CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 26 gennaio 2010
274.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Martedì 26 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato Eugenia Maria Roccella.

La seduta comincia alle 13.10.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.
C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 gennaio 2010.

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.

Livia TURCO (PD) invita il relatore a chiarire le ragioni della propria contrarietà al suo emendamento 2.24.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, chiarisce che le disposizioni recate dall'emendamento Livia Turco 2.24 sono sostanzialmente già contenute all'articolo 2.

La Commissione respinge l'emendamento Livia Turco 2.24.

Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Calgaro 2.8.

Paola BINETTI (PD) dichiara di fare proprio l'emendamento Calgaro 2.8. Richiama,

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quindi, l'attenzione del relatore e del Governo sull'ultimo periodo di tale emendamento, volto a prevedere che il paziente possa chiedere che all'informativa siano presenti una o due persone di sua fiducia, invitandoli a rivedere il parere precedentemente espresso.

Massimo POLLEDRI (LNP) annuncia voto contrario sull'emendamento Calgaro 2.8, ritenendolo superfluo e, per giunta, suscettibile di sollevare dubbi interpretativi.

Giuseppe PALUMBO, presidente, rileva che la presenza di persone di fiducia del paziente è comunemente ammessa dal medico, senza che sia espressamente prevista o vietata da alcuna norma.

Paola BINETTI (PD) ritiene che la disposizione in discorso non possa dar luogo ad alcun dubbio interpretativo, come paventato dal collega Polledri.

Carla CASTELLANI (PdL) osserva che, come rilevato dal collega Polledri e dal presidente Palumbo, la previsione contenuta nell'emendamento Calgaro 2.8 appare superflua e ispirata da una sostanziale sfiducia nei confronti dei medici.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritiene che le argomentazioni addotte dai colleghi della maggioranza siano in contraddizione con l'elevato grado di dettaglio dell'articolo 2.

La Commissione respinge l'emendamento Calgaro 2.8, fatto proprio dall'onorevole Binetti.

Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Catanoso 2.7, Calgaro 2.9 e Catanoso 2.2: s'intende vi abbiano rinunciato.

Livia TURCO (PD) illustra il suo emendamento 2.22, rilevando come esso si limiti ad una precisazione di carattere terminologico.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, ritiene che il termine «cartella clinica», attualmente impiegato nella proposta di legge in esame, sia più corretto del termine «documentazione clinica», proposto dall'emendamento Livia Turco 2.22.

La Commissione respinge l'emendamento Livia Turco 2.22.

Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Calgaro 2.10: s'intende vi abbiano rinunciato.

Livia TURCO (PD) illustra il suo emendamento 2.26, invitando il relatore a motivare la sua contrarietà.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, nel ribadire che da parte sua non vi è alcuna preclusione nei confronti degli emendamenti dei colleghi di opposizione, osserva che l'emendamento Livia Turco 2.26 non sembra migliorare in modo sostanziale il testo dell'articolo 2, comma 4.

Massimo POLLEDRI (LNP) rileva che l'emendamento Livia Turco 2.26, pur essendo certamente animato dalla volontà di migliorare il testo in esame, sopprime la previsione che il rifiuto possa essere espresso solo dal diretto interessato.

Livia TURCO (PD) osserva che, per superare le difficoltà rilevate dal collega Polledri, sarebbe sufficiente precisare che la norma si riferisce al rifiuto espresso dal paziente.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, accogliendo il suggerimento della collega

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Livia Turco, la invita a riformulare il suo emendamento 2.26 nel senso indicato.

Livia TURCO (PD) riformula il suo emendamento 2.26, come proposto dal relatore (vedi allegato).

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCCELLA esprime parere favorevole sull'emendamento Livia Turco 2.26 (Nuova formulazione).

La Commissione approva l'emendamento Livia Turco 2.26 (Nuova formulazione) (vedi allegato).

Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Catanoso 2.6: s'intende vi abbia rinunciato.

Livia TURCO (PD) illustra il suo emendamento 2.28, sottolineando come esso sia volto a rendere il testo del provvedimento in esame più coerente con quanto emerso nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione. Inoltre, tale emendamento usa il termine «impegnativo», anziché il termine «vincolante», al fine di rendere non unilaterale l'espressione del consenso informato da parte del paziente, riconducendola invece nell'ambito dell'alleanza terapeutica con il medico.

Andrea SARUBBI (PD) dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento Livia Turco 2.28.

Giuseppe PALUMBO, presidente, invita i presentatori a chiarire se la volontà che l'emendamento Livia Turco 2.28 intende rendere impegnativa sia quella espressa dal paziente cosciente oppure quella contenuta nella dichiarazione anticipata di trattamento.

Donata LENZI (PD) ritiene che dal contesto dell'articolo 2 risulti chiaro come l'emendamento Livia Turco 2.22 si riferisca al rifiuto opposto dalla persona cosciente. Rileva, inoltre, che il dibattito in corso conferma che sarebbe stato più produttivo un confronto in sede di Comitato ristretto.

Paola BINETTI (PD) sottolinea che, come già rilevato dalla collega Livia Turco, l'impiego del termine «impegnativo», in luogo del termine «vincolante», è volto a stabilire che il ruolo del medico deve essere tenuto in maggiore considerazione, anche in materia di consenso informato.

Massimo POLLEDRI (LNP) ritiene che l'emendamento Livia Turco 2.28 sia ispirato ad una concezione del principio di autodeterminazione che finisce per coincidere con una situazione di solitudine e mancanza di assistenza del paziente. Tale emendamento, inoltre, denota una mancanza di fiducia nei confronti del personale medico.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL) invita il collega Polledri a prendere atto del fatto che, al di là delle questioni terminologiche, il principio di autodeterminazione è già presente nell'articolo 32 della Costituzione e nel codice di deontologia medica e può considerarsi un principio del tutto pacifico. Semmai sarebbe da chiedersi se il termine «impegnativo» non denoti un indebolimento del principio di autodeterminazione, rispetto a termini più netti, quali appunto la parola «vincolante». Annuncia, infine, voto favorevole sull'emendamento Livia Turco 2.28.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Livia Turco 2.28 e 2.22.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, invita i presentatori a riformulare l'emendamento Livia Turco 2.29, al fine di rendere più chiaro che esso è riferito alla revoca del consenso.

Livia TURCO (PD) riformula il suo emendamento 2.29 nel senso indicato dal relatore (vedi allegato).

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Il sottosegretario Eugenia Maria ROCCELLA esprime parere favorevole sull'emendamento Livia Turco 2.29 (Nuova formulazione).

La Commissione approva l'emendamento Livia Turco 2.29 (Nuova formulazione) (vedi allegato).

Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Calgaro 2.11: s'intende vi abbiano rinunciato.

Livia TURCO (PD) invita il relatore a motivare la contrarietà al suo emendamento 2.30.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, ritiene che l'emendamento Laura Molteni 2.4, su cui ha espresso parere favorevole, affronti in modo più efficace la medesima problematica dell'emendamento Livia Turco 2.30.

Paola BINETTI (PD) evidenzia come il comma 7-bis dell'articolo 2, introdotto dall'emendamento Livia Turco 2.30, affronti il problema del rispetto della volontà del soggetto interdetto o inabilitato, che non è invece affrontato dall'emendamento Laura Molteni 2.4.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL) ritiene che, dal momento che il provvedimento in esame contiene già un riferimento, a suo avviso non pertinente, alla Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, un simile riferimento sarebbe tanto più opportuno all'articolo 2, poiché la citata Convenzione stabilisce, all'articolo 25, che il soggetto con disabilità debba essere curato, al pari degli altri soggetti, nel rispetto del principio del consenso informato.

Carmelo PORCU (PdL) osserva, rivolto in particolare al collega Della Vedova, che il principio di autodeterminazione ricavabile dall'articolo 32 della Costituzione è inserito in un contesto, normativo e culturale, che mette al primo posto la tutela del diritto alla vita, anche per i soggetti disabili. Il principio della tutela della vita, a suo avviso, deve sempre prevalere, in via prudenziale, nel caso di soggetti non in grado di esprimere la propria volontà, non essendo accettabile, in casi del genere, che una terza persona decida al posto loro.

Livia TURCO (PD) rileva che il comma 7-bis, introdotto dal suo emendamento 2.30, va incontro esattamente alle preoccupazioni espresse dal collega Porcu, prevedendo che il consenso informato sia espresso dal soggetto interdetto o inabilitato unitamente al tutore o curatore, anziché da questi ultimi in sua vece.

Donata LENZI (PD) desidera richiamare ancora una volta l'attenzione dei colleghi sul fatto che l'articolo 2 contiene disposizioni in materia di consenso informato, applicabili, come tali, nei confronti della generalità dei pazienti. Invita, pertanto, i colleghi a non affrontare l'esame di tali disposizioni con lo sguardo rivolto a vicende, come quella di Eluana Englaro, che al contrario costituiscono casi limite. Tali casi, infatti, dovrebbero semmai essere affrontati con norme ad hoc, senza stravolgere la disciplina di procedure ordinarie, com'è appunto l'acquisizione del consenso informato.

Sabrina DE CAMILLIS (PdL), premesso di concordare con il collega Porcu, ricorda che il provvedimento in esame nasce dalla necessità di evitare in futuro un intervento della magistratura analogo a quello verificatosi nella vicenda di Eluana Englaro.

La Commissione respinge l'emendamento Livia Turco 2.30.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL) annuncia voto favorevole sull'emendamento Livia Turco 2.31, sottolineando come esso corrisponda pienamente a quanto previsto dal citato articolo 25 della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità. Invita, inoltre, il collega Porcu a tener conto della giurisprudenza

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in materia di autodeterminazione che la Corte costituzionale è venuta elaborando a partire dall'articolo 32 della Costituzione.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) osserva, rivolta al collega Porcu, che il riferimento alle persone con disabilità, con riguardo all'articolo 2 del provvedimento in esame, genera soltanto confusione.

Massimo POLLEDRI (LNP), nel ringraziare il collega Porcu per il suo importante intervento, rileva che la confusione denunciata dalla collega Farina Coscioni è frutto piuttosto dell'emendamento in discussione. In effetti, il riferimento alle persone con disabilità appare del tutto improprio, dal momento che la disabilità non coincide sempre con l'interdizione o l'inabilitazione, nozioni che, per giunta, l'emendamento Livia Turco 2.31 pone impropriamente sullo stesso piano. Pertanto, annuncia, anche a nome del suo gruppo, voto contrario su tale emendamento.

La Commissione respinge l'emendamento Livia Turco 2.31.

Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Vassallo 2.21: s'intende vi abbia rinunciato.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, modificando il parere precedentemente espresso, esprime parere favorevole sull'emendamento Palagiano 2.14, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire anche, al secondo periodo del comma 6, la parola «inabilitato» con le seguenti: «soggetto inabilitato».

Antonio PALAGIANO (IdV) riformula il suo emendamento 2.14 nel senso proposto dal relatore (vedi allegato).

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCCELLA esprime parere favorevole sull'emendamento Palagiano 2.14 (Nuova formulazione).

La Commissione approva l'emendamento Palagiano 2.14 (Nuova formulazione) (vedi allegato).

Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Catanoso 2.3: s'intende vi abbia rinunciato.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, precisando il parere espresso in precedenza, conferma il parere favorevole sugli emendamenti Calgaro 2.12 e Binetti 2.32; peraltro, poiché essi differiscono solo formalmente, si rimette alla Commissione per la decisione su quale dei due emendamenti debba essere approvato.

Marco CALGARO (Misto-Apl) ritira il suo emendamento 2.12.

Massimo POLLEDRI (LNP) annuncia, anche a nome del suo gruppo, l'astensione sull'emendamento Binetti 2.32.

La Commissione approva l'emendamento Binetti 2.32 (vedi allegato).

Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Vassallo 2.20.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL) dichiara di fare suo l'emendamento Vassallo 2.20, auspicandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Vassallo 2.20, fatto proprio dall'onorevole Della Vedova.

Marco CALGARO (Misto-Apl) invita il relatore a chiarire le ragioni della propria contrarietà al suo emendamento 2.13.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, chiarisce che l'esigenza da cui è mosso l'emendamento Calgaro 2.13 trova risposta nell'emendamento Laura Molteni 2.4.

Marco CALGARO (Misto-Apl) ritiene che il suo emendamento 2.13 non coincida affatto con l'emendamento Laura Molteni

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2.4, essendo volto ad evitare le conseguenze che, specie in una società multiculturale, possono derivare dal prevalere di una concezione autoritaria e proprietaria dei figli.

Massimo POLLEDRI (LNP) osserva, rivolto al collega Calgaro, che la preoccupazione da lui espressa è certamente condivisa dalla maggioranza, la quale, proprio per scongiurare i rischi cui egli ha fatto riferimento, ha ritenuto di assumere come principio guida, anche nel provvedimento in esame, il valore della tutela della salute.

Marco CALGARO (Misto-Apl) ritiene che il principio della tutela della salute, richiamato dal collega Polledri, nulla abbia a che fare con l'esigenza, posta dal suo emendamento 2.13, di coinvolgere il minore nelle scelte di carattere sanitario che lo riguardano.

La Commissione respinge l'emendamento Calgaro 2.13.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL) esprime la propria contrarietà all'emendamento Laura Molteni 2.4, ritenendo che sarebbe particolarmente grave stabilire che la volontà di un minore, a prescindere dalla sua età, o la volontà di qualunque soggetto legalmente incapace o incapace di intendere e di volere (al limite, dunque, anche la volontà di un soggetto schizofrenico), sia considerata irrilevante in ambito sanitario.

Massimo POLLEDRI (LNP) invita il collega Della Vedova ad esaminare più attentamente l'emendamento Laura Molteni 2.4, che non giustifica in alcun modo il riferimento ai soggetti schizofrenici. In realtà, l'emendamento in questione si limita a stabilire che il consenso del minore o dell'incapace deve obbligatoriamente essere espresso con le modalità di cui al comma 3.

Donata LENZI (PD) ritiene che il combinato disposto dell'emendamento in esame e del comma 3 dell'articolo 2 sollevi rilevanti dubbi interpretativi. Ritiene, inoltre, assolutamente inopportuno il riferimento generico al minore, senza un più preciso riferimento all'età del soggetto.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCCELLA propone di accantonare l'emendamento Laura Molteni 2.4, al fine di consentire un maggiore approfondimento.

La Commissione delibera di accantonare l'emendamento Laura Molteni 2.4.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, rivedendo il parere espresso in precedenza, esprime parere favorevole sull'emendamento Vassallo 2.19, a condizione che sia riformulato sopprimendo l'ultimo periodo.

Salvatore VASSALLO (PD) riformula il suo emendamento 2.19 nel senso indicato dal relatore (vedi allegato).

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCCELLA esprime parere favorevole sull'emendamento Vassallo 2.19 (Nuova formulazione).

La Commissione approva l'emendamento Vassallo 2.19 (Nuova formulazione) (vedi allegato).

Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Catanoso 2.5: s'intende vi abbia rinunciato.

Livia TURCO (PD) illustra il suo emendamento 2.33, auspicandone l'approvazione.

Paola BINETTI (PD) rileva che l'emendamento Livia Turco 2.33, contenendo un riferimento alla volontà del paziente espressa in precedenza, potrebbe evocare il problema della ricostruzione di detta volontà, emerso con drammatica evidenza nella vicenda di Eluana Englaro. Tuttavia, l'accentuazione dei riferimenti alla tutela della vita e della salute, nei commi precedenti,

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appare sufficiente ad evitare qualsiasi equivoco.

La Commissione respinge l'emendamento Livia Turco 2.33. Approva, quindi, l'emendamento Palagiano 2.16.

Gino BUCCHINO (PD) illustra il suo emendamento 2.18, invitando il relatore a chiarire le ragioni della sua contrarietà.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, chiarisce che i termini «improvviso» e «acuto» sono sostanzialmente sinonimi in ambito medico.

Antonio PALAGIANO (IdV) riconosce che il termine «acuto», in quanto opposto a «cronico», non è privo di una connotazione temporale, ma ritiene che la disposizione in esame intendesse fare riferimento ad un evento patologico «improvviso».

Giuseppe PALUMBO, presidente, fa presente che l'emendamento Bucchino 2.18 appare in certa misura superato dall'approvazione dell'emendamento Palagiano 2.16.

La Commissione respinge l'emendamento Bucchino 2.18.

Antonio PALAGIANO (IdV) illustra il suo emendamento 2.15, di cui auspica l'approvazione, sottolineando come esso sia volto ad eliminare un evidente profilo di incostituzionalità del provvedimento in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Palagiano 2.15.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva come da ormai due settimane la Commissione, in sede referente, sia impegnata nell'esame del solo provvedimento in titolo, trascurando tutti gli altri provvedimenti in calendario.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che, su alcuni degli altri provvedimenti in calendario, la Commissione, in passato, ha svolto sedute nelle quali non è intervenuto alcun deputato. L'esame degli altri provvedimenti in calendario, comunque, potrà certamente proseguire nel corso delle prossime sedute.

Carla CASTELLANI (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che, nella giornata di domani, la seduta della Commissione coincide con una seduta della Commissione parlamentare d'inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali.

Giuseppe PALUMBO, presidente, fa presente di aver ricevuto una lettera del presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali, onorevole Leoluca Orlando, nella quale si portava all'attenzione della presidenza, in termini generali, il problema sollevato dalla collega Castellani. Comunica, al riguardo, di aver rappresentato al presidente Orlando, in risposta alla lettera citata, l'impossibilità della Commissione di rinunciare a riunirsi nella giornata di mercoledì, ma di essersi nel contempo impegnato ad astenersi dal convocare, di norma, la Commissione prima delle ore 13 del martedì, al fine di lasciare alla Commissione d'inchiesta un ampio spazio per i suoi lavori.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

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AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche.
C. 2713 approvato, in un testo unificato, dal- la 11a Commissione permanente del Senato.

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili.
C. 1732 Porcu.

Disposizioni per l'incremento dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili.
C. 1539 d'iniziativa popolare, C. 1612 Zazzera e C. 2119 Fugatti.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 251 del 25 novembre 2009, a pagina 712, prima colonna, trentaseiesima riga, le parole: «1.12» sono sostituite dalle seguenti: «1.10».