CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 28 gennaio 2010
276.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI

Giovedì 28 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 9.05.

5-02305 Lanzillotta: Destinazione dei Fondi strutturali europei assegnati al Dipartimento per gli affari regionali nella XV legislatura.

Il sottosegretario Aldo BRANCHER risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Linda LANZILLOTTA (Misto-Apl) chiede al rappresentante del Governo di precisare in che data sono stati affidati al FORMEZ i progetti citati nella risposta.

Il sottosegretario Aldo BRANCHER comunica che i predetti progetti sono stati affidati al FORMEZ nel 2009, riservandosi di fornire all'interrogante una data più precisa.

Linda LANZILLOTTA (Misto-Apl) nel ringraziare il presidente Giorgetti per aver calendarizzato repentinamente l'interrogazione, già rinviata nella giornata di ieri per l'assenza del Governo, dà atto al Governo della risposta, pur ritenendo che in essa vi siano elementi di genericità. Osserva che, al fine di evitare la restituzione dei fondi strutturali europei, era determinante l'affidamento al FORMEZ dei progetti relativi ai medesimi fondi. Ricorda che, al mese di ottobre 2009, erano stati impegnati solo 60.000 euro per compensi di esperti per la progettazione degli interventi, pertanto l'affidamento al FORMEZ richiamato dal sottosegretario deve essere avvenuto tra la fine di ottobre e il mese di dicembre. Al riguardo, osserva che il semplice affidamento di progetti al FORMEZ di per sé è una fictio iuris più che un'effettiva attuazione dei progetti medesimi. Ritiene che vi sia peraltro una distinzione tra il Nord ed il Sud del Paese nell'attuazione del federalismo e che vi sia una questione di capacità delle amministrazioni. Chiede che il Governo fornisca un'indicazione analitica dei progetti affidati al FORMEZ, che peraltro presenta una configurazione giuridica particolare. Nel riservarsi di presentare ulteriori atti ispettivi al fine di sapere come il FORMEZ intenda procedere nell'attuazione dei progetti, chiede al Governo se sia disponibile a fornire le informazioni richieste, eventualmente anche per le vie brevi.

Il sottosegretario Aldo BRANCHER dichiara la disponibilità del Governo a fornire i dati richiesti.

La seduta termina alle 9.15.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 28 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 13.35.

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Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
C. 1441-quater-C Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, comunica che la Commissione lavoro ha chiesto alla Commissione di riesaminare il parere contrario espresso nella seduta del 26 gennaio 2010 in merito all'articolo 47 del disegno di legge C. 1441-quater-C. Ricorda che tale disposizione è volta a riconoscere agli assicurati per i quali si verificasse un evento inabilitante la possibilità di percepire i contributi figurativi per i periodi di malattia anche oltre il limite dei ventidue mesi attualmente previsto, rinunciando tuttavia al riconoscimento della pensione di inabilità che interverrebbe trascorso tale lasso temporale.

Rocco GIRLANDA (PdL), relatore, nel richiamare quanto appena affermato dal presidente, comunico che l'INPS ha fornito i dati richiesti dalla Ragioneria generale dello Stato nelle note tecniche illustrate dal rappresentante del Governo nella ricordata seduta del 26 gennaio. Fa presente che l'INPS osserva, in particolare, come gli assicurati per i quali si verificasse un evento inabilitante potrebbero, in alternativa, optare per l'attribuzione di una pensione differita al compimento dell'età di vecchiaia, calcolata sulla base dell'anzianità maturata e di quella figurativamente accreditata, ovvero optare per il riconoscimento di una pensione di inabilità da percepire senza differimento temporale, calcolata tenendo conto, oltre che dell'anzianità maturata al momento dell'evento, anche di quella che avrebbero maturata fino al raggiungimento del requisito dell'età per la pensione di vecchiaia. Precisa che l'importo dei due trattamenti pensionistici risulterebbe mediamente di analoga entità. A ciò bisogna aggiungere come l'anticipo della pensione di inabilità, rispetto ai tempi nei quali verrebbe percepita la pensione di vecchiaia, determini un onere rilevante per l'erario. A titolo di esempio, fa presente che la pensione di inabilità anticipata di 12 anni, rispetto alla pensione di vecchiaia, comporta un onere complessivo per l'anticipo pari a circa 290.000 euro, inoltre, non venendo riconosciuta la pensione di inabilità, non verrebbe neanche percepito l'assegno di assistenza continuativa che la normativa vigente lega alla titolarità della pensione di inabilità, quantificabile in circa 400 euro per dodici mesi. Al fine di escludere qualsiasi possibile effetto oneroso per la finanza pubblica, ritiene che il parere possa essere favorevole, purché l'articolo 47 venga riformulato, inserendo alla fine la precisazione che in tali casi non è dovuta la prestazione economica di malattia a carico dell'ente previdenziale.

Pier Paolo BARETTA (PD) nel prendere atto favorevolmente del mutamento di opinione del Governo, rileva come sia singolare che, di fronte ad una norma di risparmio, vi sia stato un parere contrario del Ministero dell'economia e delle finanze. In secondo luogo, auspica che in futuro si possa procedere con maggiore rigore. In terzo luogo, ritiene comunque non necessaria la riformulazione prospettata dal relatore in quanto pleonastica.

Rocco GIRLANDA (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
riesaminato l'articolo 47 del disegno di legge C. 1441-quater-C, recante Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in materia in tema di lavoro, e gli emendamenti ad esso riferiti;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

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esprime
PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
All'articolo 47, comma 1, capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «in tal caso, non è dovuta la prestazione economica di malattia a carico dell'ente previdenziale».
Fa quindi presente che conseguentemente si intende revocata la condizione volta alla soppressione dell'articolo 47, contenuta nel parere espresso in data 26 gennaio 2010.

Lucia CODURELLI (PD) ritiene che l'inserimento della clausola proposta dal relatore possa rappresentare un elemento di complicazione non necessario, dal momento che il Senato aveva già svolto un lavoro molto approfondito sull'argomento ed aveva approvato all'unanimità la norma. Ritiene pertanto che la riformulazione proposta dal relatore sia inutile e pleonastica.

Il vice ministro Giuseppe VEGAS, nel condividere l'integrazione dell'articolo 47 proposta dal relatore, che intende evitare interpretazioni della disposizione suscettibili di determinare effetti onerosi, ritiene che essa potrebbe essere eventualmente riformulata prevedendo che resti ferma l'esclusione della prestazione economica di malattia a carico dell'ente previdenziale.

Cesare DAMIANO (PD) osserva come il testo dell'articolo 47, inserito nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, è stato oggetto di approfondite discussioni nell'ambito della Commissione di merito ed è stato condiviso unanimemente da tutte le parti politiche. Nel ritenere pleonastica la precisazione proposta dal relatore, sottolinea come fosse stato raggiunto un accordo politico sul ripristino del testo approvato dal Senato e che, pertanto, il mancato rispetto di tale accordo non potrebbe non ripercuotersi sul seguito dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Il vice ministro Giuseppe VEGAS ritiene che, se la questione venisse posta nei termini illustrati dall'onorevole Damiano, il Governo non potrebbe che confermare la sua contrarietà alla disposizione. Al contrario, sottolinea come la riformulazione proposta dal relatore sia volta ad inserire una norma di maggior garanzia che eviterà ogni eventuale contenzioso. Nel ribadire la condivisione del Governo in ordine alla riformulazione, evidenzia che essa rappresenta un punto di contemperamento delle diverse esigenze in campo.

Pier Paolo BARETTA (PD) osserva che, al di là delle considerazioni attinenti al merito delle modifiche proposte dal relatore, vi è l'esigenza che il Governo, anche al fine di rendere possibile un dialogo con l'opposizione, manifesti una posizione unitaria e che non si riscontri, come frequentemente avvenuto in questi giorni, una diametrale difformità di valutazione tra il rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quello del Ministero dell'economia e delle finanze.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rileva che, se la riformulazione proposta dal relatore fosse da considerarsi pleonastica, perché dalla disposizione comunque non discenderebbero oneri, non vi sarebbe allora nessun problema al suo inserimento, in caso contrario si dovrebbe porre un problema con riferimento all'articolo 47 e mantenere la condizione soppressiva. Osserva inoltre che le resistenze verso la riformulazione prospettata sembrano confermare la fondatezza dei rilievi della Ragioneria generale dello Stato. Propone quindi di sospendere l'esame della proposta di modificazione del parere, per riprenderlo alla conclusione dell'esame del parere sull'A.C. 2935.

La Commissione concorda con la proposta del presidente e sospende l'esame

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della proposta di modificazione del parere, per riprenderlo alla conclusione dell'esame del parere sull'A.C. 2935.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al Traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006.
Nuovo testo C. 2935 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole, con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP) relatore, illustra il contenuto del provvedimento, che dispone la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità ai fini dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006.
Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, nel segnalare che il disegno di legge è corredato dalla prevista relazione tecnica, giudica necessari chiarimenti in merito ad alcuni parametri utilizzati ai fini della quantificazione delle minori entrate derivanti dalla ratifica dell'Accordo in esame. In particolare, ritiene che risponda a criteri di prudenzialità tener conto, ai fini della stima dell'effetto di minor gettito, esclusivamente della tariffa applicata alla categoria auto - moto, senza considerare anche la tariffa maggiorata applicata alla categoria camper. Rileva, inoltre, che la relazione tecnica stima un minor gettito pari a 547 mila euro nel 2010, 568 mila euro nel 2011 e 589 mila euro a decorrere dal 2012, mentre l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica in esame dispone una copertura finanziaria pari a 547 mila euro per il 2010 e a 589 mila euro a decorrere dal 2011. Per quanto attiene ai profili relativi alla copertura finanziaria del provvedimento, segnala che l'articolo 3 dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 547.000 euro per l'anno 2010 e in euro 589.000 a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni medesimi dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 170 del 1997. Al riguardo, ricorda che l'autorizzazione di spesa, nel testo presentato dal Governo alla Camera, era formulata in termini di previsione di spesa, e, in considerazione della natura di minori entrate degli oneri derivanti dalla attuazione della ratifica, era corredata da una specifica clausola di monitoraggio degli oneri, formulata ai sensi della legge n. 468 del 1978, abrogata dalla legge n. 196 del 2009, recante la nuova disciplina in materia di contabilità e finanza pubblica. In proposito, segnala che la Commissione di merito ha ritenuto di modificare il testo formulando l'autorizzazione di spesa in termini di limite massimo, e sopprimendo, conseguentemente, la clausola di monitoraggio degli oneri. Tuttavia, in considerazione della natura degli oneri derivanti dal provvedimento, dovrebbe valutarsi l'opportunità di modificare la formulazione della disposizione, prevedendo che l'autorizzazione di spesa sia formulata, come nel testo originario, in termini di previsione e sia corredata da una specifica clausola di salvaguardia che, in conformità alla nuova disciplina contabile entrata in vigore il 1o gennaio 2010, presenti i requisiti dell'effettività e dell'automaticità. Dal punto di vista formale, giudica, inoltre, opportuno eliminare il riferimento previsto dal comma 1 all'utilizzo con finalità di copertura delle proiezioni. Osserva, infatti, che il riferimento alle proiezioni deve essere previsto solo nel caso in cui siano utilizzati i fondi speciali nell'anno successivo al primo del triennio di riferimento, mentre non ha alcun valore nel caso in cui sia utilizzata a copertura la riduzione di una autorizzazione di spesa. Con riferimento,

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invece, all'autorizzazione di spesa della quale è prevista la riduzione, si ricorda che le relative risorse sono iscritte in uno specifico piano di gestione del capitolo 2302 dello stato di previsione relativo al Ministero degli affari esteri, recante contributi obbligatori ad organismi internazionali. Segnala, tuttavia, che il suddetto capitolo è iscritto in bilancio tra quelli aventi natura obbligatoria per i quali in caso di necessità è possibile prevedere il reintegro del relativo stanziamento mediante prelievo dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine di cui all'articolo 26 della legge n. 196 del 2009. In considerazione della particolare natura del capitolo, valuta quindi opportuno che il Governo chiarisca, come già fatto nel corso dell'esame dei diversi provvedimenti di ratifica che hanno previsto l'utilizzo delle suddette risorse, che tale utilizzo è compatibile con le esigenze finanziarie già programmate a legislazione vigente. Ritiene, infatti, che in caso contrario la riduzione dell'autorizzazione di spesa in esame potrebbe determinare, indirettamente, successivi prelievi dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede al Governo di chiarire se la fissazione della tariffa oggetto del provvedimento in esame avvenga in modo concordato tra l'Italia e la Svizzera. A tal proposito rileva che nel caso in cui la fissazione non avvenisse in maniera concordata la semplice esenzione dall'IVA sarebbe comunque inutile.

Claudio D'AMICO (LNP), con riferimento ai chiarimenti richiesti dal collega Borghesi, sottolinea come l'Accordo intenda esclusivamente assicurare l'armonizzazione tra i prezzi praticati in Svizzera e in Italia, in quanto questi ultimi allo stato superano esattamente del 20 per cento quelli del Paese transalpino. Alla luce delle osservazioni formulate nella sua relazione:
«La V Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al traforo del San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006 (C. 2935);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
rilevata l'opportunità di modificare gli importi della copertura in conformità a quanto previsto dalla relazione tecnica che quantifica la perdita di gettito derivante dal provvedimento in 547.000 euro per l'anno 2010, in 568.000 euro per l'anno 2011 e in 589.000 euro a decorrere dall'anno 2012;
nel presupposto che l'utilizzo delle risorse iscritte in bilancio ai sensi della legge n. 170 del 1997 sia compatibile con le esigenze finanziarie già programmate a legislazione vigente e non dia luogo a successivi prelievi dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine;
esprime
PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: «pari a» fino a «per gli anni medesimi» con le seguenti: «valutati in 547.000 euro per l'anno 2010, in 568.000 euro per l'anno 2011, e in 589.000 euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione»;

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, e, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, procede alla rideterminazione

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della percentuale di cui all'articolo 1, comma 74, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio e ne riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione.».

Giancarlo GIORGETTI, presidente, con riferimento alla clausola di salvaguardia che il relatore propone di inserire nel provvedimento, ricorda che la nuova legge di contabilità e finanza pubblica reca una nuova disciplina delle clausole di salvaguardia volta a garantire l'efficacia delle coperture finanziarie dei provvedimenti legislativi. In particolare, è previsto che le clausole di salvaguardia debbano risultare effettive e automatiche assicurando che, qualora, nel corso dell'attuazione dei provvedimenti, l'onere si dimostri maggiore di quello previsto, l'equilibrio finanziario possa essere immediatamente ristabilito in applicazione di quanto, di volta in volta, disposto dalle singole clausole. Rileva, quindi, che tale innovazione comporta due fondamentali conseguenze. Segnala, in primo luogo, che non risulta più possibile formulare le clausole come avveniva nel vigore della legge n. 468 del 1978 secondo un modello standard che, oltre a prevedere lo svolgimento di un'attività di monitoraggio, si limitava in sostanza a rinviare all'adozione di futuri provvedimenti legislativi correttivi. La seconda conseguenza dell'entrata in vigore della nuova legge di contabilità è che le clausole dovranno essere calibrate, di volta in volta, in relazione agli oneri ed alle coperture finanziarie previste dalle singole norme e, pertanto, a suo avviso, la redazione delle clausole richiederà una grande attenzione e dovrà, auspicabilmente, registrare un'evoluzione alla luce dell'esperienza che verrà progressivamente acquisita.
Con riferimento al disegno di legge oggi all'esame della Commissione, segnala che esso recava nel testo originario una clausola formulata ai sensi della legge n. 468 del 1978 e che, nel reintrodurre una clausola che tenesse conto della nuova normativa, il relatore ha tenuto conto di come il provvedimento determini una minore entrata in conseguenza delle esenzioni IVA in favore dei pedaggi per il transito nel traforo del Gran San Bernardo, che viene compensata con una specifica riduzione di spesa. In proposito, rileva come, in considerazione della fattispecie in questione, è stato previsto che nell'eventualità - del tutto ipotetica - del manifestarsi di oneri ulteriori rispetto a quelli stimati nella relazione tecnica, verranno ridotti nella misura necessaria i trasferimenti nei confronti dell'Agenzia delle entrate. Sottolinea, infine, come la nuova normativa prevede che venga apposta una clausola di salvaguardia ogni qualvolta si sia in presenza di un onere valutato, come nel caso di specie, e non di un tetto di spesa, a prescindere da qualsiasi giudizio di merito relativo alla natura dell'onere ed alla qualità della copertura finanziaria.

Il vice ministro Giuseppe VEGAS rileva la grande rilevanza del parere che la Commissione si appresta ad esprimere, che trascende la portata del provvedimento, il quale determina effetti estremamente limitati per la finanza pubblica, in quanto si tratta della prima applicazione concreta della nuova formulazione delle clausole di salvaguardia ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009. Nell'evidenziare come, ovviamente, sarà necessario un periodo di «rodaggio», nel quale dovranno essere valutate con attenzione le implicazioni delle diverse formulazioni ipotizzabili, ritiene assolutamente condivisibile il testo elaborato dal relatore, che raccoglie il frutto di riflessioni ampiamente condivise in sede amministrativa e politica. In particolare, osserva che correttamente la clausola di salvaguardia predisposta dal relatore è formulata in termini tali da poter fare fronte ad un imprevisto scostamento degli oneri rispetto alle previsioni iniziali, non operando, per la copertura finanziaria di eventuali maggiori oneri, un mero rinvio alla legge finanziaria, che, comunque, potrà recare le necessarie misure correttive, ai sensi

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dell'articolo 11, comma 3. lettera l), della legge n. 196 del 2009.
Con specifico riferimento alla copertura finanziaria prevista nella proposta di parere nel caso di scostamento degli oneri rispetto alle previsioni iniziali, osserva che essa può valutarsi favorevolmente nella fattispecie in esame, in quanto gli oneri derivanti dall'Accordo del quale si prevede la ratifica sono di limitata entità e, pertanto, gli eventuali scostamenti non potranno che essere estremamente contenuti. Osserva, infatti, che il bilancio dello Stato reca un unico stanziamento destinato agli oneri derivanti dalla gestione dell'Agenzia delle entrate, all'interno del quale non è possibile distinguere tra spese rimodulabili e non rimodulabili e, tuttavia va escluso che la riduzione di tale stanziamento possa incidere su spese non comprimibili, quali quelle riferite agli stipendi del personale dell'Agenzia. In proposito, rileva che la riduzione di tale stanziamento possa porre, in un certo senso, i medesimi problemi connessi alle riduzioni lineari degli stanziamenti delle autorizzazioni di spesa contenute nella Tabella C allegata alla legge finanziaria, le quali - prima dell'entrata in vigore della nuova legge di contabilità - potevano riferirsi anche a spese di carattere obbligatorio Nel ritenere che la formulazione delle clausole di salvaguardia potrà essere progressivamente affinata con l'entrata a regime della riforma della legge di contabilità pubblica, che consentirà una più chiara distinzione tra spese rimodulabili e spese non rimodulabili, dichiara di condividere la scelta operata nella proposta di parere, che intende assicurare una corrispondenza tra la natura degli oneri per i quali si richiede l'apposizione della clausola di salvaguardia e l'eventuale copertura finanziaria da attivare nel caso di scostamento rispetto alle previsioni, che deve, a suo avviso, in linea di principio, riferirsi, allo stesso settore dell'amministrazione interessato dagli scostamenti.

La Commissione approva la proposta di parere.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
C. 1441-quater-C Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione - Riesame dell'articolo 47 - Parere favorevole, con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame, precedentemente sospeso.

Rocco GIRLANDA (PdL), relatore, riformula la propria precedente proposta di parere al fine di tenere conto delle modifiche proposte dal vice ministro Vegas (vedi allegato 2).

Pier Paolo BARETTA (PD) prendendo atto delle assicurazioni fornite dal relatore, dichiara che non vi sono obiezioni di principio rispetto ad una clausola che si configura semplicemente come aggiuntiva. Annuncia che i deputati del suo Gruppo voteranno la proposta di parere liberamente, esprimendo un voto favorevole o di astensione, ma comunque non contrario, al fine di sottolineare il disagio del suo Gruppo rispetto all'andamento dei lavori sul provvedimento nella seduta del 26 gennaio.

Antonio BORGHESI (IdV), pur comprendendo le osservazioni del collega Baretta, dichiara di condividere il merito della proposta di parere formulata dal relatore, sulla quale pertanto annuncia il proprio voto favorevole.

Massimo VANNUCCI (PD), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere.

Amedeo CICCANTI (UdC) ricorda di aver più volte stigmatizzato in questi giorni sia in Commissione bilancio sia in Assemblea il procedimento seguito nell'esame del disegno di legge, auspicando

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che - con l'entrata a regime della nuova legge di contabilità e finanza pubblica - sia possibile seguire modalità più puntuali e rigorose dell'esame delle conseguenze finanziarie dei provvedimenti. Con specifico riferimento all'articolo 47, tuttavia, ritiene assolutamente condivisibile la proposta di parere del relatore, sulla quale annuncia, pertanto, il voto favorevole del proprio gruppo.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, auspica che in sede di esame delle modifiche regolamentari conseguenti all'entrata in vigore della legge n. 196 del 2009, si possano valutare proposte utili a migliorare il modo di lavorare della Commissione.

La Commissione approva la proposta di parere, come da ultimo riformulata dal relatore.

Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica.
Nuovo testo C. 2722, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, illustra il contenuto del progetto di legge, che reca disposizioni per l'istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica. Nel segnalare che il provvedimento, già approvato dal Senato, non è corredato di relazione tecnica e che il testo in esame è stato modificato dalla Commissione di merito, osserva che, in base al testo in esame, la realizzazione dei campi di ormeggio attrezzati è una previsione di carattere facoltativo, la cui applicazione dovrebbe quindi essere subordinata alla possibilità che i necessari interventi e gli adempimenti richiesti siano effettuati nel rispetto dell'obbligo di neutralità finanziaria disposto dall'articolo 4.
Con riferimento ad alcuni specifici effetti finanziari che potrebbero derivare dall'esercizio della predetta facoltà da parte dei comuni e degli altri enti interessati, rileva che andrebbe meglio chiarita la portata applicativa della previsione di un regime di esenzione concessoria riferito all'istituzione dei campi di ormeggio. Ritiene, infatti, che non sia chiaro, quali tributi o canoni rientrino nell'area dell'esenzione, quali sarebbero - in assenza di tale regime - i potenziali soggetti percettori del relativo gettito e quali siano i possibili effetti finanziari derivanti dalla mancata acquisizione di tali introiti. Giudica inoltre necessario che il Governo chiarisca, inoltre, se tale regime riguardi le sole aree marine protette, come sembra desumersi dall'articolo 1, o sia da intendersi esteso anche alle aree marine di reperimento, come sembra desumersi dall'articolo 2. Considerato, altresì, che in base alla norma «sono in ogni caso fatte salve le misure già adottate dagli enti gestori», dovrebbe essere a suo avviso chiarito se le esenzioni in esame possano intendersi applicabili anche a strutture o a impianti già esistenti. In questo caso, infatti, dovrebbero, a suo giudizio, essere precisati i conseguenti effetti di carattere finanziario. Su tutti questi aspetti ritiene quindi necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo. In merito, infine, agli ulteriori adempimenti connessi all'esercizio della facoltà prevista dalla normativa in esame (predisposizione - da parte degli enti interessati - di mappe dei fondali e di studi di impatto degli interventi da realizzare, esecuzione delle necessarie misure di sicurezza da parte delle capitanerie di porto, compiti di segnalazione e di comunicazione relativi alle caratteristiche dei campi di ormeggio), giudica opportuno acquisire una conferma, da parte del Governo, circa l'effettiva possibilità - per le competenti amministrazioni

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- di ottemperare ai relativi obblighi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, facendo presente che il Governo ha chiesto di poter approfondire i rilievi formulati dal relatore.

La seduta termina alle 13.55.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 28 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto ministeriale diretto a consentire il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, dei contributi da parte di ARCUS Spa per la realizzazione di interventi di restauro e recupero del patrimonio culturale e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo.
Atto n. 178.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

Massimo BITONCI (LNP), relatore, illustra il contenuto del provvedimento, che è volto a consentire l'utilizzo, da parte di ARCUS Spa, dei contributi per la realizzazione di interventi di restauro e di recupero del patrimonio culturale e per la realizzazione di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo. Fa presente che, a tal fine, viene stabilita l'attualizzazione dei predetti contributi e viene, quindi, autorizzato il ricorso all'apposito Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente.
Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, in merito all'articolo 1 relativo all'utilizzo del Fondo per la compensazione di effetti finanziari non previsti, rileva che non vengono indicati né dal testo né dalla relazione illustrativa i criteri e i parametri utilizzati per l'individuazione dell'importo, 68,2 milioni di euro per il 2010, necessario alla compensazione degli effetti connessi all'utilizzo dei contributi pluriennali genericamente richiamati dal testo. Tali elementi, in mancanza di una relazione tecnica, andrebbero acquisiti dal Governo, al fine di consentire un verifica della quantificazione indicata dal testo. In termini generali, a suo avviso, dovrebbe essere preliminarmente confermato se, come sembra potersi desumere dalla relazione illustrativa, formino oggetto dell'autorizzazione in esame esclusivamente contributi pluriennali finalizzati all'accensione di mutui a totale carico dello Stato, per capitale e interessi.
Con specifico riferimento all'operazione di attualizzazione in esame, ritiene che il Governo dovrebbe inoltre chiarire quali elementi e quali parametri (durata dei mutui, oneri finanziari, tipologie di intervento, modalità e tempi di erogazione dei finanziamenti) siano stati considerati per il calcolo dell'importo necessario all'attualizzazione. In proposito, a suo avviso, dovrebbe confermarsi se, come sembra potersi desumere dalla relazione illustrativa, l'importo oggetto del provvedimento in esame, 68,2 milioni di euro per il 2010, rappresenti in sostanza il netto ricavo dei mutui attivabili a valere sul 5 per cento dei contributi autorizzati con l'articolo 1, comma 78, della legge n. 266 del 2005 per una serie di interventi infrastrutturali (meccanismo di calcolo attuato, da ultimo, con il decreto ministeriale 4 marzo 2008 sopra richiamato). Andrebbe inoltre chiarito quale metodologia sia stata adottata, anche in termini di imputazione della spesa all'anno 2010, per calcolare l'onere attualizzato oggetto della presente compensazione, tenuto conto, fra l'altro, che il

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soggetto autorizzato alla stipula dei mutui (ARCUS) è diverso dallo Stato ma rientra nel settore della pubblica amministrazione.
Il Governo dovrebbe inoltre chiarire se, a valere sui contributi di cui dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 266 del 2005, autorizzati, come detto, con decorrenza dal 2007, risultino attualmente avviate, e in quale misura, operazioni finanziarie.
Inoltre, ritiene che il Governo dovrebbe precisare quali fattori e cause di scostamento, rispetto alle previsioni incorporate nei conti della PA, abbiano reso necessaria l'attualizzazione, tenuto conto che già alla norma originaria, l'articolo 1, comma 78, sopra richiamato, risultano ascritti effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.
Giudica che dovrebbe essere altresì chiarito quali importi risultino già attualmente registrati per il 2010 - in relazione agli oneri da sostenere per tali interventi - nei conti tendenziali relativi al bilancio dello Stato e ai conti della pubblica amministrazione.
Infine, per una più compiuta verifica dell'impatto finanziario attribuito all'operazione in esame, ritiene che il Governo dovrebbe chiarire quali siano - in particolare - gli interventi i cui effetti finanziari formano oggetto della presente operazione di attualizzazione e quale dinamica temporale delle relative erogazioni sia stata posta alla base della stima indicata dal testo.
Rileva inoltre che, in merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento allo stanziamento previsto dalla legge di bilancio per l'anno 2010 del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali, questo ammonta, per il medesimo esercizio, a 547 milioni di euro.
Per quanto attiene ai profili attinenti alla copertura finanziaria del provvedimento, rileva che nelle premesse dello schema di decreto ministeriale sono indicate le disponibilità del suddetto Fondo per l'anno 2010 pari a 547.000.000 euro per l'anno 2010 e che tali disponibilità corrispondono allo stanziamento, previsto dalla legge di bilancio per l'anno finanziario 2010 (legge n. 192 del 2009).
In proposito, segnala che le disponibilità indicate nella premessa dello schema di decreto ministeriale non tengono, peraltro, conto delle riduzioni del Fondo disposte dall'articolo 1, comma 23, del decreto-legge n. 194 del 2009, recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative, in corso di conversione, in misura pari a 29 milioni di euro per l'anno 2010, e dall'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 195 del 2009, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla protezione civile, anch'esso in corso di conversione presso le Camere, in misura pari a 14,9 milioni di euro per l'anno 2010. In conclusione, ricorda che, nell'anno 2010, le disponibilità residue del Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali ammontano, tenendo conto degli utilizzi previsti dai decreti-legge n. 194 e n. 195 del 2009, e dallo schema di decreto ministeriale in esame, nonché di quello relativo ai contributi pluriennali per la realizzazione di interventi strutturali (Atto n. 179), a 287.201 euro.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, facendo presente che il Governo ha chiesto di poter approfondire i rilievi formulati dal relatore.

Schema di decreto ministeriale diretto a consentire il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, di contributi pluriennali per la realizzazione di interventi infrastrutturali nei settori dei trasporti stradali, portuali e ferroviari.
Atto n. 179.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

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La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

Remigio CERONI (PdL), relatore, ricorda che lo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in esame è volto a consentire il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, di contributi pluriennali per la realizzazione di interventi infrastrutturali nei settori dei trasporti stradali, portuali e ferroviari. Fa presente che lo schema di decreto ministeriale in esame, composto di un solo articolo, non è corredato di relazione tecnica. Rileva che, al fine di esplicitare i criteri sottostanti le quantificazioni indicate dal testo in esame, è necessario che il Governo chiarisca preliminarmente se la ricostruzione sopra esposta risulti corretta. Per le medesime finalità, andrebbero altresì chiarite le modalità di contabilizzazione - ai fini del fabbisogno e dell'indebitamento netto - della spesa per interessi connessa all'utilizzazione dei contributi pluriennali. Con riferimento all'analisi degli effetti finanziari, osserva che, in mancanza di relazione tecnica, per consentire un verifica delle quantificazioni indicate dal testo andrebbero chiarite le modalità con cui è stato calcolato - per ciascuno degli interventi indicati, anche in relazione allo sviluppo temporale delle relative autorizzazioni di spesa - l'impatto sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, complessivamente pari a 434,6 milioni nel 2010 e 40,2 milioni nel 2011, da compensare a carico del Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali. In termini generali, ritiene che andrebbe preliminarmente chiarito se, come sembra potersi desumere dalla relazione illustrativa, formino oggetto dell'autorizzazione in esame esclusivamente contributi pluriennali finalizzati all'accensione di mutui a totale carico dello Stato, per capitale e interessi. Con specifico riferimento alle attualizzazioni in esame, sottolinea che andrebbe chiarito quali elementi e quali parametri, con particolare riferimento alla durata dei mutui, agli oneri finanziari, alle tipologie di intervento ed alle modalità e tempi di erogazione dei finanziamenti, siano stati considerati per il calcolo degli importi necessari all'attualizzazione; quale metodologia sia stata adottata, anche in termini di imputazione della spesa agli anni 2010 e 2011, per calcolare gli oneri attualizzati oggetto della presente compensazione. In proposito, ritiene che andrebbe anche precisato se i soggetti autorizzati alla stipula dei mutui rientrino o meno nel settore della PA; se, e in quale misura, risultino attualmente avviate operazioni finanziarie con riferimento agli interventi indicati dal testo, che riguardano spese autorizzate a decorrere dal 2002; quali fattori e cause di scostamento, rispetto alle previsioni incorporate nei conti della PA, abbiano reso necessaria l'attualizzazione, tenuto conto che già ad alcune delle norme originarie risultano ascritti effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento allo stanziamento previsto dalla legge di bilancio per l'anno 2010 del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali, ricorda che questo ammonta, per il medesimo esercizio, a 547 milioni di euro. Fa presente che nelle premesse dello schema di decreto ministeriale sono indicate le disponibilità del suddetto Fondo per gli anni 2010 e 2011, rispettivamente pari a 478.815.641,77 euro per l'anno 2010 e a 131,5 milioni di euro per l'anno 2011. Evidenzia che, per l'anno 2010, le disponibilità indicate corrispondono allo stanziamento, previsto dalla legge di bilancio, al netto dell'utilizzo del Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali previsto dallo schema ministeriale, trasmesso al Parlamento per il parere, volto a consentire il ricorso al suddetto Fondo per i contributi dell'Arcus Spa per la realizzazione degli interventi di restauro e recupero del patrimonio culturale e altri interventi in favore delle attività culturali e dello spettacolo. Evidenzia che, per l'anno 2011, la dotazione del Fondo per l'attualizzazione dei contributi, facendo riferimento a stanziamenti di

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cassa, non è desumibile dalla legge n. 192 del 2009, ma in base alla legislazione vigente coincide con le disponibilità indicate nella premessa dello schema in esame. Ricorda che il Fondo, con una dotazione iniziale pari a 175 milioni di euro per l'anno 2011, è stato successivamente rifinanziato dagli articoli 1, comma 11, e 3, comma 2, del decreto-legge n. 162 del 2008, e dall'articolo 25, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2009, e definanziato dall'articolo 7-quater del decreto-legge n. 208 del 2008, dall'articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 185 del 2008, dall'articolo 3, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 207 del 2008 e dall'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 39 del 2009. Sulla base della legislazione vigente, ritiene quindi che lo stanziamento del suddetto Fondo ammonterebbe a 131, 5 milioni di euro. Osserva che le disponibilità indicate nella premessa dello schema di decreto ministeriale non tengono, invece, conto delle riduzioni del Fondo disposte dall'articolo 1, comma 23, del decreto-legge n. 194 del 2009, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, in corso di conversione, nella misura di 29 milioni di euro per l'anno 2010 e di 14 milioni di euro per l'anno 2011 e la riduzione, nella misura di 14,9 milioni di euro, per l'anno 2010, e il rifinanziamento per l'anno 2011, nella misura di euro 5.273.000, previste dall'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 195 del 2009, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla protezione civile, anch'esso in corso di conversione presso le Camere. In conclusione, ricorda che le disponibilità residue del Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali, ammontano, tenendo conto degli utilizzi e del rifinanziamento previsti dai decreti-legge n. 194 e n. 195 del 2009, e degli utilizzi previsti dallo schema di decreto ministeriale in esame, nonché di quello relativo ai contributi pluriennali per l'Arcus Spa, a 287.201 euro nell'anno 2010 e a 82.630.960 euro nell'anno 2011.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, facendo presente che il Governo ha chiesto di poter approfondire i rilievi formulati dal relatore.

La seduta termina alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 28 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sulla finanza locale.
Audizione del dott. Edoardo Grisolia, Capo dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni.
(Svolgimento e rinvio).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Il dottor Edoardo Grisolia, Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni della Ragioneria generale dello Stato, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nel ringraziare il dottor Grisolia per il suo intervento, in considerazione dell'imminente

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avvio della seduta dell'Assemblea, sospende l'audizione che riprenderà in un'altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 274 del 26 gennaio 2010, a pagina 44, prima colonna, quarantatreesima riga, le parole: «articolo 1» sono sostituite dalle seguenti «articolo 2».