CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 febbraio 2010
277.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 193/2009: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.
Emendamenti C. 3084-A Governo.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione - Parere su emendamenti).

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La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, nel rilevare che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 3 degli emendamenti, fa presente che l'emendamento Zeller 1.2 appare suscettibile di comportare maggiori oneri per il bilancio dello Stato non previsti a legislazione vigente, in quanto proroga dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2011 i giudici onorari, i vice procuratori onorari e i giudici di pace nell'esercizio delle loro funzioni. Giudica, inoltre necessario un chiarimento in ordine agli effetti finanziari dell'emendamento 1.300 del Governo, che reca una interpretazione autentica dell'articolo 50, secondo comma, del regio decreto n. 12 del 1941, volta a stabilire che per gli esperti del tribunale dei minorenni, ai quali è conferito il titolo di giudice onorario del tribunale per i minorenni, non sussistono limitazioni alla possibilità di conferma. Al riguardo, nell'osservare che ai sensi del citato secondo comma, gli esperti sono nominati per un triennio e possono essere confermati, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta. Per quanto attiene all'emendamento Ferranti 4.100, il quale dispone che il regolamento di cui al comma 10 dell'articolo 4 debba prevedere la trasmissione dei dati statistici dell'Amministrazione della giustizia anche a ciascuno dei capi degli uffici giudiziari interessati, ritiene necessaria una conferma da parte del Governo in ordine alla possibilità che a tale trasmissione si possa provvedere senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, come previsto dalla clausola di invarianza recata dal comma 10 dell'articolo 4. Ritiene, altresì, necessario un chiarimento sulle possibili implicazioni finanziarie dell'emendamento Ferranti 4-bis.101, il quale prevede che il Ministro della giustizia presenti alle Commissioni parlamentari un piano per la riorganizzazione del personale degli uffici giudiziari volto anche a prevedere, tra le altre cose, nuove assunzioni per almeno 3.000 unità e la stabilizzazione di personale comandato, nonché dell'articolo aggiuntivo Paolo Russo 4-bis.01, il quale prevede, tra le altre cose, una modifica, in senso limitativo, della fattispecie di danno erariale perseguibile innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.
Rileva, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, rileva che, in merito all'emendamento Zeller 1.2, il relatore osserva che la proroga al 31 dicembre 2011, rispetto all'attuale limite temporale del 31 dicembre 2010, previsto dall'articolo 1, comma 2, appare suscettibile di comportare maggiori oneri per il bilancio dello Stato non previsti a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene che la disposizione non presenta effetti dal punto di vista finanziario, tenuto conto che in mancanza della proroga sarebbe, comunque, possibile procedere a legislazione vigente alla sostituzione degli attuali incaricati, alla scadenza del relativo mandato, con altri soggetti di nuova nomina. Sottolinea che, conseguentemente, le relative norme di copertura finanziaria, contenute nell'articolo 48 della legge n. 347 del 1991 per i giudici di pace e nell'articolo 4 del decreto legislativo n. 273 del 1989, per i giudici onorari e per i vice procuratori onorari, sono a regime.
Con riferimento all'emendamento 1.300 del Governo, fa presente che la disposizione è volta a fornire l'interpretazione autentica dell'articolo 50, comma 2, del regio decreto n. 12 del 1942 nel senso che per i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni non sussistono limitazioni alla possibilità della loro conferma. Al riguardo, fa presente che l'articolo 50 prevede che il tribunale per i minorenni sia composto, tra gli altri, da due esperti, un uomo ed una donna, aventi i requisiti richiesti dalla legge, i quali sono nominati «per un triennio e

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possono essere confermati». Osserva, pertanto, che già a legislazione vigente, non sembrerebbero sussistere limitazioni temporali in ordine alla possibilità di riconferma degli esperti già nominati, nel presupposto che siano, comunque, in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Alla luce di tali premesse, ritiene che la proposta sia priva di effetti finanziari.
Rileva inoltre che, in merito all'emendamento Ferranti 4.100, il relatore chiede una conferma in ordine alla possibilità che agli adempimenti aggiuntivi previsti dall'emendamento si possa provvedere senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, così come previsto dall'apposita clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 10, comma 4, del testo. Al riguardo, osserva che le nuove incombenze dovranno essere, comunque, svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e che, se necessario, maggiori elementi informativi potranno essere acquisiti presso il Ministero della giustizia.
Nel concordare con il relatore circa l'onerosità dell'emendamento Ferranti 4-bis.101, privo della relativa copertura finanziaria, esprime una valutazione contraria sull'articolo aggiuntivo Paolo Russo 4-bis.01, che prevede un'ipotesi di sospensione del processo contabile in base a un mero avvio del procedimento di recupero delle somme dovute a titolo di risarcimento. In proposito, osserva che, per effetto dell'articolo aggiuntivo si determinerebbe, un'ingiustificata sospensione dei processi, con conseguente possibile ritardo nei recuperi dei risarcimenti, senza alcuna garanzia di un effettivo pagamento da parte dei convenuti.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminati gli emendamenti al disegno di legge C. 3084-A, di conversione del decreto-legge n. 193 del 2009, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
esprime

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 4-bis.101 e sull'articolo aggiuntivo 4-bis.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta, sospesa alle 14.45, riprende alle 14.50.

Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica.
Nuovo testo C. 2722.
(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 gennaio 2010.

Il vice ministro Giuseppe VEGAS, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore nel corso della precedente seduta, concorda con quanto osservato con riferimento agli effetti finanziari del provvedimento in esame, osservando che la clausola di neutralità finanziaria, prevista dall'articolo 4, non appare sufficiente ad assicurare che gli oneri derivanti

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dallo svolgimento di tutte le attività facenti capo agli enti gestori e ai comuni possano essere fronteggiate nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali già disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Circa la portata applicativa del regime di «esenzione concessoria» riferito all'istituzione dei campi di ormeggio, ritiene che tale regime mal si concili con la predetta clausola di salvaguardia finanziaria. Osserva, infatti, che la prevista facoltà per gli enti gestori delle aree marine protette di istituire, in regime di esenzione concessoria, campi di ormeggio attrezzati potrebbe comportare minori entrate per i bilanci dei comuni.
Infine, con riferimento alla richiesta di chiarimenti sulla esecuzione delle necessarie misure di sicurezza da parte delle Capitanerie di porto, nonché sulla predisposizione di mappe dei fondali da parte dell'Istituto Idrografico della Marina Militare, fa presente che i suddetti compiti rientrano pienamente fra quelli istituzionali del Corpo e dell'Istituto citati.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2722, recante istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unita da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
la facoltà per gli enti gestori delle aree marine di istituire campi di ormeggio attrezzati in regime di esenzione concessoria potrebbe determinare minori entrate per i bilanci dei comuni;
l'esecuzione di misure di sicurezza da parte delle Capitanerie di porto e la predisposizione di mappe dei fondali da parte dell'Istituto idrografico della Marina, rientrano pienamente fra i compiti istituzionali dei predetti organismi;
la clausola di invarianza di cui al comma 1 dell'articolo 4 deve essere integrata, al fine di garantirne l'effettività, con l'indicazione che le amministrazioni pubbliche interessate e gli enti gestori provvedono agli adempimenti previsti dal presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
All'articolo 1, comma 1, sopprimere le parole: «in regime di esenzione concessoria,»;
conseguentemente, al medesimo articolo 1, al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.

All'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche e gli enti gestori interessati provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.55.

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SEDE REFERENTE

Martedì 2 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni in favore dei territori di montagna.
C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani e C. 2115 Barbieri.

(Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 1o luglio 2009.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, comunico che, in data 1o dicembre 2009, è stata assegnata alla Commissione bilancio, in sede referente, la proposta di legge n. 2932, d'iniziativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, recante «Disposizioni e misure per lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione dei territori di montagna», che verte su materia identica e il cui esame sarà pertanto abbinato a quello dei progetti di legge C. 41, C. 320, C. 321, C. 605, C. 2007 e C. 2115.

Roberto SIMONETTI (LNP), relatore, avverte che il Comitato ristretto, costituito per l'esame delle proposte di legge recanti disposizioni in favore di montagna, al termine di un approfondito lavoro, ha elaborato un testo unificato delle proposte C. 41, 320, 321, 605, 2007 e 2115. Propone, pertanto, alla Commissione di adottare questo testo quale testo base per il seguito dell'esame del provvedimento.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame delle proposte di legge il testo unificato elaborato nell'ambito del Comitato ristretto (vedi allegato).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, evidenzia che il testo base testé adottato dalla Commissione rappresenta l'esito di un complesso lavoro di coordinamento e di sintesi delle diverse proposte di legge presentate, svolto nell'ambito del Comitato ristretto. Ritiene pertanto che, a seguito del voto odierno della Commissione, le risorse dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno del fondo speciale di parte corrente utilizzate con finalità di copertura dall'articolo 3 del testo base debbano a tutti gli effetti considerarsi prenotate. In proposito, osserva come, in via generale, sia buona norma che la definizione di ogni progetto di legge avvenga sempre sulla base di una stima plausibile delle risorse finanziarie a disposizione. Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo di confermare tale effetto del voto odierno della Commissione.

Il viceministro Giuseppe VEGAS conferma che, avendo la Commissione adottato come testo base il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, che prevede l'utilizzo di risorse dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno del fondo speciale di parte corrente, tali risorse devono ritenersi prenotate fino all'eventuale approvazione di un emendamento che modifichi tale previsione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, sempre alla luce del lavoro svolto in sede di Comitato ristretto, cui hanno attivamente preso parte tutti i gruppi, propone, e la Commissione decide di fissare, il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di giovedì 4 febbraio 2010. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 2 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. -

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Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 14.55

Schema di decreto ministeriale concernente la misura e le modalità di corresponsione di un ulteriore indennizzo, per gli anni dal 2009 al 2011, ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative.
Atto n. 175.

(Rinvio dell'esame).

Schema di decreto ministeriale diretto a consentire il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, dei contributi da parte di ARCUS Spa per la realizzazione di interventi di restauro e recupero del patrimonio culturale e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo.
Atto n. 178.

(Rinvio dell'esame).

Schema di decreto ministeriale diretto a consentire il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, di contributi pluriennali per la realizzazione di interventi infrastrutturali nei settori dei trasporti stradali, portuali e ferroviari.
Atto n. 179.

(Rinvio dell'esame).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, comunica che, in considerazione dei margini temporali estremamente ristretti dedicati ai lavori delle Commissioni, i provvedimenti in oggetto non potranno essere esaminati nella seduta odierna.

La seduta termina alle 15.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 274 del 26 gennaio 2010, a pagina 44, prima colonna, quarantatreesima riga, le parole: «articolo 2» sono sostituite dalle seguenti «articolo 1».