CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 febbraio 2010
278.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 3 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 14.25.

Sui lavori del Comitato.

Raffaele VOLPI (LNP) intende sollecitare una partecipazione più ampia da parte di tutti i gruppi alle sedute del Comitato. Preannuncia, infatti, che se le presenze continueranno ad essere assicurate sempre dagli stessi colleghi, quasi sempre solo del suo gruppo, si vedrà costretto a chiedere che l'esame dei provvedimenti si svolga presso la Commissione nella sua composizione plenaria.

Isabella BERTOLINI, presidente, fa presente che la questione posta dal collega Volpi sarà valutata con la massima attenzione, al fine di garantire un partecipazione più ampia alle sedute del Comitato. Rileva, al contempo, che sarà sua cura informare della questione anche il Presidente della Commissione, al fine di individuare soluzioni adeguate.

Decreto-legge 193/09: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.
Emendamenti C. 3084-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, presidente, sostituendo la relatrice, deputata Bernini Bovicelli, impossibilitata a prendere parte alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 4 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese, fatto a Roma il 20 ottobre 2008.
C. 3033 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), relatore, illustra il contenuto del disegno di legge in esame, volto a ratificare e a dare esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese, fatto a Roma il 20 ottobre 2008.
Considerato che il provvedimento interviene in una materia, quella della «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

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Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia.
Nuovo testo C. 2131, approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato, ed abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Doris LO MORO (PD), relatore, illustra il nuovo testo all'esame della Commissione, che si compone di un solo articolo ed è il frutto di un ulteriore esame svolto dalla Commissione Cultura in sede referente. Fa presente che il nuovo testo reca alcune modifiche rispetto a quello su cui il Comitato pareri della I Commissione si era già espressa il 21 ottobre scorso.
Rileva, quindi, che il comma 1 abroga l'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, che ha sancito l'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia, a condizione che il diplomato in scienze motorie consegua attestato di frequenza ad idoneo corso su paziente, da istituirsi con decreto ministeriale, presso le università. Il decreto ministeriale è stato adottato il 24 febbraio 2009, successivamente all'approvazione della proposta di legge da parte del Senato.
Ricorda che la relazione introduttiva alla proposta di legge specifica che l'abrogazione si rende necessaria poiché con la disposizione del 2005 si è attribuito il medesimo valore legale a titoli di studio conseguiti a conclusione di percorsi formativi radicalmente differenti. Evidenzia, inoltre, che mentre il diploma di laurea in fisioterapia prevede un esame finale con valore abilitante all'esercizio della professione, non esiste analoga previsione per il diploma di laurea in scienze motorie.
Rileva che il comma 2 rimette ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge, sentito il Ministro della salute e previo parere del Consiglio universitario nazionale, la definizione della disciplina del riconoscimento dei crediti formativi, nonché delle modalità per l'accesso al corso di laurea in fisioterapia e per lo svolgimento del periodo di formazione e tirocinio sul paziente.
Fa presente che il comma 3 prescrive che lo schema del decreto di cui al comma 2, dopo l'acquisizione dei pareri previsti, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Evidenzia quindi come il provvedimento in esame e, in particolare, le previsioni del comma 2 dell'articolo 1, attengano alla disciplina degli studi universitari, riconducibile ad un settore della materia dell'istruzione nel quale le università, ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione, hanno diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Ricorda, in proposito, che l'articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997, dispone che l'ordinamento degli studi dei corsi universitari sia disciplinato dagli atenei «in conformità a criteri generali definiti con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».
Il decreto ministeriale n. 270 del 2004, individua, a sua volta, la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università, e precisa che hanno identico valore legale i titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe.
Inoltre, in relazione al fatto che il diploma di laurea in fisioterapia non solo ha il valore di attestazione del compimento del relativo corso di studi, ma dà anche accesso all'esercizio della professione di fisioterapista, rileva anche la materia delle «professioni», oggetto di competenza concorrente, per cui spetta alle regioni la potestà legislativa nel rispetto dei principi fondamentali dettati con legge statale.
Ricorda che sulla materia la Corte costituzionale (sentenze n. 153 del 2006,

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n. 57 del 2007, n. 138 del 2009) è più volte intervenuta affermando che «la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato».
Tenuto, pertanto, conto che l'intervento del legislatore trova, in questo caso, giustificazione nell'esigenza di assicurare una disciplina unitaria per garantire le aspettative degli interessati, alla luce della successione in materia di differenti interventi normativi, e che eventuali questioni concernenti i contenuti della disciplina attengono al merito del provvedimento, la cui valutazione spetta alla Commissione Cultura, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca.
Nuovo testo C. 2064 Grimoldi.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Piera PASTORE (LNP), relatore, illustra il nuovo testo della proposta di legge in esame che reca un aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi Regina Margherita di Monza ed apporta talune modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca.
Rileva che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, nel complesso, alla materia «promozione e organizzazione di attività culturali», che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni.
Tenuto quindi conto che la Corte Costituzionale (sentenze nn. 478 del 2002 e 307 del 2004) ha evidenziato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni - ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione - anche al di là del riparto di competenze per materia tra Stato e regioni, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 3 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino DAVICO.

La seduta comincia alle 14.40.

5-01224 Sani: Abrogazione delle leggi istitutive dei comuni di Seggiano e di Follonica.

Il sottosegretario Michelino DAVICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Luca SANI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Governo. Rileva, peraltro, che rimane l'imbarazzo creato nell'ambito dei territori interessati, situazione che denota forse un po' di approssimazione e superficialità nelle modalità di redazione del decreto in questione.

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5-01257 Zazzera: Mancato accoglimento della richiesta di convocazione del consiglio comunale di Martina Franca sulla questione dell'assunzione di personale.

Il sottosegretario Michelino DAVICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Pierfelice ZAZZERA (IdV), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal Governo. La situazione sollevata nell'interrogazione riguarda, in particolare, la mancata convocazione - nonostante la richiesta formulata da dieci consiglieri su trenta - di un Consiglio comunale per affrontare la questione dell'assunzione di personale e le avvenute stabilizzazioni avvenute in assenza del Piano triennale del fabbisogno del personale.
Ritiene quindi importante che la questione sia all'attenzione della Corte dei conti e segnala l'esigenza di monitorare le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche da parte del comune di Martina Franca.

5-02086 Schirru: Espulsione di un cittadino senegalese.
5-02088 Pili: Espulsione di un cittadino senegalese.
5-02098 Zaccaria: Espulsione di un cittadino senegalese.

Donato BRUNO, presidente, avverte che le interrogazioni Schirru n. 5-02086, Pili n. 5-02088 e Zaccaria 5-02098, vertendo sul medesimo argomento, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Michelino DAVICO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

Amalia SCHIRRU (PD), replicando, ritiene che - seppure in ritardo - la risposta fornita costituisca un elemento importante che dà soluzione ad una vicenda che riguarda un caso concreto.
Grazie al lavoro della Commissione territoriale per i rifugiati, alla mobilitazione delle istituzioni e degli avvocati del signor Talla Ndao si è trovata una soluzione ad una vicenda che ha visto un cittadino straniero - residente da anni in Italia ed integrato nel territorio nazionale - privato del permesso di soggiorno e trasferito in un centro di identificazione ed espulsione solo per avere commesso reati sanabili con una sanzione amministrativa.
Ritiene quindi necessario porre particolare attenzione a questioni analoghe a quella rappresentata nell'interrogazione, individuando soluzioni alternative a quelle attualmente previste per coloro che commettono reati sanabili con una sanzione amministrativa, al fine di evitare che, in futuro, possano nuovamente verificarsi situazioni di tale tenore. Sono, infatti, innegabili i costi umani, sociali ed economici che ha dovuto subire il signor Talla Ndao.

Roberto ZACCARIA (PD), replicando, esprime piena soddisfazione per la soluzione della questione sollevata con l'interrogazione in titolo. Evidenzia come l'intervento corale che ha spinto gli interroganti a porre la questione abbia dato, alla fine, risultati positivi Al tempo stesso, tuttavia, emerge come qualcosa non abbia funzionato nel meccanismo normativo che disciplina la materia, rendendo evidente l'insufficienza dell'impianto legislativo vigente nel governare tali fenomeni.
Ritiene quindi che la vicenda in questione debba rappresentare un utile spunto di riflessione per riordinare l'attuale quadro normativo in materia di immigrazione che è caratterizzato, allo stato, da interventi episodici che non consentono di comprendere e valutare compiutamente la realtà che esiste dietro le norme. Chiede quindi al presidente della Commissione di promuovere un'iniziativa normativa che consenta di rendere maggiormente chiaro e funzionale il contesto

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normativo, così da evitare situazioni di iniquità nei confronti delle fattispecie concrete.

La seduta termina alle 14.55.

Mercoledì 3 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 14.55.

Variazione nella presidenza di un gruppo parlamentare

Donato BRUNO, presidente, avverte che il presidente del gruppo parlamentare Partito democratico ha comunicato, con lettera in data 2 febbraio 2010, che il deputato Gianclaudio Bressa ricoprirà l'incarico di capogruppo nella I Commissione in sostituzione del deputato Sesa Amici.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici.
Atto n. 170.
(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 2 febbraio 2010.

Donato BRUNO, presidente, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame dello schema di decreto in titolo alla seduta già prevista per domani, in cui è stata assicurata la presenza del Sottosegretario Mantovano, incaricato di seguire il provvedimento.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 15.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab.
C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini e C. 3020 Amici.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Souad SBAI (PdL), relatore, intende illustrare il contenuto delle tre proposte di legge che sono state recentemente assegnate alla I Commissione in sede referente.
Si sofferma, in primo luogo, sulla proposta di legge C. 627 Binetti, volta a sostituire l'attuale testo dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, specificando che è vietato, in luogo pubblico o aperto al pubblico, l'uso di qualunque mezzo che travisi e renda irriconoscibile la persona senza giustificato motivo.
Nella proposta di legge si fa al contempo presente che è in ogni caso giustificato l'uso dei predetti mezzi resi necessari da stati patologici opportunamente certificati, l'uso di caschi protettivi alla guida di veicoli per i quali esso sia obbligatorio o facoltativo ai sensi delle norme vigenti, l'uso di apparati di sicurezza nello svolgimento dei lavori che lo rendono necessario, l'uso di passamontagna o simili in presenza di temperature inferiori a 4 gradi centigradi nonché l'uso di maschere connesso a ricorrenze, tradizioni o usi, con l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza.
La proposta di legge specifica altresì che i segni e gli abiti che, liberamente

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scelti, manifestino l'appartenenza religiosa devono ritenersi parte integrante degli indumenti abituali. Il loro uso in luogo pubblico o aperto al pubblico è giustificato a condizione che la persona mantenga il volto scoperto e riconoscibile.
Illustra, quindi, la proposta di legge C. 3018 Mantini aggiunge una precisazione al primo comma dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, specificando che «è altresì vietato l'utilizzo degli indumenti femminili denominati burqa e niqab».
Ricorda che il testo vigente del suddetto articolo 5 reca il divieto dell'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. Stabilisce inoltre che è in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.
Rileva che nella relazione di accompagnamento di tale proposta di legge si evidenzia che non è possibile qualificare burqa e niqab come «indumenti religiosi» e dunque risulta inappropriato ogni richiamo all'articolo 19 della Costituzione o all'articolo 9 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Si fa altresì presente che burqa e niqab, per la speciale costrizione fisica, morale e sociale che determinano e per l'evidente valore simbolico, non sono facilmente assimilabili ad altri indumenti, ferma restando, nel diritto, la regola interpretativa dell'analogia, e devono essere espressamente vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico perché lesivi della dignità della persona, senza giustificato motivo.
Illustra, infine, la proposta di legge C. 3020 Amici, volta a sostituire l'attuale testo del suddetto articolo 5 specificando che - rispetto al divieto di utilizzo di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico - costituisce in ogni caso giustificato motivo l'uso di indumenti indossati per ragioni di natura religiosa, etnica o culturale, a condizione che la persona mantenga il volto scoperto e chiaramente riconoscibile.
Si mantiene - al contempo - l'attuale previsione dell'articolo 5 in base alla quale l'uso dei caschi e degli altri mezzi è in ogni caso vietato in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.
Conclude osservando che al termine della discussione di carattere generale si potrebbe procedere alla nomina di un comitato ristretto per il seguito dei lavori.

Salvatore VASSALLO (PD) chiede chiarimenti in merito ai tempi che si intendono prevedere per il seguito dell'esame delle proposte di legge in titolo.

Sesa AMICI (PD) tenuto conto che la richiesta della relatrice di procedere alla costituzione di un Comitato ristretto fa intendere che vi è una volontà di accelerare l'iter di esame delle proposte di legge, prospetta l'opportunità di dedicare alcune sedute al seguito della discussione di carattere generale prima di procedere all'esame nell'ambito del Comitato ristretto. Ciò tanto più alla luce della assegnazione di tre nuove proposte di legge sulla materia, che la relatrice ha illustrato nella seduta odierna.

Donato BRUNO, presidente, tenuto conto di quanto rappresentato, ritiene che la discussione di carattere generale sulle proposte di legge in titolo possa proseguire fino alla giornata di mercoledì 10 febbraio, dopodiché la Commissione potrà valutare se procedere alla costituzione di un Comitato ristretto per il seguito dell'esame, come suggerito dal relatore.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di mozione di sfiducia nei confronti degli organi di governo del comune e della provincia.
C. 588 Tassone.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 2 febbraio 2010.

Salvatore VASSALLO (PD) osserva che la mozione di sfiducia costruttiva nei confronti del sindaco è uno strumento debole rispetto allo scopo che la proposta di legge in esame si prefigge, ossia di contrastare i cambiamenti della maggioranza consiliare e di conferire maggiore stabilità al sindaco stesso e all'esecutivo comunale. È uno strumento debole in quanto in sostanza serve solo a limitare il tempo entro il quale devono concludersi gli accordi tra le forze politiche per la sostituzione del sindaco. Non per nulla questo strumento, negli ordinamenti stranieri nei quali è previsto, si accompagna con altri istituti di stabilizzazione dell'esecutivo. Del resto, la stessa esperienza italiana ne testimonia l'inadeguatezza. La mozione di sfiducia costruttiva fu introdotta in Italia con la riforma dell'ordinamento degli enti locali del 1990 come estremo tentativo per rivitalizzare il sistema del governo di coalizione, ma fu subito abbandonata, nel 1993, con il passaggio al sistema, più efficace, dell'elezione diretta del sindaco e, contestualmente, della maggioranza consiliare. Questo sistema lega inscindibilmente il sindaco e la maggioranza, la quale, di regola ma non necessariamente, è dello stesso segno politico del sindaco, e li rende responsabili insieme direttamente davanti all'elettorato. Ora, la responsabilità del sindaco davanti all'elettorato verrebbe meno con l'introduzione della sfiducia costruttiva. Per questa ragione la proposta di legge in esame non è, a suo avviso, condivisibile.
Rileva però, d'altra parte, che la proposta di legge, sebbene non condivisibile rispetto all'intento dei presentatori, offre l'occasione per riflettere sul punto se sia utile mantenere sempre fermo il legame tra maggioranza consiliare e sindaco. Occorre, infatti, distinguere il caso in cui il sindaco si dimetta a causa del venir meno della fiducia della sua maggioranza dal caso in cui invece si dimetta per ragioni personali, anche legate a una vicenda giudiziaria, che non intaccano di per sé il rapporto di fiducia. Il caso delle dimissioni del sindaco di Bologna, Delbono, è esemplare da questo punto di vista. È evidente che là dove viene meno il rapporto fiduciario si deve tornare alle urne per eleggere, insieme, il nuovo sindaco e il nuovo consiglio. Là dove invece il sindaco si dimetta per ragioni personali senza che questo intacchi il rapporto fiduciario sarebbe forse più ragionevole, onde evitare il commissariamento del comune fino al primo turno elettorale utile, applicare l'articolo 53, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che regola il caso di impedimento permanente del sindaco, anziché l'articolo 53, comma 3, che regola invece il caso di dimissioni. Le dimissioni senza cessazione del rapporto di fiducia con il consiglio devono infatti assimilarsi all'impedimento permanente. Ai sensi del comma 1, come noto, in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Non si procede però al commissariamento: consiglio e giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco e, sino ad allora, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) rileva che la proposta di legge in esame pone un problema effettivo: quello della debolezza dei poteri e dell'identità dei consigli comunali, i quali, dall'entrata in vigore della legge n. 81 del 1993, che ha previsto l'elezione diretta del sindaco, sono schiacciati dalla preminenza degli esecutivi comunali, ossia dei sindaci e delle giunte, che ne sono diretta promanazione. Nondimeno, la soluzione prospettata dalla proposta di legge non è condivisibile, in quanto introdurre la mozione di sfiducia

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costruttiva nel rapporto tra consiglio comunale e sindaco equivarrebbe a vanificare l'unica riforma istituzionale che abbia funzionato negli ultimi venti anni: appunto l'elezione diretta del sindaco. La mozione di sfiducia costruttiva presuppone infatti l'esistenza di un rapporto fiduciario tra maggioranza consiliare e sindaco che in effetti non esiste, dal momento che sindaco e maggioranza sono eletti contestualmente dal corpo elettorale ed hanno dunque la medesima investitura da parte di quest'ultimo.
Nel dichiararsi quindi contraria per queste ragioni alla proposta di legge in esame, osserva che è però d'altra parte necessario trovare il modo di rafforzare il ruolo dei consigli comunali, potenziandone le funzioni di indirizzo e controllo. A tal fine occorre però un rafforzamento delle strutture serventi delle amministrazioni locali, in quanto il consiglio non potrà mai esercitare un incisivo ruolo di indirizzo e controllo se non è supportato da propri uffici, indipendenti da quelli che fanno capo al sindaco e alla giunta. A suo avviso, il problema potrebbe essere affrontato nell'ambito dell'esame del disegno di legge del Governo in materia di riforma dell'ordinamento degli enti locali (C. 3118). L'introduzione della mozione di sfiducia costruttiva potrebbe essere d'altra parte valutata con riferimento alle regioni, attesa la natura non amministrativa dell'ente regionale e il particolare ruolo del consiglio regionale.

Giuseppe CALDERISI (PdL), con riferimento all'intervento della deputata Lanzillotta, invita a tener presente che difficilmente la proposta di legge in titolo può costituire l'occasione per affrontare il problema del ruolo dei consigli comunali, che più opportunamente potrebbe essere discusso nell'ambito dell'esame del disegno di legge del Governo in materia di riforma dell'ordinamento degli enti locali (C. 3118). È del resto un problema che non si lascia risolvere interamente con una riforma legislativa; dipende infatti anche dalla mentalità italiana, nella quale manca la cultura del controllo, per cui il consiglio non ritiene di avere potere se non ha il potere di crisi, ossia il potere di far dimettere il sindaco e la giunta. Quanto alla proposta in esame, non c'è dubbio che essa metta in discussione l'elezione diretta del sindaco e pertanto non sia sostenibile.
Con riferimento poi all'intervento del deputato Vassallo, osserva che non è mai agevole dire se, in caso di dimissioni del sindaco, le ragioni siano solo personali ovvero abbiano intaccato il rapporto fiduciario: non è il sindaco che può dirlo, atteso che il rapporto, proprio in quanto rapporto, coinvolge due soggetti.

Pierguido VANALLI (LNP), considerato che la discussione di carattere generale si conclude oggi, intende ribadire che la posizione del proprio gruppo è di contrarietà alla proposta di legge in esame. L'elezione diretta del sindaco è una riforma istituzionale ormai consolidata, la quale ha riscosso il pieno consenso dei cittadini ed ha dato esiti positivi alla prova dell'esperienza. Non c'è dubbio che, se viene meno il soggetto nel quale i cittadini hanno riposto la loro fiducia, occorre tornare senz'altro alle urne.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire ricorda che, come convenuto nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si conclude con questa seduta la discussione di carattere generale sulla proposta di legge in titolo e che il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle ore 12 di domani. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.
(Testo unificato C. 825 Angela Napoli ed abb.)