CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 febbraio 2010
277.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Martedì 2 febbraio 2010. - Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. - Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia.
C. 2079 Letta.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessia Maria MOSCA (PD), relatore, osserva preliminarmente come sia in corso, già da alcuni anni, un ampio dibattito, vertente sulla dimensione patologica assunta dal fenomeno dell'emigrazione dei laureati, soprattutto più giovani e più competenti, i quali lasciano il nostro Paese per andare a lavorare all'estero.
Evidenzia, in particolare, come il totale dei laureati italiani che lavorano all'estero sia di gran lunga maggiore del totale dei laureati stranieri che lavorano in Italia, mentre altri Paesi, segnatamente il Regno Unito, la Germania e la Francia, riescono ad attrarre dall'estero molti più laureati di quelli che si allontanano dal loro territorio.
Sottolinea, inoltre, come la necessità di utilizzare al meglio tutti i talenti italiani e di potenziare il capitale umano del Paese sia particolarmente avvertita nell'attuale contesto di crisi economica e risulti condivisa da tutti gli schieramenti politici, come dimostrato dal fatto che la proposta di legge in esame è stata sottoscritta da deputati appartenenti ai due maggiori gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione.
Ricorda quindi che il provvedimento si inscrive nell'ambito di un più ampio progetto, denominato «Controesodo», mediante il quale il Partito Democratico intende avanzare proposte in favore di quanti sarebbero disponibili a rientrare in Italia, a patto di vedere valorizzate la professionalità e le competenze acquisite, segnalando, altresì, come il testo all'esame

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della Commissione sia stato predisposto all'esito di un'ampia consultazione cui hanno partecipato anche le categorie interessate.
In tale contesto l'intervento legislativo intenda introdurre nell'ordinamento nazionale strumenti, segnatamente attraverso il meccanismo tributario del credito d'imposta, volti a sostenere ed incentivare i cittadini italiani e comunitari nati a partire dal 1969 a rientrare ovvero a trasferirsi in Italia per ragioni lavorative ed imprenditoriali, prevedendo un livello particolarmente intenso di agevolazione per coloro che intendano trasferirsi nelle regioni meridionali nonché in favore delle donne.
Illustra quindi il contenuto della proposta di legge, che si compone di 16 articoli.
L'articolo 1, comma 1, indica le finalità dell'intervento legislativo, che è volto ad incentivare, attraverso l'introduzione di agevolazioni fiscali sotto forma di credito d'imposta, il rientro in Italia di cittadini comunitari che hanno maturato esperienze lavorative all'estero.
Il beneficio, subordinato al possesso di specifici requisiti, è costituito da un credito d'imposta, e si applica nei confronti dei lavoratori che rientrano in Italia per svolgere attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d'impresa, nonché ai datori di lavoro - siano essi lavoratori autonomi, imprese individuali o società - i quali si impegnano ad assumere i cittadini comunitari che lavorano all'estero e ad impiegarli in strutture produttive ubicate nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise.
Il comma 2 prevede inoltre l'introduzione di alcune semplificazioni di natura procedurale e burocratica al fine di agevolare il rientro dei lavoratori.
Il comma 3 stabilisce che il beneficio spetta per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del provvedimento e la fine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e che i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data del 20 gennaio 2009.
L'articolo 2 disciplina le modalità di fruizione del beneficio fiscale, il quale è concesso, ai sensi del comma 1, previa presentazione di apposita domanda, nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 4. Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, mediante deduzione dai pagamenti di tributi e contributi da versare mediante il modello F24. La disposizione precisa inoltre che il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP e non rileva ai fini della determinazione della quota di indeducibilità degli interessi passivi.
Ai sensi del comma 2 il beneficio è riconosciuto nel rispetto dei limiti degli aiuti di minima entità stabiliti dalla normativa europea (cosiddetti de minimis) e pertanto non è soggetto all'obbligo di notifica e all'autorizzazione comunitaria.
L'articolo 3 individua i requisiti che devono essere posseduti dai lavoratori per il diritto alla concessione del credito d'imposta indicato all'articolo 2.
In primo luogo, per tutti i soggetti, è necessario che siano nati dopo il 1o gennaio 1969 in uno degli Stati membri dell'Unione europea e che siano cittadini comunitari dalla nascita e che siano stati residenti in Italia in via continuativa per almeno 24 mesi.
In secondo luogo, i cittadini in possesso dei predetti requisiti possono presentare la richiesta qualora si verifichino le seguenti condizioni:
1) sono residenti all'estero, in via continuativa da più di 24 mesi, e vengono assunti in Italia ovvero decidono di esercitare un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia ed a tal fine si impegnano a trasferire la residenza e il domicilio in Italia entro tre mesi dall'avvio dell'attività;
2) sono residenti nel Paese di origine, hanno avuto un contratto di lavoro dipendente ovvero hanno svolto un'attività di studio, per un periodo continuativo di almeno 24 mesi, in uno Stato estero diverso

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da quello di origine e dall'Italia e vengono assunti in Italia ovvero si impegnano ad esercitare un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia ed a tal fine si impegnano altresì a trasferire il domicilio, confermando la residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività.

L'articolo 4 stabilisce la misura del credito d'imposta, distinguendo tra i lavoratori che rientrano in Italia per avviare attività di lavoro autonomo o d'impresa e quelli che vengono assunti come lavoratori dipendenti.
Ai sensi del comma 1, alle persone fisiche che decidono di esercitare un'attività d'impresa o di lavoro autonomo in Italia spetta un credito d'imposta formato da due componenti:
a) una componente fissa, fissata nella misura annua di 25.000 euro per un periodo di tre anni; l'ammontare del beneficio è elevato a 50.000 euro annui se i lavoratori investono in una struttura produttiva ubicata nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise;
b) una componente variabile, rapportata all'ammontare delle spese di investimento in beni materiali e immateriali effettuate nel medesimo triennio cui è riferita la componente fissa indicata nella lettera a).

La misura della componente variabile, fissata al 40 per cento delle predette spese di investimento, è elevata al 60 per cento se il beneficiario è un'imprenditrice o lavoratrice autonoma, ovvero se l'investimento è effettuato nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise, ed è elevata all'80 per cento se, contestualmente, il beneficiario è una donna che investe in tali regioni.
Il comma 2 stabilisce che il credito d'imposta in favore dei lavoratori dipendenti assunti in Italia è pari a 25.000 euro annui per un triennio e che tale misura è elevata a 50.000 euro annui per il triennio se i soggetti sono destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise.
In base al comma 3 il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso.
L'articolo 5 stabilisce, al comma 1, che il credito d'imposta spetta alle imprese e ai titolari di reddito professionale che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti assumendo lavoratori che rientrano dall'estero in strutture produttive ubicate nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise.
L'ambito soggettivo interessa tutti i datori di lavoro, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, che destinano i nuovi lavoratori in strutture situate nelle regioni italiane sopra indicate. Sono esclusi dall'ambito soggettivo lo Stato e le altre amministrazioni pubbliche. Il diritto al credito d'imposta è subordinato all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di un lavoratore in possesso dei requisiti indicati all'articolo 6.
Ai sensi del comma 2 il credito d'imposta non è cumulabile con altri benefici fiscali concessi in relazione al medesimo lavoratore assunto. Il beneficio, inoltre, è riconosciuto nel rispetto dei limiti degli aiuti di minima entità stabiliti dalla normativa europea (cosiddetti de minimis) e pertanto non è soggetto all'obbligo di notifica e all'autorizzazione comunitaria.
L'articolo 6 stabilisce i requisiti che i lavoratori assunti debbono possedere affinché il datore di lavoro possa usufruire del credito d'imposta.
In particolare, ai sensi del comma 1, hanno diritto all'agevolazione fiscale i datori di lavoro che assumono lavoratori nati, dopo il 1o gennaio 1969, in uno dei Paesi dell'Unione europea e che risultino:
1) residenti all'estero in via continuativa da più di 24 mesi, che abbiano risieduto continuamente in Italia per almeno 24 mesi e che e si impegnano a trasferire, entro tre mesi dalla data di assunzione, la residenza e il domicilio in

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una delle seguenti regioni: Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise;
2) residenti nel loro Paese di origine, che abbiano risieduto continuamente per almeno 24 mesi in Italia, che hanno avuto continuamente un contratto di lavoro dipendente fuori dal Paese di origine e dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più e che si impegnano a trasferire, entro tre mesi dalla data di assunzione, il proprio domicilio nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise;
3) residenti fuori dal loro Paese di origine, che abbiano svolto continuativamente un'attività di studio fuori da tale Paese e dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più e che si impegnano a trasferire, entro tre mesi dalla data di assunzione, il proprio domicilio nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise.

Il comma 2 equipara, ai fini della concessione del credito d'imposta, i soci lavoratori delle società cooperative ai lavoratori dipendenti.
L'articolo 7, al comma 1, specifica che il beneficio spetta in misura pari a 500 euro mensili per un periodo di tre anni per ciascun lavoratore assunto solo se l'assunzione determina un reale incremento del numero dei dipendenti in essere. A tal fine, con cadenza mensile, il datore di lavoro deve verificare che il numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in essere è superiore a quello medio rilevato con riferimento al periodo d'imposta precedente a quello di concessione del primo credito d'imposta.
In caso di assunzione di lavoratori con contratto a tempo parziale, la misura del credito d'imposta deve essere rideterminata in misura proporzionale alle ore lavorate.
Il comma 2 subordina l'agevolazione all'indicazione - nella dichiarazione dei redditi - dei dati e degli elementi richiesti per il diritto al beneficio, tra i quali il codice fiscale del lavoratore e l'ammontare del credito d'imposta, precisando inoltre che il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, mediante deduzione dai pagamenti di tributi e contributi da versare mediante il modello F24, a decorrere dal primo giorno successivo a quello di accoglimento dell'istanza.
La disposizione indica altresì che il credito non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP e non rileva ai fini della determinazione della quota di indeducibilità degli interessi passivi.
Il comma 3 disciplina la determinazione dell'incremento occupazionale in presenza di società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, disponendo, con finalità antielusive, che nelle suddette ipotesi rileva il decremento occupazionale registrato nelle società collegate, controllante nonché in quelle che fanno capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
L'articolo 8 subordina il diritto al credito d'imposta alla presenza delle seguenti condizioni:
a) rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali, con riferimento a tutti i lavoratori dipendenti ivi inclusi quelli per i quali non spetta il beneficio in commento;
b) rispetto delle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro;
c) assenza, nel periodo d'imposta precedente quello di concessione del primo credito d'imposta, di riduzioni del personale, diverse da quelle dovute a motivi di pensionamento;
d) non siano stati ottenuti e utilizzati altri incentivi concernenti i medesimi lavoratori assunti.

L'articolo 9 precisa, al comma 1, che le pratiche burocratiche necessarie saranno curate dai Consolati italiani all'estero, anche d'intesa con la Società Italia lavoro S.p.A., garantendo inoltre che alle persone rientranti in Italia sia rilasciata, in quanto applicabile, l'attestazione delle competenze

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professionali e dei titoli di studio eventualmente acquisiti all'estero, ai sensi della decisione 2241/2004/CE.
Ai sensi del comma 2, il Ministro degli Affari esteri, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e politiche sociali e dell'economia e finanze, definisce funzioni e ruoli relativi all'attuazione del comma 1.
L'articolo 10 prevede che il Ministero degli Affari esteri curi, avvalendosi anche della rete diplomatico-consolare all'estero, e di concerto con il Ministero del lavoro, salute e politiche sociali, l'organizzazione di corsi gratuiti di lingua italiana a favore dei lavoratori rientranti in Italia e dei loro familiari conviventi che ne facciano espressamente richiesta.
L'articolo 11, comma 1, riconosce, ai cittadini comunitari di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), i medesimi diritti assistenziali e previdenziali previsti, al momento del rientro in Italia, dall'ordinamento del Paese estero di provenienza.
Il comma 2 riconosce, agli stessi soggetti indicati in precedenza, il diritto alla totalizzazione dei contributi versati a forme di previdenza estere con quelli della previdenza nazionale. La totalizzazione viene effettuata dagli istituti di previdenza, pubblici e privati, ai quali i cittadini comunitari hanno l'obbligo di iscriversi dopo il rientro in Italia.
Il comma 3 prevede che l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinata alla stipula di appositi accordi tra il Governo italiano e i Governi dei Paesi esteri interessati e che, in conformità a quanto disposto da tali accordi, gli istituti di previdenza provvedono ad adottare specifiche norme regolamentari ai fini dell'attuazione di tali disposizioni.
L'articolo 12 disciplina le modalità di richiesta, da parte degli interessati del credito d'imposta, nonché le modalità di concessione del beneficio ai lavoratori ed ai datori di lavoro da parte dell'Agenzia delle entrate.
Il comma 1 stabilisce che i potenziali beneficiari devono presentare, in via telematica, una richiesta al Centro operativo dell'Agenzia delle entrate di Pescara. La domanda deve contenere l'indicazione di tutti gli elementi e i dati individuati dal provvedimento in esame nonché dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare ai sensi del successivo comma 10.
Per ciascuna domanda ricevuta, l'Agenzia delle entrate rilascia, ai sensi del comma 2, una certificazione della data e del protocollo di presentazione. L'esame e l'accoglimento delle domande avviene in base all'ordine cronologico di presentazione e alla disponibilità delle risorse finanziarie stanziate. Pertanto, saranno esaminate per prime le domande non accolte l'anno precedente per assenza di fondi.
Secondo il comma 3, qualora le richieste presentate dai contribuenti non possono essere accolte per mancanza di uno degli elementi da indicare, ovvero per mancanza di risorse, l'Agenzia delle entrate deve comunicare, in via telematica entro trenta giorni, il diniego al soggetto interessato. Trascorso inutilmente tale termine, opera l'istituto del silenzio assenso e il credito d'imposta si intende concesso.
Ai sensi del comma 4, i lavoratori che intendono iniziare una nuova attività in Italia devono, per fruire del credito d'imposta, presentare la richiesta prima di iniziare tale nuova attività.
In base al comma 5 i lavoratori che hanno ricevuto l'accoglimento della domanda devono, a pena di decadenza anche del credito d'imposta già fruito, inviare nel mese di gennaio di ciascuno dei due anni successivi a quello di accoglimento una comunicazione attestante la permanenza delle caratteristiche soggettive richieste.
I lavoratori cui la domanda non è stata accolta per mancanza di fondi possono, ai sensi del comma 6, ripresentare la richiesta l'anno successivo; in tal caso la loro domanda ha priorità su quelle presentate per la prima volta.
Il comma 7 ribadisce, con riferimento al credito d'imposta in favore dei datori di lavoro, quanto disposto, con riferimento a tutti i potenziali beneficiari, nel comma 1. In particolare, si dispone che i datori di lavoro presentano la domanda in via telematica

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al centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui hanno stipulato il contratto di assunzione indicato nell'articolo 6.
In caso di successive e ulteriori assunzioni di lavoratori dipendenti, il datore di lavoro può presentare nuove domande di concessione del credito d'imposta.
Il comma 8 dispone l'obbligo, a carico dei datori di lavoro che hanno ricevuto l'accoglimento della domanda, di presentare una comunicazione attestante la permanenza delle caratteristiche soggettive richieste ai sensi dell'articolo 6. In particolare, devono essere presentate, pena la decadenza dal beneficio anche se già fruito, due comunicazioni nei mesi di gennaio dei due anni successivi a quello dell'accoglimento del credito d'imposta.
La comunicazione deve evidenziare anche l'eventuale minore credito spettante, rispetto a quello concesso, nell'anno precedente ovvero in quello in corso, al fine di disciplinare l'ipotesi in cui, nel corso dell'anno, il numero dei dipendenti venga ridotto e, pertanto, il datore di lavoro non abbia più diritto al beneficio autorizzato preventivamente.
La stessa comunicazione costituisce presupposto per fruire della quota annua del beneficio già prenotato, relativa all'anno nel quale la stessa deve essere presentata mentre il mancato invio della stessa comporta la cessazione del diritto al credito d'imposta a decorrere dal periodo d'imposta di riferimento nonché di quello già maturato e non utilizzato.
I datori di lavoro la cui domanda non è stata accolta per mancanza di fondi possono, ai sensi del comma 9, ripresentare la richiesta l'anno successivo; in tal caso la loro domanda ha priorità su quelle presentate per la prima volta. La richiesta contenuta nella domanda ripresentata può interessare un importo del credito d'imposta non superiore a quello indicato nella domanda originaria.
Il comma 10 rinvia ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, la definizione delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati e degli elementi stabiliti ai sensi del provvedimento in esame.
Ai sensi del comma 11 l'Agenzia delle entrate deve pubblicare su internet, con cadenza mensile, l'elenco delle domande ricevute e di quelle accolte indicando i nominativi e l'importo del beneficio concesso. Inoltre, dovrà rendere note le risorse finanziarie residue e quelle rese disponibili a seguito di revoche, rinunce o decadenze. Inoltre, l'Agenzia delle entrate deve indicare con tempestività sul sito internet la data a decorrere dalla quale sono esaurite le risorse finanziarie necessarie per la concessione del beneficio fiscale.
L'articolo 13 stabilisce, al comma 1, che il lavoratore decade dal diritto a fruire dal credito d'imposta qualora:
a) trasferisca, entro 5 anni dalla prima fruizione del credito d'imposta, la residenza o il domicilio fuori dall'Italia;
b) vengano ceduti, entro 5 anni, i beni acquistati che hanno determinato l'ammontare del credito d'imposta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b).

In base al comma 2 le cause indicate nel comma 1 determinano la decadenza dal beneficio anche rispetto ai periodi già maturati e, pertanto, comportano il recupero del credito d'imposta già utilizzato, con l'applicazione di sanzioni ed interessi.
Il comma 3 disciplina le ipotesi in cui i lavoratori, le attività ovvero i beni oggetto di investimento inizialmente localizzati in una delle regioni maggiormente agevolate (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise), siano trasferiti al di fuori delle citate aree entro 5 anni dalla prima fruizione dell'agevolazione fiscale. In tal caso, si dispone che la misura del credito d'imposta deve essere rideterminata secondo un nuovo valore assoluto o percentuale.
Ai sensi del comma 4 la rideterminazione della misura del beneficio di cui al comma 3 opera a decorrere dalla data in cui si verifica il trasferimento ivi indicato.

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Il comma 5 dispone che il datore di lavoro decade dal beneficio qualora:
a) il numero dei dipendenti, su base annuale, impiegati nelle regioni agevolate, risulti inferiore alla media degli stessi occupati nel periodo precedente a quello di concessione del primo credito d'imposta; ai fini del predetto calcolo, si considerano anche i lavoratori a tempo determinato e quelli con contratto di formazione lavoro ed i lavoratori in part-time sono computati in proporzione alle ore di lavoro prestate;
b) siano state definitivamente accertate violazioni non formali alla normativa vigente in materia fiscale e contributiva, di salute, di sicurezza dei lavoratori commesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento e per le quali sono irrogate sanzioni di ammontare non inferiore a 5.000 euro; la decadenza opera anche qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 300 del 1970;
c) siano stati concessi altri incentivi per l'assunzione dei medesimi lavoratori.

In base al comma 6 la data di accertamento delle condizioni indicate nel comma 5 determina la decorrenza del termine per il recupero del beneficio fruito dal datore di lavoro e l'applicazione delle relative sanzioni.
In particolare, il comma 7 stabilisce che la decadenza produce effetti, per l'ipotesi indicata nella lettera a) del comma 5, a decorrere dall'anno successivo a quello di rilevazione della ivi indicata divergenza, mentre per le ipotesi indicate nelle lettere b) e c) del comma 5, l'effetto è retroattivo, e pertanto determina il recupero del credito d'imposta già utilizzato con l'applicazione delle relative sanzioni ed interessi.
L'articolo 14 prevede, al comma 1, che dalla concessione dei crediti d'imposta per i lavoratori non derivino oneri per il bilancio dello Stato.
Tale neutralità finanziaria è esplicitamente disposta in analogia con quanto previsto per il beneficio disposto in passato dall'articolo 17 del decreto-legge n. 185 del 2008, con il quale è stata introdotta una misura agevolativa diretta a favorire il rientro in Italia di docenti e ricercatori che operano all'estero. Alla predetta disposizione non erano, infatti, stati ascritti effetti onerosi dalla relazione tecnica che la accompagnava, in considerazione del fatto che i redditi derivanti dai lavoratori in questione non sarebbero stati precedentemente ad soggetti alcuna imposizione in Italia e che pertanto l'incentivo fiscale non produrrebbe effetti sostanziali rispetto al gettito annuale tendenziale.
Il comma 2 dispone un limite massimo di spesa relativamente agli incentivi fiscali per i datori di lavoro, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni a decorrere dal 2010.
Il comma 3 definisce un limite massimo di spesa in relazione alle disposizioni riguardanti le agevolazioni e la tutela dei diritti acquisiti per i lavoratori che rientrano in Italia, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2009 e a 50 milioni di euro, in via permanente, a decorrere dall'anno 2010.
L'articolo 15 dispone, al comma 1, a decorrere dall'anno 2010, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo di rotazione per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della proposta di legge in esame, alimentato dal gettito reale delle imposte dirette dei soggetti di cui all'articolo 2 e all'articolo 5, ossia, rispettivamente, le persone fisiche e le imprese ed i titolari di reddito professionale che presentano i requisiti per beneficiare degli incentivi fiscali previsti dalla proposta di legge.
Il comma 2 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle entrate, adotti, con proprio decreto, un regolamento recante le modalità di funzionamento del predetto Fondo di rotazione.
L'articolo 16 concede alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano la

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facoltà di contribuire alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del beneficio.
In particolare, il comma 1, primo periodo, riconosce alle regioni e alle province autonome la facoltà di contribuire alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle legge, in conformità a quanto disposto dal comma 2. Il secondo periodo del comma stabilisce che, in caso di cofinanziamento, i limiti di spesa stabiliti dall'articolo 14 sono aumentati in misura proporzionale alle maggiori risorse attivate.
Inoltre il comma 2, al quale il comma 1 rinvia, prevede, al primo periodo, la possibilità per le regioni e le province autonome di limitare la concessione dei crediti d'imposta ai cittadini nati nei rispettivi territori e che ivi decidono di ritornare.
Il secondo periodo del comma 2 stabilisce che i crediti d'imposta stabiliti con leggi regionali o delle province autonome concorrono alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP e che il credito d'imposta non rileva ai fini della determinazione della quota di indeducibilità fiscale degli interessi passivi.
Ai sensi del comma 3, con regolamento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sarà definito lo schema tipo di una convenzione tra l'Agenzia delle entrate e le singole regioni e province autonome per la presentazione delle domande da parte dei potenziali beneficiari e la concessione del credito d'imposta di cui al comma 2.
Propone infine di svolgere un ciclo di audizioni, al fine di approfondire le tematiche affrontate dal provvedimento e di definire un intervento normativo che risulti il più possibile efficace.

Cosimo VENTUCCI, presidente, osserva che la proposta del relatore di procedere ad una serie di audizioni potrà essere valutata, nel dettaglio, dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, già convocato per la giornata di domani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 febbraio 2010. - Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese.
C. 3033 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maurizio DEL TENNO (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 3033, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese, fatto a Roma il 20 ottobre 2008.
Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, che si compone di un Preambolo e di 9 articoli, esso mira alla realizzazione di un nuovo collegamento ferroviario da Lugano all'aeroporto lombardo di Malpensa, ed è strettamente collegato alla Convenzione italo-svizzera del 2 novembre 1999, sulla garanzia della capacità delle principali linee di collegamento tra la nuova ferrovia transalpina Svizzera con la rete italiana ad alta capacità.
L'articolo 1 reca, al primo paragrafo, l'impegno delle Parti a promuovere la

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realizzazione del collegamento ferroviario Mendrisio-Varese, con particolare riferimento a un nuovo tratto, quello tra Stabio e Arcisate, e al potenziamento dei preesistenti tratti Mendrisio-Stabio e Arcisate-Induno. Le Parti fissano l'obiettivo della creazione della nuova linea - rilevante soprattutto per il traffico passeggeri - entro il 2013.
Al secondo ed al terzo paragrafo le Parti si impegnano altresì, in base al principio di territorialità, che dovrà guidare la realizzazione dell'opera, ad attuare misure di coordinamento delle infrastrutture ferroviarie e dell'esercizio delle linee.
In base agli articoli 2 e 3, l'Accordo concerne tutte le fasi della realizzazione, dal progetto alla messa in esercizio: a tale scopo il monitoraggio di tutte le fasi del progetto e della costruzione sarà curato dal Comitato direttivo previsto dall'articolo 9 della citata Convenzione italo-svizzera del 2 novembre 1999, il quale si avvarrà sua volta di un gruppo di lavoro misto ad hoc, insediato nell'ambito del già costituito gruppo «Infrastruttura e monitoraggio».
L'articolo 4 prevede, al primo ed al secondo paragrafo, la stipula di apposite convenzioni tra i gestori delle due infrastrutture ferroviarie nazionali in ordine alle attività necessarie a realizzare il collegamento, alle condizioni di esercizio di esso e alla prestazione di servizi suscettibili di essere forniti in sinergia tra le due Parti: dette convenzioni, che saranno trasmesse per conoscenza ai rispettivi Governi, definiranno altresì le attività di gestione e pianificazione del servizio ferroviario, la manutenzione ordinaria e straordinaria della relativa infrastruttura, le modalità di fornitura di energia elettrica, le certificazioni di sicurezza, anche in questo caso mediante il massimo possibile di sinergia tra i due gestori dell'infrastruttura.
Per quanto concerne le opere impiantistiche transfrontaliere, il terzo ed il quarto paragrafo stabiliscono che i gestori delle due infrastrutture riferiranno al gruppo di lavoro misto di cui all'articolo 3 in merito alla quantificazione economica delle soluzioni tecniche adottate, in vista della ripartizione degli oneri correlati. I due gestori dell'infrastruttura ferroviaria informeranno inoltre periodicamente il gruppo di lavoro misto sullo stato di avanzamento dei lavori.
L'articolo 5 prevede, con riferimento al finanziamento dell'opera, che esso avverrà in base al principio di territorialità, con riserva di approvazione delle competenti Autorità nazionali. A tale riguardo si prevede che i due Governi informino il Comitato direttivo di cui all'articolo 3 su qualunque profilo problematico dovesse insorgere in ordine al finanziamento dell'opera o di fasi di essa.
L'articolo 6 è dedicato alla risoluzione delle controversie relative all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo, incluse quelle eventualmente insorte tra i due gestori dell'infrastruttura, che verranno tutte sottoposte al Comitato direttivo di cui all'articolo 3. In difetto d'intesa in seno al Comitato direttivo, su richiesta di una delle Parti, la controversia verrà deferita a un tribunale arbitrale di tre membri, il quale decide a maggioranza in via definitiva e con effetti vincolanti per le Parti contraenti.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 7, il quale disciplina gli aspetti demaniali connessi alla realizzazione del collegamento ferroviario.
Al riguardo si prevede che l'appartenenza a ciascuno dei due Stati, tanto delle opere realizzate, quanto di ciò che eventualmente dovesse rinvenirsi nel corso dei lavori, sarà determinata dal confine tra i due Stati, a prescindere dalla nazionalità degli scopritori.
Sempre con riferimento ai profili di interesse della Commissione Finanze, segnala l'articolo 8, ai sensi del quale le Parti s'impegnano a regolamentare le relazioni tra di esse che coinvolgano Organi dallo Stato in rapporto all'esercizio ferroviario, tra i quali è esplicitamente citata la dogana, sviluppando le necessarie intese prima della messa in servizio del nuovo collegamento.

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L'articolo 9 disciplina, al primo ed al secondo paragrafo, l'entrata in vigore dell'Accordo e la sua durata, prevista fino al 31 dicembre 2013, con successive eventuali proroghe tacite annuali, fino a giungere alla completa messa in esercizio del collegamento ferroviario.
La disposizione stabilisce inoltre, al terzo paragrafo, che l'Accordo potrà essere emendato con il reciproco consenso delle due Parti contraenti.
Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di tre articoli.
Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, mentre l'articolo 3 dispone invece in merito all'entrata in vigore della legge, che è fissata nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Dal momento che il provvedimento non presenta profili problematici per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, propone di esprimere su di esso parere favorevole.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD), pur valutando positivamente il testo dell'Accordo di cui si propone la ratifica, reputa opportuno che la Commissione sottolinei l'esigenza di procedere ad una precisa individuazione delle modalità di finanziamento delle opere connesse alla realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese.

Maurizio DEL TENNO (PdL), relatore, considera condivisibili le considerazioni espresse dal deputato D'Antoni, ritenendo pertanto opportuno inserire nella propria proposta di parere una premessa che sottolinei tale esigenza (vedi allegato).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.