CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 febbraio 2010
277.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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COMITATO DEI NOVE

Martedì 2 febbraio 2010.

Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza.
C. 889/A ed abb.

Il Comitato si è riunito dalle 9.15 alle 9.30 e dalle 13.40 alle 13.45.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 2 febbraio 2010.

D.L. 193/2009: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.
C. 3084/A.

Il Comitato si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 2 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari.
Atto n. 185.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

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Giulia BONGIORNO, presidente, rileva preliminarmente come lo schema di decreto legislativo in esame sia stato trasmesso con forte ritardo al Parlamento per l'espressione del parere. Poiché la delega scadrà il 4 febbraio prossimo, risulta evidente come le possibilità di esame e di approfondimento da parte della Commissione siano estremamente limitate. Preannuncia quindi che quanto accaduto sarà rappresentato al Presidente della Camera, affinché questi adotti le iniziative più opportune al fine di scongiurare che simili ritardi si ripetano in futuro.

Luigi VITALI (PdL), relatore, pur ritenendo necessario che gli schemi di decreto legislativo siano trasmessi alle Camere in tempo utile, osserva tuttavia che il provvedimento in esame non sembra presentare profili di particolare complessità.
Il provvedimento in esame consta di 11 articoli e reca l'istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari.
Esso è stato adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 2, commi 13 e 14, della cd. legge sicurezza (legge n. 94 del 2009). Ricordo, in particolare, che la predetta legge ha novellato la legge n. 575 del 1965 in tema di misure di prevenzione patrimoniali antimafia (in particolare gli articoli 2-sexies, 2-septies e 2-octies), prevedendo che se il sequestro ha ad oggetto aziende, la nomina dell'amministratore dei beni sequestrati e confiscati da parte del tribunale debba avvenire unicamente nell'ambito dei professionisti iscritti all'Albo degli amministratori giudiziari, sezione «esperti in gestione aziendale»;
L'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, pertanto, prevede l'istituzione presso il Ministero della giustizia dell'Albo degli amministratori giudiziari, articolato, coerentemente con la norma di delega, in due sezioni: «ordinaria» e «esperti in gestione aziendale».
L'articolo 2 individua le attività oggetto della professione specificando che: in generale, gli iscritti nell'Albo provvedono alla custodia, conservazione e amministrazione dei beni sequestrati; gli iscritti nella sezione «esperti in gestione aziendale» provvedono alla gestione dei beni sequestrati o confiscati costituiti in azienda. Tale elencazione non ha comunque carattere esaustivo in quanto la disposizione consente ai soggetti iscritti all'Albo di svolgere ogni altra attività loro attribuita da leggi o regolamenti. Con riferimento a tale articolo ritiene opportuno chiarire se, come sembra dal tenore della disposizione, gli iscritti nella sezione «esperti in gestione aziendale» possano amministrare anche beni diversi da quelli costituiti in azienda;
L'articolo 3 disciplina i requisiti per l'iscrizione all'Albo prevedendo che coloro che già sono iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili possano iscriversi all'Albo degli amministratori giudiziari purché: risultino iscritti in tali albi da almeno 5 anni ed abbiano concretamente svolto l'attività professionale; risultino iscritti in tali albi da almeno 3 anni; abbiano concretamente svolto l'attività professionale ed abbiano frequentato con profitto corsi di formazione post-universitaria in materia di gestione aziendale o di crisi aziendali. In particolare, fermi questi requisiti, per l'iscrizione nella sezione speciale degli esperti in gestione aziendale occorre che l'attività professionale svolta sia riferibile alla gestione di aziende o di crisi aziendali. Il medesimo articolo 3 demanda ad un regolamento ministeriale la disciplina delle modalità di certificazione dei requisiti di idoneità professionale di cui alle precedenti disposizioni.
L'articolo 4 subordina l'iscrizione al possesso di una serie di requisiti di onorabilità del professionista. Sottolinea, in particolare, come al comma 1, lettera d), andrebbe precisato che non possono essere iscritti all'Albo coloro che «hanno riportato sanzioni disciplinari
Gli articoli 5 e 6 attengono alle funzioni di vigilanza, attribuite al Ministero della giustizia. In particolare, in base all'articolo 5, se il Ministero accerta la carenza o il venir meno dei requisiti per l'iscrizione all'albo, dà 6 mesi di tempo all'interessato per regolarizzare la propria posizione, ove

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possibile, procedendo altrimenti alla cancellazione dall'albo. Procede direttamente alla cancellazione se vengono meno i requisiti di onorabilità.
L'articolo 6 dispone che l'autorità giudiziaria, ma anche le amministrazioni pubbliche e gli ordini professionali collaborino alle funzioni di vigilanza del ministero comunicandogli tutti i provvedimenti adottati a carico degli iscritti all'albo, per eventuali inadempienze ai doveri nello svolgimento delle attività di amministrazione dei beni sequestrati o confiscati. In relazione alle informazioni raccolte, il ministero può non solo procedere alla cancellazione dall'albo, ma anche alla sospensione del soggetto dall'esercizio dell'attività per massimo un anno o, in caso di pendenza di un procedimento penale per i reati sopra indicati, sino all'esito del procedimento.
L'articolo 7 reca una norma transitoria per procedere alla prima formazione dell'Albo degli amministratori giudiziari (nel termine di un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo). Rileva quindi che al comma 4 appare opportuno precisare che i termini che vengono ridotti a tre anni sono i termini quinquennali, previsti dal comma 2, lettere a) e b) e dal comma 3, lettere a) e b), riferiti all'iscrizione all'Albo o all'esercizio della professione.
L'articolo 8 demanda ad un regolamento - da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo - l'individuazione delle modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari, delineando alcuni principi direttivi.
L'articolo 9 prevede che ogni iscritto all'Albo debba versare un contributo annuo per la tenuta dell'Albo. L'importo del contributo è determinato con decreto ministeriale giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.
L'articolo 10 demanda ad un regolamento del Ministro della giustizia il compito di dare attuazione al decreto legislativo con particolare riferimento alle modalità di iscrizione, sospensione e cancellazione dall'Albo e alle modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero.
L'articolo 11 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.
Si riserva di presentare una proposta di parere nel corso della prossima seduta.

Marilena SAMPERI (PD) ricorda che la delega legislativa risale al mese di luglio del 2009 e che quindi il Governo ha avuto a disposizione tutto il tempo necessario per redigere lo schema di decreto legislativo e per trasmetterlo in tempo utile alle Camere. Il fatto che invece il provvedimento sia stato trasmesso soltanto lo scorso 28 gennaio, costituisce una ulteriore dimostrazione del disprezzo di questo Governo nei confronti dell'istituzione parlamentare. Auspica quindi che la Presidente Bongiorno possa rappresentare al Presidente della Camera la vibrata protesta di questa Commissione.

Giulia BONGIORNO (PdL), presidente, sottolinea come il dibattito parlamentare sia fondamentale e ineludibile e come lo stesso non possa in alcun modo essere ingiustificatamente compresso e mortificato. Ribadisce quindi la sua intenzione di rappresentare al Presidente della Camera quanto accaduto.

Donatella FERRANTI (PD) condivide pienamente l'intervento dell'onorevole Samperi. Pur esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, preannuncia che il gruppo del Partito democratico non parteciperà ai lavori della Commissione relativi al provvedimento in esame poiché, data la ristrettezza dei tempi a disposizione, ritiene che tale esame sia sostanzialmente inutile.

Manlio CONTENTO (PdL) condivide le perplessità del relatore su taluni aspetti del provvedimento, con particolare riferimento alle attività che potranno svolgere gli iscritti alla sezione «esperti in gestione aziendale». Esprime inoltre perplessità sui criteri per la determinazione dei compensi da corrispondere agli amministratori

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giudiziari, nonché sulla sufficienza ed adeguatezza dei requisiti di onorabilità richiesti.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ricordato che nella prossima seduta la Commissione dovrà esprimere il parere sul provvedimento, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Martedì 2 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.

Misure contro la durata indeterminata dei processi.
C. 3137, approvata dal Senato.
(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 gennaio 2010.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Riconoscimento figli naturali.
C. 2519 Mussolini.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.