CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 febbraio 2010
281.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 14.15.

Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca.
Nuovo testo C. 2064 Grimoldi.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 febbraio 2010.

Giuseppe PALUMBO, presidente e relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato).

Raffaele VOLPI (LNP) ricorda che, nella seduta di ieri, il suo gruppo aveva sollevato alcune perplessità, di carattere metodologico, circa l'opportunità di inserire, in un provvedimento volto a finanziare una specifica istituzione impegnata in attività a favore dei soggetti non vedenti o ipovedenti, un riferimento generico ad altre istituzioni analoghe. Pur apprezzando la scelta del relatore di limitarsi a

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formulare un'osservazione, anziché una condizione, osserva che, allo stato, non risultano presentate specifiche proposte di legge a favore di istituzioni analoghe. Invita, pertanto, i colleghi a farsi promotori di proposte di legge in materia, anche al fine di evitare interferenze con l'iter di quella in esame. Annuncia infine, pur con le riserve testé espresse, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Giuseppe PALUMBO, presidente e relatore, ricorda, rivolto al collega Volpi, di aver già presentato, in passato, un ordine del giorno, accolto dal Governo e voltoproprio a sottolineare le esigenze di natura finanziaria delle istituzioni in discorso.

Vittoria D'INCECCO (PD) chiede quali siano le ragioni che hanno portato alla presentazione di una proposta di legge a favore della sola Biblioteca italiana per ciechi di Monza.

Paola BINETTI (PD) desidera, preliminarmente, esprimere il proprio compiacimento per l'attenzione che la proposta di legge in esame dedica ad un'istituzione che, insieme a molte altre, svolge un'attività di alto valore culturale e sociale a favore dei soggetti non vedenti o ipovedenti. Ritiene, peraltro, che l'osservazione contenuta nella proposta di parere del relatore sia molto generica e auspica perciò una rapida ricognizione delle strutture esistenti, al fine di consentire un intervento più ampio e organico a supporto delle stesse.

Giuseppe PALUMBO, presidente e relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare la proposta di legge in titolo in sede consultiva, per i soli profili di competenza, mentre la ricognizione suggerita dalla collega Binetti, pur essendo certamente utile, investe direttamente il merito del provvedimento e, pertanto, sembra rientrare nell'ambito di competenza della VII Commissione.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) ritiene che l'osservazione contenuta nella proposta di parere del relatore dovrebbe essere formulata in modo molto più puntuale e prendendo in considerazione non soltanto altre istituzioni, ma anche sistemi di comunicazione per non vedenti e ipovedenti diversi da quelli impiegati presso la Biblioteca italiana per ciechi di Monza.

Laura MOLTENI (LNP) desidera richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che, come ricordato dal presidente, la Commissione è chiamata ad esprimersi in sede consultiva sui soli profili di propria competenza, fermo restando che qualsiasi deputato può presentare proposte di legge analoghe a favore di altre istituzioni e sostenerle presso la Commissione di merito. Quanto alle risorse destinate alla Biblioteca italiana per ciechi di Monza dalla proposta di legge in esame, ribadisce che, come evidenziato nella seduta di ieri, esse risultano appena sufficienti per sostenere l'attività di questa istituzione. Ricorda, altresì, che altre istituzioni, per il fatto di trovarsi sul territorio di regioni o province autonome a statuto speciale, godono di un contesto di finanza pubblica non assimilabile a quello delle regioni ordinarie. Alla luce di tali considerazioni, pur apprezzando la scelta del relatore di inserire nella sua proposta di parere una mera osservazione invece di una condizione, ritiene che sarebbe stato preferibile approvare un parere totalmente favorevole.

Lucio BARANI (PdL), nell'annunciare voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, osserva che, come correttamente evidenziato dal collega Volpi, l'inserimento nella proposta di parere di una mera osservazione rimette ogni valutazione definitiva alla Commissione competente in sede primaria.

Carmelo PORCU (PdL) si dichiara estremamente favorevole alla proposta di legge in esame, sottolineando come, quando si tratti di istituzioni o associazioni che hanno ormai un'esperienza quasi centenaria nell'assistenza ai disabili sensoriali,

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occorra particolare prudenza e grande rispetto, anche in considerazione delle specificità che contraddistinguono questo particolare tipo di disabilità.

Delia MURER (PD) esprime soddisfazione per il parziale recepimento delle considerazioni svolte da alcuni colleghi, pur evidenziando che sarebbe stato preferibile inserire nella proposta di parere del relatore una precisa condizione, anziché una generica osservazione. Annuncia pertanto, anche a nome del suo gruppo, l'astensione sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009.
C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad approvare una relazione, da trasmettere alla XIV Commissione, sulle parti di competenza del disegno di legge n. 2449-B: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009», e a nominare un relatore con il compito di riferire alla Commissione medesima. Al riguardo, si ricorda che tale disegno di legge è attualmente all'esame della Camera in terza lettura, avendo il Senato modificato il testo approvato dalla Camera. Si ricorda, inoltre, che la Commissione, in prima lettura, aveva deliberato, nella seduta del 25 giugno 2009, di riferire favorevolmente sul provvedimento in esame, nel cui articolato, peraltro, non si ravvisavano disposizioni di competenza della Commissione.
Per quanto riguarda le modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato, si soffermerà su quelle che rientrano nello specifico ambito di competenza della Commissione.
L'articolo 41, introdotto dal Senato, contiene disposizioni di recepimento delle direttive 2005/62/CE e 2001/83/CE in tema di emoderivati, per l'adeguamento alla farmacopea europea e l'ubicazione degli stabilimenti per il processo di frazionamento in Paesi dell'Unione europea.
La novella prevista al comma 1 dell'articolo 41, in particolare, modifica l'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, al fine di consentire che la produzione di medicinali emoderivati da commercializzare al di fuori dell'Unione europea avvenga con plasma e relativi intermedi provenienti dai centri di raccolta e produzione di Paesi terzi, attraverso modalità da individuare con decreto autorizzativo del Ministro della salute per l'importazione e l'esportazione del sangue e dei suoi prodotti, come previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 219 del 2005, e nel rispetto degli obiettivi di autosufficienza della Comunità in materia, previsti dall'articolo 110 della citata direttiva 2001/83.
Il comma 2 dell'articolo in esame modifica il comma 2 dell'articolo 15 della citata legge n. 219 del 2005 e prevede nuovi criteri per l'individuazione delle imprese di frazionamento e produzione di emoderivati, che possono rientrare nelle convenzioni stipulate con le regioni. In particolare, tali centri e aziende per il frazionamento e la produzione di emoderivati devono possedere determinati requisiti tecnologici e avere gli stabilimenti idonei ad effettuare il processo di frazionamento ubicati nei Paesi dell'Unione europea in cui il plasma raccolto non è oggetto di cessione a fini di lucro. I suddetti centri e aziende devono produrre, in un regime di libero mercato compatibile con l'ordinamento comunitario, i farmaci emoderivati oggetto delle convenzioni di cui sopra, dotati dell'autorizzazione all'immissione in commercio in Italia.

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Il comma 3 prevede che le disposizioni stabilite dal nuovo comma 2 dell'articolo 15 della citata legge n. 219 del 2005 sono da rivedere dopo tre anni dalla data di entrata in vigore delle norme stesse, alla luce delle evidenze emerse dalla loro applicazione.
Il comma 4 stabilisce che il decreto del Ministro della salute, previsto all'articolo 15, comma 5, della legge n. 219 del 2005 e da emanarsi sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Centro nazionale sangue e la Consulta, volto a individuare i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati autorizzati alla stipula delle convenzioni tra le regioni e le medesime aziende, è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni in esame.
Conseguentemente, il comma 5 sopprime l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 15 della legge n. 219 del 2005, in cui si dispone che il suddetto decreto è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge medesima.
Rileva, poi, che con l'articolo 42, introdotto al Senato, il Governo è autorizzato a modificare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, il decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001, che disciplina il procedimento di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari, intendendosi come tali le sostanze attive e i preparati - contenenti una o più sostanze attive - destinati a: proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti; favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione dei fertilizzanti; conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni; eliminare le piante indesiderate; eliminare parti di vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento.
Le modifiche, che dovranno essere adottate con regolamento sottoposto al parere parlamentare, proposto dal Ministro per la pubblica amministrazione con il concerto dei dicasteri del lavoro, della salute e delle politiche sociali (da intendersi della salute), delle politiche agricole, dello sviluppo e dell'economia e delle finanze, dovranno recare i seguenti interventi: una semplificazione delle procedure di rilascio (o rinnovo) dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti; la rimodulazione della trasmissione dei dati di vendita e di esportazione che potrà essere fatta per via telematica o su supporto magnetico; la definizione di una particolare disciplina di autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti particolari, utilizzati in agricoltura sia biologica o biodinamica sia convenzionale; ridefinire le procedure di autorizzazione all'acquisto e all'impiego dei prodotti e di tenuta dei registri dei trattamenti effettuati.
L'articolo 46, introdotto durante l'esame al Senato, delega il Governo al riordino, all'attuazione e all'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti comunitari in tema di precursori di droga, ovvero delle sostanze frequentemente utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope.
A tal fine, si prevede l'adozione di uno o più decreti legislativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria, che potranno anche modificare, riordinare e, ove occorra, abrogare le norme contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (comma 1).
Attraverso i citati decreti legislativi dovranno anche essere individuati gli organi competenti all'adozione degli adempimenti previsti dai citati regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1277/2005 riguardanti i precursori di droghe e il loro commercio e dovranno essere rispettati alcuni principi e criteri direttivi (comma 2): l'utilizzo delle locuzioni precursori di droghe o sostanze classificate, in luogo di quelle utilizzate nel testo unico; la distinzione,

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anche all'interno del medesimo testo unico, tra le disposizioni concernenti i precursori di droghe e quelle relative alle sostanze stupefacenti e psicotrope; la definizione delle modalità di rilascio, sospensione e ritiro delle licenze per l'utilizzo dei precursori di droghe come classificati dai citati regolamenti comunitari; la definizione delle modalità di rilascio di licenze speciali agli enti e alle istituzioni previste; la regolamentazione del registro degli operatori e delle transazioni intracomunitarie di precursori; la definizione delle modalità di registrazione; la regolamentazione della rendicontazione annuale e delle attività di vigilanza e di ispezione.
Il comma 3 intende adeguare la normativa sanzionatoria interna alle previsioni contenute nei regolamenti comunitari in materia di precursori di droghe. A tal fine, si prevede la necessità di: fare diretto riferimento, quanto alla individuazione delle sostanze rilevanti, all'allegato I al regolamento n. 273/2004 e all'allegato al regolamento n. 111/2005; conferire rilievo penale alle condotte di «immissione sul mercato» (come definite dall'articolo 2 del regolamento 273/2004), nonché di «possesso» non autorizzato di sostanze classificate in categoria 1, prevista dall'articolo 3 del predetto regolamento, che ad oggi non risulta penalmente sanzionata; fare diretto riferimento al contenuto degli obblighi, ed ai limiti della loro portata, fissati dalle disposizioni comunitarie, anche al fine di escludere la rilevanza penale di talune condotte espressamente individuate; graduare la gravità della qualificazione giuridica della violazione (delitto, contravvenzione, illecito amministrativo) e, quindi, della risposta sanzionatoria, in funzione della pericolosità delle sostanze e della specifica offensività delle condotte poste in essere, coerentemente con le indicazioni rinvenibili nei regolamenti comunitari (obblighi diversi e decrescenti posti a carico degli operatori, in funzione della tipologia di precursori trattati).
A tale ultimo proposito, vengono differenziate le fattispecie di reato e le pene in funzione della categoria di sostanze previste dall'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dall'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005.
Fa presente, poi, che l'articolo 47, introdotto durante l'esame al Senato, contiene disposizioni attuative della direttiva 2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi.
A tal fine, l'articolo in esame modifica il decreto legislativo n. 174 del 2000, che regola la procedura di immissione in commercio di prodotti biocidi, ovvero di «principi attivi e di preparati contenenti uno o più principi attivi, presentati nella forma in cui sono consegnati all'utilizzatore, destinati a distruggere, eliminare, rendere innocui, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo con mezzi chimici o biologici».
L'articolo, più in particolare, modifica l'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 174 del 2000 in materia di utilizzazione dei dati in possesso del Ministero della salute a beneficio di altri richiedenti, estendendo da dieci a quattordici anni il periodo - calcolato a partire dal 14 maggio 2000 - nel quale il Ministero della salute non può utilizzare, a beneficio di altri richiedenti, talune informazioni presentate ai fini di autorizzazione e registrazione di un principio attivo, e l'articolo 17, recante disposizioni sulle misure transitorie, ovvero sulla applicabilità della normativa nazionale recata dal decreto del presidente della Repubblica n. 392 del 1998 estendendo da dieci a quattordici anni il periodo - decorrente anch'esso dal 14 maggio 2000 - nel quale può applicarsi, per taluni aspetti, la normativa in materia di immissione di biocidi sul mercato recata dal citato decreto.
L'articolo 49, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, rimette al Ministero della salute il riconoscimento delle navi officina e delle navi frigorifero ormeggiate nei porti italiani, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 (comma 1). Viene quindi previsto espressamente

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un riconoscimento del Ministero per i mezzi di trasporto qualificabili come navi officina e navi frigorifero.
I conseguenti oneri vengono posti (comma 2) a carico degli operatori sulla base delle tariffe di cui all'Allegato A, Sezione 7, del decreto legislativo n. 194/2008. Vengono inoltre poste a carico degli operatori tutti gli eventuali oneri ulteriori (comma 3) derivanti dall'esigenza degli operatori medesimi di far effettuare verifiche ispettive su navi che si trovano in acque internazionali. Per la copertura degli oneri sopracitati sostenuti dall'operatore è prevista l'emanazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un decreto interministeriale per la definizione delle tariffe e delle modalità di versamento (comma 4). Viene poi modificato (comma 5) il citato decreto legislativo n. 194 del 2008, con l'inserimento di un comma all'articolo 1 dello stesso, escludendo dall'ambito di applicazione del provvedimento - disciplinante le modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali - gli imprenditori agricoli per l'esercizio della relativa attività ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.
Segnala, infine, che nell'Allegato B al disegno di legge in esame - contenente le direttive, da recepire mediante decreti legislativi, per le quali è previsto l'esame degli schemi di decreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari - sono state inserite, nel corso dell'esame al Senato, la direttiva 2009/53/CE del 18 giugno 2009, sulle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali (che modifica la direttiva 2001/82/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari, e la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano) e la citata direttiva 2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 14.45.

Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche.
C. 2713 approvato, in un testo unificato, dalla 11a Commissione permanente del Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 novembre 2009.

Livia TURCO (PD) stigmatizza l'assenza del Governo, che non ha ancora preso parte ai lavori della Commissione sul provvedimento in esame e, pertanto, non ha fatto conoscere le proprie valutazioni al riguardo.

Giuseppe PALUMBO, presidente, fa presente che il Governo interverrà certamente nel prosieguo dell'esame. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili.
C. 1732 Porcu.
(Seguito dell'esame e rinvio - Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 dicembre 2009.

Carmelo PORCU (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che, per accelerare l'iter della proposta di legge in esame, si potrebbe concludere nella seduta odierna l'esame preliminare e procedere, nelle prossime sedute, allo svolgimento di un ciclo di audizioni, anche al fine di acquisire consapevolezza del dibattito che

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tale proposta ha suscitato tra le associazioni interessate. Al riguardo, desidera sottolineare che l'obiettivo della sua proposta di legge non è certo quello di sminuire il ruolo e l'attività dei patronati, bensì semplicemente di estendere alcuni benefici alle associazioni di disabili.

Anna Margherita MIOTTO (PD) rileva che, come ha potuto constatare sulla base della documentazione fornita dagli uffici, le precedenti audizioni svolte dalla Commissione sull'argomento in discorso risalgono alla XIV legislatura e, in particolare, all'anno 2005. Ritiene, pertanto, che sia necessario procedere a nuove audizioni, per aggiornare gli elementi conoscitivi a disposizione della Commissione.

Giuseppe PALUMBO, presidente, accogliendo la proposta avanzata dal collega Porcu e constatata l'assenza di ulteriori richieste di intervento, dichiara concluso l'esame preliminare.

Carlo CICCIOLI (PdL), relatore, propone la nomina di un Comitato ristretto, anche al fine di procedere allo svolgimento di audizioni informali, come richiesto da diversi colleghi.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di designarne i componenti sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Giuseppe PALUMBO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica.
C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli e C. 2831 Jannone.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Carlo CICCIOLI (PdL), relatore, desidera sottolineare, preliminarmente, che l'avvio dell'esame delle proposte di legge in titolo rappresenta un passaggio estremamente significativo e un'occasione per una riflessione sull'attuazione della legge n. 180 del 1978. Come è noto, tale legge ha portato, nell'arco dei venti anni successivi all'entrata in vigore, alla chiusura di tutte le strutture manicomiali. A questo processo si è naturalmente accompagnato un significativo progresso nel campo degli psicofarmaci. L'insieme di queste trasformazioni rende necessario un intervento normativo, come di recente richiesto anche dalla Società italiana di psichiatria. Tale intervento normativo, peraltro, deve tenere conto di alcuni problemi di fondo, a cominciare dal nuovo riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni, conseguente alla riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione. Fa presente, inoltre, che su questa materia si confrontano due scuole di pensiero: la prima afferma, sostanzialmente, l'adeguatezza della disciplina normativa, imputando a regioni ed enti locali la mancata attuazione di alcune sue parti; la seconda, nella quale si riconosce maggiormente, sostiene invece l'esigenza di intervenire anche sul piano normativo, rivedendo e rendendo più puntuali e vincolanti alcune disposizioni. Osserva, inoltre, come l'attività di assistenza psichiatrica sconti talvolta limiti eccessivi e non accettabili. Il settore è altresì caratterizzato dall'interferenza e, non di rado, dal conflitto tra la disciplina che lo riguarda e altre disposizioni normative, ad esempio quelle in materia di tutela della privacy che rendono talvolta difficile l'attuazione di detta disciplina. Dopo aver brevemente ricordato l'iter delle proposte di legge in materia nel corso della XIV legislatura, sottolinea come tutte le proposte di legge in esame contengano spunti interessanti e auspica che la Commissione proceda nell'esame con spirito pragmatico e bipartisan.
Ricorda quindi che tutte le proposte di legge in esame dettano disposizioni in tema di tutela della salute mentale e di assistenza psichiatrica, disciplinando in modo estremamente dettagliato i compiti,

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l'organizzazione e l'articolazione delle strutture di assistenza in tema di salute mentale.
Passando ad illustrare il contenuto dei provvedimenti, ricorda che la proposta di legge n. 919 Marinello si compone di diciassette articoli. L'articolo 1 qualifica le disposizioni introdotte dagli articoli successivi quali principi fondamentali in tema di assistenza psichiatrica, demandando al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali (ora si deve intendere al Ministro della salute) l'adozione di linee guida per la definizione di requisiti qualitativi uniformi in tale materia. L'articolo 2 disciplina dettagliatamente l'istituzione, l'organizzazione e i compiti dei Dipartimenti di salute mentale (DSM) e delle Strutture residenziali di assistenza (SRA) dedicate alle persone affette da disturbi mentali in fase post acuta, non assistibili a domicilio e che necessitano di interventi terapeutici e riabilitativi. L'articolo 3 detta disposizioni per garantire la continuità terapeutica attuata tra le strutture di trattamento psichiatrico territoriali e ospedaliere. L'articolo 4 disciplina l'istituzione del garante del paziente psichiatrico. L'articolo 5 sancisce i presupposti e i limiti del trattamento sanitario obbligatorio (TSO), anche d'urgenza, definisce e disciplina gli accertamenti sanitari volontari (ASV) e prevede l'istituzione, in sede locale, di una Commissione per i trattamenti sanitari obbligatori con la funzione di valutare le proposte e le richieste di trattamento. L'articolo 6 prevede l'applicazione di sanzioni amministrative a specifiche violazioni; l'articolo 7 garantisce i diritti dei pazienti e dei loro familiari. L'articolo 8 qualifica a gestione pubblica o privata i servizi del DSM, mentre l'articolo 9 disciplina l'istituzione, l'organizzazione ed i compiti delle agenzie regionali per la tutela della salute mentale. L'articolo 10 specifica i compiti delle regioni; l'articolo 11 detta norme in ordine alla destinazione degli immobili degli ex ospedali psichiatrici; l'articolo 12 disciplina i rapporti tra università e DSM. L'articolo 13 detta le disposizioni in base alle quali le Regioni istituiscono presso ogni azienda sanitaria locale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, i DSM. L'articolo 14 disciplina l'individuazione precoce delle situazioni di rischio psico-patologico e dei disturbi mentali. L'articolo 15 dispone sulla copertura finanziaria. L'articolo 16 abroga le disposizioni recate dagli articoli 34, 35 e 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e l'articolo 17 dispone, infine, sull'entrata in vigore della legge.
La proposta di legge n. 1423 Guzzanti detta una complessiva regolamentazione in tema di assistenza psichiatrica e tutela dei malati psichici, provvedendo contestualmente ad abrogare gli articoli 33, 34, 35 e 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Essa si compone di diciassette articoli. L'articolo 1 enuncia i principi generali del provvedimento. Viene considerato quale elemento fondante della nuova disciplina l'elargizione ai pazienti ed ai loro familiari di un trattamento empatico e rispettoso della loro dignità e dei loro valori. L'articolo 2, dopo aver riservato al dipartimento di psichiatria la realizzazione di interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi a malattie psichiche, attribuisce ad esso alcune specifiche funzioni. Viene poi definito l'organico del dipartimento di psichiatria; quest'ultimo si articola in una serie di presidi, dei quali vengono specificamente definite le funzioni. L'articolo 3, dopo aver sancito il principio generale della volontarietà dei trattamenti sanitari, stabilisce i presupposti legittimanti l'adozione dei trattamenti sanitari obbligatori (TSO) e dei trattamenti sanitari obbligatori d'urgenza (TSOU). L'articolo 4 disciplina la dimissione in affidamento di un paziente ricoverato in regime di TSO. L'articolo 5 qualifica i presupposti e le modalità di adozione della decisione di cessazione del TSO o della dimissione in affidamento. L'articolo 6 istituisce, presso ogni tribunale per i diritti del malato, una commissione per i diritti del malato psichico, con funzioni ispettive e di controllo. L'articolo 7 dispone in tema di diritti del malato psichico e dei suoi familiari. L'articolo 8 pone a carico del Servizio sanitario nazionale le spese per la cura ed il recupero dei malati psichici.

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L'articolo 9 qualifica come contravvenzioni punibili con l'ammenda alcune specifiche violazioni; l'articolo 10 disciplina il potere sostitutivo delle regioni nei confronti delle aziende sanitarie locali e delle strutture territoriali e quello dello Stato nei confronti delle regioni. L'articolo 11 disciplina la concessione in uso - da parte dello Stato o delle regioni - delle strutture per la realizzazione dei presidi in cui si articola il dipartimento di psichiatria. L'articolo 12 istituisce la Commissione nazionale permanente per la psichiatria, quale organo di consulenza scientifica. L'articolo 13 istituisce in ogni regione una commissione per la psichiatria, con compiti di vigilanza. L'articolo 14 prevede che le regioni istituiscano, nell'ambito degli assessorati per la sanità, l'ufficio regionale di psichiatria. L'articolo 15 rimette alle regioni e alle province autonome il controllo dell'aggiornamento professionale degli operatori psichiatrici. L'articolo 16 dispone sulla copertura finanziaria del provvedimento. Infine, l'articolo 17 abroga gli articoli 33, 34, 35 e 64 della legge n. 833 del 1978.
La proposta di legge n. 1984 Barbieri, si compone di quattro articoli che sostituiscono o modificano alcuni articoli della legge n. 180 del 1978. Gli articoli da 1 a 3 disciplinano i casi di trattamento sanitario obbligatorio, stabilendone i presupposti, anche in relazione al ricovero ospedaliero, i termini di adozione e convalida del provvedimento, i casi di prolungamento. L'articolo 4 stabilisce alcune disposizioni transitorie.
La sua proposta di legge n. 2065 si compone di dieci articoli. L'articolo 1 individua i principi generali della legge. L'articolo 2 dispone che l'attività di prevenzione della salute mentale è garantita dal Servizio sanitario nazionale ed erogata dal DSM. L'articolo 3 disciplina le caratteristiche ed i presupposti dell'accertamento sanitario obbligatorio (ASO), del TSO e del TSO prolungato. L'articolo 4 stabilisce che l'attività di riabilitazione psico-sociale è assicurata dal DSM. L'articolo 5 prevede accordi tra le regioni e le università. L'articolo 6 reca disposizioni per l'erogazione dell'assistenza psichiatrica ai detenuti. L'articolo 7 prevede, in casi specifici, l'obbligo del medico psichiatra pubblico di assistenza domiciliare, mentre l'articolo 8 ne disciplina l'obbligo di comunicazione ai familiari del paziente. L'articolo 9 dispone sulla copertura finanziaria, mentre l'articolo 10 disciplina il potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle regioni.
Infine, la proposta di legge n. 2831 Jannone si compone di cinque articoli e modifica la legge 23 dicembre 1978, n. 833, inserendo in essa alcune nuove norme in materia di prevenzione, assistenza e cura delle malattie mentali. L'articolo 1 prevede la realizzazione di alcune strutture residenziali, l'articolo 2 prevede e disciplina corsi di formazione obbligatori per i medici, campagne pubbliche di informazione e programmi di sostegno per le famiglie dei malati mentali. L'articolo 3 disciplina la riabilitazione dei malati mentali; l'articolo 4 prevede che il Ministero istituisca una commissione di vigilanza sulle strutture e sui programmi dedicati ai malati mentali. L'articolo 5 dispone, infine, sulla entrata in vigore della legge.

Giuseppe PALUMBO, presidente, dopo aver sottolineato la rilevanza delle proposte di legge in esame, ricorda come, nel corso della XIV legislatura, la Commissione si sia a lungo occupata dell'argomento, ma purtroppo senza che il Parlamento potesse addivenire all'approvazione del progetto di legge in materia. Al riguardo, ritiene che l'intervento più urgente consista nell'individuazione di forme di aiuto e di sostegno alle famiglie che assistono soggetti affetti da malattie psichiatriche.

Livia TURCO (PD) sottolinea la delicatezza dell'argomento in discussione e la necessità di un esame approfondito e di un ampio ciclo di audizioni. In particolare, ritiene che in materia di assistenza psichiatrica vi sia, più ancora che un problema di carattere normativo, l'esigenza di assicurare la quantità e la qualità dei servizi erogati. In proposito, ricorda come

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il Governo sia tenuto a rispettare i contenuti dell'accordo sancito in sede di Conferenza unificata in data 20 marzo 2008, sul documento concernente «Linee di indirizzo nazionali per la salute mentale».

Paola BINETTI (PD) sottolinea che, nell'individuazione dei soggetti da ascoltare nel corso delle audizioni, bisognerà prestare attenzione, oltre che al problema dei servizi assistenziali, su cui giustamente ha richiamato l'attenzione la collega Livia Turco, anche ai diversi approcci e sensibilità culturali che esistono sul problema della malattia mentale.

Gero GRASSI (PD) sottolinea l'opportunità di procedere alle audizioni solo dopo aver acquisito le valutazioni del Governo, ma prima di adottare un testo base. Ritiene, infatti, che alcuni aspetti meritevoli di approfondimento, come ad esempio il riferimento alle funzioni dei sindaci o alla nomina di commissari ad acta contenuto in diverse proposte di legge, potrebbero essere chiariti nel corso delle audizioni. A tal fine, ritiene che sarebbe auspicabile invitare i soggetti ascoltati nell'ambito delle audizioni ad attenersi strettamente alle questioni affrontate dalle proposte di legge in esame.

Carlo CICCIOLI (PdL), relatore, ringrazia i colleghi intervenuti per lo spirito costruttivo delle loro considerazioni e concorda con loro sull'opportunità di svolgere le audizioni informali prima di procedere all'adozione di un testo base. Ritiene, inoltre, che l'assenza di un disegno di legge del Governo debba essere apprezzato come un segno di attenzione e di rispetto verso l'attività del Parlamento, anche se il Governo non mancherà certo di fare presenti le proprie valutazioni sul provvedimento in esame.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.50.