CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 gennaio 2010
272.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 21 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 13.30.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
C. 1441-quater-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla XI Commissione).
(Seguito esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 gennaio 2010.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che il relatore, onorevole Antonino Lo Presti, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna in quanto impegnato a presiedere i lavori del Comitato per la legislazione, le ha fatto pervenire un appunto contente un'integrazione della relazione, del quale dà sommaria lettura.
Il relatore, dopo avere ricordato di avere illustrato in linea generale nella seduta di ieri le disposizioni del provvedimento rientranti negli ambiti di competenza della Commissione giustizia, oggetto di modifiche al Senato e dalla Commissione

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di merito in seconda lettura alla Camera, si sofferma sull'articolo 33, che è stato oggetto di numerose modifiche da parte del Senato, e ne illustra il contenuto.
Ricorda preliminarmente che la norma ridisegna la sezione del codice di procedura civile recante le disposizioni generali in materia di conciliazione e arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (artt. da 409 a 412-quater).
Il comma 1 dell'articolo 33 sostituisce integralmente l'articolo 410 c.p.c. relativo al tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie di lavoro, che, profondamente riformato durante la prima lettura alla Camera, ha subito alcune modifiche anche durante l'esame al Senato.
Due sono le novità di maggior rilievo: rispetto alla vigente obbligatorietà, è prevista la «facoltatività» del tentativo di conciliazione introdotta dal testo approvato dalla Camera in prima lettura (si torna cosi alla previsione anteriore alla riforma del D.Lgs 80 del 1998); è uniformato il sistema di conciliazione nelle controversie di lavoro, indipendentemente dal fatto che attengano al settore pubblico o a quello privato.
In conseguenza della natura facoltativa del tentativo di conciliazione, il comma 14 dell'articolo 33 in esame, per esigenze di coordinamento normativo, dispone l'abrogazione degli articoli 410-bis (che attualmente prevede l'improcedibilità della domanda in caso di mancato espletamento del tentativo di conciliazione) e 410-bis c.p.c. (che stabilisce i termini per l'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione).
Per quanto riguarda invece l'applicazione della disciplina della conciliazione alle controversie individuali di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il testo approvato dalla Camera esplicitava tale estensione all'interno del nuovo articolo 410.
A seguito dell'esame al Senato, tale disposizione, espunta dal testo dell'articolo 410 c.p.c., è stata collocata in un comma autonomo dell'articolo 33 (comma 8). Lo stesso comma, superando le incertezze interpretative che potevano derivare dal testo approvato dalla Camera, conferma la facoltatività del tentativo di conciliazione anche per tali categorie di controversie, attraverso l'abrogazione delle corrispondenti norme sul tentativo obbligatorio di conciliazione nel settore pubblico, attualmente previsto come condizione di procedibilità (artt. 65 e 66 del D.Lgs 165/2001).
Il testo trasmesso dal Senato conferma che il solo tentativo obbligatorio di conciliazione (a parte quello «giudiziale» di cui all'articolo 420, v. comma 2-bis) rimane quello di cui all'articolo 80, comma, 4 del D.Lgs 276/2003, in caso di ricorso giurisdizionale avverso la certificazione.
Durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento sono rimaste sostanzialmente inalterate le nuove disposizioni dettate dalla Camera e relative alla composizione delle commissioni di conciliazione.
Il Senato non ha modificato il contenuto della richiesta di conciliazione (che, in particolare, prevede, oltre ai dati dell'istante, anche l'esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa); è invece intervenuto sull'attività della controparte successiva al ricevimento della richiesta.
Il testo approvato dal Senato prevede che: l'obbligo di deposito della memoria presso la commissione operi solo nel caso che la controparte intenda accettare la procedura di conciliazione; all'inutile spirare del termine dei 20 gg., entrambe le parti possano rivolgersi direttamente al giudice ordinario.
La modifica sembra ispirata da motivi di economia processuale: sembra utile proseguire nella conciliazione solo nel caso di accettazione della controparte.
Il comma 3 dell'articolo 33 sostituisce integralmente l'articolo 411 c.p.c. relativo al processo verbale di conciliazione.
Segnala, in particolare, il secondo comma, che prevede che se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione di conciliazione formula una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se tale proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale

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con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Un periodo aggiunto nel corso dell'esame al Senato stabilisce l'obbligo per il giudice, a proposta non accettata, di tener conto, in sede di giudizio, della carente motivazione del rifiuto a conciliare della parte.
Il comma 4 dell'articolo 33 è stato aggiunto dal Senato. La disposizione novella la disciplina dell'ulteriore tentativo di conciliazione in sede giudiziale di cui all'articolo 420 del codice di rito civile, proponendo una nuova formulazione del primo comma.
Il nuovo primo comma affida al giudice compiti più penetranti in sede di tentativo, prevedendo che debba formulare alle parti una proposta transattiva; il giudice dovrà poi valutare, ai fini del giudizio, non soltanto la mancata comparizione personale delle parti ma anche il rifiuto della transazione proposta «in assenza di giustificato motivo».
I commi ulteriori prevedono una pluralità di mezzi di composizione delle controversie alternativi al ricorso al giudice.
Il comma 5 dell'articolo 33, parzialmente modificato dal Senato, disciplina l'arbitrato presso la commissione di conciliazione. Esso sostituisce integralmente l'articolo 412 c.p.c. (il cui testo attuale, come detto, riguarda il verbale di mancata conciliazione).
Ricorda che il primo comma del nuovo articolo 412 (Risoluzione arbitrale della controversia), non modificato dal Senato, prevede che, in qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore, e possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla stessa commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.
Il comma 6, parzialmente modificato dal Senato, sostituisce integralmente l'articolo 412-ter c.p.c. (che attualmente disciplina l'arbitrato irrituale previsto dai contratti collettivi) con una nuova disposizione rubricata: Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva.
Il nuovo articolo 412-ter prevede la cd. conciliazione e l'arbitrato sindacale di controversie di lavoro, ossia conciliazioni e arbitrati che possono essere svolti presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Rispetto alla disposizione approvata dalla Camera, il Senato, per ragioni di collocazione sistematica, ha espunto dal testo dell'articolo 412-ter il riferimento all'applicabilità della disposizione alle controversie individuali di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, prevista in termini generali dal già richiamato comma 8. Analoga modifica è stata apportata al successivo comma 7.
Tale ultima disposizione sostituisce integralmente l'articolo 412-quater c.p.c. (attualmente relativo all'impugnazione ed esecutività del lodo arbitrale), prevedendo - rispetto alla disciplina codicistica vigente - un'ulteriore possibilità di conciliazione e arbitrato irrituale. Il tentativo di accordo potrà, infatti, avvenire davanti ad apposito collegio composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro (presidente) scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra professori universitari in materie giuridiche e avvocati patrocinanti in cassazione.
A parte la modifica di coordinamento sopra richiamata relativa alle controversie individuali di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, durante l'esame al Senato, è stata eliminata la previsione della nullità di clausole compromissorie contrattuali o extracontrattuali che prevedano, in caso di controversia, il ricorso obbligatorio al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale (sui limiti alla pattuizione di clausole compromissorie, cfr. comma 9).
Per quanto riguarda la procedura, la parte che intenda ricorrere al Collegio notifica all'altra parte un ricorso che, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, deve essere sottoscritto: personalmente o da un suo rappresentante al

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quale abbia dato mandato e presso cui deve eleggere domicilio. Tali previsioni derivano da una modifica del Senato al testo approvato dalla Camera che individuava in un avvocato l'unico soggetto legittimato alla sottoscrizione del ricorso.
Il ricorso al collegio di conciliazione e arbitrato ha un contenuto necessario, che con un emendamento approvato dal Senato, è stato integrato con il riferimento alle norme invocate a sostegno della pretesa e l'eventuale richiesta di decisione secondo equità.
Se la parte convenuta intende accettare la procedura di conciliazione e arbitrato nomina un proprio arbitro di parte, che entro trenta giorni dalla data della notifica del ricorso procede concordemente con l'altro arbitro (in quanto possibile) alla scelta del Presidente e della sede del collegio.
In base al quarto comma dell'articolo 412-quater c.p.c., ove ciò non avvenga, il testo approvato dalla Camera prevedeva la possibilità per entrambe parti di rivolgersi all'autorità giudiziaria; una modifica introdotta dal Senato attribuisce invece alla sola parte che ha presentato il ricorso la possibilità di adire il giudice (individuato nel presidente del tribunale del circondario in cui ha sede l'arbitrato) ai fini della nomina del presidente del collegio.
Gli effetti del lodo, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, sono gli stessi di quello emanato in sede di arbitrato davanti alla commissione di conciliazione ovvero esecutività del titolo ed effetti di cui agli artt. 1372 e 2113, quarto comma, c.c. Le indicate previsioni dell'autentica, della sottoscrizione e degli effetti del lodo sono frutto di modifica introdotta al Senato.
Il comma 9 dell'articolo 33, modificato dal Senato, riguarda i limiti alla pattuizione di clausole compromissorie nelle controversie individuali di lavoro di cui all'articolo 409.
Per tali controversie, le parti contrattuali possono pattuire clausole compromissorie che rinviino alle modalità di esecuzione dell'arbitrato di cui agli illustrati artt. 412 (presso la commissione di conciliazione) e 412-quater (presso il collegio di conciliazione e arbitrato irrituale) quando: ciò sia previsto da accordi interconfederali e contratti collettivi di lavoro stipulati dalle maggiori organizzazioni nazionali dei lavoratori e dei datori di lavoro; si precisa, tuttavia, che in assenza di tali accordi e contratti, la disciplina introdotta sarà comunque vigente decorsi 18 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento; la clausola compromissoria sia stata certificata da una commissione di certificazione dei contratti di lavoro di cui all'articolo 76, comma 1, lett. a), b), e c) del già ricordato decreto legislativo 276/2003.
Il testo della disposizione approvato dalla Camera prevedeva il possibile ricorso all'arbitrato nella cause di lavoro sulla base della sola «certificazione» del contratto e della relativa clausola compromissoria. In particolare, non si stabiliva né che la deroga alla giurisdizione ordinaria dovesse essere prevista da contratti o accordi collettivi di lavoro, né che l'arbitrato dovesse essere espletato secondo la disciplina degli artt. 412 e 412-quater.
Inoltre, mentre la disposizione approvata dalla Camera prevedeva, in capo alle commissioni di certificazione, l'obbligo di accertare che la clausola compromissoria contenesse (anche mediante rinvio a preesistenti regolamenti arbitrali) i criteri per la liquidazione dei compensi spettanti agli arbitri e il termine entro il quale il lodo dovrà essere emanato, il testo del comma 9 approvato dal Senato prevede, a tutela della libertà dell'arbitrato, che le commissioni di certificazione debbano accertare «la effettiva volontà delle parti» di ricorrere agli arbitri in caso di insorgere di controversie nel rapporto di lavoro.
Il relatore quindi, pur non esimendosi dal sottolineare come appaia del tutto evidente che la materia in esame avrebbe dovuto più opportunamente essere esaminata in sede referente, con gli adeguati tempi e strumenti di approfondimento, presso la Commissione giustizia, formula una proposta di parere favorevole sulle parti del provvedimento di competenza di questa Commissione.

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Donatella FERRANTI (PD) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore. Esprime peraltro sincero apprezzamento per l'onestà intellettuale dimostrata dal relatore, che ha ribadito come improvvidamente molte materie oggetto del provvedimento e, in particolare, quella relativa alla conciliazione e all'arbitrato di cui all'articolo 33, siano state sottratte all'esame in sede referente presso questa Commissione. L'esame in sede consultiva, inoltre, si sta svolgendo in tempi brevissimi, che non consentono un esame serio ed approfondito. Nel merito, con particolare riferimento all'articolo 33, le modifiche apportate non appaiono condivisibili, poiché accentuano il carattere sommario e superficiale della giustizia riservata ai lavoratori, con evidente lesione di diritti costituzionalmente garantiti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

D.L. 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa.
C. 3097 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite III e IV).
(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 gennaio 2010.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che le Commissioni di merito concluderanno l'esame del provvedimento martedì 26 febbraio prossimo. Entro quella data pertanto la Commissione giustizia dovrà esprimere il parere.

Maurizio SCELLI (PdL), relatore, come già anticipato nella seduta di ieri, esprime forti perplessità sull'articolo 9, comma 4, del provvedimento che dovranno essere tenuti in debito conto dalla Commissione. In particolare, rileva che con tale disposizione si esclude la punibilità a titolo di colpa per violazione di disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, per fatti commessi nell'espletamento del servizio connesso ad attività operative o addestrative svolte nel corso di missioni internazionali, il militare dal quale non poteva esigersi un comportamento diverso da quello tenuto, avuto riguardo alle competenze, ai poteri e ai mezzi di cui disponeva in relazione ai compiti affidatigli. Osserva che la norma è volta a sancire espressamente un principio, quale quello di inesigibilità, che già trova applicazione del diritto penale essendo desumibile dai principi generali. Ritiene, quindi, che le esigenze che hanno indotto il Governo ad introdurre nel decreto legge in esame la disposizione di cui sopra possano essere comunque soddisfatte dall'applicazione dei principi generali, in quanto l'impossibilità di osservare le regole di condotta proprie del reato colposo determina la carenza dell'elemento psicologico del reato. Per tali ragioni ritiene che la Commissione debba valutare l'opportunità di chiedere la soppressione della disposizione in esame.

Jean Leonard TOUADI (PD) invita il relatore ad inserire nella proposta di parere una condizione volta ad escludere l'applicabilità in Italia dell'esimente relativa alla normativa sulla sicurezza sul lavoro, ritenendo che questa sia del tutto ingiustificata al di fuori delle missioni internazionali.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

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SEDE REFERENTE

Giovedì 21 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni in materia di separazione giudiziale tra i coniugi.
C. 749 Paniz, C. 1556 De Angelis e C. 2325 Amici.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 gennaio 2010.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che nella precedente seduta il relatore ha illustrato il contenuto dei provvedimento in esame e che l'onorevole Bernardini, oggi impossibilitata a partecipare alla seduta, ha contestato il mancato abbinamento d'ufficio della proposta di legge n. 248 a prima firma Farina Coscioni alle proposte in materia di separazione giudiziale all'ordine del giorno. Ricorda altresì di avere chiarito nella precedente seduta i motivi per i quali, nel caso di specie, non sarebbe stato possibile procedere ad un abbinamento d'ufficio, difettando i requisiti previsti dall'articolo 77 del Regolamento, e che un abbinamento sarebbe possibile solo se specificamente deliberato dalla Commissione.

Maurizio PANIZ (PdL), relatore, in attesa di potere discutere della questione in presenza anche dell'onorevole Bernardini, preannuncia comunque la sua contrarietà all'abbinamento della proposta di legge n. 248 a prima firma Farina Coscioni. Precisa che non intende in tal modo esprimere un giudizio di merito negativo nei confronti della predetta proposta di legge, che intende introdurre modifiche sostanziali all'assetto del regime della separazione e del divorzio, ritenendo semplicemente inopportuno che l'oggetto dell'esame si estenda oltre la questione della riduzione del termine che intercorre tra la separazione e il divorzio.

Manlio CONTENTO (PdL) condividendo l'intervento dell'onorevole Paniz, sottolinea che se la Commissione intende approvare rapidamente il provvedimento in oggetto è opportuno che si concentri sulla sola questione della riduzione del termine.

Marilena SAMPERI (PD) ritiene che la proposta di abbinamento dovrebbe essere posta in votazione nella prossima seduta, in presenza dell'onorevole Bernardini.

Giulia BONGIORNO, presidente, condividendo il rilievo dell'onorevole Samperi, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Sospende quindi la seduta in sede referente in attesa che tutte le Commissioni competenti abbiano trasmesso i pareri sul provvedimento C. 3084 del Governo, come modificato dagli emendamenti approvati. Nel frattempo, concorde la Commissione, si riunirà l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle 13.55, riprende alle 14.05.

D.L. 193/2009: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.
C. 3084 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 gennaio 2010.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che le Commissioni I e XI hanno espresso parere favorevole sul provvedimento in esame, come modificato dagli emendamenti approvati, e che la Commissione Finanze ha espresso parere favorevole con una osservazione.

Manlio CONTENTO (PdL) ritiene fondata l'osservazione della Commissione Finanze

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e ritiene che la questione che essa pone possa essere valutata nell'ambito del comitato dei nove.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara il voto di astensione del gruppo del Partito democratico sul provvedimento in esame. Rileva, infatti, che nonostante gli emendamenti abbiano migliorato sensibilmente il testo con riferimento al conferimento di funzioni ai magistrati di prima nomina, tuttavia nell'impianto del provvedimento permane la disciplina inaccettabile del trasferimento d'ufficio. Inoltre, nella parte del provvedimento relativa alla digitalizzazione della giustizia sono state frettolosamente e impropriamente inserite norme estranee, come quella che prevede i corsi di formazione per i magistrati che intendano diventare dirigenti di uffici giudiziari. Confida comunque che la maggioranza ed il Governo sappiano apportare i necessari correttivi al provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Alfonso Papa, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulia BONGIORNO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Riconoscimento figli naturali.
C. 2519 Mussolini.