CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 febbraio 2010
283.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 16 febbraio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13 alle 13.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 16 febbraio 2010. - Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 13.05.

Concessione della medaglia d'oro al valore alle Associazioni «Libero Comune di Fiume in esilio», «Libero Comune di Zara in esilio» e «Libero Comune di Pola in esilio».
Testo unificato C. 684 Menia, C. 685 Menia e C. 1903 Raisi.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato adottato nella seduta del 10 febbraio 2010.

Francesco Saverio GAROFANI, presidente, avverte che non sono stati presentati emendamenti riferiti al testo unificato elaborato dalla Commissione. Tale testo sarà, quindi, trasmesso per il parere alle Commissioni I e V. Ricorda che, nell'odierna

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riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stata valutata l'opportunità di richiedere alla Presidenza della Camera, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, secondo periodo, del regolamento che sul citato testo, possa esprimersi per il parere anche la Commissione Affari esteri.

Non essendovi obiezioni, rimane così stabilito.

Francesco Saverio GAROFANI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 febbraio 2010. - Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 13.10.

DL 195/09 Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.
C. 3196 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Luciano ROSSI (PdL), relatore, osserva che la Commissione Difesa è oggi chiamata ad esprimere il proprio parere alla Commissione Ambiente sul disegno di legge C. 3196 di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante «Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile», già approvato in prima lettura dal Senato.
Il testo del decreto-legge si compone di 19 articoli ed ha subìto numerose modificazioni durante l'esame al Senato, dove sono stati introdotti nuovi commi ed articoli aggiuntivi.
Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Difesa, segnala gli articoli 5, 14-bis, comma 1, e 15, comma 3-quater.
Evidenzia, quindi, che l'articolo 5, comma 1, dispone l'impiego delle Forze armate per la salvaguardia e la tutela dei siti e delle aree di interesse strategico nazionale, prevedendo l'utilizzo di un massimo di 250 unità di personale militare. Le unità di personale militare impiegate nell'ambito delle attività previste e disciplinate nell'articolo in esame svolgono attività di vigilanza e protezione e agiscono con funzioni di agenti di pubblica sicurezza anche al fine di prevenire e impedire comportamenti che possono diventare potenzialmente dannosi, sulla base di apposito piano di impiego predisposto trimestralmente dalla Unità operativa di cui all'articolo 4 del decreto in esame. Il citato personale non ha, invece, poteri di polizia giudiziaria. Per la definizione delle attribuzioni delle Forze armate ai sensi del presente articolo si fa riferimento all'articolo 2, comma 7-bis, del decreto-legge n. 90 del 2008, recante Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile. Tale articolo prevede che il personale delle Forze armate impiegato in attività di vigilanza e protezione agisce con funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere all'identificazione e all'immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto. In particolare, a fini di identificazione, per completare gli accertamenti e procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale

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delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini Uffici o Comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri.
Il successivo comma 2 dispone, invece, che le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'emergenza rifiuti in Campania siano efficaci fino al 31 dicembre 2009, termine dello stato di emergenza, fatti salvi i rapporti giuridici ancora in corso alla stessa data, che cessano alla naturale scadenza. Al riguardo, ricorda che il termine del 31 dicembre 2009 era stato già fissato come scadenza dell'emergenza dall'articolo 19 del citato decreto legge n. 90 del 2008.
Passa, quindi, ad illustrare l'articolo 14-bis, comma 1, introdotto al Senato, che - novellando la legge 29 marzo 2001, n. 86 - estende anche al personale in servizio permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco l'indennità prevista per il personale volontario coniugato e il personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché per gli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, e il personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza.
Infine, segnala l'articolo 15, comma 3-quater, anch'esso introdotto durante l'esame al Senato, che - ferme restando le competenze del Ministero della difesa e del Ministero della salute a legislazione vigente - modifica l'articolo 6 del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, attribuendo le funzioni di vigilanza sulla Croce Rossa Italiana alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile. In proposito, sottolineando che tra le competenze del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980, figura anche quella di vigilanza sulla Croce Rossa Italiana, ora attribuita, invece, per effetto della presente disposizione introdotta dal Senato, al Dipartimento della protezione civile, ritiene che, al fine di non ingenerare equivoci, risulti necessario modificare la parte iniziale dell'articolo 15 comma 3-quater sostituendo le parole: «Ferme restando le competenze del Ministero della difesa e del Ministero della salute a legislazione vigente» con le seguenti: «Ferme restando le altre competenze del Ministero della difesa e del Ministero della salute a legislazione vigente». Evidenzia, inoltre, come il medesimo comma preveda anche che lo statuto della Croce Rossa Italiana e le norme di modificazione ed integrazione siano approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, della difesa, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
In conclusione, nell'esprimere una valutazione positiva sul provvedimento in esame per le parti di competenza della Commissione Difesa, si riserva di formulare una proposta di parere, anche sulla base degli ulteriori elementi di valutazione che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, nel condividere le valutazioni del relatore, osserva che la modifica da questi proposta all'articolo 15, comma 3-quater, potrebbe contribuire a renderne più chiaro il contenuto, fermo restando che la disposizione va comunque intesa nel senso indicato dal relatore stesso.

Antonio RUGGHIA (PD), ricorda che il suo gruppo, già in occasione dell'adozione del precedente decreto-legge che affrontava l'emergenza rifiuti nella regione Campania, aveva avuto modo di rilevare come le disposizioni concernenti le funzioni attribuite al personale militare fossero assai discutibili. Considerato pertanto che il presente decreto-legge conferma tali disposizioni, evidenzia come il suo gruppo non possa non esprimere una valutazione contraria sul provvedimento in esame, a prescindere da eventuali modifiche che dovessero essere apportate dalla Commissione Ambiente su altri profili problematici relativi al provvedimento in oggetto, quali ad esempio quelli concernenti l'istituzione

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di una società per azioni collegata alla Protezione civile.

Luciano ROSSI (PdL) formula una proposta di parere favorevole con una condizione, che illustra (vedi allegato).

Roberto SPECIALE (PdL) chiede per quali ragioni nel provvedimento in esame non sia stato previsto che le Forze armate, nell'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, non possano accompagnare le persone da identificare anche presso gli uffici della Guardia di finanza, posto che quest'ultima è a tutti gli effetti una Forza di polizia al pari della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, replicando alle osservazioni del deputato Speciale, ritiene che il citato mancato coinvolgimento della Guardia di finanza debba essere ricondotto alla specialità delle funzioni da essa svolte.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Legge comunitaria 2009.
C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Francesco Saverio GAROFANI, presidente, nel ricordare che la Commissione dovrà trasmettere la propria relazione alla XIV Commissione entro il termine del 25 febbraio 2010, prende atto della rinuncia da parte dei gruppi alla presentazione di emendamenti riferiti al provvedimento in esame.

Giuseppe FALLICA (PdL), relatore, ricorda che la Camera ha concluso l'esame del provvedimento in prima lettura nella seduta del 22 settembre 2009, approvando un testo di 25 articoli (il testo del disegno di legge originario presentato dal Governo constava di 9 articoli), e che il Senato ha concluso l'esame del provvedimento in seconda lettura nella seduta del 28 gennaio 2010, approvando un testo di 56 articoli.
Trattandosi dell'esame in terza lettura, la Camera è chiamata a pronunciarsi unicamente sulle modifiche apportate dal Senato al testo già approvato dalla Camera.
Per quanto riguarda le competenze della Commissione Difesa richiama la direttiva 2009/81/CE indicata nell'Allegato B, per la quale il Governo è delegato ad emanare i decreti legislativi di attuazione, che riguarda il coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di appalti di lavori, di forniture e servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici.
Come noto, il mercato della difesa nel suo complesso è stato a lungo escluso dalla disciplina del mercato unico europeo, attraverso il richiamo all'articolo 296 del Trattato della Comunità europea (dopo il Trattato di Lisbona articolo 346) che consente agli Stati membri di derogare dalle regolamentazioni comunitarie qualora ritengano siano in gioco interessi di sicurezza nazionali e con riferimento alla produzione e commercio di sistemi d'arma e materiale bellico.
Negli anni Novanta del secolo scorso è tuttavia maturata la consapevolezza che un mercato europeo della difesa maggiormente concorrenziale poteva garantire prodotti più sofisticati ad un prezzo inferiore e si è aperto un processo che ha, tra le altre cose, condotto all'istituzione, nel 2004, dell'Agenzia europea della difesa. Tale tema è anche all'attenzione della Commissione Difesa che, uil prossimo 17 febbraio, concluderà, con l'audizione del Ministro La Russa, il ciclo di audizioni concernenti l'indagine conoscitiva sull'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, che ha tra i suoi obiettivi quello dell'acquisizione di informazioni sui

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possibili effetti dell'evoluzione della disciplina comunitaria sulle future acquisizioni dei programmi d'armamento.
All'interno di questa materia assume quindi particolare rilievo la citata direttiva.
In particolare, la direttiva 2009/81/CE interessa il coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di appalti di lavori, di forniture e servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici.
La direttiva prevede, all'articolo 72, il 21 agosto 2011, come termine per il suo recepimento.
La direttiva, pur prevedendo una disciplina speciale, richiama in più punti le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, recepite in Italia con il codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006), soprattutto per quanto riguarda la nozione di appalti di forniture, di lavori o servizi che vengono definiti come contratti a titolo oneroso conclusi per iscritto fra uno o più enti aggiudicatori (amministrazioni o imprese pubbliche) e uno o più imprenditori, fornitori o prestatori di servizi.
In particolare, l'articolo 2 della citata direttiva definisce il proprio ambito di applicazione, individuandolo: nella fornitura di materiale militare e loro parti, componenti e/o sottoassiemi, vale a dire di materiale specificatamente progettato o adattato per fini militari e destinato ad essere impiegato come arma, munizioni o materiale bellico; nella fornitura di materiale sensibile e loro parti, componenti e/o sottoassiemi, vale a dire il materiale, i lavori, i servizi destinati alla sicurezza che comportano, richiedono e/o contengono informazioni classificate; nei lavori, forniture e servizi direttamente legati ai materiali sopra richiamati; nei lavori e servizi per fini specificamente militari, o lavori e servizi sensibili.
Sono previste, peraltro, specifiche esclusioni dall'applicazione della direttiva medesima. Tra queste si richiamano: gli appalti aggiudicati in base a norme internazionali (articolo 12); gli appalti per i quali l'applicazione delle disposizioni della direttiva obbligherebbe uno Stato membro a fornire informazioni la cui divulgazione è considerata contraria agli interessi essenziali della sua sicurezza (articolo 13 lettera a)); gli appalti per attività di intelligence (articolo 13, lettera b)); gli appalti aggiudicati nel quadro di un programma di cooperazione basato su ricerca e sviluppo (articolo 13, lettera c)); gli appalti aggiudicati da un governo ad un altro governo in materia di forniture di materiale militare o materiale sensibile (articolo 13 lettera f)).
L'articolo 4 stabilisce il principio generale che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori devono trattare gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e agire con trasparenza.
Per l'individuazione delle linee essenziali della disciplina comunitaria in materia di appalti della Difesa assumono particolare rilievo: l'articolo 8 che definisce le «soglie» di applicazione della disciplina comunitaria; l'articolo 18 e l'allegato III che definiscono le «specifiche tecniche»; gli articoli da 25 a 29 che definiscono le procedure per gli appalti; l'articolo 47 in materia di aggiudicazione dell'appalto.
In particolare, l'articolo 8 prevede che la direttiva si applichi agli appalti il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è pari o superiore a 412.000 euro per gli appalti di forniture e di servizi e a 5.150.000 euro per gli appalti di lavori.
L'articolo 18 interviene sulle modalità di formulazione delle specifiche tecniche che devono risultare nella documentazione di appalto (bando di gara, capitolato di oneri, documenti descrittivi o di supporto), precisando, al paragrafo 2, che le specifiche tecniche devono consentire pari accesso a tutti gli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti alla concorrenza.
Collegate alle disposizioni dell'articolo 18 sono quelle di cui agli articoli 22 e 23.
L'articolo 22 prevede che in caso di appalti che comportano, richiedono e/o

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contengono informazioni classificate (e quindi riservate), l'amministrazione aggiudicatrice precisa nella documentazione di appalto le misure e i requisiti necessari per garantire la sicurezza di tali informazioni al livello richiesto.
L'articolo 23 prevede che l'amministrazione aggiudicatrice precisi nella documentazione di appalto i suoi requisiti in materia di sicurezza dell'approvvigionamento.
Con riferimento alle procedure da applicare l'articolo 25 consente alle amministrazioni aggiudicatrici di fare ricorso alla procedura ristretta ovvero alla procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara. Nell'ambito della procedura negoziata con pubblicazione del bando di gara, le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli offerenti le offerte da essi presentate per adeguarle ai requisiti indicati nel bando ed al fine di individuare l'offerta migliore ai sensi del successivo articolo 47. Invece, per procedura ristretta, si intendono le procedure nelle quali ciascun operatore può chiedere di partecipare e in cui soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un'offerta.
In caso di appalti particolarmente complessi, per i quali si ritenga che il ricorso alla procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara ovvero alla procedura ristretta non garantisca l'aggiudicazione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 27, è possibile fare ricorso al dialogo competitivo. In tal caso, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano, con le medesime modalità del bando, un invito al dialogo e quindi avviano con i candidati selezionati un dialogo finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le proprie necessità. L'unico criterio di scelta è, nel caso del dialogo competitivo, quello dell'offerta economica più vantaggiosa.
In base all'articolo 28 si può procedere alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara solo a determinate condizioni che risultano differenziate in base alla circostanza che si tratti di appalti di lavori, forniture e servizi, ovvero di appalti di servizi e forniture ovvero solo di appalti di forniture, o, ancora, di appalti di lavori e servizi o, infine, nel caso di appalti aventi per oggetto servizi di trasporto aereo e marittimo per le Forze armate.
L'articolo 47 definisce i criteri di aggiudicazione dell'appalto che le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a rendere noti.
Tali criteri sono: quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa definita come risultante dalla valutazione di diversi elementi quali la qualità, il prezzo, il pregio tecnico, la funzionalità, le caratteristiche ambientali, il costo di utilizzazione, la redditività, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica, la data di consegna e il termine di consegna o di esecuzione, la sicurezza dell'approvvigionamento, l'interoperabilità e le caratteristiche operative; esclusivamente il prezzo più basso.
In conclusione, ricorda che lo schema di decreto legislativo con cui sarà recepita la direttiva dianzi esaminata verrà trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del provvedimento in oggetto alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Tutto ciò considerato, poiché il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista delle competenze della Commissione Difesa, propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in oggetto.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, concorda con la proposta di parere favorevole del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.20.