CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 gennaio 2010
272.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 21 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 14.

DL 193/09: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.
C. 3084 Governo.
(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Antonino Salvatore GERMANÀ (PdL), relatore, segnala come la Commissione Giustizia abbia trasmesso un nuovo testo del disegno di legge C. 3084, di conversione del decreto - legge n. 193 del 2009, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario, come risultante dagli emendamenti approvati nella seduta in sede referente di ieri.
All'articolo 1 del decreto-legge è stato riformulato il comma 2, prorogando ulteriormente, non oltre il 31 dicembre 2010, oltre che gli incarichi dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari, il cui mandato è scaduto il 31 dicembre 2009 e che non possano essere ulteriormente confermati in forza del disposto dell'articolo 42-quinquies del regio decreto n. 12 del 1942, anche i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2010, per i quali non è consentita

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un'ulteriore conferma ai sensi della disciplina vigente.
All'articolo 3, comma 1, il quale disciplina le modalità di copertura degli uffici giudiziari qualificati come sedi disagiate, attraverso il trasferimento d'ufficio alle sedi disagiate di magistrati è stata eliminata la disposizione secondo cui il trasferimento d'ufficio può riguardare solo quelle sedi disagiate che distino oltre 100 chilometri dalla sede di servizio del magistrato trasferito.
Inoltre, per quanto la possibilità di disporre il trasferimento d'ufficio anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, si prevede che tale deroga operi a prescindere dal fatto che il passaggio di funzioni avvenga o meno all'interno dei distretti della medesima regione.
Al comma 5, laddove si individuano i distretti limitrofi a taluni specifici distretti, ai fini delle modalità del trasferimento d'ufficio, sono state dettate specifiche previsioni per quanto riguarda la definizione dei distretti limitrofi a quelli di Palermo e Catania, ed è stata aggiunta la Sardegna, oltre alla Calabria, quale regione considerata limitrofa alla Sicilia ai predetti fini.
Al comma 8, il quale specifica, tra l'altro, che ai magistrati trasferiti d'ufficio si applica l'indennità mensile prevista dall'articolo 2 della legge n. 133 del 1998, è stato specificato che tale indennità si applica nella misura della metà qualora la sede disagiata presso la quale è effettuato il trasferimento d'ufficio del magistrato disti meno di 100 chilometri dalla sede originaria.
L'articolo 3-bis, introdotto dalla Commissione di merito, interviene sulla disciplina dell'assegnazione dei magistrati al termine del tirocinio, di cui al decreto legislativo n. 160 del 2006.
In particolare, ai commi da 1 a 3, si prevede che il Consiglio superiore della magistratura possa attribuire a tali magisteri funzioni requirenti anche prima della prima del conseguimento della prima valutazione di professionalità, qualora nella sede in cui essi sono assegnati si registri una scopertura di posti superiore al 30 per cento; in tal caso, qualora l'azione penale riguardi reati per i quali è prevista l'udienza preliminare occorre l'assenso scritto del Procuratore della Repubblica, del Procuratore aggiunto o di altro magistrato delegato, salvo che il Procuratore della Repubblica non disponga la non necessarietà del predetto assenso quando si procede con giudizio direttissimo.
Inoltre, al comma 4, attraverso alcune modifiche al testo del predetto decreto legislativo n. 160 del 2006, si stabilisce che i magistrati che abbiano ottenuto un giudizio positivo di idoneità siano assegnati dal CSM ad una sede provvisoria per un periodo di due anni e sei mesi; dopo il conseguimento della prima valutazione di professionalità il CSM assegna i predetti magistrati agli uffici giudiziari individuati come disponibili dal CSM stesso.
L'articolo 3-ter, anch'esso introdotto dalla Commissione di merito, dispone che il magistrato a capo di ogni ufficio giudiziario assicuri la tempestiva adozione dei programmi di informatizzazione predisposti dal Ministero della giustizia per l'organizzazione dei servizi giudiziari, comunicando periodicamente al Ministero i dati relativi all'organizzazione dei servizi giudiziari per monitorarne la produttività: tali dati sono quindi trasmessi al CSM e pubblicati sul sito internet del Ministero.
L'articolo 3-quater, a sua volta inserito dalla Commissione di merito, al comma 1 assegna alla Scuola superiore della magistratura il compito di organizzare corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento di incarichi direttivi di primo e secondo grado.
Il comma 2 inserisce nel decreto legislativo n. 26 del 2006 un nuovo articolo 26-bis, il quale prevede che i corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti ai fini del conferimento di incarichi direttivi hanno ad oggetto la gestione delle organizzazioni complesse, la conoscenza, applicazione e gestione dei sistemi informatici, la gestione delle risorse umane e materiali e il funzionamento dei servizi. Al termine del corso,

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viene formulato un giudizio di idoneità al conferimento dei predetti incarichi, che è comunicato al CSM ed ha la validità di 5 anni. La disposizione specifica che possono concorrere al conferimento di incarichi direttivi solo i magistrati che hanno partecipato al corso.
L'articolo 3-quinquies, altresì introdotto dalla Commissione di merito, interviene sulle procedure per il conferimento degli uffici direttivi, di cui all'articolo 11 della legge n. 195 del 1958.
In particolare, in tale disposizione, la quale prevede che sull'attribuzione dei predetti uffici il CSM delibera su proposta, formulata di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, di una commissione formata da sei dei suoi componenti, viene soppresso il riferimento agli uffici di pretore dirigente nelle preture aventi sede nel capoluogo di circondario e di procuratore della Repubblica presso le stesse preture, attualmente esclusi da tale meccanismo, e si specifica che il Ministro della giustizia, in sede di concerto esprime le sue valutazioni solo in riferimento alle capacità organizzative del candidato all'incarico.
All'articolo 4, il quale è volto a completare il processo di digitalizzazione della giustizia avviato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 123 del 2001, è stato integrato il contenuto del nuovo comma 1 dell'articolo 51 del decreto - legge n. 112 del 2008, in materia di notificazioni telematiche nel processo civile, come sostituito dal comma 3 dell'articolo 4.
In particolare si prevede che la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata riguardi, oltre che le notificazioni a persona diversa dall'imputato anche le notificazioni e comunicazioni previste dal regio decreto n. 267 del 1942, in materia di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, al comma 5, recante una disciplina transitoria in base alla quale, fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di fissazione della nuova misura dei diritti di copia, tali diritti sono aumentati del 50 per cento, la Commissione Giustizia ha apportato alcune modifiche, volte a specificare che tale maggiorazione riguarda il diritto di copia senza certificazione di conformità ed il diritto di copia autentica, e che la sospensione temporanea dell'applicazione dell'Allegato 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 (recante l'ammontare del diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo) riguarda solo i supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate.
Sempre con riferimento ai profili di interesse per la Commissione Finanze, la Commissione ha integrato il comma 8 ed ha inserito i nuovi commi 8-bis e 8-ter, introducendo ulteriori modifiche al codice di procedura civile ed alle disposizioni di attuazione del predetto codice, relativamente all'informatizzazione di alcuni procedimenti giudiziari ed al versamento in via telematica di somme nell'ambito di procedimenti giudiziari.
In particolare, la lettera e) del comma 8, attraverso un'integrazione dell'articolo 530 codice di procedura civile prevede che, nell'ambito del procedimento di espropriazione mobiliare nei confronti del debitore, il giudice dell'esecuzione possa stabilire che, nel caso di vendita dei beni, il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara ed il pagamento del prezzo siano effettuati con modalità telematica.
La lettera f) del comma 8 modifica l'articolo 533 del predetto codice, prevedendo che il commissario eventualmente nominato dal giudice dell'esecuzione per la vendita dei beni pignorati al debitore consenta agli interessati di esaminare anche con modalità telematiche le cose poste in vendita.
La lettera g) modifica l'articolo 540, recante la disciplina delle modalità di pagamento del prezzo delle cose vendute nell'ambito del procedimento di espropriazione mobiliare, sopprimendo il primo comma, il quale prevede che la vendita all'incanto sia effettuata per contanti.

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Ulteriori modifiche al codice di procedura civile riguardano la disciplina dell'espropriazione immobiliare. In particolare, la lettera h) aggiunge un nuovo quarto comma all'articolo 569 del codice di procedura civile, prevedendo che, in caso di vendita dell'immobile oggetto di espropriazione, il giudice possa stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara e dell'incanto, nonché il pagamento del prezzo di vendita, siano effettuati mediante modalità telematiche.
In connessione con tale modifica, la lettera i) integra il primo comma dell'articolo 591-bis, stabilendo che, qualora la vendita dell'immobile sia delegata ad un notaio, ad un avvocato o ad un dottore commercialista si applichino le previsioni di cui al nuovo quarto comma dell'articolo 569.
Il comma 8-bis apporta una serie di modifiche al Regio decreto n. 1368 del 1941, recante le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
In particolare la lettera a) aggiunge, nel contesto delle disposizioni che disciplinano l'espropriazione mobiliare, un nuovo articolo 169-quater nel Regio decreto n. 1368, al fine di prevedere che il prezzo di acquisto del bene venduto nell'ambito dell'espropriazione possa essere versato anche con sistemi telematici di pagamento, ovvero con carte di debito, di credito o altri strumenti di moneta elettronica disponibili sul circuito bancario e postale.
La lettera b) sostituisce l'articolo 173-quinquies del predetto Regio decreto, il quale disciplina le ulteriori modalità di presentazione delle offerte di acquisto di beni oggetto di espropriazione immobiliare. La novità rispetto al testo vigente dell'articolo 173-quinquies riguarda la previsione secondo cui il giudice può disporre che la presentazione dell'offerta di acquisto, la prestazione della cauzione ed il versamento del prezzo possano avvenire anche con sistemi telematici di pagamento, ovvero con carte di debito, di credito o altri strumenti di moneta elettronica disponibili sul circuito bancario e postale.
La lettera c) introduce un articolo 161-ter, ai sensi del quale il Ministro della giustizia stabilisce con decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili ed immobili mediante gara telematica, nei casi previsti dal codice di procedura civile e nel rispetto dei principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche. Ai sensi del comma 8-ter dell'articolo 4, a sua volta inserito dalla Commissione di merito, il predetto decreto ministeriale concernente le regole tecnico-operative è adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del «medesimo decreto».
In merito alla formulazione del comma 8-ter segnala la necessità di sostituire le parole: «161-quater» con le parole «161-ter», nonché di sostituire le parole: «medesimo decreto», le quali si riferirebbero al decreto ministeriale, che, evidentemente, non è oggetto di conversione, con le parole: «presente decreto».
La lettera d) inserisce un articolo 169-quater in forza del quale i commissari nominati dal giudice per l'effettuazione della vendita di beni mobili oggetto di espropriazione devono trasmettere, ogni semestre, al giudice dell'esecuzione, al Presidente del tribunale ed all'ufficiale giudiziario dirigente, un prospetto informativo, redatto su supporto informatico riepilogativo delle vendite effettuate, con indicazione della tipologia dei beni del valore loro attribuito della stima effettuata dall'esperto e del prezzo di vendita.
Al comma 11 la Commissione di merito ha altresì corretto il riferimento all'articolo 20, quinto comma, della legge n. 468 del 1978, con quello all'articolo 34, comma 4, della legge n. 196 del 2009, che ha abrogato e sostituito la predetta legge n. 468.
L'articolo 4-bis, introdotto dalla Commissione di merito, estende fino al 31 dicembre 2010, al fine di sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, la possibilità, per il Ministero della giustizia di coprire i posti vacanti mediante il ricorso alle procedure di mobilità,

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anche intercompartimentale, di personale appartenente ad amministrazioni sottoposte ad una disciplina limitativa delle assunzioni.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione sul provvedimento in esame (vedi allegato).

Giampaolo FOGLIARDI (PD) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 21 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 14.10.

Regime tributario dei redditi da locazione di immobili.
C. 1807 De Micheli, C. 599 Caparini, C. 1349 Della Vedova, C. 1806 De Micheli, C. 2292 Versace, C. 2378 Laboccetta, C. 2758 Antonio Pepe.
(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento della proposta di legge C. 1349).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 ottobre 2009.

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che è stata assegnata in sede referente alla Commissione la proposta di legge C. 1349 Della Vedova, recante introduzione di un'imposta sostitutiva per i redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo.
La proposta, vertendo sulla medesima materia affrontata dalle proposte di legge C. 1807 De Micheli, C. 599 Caparini, C. 1806 De Micheli, C. 2292 Versace, C. 2378 Laboccetta e C. 2758 Antonio Pepe, in materia di regime tributario dei redditi da locazione di immobili, è stata abbinata all'esame di queste ultime.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

AUDIZIONI

Giovedì 21 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 14.45.

Audizione del Direttore del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sulle tematiche relative all'andamento delle entrate tributarie.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta, è assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso l'attivazione della trasmissione televisiva tramite il canale satellitare della Camera dei deputati.
Introduce quindi l'audizione.

Fabrizia LAPECORELLA, Direttore del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti Marco CAUSI (PD), Cosimo VENTUCCI (PdL), Sergio Antonio D'ANTONI (PD), Alberto FLUVI (PD) e Gianfranco CONTE, presidente, ai quali risponde Fabrizia LAPECORELLA, Direttore del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Dopo ulteriori considerazioni di Marco CAUSI (PD) e di Gianfranco CONTE, presidente, riprende la sua replica Fabrizia LAPECORELLA,

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Direttore del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Formulano ulteriori considerazioni e quesiti Alberto FLUVI (PD) e Cosimo VENTUCCI (PdL), ai quali risponde Fabrizia LAPECORELLA, Direttore del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Gianfranco CONTE, presidente, ringrazia la professoressa Lapecorella e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.