CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 gennaio 2010
271.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato Eugenia Maria Roccella.

La seduta comincia alle 13.25.

DL 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa.
Nuovo testo C. 3097 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite III e IV).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lucio BARANI (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alle Commissioni riunite III e IV il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge n. 3097, recante conversione in legge del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1: «Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa».

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Il provvedimento in esame si situa in una fase delicatissima dello scenario internazionale, segnata da una ripresa della minaccia terroristica e dall'accendersi di nuovi focolai di tensione nel mondo, dallo Yemen al Maghreb. In questi anni l'Italia ha assolto con efficacia ai compiti derivanti dalla partecipazione dei militari italiani alle missioni internazionali a sostegno dei processi di pacificazione e stabilizzazione. La presenza italiana nelle missioni internazionali - come del resto è testimoniato dai dibattiti parlamentari dedicati all'approvazione di analoghi, pregressi provvedimenti - è orientata all'obiettivo del rafforzamento del multilateralismo, all'estensione del negoziato civile come alternativa al conflitto armato e ad una forte iniziativa collaterale nei settori dell'assistenza civile, della promozione dello sviluppo e dell'aiuto umanitario.
Per quanto concerne specificamente la competenza della Commissione, ricorda, in linea generale, che nell'ambito degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 3, sono previste iniziative destinate, tra l'altro, a sostenere il settore sanitario, nonché attività in favore dello sviluppo rurale e dell'assistenza tecnica alle istituzioni locali, con particolare riguardo all'area di frontiera afgano-pakistana, e dei mezzi di comunicazione locali.
Inoltre, il comma 30 dell'articolo 5 autorizza, fino al 30 giugno 2010, la spesa di 367.306 euro per la proroga della partecipazione di personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate alla missione ISAF in Afghanistan e la spesa di 29.745 euro per la proroga della partecipazione di personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta alla missione Joint Enterprise nei Balcani.
In conclusione, atteso che il provvedimento in esame reca disposizioni, più volte prorogate, volte ad assicurare la prosecuzione delle iniziative in favore dei processi di pace nonché la partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali in corso, propone di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
Nuovo testo C. 1441-quater-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla XI Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge n. 1441-quater-B, che è all'esame della Camera dei deputati in terza lettura.
Il provvedimento, risultante dallo stralcio (deliberato dall'Assemblea della Camera il 5 agosto 2008) di alcuni articoli del disegno di legge n. 1441, ha natura di provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013, secondo quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziario 2009-2013 e dalla risoluzione con cui la Camera ha approvato il suddetto Documento.
Passando a illustrare le disposizioni di specifico interesse della Commissione, ricorda che l'articolo 2, modificato nel corso dell'esame presso il Senato, delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi volti alla riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute, nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza dei richiamati Ministeri

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sugli stessi organismi, ferme restando l'autonomia di ricerca e le funzioni attribuite a questi ultimi. Tale ultimo inciso recepisce, sostanzialmente, la condizione contenuta nel parere espresso dalla Commissione nella seduta del 2 ottobre 2008.
La delega deve essere esercitata sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi (comma 1): semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti, istituti e società vigilati, prevedendo altresì il riordino delle competenze dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), dell'Istituto per gli affari sociali (IAS) e della società Italia Lavoro S.p.A., nonché riordino del sistema degli enti e delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di vigilanza e controllo in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (lettera a)); razionalizzazione e ottimizzazione dei costi di funzionamento, attraverso l'adeguamento ai principi di razionalizzazione di cui al comma 404 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) (lettera b)); ridefinizione del rapporto di vigilanza tra i Ministeri e gli enti e istituti vigilati (lettera c)); previsione dell'obbligo di adeguamento, per gli enti e istituti vigilati, dei propri statuti alle disposizioni dei decreti legislativi emanati in attuazione del presente articolo, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi (lettera d)).
Il comma 2 dispone che i decreti legislativi sono emanati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero del Ministro della salute, di concerto con l'altro dei due ministri predetti e con il Ministro dell'economia, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dello sviluppo economico (nonché con il Ministro della difesa limitatamente al decreto legislativo relativo alla riorganizzazione della Croce rossa italiana), previo parere della Conferenza Stato-regioni, da esprimersi entro trenta giorni dalla data di trasmissione: decorso tale termine, il Governo può comunque procedere. Successivamente, gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione; decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
Il comma 3 precisa che i decreti legislativi in questione non devono recare nuovi oneri per la finanza pubblica.
Il comma 4 prevede l'emanazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per il riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti con legge o con regolamento nell'amministrazione centrale della salute, nel rispetto dei seguenti criteri: eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali; razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee; limitazione del numero delle strutture a quelle strettamente indispensabili all'adempimento delle funzioni riguardanti la tutela della salute; diminuzione del numero dei componenti degli organismi.
Ricorda, poi, che l'articolo 3, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, modificava la normativa vigente che regola il rapporto di lavoro dei Direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Tale articolo, tuttavia, è stato soppresso nel corso dell'esame presso la XI Commissione.
L'articolo 4, inserendo un comma 2-bis all'articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante disposizioni sulla tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping, disciplina la composizione della commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive.
L'articolo 7, introdotto nel corso dell'esame al Senato, novella l'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Le nuove disposizioni autorizzano, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri, i medici e gli altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni sportive,

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in occasione di manifestazioni agonistiche organizzate dal Comitato olimpico internazionale, dalle Federazioni sportive internazionali, dal Comitato olimpico nazionale italiano o da organismi, società ed associazioni sportive da essi riconosciuti, a svolgere la pertinente attività nei confronti dei componenti della rispettiva delegazione e limitatamente al periodo di permanenza della delegazione. I professionisti sanitari cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea godono del medesimo trattamento, ove più favorevole.
L'articolo 23, introdotto dal Senato, interviene sui requisiti richiesti ai fini dell'età pensionabile dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale.
È prevista la possibilità, su istanza dell'interessato, di richiedere il collocamento a riposo, invece che al compimento dei 65 anni più l'opzione per l'ulteriore biennio, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo, esclusi quindi i periodi di contribuzione figurativa. In ogni caso, il limite massimo di permanenza non può superare i settant'anni, e la permanenza in servizio non può comportare un aumento del numero dei dirigenti.
Fa presente, poi, che nel corso dell'esame in sede referente è stato altresì introdotto il comma 1-bis, in base al quale i dipendenti in aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive presentano la domanda almeno novanta giorni prima del compimento del limite di età per il collocamento a riposo.
In proposito, ricorda che attualmente è all'esame della Commissione il testo unificato della proposta di legge n. 799 e abbinate, recante principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale, il quale, all'articolo 8, comma 1, sostituisce il comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo n. 502 del 1992, stabilendo che il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è fissato al compimento del settantesimo anno di età.
L'articolo 26 reca alcune modifiche alla disciplina in materia di permessi lavorativi per i lavoratori che assistono soggetti portatori di handicap.
Il comma 1, lettera a), sostituendo il comma 3, apporta alcune modifiche all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992: il diritto alla fruizione del richiamato permesso viene riconosciuto al lavoratore dipendente nel caso in cui sia parente o affine entro il secondo grado (e non più entro il terzo grado); il riconoscimento avviene ai parenti o affini entro il terzo grado nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti, o siano deceduti o mancanti; viene soppresso il riferimento alla convivenza come condizione necessaria ai fini della fruizione del congedo; il diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.
Il comma 1, lettera b), apporta ulteriori modifiche all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, modificando il successivo comma 5: ci si riferisce al nuovo ambito soggettivo introdotto al comma 3 ai fini della tutela del diritto alla scelta della sede di lavoro idonea; si sopprime il riferimento alla continuità dell'assistenza; il diritto alla scelta di una diversa sede di lavoro è riferito al domicilio della persona da assistere e non più a quello del lavoratore.
Il comma 1, lettera c), apporta altre modifiche all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, introducendo un nuovo comma 7-bis: ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, si prevede la decadenza dai diritti di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992 per i lavoratori in precedenza richiamati nel caso in cui il

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datore di lavoro o l'INPS (il testo approvato dalla Camera prevedeva che il datore di lavoro potesse avvalersi dei competenti organi della pubblica amministrazione), accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti.
Il successivo comma 2 modifica l'articolo 42 del decreto legislativo n. 151 del 2001 (recante il Testo unico delle disposizioni legislative in tema di tutela e sostegno della maternità e paternità).
Le modifiche rispetto al testo vigente possono essere così riassunte: sostituendo il comma 2, si dispone che il diritto alla fruizione dei richiamati permessi sia riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese; sopprimendo il comma 3, il richiamato diritto non è più riconosciuto fino al compimento del diciottesimo anno da parte del figlio con handicap.
Il comma 3 modifica l'articolo 20 della legge n. 53 del 2000 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città). Tale articolo dispone l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto, nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente.
Il comma in esame, sopprimendo il riferimento ai genitori e familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente, riconosce l'applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 33 ai soli genitori anche nel caso in cui l'altro genitore non ne abbia diritto (cioè non sia lavoratore).
I commi da 4 a 6 prevedono obblighi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativi all'invio di dati al Dipartimento per la funzione pubblica sui permessi accordati.
Si contempla altresì la costituzione, da parte del citato Dipartimento, di una banca dati, in cui confluiscano le comunicazioni inerenti al comma precedente, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 22, commi 6 e 7, del codice in materia di protezione di dati personali (decreto legislativo n. 196 del 2003) (comma 5).
Infine, con il comma 6 si autorizza il Dipartimento della funzione pubblica al trattamento dei dati personali e sensibili con una conservazione comunque non superiore a ventiquattro mesi. Anche ai fini della comunicazione dei suddetti dati da parte delle pubbliche amministrazione sono previsti limiti temporali per la conservazione dei dati sensibili.
L'articolo 27, modificato al Senato, estende al settore privato, a decorrere dal 1o gennaio 2010, le norme in materia di rilascio e trasmissione dell'attestazione di malattia introdotto per i dipendenti pubblici dall'articolo 55-septies del decreto legislativo n. 165 del 2001.
L'articolo 39, comma 1, estende ai fondi intestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la disciplina dell'impignorabilità applicabile, ai sensi dell'articolo 1, comma 294, della legge finanziaria per l'anno 2006 (legge n. 266 del 2005), al Ministero della salute. Dall'estensione della disciplina del citato articolo 1, comma 294, deriva che tutti i fondi intestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono sottratti all'esecuzione forzata.
Il comma 2 dell'articolo 39 in commento precisa: la rilevabilità d'ufficio della nullità di ogni atto esecutivo; l'assenza, pur in presenza di questi ultimi, di obblighi di accantonamento da parte della Tesoreria dello Stato; l'insospendibilità dell'accreditamento di somme destinate ai funzionari delegati centrali e periferici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
L'articolo 49, inserito durante l'esame al Senato, incrementa di 55 milioni di euro

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per ciascuno degli anni 2009 e 2010 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, recante disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie (comma 1).
Il comma 2 dell'articolo in esame dispone sulla copertura degli oneri recati dal precedente comma 1, stabilendo che ad essa si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) rispettivamente per gli anni 2009 e 2010.

Luciana PEDOTO (PD) rileva che l'XI Commissione ha modificato l'articolo 2 del provvedimento in esame in seguito alla divisione tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero della salute, ma non ha tenuto conto delle specificità e della diversità di compiti istituzionali che caratterizzano alcuni degli istituti sottoposti alla vigilanza di tali ministeri. In particolare, non si tiene conto dei diversi compiti spettanti all'INAIL, che ha funzioni di natura previdenziale, e all'ISPESL, che si occupa, istituzionalmente, soprattutto di ricerca.
Con riferimento, poi, all'articolo 23, prende atto con favore delle modifiche apportate dell'XI Commissione, volte ad evitare un'involontaria discriminazione tra dirigenti medici e dirigenti del ruolo sanitario, e della disponibilità manifestata dall'onorevole Di Virgilio a intervenire ulteriormente su questa materia nell'ambito della proposta di legge sul governo delle attività cliniche. Richiama, peraltro, la necessità di evitare che l'attuale formulazione dell'articolo 23 introduca una nuova e non meno grave discriminazione tra i ricercatori universitari medici e i medici ospedalieri, in materia di età pensionabile.

Donata LENZI (PD) esprime il proprio rammarico per il fatto che la Commissione sia chiamata ad esprimersi sul provvedimento in esame dopo che l'XI Commissione ha concluso l'esame dei relativi emendamenti.

Giuseppe PALUMBO, presidente, precisa che il testo può ancora essere modificato in sede referente, sulla base dei parere espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva.

Donata LENZI (PD), ringraziando il presidente per l'utile precisazione, ritiene, comunque, che il tempo a disposizione della Commissione possa non essere sufficiente per un esame approfondito del testo. Osserva, inoltre, che il provvedimento in esame, per sanare una disparità di trattamento tra primari universitari e primari ospedalieri, introduce una più grave discriminazione a danno dei ricercatori universitari medici, nei confronti dei loro colleghi ospedalieri. Ricorda, altresì, che la norma sul collocamento coatto a riposo, introdotta dal decreto-legge n. 112 del 2008, non si applica ai professori universitari e ai primari, ma continua a trovare applicazione nei confronti della generalità dei dipendenti pubblici, anche nel comparto sanità. Osserva, inoltre, che il potere delle pubbliche amministrazioni di negare la permanenza in servizio per un ulteriore biennio successivamente al compimento del sessantacinquesimo anno di età appare incompatibile con l'innalzamento dell'età pensionabile a settant'anni. Ritiene, in conclusione, che sarebbe stato preferibile affrontare in modo organico questa materia nell'ambito della proposta di legge in materia di governo delle attività cliniche.

Anna Margherita MIOTTO (PD) lamenta l'insufficienza del tempo a disposizione della Commissione per l'esame del provvedimento in titolo. Passando al merito di tale provvedimento, sottolinea l'ampiezza eccessiva e la genericità della delega contenuta all'articolo 2, all'interno del quale è stato soppresso il riferimento puntuale agli enti vigilati nei cui confronti la norma troverà applicazione. Al riguardo, propone di inserire nel parere una condizione volta ad escludere gli enti vigilati dal Ministero della salute. Con riferimento all'articolo 4, esprime forti perplessità sulla scelta di sopprimere ogni riferimento

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ai requisiti di cui devono essere in possesso i membri della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e di limitare a tre il numero dei componenti designati dalle regioni. Invita, pertanto, il relatore ad inserire nel parere una condizione volta a correggere i profili critici indicati. Quanto all'articolo 7, di cui condivide le finalità, evidenzia l'opportunità di inserire un riferimento alla necessità di assicurare da parte dei medici extracomunitari al seguito di delegazioni sportive il rispetto delle norme vigenti in Italia. Passando all'articolo 49, in materia d'indennizzo per le complicanze dovute a vaccinazioni obbligatorie, sottolinea la necessità di considerare provvisoria la copertura finanziaria individuata, atteso che essa comporta una riduzione dell'autorizzazione di spesa per i soggetti danneggiati da trasfusioni. Si sofferma, infine, sull'articolo 23. Premesso di concordare con le considerazioni svolte dalla collega Lenzi, sottolinea che un emendamento presentato dall'onorevole Di Virgilio presso l'XI Commissione e decaduto per l'assenza del presentatore elevava a settant'anni il limite di età per il collocamento a riposo dei medici. Tale emendamento, a suo avviso, scardina la logica unitaria della normativa previdenziale, laddove l'articolo 23 del provvedimento in esame si limitava a prevedere una sorta di proroga, fermo restando il limite generale dei sessantacinque anni d'età. Questo, unitamente a un altro emendamento della maggioranza volto ad elevare a settantacinque anni il limite massimo di età per i professori universitari, rende evidente il rischio di una crescente e inaccettabile disomogeneità del sistema previdenziale. L'insieme di queste norme, inoltre, si pone in contraddizione, a suo avviso, con le disposizioni in materia di collocamento coatto a riposo, introdotte dal decreto-legge n. 112 del 2008. In proposito, osserva altresì che tali disposizioni avrebbero dovuto produrre un risparmio per la pubblica amministrazione, laddove a molti dipendenti collocati a riposo d'ufficio sono stati successivamente conferiti incarichi per la prosecuzione, sostanzialmente, della loro precedente attività lavorativa. Evidenzia, quindi, la contraddizione, già segnalata dalla collega Lenzi, tra il potere delle pubbliche amministrazioni di negare la permanenza in servizio per un ulteriore biennio successivamente al compimento del sessantacinquesimo anno di età e l'innalzamento dell'età pensionabile a settant'anni. Ritiene, infine, che la Commissione, da tempo impegnata nell'esame di una proposta di legge in materia di governo delle attività cliniche, dovrebbe esprimere un parere articolato e incisivo sul provvedimento in esame.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL) dichiara di ritenere infondate molte delle osservazioni svolte dalla collega Miotto e sostiene che sarebbe sbagliato equiparare, sotto il profilo dell'età pensionabile, i primari agli altri dirigenti medici, atteso che solo i primi sono sottoposti a valutazione periodica per il rinnovo del contratto, che ha durata quinquennale.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, premesso di concordare con il collega Vincenzo Antonio Fontana, osserva, rivolto alla collega Miotto, che l'articolo 23 del provvedimento in esame ha il merito di sanare, in parte, le disparità esistenti. Peraltro, condivide l'esigenza di una maggiore omogeneità della normativa previdenziale, che ritiene opportuno segnalare nella premessa alla propria proposta di parere favorevole (vedi allegato).

Vittoria D'INCECCO (PD) sottolinea come il provvedimento in esame non tenga conto della posizione dei medici prossimi al compimento del quarantesimo anno di servizio.

Giuliano CAZZOLA (PdL) osserva che le norme relative al collocamento a riposo d'ufficio risultano temperate dal requisito dei quarant'anni non già di contribuzione, bensì di servizio effettivo. In proposito, fa presente che, come è noto, il Governo è fermo sulle proprie posizioni e, in questo contesto, come relatore del provvedimento in sede referente ha cercato di cogliere

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l'occasione delle modifiche apportate dal Senato per migliorare il testo nella misura in cui le condizioni politiche date lo hanno reso possibile.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato).

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato Eugenia Maria Roccella.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.
C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 gennaio 2010.

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti Livia Turco 2.29, sugli emendamenti Calgaro 2.12 e Binetti 2.32 subordinatamente alla loro riformulazione, e sugli emendamenti Molteni 2.4 e Palagiano 2.16. Invita i presentatori a ritirare le restanti proposte emendative riferite all'articolo 2, sulle quali esprime, altrimenti, parere contrario.

Il sottosegretario di Stato Eugenia Maria ROCCELLA esprime parere conforme a quello del relatore.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL) illustra il suo emendamento 2.1, che, prendendo le mosse dalle proposte elaborate dal Centro di etica generale e applicata, associazione della quale fanno parte, tra gli altri, numerosi filosofi di ispirazione cattolica, può rappresentare un punto di equilibrio tra le diverse sensibilità in materia di testamento biologico. Tale emendamento, legando strettamente consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento, differenzia la possibilità e le procedure di deroga alle volontà espresse dal paziente sulla base della diversa natura dell'intervento medico in questione. Al contrario, i limiti troppo rigidi che il progetto di legge in esame pone ai contenuti della dichiarazione anticipata di trattamento comporta il rischio, avvertito anche dai filosofi citati, che la probabile pronuncia di incostituzionalità trasformi le norme in esame in qualcosa di assai più vicino ai paventati esiti eutanasici di quanto non sia il suo emendamento 2.1.

La Commissione respinge l'emendamento Della Vedova 2.1.

Livia TURCO (PD) invita il relatore a spiegare le ragioni della contrarietà al suo emendamento 2.22, che giudica del tutto incomprensibili.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, chiarisce che quanto previsto nell'emendamento Livia Turco 2.22 risulta già contenuto nel provvedimento in esame e, in particolare, nel comma 1 dell'articolo 2.

Livia TURCO (PD) si rammarica del giudizio sbrigativo formulato dal relatore e sottolinea come il primo periodo del suo emendamento 2.22 non trovi riscontro in

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altre parti del progetto di legge in esame e contenga principi della massima importanza, al fine di ricondurre il consenso informato nell'ambito di una corretta relazione tra medico e paziente, anche al di là della problematica relativa al testamento biologico.

Massimo POLLEDRI (LNP) annuncia voto contrario sull'emendamento Livia Turco 2.22, per ragioni in parte diverse da quelle illustrate dal relatore. Ritiene, infatti, che tale emendamento esprima una visione ben precisa e, a suo avviso, non condivisibile dei principi contenuti nell'articolo 32 della costituzione, esaltando in modo unilaterale l'aspetto dell'autodeterminazione.

Paola BINETTI (PD) sottolinea che il primo periodo dell'emendamento Livia Turco 2.22, di cui è cofirmataria, dà conto dello stretto legame che esiste tra il consenso informato del paziente e la proposta terapeutica formulata dal medico.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL) chiede al relatore se si riconosca nella posizione espressa dal collega Polledri. In proposito, dichiara di ritenere preoccupante la diffidenza manifestata dal collega Polledri nei confronti del principio di autodeterminazione, che ha palesemente valore costituzionale.

Carmelo PORCU (PdL), pur condividendo la necessità, richiamata da ultimo dal collega Della Vedova, di assicurare il rispetto della volontà del paziente, sottolinea il problema drammatico connesso, più che al rifiuto delle cure, alla mancanza di cura nei confronti di quanti ne hanno bisogno.

Livia TURCO (PD) invita i colleghi ad attenersi al merito della questione. Il consenso informato, infatti, viene spesso inteso come difesa del paziente nei confronti del medico e, rispettivamente, come difesa del medico nei confronti dei rischi professionali, finendo, per giunta, per essere svilito a mera pratica burocratica. Il suo emendamento 2.22, pertanto, è rivolto a ricondurre il consenso informato nell'ambito della relazione di reciproca fiducia tra il medico e il paziente.

Giuseppe PALUMBO, presidente, osserva, rivolto alla collega Livia Turco, che, in base alla propria esperienza di medico, il rapporto di fiducia tra il medico e il paziente precede la problematica del consenso informatico e, in buona misura, ne prescinde.

Carla CASTELLANI (PdL) ritiene che il primo periodo dell'emendamento Livia Turco 2.22 e, in particolare, l'inciso «se condotto secondo perizia, diligenza e prudenza» siano suscettibili di sollevare dubbi sulla stessa relazione di fiducia tra il medico e il paziente che la collega Livia Turco dichiara di voler porre al centro della riflessione sul consenso informato.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) osserva, rivolta al collega Porcu, che proprio il Governo e la maggioranza si rendono responsabili della mancanza di cure e dell'abbandono terapeutico nei confronti di tanti pazienti, come dimostrano le numerose modifiche che il Senato sta apportando al progetto di legge sulle cure palliative e le terapie sul dolore, approvato dalla Camera all'unanimità.

La Commissione respinge l'emendamento Livia Turco 2.22.

Livia TURCO (PD) si rammarica della reiezione del suo emendamento 2.22 e dell'espediente argomentativi cui, a suo avviso, ha fatto ricorso la collega Castellani, enucleando un breve inciso dal contesto dell'emendamento. Ribadisce che tale emendamento era volto a evitare che il consenso informato fosse declassato a mero adempimento burocratico. A finalità in parte analoghe volto il suo emendamento 2.23, rispetto al quale, ancora una volta, non comprende le ragioni della contrarietà del relatore. In generale, ritiene che, da parte della maggioranza e del Governo, stia emergendo la volontà di

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evitare un confronto di merito sugli emendamenti presentati dall'opposizione.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL) annuncia voto favorevole sull'emendamento Livia Turco 2.23, rilevando come esso incida su una parte del provvedimento, relativa al consenso informato, che dovrebbe essere meno conflittuale e divisiva delle norme sulla dichiarazione anticipata di trattamento. Concorda, peraltro, con il collega Porcu nel ritenere che sarebbe più proficuo che la Commissione si concentrasse sui problemi della sanità e sulle difficoltà che incontra chi vuole sottoporsi a determinati trattamenti sanitari.

Andrea SARUBBI (PD) osserva che la maggioranza sembra intenzionata ad affrontare il tema della dichiarazione anticipata di trattamento evitando qualsiasi riferimento a parole come «autodeterminazione», «volontà del paziente», «articolo 32 della Costituzione». In questo modo, la discussione sembra trasformarsi in un gioco a premi, come quello reso celebre da una nota trasmissione televisiva. Invita, infine, la maggioranza e il Governo a chiarire se l'estrema rigidità di cui danno prova sia dovuta all'approssimarsi delle elezioni regionali.

Massimo POLLEDRI (LNP) invita il collega Sarubbi a non confondere il lavoro serio che la Commissione sta cercando di svolgere su un tema tanto delicato con i quiz televisivi con i quali, evidentemente, egli ha maggiore dimestichezza. Invita, altresì, l'opposizione a lasciare da parte atteggiamenti vittimistici, non essendovi da parte della maggioranza alcuna preclusione nei confronti delle proposte emendative presentate dai gruppi di minoranza. Osserva, infine, che il principio di autodeterminazione non ha dignità costituzionale e spesso nasconde l'abbandono del malato.

Delia MURER (PD) invita l'onorevole Polledri ad avere maggiore rispetto per i colleghi dell'opposizione e nega che da parte del suo gruppo vi sia un atteggiamento vittimistico. Al contrario, il suo gruppo intende reagire con forza a un atteggiamento della maggioranza che si viene delineando sempre di più come di totale chiusura nei confronti delle proposte e degli argomenti dell'opposizione.

La Commissione respinge l'emendamento Livia Turco 2.23.

Giuseppe PALUMBO, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili.
C. 1732 Porcu.
Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche.
C. 2713 approvata, in un testo unificato, dalla 11a Commissione permanente del Senato.