CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 febbraio 2010
280.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e XII)
COMUNICATO
Pag. 12

SEDE REFERENTE

Martedì 9 febbraio 2010. - Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. - Interviene il ministro della gioventù Giorgia Meloni.

La seduta comincia alle 13.40.

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili.
C. 1151 Catanoso e C. 2505 Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Beatrice LORENZIN (PdL), relatore per la I Commissione, illustra il disegno di legge del Governo che è finalizzato, come evidenziato nella relazione illustrativa, a promuovere e incentivare, su tutto il territorio nazionale, la nascita di nuove comunità giovanili e a consolidare e rafforzare quelle già esistenti. A tal fine sono previsti una serie di misure e di interventi specifici a sostegno di tali comunità.
Rileva che il disegno di legge si compone di sei articoli. Come relatrice per la I Commissione si sofferma, in particolare, sull'articolo 1, che individua le finalità dell'intervento, e sugli articoli 5 e 6, che possono essere ricondotti alla competenza della Commissione affari costituzionali.
Ricorda che l'articolo 1 qualifica le finalità e l'oggetto del provvedimento. Dopo aver riconosciuto il valore sociale delle comunità giovanili, considerate come strumento di crescita civile e culturale della popolazione, la disposizione enuncia le finalità del provvedimento che, in attuazione degli articoli 2 , 3, 18 e 117 della Costituzione intende definire una disciplina per il riconoscimento, la promozione, il sostegno delle comunità giovanili, incentivare la nascita di nuove comunità sul territorio nazionale e il rafforzamento di quelle già esistenti, anche mediante scambi e progetti con altre realtà nazionali e internazionali con particolare riguardo allo sviluppo della comune identità culturale italiana ed europea.
Sottolinea, in proposito, come costituisca un diritto dell'uomo quello di formare gruppi, organizzarsi e riunirsi per perseguire scopi d'interesse comune. La possibilità di organizzarsi è per i cittadini uno strumento importante, con il quale possono svolgere un ruolo nella società, formulando anche proposte ed indirizzi nei confronti delle istituzioni. Il diritto di

Pag. 13

associarsi liberamente, infatti, è tutelato dalla Costituzione - all'articolo 18 - nonché dai trattati che si occupano di diritti umani.
L'articolo 5 disciplina il registro delle comunità giovanili, configurando l'iscrizione in tale registro, istituito presso il dipartimento della gioventù, come condizione necessaria per accedere ai contributi statali previsti dall'articolo 3 del provvedimento in esame, nonché ai benefici di cui al Capo III della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che reca disciplina delle associazioni di promozione sociale.
Ricorda che la legge n. 383 del 2000 detta una normativa di principio volta a disciplinare la costituzione delle associazioni di promozione sociale, stabilendo i principi cui Regioni e province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti tra istituzioni pubbliche e associazioni, nonché i criteri cui devono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nell'intessere tali rapporti.
In questo modo, il legislatore ha sviluppato il quadro della normativa sui soggetti operanti senza fini di lucro, già delineato nella legge quadro sul volontariato (legge n. 266 del 1991) e nella legge di disciplina delle cooperative sociali (legge n. 381 del 1991), parallelamente ad più complessivo un processo di valorizzazione - anzitutto sul piano del trattamento tributario - delle molteplici realtà che compongono il cosiddetto «terzo settore». La legge n. 383 considera associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e quelle non riconosciute, i movimenti e i gruppi, purché svolgano attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza scopo di lucro e garantendo il rispetto della libertà degli associati. Nell'ambito dei contenuti della legge si segnalano l'istituzione di un Osservatorio nazionale dell'associazionismo, composto da 26 rappresentanti di associazioni ed esperti, nonché l'istituzione, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un registro nazionale delle associazioni di promozione sociale a carattere nazionale e di ulteriori registri a carattere regionale e provinciale.
Tornando al disegno di legge del Governo, rileva che nel registro sono iscritte, a domanda, le comunità giovanili che, ai sensi del rispettivo statuto, rispondono ai requisiti di cui alla citata legge n. 383 del 2000 e di cui alla legge quadro sul volontariato (legge n. 266 del 1991) e prevedono l'impegno degli associati a contrastare efficacemente all'interno della comunità ogni forma di discriminazione e violenza, di promozione o esercizio di attività illegali nonché l'uso di sostanze stupefacenti o l'abuso di alcool. Le comunità giovanili iscritte nel registro sono tenute alla conservazione per almeno tre anni della documentazione relativa alle entrate associative.
L'articolo 6 del disegno di legge detta le disposizioni finali. Vengono richiamate le previsioni della citata legge n. 383 del 2000 per quanto non espressamente disciplinato dal provvedimento in esame. Viene rimessa ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della gioventù, previa intesa con la Conferenza Stato regioni, da adottare entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri di ripartizione e delle modalità di funzionamento del Fondo nazionale per le comunità giovanili. Viene poi inserita la clausola di invarianza degli oneri finanziari.
Ricorda che sul testo del disegno di legge si è già espressa favorevolmente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il testo del disegno di legge, infatti, è stato integrato in più parti per recepire le osservazioni formulate in tale sede.
In particolare, nel documento conclusivo dell'11 marzo 2009, allegato al disegno di legge, si evidenziano le modalità con cui si è deciso - di comune accordo - di modificare il testo per recepire i contenuti dei rilievi formulati. Si fa in primo luogo riferimento all'articolo 1, precisando l'importanza di pervenire ad un'intesa tra Stato e regioni sulle modalità di attuazione

Pag. 14

della legge. All'articolo 2, sono state accolte specifiche proposte emendative riguardanti l'età dei partecipanti alle comunità e il coinvolgimento delle regioni. Sono state inoltre accolte le proposte delle regioni con riguardo agli articoli 3 e 7 attinenti alle risorse del Fondo ed alle modalità di ripartizione. All'articolo 4 è stato specificato che l'Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili si coordinerà con gli Osservatori regionali sui giovani, ove istituiti. Sono state infine accolte le proposte delle regioni con riguardo all'articolo 5.
Illustra quindi la proposta di legge C. 1151 Catanoso, composta di nove articoli e recante anch'essa disposizioni per il riconoscimento e il sostegno delle comunità giovanili.
Come relatrice per la I Commissione, riferisce sugli articoli 1, 7 e 9, mentre la collega De Nichilo Rizzoli si soffermerà sugli altri. L'articolo 1 definisce le finalità della proposta in esame, relative al riconoscimento e al sostegno del valore sociale delle comunità giovanili, anche in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione. L'articolo 7 disciplina l'istituzione di Registri generali delle comunità giovanili regionali e provinciali, da prevedersi con legge regionale entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore delle norme. In particolare, l'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere a diversi benefici pubblici previsti dalla proposta di legge, tra cui quelli di natura fiscale e per altre agevolazioni. L'articolo 9, infine, prevede che, per quanto non espressamente disciplinato dalla normativa in esame, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della citata legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Melania DE NICHILO RIZZOLI (PdL), relatore per la XII Commissione, osserva che, come già ricordato dalla collega Lorenzin, i progetti di legge in esame riconoscono il valore sociale delle comunità giovanili, considerate strumento di crescita civile e culturale della popolazione, e dettano norme dirette ad agevolare la nascita di nuove comunità e il rafforzamento di quelle già esistenti.
Ciò premesso, si soffermerà sulle parti non illustrate dalla collega Lorenzin, e cioè sugli articoli di entrambi i progetti di legge che incidono più strettamente su materie che rientrano nelle competenze della XII Commissione.
Per quanto riguarda il disegno di legge del Governo, particolare attenzione va posta all'articolo 2, che reca la definizione di comunità giovanile e ne definisce le funzioni. Ai sensi di tale articolo, la comunità giovanile è una associazione senza fini di lucro, di persone di età di norma non superiore a trenta anni, e comunque non superiore a trentacinque, caratterizzata dal perseguimento di alcune specifiche finalità di spiccata vocazione sociale. Dopo aver ricordato che non possono essere inquadrati tra le comunità giovanili i partiti politici e le associazioni sindacali, professionali e di categoria, fa presente, per quanto attiene alle specifiche finalità che le medesime debbono perseguire, che esse attengono, in particolare, all'organizzazione della vita associativa come esperienza comunitaria per favorire la maturazione e consapevolezza della personalità nel rispetto di sé e degli altri; all'educazione alla legalità e all'impegno sociale; allo svolgimento di attività sportive, ricreative, culturali; all'informazione e promozione sulle iniziative nazionali comunitarie e internazionali relative alle tematiche giovanili.
Alle comunità giovanili l'articolo 2 attribuisce inoltre il compito di collaborare con il Dipartimento della gioventù della Presidenza del Consiglio dei ministri nella promozione di iniziative e programmi nelle materie di competenza del dipartimento medesimo, sentite le regioni e le province autonome. L'articolo 2 stabilisce infine che, nel caso in cui la comunità giovanile utilizzi edifici di proprietà pubblica, il rapporto con l'ente concedente sia regolato da apposite convenzioni anche con riferimento alla responsabilità per danni all'immobile e alla stipula del relativo contratto di assicurazione. La relazione illustrativa evidenzia che tali disposizioni

Pag. 15

sono dirette a salvaguardare il principio dell'impiego ottimale dei beni citati.
L'articolo 3 destina a finalità proprie delle comunità giovanili gran parte delle risorse del Fondo nazionale per le comunità giovanili, già istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. In particolare, una quota non superiore al 20 per cento di tale Fondo ai compiti istituzionali di comunicazione, informazione, ricerca e valutazione del Dipartimento per la gioventù, e la quota restante è destinata alle comunità giovanili per il finanziamento di una serie di iniziative relative: alle finalità delle comunità giovanili delineate dall'articolo 2, comma 1, del provvedimento; al recupero ed alla sistemazione di edifici pubblici e privati quali sede di comunità giovanili; alla realizzazione di reti a carattere regionale e interregionale per sviluppare lo scambio e la diffusione di esperienze e buone pratiche nella realizzazione delle indicate finalità.
Rileva, poi, che il successivo comma 2, nella parte in cui sostituisce il comma 556 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006, non introduce nuove disposizioni nell'ordinamento vigente poiché il citato comma 556, come modificato dall'articolo 2, comma 60, della legge finanziaria 2010, reca attualmente la stessa disposizione indicata dal disegno di legge. Tale comma, pertanto, andrebbe soppresso, proprio perché la finanziaria 2010 ha già introdotto la medesima disposizione.
Al riguardo occorre segnalare che tale disposizione, nella formulazione vigente, prevede che, al fine di promuovere e valorizzare il ruolo di sviluppo e integrazione sociale svolto dalle comunità giovanili, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù, l'Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù, è altresì istituito il Fondo nazionale per le comunità giovanili, per la realizzazione di azioni di promozione e valorizzazione delle attività delle comunità giovanili. La dotazione finanziaria del Fondo è fissata in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e in 3 milioni di euro per l'anno 2010.
L'articolo 4 disciplina la composizione e i compiti dell'Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili, che ha sede presso il Dipartimento della gioventù, e al cui funzionamento si provvede con le risorse disponibili presso tale Dipartimento. Più in particolare, l'Osservatorio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro della gioventù - o da un suo delegato - ed è composto da sedici membri, di cui cinque rappresentanti delle amministrazioni centrali, quattro rappresentanti della Conferenza unificata, due rappresentanti del Forum nazionale dei giovani (riconosciuto dalla legge n. 311 del 2004 come unica piattaforma nazionale di organizzazioni giovanili italiane che garantisce una rappresentanza di oltre 3,5 milioni di giovani) e cinque rappresentanti delle comunità giovanili.
L'Osservatorio svolge una serie di compiti tra i quali: la promozione di studi e ricerche sulla condizione giovanile in Italia e all'estero e la pubblicazione di un rapporto biennale sull'andamento delle realtà giovanili e sull'attuazione della normativa europea, nazionale e regionale in materia; il sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative; la promozione di progetti sperimentali elaborati dalle comunità giovanili per fronteggiare particolari emergenze sociali; l'organizzazione della Conferenza nazionale sulla gioventù alla quale partecipano i soggetti istituzionali e le comunità interessate; la relazione periodica al competente dipartimento e al Ministro della gioventù sull'attività svolta.
All'attuazione dei compiti dell'Osservatorio si provvede, ai sensi del comma 4, mediante una diversa allocazione delle risorse strumentali ed economiche ad esso già in dotazione o mediante quelle già disponibili presso il dipartimento. Come evidenziato dalla relazione tecnica, pertanto, ai nuovi compiti assegnati si farà fronte, oltre che con le risorse sopra indicate, anche con quelle assegnate al

Pag. 16

Fondo nazionale per le comunità giovanili. Viene poi rimessa ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - ovvero ad un decreto del Ministro della gioventù -, da emanare entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge, sentita la Conferenza Stato-regioni, la definizione delle norme di organizzazione e di funzionamento dell'Osservatorio e viene previsto che l'Osservatorio si coordini con gli osservatori regionali sui giovani eventualmente istituiti.
Rileva, poi, che l'articolo 6 detta le disposizioni finali rimettendo ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o ad un decreto ministeriale, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, la definizione dei criteri di ripartizione e delle modalità di funzionamento del Fondo nazionale per le comunità giovanili e prevedendo la clausola di invarianza degli oneri finanziari.
Passando ad illustrare le parti di competenza della XII Commissione incluse nella proposta di legge n. 1151, segnala, innanzitutto, l'articolo 2, che, analogamente al disegno di legge del Governo, reca la definizione di comunità giovanile, qualificandola come un'aggregazione stabile di persone, senza fini di lucro, finalizzata all'educazione alla vita associativa come esperienza comunitaria, all'impegno sociale e civile e allo svolgimento di attività sociali di natura culturale, sportiva, ricreativa, didattica, ambientale, artistica e professionale. L'adesione alle comunità giovanili, assimilate, ai fini giuridici, alle associazioni di promozione sociale, è consentita agli studenti e ai giovani fino a trenta anni di età. L'articolo in esame reca inoltre l'elenco delle aggregazioni sociali non considerate comunità giovanili (partiti politici, associazioni sindacali, associazioni professionali e di categoria).
L'articolo 3 prevede per la costituzione di una comunità giovanile l'obbligo di un atto costitutivo e di uno statuto. L'articolo 4 elenca le tipologie delle risorse economiche che servono per lo svolgimento delle attività delle comunità giovanili (contributi degli associati, eredità, donazioni, contributi istituzionali nazionali e internazionali, iniziative e attività promozionali).
L'articolo 5 istituisce presso il Dipartimento della gioventù della Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per le comunità giovanili, finalizzato allo svolgimento delle attività previste, al recupero delle sedi per le comunità giovanili ed a progetti di varia natura, mentre l'articolo 6 prevede che un decreto del Ministro della gioventù istituisca l'Osservatorio nazionale sulla condizione giovanile, presieduto dallo stesso Ministro o da un suo delegato e composto da sedici membri, di cui dieci rappresentanti delle comunità giovanili a carattere nazionale maggiormente rappresentative e sei esperti, finalizzato allo svolgimento dei i seguenti compiti: analisi sulla condizione giovanile in Italia e all'estero; relazione biennale sull'attuazione della normativa europea, nazionale e regionale in materia di gioventù; promozione delle iniziative associative; pubblicazione di un bollettino periodico di informazione sulle comunità giovanili; approvazione di progetti sperimentali; scambi di conoscenze e collaborazione fra le comunità giovanili italiane ed estere e organizzazione triennale di una conferenza nazionale sulle politiche giovanili. Il Ministro della gioventù, entro quattro mesi dalla data di entrata delle presenti norme, adotta un regolamento per disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio.
L'articolo 7, analogo all'articolo 5 del disegno di legge del Governo, disciplina l'istituzione di Registri generali delle comunità giovanili regionali e provinciali, quale condizione per accedere ad una serie di benefici. L'articolo 8 dispone sulla copertura finanziaria del provvedimento, prevedendo per l'attuazione delle norme in esame una spesa annuale di 5.165.000 euro a decorrere dall'anno 2008, mentre l'articolo 9 reca le disposizioni finali.
Per quanto riguarda il quadro normativo di riferimento, osserva che può essere utile ricordare quali siano stati ad oggi i principali interventi e le relative risorse impiegate dal Ministro della gioventù per le politiche giovanili. In proposito, segnala,

Pag. 17

in primo luogo, l'Agenzia nazionale per i giovani, istituita dall'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, con sede in Roma, in attuazione di una decisione comunitaria. La dotazione di bilancio per il 2010 dell'Agenzia nazionale per i giovani ammonta a 407.000 euro.
La decisione comunitaria cui si è fatto riferimento (la n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) ha istituito il programma «Gioventù in azione» per il periodo 2007-2013, che sostituisce il precedente programma «Gioventù», al fine di sviluppare la cooperazione nel settore della gioventù nell'Unione europea. In particolare, gli obiettivi generali del programma sono i seguenti: promuovere la cittadinanza attiva dei giovani, in generale, e la loro cittadinanza europea in particolare; sviluppare la solidarietà e promuovere la tolleranza fra i giovani, in particolare per rafforzare la coesione sociale dell'Unione europea; favorire la comprensione reciproca tra i giovani di paesi diversi; contribuire allo sviluppo della qualità dei sistemi in sostegno alle attività dei giovani ed allo sviluppo della capacità delle organizzazioni della società civile nel settore della gioventù; favorire la cooperazione europea nel settore della gioventù.
Il suddetto programma è attuato attraverso le seguenti cinque azioni, dettagliatamente elencate nell'allegato alla decisione stessa: gioventù per l'Europa; servizio volontario europeo; gioventù nel mondo; sistemi di sostegno per i giovani; sostegno alla cooperazione europea nel settore della gioventù.
Le attività previste si rivolgono ai giovani dai quindici ai ventotto anni, benché determinate azioni siano aperte ai giovani di età compresa tra i tredici e i trenta anni. Il programma stesso è inteso a sostenere progetti senza scopo di lucro a favore dei giovani, delle organizzazioni giovanili, delle organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro nonché, in alcuni casi debitamente giustificati, degli altri partner attivi nel settore della gioventù. Per l'attuazione del citato programma è stabilito, per il periodo considerato, un finanziamento di 885 milioni di euro.
In riferimento all'Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili e al Fondo nazionale per le comunità giovanili, fa presente che l'articolo 1, comma 1293, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ha riformulato l'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che ha istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze nonché il Fondo nazionale per le comunità giovanili.
A seguito della riformulazione operata dalla citata legge finanziaria per il 2007, l'Osservatorio è stato riferito alle dipendenze in genere e la competenza sull'Osservatorio medesimo è rientrata nelle attribuzioni del Ministro della gioventù.
Da ultimo, l'articolo 2, comma 60, della legge finanziaria 2010 (legge n. 191 del 2009) ha sostituito il citato articolo 1, comma 556, della legge finanziaria 2006 e ha istituito l'Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili, al fine di promuovere e valorizzare il ruolo di sviluppo e integrazione sociali svolto dalle comunità giovanili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dove è altresì istituito il Fondo nazionale per le comunità giovanili, per la realizzazione di azioni di promozione e valorizzazione delle attività delle comunità giovanili. La dotazione finanziaria del Fondo è pari a 3 milioni di euro per l'anno 2010.
In relazione al Forum nazionale dei giovani, osserva che l'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha destinato una quota di 500 mila euro per l'anno 2005 all'istituzione di un Fondo speciale al fine di promuovere le politiche giovanili.
L'articolo 1, comma 154, della suddetta legge finanziaria per il 2005 ha stabilito

Pag. 18

che il 70 per cento della quota del Fondo di cui al comma 153 è destinato al finanziamento dei programmi e dei progetti del Forum nazionale dei giovani, con sede in Roma. Il restante 30 per cento è ripartito tra i Forum dei giovani regionali e locali proporzionalmente alla presenza di associazioni e di giovani sul territorio. La Corte costituzionale, con sentenza 20-24 marzo 2006, n. 118, ha dichiarato l'illegittimità del comma 153, per quanto riguarda le modalità di finanziamento del Forum, considerando, tra l'altro, che le somme destinate a costituire il nuovo fondo speciale sono tratte dalle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge n. 449 del 1997, vale a dire da un fondo nazionale a prevalente destinazione regionale.
Il Ministro della gioventù, tra le competenze riconosciute dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, ha il compito di presiedere il Forum nazionale dei giovani. Tale Forum è formato da organizzazioni, associazioni e movimenti giovanili, composti da giovani, che si riconoscono nei principi e nei valori del suo Manifesto. Il Forum può, ove ne ricorra la necessità, istituire propri uffici anche in altre località nazionali ed internazionali.
Osserva, poi, che il Fondo per le politiche giovanili è stato istituito dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con la finalità di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare il diritto all'abitazione e a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi.
Nell'ambito della manovra finanziaria per il 2007 è stato disposto un incremento della relativa dotazione - originariamente fissata dal decreto-legge n. 223 del 2006 in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2007 - di ulteriori 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Per il 2010 le risorse del Fondo per le politiche giovanili sono pari a circa 81 milioni di euro.
Per favorire, poi, l'accesso al credito dei giovani di età compresa tra diciotto e trentacinque anni, è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per il credito ai giovani, dotato di personalità giuridica e di un finanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è destinato al rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari.

Gianclaudio BRESSA (PD) chiede che le Commissioni procedano all'abbinamento della proposta di legge C. 561 Lusetti, recante «Disposizioni per l'attivazione di politiche in favore dei giovani». Preannuncia, altresì, la richiesta di procedere allo svolgimento di talune audizioni sulle materie oggetto dei provvedimenti all'esame delle Commissioni.

Donato BRUNO, presidente, fa presente che quanto richiesto dal collega Bressa sarà oggetto di valutazione da parte dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite I e XI. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.