CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 gennaio 2010
272.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 21 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 13.30.

Isabella BERTOLINI, presidente, propone di procedere dapprima all'esame del disegno di legge C. 1441-quater-B e, quindi, agli ulteriori punti previsti all'ordine del giorno.

Il Comitato consente.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. Pag. 38
Nuovo testo C. 1441-quater-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, presidente e relatore, illustra il disegno di legge C. 1441-quater-B, recante «Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro», che costituisce un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013.
Ricorda che il testo, approvato dalla Camera dei deputati, in prima lettura, il 28 ottobre 2008 e dal Senato, in seconda lettura, il 26 novembre 2009 si è andato arricchendo di nuovi e più ampi contenuti nel corso dell'esame parlamentare e consta, attualmente, di 52 articoli.
Il testo reca dunque una pluralità di disposizioni riconducibili a materie di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione. Al contempo, il testo interviene su materie di competenza concorrente tra Stato e regioni tra cui, in particolare, tutela e sicurezza del lavoro; tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Rileva che il provvedimento reca deleghe al Governo e varie disposizioni che intervengono in diversi settori della materia lavoristica. Per quanto riguarda le deleghe al Governo, esse riguardano: la possibilità di accesso anticipato al trattamento pensionistico per i lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività connotati da un particolare indice di stress psico-fisico («attività usuranti»); la riorganizzazione di una serie di enti vigilati dal Ministero del lavoro e la ridefinizione del rapporto di vigilanza del medesimo Ministero sugli stessi enti; il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai dipendenti pubblici e privati; il sistema di tutela previdenziale e assistenziale del personale in servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo 29, comma 7). In proposito, tuttavia, segnala che sarebbe opportuno prevedere l'espressione del parere parlamentare, attualmente non previsto.
Viene inoltre disposta la riapertura dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e apprendistato e di occupazione femminile, già conferite ai sensi dell'articolo 1, commi 28, 30 e 81, della legge n. 247 del 2007 (di attuazione del Protocollo sul welfare).
Evidenzia che altre misure previste dal provvedimento riguardano, in particolare, il contrasto del lavoro sommerso, la conciliazione e l'arbitrato nelle controversie di lavoro, le Agenzie del lavoro, il lavoro a termine, l'apprendistato, il lavoro a progetto, la somministrazione di lavoro, nonché il personale delle università, della sanità, della difesa e delle Forze dell'ordine.
Ricorda che nel corso dell'esame presso la Commissione di merito sono state apportate talune limitate modifiche al testo e sono stati soppressi alcuni articoli (articoli 3 e 25).
Ritiene quindi opportuno soffermarsi su alcuni profili, alla luce delle competenze, in sede consultiva, della I Commissione.
Per quanto riguarda l'articolo 24, che reca «Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi», al comma 1, lettera d), si indicano tra i principi e criteri direttivi la «ridefinizione dei presupposti oggettivi e la precisazione dei requisiti soggettivi in materia di congedi, aspettative e permessi, al fine di garantire l'applicazione certa ed uniforme della relativa disciplina». In proposito, va a suo avviso evidenziato come tali principi si configurano più propriamente come ambito materiale di una disposizione di delega, senza

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che siano individuati puntualmente criteri e principi direttivi da seguire nella sua attuazione.
L'articolo 34-bis, in materia di spese di giustizia nel processo del lavoro, prevede la soppressione della voce n. 1639 dell'allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativa alla legge 2 aprile 1958, n. 319. Fa presente che tale voce risulta già soppressa dal decreto-legge n. 200 del 2008 convertito in legge dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9.
Illustra quindi l'articolo 38 che, a sua volta, introduce una generica facoltà del Ministro del lavoro di prevedere misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione del mercato del lavoro, a valere sulle risorse destinate alla formazione professionale, con priorità rispetto agli altri interventi. Rileva che tale disposizione, da una parte, non specifica il tipo di atto da adottare né i criteri da seguire per l'individuazione delle misure e, dall'altra parte, si configura come un ambito di intervento che sembra ricadere, in maniera trasversale, nella materia di competenza esclusiva dello Stato «previdenza sociale», nella materia di competenza concorrente «tutela e sicurezza del lavoro» e nella materia di competenza residuale delle regioni «servizi sociali».
Infine, ricorda che l'articolo 52 interviene sulla materia dell'accertamento in sede giudiziaria della natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Fa presente che la disposizione sembra riferirsi all'ipotesi dei ricorsi presentati da lavoratori ai quali i datori di lavoro convenuti abbiano offerto entro il 30 settembre 2008 la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, commi 1202 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in tema di stabilizzazione del rapporto di lavoro. Poiché per tali fattispecie l'articolo 52 prevede che il datore di lavoro sia tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro in misura predeterminata, sembra che lo stesso articolo intenda escludere che il lavoratore possa ottenere dal giudice anche una pronuncia costitutiva del rapporto di lavoro. In proposito, ritiene opportuno segnalare alla Commissione di merito l'esigenza di valutare se dall'individuazione del limite temporale del 30 settembre 2008 non possa derivare un'irragionevole disparità di trattamento tra categorie di lavoratori e di datori di lavoro.
In conclusione, tenuto conto dei profili di competenza della I Commissione, presenta un proposta di parere favorevole con talune osservazioni che tengono conto di quanto testé evidenziato (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica.
Nuovo testo C. 2722, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Piera PASTORE (LNP), relatore, illustra il nuovo testo della proposta di legge C. 2722, approvata dal Senato, recante «Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica».
Rileva che le disposizioni da esso recate, relative alla tutela delle aree marine protette, sono riconducibili alla materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» che la lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Richiama altresì la sentenza n. 233 del 2009, in cui la Corte Costituzionale ricorda

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che le acque marine e costiere, a differenza delle acque dolci interne, che hanno un preciso collegamento al bacino territoriale di riferimento, in cui si configura la competenza regionale, coinvolgono interessi cui sovrintendono organi statali.
Fa presente che i commi 9 e 10 dell'articolo 1 attribuiscono direttamente ai comuni la possibilità di istituire campi di ormeggio per la tutela e la salvaguardia di particolari tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica, anche non ricompresi nelle aree marine di reperimento, purché a questo adiacenti e caratterizzate da chiara necessità di tutela ambientale, e che gli stessi dovranno redigere mappe ecologiche e di vulnerabilità dei fondali, nonché - ove necessario - studi di incidenza. In considerazione della valenza di carattere generale che caratterizza la disposizione di cui al secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, che attribuisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la potestà di emanare linee guida per l'applicazione della legge, ritiene opportuno segnalare la possibilità di una collocazione della stessa nei primi commi della proposta di legge ovvero - qualora l'intenzione sia quella di limitarne l'applicazione alle previsioni di cui ai commi 9 o 10 - esplicitare tale riferimento. Al contempo, ritiene opportuno che, al comma 10 dell'articolo 9, sia specificato che la disposizione si riferisce ai «comuni di cui al comma 9».
Alla luce di tali considerazioni presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.
Nuovo testo C. 3084 Governo.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), relatore, nell'illustrare brevemente il nuovo testo del decreto in esame, quale risulta dall'esame degli emendamenti da parte della Commissione giustizia, ricorda che il provvedimento reca innanzitutto, all'articolo 1, una nuova proroga delle disposizioni che consentono l'impiego dei giudici onorari e dei viceprocuratori onorari nei tribunali e nelle procure presso i tribunali ordinari. La nuova proroga, che è fino al 31 dicembre 2010, si è resa necessaria per assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari fino all'approvazione della riforma organica della magistratura onoraria, di cui il Consiglio dei ministri - come riferito nella relazione illustrativa - ha già avviato la discussione. Nel nuovo testo della Commissione di merito, la proroga riguarda anche i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2010.
Gli articoli 2 e 3 sono diretti a fronteggiare la situazione relativa alle carenze di organico di magistrati nelle cosiddette sedi disagiate ovvero nelle sedi degli uffici giudiziari meno richiesti. Essi lasciano impregiudicata la disposizione introdotta dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 160 del 2006, che impedisce che i magistrati di prima nomina possano essere destinati a svolgere le funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di GIP o di GUP, prima del conseguimento della prima valutazione di professionalità.
L'articolo 3-bis novella il decreto legislativo n. 160 del 2006 introducendo il nuovo articolo 9-bis. Tale disposizione prevede, esclusivamente con riferimento ai magistrati nominati con i decreti ministeriali 23 aprile 2009 e 2 ottobre 2009, e a condizione che sussista una scopertura dei posti superiore al 30 per cento, la possibilità di assegnare ai medesimi magistrati, al termine del tirocinio, le funzioni requirenti in deroga al divieto contenuto nell'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo n. 160 del 2006; in tal caso, l'esercizio

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dell'azione penale da parte dei medesimi soggetti (fino al conseguimento della prima valutazione di professionalità) deve essere assentito dal procuratore della Repubblica, dal procuratore aggiunto o da altro magistrato appositamente delegato. La disposizione prevede inoltre, a regime, la destinazione dei magistrati, al termine del tirocinio, ad una sede provvisoria, per la durata di due anni e sei mesi, e, solo dopo la prima valutazione di professionalità, la loro assegnazione agli uffici giudiziari individuati quali disponibili dal Consiglio superiore della magistratura.
L'articolo 3-ter, attraverso una novella all'articolo 1 del decreto legislativo n. 240 del 2006, attribuisce al magistrato capo dell'ufficio giudiziario il compito di assicurare la tempestiva adozione dei programmi per l'informatizzazione predisposti dal Ministero della giustizia per l'organizzazione dei servizi giudiziari e di comunicare al Ministro della giustizia, per via informatica e con cadenza trimestrale, i dati relativi all'andamento dell'organizzazione dei servizi giudiziari individuati dallo stesso Ministro, sentito il Consiglio superiore della magistratura, al fine di monitorare la produttività dei servizi stessi. I dati trasmessi sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura e possono essere pubblicati in forma sintetica sul sito internet del Ministero della giustizia.
L'articolo 3-quater novella il decreto legislativo n. 26 del 2006, prevedendo tra i compiti della Scuola superiore della magistratura, non ancora operativa, l'organizzazione di corsi obbligatori di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado e esplicitando le finalità di tali corsi nella valutazione delle capacità organizzative del magistrato, anche con riferimento alla conoscenza, applicazione e gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali.
In linea con tale ultima disposizione, l'articolo 3-quinquies esplicita che il concerto del Ministro della giustizia, previsto per il conferimento di uffici direttivi, sia specificamente motivato in ordine alle attitudini del candidato relative alle capacità organizzative dei servizi.
L'articolo 4, anch'esso modificato nel corso dell'esame in Commissione, mira a completare il processo di digitalizzazione della giustizia avviato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 123 del 2001. Il comma 1 demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia l'individuazione delle regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in attuazione dei principi previsti dal Codice dell'amministrazione digitale. Il comma 2 prevede l'estensione dell'uso della posta elettronica certificata a tutte le comunicazioni e le notificazioni per via telematica nel processo civile e penale, anche ai sensi delle regole tecniche che saranno introdotte dai decreti ministeriali previsti dal comma 1.
Il comma 3 novella l'articolo 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di ovviare ad «alcune complessità procedurali dalle quali è derivata una sensibile dilatazione dei tempi di attuazione delle notifiche telematiche». In particolare, entro il 10 settembre 2010, il Ministro della giustizia, con proprio decreto, accerterà la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari nei quali troveranno applicazione le disposizioni sulle notificazioni e comunicazioni telematiche; in tali uffici, l'avvio della nuova disciplina sulle comunicazioni e notificazioni telematiche è fissato al quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dei decreti ministeriali. La trasmissione telematica degli atti all'indirizzo di posta elettronica certificata riguarderà, nel processo civile, le notificazioni e le comunicazioni alle parti costituite in giudizio e ai consulenti tecnici e, nel processo penale, le notificazioni a persona diversa dall'imputato disciplinate da specifiche disposizioni del codice di procedura penale; essa si applicherà anche alle notificazioni e comunicazioni previste dalla legge fallimentare.
I commi 4 e 5 intervengono sulla disciplina delle spese di giustizia di cui al

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decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, con la finalità di disincentivare il ricorso alle copie cartacee degli atti processuali. La digitalizzazione, ai sensi del comma 6, viene finanziata con il maggior gettito derivante dalle modifiche introdotte alla disciplina dei diritti di copia; il comma 7 prevede apposite convenzioni tra Ministero e CONSIP per la realizzazione delle innovazioni tecnologiche; il comma 8 introduce una serie di modifiche al codice di procedura penale necessarie per il completamento del processo di informatizzazione del processo civile, tra le quali un nuovo articolo 149-bis, che disciplina in termini generali il ricorso alle procedure telematiche per l'esecuzione delle notificazioni, a mezzo posta elettronica certificata; esso reca inoltre modifiche al processo dell'esecuzione (sia con riferimento all'espropriazione mobiliare sia a quella immobiliare) secondo le quali il giudice può stabilire che vengano effettuati con modalità telematiche il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara e l'incanto nonché il pagamento del prezzo; il nuovo comma 8-bis inserito dalla Commissione, reca conseguenti modifiche nell'ambito delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (volte a specificare le modalità telematiche di pagamento) e demanda ad un decreto del Ministro della giustizia la definizione delle regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili ed immobili mediante gara telematica (da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione); il comma 9 reca disposizioni per l'attuazione dei pagamenti telematici nel settore delle spese di giustizia; il comma 10, ai fini di un monitoraggio più efficiente del funzionamento della giustizia, demanda ad un regolamento la disciplina dei dati statistici dell'amministrazione; infine il comma 11 ha la finalità di semplificare le procedure di autorizzazione delle spese continuative relative alla gestione dei sistemi informatici del Ministero della giustizia.
Attraverso l'articolo 4-bis, inserito dalla Commissione, viene estesa fino al 31 dicembre 2012 l'autorizzazione prevista per il Ministero della giustizia, contenuta nella legge finanziaria 2008, a coprire i posti vacanti mediante il ricorso alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale, di personale appartenente ad amministrazioni sottoposte ad una disciplina limitativa delle assunzioni, nonché ad utilizzare in posizione di comando personale di altre pubbliche amministrazioni, anche di diverso comparto, secondo le vigenti disposizioni contrattuali.
L'articolo 5, infine, disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.
Per quanto riguarda i profili di più stretta competenza della Commissione, rileva che il provvedimento incide sulla materia «giurisdizione e norme processuali», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione. Per quanto attiene, poi, più specificamente, il punto della copertura delle sedi disagiate, ritiene che non sussistano profili di incostituzionalità e richiama, al riguardo anche il parere espresso dal Comitato con riguardo ad una disposizione di analogo tenore il 28 ottobre 2008.
Formula pertanto una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 21 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici.
Atto n. 170.
(Rinvio del seguito dell'esame).

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La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2010.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta ricordando che nella giornata di martedì la Commissione svolgerà talune audizioni informali sul provvedimento in titolo.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Giovedì 21 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 13.50.

Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di mozione di sfiducia nei confronti degli organi di governo del comune e della provincia.
C. 588 Tassone.
(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 gennaio 2010.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 21 gennaio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1o marzo 1946, n. 48, concernente la denominazione della provincia di Massa-Carrara.
C. 2230 Bertolini.