CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 febbraio 2010
282.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 12.40.

Legge comunitaria 2009.
C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Donato BRUNO, presidente, avverte che la Commissione è chiamata ad esaminare nella giornata di oggi, per gli aspetti di propria competenza, le modifiche apportate al disegno di legge in titolo nel corso dell'esame presso il Senato. Avverte inoltre che è stato fissato alle ore 14 di mercoledì 17 febbraio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, i quali dovranno attenere ai profili di competenza della I Commissione e riferirsi alle parti modificate dal Senato.
Ricorda che l'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore che potrà partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Invita quindi il relatore, deputata Pastore, ad illustrare le modifiche introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Maria Piera PASTORE (LNP), relatore, illustra, per le parti di competenza della I Commissione, le modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato al disegno di legge comunitaria per il 2009.
Si sofferma, in primo luogo, sull'articolo 1, modificato durante l'iter presso l'altro ramo del Parlamento al fine di eliminare alcune imprecisioni nella formulazione del testo. L'articolo 1, infatti, conferisce una delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie riportate in allegato al provvedimento in esame e stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi.
Ricorda, al riguardo, che l'attuazione delle direttive comunitarie mediante delega legislativa, già contemplata dall'articolo 3 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è ora espressamente prevista, in via generale, dalla legge 4 febbraio 2005, n. 11, il cui articolo 9, nel fissare i contenuti della legge comunitaria annuale, prevede che l'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario venga assicurato,

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oltre che con disposizioni modificative o abrogative di norme statali vigenti e con autorizzazione al Governo ad intervenire in via regolamentare, anche mediante conferimento al Governo di delega legislativa.
Si sofferma quindi sul contenuto dell'articolo 45, recante modifiche al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, in materia di riutilizzo di documenti nel settore pubblico, ed introdotto nel corso dell'esame al Senato. Tale articolo apporta numerose modifiche al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, attuativo della direttiva 2003/98/CE in materia di riutilizzo di documenti nel settore pubblico.
Ricorda che con tale espressione, s'intende l'uso dei documenti concernenti dati pubblici in possesso di pubbliche amministrazioni e organismi di diritto pubblico da parte di persone fisiche o giuridiche a fini commerciali o non commerciali diversi dall'adempimento dei fini istituzionali per i quali il documento è stato prodotto.
Le amministrazioni pubbliche raccolgono, producono, riproducono e diffondono documenti nell'adempimento dei loro compiti del servizio pubblico. L'uso di tali documenti per altri motivi costituisce riutilizzo. L'informazione del settore pubblico (ad esempio informazioni geografiche, statistiche, commerciali e sul traffico) rappresenta un notevole patrimonio economico; fornisce la materia prima di nuovi prodotti e servizi digitali ed è un elemento chiave del commercio elettronico.
In attuazione degli indirizzi comunitari, il decreto legislativo n. 36 del 2006 prevede un complesso minimo di norme al fine esplicito di agevolare il riutilizzo dei documenti esistenti nel settore pubblico.
L'obiettivo della direttiva 2003/98/CE è quello di ridurre gli ostacoli che le imprese europee fornitrici di contenuti digitali incontrano nello sviluppo di una nuova generazione di prodotti e servizi fondati sulle informazioni del settore pubblico. La direttiva mira, in particolare, ad armonizzare le normative e le prassi degli Stati membri in materia, anche in funzione di un adeguato sviluppo della società dell'informazione.
Rileva che l'articolo in esame modifica in più parti il decreto n. 36 del 2006, in relazione alla necessità di adeguare la normativa vigente ai rilievi formulati dalla Commissione europea per non corretta trasposizione della direttiva 2003/98/CE.
Un primo gruppo di modifiche riguarda l'ambito di applicazione della disciplina del riutilizzo dei documenti nel settore pubblico. Nel testo vigente, il decreto non prescrive un obbligo al riuso dei documenti, ma si limita a statuire che «la decisione di consentire o meno tale riutilizzo spetta all'amministrazione o all'organismo interessato, salvo diversa previsione di legge o di regolamento». Inoltre, si specifica che sono escluse dal riuso tutte le informazioni che presentano limitazioni all'accesso, in quanto soggette a diritti di proprietà intellettuale, a limitazioni legate alla privacy, a vincoli di sicurezza o riservatezza eccetera.
Nel dettaglio, la disciplina non si applica: ai documenti detenuti per finalità che esulano dall'ambito dei compiti istituzionali della pubblica amministrazione o dell'organismo di diritto pubblico; ai documenti nella disponibilità delle emittenti di servizio pubblico e delle società da esse controllate e da altri organismi o loro società controllate per l'adempimento di un compito di radiodiffusione di servizio pubblico; ai documenti nella disponibilità di istituti d'istruzione e di ricerca; ai documenti nella disponibilità di enti culturali quali musei, biblioteche, archivi, orchestre, teatri lirici, compagnie di ballo e teatri; ai documenti nella disponibilità degli organismi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801; ai documenti relativi ai dati di cui alla borsa continua nazionale del lavoro, all'anagrafe del lavoratore ed i dati assunti in materia di certificazione dei contratti di lavoro, disciplinati dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e dai rispettivi provvedimenti attuativi; ai documenti esclusi dall'accesso ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241; ai documenti su cui terzi detengono diritti di proprietà intellettuale ovvero diritti di proprietà industriale.

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Rileva, da ultimo, che è prevista una norma che contiene una generale clausola di salvaguardia in favore della disciplina sulla protezione dei dati personali, sulla protezione del diritto d'autore, in materia di accesso ai documenti amministrativi, in materia di riutilizzazione commerciale dei documenti, dati e informazioni catastali, in materia di proprietà industriale, nonché la disciplina del sistema statistico nazionale.
Fa quindi presente che le modifiche previste dall'articolo 45 estendono l'ambito di applicazione del decreto. In tale direzione, si dispone l'abrogazione dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed f), che fa salve dall'applicazione del decreto, rispettivamente, le disposizioni in materia di riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecarie, nonché la disciplina relativa a dati contenuti nel Sistema statistico nazionale. Si prevede inoltre l'abrogazione dell'articolo 3, comma 1, lettera f), che esclude dall'applicazione dell'istituto del riutilizzo i dati di cui alla borsa continua nazionale del lavoro, all'anagrafe del lavoratore ed i dati assunti in materia di certificazione dei contratti di lavoro, disciplinati dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e dai rispettivi provvedimenti attuativi.
Peraltro, la possibilità di estendere la disciplina sul riutilizzo ai dati del sistema statistico nazionale è temperata da due ulteriori disposizioni, in base alle quali, da una parte, se in termini generali la decisione di consentire o meno il riutilizzo dei dati pubblici spetta all'amministrazione o all'organismo interessato, tuttavia permane in capo a questi, sia l'obbligo di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale, sia l'obbligo in base al quale le amministrazioni pubbliche, nonché gli organismi di diritto pubblico, che dispongano di archivi, anche informatizzati, contenenti dati e notizie che siano utili ai fini di rilevazioni statistiche, sono tenuti a consentire all'Istituto nazionale di statistica di accedere ai detti archivi ed alle informazioni individuali ivi contenute.
Dall'altra parte, restano esclusi dall'applicazione del decreto i documenti che contengono i dati tutelati dal segreto statistico, disciplinati dall'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989.
Ulteriori modifiche introdotte con l'articolo in esame riguardano la nozione di titolare del dato. Si amplia infatti tale nozione in modo che corrisponda non solo all'amministrazione od organismo di diritto pubblico che originariamente ha formato il dato ovvero ne ha commissionato ad altri la produzione - come nel testo vigente - ma anche all'amministrazione che ne ha la disponibilità.
Si interviene poi sulla procedura relativa alla richiesta di riutilizzo di documenti, introducendo in capo al titolare del dato che rigetti una richiesta di riutilizzo l'obbligo di comunicare al richiedente i mezzi di ricorso a sua disposizione per impugnare la decisione. Sui formati disponibili, si precisa inoltre che, in caso di riutilizzo, i documenti richiesti sono resi disponibili dal titolare del dato nella forma in cui essi sono disponibili e non necessariamente nella forma in cui sono stati prodotti.
Da ultimo, alcune modifiche concernono il sistema di tariffazione per il riutilizzo. In proposito, l'articolo 7 del decreto legislativo n. 36 del 2006 rinvia a decreti interministeriali la determinazione delle tariffe per il riutilizzo, il cui importo deve comprendere i costi di raccolta, di produzione, di riproduzione e diffusione maggiorati, nel caso di riutilizzo per fini commerciali, di un utile calcolato sulla base delle spese per investimenti sostenute dalle amministrazioni interessate nel triennio precedente. Nei casi di riutilizzo a fini non commerciali è prevista una tariffa differenziata che si determina sul criterio della copertura dei soli costi effettivi sostenuti dalle amministrazioni interessate. Con le modifiche di cui alla lettera g) è fatta salva la disciplina prevista per la riutilizzazione commerciale dei documenti, dati e informazioni catastali ed ipotecarie.
Ricorda, infine, che il 7 maggio 2009 la Commissione europea ha presentato una

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comunicazione sul tema «Riutilizzo dell'informazione del settore pubblico - Riesame della direttiva 2003/98/CE» (COM(2009)212).
La comunicazione rileva che tutti gli Stati membri hanno attuato la direttiva, ma solo quattro hanno rispettato il termine del 1o luglio 2005. La Commissione ha avviato 18 procedure di infrazione nei confronti di vari Stati membri, inizialmente per la mancata notifica dell'attuazione (nei confronti del Belgio, Repubblica Ceca, Germania, Grecia, Spagna, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Austria, Portogallo e Ungheria), successivamente per la non conformità delle misure nazionali di attuazione con la direttiva (nei confronti dell'Italia, Portogallo e Svezia). La Corte di giustizia dell'Unione europea ha emesso 4 sentenze per mancata attuazione (Austria, Belgio, Spagna e Lussemburgo).
Per quanto riguarda la valutazione sull'impatto della direttiva nei tre ambiti principali dell'informazione del settore pubblico - geografico, meteorologico e giuridico/amministrativo - la Commissione sottolinea come i vari indicatori che misurano il riutilizzo di tale informazione abbiano evidenziato la crescita del mercato (in base alle stime, il mercato delle informazioni provenienti dal settore pubblico dell'UE ha un valore pari a 27 miliardi di euro) e l'aumento del riutilizzo in tutti e tre i settori negli ultimi anni.
In considerazione dei contributi raccolti e del fatto che la direttiva è stata attuata con notevole ritardo da molti Stati membri e che il divieto di accordi di esclusiva, pienamente applicabile solo dal 1o gennaio 2009, non ha ancora esplicato tutti i suoi effetti, la Commissione non intende proporre modifiche alla direttiva in questa fase, ma si impegna ad effettuare un ulteriore riesame della stessa entro il 2012, quando disporrà di maggiori elementi per valutarne l'impatto.
Nel frattempo la Commissione raccomanda agli Stati membri di: garantire la piena e corretta attuazione e applicazione della direttiva; porre termine agli accordi di esclusiva come prescritto dalla direttiva; adottare modalità per la concessione delle licenze e per la tariffazione che favoriscano il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico; garantire una concorrenza leale tra gli enti pubblici e i riutilizzatori; promuovere l'identificazione e l'immediata disponibilità delle fonti di informazioni e istituire meccanismi di risoluzione delle controversie rapidi e poco costosi.
La Commissione assicura il suo impegno al fine di sorvegliare da vicino l'attuazione e l'applicazione della direttiva; controllare attentamente in particolare gli accordi di esclusiva; verificare la validità economica dei costi marginali quali criterio per la tariffazione; incoraggiare lo scambio di buone pratiche.

Maurizio TURCO (PD) segnala che l'articolo 43 del provvedimento presenta profili di dubbia costituzionalità e si riserva di formulare eventualmente una proposta di relazione alternativa a quella della relatrice per richiamare l'attenzione della Commissione di merito su questo problema.

Donato BRUNO, presidente, nel prendere atto di quanto preannunciato dal deputato Turco, ricorda che l'articolo 43 del provvedimento investe la competenza per materia di altra Commissione. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 11 febbraio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.50 alle 12.55.