CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 febbraio 2010
283.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 16 febbraio 2010.

Audizione del Presidente dell'Associazione bancaria italiana (ABI), sulle problematiche relative all'applicazione dell'Accordo di Basilea 2.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.30 alle 13.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 13.35.

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DL 2/2010: Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni.
C. 3146 Governo.

(Parere alle Commissioni I e V).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianluca FORCOLIN (LNP), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alle Commissioni riunite I Affari costituzionali e V Bilancio sul disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 2 del 2010, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni.
L'articolo 1, comma 1, modifica e integra alcune delle norme in materia di contenimento delle spese degli enti locali contenute all'articolo 2, commi da 183 a 186, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010), relativamente alla decorrenza dell'applicazione delle disposizioni relative alla riduzione di organi e apparati locali, ferma restando la riduzione dei trasferimenti erariali ivi prevista.
Al riguardo ricorda che i richiamati commi della legge finanziaria 2010 recano una riduzione del contributo ordinario agli enti locali e, in relazione ad essa, una serie di misure per farvi fronte, tra cui una diminuzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi ed esecutivi e una razionalizzazione di altri organismi degli enti locali. Il taglio del contributo veniva ripartito solo tra gli enti i cui consigli si rinnovassero in ciascun anno del triennio 2010-2012.
La novella introdotta dal comma 1 prevede, invece, che, per il 2010, la riduzione si applichi a tutti gli enti locali, sempre in proporzione alla popolazione residente, a prescindere dallo svolgimento di elezioni amministrative. Per il 2011 e il 2012 la riduzione viene operata esclusivamente per gli enti per i quali avrà luogo il rinnovo dei consigli. Alla luce di tale modifica, il taglio finanziario si rende applicabile per il 2010 a tutti gli enti, mentre nel 2011 o nel 2012 la ripartizione del taglio del contributo riguarderà gli enti i cui consigli si rinnoveranno in quegli anni.
Il comma modifica altresì le modalità con le quali sarà emanato il decreto del Ministro dell'interno che dovrà individuare le riduzioni, rispetto al quale viene introdotto il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Il medesimo comma 1 modifica inoltre l'articolo 2, comma 184, della legge finanziaria 2010, estendendo anche ai consigli provinciali la riduzione del 20 per cento del numero già prevista per i componenti dei consigli comunali.
Il comma 2 dispone inoltre in ordine alla decorrenza della riduzione dei membri degli organi politici locali e delle altre misure di contenimento degli apparati amministrativi, previste dall'articolo 2, commi 184, 185 e 186 della legge finanziaria 2010: tali disposizioni si applicano a decorrere dal 2011 agli enti locali, man mano che ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli.
L'articolo 2, comma 1, primo periodo, prevede la ridefinizione, entro il 30 novembre 2010, della tabella delle circoscrizioni dei collegi per le elezioni provinciali.
Tale ridefinizione è conseguente alla riduzione del numero dei consiglieri provinciali disposta dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, e deve essere effettuata in tempo utile per lo svolgimento del turno elettorale del 2011, data dalla quale scatta la riduzione della composizioni dei consigli provinciali che si rinnovano in quella occasione.
Il secondo periodo del comma 1 prevede che la riduzione del numero dei consiglieri provinciali disposta dall'articolo 1 è efficace anche in caso di mancata ridefinizione della tabella.
L'articolo 3 prevede che le regioni determinino l'importo degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, percepiti dai consiglieri regionali, ivi compresi l'indennità di funzione, l'indennità di carica, la diaria ed il rimborso spese, in modo tale che non ecceda complessivamente e in alcun caso l'indennità spettante ai membri del Parlamento.

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La ridefinizione sarà effettuata dalle regioni a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
L'articolo 4, comma 1, conferma per l'anno 2010 le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 314 del 2004, concernenti l'ipotesi di scioglimento dei consigli comunali per mancata approvazione del bilancio nei termini previsti e l'attribuzione al prefetto dei relativi poteri, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.
Al riguardo rammenta che la citata disposizione del decreto-legge n. 314 richiama, in sostanza, l'applicazione delle norme recate dall'articolo 1 del decreto-legge n. 13 del 2002 per l'anno 2002, di volta in volta prorogate per gli anni successivi, concernenti la procedura per lo scioglimento dei consigli comunali nei casi di mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini stabiliti, ovvero, come disposto nei provvedimenti di proroga, nei casi in cui il consiglio non abbia adottato le necessarie misure per riportare in equilibrio il bilancio. In tali casi, l'articolo 1 del predetto decreto-legge n. 13 attribuisce al prefetto i poteri, prima spettanti al Comitato regionale di controllo, relativi alla nomina del commissario ad acta incaricato di predisporre lo schema del bilancio ovvero di provvedere all'approvazione del bilancio stesso.
Il comma 2 provvede alla determinazione dei trasferimenti erariali spettanti agli enti locali per l'anno 2010, sulla base dei criteri già adottati per lo scorso anno dall'articolo 2-quater, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, che, di fatto, richiamandosi a quanto disposto dalle precedenti leggi finanziarie, consolidano, nel contributo ordinario spettante agli enti locali per l'anno 2010, i contributi erariali attribuiti agli enti locali fino all'anno 2002.
La norma fa inoltre salve le modifiche alle dotazioni finanziarie dei fondi che siano state disposte con norme approvate successivamente al predetto decreto-legge n. 154.
Per quanto riguarda gli aspetti rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 3, il quale conferma, per l'anno 2010, la compartecipazione delle province al gettito dell'IRPEF, disciplinata ai sensi dell'articolo 31, comma 8, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003).
Al riguardo ricorda che la predetta compartecipazione, istituita a decorrere dall'anno 2003 dal predetto articolo 31, comma 8, della legge n. 289, e quindi confermata negli anni successivi, da ultimo, per il 2009, dall'articolo 2-quater, comma 3, del decreto-legge n. 154 del 2008, è stabilita nella misura dell'1 per cento del riscosso in conto competenza che affluisce al bilancio dello Stato, relativamente alle entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione.
Mentre l'articolo 1, comma 697, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) ha confermato per le sole province tale disciplina, l'articolo 1, commi da 189 a 193, della stessa legge n. 296 ha istituito, per i comuni, una nuova forma di compartecipazione all'IRPEF a partire dall'anno 2007, legata all'andamento del gettito di tale tributo.
In base alla previsione recata dal comma 3, alle province sarà pertanto attribuito, anche nel 2010, lo stesso ammontare di compartecipazione riconosciuto a decorrere dal 2003: a ciò corrisponde una riduzione dei trasferimenti erariali spettanti a ciascuna provincia in misura pari alle somme spettanti a titolo di compartecipazione.
Il comma 4 introduce un nuovo comma 23-bis nell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010), volto ad incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte di province e comuni.
A tal fine, il comma prevede l'attribuzione, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, di contributi fino a 30 milioni di euro, in favore di comuni e province che ne facciano richiesta per far fronte a indennizzi, corrisposti dagli enti locali in aggiunta al debito residuo, a seguito di

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estinzioni anticipate di mutui e prestiti obbligazionari effettuate nel triennio 2010-2012.
I contributi, disposti per un ammontare massimo di 90 milioni di euro nel triennio di riferimento, sono attribuiti a valere sul Fondo ordinario previsto all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 504 del 1992, mediante il quale lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali e comunali.
I contributi sono corrisposti agli enti a fronte di indennizzi strettamente correlati alle predette estinzioni anticipate e sulla base di una certificazione da presentare secondo le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze.
Il comma 5 dispone che il suddetto decreto sia adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.
I commi da 6 a 8 recano modifiche alla legge finanziaria per il 2010, con riferimento alle disposizioni relative all'attribuzione di un contributo di 600 milioni di euro per l'anno 2010 in favore del Comune di Roma, finalizzato per la gran parte al ripiano dei debiti ricompresi nel piano di rientro dall'indebitamento del comune, predisposto dal Commissario straordinario del Governo nominato ai sensi dell'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008.
In particolare, il comma 7, lettera b), attraverso le modifiche al comma 195 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2010, il quale dispone il contributo di 600 milioni di euro, si precisa che l'importo complessivamente autorizzato è attribuito in parte, per la quota di un sesto (100 milioni), in favore del Comune di Roma, e per i restanti cinque sesti (500 milioni) in favore del Commissario straordinario del Governo responsabile del piano di rientro dell'indebitamento del comune di Roma.
Il comma 7, lettera a), specifica, con riferimento all'attribuzione dei 600 milioni di euro, che l'attribuzione dell'importo complessivo è effettuato, oltre che mediante assegnazione di quote dei fondi comuni di investimento immobiliari promossi dal Ministero della difesa per valorizzare ed alienare immobili militari, costituiti ai sensi del comma 189 dell'articolo 2 della finanziaria 2010, come già previsto nel testo originario del comma 195, anche attraverso i proventi realizzati con i trasferimenti degli immobili ai fondi comuni, individuati con decreti del Ministro della difesa sulla base degli accordi di programma stipulati con i comuni, ai sensi del comma 190 della legge finanziaria medesima.
Il comma 8 modifica invece il comma 196 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2010, sempre al fine di precisare le competenze del Commissario straordinario del Governo in luogo del Comune di Roma, in merito all'anticipazione di tesoreria concessa per l'anno 2010 dal comma 196, a valere sull'importo ad esso attribuito.
In particolare, le lettere a) e b) del comma 8 specificano che l'anticipazione di tesoreria, già destinata al comune di Roma, è concessa invece al Commissario straordinario del Governo, fino a concorrenza dell'importo ad esso attribuito (cinque sesti dei 600 milioni complessivi).
Le modifiche recate dalla lettera c) prevedono che tale anticipazione sia erogata secondo condizioni disciplinate in una apposita convenzione che sarà definita tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Commissario straordinario del Governo, in luogo del Comune di Roma.
Le modifiche contenute nella lettera d) stabiliscono che quota parte di tale anticipazione, per un importo pari a 200 milioni di euro, sia erogata già entro il mese di gennaio 2010, mentre la restante quota (ulteriori 300 milioni di euro) sia erogata soltanto subordinatamente al conferimento, nonché al trasferimento degli immobili ai fondi comuni costituiti dal Ministero della difesa ai sensi dei commi 189 e successivi del predetto articolo 2 della legge finanziaria per il 2010.
Ai sensi della lettera e) l'anticipazione di tesoreria concessa al Commissario straordinario di Governo può essere estinta, entro il termine gia previsto del 31 dicembre 2010, anche tramite il ricavato

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della vendita delle quote dei fondi immobiliari spettanti al Commissario straordinario del Governo.
Le modifiche apportate dal comma 6 al comma 194 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2010 hanno natura di mero coordinamento rispetto alle modifiche apportate dai commi 7 e 8.
Il comma 9 interviene in merito al Fondo di sviluppo delle isole minori, prevedendo l'adozione degli interventi per lo sviluppo delle isole minori per l'anno 2008 come indicati nel Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM), approvato il 17 dicembre 2008, secondo gli importi ivi previsti, nei limiti della dotazione finanziaria complessiva del Fondo per l'anno 2008.
La disposizione prevede che, ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale dovranno essere definiti i criteri per l'erogazione del Fondo di sviluppo delle isole minori, sono approvati gli interventi per lo sviluppo delle isole minori e le relative quantificazioni finanziarie indicati nel Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) e nella relativa tabella di riparto delle risorse, approvato il 17 dicembre 2008 dal Comitato direttivo dell'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM), secondo la disciplina previgente alla legge n. 99 del 2009, con riferimento al solo anno 2008 e nei limiti della relativa dotazione finanziaria prevista dal Fondo di sviluppo delle isole minori. In tale modo vengono direttamente individuati (senza ricorrere al decreto del Ministro per i rapporti con le regioni previsto dall'articolo 2, comma 41, della legge n. 244 del 2007 - della legge finanziaria per il 2008) gli interventi e gli stanziamenti relativi al solo 2008 contenuti nel DUPIM e nella relativa tabella di riparto approvati dall'ANCIM.
L'articolo 5 dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge.

Gianfranco CONTE, presidente, poiché l'unica disposizione recata dal provvedimento in esame rientrante negli ambiti di competenza della Commissione non presenta profili problematici, riguardando la compartecipazione delle province al gettito dell'IRPEF, riterrebbe opportuno procedere all'espressione del parere nella seduta odierna.

Alberto FLUVI (PD) invita a valutare la possibilità di cogliere l'occasione fornita dal provvedimento in esame per dare soluzione, mediante una disposizione ad hoc la gravissima vicenda della riscossione delle entrate di quegli enti locali che, a causa del mancato riversamento dei tributi riscossi per loro conto dalla società Tributi Italia, si trovano in una situazione di pesante crisi finanziaria e non sono più in grado di erogare i servizi ai propri cittadini.

Gianfranco CONTE, presidente, rileva come la situazione della società Tributi Italia sia oggetto, al momento, di almeno due procedimenti giurisdizionali, pendenti, il primo, davanti al Consiglio di Stato, che dovrà pronunciarsi in via definitiva sulla legittimità del provvedimento di cancellazione della stessa dall'albo dei soggetti privati abilitati alla riscossione dei tributi, la cui esecutività è stata sospesa dal TAR per il Lazio, e il secondo davanti al giudice ordinario competente, al quale la società ha presentato domanda di ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis della legge fallimentare.
Ritiene quindi preferibile attendere le decisioni dei predetti organi giurisdizionali prima di predisporre un provvedimento, alla cui elaborazione, peraltro, il Governo sta già lavorando, che affronti in maniera idonea le complesse problematiche determinate dagli inadempimenti della società Tributi Italia nei confronti dei comuni.

Gianluca FORCOLIN (LNP), relatore, nel ritenere condivisibile l'esigenza prospettata dal Presidente, propone di esprimere nulla osta sul provvedimento in esame, il quale non presenta profili problematici per gli ambiti di competenza della Commissione.

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La Commissione approva la proposta del relatore.

DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.
C. 3196 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco PUGLIESE (PdL), relatore, ritiene preliminarmente che la Commissione debba cogliere l'occasione dell'esame del provvedimento in titolo per esprimere solidarietà al Sottosegretario Bertolaso, coinvolto, suo malgrado, in recenti fatti di cronaca, al quale rivolge anche un sentito ringraziamento per l'efficace azione svolta in Campania, regione nella quale ha egregiamente operato per risolvere la gravissima emergenza determinatasi nel settore della gestione dei rifiuti, riattivando un ciclo virtuoso dell'attività dei pubblici poteri dal quale trarrà beneficio l'intera comunità campana.
Illustrando quindi il provvedimento, il quale si è arricchito notevolmente di contenuti nel corso dell'esame al Senato, l'articolo 1, comma 1, disciplina - a decorrere dal 1o febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza - il subentro del Presidente della regione Abruzzo nelle funzioni dell'attuale Commissario delegato - Capo del Dipartimento della protezione civile, ferme restando le competenze già attribuite dal decreto-legge n. 39 del 2009, per le attività di ricostruzione, ad eccezione della competenza (che rimane affidata al Dipartimento della protezione civile) per il completamento delle iniziative avviate per la realizzazione delle abitazioni da destinare alla popolazione sinistrata. Si tratta degli interventi previsti per il completamento del progetto CASE (Complessi antisismici sostenibili ecocompatibili: il piano per la progettazione e realizzazione di nuove abitazioni destinate alle persone con una casa distrutta o inagibile nel comune dell'Aquila) e degli immobili provvisori abitativi e scolastici (MAP e MUSP). In tale contesto si prevede che il commissario possa nominare quali sub-commissari i sindaci dei comuni interessati dagli eventi sismici.
Inoltre, la disposizione autorizza la spesa di un milione di euro per il 2011 e di un milione di euro a decorrere dal 2013 per il rifinanziamento delle attività di monitoraggio del rischio sismico, di cui all'articolo 2, comma 329, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008).
Ai sensi del comma 2, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno disciplinati il passaggio di consegne, il trasferimento delle residue risorse finanziarie e le modalità di controllo della spesa per la ricostruzione del territorio abruzzese.
L'articolo 2 prevede, al comma 1, al fine di chiudere l'emergenza rifiuti in Campania, che, per garantire il subentro della regione e delle province, senza soluzione di continuità, nei rapporti attivi e passivi già facenti capo alle strutture del Sottosegretario delegato all'emergenza rifiuti, vengano istituite, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Unità stralcio e l'Unità operativa che, fino al 31 gennaio 2011, svolgeranno i compiti connessi al complessivo ciclo di gestione dei rifiuti, affiancando le strutture già esistenti e, per il periodo 1o gennaio-30 settembre 2010, opereranno, per talune attività, in termini di sussidiarietà rispetto agli enti ordinariamente competenti.
Il comma 2 stabilisce inoltre che, con il DPCM di cui al comma 1, sono individuate le contabilità speciali sulle quali confluiscono le risorse finanziarie precedentemente a disposizione del Capo della Missione amministrativo-finanziaria, gli introiti derivanti dai conferimenti dei rifiuti

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presso il termovalorizzatore di Acerra, i ricavi della vendita dell'energia elettrica prodotta dallo stesso termovalorizzatore, nonché gli introiti residuali derivanti dal gettito del tributo speciale regionale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani che non siano già stati dedotti nel bilancio di previsione della regione Campania relativo al 2009.
Il comma 2-bis vincola il Governo a trasmettere al Parlamento informative sulle spese sostenute nella fase di emergenza connessa al sisma dell'Abruzzo.
Interessa sotto alcuni profili gli ambiti di competenza della Commissione Finanze il comma 2-ter, il quale reca una norma di interpretazione autentica di disposizioni del decreto-legge n. 39 del 2009 relative alla sospensione dei processi. In particolare, si specifica che la presentazione delle istanze di prosecuzione dei procedimenti è necessaria solo per quelli le cui udienze fossero fissate in una data compresa tra il 9 aprile ed il 31 luglio 2009, ad eccezione dei processi tributari di primo e secondo grado e di quelli amministrativi di primo grado già definiti.
Il comma 2-quater introduce un nuovo comma 9-bis nell'articolo 9 del decreto-legge n. 39 del 2009, il quale prevede che le ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, che possono essere adottate in casi di eccezionale necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente possono essere reiterate fino a quattro volte nei territori colpiti dagli eventi sismici dell'Abruzzo.
L'articolo 3 prevede, ai commi 1 e 2, che l'Unità stralcio istituita dall'articolo 2 definisca le situazioni creditorie e debitorie derivanti dalla pregresse gestioni dell'emergenza rifiuti imputabili alle strutture commissariali ed al quelle del Sottosegretario delegato all'emergenza rifiuti. A tale fine l'Unità avvia, entro trenta giorni dalla sua costituzione, le procedure volte all'accertamento della massa attiva e passiva, predispone uno o più piani di estinzione delle passività e provvede, ai sensi del comma 4, al pagamento dei debiti ivi iscritti, dando priorità, in via graduata, ai crediti privilegiati, ai crediti recati da titoli esecutivi definitivi, a quelli derivanti da transazioni, ai crediti di lavoro ed agli altri crediti.
Per gli eventuali contenziosi derivanti dall'attuazione dell'articolo si applica l'articolo 4 del decreto-legge n. 90 del 2008, il quale disciplina la tutela giurisdizionale relativa alle controversie attinenti alla gestione dei rifiuti, anche qualora tale azione sia posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati. Le suddette controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la quale si estende anche a quelle relative a diritti costituzionalmente tutelati.
Con particolare riferimento alle modalità per l'accertamento del debito, e per il successivo inserimento dello stesso in un apposito piano di rilevazione, il comma 3 rinvia all'adozione di uno specifico DPCM.
La disposizione prevede inoltre, al comma 5, che, fino al 31 gennaio 2011, non possano essere intraprese azioni giudiziarie ed arbitrali nei confronti delle Strutture commissariali e dell'Unità stralcio e che quelle pendenti siano sospese. I debiti insoluti non producono interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria.
L'articolo 4 definisce, ai commi 1 e 2, i compiti dell'Unità operativa, consistenti nello svolgimento delle competenze amministrative relative agli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti (di Caivano, Tufino, Giugliano, Santa Maria Capua Vetere, Avellino località Pianodardine, Battipaglia, Casalduni) e del termovalorizzatore di Acerra, all'esecuzione del contratto di affidamento di quest'ultimo e del relativo impianto di servizio, alla prosecuzione - ove ritenuto necessario - degli interventi anche infrastrutturali e delle relative opere accessorie, all'eventuale coordinamento dei flussi dei rifiuti, all'organizzazione funzionale del dispositivo militare, alla determinazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, dei costi di conferimento dei rifiuti, tenuto conto, nelle more dell'emanazione del definitivo piano dei rifiuti da parte dell'amministrazione regionale, di quanto disposto

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dalle Linee guida emanate dal Sottosegretario di Stato delegato all'emergenza rifiuti il 20 ottobre 2009.
Il comma 1-bis consente all'Unità operativa, fino al 31 dicembre 2010, di adottare, in caso di urgenza, interventi alternativi per la gestione dei rifiuti, tra i quali anche il diretto conferimento di incarichi in materia a soggetti idonei.
Il comma 3 consente invece alla regione Campania e alle relative province di chiedere all'Unità operativa ogni attività di supporto, nonché l'adozione di azioni di coordinamento con particolare riferimento all'organizzazione dei flussi, ferma restando le responsabilità degli enti territoriali.
L'articolo 5 dispone, al comma 1, l'impiego delle Forze armate per la salvaguardia e la tutela dei siti e delle aree di interesse strategico nazionale, prevedendo l'utilizzo di un massimo di 250 unità di personale militare, a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge.
Il comma 2 prevede che le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'emergenza rifiuti in Campania siano efficaci fino al 31 dicembre 2009, fatti salvi i rapporti giuridici ancora in corso alla stessa data, che cessano alla naturale scadenza.
L'articolo 5-bis reca disposizioni in materia dell'attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS).
In particolare, al comma 1, si prevede che le convenzioni tra le regioni e le province autonome ed il CNSAS disciplinano anche i servizi di soccorso ed elisoccorso, e che le società esercenti o concessionarie di impianti funicolari stipulano con il medesimo CNSAS convenzioni per l'evacuazione e la messa in sicurezza dei passeggeri.
Il comma 3 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è disciplinato, al fine di sviluppare l'efficacia dei servizi di elisoccorso, l'utilizzo di strumentazioni tecnologicamente avanzate, anche per il volo notturno.
Il comma 4 integra di 250.000 euro per il 2010 il contributo statale annuo destinato al pagamento dei premi per le assicurazioni dei volontari del CNSAS, mentre il comma 5 reca la relativa copertura finanziaria, a valere sul Fondo di protezione civile.
L'articolo 6 definisce le modalità per la determinazione del valore dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, da riconoscere al soggetto proprietario dell'impianto all'atto del trasferimento in proprietà, previsto dall'articolo 7 del decreto-legge. Il valore dell'impianto è determinato dall'ENEA, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto, sulla base di criteri ricavabili dal Rapporto del 2007, curato dalla stessa Agenzia, dal titolo «Aspetti economici del recupero energetico da rifiuti urbani».
A tal fine è resa provvisoriamente disponibile, per il 2011, una quota pari a 355 milioni di euro delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.
L'articolo 7 disciplina il trasferimento della proprietà dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra alla regione Campania o a un soggetto privato, prevedendo, al comma 1, l'adozione, entro il 31 dicembre 2011, di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia.
In base al comma 1-bis, qualora il trasferimento non avvenga entro il 31 gennaio 2012, con DPCM la proprietà del termovalorizzatore sarà comunque trasferita al Dipartimento della protezione civile.
Ai sensi del comma 2, all'atto del trasferimento, ove la proprietà dovesse far capo a soggetti pubblici, sarà corrisposto un importo al soggetto attualmente proprietario dell'impianto, anche a valere sulle risorse del Fondo aree sottoutilizzate. In base al comma 3 l'importo è onnicomprensivo ed è pari al valore dell'impianto, del canone di affitto, delle somme relative agli interventi effettuati e delle somme comunque anticipate all'attuale proprietario.
Il comma 7 prevede inoltre che, qualora, all'esito del collaudo definitivo, il quale dovrà intervenire entro il 28 febbraio 2010, l'impianto non raggiungesse i parametri produttivi ai diversi carichi operativi

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afferenti al carico termico di progetto, l'importo del valore dell'impianto sarà proporzionalmente ridotto sulla base di apposita valutazione, anch'essa effettuata dall'ENEA.
Ai sensi dei commi da 4 a 6, nelle more del trasferimento, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato, a decorrere dal 1o gennaio 2010, a stipulare con l'attuale proprietario dell'impianto un apposito contratto di affitto di durata biennale, ad un canone pari a 2.500.000 euro mensili, previa prestazione, da parte della società a capo del gruppo cui appartiene l'impianto stesso, di una fideiussione a garanzia del debito che il proprietario stesso ha nei confronti del Dipartimento.
Le disposizioni specificano che il Dipartimento mantiene la disponibilità piena dell'impianto, unitamente ai ricavi spettanti per la cessione dell'energia elettrica prodotta e che sono fatti salvi i rapporti negoziali in essere tra il Dipartimento medesimo e il soggetto aggiudicatario delle procedure di affidamento della gestione del termovalorizzatore.
Il comma 8 precisa che l'esigibilità del canone di affitto è condizionata all'esito positivo del collaudo definitivo dell'impianto ed alla prestazione, da parte del proprietario, di una garanzia in misura pari al 25 per cento del 10 per cento del valore dell'impianto, come definito dall'articolo 6 del decreto, nonché di una garanzia per le responsabilità quale costruttore o appaltatore dell'impianto. Nel caso in cui l'impianto non raggiunga i parametri produttivi, l'importo del canone di affitto è proporzionalmente ridotto.
Il comma 9 prevede altresì che, tenuto conto della valenza strategica dell'impianto in questione nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti della regione Campania, e del relativo vincolo di destinazione, il termovalorizzatore di Acerra è dichiarato, fino al trasferimento di proprietà, insuscettibile di alienazione, di altri atti di disposizione, ed impignorabile, né assoggettabile a trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli.
L'articolo 8 stabilisce, al comma 1, che il trasferimento di proprietà del termovalorizzatore di Acerra è condizionato all'esito positivo del collaudo.
Il comma 2 prevede che, a far data dal 15 gennaio 2010, e previa stipula del contratto di affitto di cui all'articolo 7 del decreto, il soggetto aggiudicatario della procedura di affidamento già esperita dalle strutture del sottosegretario delegato all'emergenza rifiuti, assume la gestione provvisoria ed esclusiva dell'impianto, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ai sensi del comma 3, all'esito positivo del collaudo, oppure qualora non sia rispettato per qualsiasi motivo il termine per l'effettuazione dello stesso (fissato al 28 febbraio 2010 dal comma 7 dell'articolo 7), il soggetto aggiudicatario assume la gestione definitiva dell'impianto, cessando l'affidamento provvisorio.
Il comma 4 prevede che, per assicurare la coerenza dell'impianto con le peculiarità del territorio campano, ferma restando la tipologia dei rifiuti conferibili a legislazione vigente, si applica esclusivamente il criterio del carico termico nel limite massimo previsto dal progetto dell'impianto.
L'articolo 9 prevede, al comma 1, che, al fine di mantenere specifiche e adeguate condizioni di sicurezza degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, fino al termine delle attività di manutenzione, e comunque non oltre il 30 settembre 2010, sia assicurata la prosecuzione delle attività di presidio antincendio e di sicurezza da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche attraverso servizi di vigilanza dinamica antincendio. Ai predetti oneri, quantificati in 7, 2 milioni di euro, si fa fronte con le disponibilità delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge.
Il comma 2 stabilisce il subentro di ASIA Spa, società del Comune di Napoli, nella gestione degli impianti di selezione e trattamento ubicati nei comuni di Giugliano e Tufino, al fine di assicurare la funzionalità dell'impiantistica a servizio del complessivo ciclo di gestione dei rifiuti

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nel territorio della provincia di Napoli. La predetta società provvede prioritariamente al conferimento e al trattamento presso tali impianti dei rifiuti prodotti nella città di Napoli, utilizzando il personale già in servizio e facendo fronte ai relativi oneri con gli introiti derivanti dalle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti.
L'articolo 10, comma 1, stabilisce al 31 dicembre 2009 il termine entro cui sono eseguite l'evacuazione e le successive fasi di gestione dei rifiuti allocati nelle aree di deposito e stoccaggio temporaneo nel territorio campano, e fissa al 30 giugno 2010 il termine per il collaudo, da parte della competente struttura del Dipartimento della protezione civile, degli impianti di discarica realizzati o da realizzarsi nel corso della gestione dell'emergenza rifiuti, relativamente ai lavori eseguiti fino al 31 dicembre 2009.
Il comma 2 fissa alla data del 30 giugno 2010 il termine per il collaudo tutti gli interventi realizzati in base al decreto-legge n. 90 del 2008, ai fini del subentro nei rapporti attivi e passivi già facenti capo alla struttura del Sottosegretario delegato all'emergenza rifiuti da parte delle province o delle società provinciali.
La disposizione prevede inoltre che, in fase di prima attuazione, si provvede all'adozione a regime delle autorizzazioni integrate ambientali di cui al decreto legislativo n. 59 del 2005, redatte in termini funzionali all'esercizio degli impianti, dei siti e delle aree comunque connessi al ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania, fatte salve le eventuali determinazioni degli enti territoriali competenti successive alla cessazione dello stato emergenziale.
In base al comma 3, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo del territorio della regione Campania in termini compatibili con le esigenze ambientali e sanitarie, per la dotazione infrastrutturale occorrente al funzionamento dei cicli provinciali di gestione dei rifiuti, i siti e gli impianti di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 90 del 2008 (si tratta di siti di discarica ubicati nei comuni di: Sant'Arcangelo Trimonte (BN) - località Nocecchie; Savignano Irpino (AV) - località Postarza; Serre (SA) - località Macchia Soprana; nonché presso i seguenti comuni: Andretta (AV) - località Pero Spaccone (Formicoso); Terzigno (NA) - località Pozzelle e località Cava Vitiello; Napoli località Chiaiano (Cava del Poligono - Cupa del cane); Caserta - località Torrione (Cava Mastroianni); Santa Maria La Fossa (CE) - località Ferrandelle; Serre (SA) - località Valle della Masseria), nonché dell'impianto di discarica ubicato nel comune di San Tammaro (CE), di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3697 del 2008, possono essere estesi nei territori adiacenti ricompresi nell'ambito di competenza di altri enti locali.
Il comma 4 prevede che, ai fini del trattamento dei rifiuti previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2003, nel territorio campano si fa riferimento, fino al 31 dicembre 2011, agli obiettivi indicati dalla determinazione del Sottosegretario delegato all'emergenza rifiuti del 20 ottobre 2009.
Il comma 5 stabilisce che, in attesa del completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania, fino al 31 dicembre 2010, gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale possono aumentare la propria capacità ricettiva e di trattamento autorizzata fino alla percentuale dell'8 per cento.
Per quanto riguarda, invece, il termovalorizzatore nella provincia di Salerno, il comma 6 prevede che la provincia ponga in essere tutte le procedure occorrenti al fine di dotare il territorio della necessaria impiantistica asservita al ciclo dei rifiuti. Pertanto, sono revocati tutti gli atti già compiuti sulla base della normativa vigente laddove non confermati dal Presidente della provincia.
Il comma 6-bis prevede che l'impianto di recupero e smaltimento rifiuti previsto dall'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge n. 90 del 2008, sia realizzato in un'area individuata nei territori dei comuni di Giugliano o di Villa Literno, ovvero, qualora ciò non avvenga entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della

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legge di conversione del decreto, in altra area, individuata nel medesimo ambito territoriale dal Presidente della Regione Campania.
L'articolo 10-bis, comma 1, prevede che, per i delitti di abbandono, scarico, deposito e sversamento dei rifiuti in siti non autorizzati, di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in assenza delle previste autorizzazioni, di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, ovvero di miscelazione tra categorie diverse di rifiuti di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 172 del 2008, commessi nei territori destinatari dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, fino a 12 mesi dalla cessazione del predetto stato di emergenza, si applica obbligatoriamente l'aumento della pena previsto nel caso di recidiva.
Il comma 2 conferma, fino a 12 mesi dalla cessazione del predetto stato di emergenza, l'applicazione delle previsioni in materia di competenza giudiziaria in materia penale di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 90 del 2008, ai sensi delle quali, per i procedimenti relativi ai reati riferiti alla gestione dei rifiuti ed a quelli in materia ambientale compiuti in Campania sono attribuiti alla competenza del Tribunale di Napoli ed alla relativa Procura.
L'articolo 11 prevede misure di accelerazione per la costituzione e l'avvio in Campania delle società provinciali per la gestione dei rifiuti.
In particolare, il comma 1 attribuisce ai Presidenti delle province della regione Campania i compiti, spettanti agli organi provinciali, funzionali alla programmazione e gestione dei rifiuti, anche in deroga agli articoli 42, 48 e 50 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, relativi rispettivamente alle attribuzioni del Consiglio provinciale, alle competenze della Giunta provinciale ed alle competenze del Presidente della provincia.
Il comma 2 attribuisce alle amministrazioni territoriali la facoltà di subentrare, anche mediante società provinciali, nei contratti in corso con soggetti privati relativi alle attività di raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché la facoltà di affidare in via di somma urgenza il servizio di gestione dei rifiuti a soggetti privati, ovvero prorogare per una sola volta dei contratti in essere per un periodo non superiore ad un anno e con l'abbattimento del 3 per cento del corrispettivo previsto. La disposizione specifica che le predette società si intendono costituite come integralmente partecipate e controllate dalle Amministrazioni provinciali, a prescindere da comunicazioni o altre formalità ed adempimenti procedurali.
Ai sensi del comma 2-bis i commi 1 e 2 non si applicano ai comuni delle isole del golfo di Napoli.
Il comma 2-ter precisa che, fino al 31 dicembre 2010, le attività di raccolta, spezzamento e trasporto dei rifiuti nonché di smaltimento o recupero nell'ambito della raccolta differenziata sono gestite dai comuni secondo le attuali modalità e procedure.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala i commi da 3 a 5-quater, in materia di riscossione della tassa o della tariffa sui rifiuti.
Il comma 3 stabilisce innanzitutto che i costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti devono trovare integrale copertura nell'imposizione a carico dell'utenza. Inoltre, la disposizione prevede che le società provinciali campane operano anche in qualità di soggetti preposti all'accertamento e riscossione della tassa per lo smaltimento rifiuti (TARSU) e della tariffa integrata ambientale (TIA), attivando azioni di recupero degli importi evasi. A tal fine i comuni trasmettono alle società provinciali gli archivi relativi alla TARSU e alla TIA, i dati afferenti alla raccolta dei rifiuti, nonché le informazioni derivanti dall'Anagrafe della popolazione.
Sempre al fine di facilitare la riscossione della predetta tassa o tariffa, in base al comma 4 le province accedono, anche per il tramite delle società provinciali, alle informazioni messe a disposizione dei comuni, nel quadro della partecipazione di

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questi ultimi all'azione di contrasto dell'evasione fiscale, relative ai contratti di erogazione di acqua, gas ed energia elettrica, ed ai contratti di locazione, anche avvalendosi dell'ausilio degli organi di polizia tributaria.
Ai sensi del comma 5, in caso di inosservanza degli obblighi indicati dai commi 3, 4, 5, 5-bis e 5-ter, il Prefetto provvede anche attraverso la nomina di apposito Commissario ad acta, e contestualmente attiva le procedure di cui all'articolo 142 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, in materia di rimozione e sospensione di amministratori locali.
Il comma 5-bis prevede, in via sperimentale per il 2010 che, in Campania, la TARSU e la TIA sono calcolate sulla base di due distinti costi. Il primo, elaborato dalle province, sulla base degli oneri relativi alle attività di competenza provinciale relativi al trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti; il secondo, elaborato dai comuni, indica invece gli oneri relativi alle attività di competenza di questi ultimi. Sulla base di tali determinazioni i comuni sono chiamati a determinare gli importi dovuti dai contribuenti, in modo da assicurare la copertura integrale dei costi relativi al complessivo ciclo di gestione dei rifiuti.
Il comma 5-ter prevede, per il 2010, che i soggetti incaricati della riscossione emettono un unico titolo di pagamento nei confronti dei contribuenti, con indicazione degli importi dovuti ai comuni ed alle province; entro 20 giorni dall'incasso gli importi sono trasferiti su due conti, intestati rispettivamente all'Amministrazione comunale ed a quella provinciale e sono obbligatoriamente ed esclusivamente destinati a fronteggiare gli oneri attinenti al ciclo di gestione dei rifiuti.
Ai sensi del comma 5-quater le società provinciali campane potranno avvalersi, a decorrere dal 1o gennaio 2011, di soggetti iscritti nell'albo dei soggetti privati abilitati all'accertamento e riscossione dei tributi locali, di società a capitale interamente pubblico ovvero di società miste, costituite per la gestione dei servizi pubblici locali. La disposizione specifica inoltre che i soggetti affidatari delle attività di accertamento e riscossione svolgono tali attività fino alla scadenza dei relativi contratti, i quali non possono essere prorogati o rinnovati
Il comma 7 trasferisce alle province la gestione dei siti per i quali è pendente contenzioso, fino all'esito dello stesso. In tale contesto si prevede che la gestione dei siti sia effettuata dalle province mediante società provinciali, disponendosi inoltre l'assegnazione alle province stesse, al momento della costituzione delle predette società, di risorse finanziarie nella misura complessiva massima mensile di 1 milione di euro fino al 30 settembre 2010.
Il comma 8 prevede altresì il trasferimento ai soggetti subentranti del personale degli impianti di selezione e trattamento di Santa Maria Capua Vetere, Battipaglia, Casalduni e Pianodardine, che viene assunto con contratto a tempo determinato.
Il comma 9 assegna in via straordinaria, a favore delle province, per la successiva assegnazione alle società provinciali, una somma pari ad euro 1,50 per ogni contribuente residente.
Il comma 10, sempre al fine di assicurare la dotazione finanziaria delle società provinciali, autorizza i presidenti delle province campane a revocare, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto, gli impegni assunti, fino all'importo indicato dal comma 9, destinando tali risorse al patrimonio alla rispettiva società provinciale
Il comma 11 estende anche al Commissario regionale che fosse eventualmente nominato in caso di inerzia del Commissario provinciale, le previsioni dell'articolo relative alla dotazione finanziaria delle società provinciali.
L'articolo 11-bis attribuisce al Ministro dell'Ambiente la facoltà di promuovere un accordo di programma con soggetti pubblici, aziende acquedottistiche ed associazioni di settore, al fine di aumentare un consumo di acqua potabile derivante dalla rete idrica.
L'articolo 12 autorizza, al comma 1, la conclusione di transazioni prevedenti l'abbattimento

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degli oneri accessori dei crediti vantati sui comuni campani dai consorzi operanti nel settore della gestione dei rifiuti, al fine di consentirne la sollecita riscossione. A tal fine si prevede che i Presidenti delle province campane nominino un soggetto liquidatore per l'accertamento delle situazioni creditorie e debitorie dei consorzi e la successiva definizione di un piano di liquidazione ad hoc. A tale soggetto sono attribuiti i compiti di gestione ordinaria dei consorzi, nonché l'amministrazione dei relativi beni; conseguentemente cessano gli organi di indirizzo dei medesimi consorzi.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, si segnala il comma 2, il quale prevede che alla riscossione dei crediti vantati nei confronti dei comuni campani dalla struttura del Sottosegretario per l'emergenza rifiuti, provveda il Ministero dell'interno, tramite riduzione dei trasferimenti erariali. Il recupero delle suddette somme avviene anche in sede di erogazione di quanto dovuto per la compartecipazione al gettito IRPEF e per la devoluzione del gettito dell'imposta sulle assicurazioni RC auto, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
L'articolo 13 prevede, al comma 1, che il Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta, nonché i consorzi relativi alle altre province, provvedano alla definizione della propria dotazione organica, laddove non esistente, che viene successivamente approvata dal Capo del Dipartimento della protezione civile. I consorzi provvedono, quindi, all'assunzione di personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto e titolare di contratto al 31 dicembre 2008, fino alla copertura dei posti della dotazione organica e nell'ambito dei profili professionali acquisiti al 31 dicembre 2008, e dando priorità a coloro che già erano in servizio alla data del 31 dicembre 2001 negli ambiti territoriali di competenza.
In base al comma 2, al personale in esubero rispetto alla suddetta dotazione organica si applicano le disposizioni in materia di mobilità, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il comma 3 prevede che, per le medesime finalità, i consorzi delle province di Avellino, Benevento e Salerno, nei limiti delle rispettive risorse disponibili allo scopo finalizzate, procedono all'assunzione del personale occorrente a copertura dei posti della propria dotazione organica.
L'articolo 14, comma 1, autorizza il Dipartimento della protezione civile ad avviare procedure straordinarie di reclutamento di personale a tempo indeterminato, riguardanti il personale già titolare di contratto a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa, anche in deroga ai limiti posti dalle disposizioni vigenti in materia. Inoltre si prevede che il Ministero per i Beni e le attività culturali possa inquadrare nel ruolo dei dirigenti di prima fascia, nei limiti della relativa dotazione organica, i dipendenti del medesimo Ministero titolari di incarichi dirigenziali di livello generale a tempo determinato che abbiano maturato almeno 5 anni di anzianità nell'incarico.
Il comma 2 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle modalità di valutazione, anche speciali, per il reclutamento del predetto personale, stabilendo che, nelle more della conclusione di tali procedure, il personale a tempo determinato interessato dalle stesse è mantenuto in servizio presso il Dipartimento, ferma restando la scadenza dei contratti in essere.
Ai sensi del comma 3-bis, con le medesime modalità indicate dal comma 2, l'aliquota di personale da trasferire a domanda nel ruolo speciale di protezione civile, che dovrà essere istituito in forza dell'articolo 9-ter del decreto legislativo n. 303 del 1999, è determinata provvisoriamente al personale attualmente in servizio presso il Dipartimento della protezione civile.
Il comma 3 autorizza il Capo del Dipartimento, sempre nelle more dell'espletamento delle predette procedure, a stipulare contratti a tempo determinato di

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livello non dirigenziale con il personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso il medesimo Dipartimento, sopprimendo conseguentemente le autorizzazioni a stipulare tali contratti in numero corrispondente ai contratti a tempo determinato stipulati.
I commi 3-ter e 3-quater consentono il transito, a domanda, di personale non dirigenziale tra il ruolo del Dipartimento della protezione civile e quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con mantenimento della medesima collocazione e della posizione economica di appartenenza.
I commi 4 e 5 individuano le modalità di copertura degli oneri finanziari determinati dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo.
Il comma 4-bis stabilisce che il numero di immissioni in ruolo e di assunzioni presso il Dipartimento della protezione civile di personale in servizio pressso il medesimo Dipartimento in posizione di comando o di fuori ruolo, ovvero con contratto a tempo determinato, previste dall'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 90 del 2005, non può superare il numero di 150 unità, escluse le immissioni in ruolo autorizzate dall'articolo 14 del decreto-legge.
L'articolo 14-bis, comma 1, estende anche al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco l'indennità mensile riconosciuta al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e della carriera prefettizia trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio in comuni diversi da quelli di provenienza.
Il comma 2 affida, fino al 30 giugno 2010, al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, il compito di assicurare gli interventi di soccorso pubblico, nel quadro del superamento dell'emergenza nei territori colpiti dal sisma dell'Abruzzo.
L'articolo 15 contiene disposizioni varie in materia di protezione civile.
In particolare, il comma 1 prevede la preposizione presso la Presidenza del Consiglio, fino al 31 dicembre 2001, di un Sottosegretario di Stato incaricato del coordinamento degli interventi di prevenzione in ambito europeo ed internazionale rispetto ad eventi di interesse di protezione civile. Per lo svolgimento di tale funzione il Capo del Dipartimento della protezione civile non percepisce ulteriori emolumenti.
Il comma 2 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei livelli minimi dell'organizzazione delle strutture territoriali di protezione civile e degli enti cui spetta il governo e la gestione del sistema di allertamento nazionale ed il coordinamento in caso di dichiarazione dello stato di emergenza.
Il comma 3 sancisce il divieto di arbitrato per le controversie relative ai contratti aventi ad oggetto la realizzazione di interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza e di grande evento. Sono comunque fatti salvi presso cui pendano giudizi per i quali sia stata completata la fase istruttoria.
Il comma 3-bis amplia da 63 a 65 il numero massimo totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo. Alla copertura del relativo onere, pari a circa un milione di euro a decorrere dal 2010 si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Il comma 3-quater, novellando l'articolo 6 del decreto-legge n. 276 del 2004, attribuisce le funzioni di vigilanza sulla Croce Rossa Italiana al Dipartimento della protezione civile, il quale lo esercita sentito il Ministero della Salute. Inoltre si prevede il mantenimento in carica del Commissario straordinario della CRI per 24 mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, comunque non oltre la costituzione degli organi della stessa CRI.
Rientra negli ambiti di interesse della Commissione Finanze il comma 3-quinquies, il quale esclude i contratti di locazione stipulati dalla Presidenza del Consiglio e dichiarati con DPCM indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato dall'applicazione della norma, di cui all'articolo 2, comma 222, quarto periodo, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010), la quale

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prevede la nullità di tutti i contratti di locazione di immobili assegnati alle amministrazioni dello Stato che non siano stipulati dall'Agenzia del demanio.
L'articolo 15-bis istituisce presso il Dipartimento della Funzione pubblica un Fondo per il diritto alla formazione continua dei pubblici dipendenti, al quale confluisce il 40 per cento delle risorse stanziate per la formazione presso le amministrazioni pubbliche centrali. Il Fondo finanzia i programmi formativi e di aggiornamento gestiti dalle strutture vigilate dal Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione, ed è ripartito, in misura pari alle quote versate, sulla base di direttive emanate dallo stesso Ministro, previa consultazione di un comitato paritetico di indirizzo istituito da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative. Le modalità di attuazione sono stabilite con DPCM.
L'articolo 15-ter apporta alcune modifiche relative all'uso del logo della protezione civile e dei vigili del fuoco. In particolare si stabilisce che l'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo riferiti al Dipartimento della Protezione civile è riservato agli operatori appartenenti a quest'ultimo, salva la possibilità, per il Capo del Dipartimento, di autorizzarne l'uso temporaneo. Nel caso di utilizzo indebito si prevede la multa da 1.000 a 5.000 euro nel caso di utilizzo indebito.
Previsioni sostanzialmente identiche si prevedono per l'uso del logo, degli stemmi, emblemi ed altri segni distintivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In tal caso si prevede la multa da 1.000 a 5.000 euro per chiunque fabbrichi, venda, esponga od operi industrialmente o utilizzi a fine di profitto tali elementi distintivi in violazione delle predette disposizioni. Sono fatti salvi i rapporti già instaurati relativi ad iniziative culturali ed editoriali intraprese nell'ambito delle finalità istituzionali del Corpo.
L'articolo 16, comma 1, prevede, al fine di garantire economicità e tempestività agli interventi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, la costituzione della Società Protezione civile servizi Spa, con sede in Roma, interamente partecipata dallo Stato, per lo svolgimento di specifici compiti operativi, ferme restando le funzioni del medesimo Dipartimento.
Il comma 1-bis attribuisce al Dipartimento il potere di indirizzo sulla Società, in particolare per quanto riguarda la definizione delle aree di attività, il piano industriale, le strategie ed i programmi, mentre il comma 1-ter mantiene nell'esclusiva pertinenza del Dipartimento le funzioni di Protezione civile. Pertanto, ai sensi del comma 1-quater la Società avrà qualifica di società in house e svolgerà attività esecutive e strumentali rispetto agli obiettivi del Servizio nazionale di protezione civile.
Ai sensi dei commi 2 e 3 la società, che ha un capitale sociale iniziale di un milione di euro, interamente sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale esercita i diritti dell'azionista è posta sotto la vigilanza del Dipartimento della Protezione civile della stessa Presidenza del Consiglio, ed opera secondo gli indirizzi strategici ed i programmi stabiliti dal Presidente del Consiglio, su proposta del Capo del Dipartimento. Essa ha ad oggetto esclusivo lo svolgimento dei compiti e delle attività strumentali e di supporto tecnico-amministrativo in favore del predetto Dipartimento, compresa la gestione della flotta aerea e delle risorse tecnologiche nonché la progettazione scelta del contraente, direzione lavori, vigilanza su interventi strutturali ed infrastrutturali, acquisizioni di forniture o servizi rientranti negli ambiti di competenza del Dipartimento. I rapporti tra il Dipartimento e la società sono regolati mediante apposito contratto di servizio. In tale contesto si prevede che il trasferimento alla Società di attività del Dipartimento comporterà una proporzionale riduzione del Fondo di dotazione del medesimo Dipartimento.

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Con relazione annuale alle Camere saranno illustrate le attività svolte dalla Società, il loro stato di attuazione e le iniziative future.
Ai sensi del comma 4 la società subentra nel servizio di gestione degli aeromobili antincendio del Dipartimento, al termine del contratto. In tale contesto il comma 4-ter stabilisce che, all'atto del subentro, gli oneri relativi alla gestione degli aeromobili antincendio è fissata nel limite massimo di 53 milioni di euro annui.
Il comma 4-bis autorizza il Dipartimento ad incaricare un dirigente, anche non dipendente dal Dipartimento stesso, della verifica dei processi di gestione del servizio prestato dalla Società.
In base al comma 5 la società può assumere partecipazioni, detenere immobili ed esercitare ogni attività strumentale ai suoi compiti nei limiti delle disponibilità patrimoniali; essa è tenuta ad avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per la rappresentanza in giudizio, e può avvalersi dell'ausilio dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche.
Il comma 5-bis prevede che la Società, nel caso di affidamento a terzi di lavori, forniture e servizi applichi le disposizioni del codice dei contratti pubblici, i principi comunitari in materia di parità di trattamento, trasparenza, concorrenza e non discriminazione, rispettando inoltre le previsioni stabilite nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, nel caso di affidamento diretto di appalti nei casi di assoluta eccezionalità dell'emergenza.
In tale ambito si rileva come alcune delle previsioni contenute nei commi da 6 a 9 interessino gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, per i profili di diritto societario.
I commi 6 e 7 regolano lo statuto della società, che è predisposto dal dipartimento ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con il quale si provvede anche alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica.
Lo statuto dovrà prevedere la proprietà esclusiva della società da parte della Presidenza del Consiglio ed il divieto di cederne le azioni o di costituire su di essi diritti a favore di terzi; la nomina del Consiglio di amministrazione da parte del Presidente del Consiglio su proposta del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio e del Capo del dipartimento; le modalità di esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale; l'obbligo di esercitare le attività prevalentemente in favore del dipartimento ed il divieto di chiedere la quotazione della società.
Il comma 8 stabilisce che gli utili netti sono destinati a riserva, salva diversa determinazione del consiglio di amministrazione, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio, e che la società non può togliersi se non in forza di una previsione di legge.
Ai sensi del comma 9 la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale del DPCM di approvazione dello statuto sostituisce gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla disciplina vigente.
Il comma 10 regola il rapporto di lavoro dei dipendenti, che è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. Con DPCM saranno definite modalità, termini e condizioni per l'utilizzazione di personale del Dipartimento, il quale potrà essere trasferito su base volontaria alla società.
Il comma 10-bis esclude dall'applicazione delle norme relative al ruolo speciale della Protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo n. 303 del 1999 il personale di ruolo del Dipartimento della Protezione civile.
Il comma 12 chiarisce che la società è sottoposta al controllo successivo sulla gestione da parte della Corte dei conti, mentre il comma 11 autorizza la spesa di 2,3 milioni di euro nel 2010 e nel 2011 per avviare il funzionamento della Società e reca la copertura finanziaria degli oneri recati dall'articolo, a valere sugli stanziamenti

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per il Servizio nazionale della Protezione civile di cui alla legge n. 225 del 1992.
L'articolo 17, comma 1, introduce la possibilità di nominare commissari straordinari delegati, al fine di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico. I commissari attuano gli interventi, provvedono alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanano gli atti e i provvedimenti e curano tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga.
Il comma 2 attribuisce al Ministero dell'Ambiente il coordinamento della programmazione e realizzazione degli interventi dei commissari. La disposizione istituisce a tal fine, presso lo stesso Ministero dell'Ambiente un Ispettorato generale, cui è preposto un dirigente di livello dirigenziale generale.
Il comma 2-bis integra di 100 milioni per il 2010 il Fondo per la protezione civile, per interventi urgenti nei territori delle Regioni Emilia Romagna, Liguria e Toscana, colpiti dagli eventi metereologici verificatisi alla fine del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del 2010. ai relativi oneri si fa fronte mediante ricorso alle risorse destinate a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge n. 191 del 2009.
L'articolo 17-bis prevede la ridenominazione in «Scuola di specializzazione in discipline ambientali» della scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica istituita presso l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, al fine di migliorare la formazione degli operatori ambientali ed attuare le politiche di gestione del ciclo dei rifiuti, nonché di protezione e valorizzazione delle risorse alimentari.
L'articolo 17-ter, comma 1, attribuisce al Commissario straordinario per l'emergenza conseguente al sovrappopolamento degli istituti penitenziari il compito di localizzare, d'intesa con il Presidente della Regione ed i sindaci dei comuni interessati, aree destinate a nuove infrastrutture carcerarie, anche in deroga alle previsioni urbanistiche ed alle norme di avvio di procedimenti amministrativi. La localizzazione comporta dichiarazioni di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza.
Ai sensi del comma 2 le predette localizzazioni costituiscono varianti degli strumenti urbanistici e sono comunicate mediante pubblicazione all'albo del comune e su due giornali, in sostituzione delle notificazioni agli interessati.
Ai fini delle occupazioni di urgenza e delle eventuali espropriazioni, il Commissario straordinario, ai sensi del comma 3, redige lo stato di consistenza ed il verbale di immissione in possesso, il quale costituisce provvedimento di provvisoria occupazione; il Commissario medesimo determina altresì l'indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione.
In base al comma 4 contro il provvedimento di localizzazione ed il verbale di immissione in possesso è ammesso solo ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Il comma 5 consente al Commissario straordinario di utilizzare un bene immobile anche in assenza del provvedimento di localizzazione o del verbale di immissione, o, comunque, di un titolo ablatorio valido.
Ai sensi del comma 6 il Commissario può avvalersi della società Protezione civile servizi Spa, istituita dall'articolo 16 del decreto-legge, per le attività di progettazione, di scelta del contraente, nonché per la direzione lavori e la vigilanza degli interventi strutturali ed infrastrutturali in materia carceraria.
Il comma 7 consente il ricorso al subappalto anche oltre i limiti stabiliti dalla disciplina in materia, mentre il comma 8 prevede, al fine di velocizzare la realizzazione delle nuove infrastrutture carcerarie, che le risorse a tal fine stanziate dall'articolo 2, comma 219, della legge n. 191 del

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2009, pari a 500 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture, avviene anche in deroga alla regola sul riparto delle risorse affluite a tale Fondo dal Fondo per le aree utilizzate, secondo cui l'85 per cento deve essere destinato alle regioni per il Mezzogiorno ed il restante 15 per cento alle regioni del Centro-Nord.
L'articolo 17-quater reca, in relazione alla costruzione delle nuove strutture carcerarie, una disciplina analoga a quella introdotta dall'articolo 16 del decreto-legge n. 39 del 2009, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo, per la prevenzione di infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per la realizzazione degli istituti penitenziari di cui all'articolo 17-ter.
In particolare, il comma 1 attribuisce ai prefetti il coordinamento di tutte le finalità finalizzate a prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata, mentre il comma 2 stabilisce che il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza per le grandi opere operi a diretto supporto dell'azione dei prefetti in tale campo.
Inoltre si stabilisce la tracciabilità dei flussi finanziari connessi ai predetti interventi infrastrutturali, stabilendosi a tal fine la costituzione, presso le prefetture, di elenchi di fornitori e prestatori di servizio non soggetti a inquinamento mafioso.
L'articolo 17-quinquies dispone la non applicazione della disciplina sui Commissari di governo ai Commissari straordinari previsti per interventi urgenti sulle reti dell'energia.
L'articolo 18, comma 1, reca la copertura finanziaria degli oneri recati dal decreto-legge, quantificati complessivamente in 35,1 milioni di euro per il 2010 e in 30 milioni di euro annui dal 2011 al 2024.
A tali oneri si fa fronte, quanto a 35,1 milioni per il 2010 e quanto a 30 milioni per il 2011, mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, e quanto a 30 milioni a decorrere dal 2012, mediante utilizzo del Fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia.
La disposizione prevede inoltre la compensazione degli effetti sull'indebitamento netto, per un importo di 14,9 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008
Il comma 1-bis provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 1, pari a 355 milioni di euro per il 2011, ai quali si fa fronte attraverso il ricorso alle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate
L'articolo 19 dispone, come d'uso, in merito all'entrata in vigore del decreto-legge.
Dal momento che il provvedimento non presenta profili problematici per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, propone di esprimere su di esso nulla osta.

Alberto FLUVI (PD) esprime la valutazione contraria del proprio gruppo sul provvedimento, preannunciando inoltre il voto contrario sulla proposta formulata dal relatore, che invita innanzitutto ad astenersi dall'effettuare valutazioni affrettate circa le indagini avviate nei confronti del Sottosegretario Bertolaso dalla magistratura. Tali indagini stanno infatti svelando l'esistenza di un vero e proprio sistema di potere che intendeva porsi al di sopra di ogni regola, facendo perno proprio sui poteri straordinari attribuiti alla Protezione civile, in particolare pilotando, secondo i magistrati titolari delle inchieste, l'affidamento e la gestione, tra l'altro, degli appalti di tutti i cosiddetti grandi eventi, dal G8 ai Giochi del Mediterraneo, al vertice NATO e ad altri ancora.
In tale contesto, rileva come la diffusione del modello societario all'interno dell'organizzazione della pubblica amministrazione, perseguita dall'Esecutivo in carica, sia funzionale all'intendimento di

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sottrarre taluni atti e procedimenti aventi rilevanti ricadute economiche ai controlli stabiliti dalla legge sui provvedimenti adottati dagli organi amministrativi. A tale proposito, esprime apprezzamento per la decisione di sopprimere l'articolo 16 del decreto-legge, il quale prevede la costituzione della Società Protezione civile servizi Spa, ritenendo che lo svolgimento dei compiti esecutivi e strumentali, cui quest'ultima avrebbe dovuto attendere, debba essere soggetto alle regole di trasparenza che disciplinano l'attività delle pubbliche amministrazioni, ferma restando la possibilità di fare ricorso a provvedimenti straordinari per fare fronte a emergenze provocate da calamità naturali.
Manifesta quindi forti perplessità anche in ordine al contenuto degli articoli 11 e 12 del provvedimento.
In particolare, osserva come la prima disposizione, così com'è formulata, spezzi il legame tra l'attuazione delle politiche in materia di gestione dei rifiuti e le correlate responsabilità, e rischi di creare notevoli difficoltà, in quanto i comuni, a seguito dell'attribuzione alle istituende società provinciali campane dell'attività di riscossione della TARSU e della TIA, a decorrere dal 2011, potrebbero disinteressarsene nel corso del 2010, determinando in tal modo serie difficoltà fià nella fase di avvio delle predette società.
Evidenzia altresì le difficoltà che creerà ai bilanci dei comuni campani il disposto dell'articolo 12, comma 2, il quale prevede che il Ministro dell'interno provvederà alla riscossione dei crediti vantati dalla struttura del Sottosegretario per l'emergenza rifiuti tramite riduzione dei trasferimenti erariali, nonché in sede di erogazione di quanto dovuto per la compartecipazione al gettito IRPEF e per la devoluzione del gettito dell'imposta sulle assicurazioni RC auto.
Sottolinea infine come confligga apertamente con i principi del federalismo la disposizione recata dall'articolo 17, comma 1, il quale prevede che possono essere nominati commissari straordinari delegati, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge n. 185 del 2008, con riferimento agli interventi da effettuare nelle aree settentrionale, centrale e meridionale del territorio nazionale.
Dichiara pertanto il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di nulla osta formulata dal relatore.

Gianfranco CONTE, presidente, con riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Fluvi, ritiene che il Governo sia ben consapevole della difficile situazione in cui si trovano i comuni campani.

Cosimo VENTUCCI (PdL), nell'associarsi alle espressioni di solidarietà rivolte dal relatore al Sottosegretario Bertolaso, che ritiene persona di indiscussa competenza e onestà, fatta salva ogni valutazione di merito attinente alle indagini in corso, giudica vergognose le indiscrezioni pubblicate oggi dalla stampa in relazione agli sviluppi delle inchieste giudiziarie condotte dalla magistratura fiorentina, che vanno ben al di là dell'esigenza di assicurare la trasparenza della vita pubblica e di perseguire coloro che si rendono responsabili di azioni criminose.
Nel sottolineare quindi l'eccellenza del lavoro svolto dal Sottosegretario Bertolaso in occasione della gestione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania, ritiene che al Parlamento e al Governo competa la responsabilità, finora sempre disattesa, nonostante l'avvicendarsi alla guida del Paese, negli ultimi decenni, di maggioranze diverse, di attuare una riforma della pubblica amministrazione, la quale appare tuttora caratterizzata da un'organizzazione fatiscente, che consenta di estromettere dai ruoli della stessa i dirigenti dimostratisi incapaci.
Dichiara infine il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

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Disposizioni per la promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale.
Testo unificato C. 1079 e abbinate.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonino Salvatore GERMANÀ (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla XI Commissione Lavoro, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul testo unificato delle proposte di legge C. 1079 Bobba, C. 2418 Cazzola e C. 2610 Delfino, recante disposizioni per la promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
L'articolo 1 attribuisce una delega al Governo per l'adozione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi recanti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, norme finalizzate a riconoscere e disciplinare il diritto dei lavoratori all'apprendimento e alla formazione.
Sulla base dei principi e criteri direttivi previsti per l'esercizio della delega, i decreti legislativi delegati dovranno, ai sensi della lettera a), affermare il diritto individuale alla formazione e allo sviluppo professionale, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze della persona, nel quadro di una politica attiva del lavoro.
La lettera b) prevede inoltre di definire gli standard di prestazione che devono essere garantiti nell'erogazione dei servizi attraverso i quali i cittadini possono esercitare il proprio diritto alla formazione e allo sviluppo professionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, riconoscendo alle regioni il compito di disciplinare tali servizi.
In base alle lettere c) e d) dovranno altresì essere riordinati, estesi ed armonizzati i permessi riconosciuti ai lavoratori per l'esercizio del diritto allo studio, estendendo la possibilità di avvalersi dei permessi anche ai soggetti titolari di rapporti di collaborazione a progetto.
La lettera e) prevede l'adozione di norme volte all'ulteriore attuazione ed al monitoraggio degli effetti delle disposizioni concernenti l'obbligo di condizionare l'erogazione dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria e di mobilità alla partecipazione a programmi di formazione e di riconversione professionale coerenti con le esigenze dei processi produttivi
La lettera f) riconosce priorità, anche sul piano dei finanziamenti, alle iniziative formative che si svolgono all'interno dei luoghi di lavoro tramite le istituzioni bilaterali e gli enti privati gestori di attività formative, nonché a quelle volte a promuovere il reinserimento dei soggetti disoccupati di lunga durata, a qualificare le figure professionali meno qualificate, a favorire e sostenere l'occupabilità dei lavoratori ultraquarantacinquenni, delle donne che ritornano al lavoro dopo un periodo di assenza per maternità e dei giovani in stato di disoccupazione di lunga durata o che si trovino in particolari condizioni di disagio, disabilità o di detenzione e post-detenzione.
La lettera g) riconosce il diritto all'aggiornamento professionale dei quadri e dei dirigenti.
Le lettere h) e i) stabiliscono il coordinamento dei piani formativi aziendali, finanziati con risorse pubbliche con la programmazione provinciale e regionale, la predisposizione di percorsi formativi finalizzati all'assunzione di non meno del 50 per cento dei corsisti, per almeno tre anni, da parte delle aziende partner, e la predisposizione di una procedura di certificazione degli esiti dei percorsi formativi e delle esperienze di formazione.
La lettera l) richiede di disciplinare le linee di indirizzo per avviare politiche attive in favore di soggetti titolari di rapporti

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di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla relativa Gestione separata, nonché dei soggetti che esercitano abitualmente un'attività di lavoro autonomo, prevedendo il riconoscimento professionale e la certificazione delle competenze acquisite, nonché la definizione di offerte formative e di aggiornamento professionale dedicate e specifiche.
La lettera m) prevede la sostanziale integrazione tra i sistemi educativi e formativi e il mercato del lavoro, valorizzando modelli di apprendimento come il contratto di apprendistato, mentre la lettera n) stabilisce la promozione di percorsi di alta formazione in collaborazione con le parti sociali.
La lettera o) prevede la valorizzazione dell'uso di nuove tecnologie e delle iniziative di formazione a distanza, nonché l'utilizzo di metodologie flessibili e personalizzate per favorire la formazione nelle imprese di minori dimensioni.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala la lettera p), la quale prevede l'introduzione della deducibilità delle spese documentate e attinenti al profilo professionale dell'interessato sostenute per la partecipazione e la frequenza di attività formative e di apprendimento, entro un limite di 5.000 euro nell'arco di un biennio, fruibile per un massimo di due volte nell'arco di un decennio.
La disposizione specifica che l'agevolazione non dovrà determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si dovrà accompagnare ad una rimodulazione «delle misure esistenti».
Al riguardo ricorda che l'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 prevede la deducibilità dal reddito di lavoro autonomo, nella misura del 50 per cento del loro ammontare, delle spese di partecipazione a convegni, congressi o a corsi di aggiornamento professionale, incluse le spese di viaggio e soggiorno.
Al riguardo, rileva come la lettera sia formulata in termini piuttosto generici. In primo luogo non si specifica se la predetta deduzione si applichi solo ai redditi di lavoro autonomo, ovvero anche ai redditi da lavoro dipendente, atteso che alcune delle iniziative di formazione contemplate dal provvedimento riguardano anche lavoratori dipendenti.
Inoltre, risulta sostanzialmente indefinita la nozione di «rimodulazione delle misure esistenti», che dovrebbe assicurare l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica a fronte del beneficio introdotto.
Tale rimodulazione potrebbe infatti, in astratto, riferirsi ad ogni previsione tributaria che attenga alla determinazione del quantum del prelievo, quali aliquote, scaglioni, esenzioni, detrazioni e deduzioni.
Volendo interpretare la disposizione in termini più congruenti con il contenuto proprio del provvedimento, si rileva come l'ordinamento tributario conosca al momento solo la possibilità, sopra richiamata, di dedurre dal reddito di lavoro autonomo le spese relative a corsi di aggiornamento professionale. Qualora fosse questo il senso della norma, dovrebbe pertanto ritenersi che la predetta rimodulazione riguardi solo tale previsione: in tal caso, tuttavia, si avrebbe la conseguenza, contrastante con le finalità dell'intervento legislativo, di depotenziare l'unico strumento fiscale di sostegno alle iniziative formative dei lavoratori.
Ritiene dunque opportuno specificare meglio la portata della disposizione, ovvero individuare una diversa modalità di copertura degli oneri finanziari da essa derivanti.
La lettera q) intende promuovere l'adozione di misure di sostegno, anche sotto forma di borse di studio, voucher individuali, prestiti agevolati, sostegno all'offerta pubblica di istruzione e di formazione.
La lettera r) incentiva lo strumento della formazione professionale, con particolare attenzione al settore dei mestieri d'arte.
La lettera s) è volta alla semplificazione delle procedure burocratiche, amministrative e di rendicontazione dei piani finanziati con contributi pubblici, orientando la

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valutazione su criteri di efficienza e di efficacia della formazione in relazione agli obiettivi.
La lettera t) valorizza il ruolo e i compiti dei fondi interprofessionali, mentre la lettera u) prevede di sperimentare iniziative di formazione professionale e di apprendimento a favore dei lavoratori stagionali e intermittenti;
La lettera v) intende assicurare che i sistemi di offerta regionali siano organizzati anche con il concorso degli enti privati gestori di attività formative, mentre la lettera z) è volta a garantire interventi di formazione professionale, con particolare riferimento alle regioni comprese nell'Obiettivo 1 dei fondi strutturali comunitari di sostegno, per assicurare il rispetto dell'obbligo formativo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 76 del 2005.
La lettere aa) e bb) prevedono la definizione di un Piano triennale di azione nazionale per la formazione professionale continua, assicurando che siano garantiti i medesimi standard qualitativi sull'intero territorio nazionale, nonché il monitoraggio sui risultati ottenuti delle Regioni, con particolare attenzione a quelle comprese nell'Obiettivo 1, nell'esercizio dei poteri e delle funzioni in materia di formazione professionale loro affidati.
L'articolo 2, comma 1, definisce la procedura per l'adozione dei decreti legislativi, prevedendo che essi siano deliberati dal Consiglio dei Ministri sentite la Conferenza unificata e le organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, e siano successivamente sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari.
I commi 2 e 3 consentono l'emanazione di disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottai ai sensi della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi, nonché l'emanazione delle norme eventualmente occorrenti per il coordinamento dei decreti legislativi adottati con le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione delle norme divenute incompatibili.

Gianfranco CONTE, presidente, rileva come la norma recata dalla lettera p) dell'articolo 1 del testo unificato in esame contenga, in effetti, incongruenze tali da rendere opportuno esprimere nel parere condizioni volte a segnalare alla Commissione di merito l'esigenza di riformulare radicalmente, ovvero di sopprimere, la stessa lettera.

Giampaolo FOGLIARDI (PD), nel condividere i rilievi formulati dal relatore e dal Presidente con riferimento alla lettera p) dell'articolo 1, il cui tenore non appare affatto chiaro, ritiene che, anziché chiederne la soppressione, si potrebbe chiedere alla Commissione di merito di riformularla, prevedendo che la deduzione ivi prevista si applica anche ai redditi di lavoro dipendente, ed individuando un'adeguata copertura finanziaria.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) rileva come, a prescindere dalla questione testé affrontata, il provvedimento in esame contenga, sia pure in parti non rientranti negli ambiti di competenza della Commissione, talune disposizioni che sembrano porsi in netto contrasto con il principio dell'autonomia contrattuale delle parti.

Antonino Salvatore GERMANÀ (PdL), relatore, alla luce degli orientamenti emersi nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato).
Tali condizioni chiedono alla Commissione di merito, da un lato, di specificare che la deduzione delle spese sostenute per la partecipazione e la frequenza di attività formative e di apprendimento prevista dalla lettera p) dell'articolo 1 si applica anche ai redditi di lavoro dipendente, e, dall'altro, di individuare una diversa modalità di copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della predetta disposizione, provvedendo in caso contrario alla sua soppressione.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni formulata dal relatore.

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Legge Comunitaria 2009.
C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione)
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 febbraio scorso.

Gianfranco CONTE, presidente, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge C. 2449-B, afferenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, alle ore 16 di martedì 23 febbraio 2010.

La Commissione concorda.

Gianfranco CONTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 16 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.15.

Regime tributario dei redditi da locazione di immobili.
C. 1807 De Micheli, C. 599 Caparini, C. 1349 Della Vedova, C. 1806 De Micheli, C. 2292 Versace, C. 2378 Laboccetta, C. 2758 Antonio Pepe.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 febbraio 2010.

Alberto FLUVI (PD), relatore, nel rilevare come non sia ancora pervenuta alla Commissione la relazione tecnica richiesta al Governo ormai diversi mesi addietro, propone di fissare un congruo termine per la presentazione delle proposte emendative, in attesa che l'Esecutivo faccia conoscere il proprio orientamento sulle proposte di legge in esame.

Gianfranco CONTE, presidente, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base adottato dalla Commissione alle ore 14 di martedì 2 marzo 2010.

La Commissione concorda.

Gianfranco CONTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.