2009 dal citato decreto n. 78, mentre l'articolo 5, comma 7-septies, per l'anno 2010 differisce al 16 aprile il termine per il versamento dei premi assicurativi INAIL da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, di cui all'articolo 55, comma 5 della legge n. 144 del 1999.
Con riferimento all'articolo 6, segnala innanzitutto il comma 2, che proroga al 31 dicembre 2010 il termine del 31 dicembre 2009 fissato dall'articolo 1, comma 8, della legge 13 novembre 2009, n. 172, istitutiva del Ministero della salute, per procedere alle assunzioni, già autorizzate per l'anno 2008, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 527, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007, nella quale si indica la necessità di fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza), in riferimento ai ministeri interessati (Ministero della salute e Ministero del lavoro e delle politiche sociali). Segnala poi il comma 9-bis, che proroga al 30 giugno 2010 il termine per la presentazione del curriculum professionale del lavoratore, rilasciato dal datore di lavoro, richiesto ai fini dell'accesso ai benefici previdenziali per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto. Il comma 9-ter proroga a 36 mesi, dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 81 del 2008 il termine per l'adozione dei decreti attuativi previsti dall'articolo 3, comma 2, contenenti le disposizioni di coordinamento della nuova disciplina generale sulla sicurezza del lavoro con la normativa speciale relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, in ambito portuale, per il settore delle navi da pesca e in tema di trasporto ferroviario. Il comma 9-quinquies consente al candidato al trapianto del rene e al potenziale donatore, con un rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato, di usufruire di permessi retribuiti e della normale retribuzione, come previsto per i donatori di midollo osseo.
Esaminando l'articolo 7, rileva che il comma 2 proroga al 31 dicembre 2010 il termine di applicabilità dei meccanismi di composizione delle commissioni per il reclutamento di ricercatori universitari, disposti dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 180 del 2008, in attesa del riordino delle relative procedure. Segnala poi che il comma 4-bis prevede che ad alcuni istituti (universitari) ad ordinamento speciale - ossia, all'Istituto universitario di studi superiori di Pavia, all'Istituto italiano di scienze umane di Firenze e alla Scuola IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) Alti Studi di Lucca - al fine di completare l'istituzione delle relative attività, non si applicano, fino al 31 dicembre 2011, le disposizioni che limitano il turn over nelle università recate dall'articolo 66, comma 13, del decreto-legge n. 112 del 2008; resta, però, fermo il rispetto della riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di finanziamento ordinario delle università prevista dalla disposizione richiamata.
Sottolinea che il comma 4-ter proroga all'anno scolastico 2010-2011 la validità delle disposizioni contenute ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 134 del 2009, riguardanti il personale a tempo determinato della scuola titolare di incarico a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche nell'anno scolastico 2008-2009: si tratta di norme riguardanti l'utilizzo di tali docenti per le supplenze temporanee o per i progetti regionali di formazione.
Infine, fa notare che l'articolo 10-quinquies, introdotto durante l'esame al Senato, proroga al 2010 il finanziamento

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delle attività di formazione professionale dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), destinando a tale scopo 7 milioni di euro e corrispondentemente riducendo il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 185 del 2008.
In conclusione, preso atto delle parti di competenza della Commissione, considerata la necessità di assicurare una proroga dei termini in relazione a disposizioni di assoluto rilievo anche in materia di previdenza e rapporti di lavoro, propone l'espressione di un parere favorevole.

Silvano MOFFA, presidente, considerato che il dibattito sul provvedimento in titolo potrà proseguire nelle sedute già previste per domani, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.
C. 3196 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

Amalia SCHIRRU (PD) esprime contrarietà rispetto al provvedimento in esame, soprattutto laddove esso autorizza il Dipartimento della protezione civile ad avviare procedure straordinarie di reclutamento di personale a tempo indeterminato - senza peraltro fornire alcuna informazione circa la reale esigenza di carenza di organico - in deroga alla normativa vigente in materia di reclutamenti, limitazioni del turn over e stabilizzazioni nella pubblica amministrazione. Fa altresì notare che il provvedimento tende ad accentrare nel Dipartimento della protezione civile poteri sempre maggiori, suscettibili di incidere su materie estese, in violazione delle competenze dei ministeri e degli stessi enti locali.
Fa poi presente che il Governo, avvalendosi dello strumento del decreto-legge - peraltro privo dei requisiti di necessità ed urgenza - interviene a stabilizzare solo una particolare categoria di lavoratori pubblici, determinando una palese discriminazione nei confronti di altre categorie di personale, in servizio presso altre amministrazioni pubbliche, che registrano analoghe situazioni di urgenza.

Giuliano CAZZOLA (PdL) dichiara anzitutto di concordare con l'ipotesi di soppressione dell'articolo 16 del provvedimento in esame, che sembra profilarsi presso la Commissione di merito, anche al fine di evitare polemiche che, in molti casi, appaiono piuttosto pretestuose. Al riguardo, peraltro, fa notare che - mediante l'introduzione dell'articolo richiamato - il Governo si era posto, in realtà, la semplice intenzione di creare una società per azioni che, lungi dal sostituirsi al Dipartimento della protezione civile, avrebbe dovuto costituire un organo strumentale ad essa per la gestione dei relativi servizi. In tal senso, ritiene fuori luogo taluni degli atteggiamenti di clamore suscitati in questi giorni, atteso che esistono numerosi esempi di analoghe società, create anche da regioni ed enti locali governati, da anni, da formazioni politiche appartenenti all'attuale opposizione parlamentare.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), relatore, nell'esprimere una sostanziale condivisione rispetto all'ipotesi di soppressione dell'articolo 16 del provvedimento in esame, che sembra profilarsi presso la Commissione di merito, giudica difficilmente comprensibili le polemiche sollevate dai gruppi di opposizione in relazione ai processi di stabilizzazione del precariato nella pubblica amministrazione, considerato che tali gruppi, in realtà, si sono sempre battuti per tali finalità. In tal senso, osserva che il vero problema sarebbe

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non costituire il lavoro precario nell'amministrazione pubblica, come il Governo in carica si sta impegnando a fare. Con riferimento, quindi, al contenuto dell'articolo 14, ribadisce l'esigenza che le disposizioni derogatorie ivi previste possano essere estese anche ad altre categorie di personale pubblico, citando ad esempio il caso dei dirigenti scolastici della Sicilia, i quali, peraltro, hanno svolto un concorso che la stessa magistratura amministrativa ha riconosciuto come valido e regolare.
In conclusione, presenta una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato), con la quale, prendendo atto dell'impossibilità di estendere le disposizioni dell'articolo 14 ad analoghe situazioni, se ne propone la soppressione, anche al fine di superare eventuali disparità di trattamento.

Cesare DAMIANO (PD), riferendosi a talune considerazioni testé espresse dal relatore, ritiene inaccettabile che autorevoli esponenti della maggioranza di Governo - che è stata capace di negare la stabilizzazione a migliaia di precari del settore pubblico, tra cui quelli del «comparto scuola», e che, in generale, non ha certo brillato nel campo delle politiche attive del lavoro a favore dei giovani precari (come dimostra la recente reintroduzione nell'ordinamento della tipologia contrattuale dello staff leasing) - impartiscano oggi lezioni di stile ai gruppi di opposizione in materia di riconoscimento dei diritti dei lavoratori. Fa notare che la contrarietà del suo gruppo rispetto all'articolo 14 del provvedimento in esame è esclusivamente motivata dal fatto che, con esso, si introducono ingiustificati privilegi a vantaggio di una specifica categoria di lavoratori pubblici, in deroga alla normativa vigente in materia di reclutamenti, limitazioni del turn over e stabilizzazioni nella pubblica amministrazione, determinandosi inoltre una situazione di disparità rispetto ad altri lavoratori della pubblica amministrazione.
Nel manifestare apprezzamento per la preannunziata soppressione dell'articolo 16, che mirava a trasformare la Protezione civile in società per azioni, ribadisce quindi la forte richiesta di eliminazione dell'articolo 14, esprimendo comunque una contrarietà di fondo rispetto al provvedimento in esame, giudicato opaco e poco chiaro, attesa la possibilità che su di esso intervengano ulteriori modifiche da parte del Governo, sulle quali appare probabile la posizione della questione di fiducia.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), pur giudicando teoricamente condivisibili le considerazioni espresse dal deputato Cazzola, ritiene comunque che sia stato giusto proporre la soppressione dell'articolo 16, dal momento che la situazione della Protezione civile, che opera di solito in condizioni di eccezionalità, non può essere equiparata a quella di altri settori della pubblica amministrazione. Nell'associarsi alle osservazioni espresse dal relatore sull'articolo 14, in ordine alla necessità di prevederne un'applicazione a tutte le categorie dei lavoratori pubblici, auspica che nel prosieguo del dibattito possano emergere le condizioni per un fruttuoso dialogo tra maggioranza ed opposizione, al fine di contribuire alla predisposizione di un testo che sia il più ampiamente condiviso.
Preannuncia, pertanto, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, di cui dichiara di condividere fortemente la condizione soppressiva dell'articolo 14.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), relatore, ribadisce che la condizione inserita nella sua proposta di parere appare l'unica soluzione accettabile per la Commissione, stante l'impossibilità di prevedere un'estensione delle norme derogatorie anche ad altre categorie di personale pubblico.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole con condizione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.50.