CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 febbraio 2010
283.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 13.15.

DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.
C. 3196 Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola PELINO (PdL), relatore, sottolinea che il decreto-legge, secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, nasce dall'esigenza di approntare misure urgenti in relazione a tre fattispecie emergenziali: il sisma in Abruzzo dove, conclusa la fase di prima emergenza, si definiscono nuovi ambiti di competenza, al fine di raccordare le iniziative avviate con quelle per la ricostruzione; l'emergenza rifiuti in Campania, dove il 31 dicembre 2009 si è conclusa la dichiarazione di stato di emergenza nel settore dei rifiuti; la realizzazione di interventi urgenti nelle situazioni di rischio idrogeologico, per i quali è prevista la nomina, con DPCM, di commissari straordinari.
Il decreto-legge reca, tra l'altro, norme volte a potenziare l'assetto del Servizio nazionale di protezione civile, norme sull'attività del soccorso alpino, della Croce

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rossa e dei vigili del fuoco nonché disposizioni sul numero dei membri del governo e Piano carceri.
Per quanto riguarda le disposizioni direttamente riconducibili alla competenza della X Commissione, si sofferma in particolare sulle disposizioni recate dagli articoli 4, 6, 7 e 17-quinquies (introdotto dal Senato), nonché sulle disposizioni che pur non rientrando strettamente nelle competenze della Commissione prevedono interventi di particolare rilevanza.
L'articolo 1 disciplina - a decorrere dal 1o febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza (fino al 31 dicembre 2010) - il subentro del Presidente della regione Abruzzo nelle funzioni dell'attuale Commissario delegato, ad eccezione della competenza - che rimane affidata al Dipartimento della protezione civile - per il completamento delle abitazioni da destinare alla popolazione sinistrata.
Gli articoli da 2 a 13 attengono alla conclusione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania con il subentro degli enti ordinariamente competenti, quali la regione Campania e le relative province.
L'articolo 2 demanda ad apposito DPCM, da emanarsi entro sette giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'istituzione nell'ambito del Dipartimento della protezione civile, al fine della chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania, di una «Unità stralcio» e di una «Unità operativa»; l'individuazione di contabilità speciali per il funzionamento e la gestione di tali unità.
L'articolo 3 assegna all'Unità stralcio il compito prioritario di definire le situazioni creditorie e debitorie derivanti dalle pregresse gestioni dell'emergenza rifiuti, predisponendo i piani di estinzione delle passività e provvedendo al pagamento dei debiti.
L'articolo 4 definisce i compiti dell'Unità operativa: si tratta delle competenze riferite agli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti (Caivano, Tufino, Giugliano, Santa Maria Capua Vetere, Avellino località Pianodardine, Battipaglia, Casalduni) e del termovalorizzatore di Acerra, alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali, all'eventuale coordinamento dei flussi dei rifiuti, all'organizzazione funzionale del dispositivo militare, alla determinazione dei costi di conferimento dei rifiuti, tenuto conto, nelle more del definitivo piano regionale, delle Linee guida emanate dal Sottosegretario il 20 ottobre 2009 e, secondo un emendamento introdotto al Senato, sentite le rappresentanze degli enti locali. Ai sensi del comma 1-bis, introdotto al Senato, sino al 31 dicembre 2010 l'Unità operativa è autorizzata, nel caso di indisponibilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, ad adottare interventi alternativi.
Il comma unico dell'articolo 6 attribuisce all'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) il compito di determinare il valore dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, sulla base di criteri elaborati dalla stessa Agenzia nel Rapporto del 2007 «Aspetti economici del recupero energetico da rifiuti urbani». Il valore dell'impianto dovrà essere quantificato dall'ENEA entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame (cioè entro il 30 gennaio 2010) con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Tale importo dovrà essere riconosciuto al proprietario dell'impianto - soggetto già concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti - all'atto del trasferimento di proprietà dell'impianto stesso previsto dal successivo articolo 7. A questo riguardo, ricorda che l'articolo 37 della legge n. 99 del 2009 recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia» ha istituito, sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (che viene designata con la medesima sigla - ENEA - dell'ente da sopprimere - v. più oltre), ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca ed alla innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile. L'Agenzia svolge le proprie funzioni con le risorse finanziarie

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strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), che è stato soppresso a decorrere dalla data di insediamento dei commissari nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico al fine di garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile. Il 14 settembre 2009, con la nomina e il successivo insediamento del Commissario e dei due Subcommissari, ha preso avvio l'attività della rinnovata Agenzia. Per le finalità dell'articolo, viene previsto, con un emendamento approvato al Senato, che siano rese provvisoriamente indisponibili - nell'ambito del Fondo aree sottoutilizzate (FAS) - risorse pari a 355 milioni di euro per l'anno 2011.
L'articolo 7 disciplina il trasferimento alla regione della proprietà del termovalorizzatore mediante DPCM da adottare entro il 31 dicembre 2011. In base al comma 1-bis, inserito al Senato, qualora il trasferimento non avvenga entro il 31 gennaio 2012, il termovalorizzatore viene comunque trasferito, con DPCM, al Dipartimento della Protezione civile.
Quanto alle norme riguardanti il Dipartimento di protezione civile, l'articolo 14 autorizza l'avvio di procedure straordinarie di reclutamento di personale a tempo indeterminato, riguardanti i titolari di contratto a tempo determinato o di collaborazione, in deroga alla normativa su reclutamento, limitazioni del turn over e stabilizzazioni nella pubblica amministrazione. A tal fine, è autorizzata la spesa per 8,02 milioni di euro.
L'articolo 16, ferme restando, secondo il testo approvato al Senato, le funzioni assegnate al Dipartimento di protezione civile, prevede la costituzione di una società per azioni di interesse nazionale - a totale partecipazione pubblica -, denominata «Protezione civile servizi spa» per l'espletamento di specifici compiti operativi Nel corso dell'esame al Senato sono stati precisati i compiti e le funzioni della società nonché i rapporti tra quest'ultima e il Dipartimento, anche al fine di un più compiuto rispetto dell'ordinamento comunitarie e della normativa in materia di appalti.
Quanto, infine, agli interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico, l'articolo 17 - ad integrazione di quanto disposto dalla finanziaria 2010 sull'adozione di piani straordinari per contrastare il rischio idrogeologico - introduce la possibilità di nominare commissari straordinari. Il Senato ha inoltre introdotto un finanziamento a favore dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana colpiti dagli eventi meteorici eccezionali dell'ultima decade di dicembre 2009 e dei primi giorni del mese di gennaio 2010.
L'articolo 17-ter, introdotto al Senato, reca misure per la realizzazione del Piano carceri, introducendo un iter più snello per la localizzazione e le espropriazione delle aree ove realizzare le nuove strutture. A tal fine il Commissario straordinario può avvalersi della «Protezione civile S.p.A.».
L'articolo 17-quinquies, introdotto dal Senato, dispone la non applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 ai commissari straordinari previsti dall'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009 per interventi urgenti per le reti dell'energia al fine di garantire una più celere definizione del procedimento di nomina dei commissari stessi; di assicurare la realizzazione di indifferibili e urgenti opere connesse alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia aventi carattere strategico nazionale, anche avuto riguardo alla necessità di prevenire situazioni di emergenza nazionale.
L'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 disciplina la nomina di commissari straordinari del Governo prevedendo che sia finalizzata - ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge - alla realizzazione di «specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali». Lo stesso articolo prevede che la nomina sia

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disposta con decreto del Presidente della Repubblica (su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri) e che con il medesimo decreto siano determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale. Relativamente al contenuto dell'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009, recante provvedimenti anticrisi nonché proroga di termini, ricorda che il comma 1 del citato articolo ha previsto l'individuazione - da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta dei ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e delle infrastrutture e dei trasporti, nonché del ministro per la semplificazione normativa - di interventi urgenti per le reti dell'energia. In particolare, viene previsto che dovranno essere individuati gli interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell'energia, nonché, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari. Lo stesso articolo 17-quinquies dispone che i decreti di nomina dei commissari di cui al comma 2 del predetto articolo 4, già emanati, si intendono conseguentemente modificati. Agli oneri relativi ai commissari straordinari si fa fronte nell'ambito delle risorse per il finanziamento dei predetti interventi. Ricorda che alla data odierna sono stati nominati, in attuazione del citato articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009, quattro commissari straordinari con altrettanti decreto del Presidente della Repubblica datati 12 novembre 2009, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 31 e n. 32 dell'8 e del 9 febbraio 2010.
L'articolo 18 contiene le norme di copertura finanziaria.
Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Andrea LULLI (PD) giudica inaccettabile procedere alla deliberazione del parere proposto su un testo che sarà sicuramente modificato dalla Commissione VIII in sede referente del provvedimento in titolo. Chiede quindi alla presidenza di verificare che la Commissione sia in numero legale.

Andrea GIBELLI, presidente, assicura che la Commissione è in numero legale, essendo presenti più di un quarto dei componenti.

Gabriele CIMADORO (IdV), stigmatizzate le vicende di corruzione sugli appalti pubblici che riempiono i gli organi di stampa e di comunicazione in questi giorni, riterrebbe più dignitoso sospendere l'esame del provvedimento.

Andrea GIBELLI, presidente, rilevato che le valutazioni del deputato Cimadoro presentano una connotazione politica e che le competenze della X Commissione sul provvedimento in esame sono assai limitate, ritiene opportuno procedere alla votazione del parere proposto sul testo modificato dal Senato.

Andrea LULLI (PD) dichiara voto contrario a nome del proprio gruppo.

Gabriele CIMADORO (IdV) dichiara voto contrario a nome del proprio gruppo.

Nessun altro chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 194/09: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 3210, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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Enzo RAISI (PdL) relatore, illustra il decreto-legge in titolo, composto inizialmente di 11 articoli, e ampiamente modificato e integrato nel corso dell'esame al Senato.
Dà conto delle disposizioni che rientrano nelle competenze attribuite alla X Commissione ovvero che, pur non essendo direttamente riconducibili alle richiamate competenze, rivestono particolare interesse.
Il comma 18 dell'articolo 1, modificato nel corso dell'esame presso il Senato, in attesa della revisione della legislazione nazionale in materia, proroga sino al 31 dicembre 2015 le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative in essere al 30 dicembre 2009 (data di entrata in vigore del presente decreto-legge) e la cui scadenza era fissata entro la suddetta data del 31 dicembre 2015. Nel testo modificato dal Senato, mediante un richiamo all'articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge n. 400 del 1993, vengono espressamente confermate le scadenze delle concessioni fissate in una data successiva al 31 dicembre 2015. Il medesimo comma 18 abroga il diritto di preferenza riconosciuto ai precedenti concessionari in sede di rinnovo delle concessioni, previsto dall'articolo 37 del codice della navigazione. La necessità di procedere alla revisione della normativa in materia di concessioni demaniali marittime (che riguarda una quota importante del settore turistico nel nostro paese, con circa 28.000 stabilimenti balneari e un'occupazione che nella stagione estiva raggiunge i 300.000 addetti), è stata sollevata dall'apertura di una procedura di infrazione comunitaria nei confronti dell'Italia circa la vigente disciplina che prevede il rinnovo automatico delle concessioni e la preferenza accordata al concessionario uscente (articolo 37 del Codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni e integrazioni).
L'articolo 1, comma 23-octies lettera e), proroga fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) istituita ai sensi dell'articolo 37 della legge 99 del 2009, e comunque fino al 31 dicembre 2010, l'incarico e l'esercizio delle funzioni del collegio dei revisori dei conti già operante in seno all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) soppresso ai sensi dello stesso articolo 37, «fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell'Agenzia». L'espressa finalità della norma è di garantire il controllo sull'ordinaria amministrazione e sullo svolgimento delle attività istituzionali, affidati a un commissario e due subcommissari fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia.
L'articolo 7, comma 3, estende fino al 31 dicembre 2010 la possibilità di prorogare le convenzioni poste in essere dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) con gli istituti bancari per la gestione degli interventi relativi al sostegno della ricerca industriale previsti dal decreto legislativo n. 297 del 1999. A tal fine, la disposizione in esame modifica l'articolo 37, comma 2-quater, ultimo periodo, del decreto-legge n. 207 del 2008, che consente la proroga delle menzionate convenzioni dalla data di scadenza delle medesime fino alla stipula di nuove convenzioni a seguito dell'espletamento di una nuova procedura di gara e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2009. Con la modifica in esame, appunto, il termine massimo del 31 dicembre 2009 viene differito di un anno.
L'articolo 8, comma 4, proroga di un anno il termine, previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 161 del 2006 per l'applicazione dei valori limite di composti organici volatili aggiunti ai prodotti (pitture, vernici e prodotti per carrozzeria) che, fin dal primo atto di immissione sul mercato, sono destinati ad essere oggetto di miscelazione o di utilizzazione esclusivamente in Stati non appartenenti all'Unione europea.
L'articolo 9, comma 1, prevede la possibilità di prorogare fino al 31 dicembre 2010, per motivi di pubblico interesse, la convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Mediocredito centrale per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo

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2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, previa riduzione delle relative commissioni del 5 per cento. L'articolo 9, comma 3, differisce di ulteriori sei mesi - dal 1o gennaio 2010 al 1o luglio 2010 - l'operatività dell'abrogazione di alcune disposizioni in materia assicurativa. In particolare, esso proroga di ulteriori 6 mesi l'applicabilità delle residue disposizioni vigenti attuative delle previgenti norme confluite nel codice delle assicurazioni private, nel caso in cui non siano state ancora emanate le corrispondenti nuove disposizioni applicative del medesimo codice. L'articolo 9, comma 4-ter integra il DPCM 22 ottobre 2008 relativo agli interventi necessari per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015, come modificato dal DPCM 7 aprile 2009 e, in particolare, il comma 9 dell'articolo 4. In virtù di tale integrazione, la Società di gestione «EXPO 2015 S.p.A.» può anche avvalersi degli enti fieristici, senza scopo di lucro, con sede in Lombardia e operativi a livello regionale, nei cui organi direttivi vi siano rappresentanti designati dagli enti locali interessati, ovvero delle persone giuridiche da questi controllate.

Andrea GIBELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge comunitaria 2009.
C. 2449/B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea GIBELLI, presidente, ricorda che la Camera è chiamata a pronunciarsi sul disegno di legge in titolo unicamente sulle modifiche apportate dal Senato al testo già approvato dalla Camera e che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle ore 17 della giornata odierna.

Alberto TORAZZI (LNP), relatore, illustra preliminarmente le parti modificate nel corso dell'esame presso il Senato che più direttamente riguardano le competenze della Commissione attività produttive.
L'articolo 17, introdotto dal Senato, enuncia i principi e criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi, in aggiunta a quelli indicati all'articolo 2 del disegno di legge in esame in quanto compatibili, nel recepimento di tre direttive in materia di energia indicate nell'allegato B (direttive 2009/28/CE, 2009/72/CE e 2009/73/CE). Il comma 1 riguarda l'attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, già contemplata nell'allegato B. La direttiva definisce un quadro di riferimento per la promozione di questo tipo di energia, sostituendo le direttive 2001/77/CE (promozione dell'elettricità da fonti rinnovabili) e 2003/30/CE (promozione dei biocarburanti) e regolamentando i settori del riscaldamento e del raffreddamento al momento non rientranti nel quadro giuridico comunitario. Il fine della direttiva è di raggiungere entro il 2020 l'obiettivo comunitario del 20 per cento di energia da fonti rinnovabili sul consumo energetico finale lordo, indicato nella Comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2007 (COM(2006)848), recante la tabella di marcia per le energie rinnovabili. La direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 5 dicembre 2010. I principi e criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi sono i seguenti: garantire il conseguimento degli obiettivi tramite la promozione congiunta di efficienza energetica e di utilizzo di fonti rinnovabili; favorire le iniziative di cooperazione per trasferimenti statistici e progetti comuni con Stati membri e Paesi terzi coinvolgendo anche le regioni e i privati; semplificare i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili, prevedendo il ricorso ad apparecchiature e sistemi di produzione di elettricità, calore e freddo da fonti rinnovabili in sede di pianificazione, progettazione, costruzione

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e ristrutturazione di aree residenziali o industriali; definire le certificazioni e le specifiche tecniche da rispettare perché le apparecchiature per l'utilizzo delle fonti rinnovabili possano beneficiare del regime di sostegno; introdurre misure volte al miglioramento della cooperazione tra autorità locali, regionali e nazionali, provvedendo alla istituzione di un meccanismo di trasferimento statistico tra le regioni di quote di produzione di energia da fonti rinnovabili ai fini del rispetto della ripartizione prevista dall'articolo 2, comma 167, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) e dell'attuazione dell'articolo 2, comma 170, della medesima legge n. 244/2007. Il comma 2 definisce i criteri e principi direttivi per la predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, inserita nell'allegato B dal Senato. La direttiva 2009/72/CE («direttiva energia») fa parte del cosiddetto «terzo pacchetto energia», che si compone di altre quattro misure normative: il regolamento (CE) n. 713/2009 che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, la direttiva 2009/73/CE («direttiva gas»); il regolamento (CE) n. 714/2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, nonché il regolamento (CE) n. 715/2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas. La «direttiva energia» stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell'energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori al fine di migliorare e integrare i mercati competitivi dell'energia elettrica nella Comunità europea. Essa definisce le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore dell'energia elettrica, l'accesso aperto al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché nella gestione dei sistemi. La direttiva definisce inoltre gli obblighi di servizio universale e i diritti dei consumatori di energia elettrica, chiarendo altresì i requisiti in materia di concorrenza. Termine ultimo per gli Stati membri per uniformarsi a tale direttiva è il 3 marzo 2011. Il decreto legislativo attuativo della citata direttiva dovrà tener conto, oltre che dei principi e criteri direttivi indicati nell'articolo 2 del disegno di legge in esame (in quanto compatibili), anche dei seguenti: prevedere misure per aumentare gli scambi transfrontalieri ai fini del conseguimento di maggior efficienza e prezzi competitivi, contribuendo alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile; prevedere misure che tengano conto, ai fini della realizzazione di nuove infrastrutture di produzione e trasporto dell'elettricità, della rilevanza della infrastruttura stessa e della sua coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari; prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 714/2009, nonché di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese elettriche dalla direttiva 2009/72/CE, non siano inferiori nel minimo a euro 25.822,84 e non siano superiori a euro 154.937.069,73. Il comma 3 enumera i principi e criteri direttivi cui dovrà attenersi il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, inserita nell'allegato B dal Senato. La direttiva 2009/73/CE («direttiva gas») stabilisce norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale. Essa definisce le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore del gas naturale, l'accesso al mercato, i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale nonché la gestione dei sistemi. Le norme stabilite dalla direttiva per il gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto (GNL), si applicano in modo non discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri

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tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possano essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza. Termine per il recepimento è il 3 marzo 2011. I principi e criteri direttivi per la predisposizione del decreto legislativo sono i seguenti: prevedere misure per aumentare gli scambi transfrontalieri ai fini del conseguimento di maggior efficienza e prezzi competitivi, contribuendo alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile; indicare gli obblighi relativi al servizio pubblico sulla sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità e la qualità delle forniture, l'informazione ai clienti seconde le direttive del Ministero dello sviluppo economico; promuovere la realizzazione di capacità bidirezionale ai punti di interconnessione; assicurare che i gestori dei sistemi di trasporto dispongano di sistemi integrati a livello di due o più Stati membri per l'assegnazione delle capacità e il controllo della sicurezza della rete; prevedere che i gestori dei sistemi di trasporto presentino un piano decennale di sviluppo della rete; garantire la trasparenza sulle transazioni su contratti di fornitura di gas; separare le attività di trasporto e stoccaggio dalle altre attività nel settore del gas; attuare misure che garantiscano una maggiore trasparenza ed efficienza nel settore del gas; prevedere misure che tengano conto, ai fini della realizzazione di nuove infrastrutture, della rilevanza della infrastruttura stessa e della sua coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari; introdurre misure che garantiscano maggiore capacità di stoccaggio del gas anche favorendo una maggiore concorrenza nel settore; prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 715/2009, nonché di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese elettriche dalla direttiva 2009/73/CE, non siano inferiori nel minimo a euro 25.822,84 e non siano superiori a euro 154.937.069,73; garantire adeguate forme di tutela per tutti i clienti civili e per i clienti non civili con consumi inferiori o pari a 50.000 metri cubi annui.
Ricorda che, con riferimento al comma 3 dell'articolo 17, il 16 luglio 2009 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas (COM(2009)363) attraverso la creazione di condizioni che favoriscano un corretto e costante funzionamento del mercato interno del gas. La proposta di regolamento prevede anche una chiara definizione e attribuzione delle responsabilità, sia a livello di Stati membri sia di Comunità, per dare una risposta più coordinata alle crisi degli approvvigionamenti, sia in termini di prevenzione che di reazione alle interruzioni concrete delle forniture. Il provvedimento potrebbe essere esaminato dal Parlamento europeo in prima lettura secondo la procedura legislativa ordinaria nella seduta plenaria del 24 marzo 2010. La Presidenza spagnola di turno dell'UE ha annunciato nel suo programma di voler raggiungere un accordo politico in seno al Consiglio entro la fine del suo mandato (giugno 2010).
L'articolo 23, introdotto dal Senato, al comma 1 prevede che, a decorrere dall'anno 2010, il periodo dell'ora estiva (cd. ora legale) abbia inizio alle ore 1,00 del mattino dell'ultima domenica di marzo e termini alle ore 1,00 del mattino dell'ultima domenica di ottobre. Viene in tal modo attuata la direttiva 2000/84/CE concernente le disposizioni relative all'ora legale. Il comma 2 prevede l'abrogazione del regio decreto 10 agosto 1893, n. 490, recante la Disciplina del servizio delle strade ferrate in tutto il Regno d'Italia secondo il tempo solare medio del meridiano situato a 15 gradi all'Est di Greenwich, che si denominerà tempo dell'Europa centrale, e della legge 24 dicembre 1966, n. 1144, che attualmente reca la disciplina dell'ora legale. Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che l'attuazione dell'articolo in esame non deve determinare maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche provvedono

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alle attività previste dall'articolo stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
Si deve inoltre sottolineare l'introduzione nell'allegato B del disegno di legge comunitaria 2009 della direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che si pone l'obiettivo generale di conseguire, mantenere e migliorare continuamente la sicurezza nucleare all'interno dell'Unione europea, prevedendo la creazione di un quadro comunitario comune per definire gli obblighi di base in materia di sicurezza degli impianti nucleari e rafforzando al contempo il principio della responsabilità nazionale degli Stati in materia, quello della responsabilità primaria spettante al titolare della licenza, nonché il ruolo delle autorità nazionali di regolamentazione, cui devono essere assicurate indipendenza e adeguate risorse finanziarie e umane per condurre a buon fine la loro missione. L'articolo 1 dispone che la direttiva ha l'obiettivo di stabilire un quadro comunitario volto a mantenere e promuovere il continuo miglioramento della sicurezza nucleare e della relativa regolamentazione, nonché di assicurare che gli Stati membri adottino in ambito nazionale misure adeguate per un elevato livello di sicurezza nucleare ai fini della protezione della popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti degli impianti nucleari. Nel campo di applicazione della direttiva rientra qualsiasi impianto nucleare civile operante in base alla licenza rilasciata da uno Stato membro, in tutte le fasi contemplate dalla licenza stessa. La direttiva, che integra le norme fondamentali dell'articolo 30 del Trattato Euratom riguardo alla sicurezza degli impianti nucleari e che fa salva la direttiva 96/29/ Euratom, non preclude agli Stati membri la possibilità di adottare misure di sicurezza più rigorose conformemente al diritto comunitario. La direttiva si occupa di fornire una definizione univoca dei termini: impianto nucleare, sicurezza nucleare, autorità di regolamentazione, licenza e titolare di licenza. Gli Stati membri restano responsabili del quadro legislativo e normativo relativo alla sicurezza degli impianti nucleari. Infatti, essi hanno l'obbligo di istituire e mantenere un quadro legislativo, normativo e organizzativo nazionale (quadro nazionale) per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari che attribuisce le responsabilità e prevede il coordinamento tra gli organismi statali competenti (articolo 4). A vigilare sul sistema di controllo è preposta un'Autorità, rispetto alla quale la direttiva si preoccupa di garantire autonomia e indipendenza. Spetta, infatti, agli Stati membri istituire e fornire i mezzi a un'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari, nonché a garantire che tale autorità sia funzionalmente separata da ogni altro organismo coinvolto nella promozione o nell'utilizzazione dell'energia nucleare, compresa la produzione di energia elettrica, al fine di assicurarne l'effettiva indipendenza da ogni influenza indebita sul suo processo decisionale regolatorio. All'autorità di regolazione sono assegnati poteri e risorse per richiedere ai titolari di licenza di conformarsi ai requisiti nazionali di sicurezza, per richiedere la dimostrazione di detta conformità e per verificarla attraverso valutazioni e ispezioni e, infine, per procedere ad azioni di garanzia dell'esecuzione regolatoria. La responsabilità primaria per la sicurezza degli impianti nucleari resta in capo - senza possibilità di delega - ai titolari delle licenze che sono sottoposti all'obbligo di valutare, verificare e migliorare, sotto la supervisione dell'autorità di regolazione, la sicurezza degli impianti in modo sistematico e verificabile. Ulteriori obblighi sono previsti a carico di tutte le parti, che sono tenute all'adozione di misure per l'istruzione e la formazione del personale che ha responsabilità in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari, al fine di mantenere ed accrescere l'esperienza e le competenze in materia. Disposizioni rilevanti sono dettate anche in tema di informazione al pubblico, prevedendo che le informazioni riguardanti la regolamentazione della sicurezza nucleare siano rese accessibili ai lavoratori e al pubblico. La popolazione deve essere infatti informata

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delle procedure e dei risultati delle attività di sorveglianza sulla sicurezza nucleare. Entro il 22 luglio 2014 e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione europea una relazione sull'attuazione della direttiva, in base alla quale la Commissione a sua volta presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sui progressi realizzati nell'attuazione della stessa direttiva. Si prevede inoltre che, almeno ogni dieci anni, gli Stati membri dispongano autovalutazioni periodiche del loro quadro nazionale e delle loro autorità di regolamentazione nazionali competenti, seguite da riesami internazionali inter pares, che vanno considerati come occasioni di scambio di esperienze professionali e meccanismi di apprendimento reciproco (considerando 21). La direttiva, entrata in vigore il 22 luglio 2009, deve essere recepita entro il 22 luglio 2011.
Illustra quindi le altre parti modificate o introdotte ex novo dal Senato.
L'articolo 1, modificato al fine di eliminare alcune imprecisioni nella formulazione del testo, conferisce una delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie riportate in allegato al provvedimento in esame e stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi.
L'articolo 6, introdotto dal Senato, prevede che il CIACE - Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei, nel concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea, dovrà garantire che tali linee politiche siano coordinate con i pareri espressi dal Parlamento nelle medesime materie.
L'articolo 7, nel testo emendato dal Senato, modifica la legge 4 febbraio 2005, n. 11, introducendo due nuovi articoli 4-bis («Attuazione degli atti di indirizzo delle Camere») e 4-ter («Programma nazionale di riforma»), al fine di rafforzare il ruolo del Parlamento nel processo di elaborazione della posizione italiana da rappresentare in sede di Unione europea e nella predisposizione dei programmi nazionali di riforma per l'attuazione della Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione. Viene inoltre modificato l'articolo 15-bis della legge n. 11/2005 in merito agli obblighi informativi del Governo alle Camere in materia di procedure giurisdizionali e di precontenzioso riguardanti l'Italia.
L'articolo 8, introdotto dalla Camera e modificato dal Senato, riformula l'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, prevedendo l'introduzione, oltre alla consueta relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea da presentarsi alle Camere entro il 31 dicembre (anziché entro il 31 gennaio), di una nuova relazione annuale contenente tutti gli elementi utili al fine di valutare l'effettiva partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea, all'attività delle istituzioni europee per la realizzazione delle principali politiche settoriali ed all'attuazione delle politiche di coesione economica e sociale. Tale relazione dovrà essere presentata al Parlamento entro il 31 gennaio di ogni anno.
L'articolo 9, introdotto dal Senato, prevede un nuovo articolo 4-bis nella legge 4 febbraio 2005, n. 11, dedicato alla partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea. A tal fine, il Governo deve fornire un'adeguata informazione sui contenuti e sui lavori preparatori relativi alle singole proposte, nonché sugli orientamenti che lo stesso Governo ha assunto o intende assumere in merito.
L'articolo 10, nel testo modificato dal Senato, prevede una diversa periodicità della trasmissione al Parlamento ed alla Corte dei conti delle relazioni previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 15-bis della legge n. 11 del 2005, abbreviandone i termini da sei a tre mesi. Nel caso in cui le informazioni riguardino eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti giurisdizionali e delle procedure di pre-contenzioso, esse dovranno esser trasmesse ogni mese, anziché semestralmente.

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L'articolo 12, modificato dal Senato al comma 2, estende l'applicazione delle sanzioni in materia di vinificazione e distillazione anche ai procedimenti relativi alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della disposizione in commento, per i quali non sia ancora avvenuta la riscossione della sanzione irrogata. Il comma 3, introdotto nel corso dell'esame in Senato, abroga una serie di disposizioni in materia di sanzioni relative alla disciplina comunitaria sulla commercializzazione delle uova.
L'articolo 13, introdotto dal Senato, aggiunge un ulteriore principio di delega a quelli già previsti dall'articolo 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), imponendo al legislatore delegato di prevedere il ruolo dell'educazione finanziaria quale strumento di tutela del consumatore, attribuendo il potere di promuovere iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, al fine di favorire relazioni responsabili e corrette tra intermediari e clienti.
L'articolo 14, introdotto dal Senato, modifica la normativa statale relativa all'indebito conseguimento di contributi ed erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.
L'articolo 15, modificato dal Senato, interviene sull'articolo 11 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008) recante una delega al Governo in materia di inquinamento acustico, ai fini del completo recepimento della direttiva 2002/49/CE. È prorogato, inoltre, di sei mesi il termine per l'esercizio della delega (fino al 30 luglio 2010).
L'articolo 16, modificato dal Senato, detta una serie di principi e criteri direttivi che il Governo deve seguire nella predisposizione dei decreti legislativi di attuazione della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO2), che risulta inclusa nell'allegato B del disegno di legge in esame. Le modifiche apportate al Senato hanno chiarito che dall'attuazione della direttiva non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e hanno previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. È stato altresì inserito tra i criteri di delega quello di una continua e trasparente informazione al pubblico, mentre il criterio che disciplina il rilascio dell'autorizzazione all'attività di stoccaggio è stato modificato in più punti, soprattutto al fine di ridisegnare le competenze nell'ambito del processo decisionale.
L'articolo 19, introdotto dal Senato, delega il Governo ad adottare, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di recepire le disposizioni della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.
L'articolo 20, introdotto dal Senato, modifica la definizione di «rifiuto inerte» introdotta dal decreto legislativo n. 117 del 2008 che ha dato attuazione alla direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive.
L'articolo 21, introdotto dal Senato, apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006, cosiddetto Codice ambientale, riguardo alla materia dei rifiuti, innovando la definizione di «sottoprodotto» e introducendo una diversa disciplina per quanto attiene a taluni materiali derivanti dallo svolgimento di attività agricole; modifica i requisiti delle pietre e dei marmi riutilizzati per operazioni di recupero ambientale; include i residui di potatura dei vigneti tra le biomasse combustibili.
L'articolo 22, inserito dal Senato, fissa nuovi termini e modalità per le comunicazioni alle quali sono tenuti i produttori di apparecchi di illuminazione con riferimento alla gestione dei rifiuti (commi 1 e 3) e apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 151/2005 sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE, comma 2).
L'articolo 24, introdotto dal Senato, reca i princìpi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva n. 2009/44/CE

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in tema di definitività del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e di contratti di garanzia finanziaria.
L'articolo 25, introdotto dal Senato, delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per l'attuazione delle sezioni II e III della raccomandazione 2004/913/CE della Commissione, del 14 dicembre 2004, e della sezione II, paragrafi 5 e 6, della raccomandazione 2009/385/CE della Commissione, del 30 aprile 2009, in materia di remunerazione degli amministratori delle società quotate, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi recati dalle stesse raccomandazioni nonché di un'altra serie di previsioni, tra le quali rilevano il limite alla remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di banche e di società quotate, nonché il divieto di includere stock option tra gli emolumenti e le indennità di cui beneficiano amministratori e membri del consiglio di amministrazione delle banche.
L'articolo 26, modificato dal Senato, reca disposizioni attuative degli adempimenti e degli obblighi previsti da una serie di regolamenti comunitari in materia di pesca e acquacoltura, con specifico riguardo alla individuazione delle autorità di controllo.
L'articolo 27, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati e limitatamente modificato dal Senato, è volto a conferire una delega al Governo per il riordino delle norme in materia di latte alimentare parzialmente o totalmente disidratato, che tenga conto delle modifiche recate alla materia dalla direttiva 2007/61/CE.
L'articolo 28, introdotto dal Senato, reca norme di rango primario che disciplinano, conformemente al regolamento (CE) 1234/2007 regolamento unico OCM, ed al Reg. (CE) 1249/2008 sull'applicazione delle tabelle di classificazione delle carcasse, le norme sulle modalità di classificazione e identificazione delle carcasse di suini, finora regolate esclusivamente con decreti ministeriali, che continuano ad applicarsi.
L'articolo 29, introdotto dal Senato, contiene una delega al Governo per il riassetto della normativa nazionale in materia di pesca e acquicoltura, che dovrà essere realizzato mediante la compilazione di un unico testo normativo, con la finalità di dare completa attuazione alla normativa comunitaria in materia.
L'articolo 31, introdotto dal Senato, allo scopo di adeguare la normativa interna al regolamento (CE) 1234/2007 regolamento unico OCM ed al regolamento di applicazione n. 617/2008, prevede norme per la produzione di uova da cova e di pulcini di volatili da cortile, demandando alla successiva approvazione di un decreto ministeriale la definizione delle modalità applicative, alla cui entrata in vigore viene fatta seguire l'abrogazione della legge n. 356/66 che attualmente disciplina la materia.
L'articolo 33, introdotto dal Senato, reca modifiche al decreto legislativo n. 306/2002 che, dando attuazione al regolamento comunitario n. 1148/2001, ha definito il sistema sanzionatorio da applicare alla violazione delle norme sulla commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, che possono essere commercializzati solo se rispondenti a determinati requisiti qualitativi.
L'articolo 34, introdotto dal Senato, attribuisce una delega al Governo per la revisione del decreto legislativo n. 214/2005 di «Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali» che dovrà recare misure efficaci contro l'immissione in commercio di sostanze pericolose.
L'articolo 38, introdotto dal Senato, reca i principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva n. 2008/6, inserita nell'Allegato B, concernente il mercato interno dei servizi postali.
L'articolo 39, introdotto dal Senato, consente la guida di veicoli adibiti al trasporto merci, con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, ai conducenti che hanno conseguito la carta di qualificazione del conducente, frequentando

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il corso di formazione accelerato, purché abbiano compiuto 21 anni di età.
L'articolo 40, introdotto dal Senato, detta principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE, inserita nell'Allegato B, che stabilisce principi comuni per la riscossione dei diritti aeroportuali.
L'articolo 41, introdotto dal Senato, contiene disposizioni di recepimento delle direttive 2005/62/CE e 2001/83/CE in tema di emoderivati, per l'adeguamento alla farmacopea europea e l'ubicazione degli stabilimenti per il processo di frazionamento in Paesi dell'Unione europea.
L'articolo 42, introdotto dal Senato conferisce una delega al Governo a modificare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, il decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001 che disciplina la produzione, immissione in commercio e la vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari. Le modifiche dovranno essere adottate con regolamento sottoposto al parere parlamentare.
L'articolo 43, introdotto dal Senato, modifica la legge n. 157 del 1992, recante norme per la tutela della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, cosiddetta legge sulla caccia.
L'articolo 44, introdotto dal Senato, aggiunge sostanzialmente una terza modalità di consegna, da parte delle imprese di autoriparazione, dei pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli ai sensi del decreto legislativo n. 209/2003.
L'articolo 45, introdotto dal Senato, apporta numerose modifiche al decreto legislativo n. 36 del 2006, attuativo della direttiva 2003/98/CE in materia di riutilizzo di documenti nel settore pubblico, modificandone l'ambito di applicazione.
L'articolo 46, introdotto dal Senato, contiene disposizioni di delega al Governo per il riordino, l'attuazione e l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti comunitari in tema di precursori di droga, anche attraverso la modifica, il riordino e, ove occorra, l'abrogazione delle norme del testo unico sugli stupefacenti. La disposizione contiene, inoltre, specifici princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa sanzionatoria interna.
L'articolo 47, introdotto dal Senato, contiene disposizioni di attuazione della direttiva 2009/107/CE, in tema di immissione sul mercato dei biocidi. Esso, modificando il decreto legislativo 174/2000, estende da dieci a quattordici anni il periodo nel quale il Ministero della salute non può utilizzare, a beneficio di altri richiedenti, talune informazioni presentate ai fini di autorizzazione e registrazione di un principio attivo, e, nella stessa misura, il periodo transitorio in cui può applicarsi la normativa nazionale recata dal decreto del Presidente della Repubblica 392/1998.
L'articolo 48, introdotto dal Senato, attribuisce al Ministro per le politiche europee il compito di assicurare l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e informazione alla Commissione europea derivanti da disposizioni dell'Unione europea in materia di Servizi di Interesse Economico Generale, ivi inclusa la predisposizione delle relazioni periodiche triennali sull'applicazione della decisione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale.
L'articolo 49, introdotto dal Senato, individua nel Ministero della salute l'autorità competente per il riconoscimento delle navi officina e delle navi frigorifero ormeggiate nei porti italiani e disciplina i relativi oneri a carico degli operatori.
L'articolo 50, introdotto dal Senato, modifica la legge n. 189 del 2004 (in materia di maltrattamento di animali) introducendo uno specifico quadro sanzionatorio del commercio dei prodotti derivati dalla foca allo scopo di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento comunitario di settore, n. 1007 del 2009.
L'articolo 51, delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per l'attuazione agli articoli 22 e 36 del regolamento (CE) n. 1060/2009 del 16 settembre 2009

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relativo alle agenzie di rating del credito, che stabilisce le condizioni per l'emissione dei rating, fissando disposizioni in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle attività delle agenzie di rating del credito per promuoverne l'indipendenza e la prevenzione dei conflitti di interesse.
L'articolo 52, introdotto dal Senato, apporta alcune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.
L'articolo 53, modificato dal Senato, delega il Governo alla piena attuazione nell'ordinamento nazionale di quattro decisioni quadro in materia penale. Rispetto al testo approvato dalla Camera, viene aggiunta la decisione quadro 2001/220/GAI relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale e soppresso, invece, il riferimento alla decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, già oggetto di identica delega nella legge comunitaria 2008.
L'articolo 54, introdotto dal Senato, individua principi e criteri direttivi specifici e ulteriori per l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione della decisione quadro 2001/220/GAI relativa alla posizione della vittima nel processo penale.
L'articolo 56, introdotto dal Senato, novellando l'articolo 52 della legge comunitaria 2008, reca alcune modifiche ai principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI (in materia di reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale).

Andrea GIBELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE.
Atto n. 172.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 febbraio 2010.

Lella GOLFO (PdL), relatore, riformula la lettera a) della sua proposta di parere nel senso indicato dal rappresentante del Governo nella seduta del 4 febbraio 2010 (vedi allegato).

Andrea GIBELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.