CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 febbraio 2010
282.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
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AUDIZIONI

Giovedì 11 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO. - Interviene il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, Luca ZAIA.

La seduta comincia alle 9.10.

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Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Luca Zaia, su questioni di competenza del suo Dicastero, con particolare riferimento al sistema di finanziamento delle imprese agricole, al fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle imprese agricole e zootecniche, alle iniziative per il rilancio del settore dell'ippica e del comparto della mozzarella di bufala campana DOP.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Paolo RUSSO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.
Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Luca ZAIA svolge un intervento sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Mario PEPE (PD), Viviana BECCALOSSI (PdL), Sandro BRANDOLINI (PD), Anita DI GIUSEPPE (IdV).

Paolo RUSSO, presidente, sospende brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle 10.15, è ripresa alle 10.25.

Intervengono i deputati Sebastiano FOGLIATO (LNP), Susanna CENNI (PD), Giovanni DIMA (PdL), Giuseppina SERVODIO (PD), Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), Sabrina DE CAMILLIS (PdL), Marco CARRA (PD), Luca BELLOTTI (PdL), Donato Renato MOSELLA (Misto-ApI) e Paolo RUSSO, presidente.

Il ministro Luca ZAIA replica ai deputati intervenuti.

Paolo RUSSO, presidente, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 12.20.

Legge comunitaria 2009.
C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Paolo RUSSO, presidente, ricorda che la disciplina dell'esame del disegno di legge comunitaria dettata dal regolamento della Camera prevede che le Commissioni di settore possano esaminare ed eventualmente approvare emendamenti; gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono quindi esaminati dalla XIV Commissione, che può respingerli per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.
La facoltà per le Commissioni di settore di esaminare e votare emendamenti è peraltro sottoposta a regole rigorose.
In primo luogo, possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente.
In secondo luogo, per quanto riguarda l'ammissibilità, l'articolo 126-ter, comma 4, del regolamento della Camera stabilisce

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che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente, e in particolare dall'articolo 9 della legge n. 11 del 2005.
Saranno pertanto considerati ammissibili gli emendamenti volti a dare attuazione a direttive comunitarie che non sono state ancora recepite ovvero a modificare o abrogare disposizioni vigenti che sono oggetto di procedure di infrazione, perché in contrasto con la normativa comunitaria.
Saranno invece considerati inammissibili per estraneità al contenuto proprio della legge comunitaria gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi recanti modifiche di discipline vigenti per le quali non si presentino profili di incompatibilità con la normativa comunitaria. Pertanto sono da ritenersi inammissibili anche gli emendamenti che modificano disposizioni attuative di direttive comunitarie (sia pure previste da precedenti leggi comunitarie) che non siano incluse nel disegno di legge in esame, salvo che, come detto, gli emendamenti siano riferiti a norme oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia.
Gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni non saranno inclusi automaticamente nel testo base da licenziare per l'Assemblea; sarà invece necessaria la loro approvazione da parte della XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale, secondo quanto prescrive l'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento.
In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini che saranno stabiliti da quest'ultima.
Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore, invece, non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.
Per quanto riguarda gli emendamenti presentati direttamente presso la XIV Commissione, questi saranno successivamente trasmessi alle competenti Commissioni di settore per l'acquisizione dei pareri.
Infine, trattandosi di un disegno di legge già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, potranno essere oggetto di emendamenti solo le parti modificate da quest'ultimo.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, premesso che le modifiche apportate dal Senato, per le parti di competenza della Commissione Agricoltura, sono numerose, intende soffermarsi soprattutto sul tema principale venuto all'attenzione, ovvero sulle modifiche apportate dall'articolo 43 alla legge n.157 del 1992, concernente la caccia.
La questione, sulla quale si sono svolte numerose ed ampie discussioni in Commissione Agricoltura, è stata oggetto di un intervento dell'altro ramo del Parlamento, che ripropone in gran parte un testo già approvato nel disegno di legge comunitaria 2008, con la motivazione della necessità di superare una procedura di infrazione. In particolare, la cosiddetta «direttiva uccelli» prevede che il calendario venatorio debba tenere conto della specie oggetto del prelievo e la proposta approvata dal Senato interviene sul calendario venatorio, prevedendo che il calendario possa essere modificato dalle regioni per determinate specie in relazione alle caratteristiche ambientali e venatorie dello specifico ambito territoriale. La procedura di infrazione, tuttavia, non troverebbe completa soluzione con l'approvazione della proposta in esame, che non recepisce integralmente la direttiva.
Al riguardo, invita ad una riflessione di carattere generale. La legge n. 157 nasce da una coraggiosa capacità di convergenza tra il mondo venatorio e il mondo dell'ambientalismo, rappresentandone un

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punto di equilibrio. L'articolo 43 recepisce la direttiva, ma modifica, nei suoi capisaldi, la legge n. 157 e l'equilibrio con la stessa conseguito. Occorre pertanto domandarsi se il disegno di legge comunitaria costituisca la sede adeguata per tale operazione e per la valutazione delle relative conseguenze.
Nel merito, ritiene peraltro che le norme in esame non facciano l'interesse del mondo venatorio, che intende esercitare un'attività che meriterebbe di godere di un ordinamento condiviso piuttosto che essere gravata da un forte contenzioso.
Osserva inoltre che la direttiva comunitaria appare sacrosanta nel momento in cui indica la necessità di dotarsi di un calendario specifico suddiviso per specie cacciabile, ma appare problematico risolvere il nodo dell'attività venatoria in un ambiente caratterizzato da tante specie che convivono, per le quali dovrebbe corrispondere un tipo di caccia selettiva che non riguardi le specie in nidificazione, argomento assai delicato. Ricorda poi che finora le regioni hanno potuto fissare il calendario venatorio all'interno di limiti temporali ben definiti, ma con il provvedimento in esame tali paletti potrebbero essere rimossi e modificare completamente i termini della questione. Cita in proposito il parere dell'ISPRA, dal quale emerge che non vi sono significative differenze temporali nell'ambito del territorio nazionale quanto al calendario delle specie migratorie.
Si tratta di una materia delicata dal punto di vista politico, che investe fortemente la responsabilità del legislatore. In occasione della precedente legge comunitaria, la Commissione Agricoltura della Camera, e poi la Camera, hanno ritenuto opportuno disciplinare questa materia attraverso uno specifico intervento legislativo e non in sede di legge comunitaria, paventando le conseguenze negative dell'alterazione di un equilibrio già faticosamente raggiunto tra il mondo della caccia e quello ambientalista. Invita pertanto il Parlamento ad assumersi la responsabilità di indicare una soluzione corretta all'annoso problema rappresentato, nel rispetto della normativa europea.

Paolo RUSSO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. Al riguardo, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, considerato che la Commissione dovrà terminare l'esame di propria competenza entro giovedì 18 febbraio, ha convenuto che il seguito del dibattito avrà luogo nella seduta di martedì 16 febbraio, che gli emendamenti dovranno essere presentati entro le ore 18 della stessa giornata di martedì e che si procederà alle deliberazioni nella seduta di mercoledì 17 febbraio.

La seduta termina alle 12.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 11 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 12.40.

Deliberazione su una proposta di indagine conoscitiva sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.
(Deliberazione).

Paolo RUSSO, presidente, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo, sulla base del programma predisposto nella riunione del 20 gennaio 2010 dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sul quale è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento (vedi allegato 1).

La Commissione approva la proposta di deliberazione dell'indagine conoscitiva.

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Deliberazione su una proposta di indagine conoscitiva sulla rilevanza delle produzioni agroalimentari italiane nel contesto della dieta mediterranea.
(Deliberazione).

Paolo RUSSO, presidente, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla rilevanza delle produzioni agroalimentari italiane nel contesto della dieta mediterranea, sulla base del programma predisposto nella riunione del 20 gennaio 2010 dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sul quale è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento (vedi allegato 2).

La Commissione approva la proposta di deliberazione dell'indagine conoscitiva formulata dal Presidente.

Paolo RUSSO, presidente, ricorda che la 9.a Commissione del Senato, nella seduta del 3 febbraio 2010, ha a sua volta deliberato lo svolgimento di analoga indagine conoscitiva, manifestando il proprio orientamento favorevole a procedere congiuntamente con la XIII Commissione della Camera. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha parimenti convenuto sull'opportunità di svolgere l'indagine conoscitiva congiuntamente. Avverte pertanto che si attiverà presso il Presidente della Camera, ai fini delle intese con il Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 144, comma 5, del regolamento, necessarie affinché le due Commissioni possano procedere congiuntamente.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle 12.45.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 11 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 12.45.

Schema di decreto legislativo recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.
Atto n. 182.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 2 febbraio 2010.

Paolo RUSSO, presidente, avverte che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha previsto che la Commissione esprima il parere nella seduta di giovedì 18 febbraio.

Massimo FIORIO (PD) chiede chiarimenti sulle modalità organizzative per giungere alla elaborazione del parere.

Paolo RUSSO, presidente, invita il relatore di prendere a tal fine gli opportuni contatti con i gruppi.

Sabrina DE CAMILLIS (PdL), relatore, osserva che dalle audizioni informali svolte sono effettivamente emerse alcune questioni da approfondire, come quelle relative all'etichettatura e alle zone di produzione.

Paolo RUSSO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 12.50.

Sostegno agli agrumeti caratteristici.
C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza.
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio - Adozione del testo base).

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La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 19 maggio 2009.

Paolo RUSSO, presidente e relatore, ricorda che il Comitato ristretto, nella riunione del 20 gennaio scorso, ha concluso i propri lavori, elaborando un testo unificato, che viene ora all'esame della Commissione in sede referente (vedi allegato 3).
In proposito, desidera sottolineare che tale testo riprende la struttura e il contenuto delle diverse proposte di legge presentate, tra loro sostanzialmente analoghe. Il Comitato ha pertanto dedicato specifica attenzione alle parti per le quali si registravano le differenze più significative.
In primo luogo, si è affrontato il tema dell'individuazione delle produzioni e dei territori interessati, per approfondire il quale il Comitato ha deciso di chiedere al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) - e nel suo ambito al Centro di ricerca per l'agrumicoltura e le colture mediterranee di Acireale - di fornire dati in merito alla localizzazione e all'estensione degli agrumeti suscettibili di rientrare nella nozione di agrumeti caratteristici, di particolare interesse paesaggistico-ambientale e a maggior rischio di abbandono per le difficili condizioni produttive. Al riguardo, il Comitato ha convenuto sull'opportunità di non fare riferimento a specifici agrumi e alle relative zone di produzione, per evitare il rischio di trascurare realtà significative, finora non venute all'attenzione. Pertanto, il testo prevede che i comuni nel cui territorio sono realizzati gli interventi che possono beneficiare dei contributi previsti dalla legge sono individuati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali. Sullo schema del decreto si prevede che debba essere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e, successivamente, il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Altro aspetto oggetto di specifico approfondimento da parte del Comitato è stato quello amministrativo, ovvero l'individuazione delle procedure e dei soggetti competenti per l'istruttoria delle pratiche, l'assegnazione dei contributi, i controlli e le sanzioni.
In sintesi, il testo del Comitato ristretto prevede un apposito Fondo, da ripartire tra le regioni. Ciascuna regione determina poi l'entità delle risorse da assegnare ai singoli comuni e, nell'ambito della quota spettante a ciascun comune, definisce l'ammontare delle risorse da destinare ai due tipi di contributo previsti dalla legge (contributo per gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia di cui all'articolo 3 e contributo per il rispristino degli agrumeti abbandonati di cui all'articolo 4). La regione disciplina altresì le modalità procedurali per l'assegnazione dei medesimi contributi, nel rispetto dei criteri fondamentali stabiliti dalla legge.
Si è poi deciso di affidare ai comuni - in ragione della loro maggiore conoscenza del territorio - l'istruttoria delle domande, con l'accertamento delle caratteristiche colturali e dello stato dell'agrumeto. Le risultanze dell'istruttoria sono poi comunicate alla regione, che provvede all'assegnazione dei contributi.
Alle regioni è infine affidato lo svolgimento dei controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi per i quali i contributi sono stati erogati nonché l'applicazione delle sanzioni, previste dalla stessa legge.
Quanto alla copertura finanziaria del provvedimento, che il testo unificato non indica, essa potrà essere definita nel corso del successivo iter.
Ciò premesso, propone di adottare il testo del Comitato ristretto quale testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione concorda.

Paolo RUSSO, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.15 alle 10.25.