CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 febbraio 2010
283.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 16 febbraio 2010.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria (atto n. 183), di rappresentanti di: Federazione Italiana Settimanali Cattolici (FISC), Unione Stampa Periodica Italiana (USPI) e Unione Cattolica Stampa Italiana (UCSI).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 13.45.

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SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.
C. 3196 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola GOISIS (LNP), relatore, ricorda che il decreto-legge in esame, secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, nasce dall'esigenza di approntare misure urgenti in relazione a tre fattispecie emergenziali: il sisma in Abruzzo dove, conclusa la fase di prima emergenza, si definiscono nuovi ambiti di competenza, al fine di raccordare le iniziative avviate con quelle per la ricostruzione; l'emergenza rifiuti in Campania, dove il 31 dicembre 2009 si è conclusa la dichiarazione di stato di emergenza nel settore dei rifiuti; la realizzazione di interventi urgenti nelle situazioni di rischio idrogeologico, per i quali è prevista la nomina, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di commissari straordinari.
Il decreto-legge reca, tra l'altro, norme volte a potenziare l'assetto del Servizio nazionale di protezione civile, norme sull'attività del soccorso alpino, della Croce rossa e dei vigili del fuoco nonché disposizioni sul numero dei membri del governo e Piano carceri.
In particolare, l'articolo 1 disciplina - a decorrere dal 1o febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2010, - il subentro del Presidente della regione Abruzzo nelle funzioni dell'attuale Commissario delegato, ad eccezione della competenza - che rimane affidata al Dipartimento della protezione civile - per il completamento delle abitazioni da destinare alla popolazione sinistrata.
Sottolinea che gli articoli da 2 a 13 attengono alla conclusione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania con il subentro degli enti ordinariamente competenti, quali la regione Campania e le relative province.
In particolare, l'articolo 2 demanda ad apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sette giorni dall'entrata in vigore del presente decreto: l'istituzione nell'ambito del Dipartimento della protezione civile, al fine della chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania, di una «Unità stralcio» e di una «Unità operativa»; l'individuazione di contabilità speciali per il funzionamento e la gestione di tali unità.
Aggiunge che l'articolo 3 assegna all'Unità stralcio il compito prioritario di definire le situazioni creditorie e debitorie derivanti dalle pregresse gestioni dell'emergenza rifiuti, predisponendo i piani di estinzione delle passività e provvedendo al pagamento dei debiti.
L'articolo 4 definisce i compiti dell'Unità operativa: si tratta delle competenze riferite agli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti (Caivano, Tufino, Giugliano, Santa Maria Capua Vetere, Avellino località Pianodardine, Battipaglia, Casalduni) e del termovalorizzatore di Acerra, alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali, all'eventuale coordinamento dei flussi dei rifiuti, all'organizzazione funzionale del dispositivo militare, alla determinazione dei costi di conferimento dei rifiuti, tenuto conto, nelle more del definitivo piano regionale, delle Linee guida emanate dal Sottosegretario il 20 ottobre 2009 e, secondo un emendamento introdotto al Senato, sentite le rappresentanze degli enti locali.
Ai sensi del comma 1-bis, introdotto al Senato, sino al 31 dicembre 2010 l'Unità operativa è autorizzata, nel caso di indisponibilità

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del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, ad adottare interventi alternativi.
Sottolinea che l'articolo 5 autorizza la salvaguardia delle aree di interesse strategico nazionale mediante l'impiego di duecentocinquanta unità delle Forze armate.
Il comma 2 prevede la cessazione di efficacia delle ordinanze di protezione civile emanate per fronteggiare l'emergenza rifiuti campana, con salvezza dei rapporti giuridici in corso.
L'articolo 5-bis, introdotto al Senato, reca disposizioni riguardanti il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS).
In particolare, per quel che riguarda le competenze della VII Commissione, la lettera a) del comma 1 modifica il comma 3 dell'articolo 1 della legge 21 marzo 2001, n. 74 recante disposizioni per favorire l'attività svolta dal CNSAS.
Tale ultima disposizione prevede che Il CNSAS contribuisce, altresì, alla prevenzione ed alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale in ambiente montano ed ipogeo.
Con le modifiche introdotte a tale disposizione si prevede che nelle attività in questione siano comprese anche «le attività professionali svolte in ambiente montano ed ipogeo e in ambienti ostili e impervi».
Ricorda che l'articolo 6 definisce le modalità per la determinazione - da parte dell'Enea - del valore dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra.
Per le finalità dell'articolo, viene previsto, con un emendamento approvato al Senato, che siano rese provvisoriamente indisponibili - nell'ambito del Fondo aree sottoutilizzate (FAS) - risorse pari a 355 milioni di euro per l'anno 2011.
Segnala, inoltre, che l'articolo 7 disciplina il trasferimento alla regione della proprietà del termovalorizzatore mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 dicembre 2011. In base al comma 1-bis, inserito al Senato, qualora il trasferimento non avvenga entro il 31 gennaio 2012, il termovalorizzatore viene comunque trasferito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al Dipartimento della Protezione civile.
Inoltre, ove all'esito del collaudo definitivo, che dovrà intervenire entro il 28 febbraio 2010, l'impianto non raggiunga determinati requisiti tecnici, l'importo del valore dell'impianto sarà proporzionalmente ridotto sulla base di apposita valutazione, effettuata anch'essa dall'ENEA. Secondo quanto previsto dal Senato, eventuali oneri per la messa in regola dell'impianto saranno posti a carico del costruttore.
Nelle more del trasferimento, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare un contratto di affitto ad un canone pari a 2.500.000 euro mensili, proporzionalmente ridotto ove all'esito del collaudo l'impianto non raggiunga i parametri produttivi. Il Dipartimento mantiene quindi la disponibilità dell'impianto nonché i ricavi spettanti per la cessione dell'energia elettrica prodotta.
Ricorda che la durata del contratto, inizialmente fissata in 15 anni, è stata ridotta a soli 2 anni nel corso dell'esame al Senato. Tale modifica consente di coordinare la norma in esame con quella recata dal comma 1, ai sensi del quale il trasferimento di proprietà deve avvenire entro la fine del 2011.
Infine, tenuto conto della valenza strategica dell'impianto, e del relativo vincolo di destinazione, esso è dichiarato, fino al trasferimento di proprietà, insuscettibile di alienazione, di altri atti di disposizione, è impignorabile, né può essere assoggettato a trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli.
L'articolo 8 disciplina le procedure di collaudo. All'esito positivo del collaudo - ovvero ove esso non intervenga entro il 28 febbraio 2010 - il soggetto aggiudicatario del servizio di gestione assume comunque la gestione piena dell'impianto.
L'articolo 9 assicura la prosecuzione di attività di presidio antincendio e sicurezza

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degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il medesimo articolo stabilisce che, nelle more della realizzazione del termovalorizzatore nel comune di Napoli, ASIA Spa, società in house del comune, assicuri la necessaria funzionalità degli impianti di gestione rifiuti della provincia (e non solo del comune come previsto nel testo originario).
Segnala, inoltre, che l'articolo 10 disciplina l'evacuazione e le successive fasi gestorie dei rifiuti allocati presso le aree di deposito e stoccaggio temporaneo in Campania e dispone, entro il 30 giugno 2010, il collaudo degli impianti di discarica per il subentro delle province o delle società provinciali.
Nelle more del completamento degli impianti di compostaggio, fino al 31 dicembre 2011, gli impianti in esercizio sul territorio nazionale possono aumentare la propria capacità fino all'8 per cento.
Rispetto al termovalorizzatore di Salerno, si prevede che la provincia ponga in essere le procedure occorrenti al fine di dotare il territorio della necessaria impiantistica. Pertanto, sono revocati gli atti già compiuti laddove non confermati dal Presidente della provincia.
Il comma 6-bis, introdotto dal Senato, reca disposizioni finalizzate ad assicurare l'attuazione del comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 90/2008 per la realizzazione di un impianto di recupero dei rifiuti già prodotti e stoccati per la produzione di energia.
L'articolo 10-bis, introdotto al Senato, detta disposizioni sanzionatorie applicabili nei territori già destinatari della declaratoria dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, per la durata di dodici mesi dalla cessazione dello stato di emergenza.
Ricorda che l'articolo 11 reca norme sulla programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti finalizzate ad accelerare la costituzione e l'avvio delle società provinciali, quali l'attribuzione in capo ai Presidenti della provincia, fino al 30 settembre 2010, dei compiti di programmazione del servizio, anche in deroga agli articoli 42, 48 e 50 del TUEL (recanti, rispettivamente, attribuzioni dei consigli, competenze delle giunte e competenze del sindaco e del presidente della provincia) nonché la facoltà per le società provinciali di affidare il servizio di gestione dei rifiuti a soggetti privati, ovvero di avvalersi dei soggetti pubblici e privati che attualmente attendono ai predetti compiti, mediante proroga per una sola volta dei contratti in essere.
Il comma 2-bis, inserito dal Senato, reca una norma transitoria secondo cui, sino al 31 dicembre 2010, le sole attività di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti, smaltimento o recupero inerenti e la raccolta differenziata continuano ad essere gestite dai comuni. Il comma 3 assicura l'integrale copertura dei costi del ciclo dei rifiuti tramite l'imposizione dei relativi oneri a carico dell'utenza. A tal riguardo le Società provinciali agiscono anche come soggetti preposti all'accertamento e alla riscossione dei relativi tributi o tariffe (TARSU o TIA) e attivano azioni di recupero degli importi evasi.
A tal fine, i comuni trasmettono alle società provinciali gli archivi della tassa o tariffa, i dati afferenti alla raccolta dei rifiuti, nonché le informazioni derivanti dall'Anagrafe della popolazione. In caso di inosservanza, il prefetto, provvede anche attraverso la nomina di apposito Commissario ad acta, e attiva le procedure di cui all'articolo 142 del TUEL, in materia di rimozione e sospensione di amministratori.
I commi da 5-bis a 5-quater, introdotti dal Senato, recano disposizioni in materia di accertamento e riscossione della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti.
Il comma 8 prevede il trasferimento ai soggetti subentranti - con contratto a tempo indeterminato - del personale operante presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di Santa Maria Capua Vetere, Battipaglia, Casalduni e Pianodardine.
È quindi assegnata, in via straordinaria a favore delle province, una somma pari ad euro 1,50 per ogni contribuente residente.

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Il Presidente della provincia è autorizzato a revocare gli impegni assunti fino alla concorrenza del predetto importo, con vincolo di destinazione al patrimonio della società provinciale.
Sottolinea che l'articolo 11-bis, introdotto al Senato, prevede un accordo di programma tra il Ministro dell'ambiente e soggetti pubblici, aziende acquedottistiche, associazioni di settore, finalizzato a aumentare il consumo di acqua potabile di rete.
L'articolo 12 autorizza la conclusione di transazioni per l'abbattimento degli oneri accessori dei crediti vantati sui comuni campani dai Consorzi operanti nel settore della gestione dei rifiuti, al fine di consentirne la sollecita riscossione. I Presidenti delle province nominano un soggetto liquidatore per l'accertamento delle situazioni creditorie e debitorie e per la successiva definizione di apposito piano di liquidazione. Secondo una modifica introdotta al Senato, al soggetto liquidatore sono altresì conferiti compiti di gestione in via ordinaria dei consorzi e di amministrazione dei relativi beni, da svolgere in termini funzionali al subentro da parte delle province.
Infine, si prevede che le somme dovute dai comuni alla struttura del Sottosegretario sono recuperate mediante riduzione dei trasferimenti erariali, nonché in sede di erogazione di quanto dovuto per la compartecipazione al gettito IRPEF e la devoluzione del gettito d'imposta per la responsabilità civile auto.
L'articolo 13 disciplina la definizione della dotazione organica del personale dei consorzi delle province campane, che deve essere approvata dal Capo del Dipartimento della protezione civile. I consorzi provvedono all'assunzione a tempo indeterminato del personale in servizio fino alla data del 31 dicembre 2008, dando priorità al personale già in servizio al 31 dicembre 2001.
Ricorda che l'articolo 14, che investe profili di competenza della VII Commissione, autorizza il Dipartimento della protezione civile ad avviare procedure straordinarie di reclutamento di personale a tempo indeterminato, riguardanti il personale già titolare di contratto a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa, «per fronteggiare le crescenti richieste d'intervento in tutti i contesti di propria competenza, anche con riferimento alle complesse iniziative in atto per la tutela del patrimonio culturale».
L'articolo 14-bis, introdotto al Senato, estende al personale dei vigili del fuoco l'indennità di trasferimento prevista dalla legge 86/2001.
Sottolinea, altresì che l'articolo 15 prevede, fino al 31 dicembre 2010, un Sottosegretario di Stato incaricato del coordinamento degli interventi di prevenzione in ambito europeo e internazionale rispetto a eventi di interesse di protezione civile. L'ultimo periodo del comma 1, introdotto al Senato, dispone che il Capo del Dipartimento della protezione civile, per lo svolgimento delle funzioni di Sottosegretario di Stato, non debba percepire ulteriori emolumenti (il testo originario prevedeva una spesa di 173.000 euro).
La norma, poi, stabilisce che con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri siano definiti i livelli minimi dell'organizzazione delle strutture territoriali di protezione civile nonché la gestione del sistema di allertamento nazionale.
È quindi prevista la nullità dei compromessi e delle clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per interventi connessi allo stato di emergenza.
L'articolo 15-bis, introdotto dal Senato, reca norme sulla formazione continua di pubblici dipendenti.
L'articolo 15-ter, introdotto al Senato, apporta alcune modifiche relative all'uso del logo della protezione civile e dei vigili del fuoco.
L'articolo 16, ferme restando, secondo il testo approvato al Senato, le funzioni assegnate al Dipartimento di protezione civile, prevede la costituzione di una società per azioni di interesse nazionale - a totale partecipazione pubblica -, denominata «Protezione civile servizi spa» per l'espletamento di specifici compiti operativi.

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Ricorda che l'articolo 17, che tocca anch'esso aspetti di competenza della VII Commissione, è volto a permettere la realizzazione di interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico attraverso l'istituzione di Commissari straordinari delegati e, a seguito di un emendamento approvato dal Senato, dispone finanziamenti a favore dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana colpiti dagli eventi meteorici eccezionali dell'ultima decade di dicembre 2009 e dei primi giorni del mese di gennaio 2010.
In particolare, il comma 1 prevede la nomina di commissari straordinari delegati, ai sensi dell'articolo 20 dei decreto-legge 185/2008, per l'attuazione degli interventi connessi alle situazioni a più elevato rischio idrogeologico da effettuare nelle aree settentrionale, centrale e meridionale del territorio nazionale.
La finalità è da rinvenirsi nella particolare urgenza connessa alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico ed alla salvaguardia dell'incolumità delle persone, nonché alla sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale.
L'articolo 17-bis, che riguarda anch'esso competenze della VII Commissione, introdotto al Senato, modifica la denominazione della Scuola di specializzazione di cui all'articolo 7 della legge 157/1992, in «Scuola di specializzazione in discipline ambientali».
Ricorda altresì che l'articolo 17-ter, introdotto al Senato, reca misure per la realizzazione del Piano carceri, introducendo un iter più snello per la localizzazione e le espropriazione delle aree ove realizzare le nuove strutture. A tal fine il Commissario straordinario può avvalersi della «Protezione civile S.p.A.».
L'articolo 17-quater, introdotto al Senato, in relazione alla costruzione delle nuove strutture carcerarie, reca una disciplina analoga a quella introdotta dall'articolo 16 del primo decreto-Abruzzo (DL 39/2009) per la prevenzione di infiltrazioni della criminalità organizzata.
L'articolo 17-quinquies, introdotto al Senato, dispone la non applicazione della disciplina sui commissari di governo ai commissari straordinari previsti per interventi urgenti sulle reti dell'energia.
L'articolo 18 contiene le norme di copertura finanziaria.

Manuela GHIZZONI (PD) esprime un giudizio fortemente negativo sul provvedimento in oggetto, sottolineando che tale giudizio negativo deriva anche dagli accadimenti degli ultimi giorni. Ricorda che l'articolo 14 del provvedimento è l'unico articolo con un profilo netto di competenza per la Commissione Cultura, con il quale si entra nel merito dell'organizzazione interna del Ministero dei beni culturali, prevedendo una stabilizzazione di personale senza le previste procedura concorsuali. Sembra trattarsi di un provvedimento a costo zero, che, invece, a suo giudizio, non potrà non comportare una decurtazione dei ruoli dirigenziali. Segnala che la relatrice non ha approfondito questo punto qualificante e ritiene sarebbe importante conoscere in merito il parere della maggioranza.
Ricorda, inoltre, che nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione VIII stanno emergendo delle novità. Sottolinea, inoltre che la maggioranza non è attualmente presente nell'aula della Commissione, rilevando che, a suo giudizio, evidentemente, la maggioranza non desidera esprimere un parere sul provvedimento, dato che i tempi per esprimere il parere sono ristrettissimi. Auspica quindi che la maggioranza chiarisca la propria posizione sul provvedimento.

Giovanni LOLLI (PD), ricorda, che in ragione della sua «appartenenza territoriale» è particolarmente interessato a trattare con attenzione la questione principale oggetto del provvedimento. Considera la Protezione civile un'istituzione seria di questo Paese che ha ben lavorato, manifestando il proprio interesse per qualsiasi proposta migliorativa del suo operato. Ritiene però che con questo provvedimento si intervenga in modo non omogeneo e

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frammentato e si rischia quindi di indebolire anziché rafforzare la Protezione civile stessa. Apprezza che per la norma del soccorso alpino si sia trovata una soluzione condivisibile e ritiene condivisibile anche la parte riguardante l'Abruzzo, dopo gli interventi migliorativi del Senato.
Ricorda, come da tempo, anche in sintonia con il collega Granata, si è pensato all' opportunità di dedicare una seduta della Commissione Cultura alla questione Abruzzo. Sottolinea la gravità delle disposizioni di cui all'articolo 16, ora stralciato, che istituiva lo strumento della SpA per la gestione della Protezione civile.
Osserva, inoltre, come con questo provvedimento ci si trovi di fronte a due problemi molto seri che vengono a intrecciarsi fra loro: da una parte la volontà del rafforzamento della Protezione civile e dall'altra la possibilità di ovviare, in talune situazioni a una legislazione italiana stratificata e farraginosa.
Sottolinea come si tratti di temi seri che all'interno del provvedimento vengono a intrecciarsi creando un groviglio normativo non omogeneo. Stigmatizza altresì il fatto che lo snellimento delle procedure, allargato a materie non di specifica competenza della Protezione civile, ha già prodotto risultati nocivi, oggetto delle cronache odierne, in quanto si è di fatto indotta la Protezione civile a fare cose storicamente non di sua competenza.
Giudica molto negativamente le disposizioni del comma 5 dell'articolo 3, che vengono mantenute nel testo. Ritiene che altri sono gli ambiti se si vuole intervenire davvero per rafforzare e potenziare la Protezione civile.
Ricorda come i vigili del fuoco non godano delle stesse indennità di cui godono le Forze di polizia e vengono riconosciuti miglioramenti relativi alla sola indennità di trasferimento. Ricorda come con la finanziaria si sia riaperta la possibilità di assunzione per il corpo al quale mancano migliaia di unità e riterrebbe, inoltre, molto opportuno procedere con l'assegnazione di stanziamenti per quello che riguarda le dotazioni ormai obsolete con cui i vigili del fuoco si trovano ad operare.
Ribadisce ancora una volta che la Protezione civile si rafforza facendole fare ciò che sa fare e cioè occuparsi delle emergenze vere; ricorda come si siano introdotti addirittura i concetti di emergenza sociale o emergenza economica, talmente ampli in cui la Protezione civile può intervenire, con la deroga alla normativa, che le è propria.
Questo tipo di intervento è accettabile e comprensibile di fronte alla macerie e ai morti di un terremoto ma non può essere accettabile in nessuno degli altri casi.

Valentina APREA, presidente, ringrazia l'onorevole Lolli dell'intervento che è anche testimonianza dell'ottimo lavoro che la Protezione civile ha saputo fare in Abruzzo.

Ricardo Franco LEVI (PD) osserva che prenderà spunto per il suo intervento dalla relazione dell'onorevole Goisis, che ha preso in esame tutto il provvedimento, senza soffermarsi dettagliatamente sulle parti di competenza specifica della Commissione Cultura.
Stigmatizza le disposizioni del comma 5 dell'articolo 3, attraverso le quali per la prima volta di fatto viene abolita l'obbligatorietà dell'azione penale, che fa parte delle nostre norme costitutive.
Ricorda il recente scambio di missive tra Eugenio Scalfari e Guido Bertolaso, che con grande cortesia e senso del ruolo ha inteso rispondere immediatamente alle domande poste dal giornalista. In questo ambito, Bertolaso ha tenuto a sottolineare che lui è il capo del Dipartimento della Protezione civile, che è cosa diversa dalla carica di Sottosegretario alla Protezione civile e che le due cose non devono essere quindi confuse.
Nel provvedimento in esame invece si precisa che il capo del Dipartimento è anche il Sottosegretario alla Protezione civile. Ritiene che questa ed altre questioni come il coordinamento delle operazioni in sede europea debbano indurre ad un'attenta riflessione su questo provvedimento.

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Luigi NICOLAIS (PD) riterrebbe opportuno che il relatore fornisca chiarimenti sull'articolo 6 Per quel che riguarda le procedure di collaudo, giudica negativamente il fatto che le stesse devono avvenire entro il 28 febbraio 2010 e che anche in mancanza di collaudo il soggetto può aggiudicarsi il servizio. Ritiene che questo problema vada chiarito: di nessun impianto si può assumere la responsabilità della gestione se non collaudato.
Ricorda, come già citato dalla collega Ghizzoni, come con questo provvedimento ope legis si assuma personale scelto originariamente intuiti personae, per una situazione emergenziale e a tempo determinato, e che ora invece si vuole assumere a tempo indeterminato: tale fattispecie non è permessa dal nostro ordinamento. Sull'emergenza rifiuti in Campania rammenta come vi sia stato un sistema commissariale prolungatosi per un numero infinito di anni, fino ad arrivare al Commissario impersonato dallo stesso responsabile della Protezione civile.
Sottolinea, infine, come con il provvedimento si vogliano creare due unità: una unità stralcio per pagare i debiti e un'unità operativa volta ad individuare enti e soggetti per il processo di normalizzazione. Ritiene, in conclusione, che vi sia una superfetazione delle strutture che non risolvono l'emergenza.

Antonio PALMIERI (PdL) rivolge innanzitutto il suo saluto all'onorevole Bachelet esprimendo soddisfazione per come si sia risolta la questione che l'ha coinvolto rispetto alla commemorazione di suo padre. Esprime soddisfazione per l'esito finale che ha consentito di testimoniare il giusto onore dovuto alla memoria di un uomo caduto nell'espletamento delle sue funzioni. Ritiene di poter parlare a nome della maggioranza e dell'intera Commissione.

Giovanni Battista BACHELET (PD) ringrazia anche la presidente che non ha mancato di contattarlo personalmente esprimendogli vicinanza su tale questione.

Valentina APREA, presidente, sottolinea come abbia voluto esprimere la solidarietà e la vicinanza all'onorevole Bachelet a nome di tutta la Commissione Cultura.

Antonio PALMIERI (PdL) ritiene che su questo provvedimento si siano inserite vicende non inerenti al merito del testo. Osserva come lo stesso Sottosegretario Letta abbia chiarito alcuni fraintendimenti circa la ventilata SpA. Sottolinea, infatti, come l'intento che è alla base di questo provvedimento è quello di rendere la Protezione civile uno strumento adeguato per le emergenze anche nel resto del mondo. Ricorda come la Commissione di merito stia modificando il provvedimento e che sia molto probabile che, al di là delle competenze, le parti più dolenti, a giudizio dell'opposizione, siano stralciate: in particolare gli articoli 15, 16 e 17. Ritiene quindi che si possa andare ad una votazione serena anche se non particolarmente informata della situazione attuale. Ringrazia l'onorevole Goisis per la relazione ben fatta.
Ritiene che siano stati fatti passi avanti anche per quello che riguarda la compartecipazione della Protezione civile a contesti europei, concordando, inoltre, con quanto detto sui vigili del fuoco dal collega Lolli, e ritiene che possano essere fatti ulteriori miglioramenti.

Paola GOISIS (LNP), relatore, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

Emerenzio BARBIERI (PdL) sottolinea come avrebbe preferito avere a disposizione più tempo per la discussione, ma che i tempi della Commissione Ambiente che sta esaminando il provvedimento sono talmente stretti che si corre il rischio di non dare il parere. Ricorda come la Commissione di merito abbia già modificato nella sostanza il provvedimento, ritenendo che si possa esprimere un voto unanimemente favorevole in base alla proposta di parere formulata dalla relatrice Goisis, sul testo conosciuto fino a questo momento.

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Preannuncia, quindi, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata.

Manuela GHIZZONI (PD) prende atto che i colleghi della maggioranza si siano presentati, anche se in ritardo, per votare il parere. Sottolinea come in merito all'articolo 14 la relatrice non ha fatto alcun rilievo. Contesta tale atteggiamento e ritiene che quanto contenuto nell'articolo sia oggetto di fortissima criticità.

Paola PELINO (PdL) ricorda che si sta votando in tante altre Commissioni.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

Legge comunitaria 2009.
C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elena CENTEMERO (PdL), relatore, illustra il disegno di legge all'esame della Camera dei deputati in terza lettura. Ricorda che la Camera ha concluso l'esame del provvedimento in prima lettura nella seduta del 22 settembre 2009, approvando un testo di 25 articoli; il testo del disegno di legge originario presentato dal Governo constava di 9 articoli. Il Senato ha concluso l'esame del provvedimento in seconda lettura nella seduta del 28 gennaio 2010, approvando un testo di 56 articoli. Osserva che tra le modifiche apportate non vi sono norme di competenza della Commissione VII.
Inizia quindi ad illustrare le modifiche apportate dal Senato. In particolare, l'articolo 1, modificato durante l'esame del Senato al fine di eliminare alcune imprecisioni nella formulazione del testo, conferisce una delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie riportate in allegato al provvedimento in esame e stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi.
L'articolo 6, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che il CIACE - Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei - nel concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea, debba garantire che tali linee politiche siano coordinate con i pareri espressi dal Parlamento nelle medesime materie.
L'articolo 7, nel testo emendato nel corso dell'esame al Senato, modifica la legge 4 febbraio 2005, n. 11, introducendo due nuovi articoli 4-bis, «Attuazione degli atti di indirizzo delle Camere», e 4-ter, «Programma nazionale di riforma», al fine di rafforzare il ruolo del Parlamento nel processo di elaborazione della posizione italiana da rappresentare in sede di Unione europea e nella predisposizione dei programmi nazionali di riforma per l'attuazione della Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione.
Ricorda inoltre che viene modificato l'articolo 15-bis della legge n. 11 del 2005 in merito agli obblighi informativi del Governo alle Camere in materia di procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia. L'articolo 8, modificato nel corso dell'esame al Senato, riformula l'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, prevedendo l'introduzione, oltre alla consueta relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea da presentarsi alle Camere entro il 31 dicembre, anziché entro il 31 gennaio, di una nuova relazione annuale contenente tutti gli elementi utili al fine di valutare la effettiva partecipazione dell'Italia al processo normativo UE, all'attività delle istituzioni europee per la realizzazione delle principali politiche settoriali ed all'attuazione delle politiche di coesione economica e sociale. Tale relazione dovrà essere presentata al Parlamento entro il 31 gennaio.
L'articolo 9, inserito nel corso dell'esame al Senato, introduce un articolo 4-quater nella legge 11 del 2005, recante

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norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'UE e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. Tale disposizione pone in capo al Governo alcuni obblighi di informazione alle Camere «al fine di permettere un efficace esame parlamentare nell'ambito delle procedure previste dai trattati dell'Unione europea, in merito alla vigilanza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sul rispetto del principio di sussidiarietà da parte dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea». In particolare, si prevede che il Governo, tramite il Ministro per le politiche europee, fornisca, entro tre settimane dall'inizio dell'esame parlamentare di progetti di atti legislativi dell'Unione europea, un'adeguata informazione sui contenuti e sui lavori preparatori relativi alle singole proposte, nonché sugli orientamenti che lo stesso Governo ha assunto o intende assumere in merito.
L'articolo 10, emendato nel corso dell'esame al Senato, modifica la periodicità della trasmissione al Parlamento ed alla Corte dei conti delle relazioni previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 15-bis della legge n. 11 del 2005, abbreviandone i termini da sei a tre mesi, lettera a. Nel caso in cui le informazioni riguardino eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti giurisdizionali e delle procedure di pre-contenzioso, esse dovranno essere trasmesse ogni mese, anziché semestralmente, lettera b.
L'articolo 12 è stato parzialmente modificato nel corso dell'esame al Senato. Il comma 1, non modificato, abroga la norma che impone ai laboratori di analisi, i quali sottopongano ad analisi ufficiale qualsiasi prodotto vinoso, di effettuare la ricerca sistematica dei denaturanti, mentre il comma 2, introdotto nel corso dell'esame al Senato, estende l'applicazione delle sanzioni relative alle fattispecie in materia di vinificazione e distillazione anche ai procedimenti relativi alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della disposizione in commento, per i quali non sia ancora avvenuta la riscossione della sanzione irrogata. Il comma 3, introdotto nel corso dell'esame in Senato, abroga una serie di disposizioni in materia di sanzioni relative alla disciplina comunitaria sulla commercializzazione delle uova.
L'articolo 13, inserito durante l'esame del provvedimento al Senato, aggiunge un ulteriore principio di delega a quelli già previsti dall'articolo 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88, legge comunitaria 2008, imponendo al legislatore delegato di prevedere il ruolo dell'educazione finanziaria quale strumento di tutela del consumatore, attribuendo il potere di promuovere iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, al fine di favorire relazioni responsabili e corrette tra intermediari e clienti.
L'articolo 14, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica l'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898 relativa alle sanzioni amministrative e penali dovute per l'indebito conseguimento di contributi ed erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
L'articolo 15, modificato nel corso dell'esame al Senato, modifica l'articolo 11 della legge 88/2009, legge comunitaria 2008, recante una delega al Governo in materia di inquinamento acustico, ai fini del completo recepimento della direttiva 2002/49/CE. Esso, inoltre, proroga di sei mesi il termine per l'esercizio della delega, fino al 30 luglio 2010.
L'articolo 16, modificato durante l'esame al Senato, detta una serie di principi e criteri direttivi che il Governo deve seguire nella predisposizione dei decreti legislativi di attuazione della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO2), che risulta inclusa nell'allegato B della presente legge. Le modifiche apportate al Senato hanno chiarito che dall'attuazione della direttiva non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. È stato altresì inserito, tra i criteri di delega, quello di una continua e trasparente

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informazione al pubblico, mentre il criterio che disciplina il rilascio dell'autorizzazione all'attività di stoccaggio è stato modificato in più punti, soprattutto al fine di ridisegnare le competenze nell'ambito del processo decisionale.
Ricorda che l'articolo 17, introdotto nel corso dell'esame al Senato, enuncia i principi e criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi nel recepimento di tre direttive in materia di energia indicate nell'allegato B, direttive 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, 2009/72/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.
L'articolo 19, introdotto nel corso dell'esame al Senato, delega il Governo ad adottare, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di recepire le disposizioni della direttiva 2008/99/CE, sulla tutela penale dell'ambiente, e della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.
L'articolo 20, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca alcune modifiche al decreto legislativo 117/2008 che ha dato attuazione alla direttiva 2006/21/CE, che modificava la direttiva 2004/35/CE, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive viene, in particolare, modificata la definizione di «rifiuto inerte» introdotta dal citato decreto
L'articolo 21, introdotto nel corso dell'esame al Senato, apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006, cosiddetto Codice ambientale, riguardo alla materia dei rifiuti, innovando la definizione di «sottoprodotto» e introducendo una diversa disciplina per quanto attiene a taluni materiali derivanti dallo svolgimento di attività agricole; modifica inoltre i requisiti delle pietre e dei marmi riutilizzati per operazioni di recupero ambientale ed include i residui di potatura dei vigneti tra le biomasse combustibili.
L'articolo 22, inserito nel corso dell'esame al Senato, fissa nuovi termini e modalità per le comunicazioni alle quali sono tenuti i produttori di apparecchi di illuminazione con riferimento alla gestione dei rifiuti, commi 1 e 3, e apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 151 del 2005 sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, cosiddetto RAEE, comma 2.
L'articolo 23, introdotto dal Senato, prevede, in attuazione della direttiva 2000/84/CE, che, a decorrere dall'anno 2010, il periodo dell'ora estiva, cosiddetta ora legale, abbia inizio alle ore 1,00 del mattino dell'ultima domenica di marzo e termini alle ore 1,00 del mattino dell'ultima domenica di ottobre.
Sottolinea che l'articolo 24, inserito nel corso dell'esame al Senato, reca i princìpi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva n. 2009/44/CE in tema di definitività del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e di contratti di garanzia finanziaria. In particolare, si prescrive di apportare opportune modifiche alle norme che concernono l'ambito di applicazione e il regime giuridico della disciplina sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli; per l'ipotesi di sistemi interoperabili, si richiede il coordinamento delle regole sul momento di immissione e irrevocabilità di ordini di trasferimento; si richiedono modifiche alle norme concernenti l'ambito di applicazione e il regime giuridico della disciplina in materia di garanzie finanziarie, al fine di limitare le formalità amministrative e al contempo tutelare il creditore ceduto e i terzi. Rileva che si impone inoltre di modificare la normativa vigente per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare e, infine, di revisionare la disciplina delle insolvenze di mercato.
L'articolo 25, introdotto nel corso dell'esame al Senato, delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per l'attuazione delle sezioni II e III della raccomandazione 2004/913/CE della Commissione, del 14 dicembre 2004, e della sezione II, paragrafi 5 e 6, della raccomandazione

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2009/385/CE della Commissione, del 30 aprile 2009, in materia di remunerazione degli amministratori delle società quotate, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi recati dalle stesse raccomandazioni nonché di un'altra serie di previsioni, tra le quali rilevano il limite alla remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di banche e di società quotate, nonché il divieto di includere stock option tra gli emolumenti e le indennità di cui beneficiano amministratori e membri del consiglio di amministrazione delle banche.
L'articolo 26, modificato nel corso dell'esame in Senato, reca disposizioni attuative degli adempimenti e degli obblighi previsti da una serie di regolamenti comunitari in materia di pesca e acquacoltura, con specifico riguardo alla individuazione delle autorità di controllo.
L'articolo 27, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati e limitatamente modificato dal Senato, è volto a conferire una delega al Governo per il riordino delle norme in materia di latte alimentare parzialmente o totalmente disidratato, che tenga conto delle modifiche recate alla materia dalla direttiva 2007/61/CE; sono altresì definite le modalità di adozione del provvedimento delegato.
L'articolo 28, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca norme di rango primario che disciplinano, conformemente al regolamento (CE) 1234/2007, regolamento unico OCM, ed al Regolamento (CE) 1249/2008 di applicazione, le modalità di classificazione e identificazione delle carcasse di suini, finora regolate esclusivamente con decreti ministeriali, che continuano ad applicarsi.
L'articolo 29, introdotto nel corso dell'esame al Senato, contiene una delega al Governo per il riassetto della normativa nazionale in materia di pesca e acquicoltura Tale riassetto dovrà essere realizzato mediante la compilazione di un unico testo normativo, con la finalità di dare completa attuazione alla normativa comunitaria in materia.
Aggiunge che l'articolo 30, introdotto nel corso dell'esame alla Camera e modificato al Senato, si compone di due commi, riguardanti - rispettivamente - le risorse attribuite all'AGEA e le sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo.
L'articolo 31, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca le norme di adeguamento ai regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 617/200, relative alla produzione di uova da cova e di pulcini di volatili da cortile, demandando alla successiva approvazione di un decreto ministeriale la definizione delle modalità applicative interne, alla cui entrata in vigore seguirà l'abrogazione della legge n. 356/66 che attualmente disciplina la materia.
Ricorda che l'articolo 33, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca modifiche al decreto legislativo n. 306/2002 che, dando attuazione al regolamento comunitario n. 1148/2001, ha definito il sistema sanzionatorio da applicare alla violazione delle norme sulla commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, che possono essere posti in commercio solo se rispondenti a determinati requisiti qualitativi.
L'articolo 34, introdotto nel corso dell'esame al Senato, attribuisce una delega al Governo per la revisione del decreto legislativo n. 214/2005, Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, che dovrà recare misure efficaci contro la immissione in commercio di sostanze pericolose.
L'articolo 38, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca i principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva n. 2008/6, inserita nell'Allegato B, concernente il mercato interno dei servizi postali.
L'articolo 39, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modificando il decreto legislativo n. 286/2005 che regola l'attività di autotrasportatore, consente la guida di veicoli adibiti al trasporto merci, con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, ai conducenti che hanno conseguito la carta di qualificazione

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del conducente, frequentando il corso di formazione accelerato, purché abbiano compiuto 21 anni di età.
L'articolo 40, introdotto nel corso dell'esame al Senato, detta princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE, inserita nell'Allegato B, che stabilisce principi comuni per la riscossione dei diritti aeroportuali.
Ricorda che l'articolo 41, introdotto nel corso dell'esame al Senato, contiene disposizioni di recepimento delle direttive 2005/62/CE e 2001/83/CE in tema di emoderivati, per l'adeguamento alla farmacopea europea e l'ubicazione degli stabilimenti per il processo di frazionamento in Paesi dell'Unione europea.
L'articolo 42, introdotto nel corso dell'esame al Senato, conferisce una delega al Governo a modificare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, il decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001 che disciplina la produzione, immissione in commercio e la vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari. Le modifiche dovranno essere adottate con regolamento sottoposto al parere parlamentare.
L'articolo 43, introdotto nel corso dell'esame al Senato, rivede la legge n. 157 del 1992, recante norme per la tutela della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, cosiddetta legge sulla caccia.
L'articolo 44, introdotto nel corso dell'esame al Senato, aggiunge sostanzialmente una terza modalità di consegna, da parte delle imprese di autoriparazione, dei pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli ai sensi del decreto legislativo 209/2003.
L'articolo 45, introdotto nel corso dell'esame al Senato, apporta numerose modifiche al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, attuativo della direttiva 2003/98/CE in materia di riutilizzo di documenti nel settore pubblico, modificandone l'ambito di applicazione, con particolare riferimento ai dati statistici (lettere a), c), d) e g); prevedendo che titolare del dato sia non solo la pubblica amministrazione che ha originariamente formato il dato stesso, ma anche quella che ne ha la disponibilità (lettera b); imponendo al titolare del dato che rigetti una richiesta di riutilizzo di comunicare al richiedente i mezzi di ricorso a sua disposizione per impugnare la decisione (lettera e); permettendo che i documenti siano messi a disposizione nella forma in cui essi sono disponibili e non necessariamente nella forma in cui sono stati prodotti (lettera f); prevedendo che, in caso di riutilizzo commerciale, le tariffe per il riutilizzo comprendano un utile che sia congruo (lettera g).
L'articolo 46, introdotto nel corso dell'esame al Senato, contiene disposizioni di delega al Governo per il riordino, l'attuazione e l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti comunitari in tema di precursori di droga, anche attraverso la modifica, il riordino e, ove occorra, l'abrogazione delle norme del testo unico sugli stupefacenti. La disposizione contiene, inoltre, specifici princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa sanzionatoria interna.
L'articolo 47, introdotto nel corso dell'esame al Senato, contiene disposizioni di attuazione della direttiva 2009/107/CE, in tema di immissione sul mercato dei biocidi. Esso, modificando il decreto legislativo 174/2000, estende da dieci a quattordici anni il periodo nel quale il Ministero della salute non può utilizzare, a beneficio di altri richiedenti, talune informazioni presentate ai fini di autorizzazione e registrazione di un principio attivo, e, nella stessa misura, il periodo transitorio in cui può applicarsi la normativa nazionale recata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 392 del 1998.
Ricorda che l'articolo 48, introdotto nel corso dell'esame al Senato, attribuisce al Ministro per le politiche europee il compito di assicurare l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e informazione alla Commissione europea in materia di Servizi di Interesse Economico Generale, ivi inclusa la predisposizione delle relazioni periodiche triennali sull'applicazione della decisione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio

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pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione dei suddetti servizi.
L'articolo 49, introdotto durante l'esame al Senato, individua nel Ministero della salute l'autorità competente per il riconoscimento delle navi officina e delle navi frigorifero ormeggiate nei porti italiani e disciplina i relativi oneri a carico degli operatori.
L'articolo 50, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica la legge n. 189 del 2004, in materia di maltrattamento di animali, introducendo uno specifico quadro sanzionatorio del commercio dei prodotti derivati dalla foca allo scopo di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento comunitario di settore, n. 1007 del 2009.
L'articolo 51, introdotto nel corso dell'esame al Senato, delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per l'attuazione agli articoli 22 e 36 del regolamento (CE) n. 1060/2009 del 16 settembre 2009 relativo alle agenzie di rating del credito, che stabilisce le condizioni per l'emissione dei rating, fissando disposizioni in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle attività delle agenzie di rating del credito per promuoverne l'indipendenza e la prevenzione dei conflitti di interesse.
L'articolo 52, introdotto nel corso dell'esame al Senato, in connessione con le esigenze derivanti dalla prossima istituzione del Servizio europeo per l'azione esterna, apporta alcune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri. In particolare vengono riformate alcune norme riguardanti la formazione e l'aggiornamento professionale dei funzionari diplomatici, ex articolo 102, la valutazione periodica del personale appartenente ai gradi di consigliere di ambasciata e ministro plenipotenziario, ex articolo 106-bis, il procedimento di promozione al grado di consigliere di legazione, ex articolo 107, quello di promozione al grado di consigliere di ambasciata, ex articolo. 108, nonché il procedimento di nomina al grado di ambasciatore, ex articolo 109-bis.
Rileva altresì che vengono riformulati taluni profili della normativa in tema d'impiego di esperti esterni alla Pubblica amministrazione, ex articolo 168, viene riconosciuta all'Istituto diplomatico la facoltà di attivare corsi di formazione a titolo oneroso, aperti anche a cittadini stranieri ed è rimodulata la tabella 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, recante la corrispondenza fra i gradi della carriera diplomatica e le funzioni all'estero.
L'articolo 53, modificato nel corso dell'esame al Senato, delega il Governo alla piena attuazione nell'ordinamento nazionale di quattro decisioni quadro in materia penale. Rispetto al testo approvato dalla Camera: viene ridotto il termine per l'attuazione delle decisioni quadro, da 18 a 12 mesi; viene aggiunta una decisione quadro da attuare: la 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (lettera a); viene soppresso il riferimento alla decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, già oggetto di identica delega nella legge n. 88 del 2009, legge comunitaria 2008, articolo 53.
L'articolo 54, introdotto nel corso dell'esame al Senato, individua princìpi e criteri direttivi specifici e ulteriori, rispetto a quelli già delineati dagli articoli 2 e 53, comma 3, del progetto in esame, per l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione della decisione quadro 2001/220/GAI relativa alla posizione della vittima nel processo penale.
L'articolo 55 delega il Governo ad introdurre nell'ordinamento due nuove fattispecie penalmente rilevanti al fine di attuare la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 maggio 2001, in tema di lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti. La modifica introdotta dal Senato risulta essere meramente formale.

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L'articolo 56, introdotto nel corso dell'esame al Senato, novellando l'articolo 52 della legge n. 88/2009, legge comunitaria 2008, reca alcune modifiche ai principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI in materia di reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale.
Segnala infine che, nel corso dell'esame al Senato, sono state inserite 3 nuove direttive nell'Allegato A, e 29 nuove direttive nell'Allegato B; nell'Allegato B è stata soppressa la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente; il suo recepimento è comunque oggetto dell'articolo 19 del provvedimento in esame.
Propone in conclusione l'espressione di una relazione favorevole sul provvedimento in esame.

Manuela GHIZZONI (PD) concorda con la relatrice sul fatto che non vi sia nel provvedimento materia che riguarda la Commissione. Riterrebbe, inoltre, opportuno organizzare i lavori della Commissione sul decreto «milleproroghe» appena giunto.

Emerenzio BARBIERI (PdL) condivide le valutazioni della relatrice. Ritiene che, se l'opposizione è concorde, si potrebbe procedere oggi alla votazione della relazione.

Manuela GHIZZONI (PD) osserva che mancano alcuni gruppi parlamentari e riterrebbe più opportuno seguire lo schema già indicato dalle convocazioni e quindi procedere alla votazione nella giornata di domani.

Valentina APREA, presidente, assicura che il provvedimento citato dall'onorevole Ghizzoni potrà essere preso in esame dalla mattinata di domani a partire dalle 9.30.
Nessuna altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.
Atto n. 171.

(Rilievi alle Commissioni riunite II e X).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4 del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Giancarlo MAZZUCA (PdL), relatore, ricorda che il decreto legislativo in esame dà attuazione alla direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, il cui termine di recepimento è fissato al 28 dicembre 2009. La direttiva «servizi» è una delle misure più rilevanti per la crescita economica e occupazionale e lo sviluppo della competitività dell'Unione europea, in quanto consente di superare gli ostacoli di natura giuridica che si frappongono in concreto alla libertà di stabilimento dei prestatori e alla libera circolazione dei servizi negli Stati membri. Poiché i servizi rappresentano un settore chiave per la competitività a livello mondiale e la crescita occupazionale dell'UE, la direttiva contribuisce in maniera determinante al processo di liberalizzazione e semplificazione del mercato dei servizi, in linea con le previsioni della Strategia di Lisbona.
Ricorda che Il Titolo I della Parte Prima (articoli 1-9) reca disposizioni di carattere generale che definiscono l'ambito di applicazione del provvedimento.
Il Titolo II (articoli 10-19) disciplina l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi in regime di stabilimento; il Titolo III

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(artt. 20-24) riguarda invece le prestazioni effettuate in via transfrontaliera non in regime di stabilimento, ma in modo occasionale e temporaneo
Il Titolo IV (articoli 25-27), reca disposizioni in materia di semplificazione amministrativa.
Il Titolo V (articoli 28-30) reca disposizioni a tutela dei destinatari dei servizi, prevedendo che la fruizione di un servizio fornito da un prestatore stabilito in altro Stato membro non può essere subordinata all'obbligo per il destinatario di ottenere un'autorizzazione o a limiti discriminatori alla concessione di aiuti finanziari al destinatario.
Inoltre, al destinatario non possono essere imposti requisiti discriminatori in base alla sua nazionalità o alla sua residenza.
Aggiunge che il Titolo VI (articoli 31-35) - in attuazione degli artt. 22-27 della direttiva - reca disposizioni in materia di informazioni che il prestatore deve fornire al destinatario del servizio (consumatore o impresa), di risoluzione delle eventuali controversie, di obblighi assicurativi e di pubblicità.
Il Titolo VII (artt. 36-43) disciplina la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri (la leale collaborazione amministrativa tra gli Stati membri costituisce uno dei principi cardine del Trattato dell'Unione europea).
La Parte seconda del provvedimento in esame riguarda le disposizioni relative ai procedimenti autorizzatori di competenza delle singole amministrazioni.
Ricorda che in tale ambito, il Titolo I (articoli 44-62) riguarda i procedimenti autorizzatori di competenza del Ministero della giustizia concernenti le professioni regolamentate (coerentemente con l'articolo 2, par. 2, della direttiva, sono esclusi i servizi forniti dai notai).
In particolare gli articoli da 49 a 62 dello schema novellano le leggi che disciplinano le singole professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, per adeguarle ai principi fissati dalla direttiva servizi.
Le diverse discipline sono conformate - nel rispetto delle condizioni di non discriminazione, necessità (motivi imperativi d'interesse generale) e proporzionalità - ad una serie di principi fondamentali della direttiva 2006/123/CE: parificazione dei cittadini comunitari a quelli italiani ed equiparazione della residenza al domicilio professionale ai fini dell'iscrizione all'albo; eliminazione della condizione di reciprocità per i cittadini della UE; riconoscimento come titolo abilitante del decreto ministeriale di riconoscimento ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva qualifiche; adozione del principio del silenzio assenso (articolo 45, commi 4 e 5, dello schema di decreto) decorsi due mesi - anziché tre - dalla domanda di iscrizione all'albo (iscrizione automatica); eliminazione dalle singole discipline professionali di norme superate o incompatibili con la direttiva servizi.
Sono cosi adeguati ai principi della direttiva i contenuti delle leggi ordinamentali relative ad una serie di professioni regolamentate, tra cui anche, per quel che riguarda le competenze della Commissione, quella di giornalista (legge n. 69 del 1963). In particolare, l'articolo 54 prevede che a fini di coordinamento è aggiunta alla legge professionale un articolo 31-bis, il cui comma 1 equipara i cittadini membri dell'Unione ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti.
Aggiunge che il Titolo II (artt. 63-80) reca disposizioni relative a procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico.
In particolare, per quel che riguarda le competenze della VII Commissione, l'articolo 71 liberalizza il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica. Difatti, la normativa vigente (decreto legislativo n. 170 del 2001) prevede il regime autorizzatorio per l'apertura di punti vendita di quotidiani e periodici. L'autorizzazione viene rilasciata dai Comuni sulla base di appositi requisiti e nel rispetto dei piani di localizzazione dei punti vendita esclusivi dei quotidiani adottati dai Comuni.

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Con l'articolo in esame si sostituisce il regime autorizzatorio con la dichiarazione di inizio di attività presentata agli sportelli unici presso i Comuni.
Limitazioni alle nuove aperture possono essere adottate esclusivamente se finalizzate alla tutela delle zone di pregio artistico, storico architettonico e ambientale.
Passando al Titolo III, ricorda che l'articolo 81 reca modifiche alla disciplina dell'attività di spedizioniere doganale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 43/1973, l'articolo 82 reca una semplificazione delle procedure amministrative per l'apertura e l'operatività delle strutture turistico - ricettive, prevedendo che siano soggette alla dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990. Viene in tal modo garantito un lasso temporale di possibile intervento dell'autorità competente prima di consentire l'avvio della nuova attività.
La Parte III, infine, è composta da due titoli, il Titolo I, recante la clausola di cedevolezza e il Titolo II, recante le disposizioni finali.
Dalla clausola di cedevolezza contenuta nell'articolo 83 deriva l'applicabilità delle disposizioni del decreto che incidono su materie di competenza esclusiva o concorrente delle Regioni, fino alla data di entrata in vigore della normativa regionale di attuazione della direttiva «servizi».
Il comma 1 dell'articolo 84 novella l'articolo 19 della legge 241 del 1990, introducendo la D.I.A ad efficacia immediata; i commi successivi recano specifiche modifiche ad abrogazioni per coordinare la normativa di settore alla nuova disciplina di attuazione della direttiva servizi.
Il comma 2 dell'articolo 84, che modifica l'articolo 60, comma 4, del decreto attuativo della vigente direttiva qualifiche (decreto legislativo n. 206 del 2007), ha natura di mero coordinamento normativo.
I successivi commi dell'articolo 84 abrogano disposizioni incompatibili con la nuova disciplina.
L'articolo 85, infine, reca la clausola d'invarianza finanziaria.
Si riserva in conclusione di presentare una proposta di rilievi nel seguito dell'esame.

Ricardo Franco LEVI (PD) ritiene importante soffermarsi sull'articolo 71 del provvedimento anche se dovrà ripetere questioni sul tema di liberalizzazione del sistema delle edicole di cui si è già parlato nella mattinata, in sede di audizioni informali, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto n. 183. Ricorda come il sistema delle edicole in Italia sia uno dei capisaldi a tutela del pluralismo dell'informazione, in quanto tutte le testate, dalle più grandi alle più piccole, devono essere ugualmente messe a disposizione dell'utenza. Ricorda come il sistema della distribuzione italiana parta dalle case editrici, passi poi attraverso le varie catene che provvedono alla distribuzione e finisca poi per arrivare agli snodi terminali, rappresentati appunto dalle 38 mila edicole, sparse sull'intero territorio, e da 4 mila punti di vendita non esclusivi. Sottolinea, inoltre, come le edicole abbiano bisogno dell'autorizzazione comunale, tale autorizzazione ha consentito anche l'equa distribuzione sul territorio; sottolinea che accanto a tale autorizzazione, che si può considerare un privilegio delle edicole, rimane l'obbligo di porre in vendita, con eguale trattamento, tutti i prodotti editoriali consentendo così a tutti, anche ai più piccoli, di poter arrivare all'utenza finale. Osserva come tale obbligo si rifletta anche sulla catena di distribuzione che ugualmente deve diffondere tutti i prodotti. Ritiene che la liberalizzazione proposta dall'Unione europea metta a rischio la specificità della distribuzione capillare italiana, ritenendo quindi che tale specificità garantisca il pluralismo dell'informazione e della cultura, valori costituzionali che vanno tutelati non addivenendo ad una liberalizzazione non adatta alla storia della distribuzione dei prodotti editoriali del nostro Paese.

Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

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INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 16 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 15.25.

Sulla Comunicazione della Commissione europea recante «Dialogo università-imprese» (COM(2009) 158 def.).
Sul Libro verde «Promuovere la mobilità dei giovani per l'apprendimento (COM(2009)329 def.) e sulla Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Consiglio delle Regioni «Relazione sui progressi in tema di certificazione della qualità nell'istruzione superiore» (COM(2009)487 def.).
(Deliberazione di una variazione del programma).

Valentina APREA, presidente, avverte che è pervenuta in data 12 febbraio 2010 l'autorizzazione del Presidente della Camera alla variazione del programma delle indagini conoscitive istruttorie, già in corso di svolgimento, nell'ambito dell'esame dell'atto comunitario Comunicazione della Commissione europea sul dialogo università-imprese (COM(2009)158, nonché degli atti comunitari Libro verde «Promuovere la modalità dei giovani per l'apprendimento (COM(2009)329def.) e Relazione della Commissione europea in tema di certificazione della qualità nell'istruzione superiore» (COM(2009)487def.), prevedendo lo svolgimento di audizioni di rappresentanti di associazioni di categoria quali, tra le altre, Associazione Piccole e medie Imprese (API) e Confcommercio.
Sulla base di tali presupposti, propone quindi di deliberare la variazione del programma delle indagini conoscitive indicate nei termini suddetti.

La Commissione delibera quindi la variazione del programma delle indagini conoscitive.

La seduta termina alle 15.30.