CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 26 gennaio 2010
274.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Martedì 26 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Stefano STEFANI. - Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 14.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese, fatto a Roma il 20 ottobre 2008.
C. 3033 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco NARDUCCI (PD), relatore, illustra il provvedimento in esame osservando che, alla luce delle recenti polemiche sulla soppressione dei collegamenti notturni diretti tra la Svizzera e Roma, esso riveste notevole importanza in quanto è teso a migliorare i collegamenti tra i due Paesi anche operando un abbattimento delle emissioni inquinanti in un territorio ad alta valenza naturalistica e paesaggistica. Segnala in particolare che l'Accordo, composto da un preambolo e da nove articoli, mira alla realizzazione di un nuovo collegamento ferroviario da Lugano all'aeroporto lombardo di Malpensa e che il progetto del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese favorirà la competitività del traffico ferroviario con la Svizzera rispetto ad altre forme di trasporto. Esso inoltre rafforzerà, ottimizzandoli, i collegamenti con l'aeroporto di Malpensa con evidenti ripercussioni positive per lo sviluppo dell'intera area italo-svizzera.
Sottolinea che tale progetto infrastrutturale - come emerge dall'importante preambolo - è stato elaborato nel 2003 e condiviso dal Canton Ticino, dalla Regione Lombardia, dalla Società RFI (Rete Ferroviaria Italiana) e dalle Ferrovie federali svizzere. L'Accordo è strettamente collegato alla Convenzione italo-svizzera del 2 novembre 1999 sulla garanzia della capacità delle principali linee di collegamento tra la nuova ferrovia transalpina Svizzera con la rete italiana ad alta capacità. È intenzione delle Parti, come si evince nello stesso preambolo, operare per una maggiore protezione dell'ambiente nel rispetto dei vincoli comunitari ai quali il nostro Paese è tenuto con le conseguenti valutazioni di impatto ambientale. Inoltre l'impegno dei due Paesi a rendere i collegamenti

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tra le due aree di frontiera più efficienti, migliorando l'accessibilità ai centri urbani, avrà una ricaduta immediata nella vita quotidiana di molti lavoratori frontalieri che percorrono queste tratte.
Segnala che, con l'articolo 1, le Parti si impegnano a promuovere la realizzazione del collegamento ferroviario Mendrisio-Varese, con particolare riferimento a un nuovo tratto, quello tra Stabio e Arcisate, e al potenziamento dei preesistenti tratti Mendrisio-Stabio e Arcisate-Induno. Le Parti fissano l'obiettivo della creazione della nuova linea - rilevante soprattutto per il traffico passeggeri - entro il 2013. In base al principio di territorialità, che dovrà guidare la realizzazione dell'opera, le Parti si impegnano altresì all'attuazione di misure di coordinamento delle infrastrutture ferroviarie e dell'esercizio delle linee. In base agli articoli 2 e 3, l'Accordo in esame concerne tutte le fasi della realizzazione, dal progetto alla messa in esercizio: a tale scopo il relativo monitoraggio sarà cura del Comitato direttivo previsto dall'articolo 9 della citata Convenzione italo-svizzera del 2 novembre 1999, il quale si avvarrà sua volta di un gruppo di lavoro misto ad hoc insediato nell'ambito del già costituito gruppo «Infrastruttura e monitoraggio».
Osserva che particolarmente importanti sono gli articoli 4 e 5, rispettivamente dedicati agli obblighi in capo ai gestori dell'infrastruttura e al finanziamento dell'opera. L'articolo 4, in dettaglio, prevede la stipula di apposite convenzioni tra i gestori delle due infrastrutture ferroviarie nazionali in ordine alle attività necessarie a realizzare il collegamento, alle condizioni di esercizio di esso e alla prestazione di servizi suscettibili di essere forniti in sinergia tra le due Parti: dette convenzioni vengono trasmesse per conoscenza ai rispettivi Governi. Per quanto infine concerne le opere impiantistiche transfrontaliere, i gestori delle due infrastrutture riferiranno al gruppo di lavoro misto, di cui all'articolo 3, in merito alla quantificazione economica delle soluzioni tecniche adottate, in vista della ripartizione degli oneri correlati. I due gestori dell'infrastruttura ferroviaria informeranno inoltre periodicamente il gruppo di lavoro misto sullo stato di avanzamento dei lavori. In relazione al finanziamento dell'opera, esso avverrà in base al principio di territorialità, con riserva di approvazione delle competenti Autorità nazionali. È previsto che i due Governi informino il Comitato direttivo, di cui all'articolo 3, su qualunque profilo problematico dovesse insorgere in ordine al finanziamento dell'opera o di fasi di essa.
L'articolo 6 è dedicato alla risoluzione delle controversie relative all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo, che verranno sottoposte al citato Comitato direttivo. Gli articoli 7 e 8 prevedono che sarà la territorialità a regolare l'appartenenza statuale tanto delle opere realizzate quanto di ciò che eventualmente dovesse rinvenirsi nel corso dei lavori, senza riferimento alla nazionalità degli scopritori. Le Parti contraenti s'impegnano altresì a regolamentare le relazioni tra di esse che coinvolgano organi dallo Stato in rapporto all'esercizio ferroviario - come la polizia ferroviaria o gli agenti doganali - sviluppando le necessarie intese prima della messa in servizio del nuovo collegamento.
L'articolo 9, infine, detta norme in riferimento all'entrata in vigore dell'Accordo e alla sua durata, prevista fino al 31 dicembre 2013, con successive eventuali proroghe tacite annuali, fino a giungere alla completa messa in esercizio del collegamento ferroviario. È infine stabilito che l'Accordo potrà essere emendato con il reciproco consenso delle due Parti contraenti.
Passando all'esame del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, segnala che si compone di tre articoli, dei quali il primo reca l'autorizzazione alla ratifica propriamente detta, il secondo l'ordine di esecuzione dell'Accordo nell'ordinamento interno e il terzo la previsione dell'entrata in vigore della legge di autorizzazione il giorno successivo alla pubblicazione della medesima nella Gazzetta Ufficiale.
Il disegno di legge non reca alcuna norma di copertura finanziaria: la relazione

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introduttiva al disegno di legge, infatti, asserisce che l'attuazione dell'Accordo non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto il progetto rientra nell'ambito della pianificazione infrastrutturale, essendo già inserito nell'aggiornamento 2008 del Contratto di programma 2007-2011 tra la Società Rete Ferroviaria Italiana e il Ministero delle infrastrutture: tale aggiornamento è stato approvato dal CIPE, e il progetto, di cui all'Accordo in esame, risulta finanziato per l'importo di 223 milioni di euro, con l'avvio dei lavori previsto per l'inizio del 2010.
Alla luce di quanto illustrato auspica una considerazione favorevole sul provvedimento da parte della Commissione.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI segnala l'urgenza di procedere alla ratifica dell'Accordo in titolo in considerazione della prevista scadenza del 2013. Sottolinea quindi che la realizzazione del tratto ferroviario è finalizzata all'incentivazione del trasporto su rotaia a fini di tutela ambientale.

Stefano STEFANI, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è quindi concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.