CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 26 gennaio 2010
274.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 26 gennaio 2010.

Audizione dei rappresentanti delle associazioni di tutela dei consumatori sulle problematiche del settore assicurativo, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 13.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato.
C. 3071 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 3071, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione

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delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004.
Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo di cui si propone la ratifica, esso si compone di un Preambolo, 26 articoli e un Allegato, concernente i principi fondamentali in materia di protezione di dati personali.
L'articolo 1 reca le definizioni necessarie la specificazione dei termini e degli elementi dell'Accordo.
L'articolo 2 delimita il campo di applicazione dell'Accordo. In particolare, il paragrafo 1 stabilisce che la mutua assistenza amministrativa tra le parti contraenti è effettuata per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, ed è volta ad assicurare la corretta applicazione della legislazione doganali, nonché la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali. Il paragrafo 2 specifica che l'Accordo non pregiudica gli obblighi in materia doganale derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, mentre il paragrafo 3 limita la portata dell'Accordo alla mutua assistenza amministrativa, e precisa che esso non riguarda l'assistenza in campo penale.
L'articolo 3 definisce il campo di applicazione dell'assistenza, precisando, al paragrafo 1, che essa è scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali. Ai sensi del paragrafo 2 le Amministrazioni, su richiesta o di propria iniziativa, si forniscono reciprocamente informazioni, documenti e intelligence utili ad assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale, mentre il paragrafo 3 specifica che l'assistenza è fornita da ciascuna Amministrazione in conformità al proprio ordinamento e nei limiti della propria competenza e dei propri mezzi.
L'articolo 4 stabilisce che le Amministrazioni doganali si scambiano, su richiesta, le informazioni concernenti la legislazione doganale nazionale e le procedure doganali rilevati per le indagini sulle infrazioni doganali, nonché, su richiesta o di propria iniziativa, le informazioni di cui dispongono relative alle nuove tecniche di applicazione della legislazione doganale ed ai nuovi strumenti o metodi utilizzati per commettere infrazioni doganali.
L'articolo 5 prevede che le Amministrazioni doganali si comunichino reciprocamente tutte le informazioni utili sulla regolarità nell'importazione ed esportazione di merci da una Parte contraente all'altra.
L'articolo 6 prevede che le Amministrazioni doganali si scambino ogni informazione atta ad assicurare l'esattezza nella riscossione di dazi, tasse e tributi doganali, nonché l'applicazione dei divieti, delle restrizioni e dei controlli.
Ai sensi dell'articolo 7 ciascuna Amministrazione si impegna ad esercitare una speciale sorveglianza e a fornire informazioni su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi che sono, o che si sospetti siano, coinvolti in violazioni alla normativa doganale.
L'articolo 8 prevede, al paragrafo 1, lo scambio di informazioni sulle transazioni, in essere o progettate, che possono costituire infrazione doganale; la norma prevede, inoltre, al paragrafo 2, la possibilità che le Amministrazioni forniscano spontaneamente informazioni ed intelligence nei casi suscettibili di comportare un danno sostanziale per l'economia, la salute pubblica, la sicurezza pubblica e ogni altro interesse essenziale di una delle Parti contraenti.
L'articolo 9 dispone che le Amministrazioni doganali si prestino mutua assistenza per applicare misure temporanee o avviare procedimenti, compresi il sequestro, il blocco e la confisca dei beni; le Amministrazioni, inoltre, dispongono dei beni, proventi o mezzi strumentali confiscati in seguito all'assistenza fornita nel quadro dell'Accordo, conformemente alle disposizioni legislative e amministrative della Parte contraente che ne esercita il controllo.
L'articolo 10 indica i casi di assistenza tecnica che le due Amministrazioni possono prestarsi reciprocamente, consistenti nello scambio di funzionari, nella formazione dei medesimi e nello scambio di esperti in materie doganali.
L'articolo 11 detta le disposizioni in materia di recupero dei crediti relativi a diritti, tasse, spese e interessi concernenti importazioni o esportazioni. Al riguardo si

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prevede, in particolare, le modalità ed i contenuti del richiesta di recupero crediti che l'Amministrazione interessata invia all'altra Amministrazione, la quale deve essere accompagnata da copia ufficiale o conforme del titolo esecutivo.
In tale contesto, specifica che l'Amministrazione adita non riserva alcun trattamento preferenziale ai crediti da recuperare, e che essa può differire o rateizzarne il pagamento, previo consenso dell'Amministrazione richiedente. Il credito è riscosso nella valuta dell'Amministrazione adita, al cambio ufficiale del giorno di ricevimento della richiesta, e le somme recuperate sono trasmesse senza indugio, al cambio ufficiale del giorno di trasmissione, all'Amministrazione richiedente, dedotte le spese.
L'articolo 12 disciplina i casi di richiesta dei documenti in originale e la trasmissione di documenti in formato elettronico. In particolare, si prevede, al paragrafo 1, che i documenti in originale sono richiesti solo quando le copie siano insufficienti allo scopo, fermo restando l'obbligo di restituzione non appena possibile. La disposizione specifica, ai paragrafi 2 e 3, che il predetto materiale può essere sostituito da informazioni computerizzate, e che i documenti, le informazioni e l'intelligence trasmessi sono accompagnati da ogni notizia che ne permetta l'utilizzo e l'interpretazione.
L'articolo 13 contiene le norme che le Amministrazioni doganali sono tenute ad osservare in ordine all'utilizzo e alla diffusione delle informazioni e dei documenti ricevuti sono dettate.
In particolare, il paragrafo 1 prevede che le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nel quadro della reciproca assistenza possono essere utilizzati in procedimenti civili, penali e amministrativi, secondo le rispettive legislazioni, esclusivamente per gli scopi previsti dall'Accordo. Le informazioni possono essere rese note, ai sensi del paragrafo 2, ad altri organi governativi solo se vi consente l'Amministrazione doganale che li ha forniti. Il paragrafo 3 fa inoltre salva la possibilità, per l'Italia, di trasmettere, ove necessario, le informazioni ricevute alla Commissione dell'Unione europea e ad altri Stati membri dell'UE. Il paragrafo 4 specifica che le informazioni, le comunicazioni ed i documenti di cui dispone l'Amministrazione richiedente godono della stessa protezione accordata dalla rispettiva legge nazionale ai documenti ed informazioni della medesima natura.
L'articolo 14 definisce le procedure e le formalità che le Amministrazioni doganali devono rispettare, nella formulazione delle richieste di assistenza e nelle comunicazioni reciproche, le quali sono effettuate in lingua inglese o in altra lingua accettabile per entrambe le Amministrazioni.
Gli articoli 15 e 16 dispongono in materia di esecuzione delle richieste di assistenza.
L'articolo 15, in particolare, dispone che l'Amministrazione doganale adita, quando non disponga dei documenti o delle informazioni richieste dall'altra Parte, avvii indagini atte al loro conseguimento, oppure trasmetta la richiesta all'autorità competente, oppure indichi quale sia tale autorità.
L'articolo 16 prevede invece, al paragrafo 1, la possibilità che funzionari di una delle due Parti, con il consenso ed alle eventuali condizioni poste dall'altra Parte, possano consultare documenti, dossier e altri dati negli uffici dell'Amministrazione doganale adita, relativi ad infrazioni doganali di proprio interesse, procurarsi copia di tali documenti, o assistere alle indagini sul territorio dell'Amministrazione doganale adita. Ai sensi del paragrafo 2 i funzionari devono, in ogni momento, essere in grado di fornire prova documentale del loro mandato e godono delle stesse tutele dei funzionari doganali locali.
L'articolo 17 condiziona l'eventuale scambio di dati personali alla circostanza che le Parti contraenti ne garantiscano un livello di protezione giuridica almeno equivalente a quello indicato nell'apposito Allegato, che costituisce parte integrante dell'Accordo.
L'articolo 18 prevede la possibilità che i funzionari doganali di una Parte contraente depongano, a richiesta dell'altra Parte, in qualità di esperti o testimoni nel corso di procedimenti giudiziari intentati

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nel territorio della Parte richiedente per infrazioni doganali, producendo anche oggetti, atti o documenti necessari per i procedimenti. La richiesta dovrà precisare il procedimento e la veste in cui l'agente dovrà parteciparvi, e la Parte richiesta potrà accompagnare l'autorizzazione alla deposizione dei propri funzionari con la precisazione dei limiti entro i quali essi possono svolgere le deposizioni.
L'articolo 19 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata, differita o sottoposta a condizioni.
In particolare, tali ipotesi ricorrono, ai sensi del paragrafo 1, qualora l'assistenza richiesta possa pregiudicare la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o interessi nazionali essenziali, comporti la violazione di segreti industriali, commerciali o professionali, ovvero sia incompatibile con disposizioni legislative e amministrative nazionali.
Il paragrafo 2 impegna ciascuna Parte, qualora trasmetta una richiesta che non sarebbe in grado di soddisfare ove inoltrata dall'altra Parte, a segnalare tale circostanza, con l'effetto di rendere facoltativa e non più obbligatoria l'esecuzione della medesima.
Il paragrafo 3 prevede inoltre la possibilità di differire la prestazione dell'assistenza in relazione a indagini o procedimenti giudiziari o amministrativi in corso, mentre il paragrafo 4 impegna le Parti a motivare il rifiuto o il differimento dell'assistenza richiesta dall'altra Parte.
L'articolo 20 prevede, al paragrafo 1, che le Amministrazioni doganali rinuncino a rivendicare il rimborso delle spese derivanti dall'applicazione dell'Accordo, ad eccezione di spese e indennità corrisposte a esperti e testimoni, nonché dei costi degli interpreti e dei traduttori che non siano funzionari dello Stato, i quali sono posti a carico dell'Amministrazione doganale richiedente. Il paragrafo 2 stabilisce, altresì, che, qualora l'attuazione a una richiesta comporti sostenere spese elevate e non usuali, le Parti debbano concordare le modalità di presa in carico di tali spese.
L'articolo 21 prevede, al paragrafo 1, che le Amministrazioni doganali delle due Parti stabiliscano le disposizioni relative all'applicazione dell'Accordo.
In tale contesto, il paragrafo 2 istituisce una Commissione mista italo-norvegese, composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane italiana e dal Direttore della Direzione delle Dogane e delle accise norvegese, o da loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunirà quando necessario, su richiesta di una delle Parti, per seguire l'evoluzione dell'Accordo e per risolvere eventuali problemi applicativi. Ai sensi del paragrafo 3, qualora la composizione in tale sede non riesca, detti problemi saranno regolati per via diplomatica.
L'articolo 22 stabilisce che le Amministrazioni doganali delle Parti contraenti comunichino direttamente e concordino disposizioni dettagliate per l'applicazione dell'Accordo.
L'articolo 23 individua l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo nei territori doganali delle due Parti, come definiti dai rispettivi ordinamenti.
L'articolo 24 dispone in merito all'entrata in vigore dell'Accordo, che è fissata il primo giorno del secondo mese successivo alla seconda notifica concernente l'avvenuta conclusione delle procedure interne di ratifica; l'articolo 25 regola la durata dell'Accordo, che è illimitata, salva la possibilità, per ciascuna Parte, di denunciarlo con effetto tre mesi dopo la relativa notifica per via diplomatica, salva la conclusione dei procedimenti in corso, mentre l'articolo 26 regola il riesame dell'Accordo medesimo.
L'Allegato all'Accordo, contiene infine i principi fondamentali sulla tutela dei dati personali nell'ambito dell'Accordo stesso, ai quali rinvia l'articolo 17.
Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di quattro articoli.
Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, mentre l'articolo 3 autorizza, per l'attuazione della legge, la spesa di 28.455 euro l'anno a decorrere dal 2009, disponendo che all'onere si faccia

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fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 170 del 1997, relativa all'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa.
L'articolo 4 dispone invece in merito all'entrata in vigore della legge, che è fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Dal momento che il provvedimento non presenta profili problematici per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, propone di esprimere su di esso parere favorevole.

Alberto FLUVI (PD), pur valutando favorevolmente l'Accordo di cui si propone la ratifica, manifesta perplessità in ordine alle modalità di copertura degli oneri finanziari individuate nell'articolo 3 del disegno di legge, che riduce, sia pure di un importo non ragguardevole, i fondi destinati alla lotta contro la desertificazione nei Paesi che ne sono gravemente colpiti.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 26 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.10.

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati.
C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca.

(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento della proposta di legge C. 2956).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2010.

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che, come già preannunciato, è stata assegnata in sede referente alla Commissione la proposta di legge C. 2956 Mosca, recante disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati.
La proposta, vertendo sulla medesima materia della proposta di legge C. 2426 Golfo, è stata abbinata a quest'ultima.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), relatore, illustra la proposta di legge n. 2956, che si compone di cinque articoli.
L'articolo 1 indica, al comma 1, che la finalità dell'iniziativa legislativa è quella di incentivare e sostenere la partecipazione delle donne alla vita sociale ed economica del Paese, avendo riguardo anche al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio europeo di Lisbona in materia di occupazione femminile, e sottolinea inoltre, al comma 2, che la proposta ha altresì lo scopo di promuovere l'eguaglianza di genere all'interno degli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati e delle società a partecipazione statale.
L'articolo 2 reca, al comma 1, disposizioni analoghe a quelle contenute nell'articolo 1 della proposta di legge C. 2426. In particolare vengono inseriti due nuovi commi 1-bis e 1-ter nell'articolo 147-ter del testo unico della finanza (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Il primo prevede che lo statuto della società quotate stabilisca l'obbligo di effettuare il riparto degli amministratori assicurando l'equilibrio tra i generi, e garantendo al genere meno rappresentato almeno un terzo dei posti, mentre il secondo demanda ad un regolamento della CONSOB la definizione delle sanzioni per la mancata ottemperanza a tale obbligo.
Rispetto al testo della proposta di legge C. 2426 si prevede inoltre che il criterio di riparto degli amministratori da eleggere,

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volto ad assicurare l'equilibrio tra i generi, si applica per tre mandati consecutivi.
Il comma 2 inserisce, dopo il comma 1 dell'articolo 148 del TUF, un nuovo comma 1-bis, il quale estende al collegio sindacale le medesime previsioni normative dettate in relazione all'organo di amministrazione, anche in questo caso per tre mandati consecutivi.
Il comma 3 sostituisce il comma 2 del citato articolo 148, prevedendo che la CONSOB, nel regolamento con il quale stabilisce le sanzioni per le società che non ottemperano all'obbligo di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 148, prescriva anche le modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.
L'articolo 3 riproduce sostanzialmente il contenuto dell'articolo 2 della proposta di legge n. 2426, relativamente al termine a partire dal quale si applicano le nuove disposizioni del TUF introdotte dall'intervento legislativo. Rispetto al testo della proposta di legge C. 2426 viene aggiunto il riferimento al comma 1-bis dell'articolo 148 del decreto legislativo n. 58 del 1998, inserito dall'articolo 2, comma 2, e si specifica che le nuove disposizioni si applicano, comunque, non prima di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
L'articolo 4 estende le disposizioni previste dai commi 1-bis degli articoli 147-ter e 148 del TUF per i consigli di amministrazione e per i collegi sindacali delle società quotate, anche alle società a partecipazione statale con capitale interamente pubblico o misto, controllate da pubbliche amministrazioni e non quotate in mercati regolamentati.
L'articolo 5 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.