CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 gennaio 2010
271.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 21 GENNAIO 2010

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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei.
Atto n. 132.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento all'ordine del giorno, rinviato da ultimo nella seduta del 19 gennaio 2010.

Valentina APREA, presidente, informa che sono pervenuti i rilievi della V Commissione bilancio favorevoli alle proposte di parere presentati dalla relatrice. Ricorda come la votazione di oggi è stata preceduta da un ampio e approfondito dibattito corredato da numerose audizioni. Rammenta che nella seduta odierna si è chiamati a votare i tre schemi di regolamento che concretizzano una riforma dell'istruzione secondaria superiore della scuola italiana che ha avuto un'incubazione lunga almeno tre decenni. Sente quindi la responsabilità in quanto presidente e relatrice di essere giunti a un momento solenne su un provvedimento di notevole importanza per la scuola italiana.
Dà quindi la parola ai rappresentanti dei gruppi per le dichiarazioni di voto.

Manuela GHIZZONI (PD) illustrando una proposta di parere alternativo di cui è cofirmataria (vedi allegato 1). Ricorda come la richiesta preminente rispetto a questi articolati parere alternativi è inerente al rinvio di un anno della riforma. Ritiene di aver compiuto valutazioni di merito anche sulla genesi di questi provvedimento, che affondano le loro radici in un atto di carattere economico finanziario. Ricorda infatti come nel decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, è stato dato impulso dal Governo per raggiungere un obiettivo di razionalizzazione della scuola italiana, obiettivo che la parte da lei rappresentata ritiene configurarsi come in realtà tagli alle risorse: tale a suo giudizio è la cornice in cui si muovono i provvedimenti in oggetto. Ricorda inoltre come il Parlamento nel suo complesso non si sia espresso, come avrebbe meritato la complessità di una riforma dell'istruzione secondaria superiore. Rammenta, infatti, essere mancato un dibattito in Aula essenziale per la valutazione dell'Istituzione che deve portare al sapere, motore di promozione civile e sociale del Paese. Ricorda come già nella discussione nell'ambito del decreto-legge n. 112 vennero stigmatizzate le modalità e criticati i percorsi con i quali si era sviluppata questa delega. Sottolinea come non sia ammissibile che il Governo addossi ogni responsabilità al ritardo del parere emesso dalla Conferenza Stato-regioni. Ricorda come l'interlocuzione con le Regioni venne interrotta anche da parte delle Regioni rappresentanti la maggioranza: ed è per tale motivo che il parere è giunto tardi all'esame della Commissione. Rammenta come i numerosi soggetti auditi abbiano posto molti rilievi ai tre schemi di regolamento. Ritiene non esserci più tempo per varare una riforma, anche se sono stati disposti i rinvii a marzo e ritiene che la scarsità di tempo non potrà non avere effetti nocivi per l'inizio del prossimo anno scolastico. Sottolinea come a questi regolamenti dovranno seguire altri atti ufficiali da attuare: programmi, quadri orari, modalità di valutazione e che questi atti il Consiglio di Stato stesso ha dichiarato dover essere atti di valore normativo. Ricorda altresì una questione inerente gli istituti tecnici che subiranno la riduzione a 32 ore da subito e per gli

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studenti che si trovano a frequentare la seconda classe per le classi successive seguiranno il percorso scolastico con un orario ridotto. Ritiene che tale accelerazione dei tempi sia di fatto la testimonianza più valida dei provvedimenti come provvedimenti volti al contenimento delle spese. Ribadisce come su questi provvedimenti che hanno l'ambizione di presentarsi come una riforma organica si sarebbe dovuto aprire un ben più approfondito dibattito e ci si sarebbe dovuti porre ben altri obiettivi didattici e metodologici sull'istruzione secondaria nell'epoca della «economia della conoscenza». Ritiene che anche la maggioranza si appresti a varare un parere molto condizionato e ricorda come il gruppo da lei rappresentano non si sia mai sottratto ad una condivisione su importanti questioni di merito. Ricorda, a questo proposito, gli ultimi provvedimenti approvati come l'ANVUR e il riordino degli enti di ricerca e come i deputati del suo gruppo abbiano sempre messo al servizio del Paese le proprie competenze e intelligenze.
Stigmatizza il fatto che il Governo non abbia tenuto conto del possibile accordo politico a cui si era giunti. Sottolinea ancora un volta la possibilità di una riconsiderazione della riduzione dell'orario a 32 ore per quello che riguarda gli istituti tecnici e che questo è stato uno dei motivi per cui il gruppo da lei presentato si è risolto a presentare tre pareri alternativi ai tre schemi di regolamento.
Preannuncia quindi, anche nome del proprio gruppo, il voto contrario alla proposta di parere presentate dal relatore.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) ricorda che ci si trova di fronte a un provvedimento importante che rivede l'assetto dell'istruzione secondaria superiore. Una riforma di ampio respiro, infatti, avrebbe dovuto avere come obiettivi primari la semplificazione, l'accordo con le imprese e il diritto allo studio. In realtà, questi provvedimenti nascono inquinati all'origine e avrebbero dovuto avere una discussione ben più ampia. Ricorda come l'origine risieda nella legge n. 133 del 2008 e che non si tratta di tutela del diritto allo studio ma che la risposta data dal Governo è da ricondursi nei termini delle risorse e del personale. Rileva come si tratti di un provvedimento tardivo e come gli istituti scolastici versino in una grande confusione, condividendo quanto detto dal capogruppo del Partito Democratico in merito a un ulteriore rinvio della «riforma», in quanto ritiene non vi siano più i tempi per accogliere la complessità dei provvedimenti oggetto di esame. Ricorda che nelle discussioni passate non siano mancate critiche e che la discussione avvenuta in Commissione e con audizioni non abbia visto protagonisti gli attori principali , al di fuori delle stanze istituzionali: scuole ed anche sindacati.
Sottolinea come questi provvedimenti non centrino gli obiettivi previsti dal Trattato di Lisbona e principalmente il contrasto all'abbandono scolastico. Dà atto alla presidente di uno sforzo fatto nell'articolare un parere che venisse incontro ai rilievi espressi, ai pareri della Conferenza Stato-regioni e del Consiglio di Stato. Non crede che questo parere espresso dalla maggioranza possa trovare condivisione da parte del Governo che ha già deciso sui tre regolamenti e sottolinea come si sia di fronte alla prima «riforma scolastica» dopo la riforma Gentile del 1923. Preannuncia, anche a nome del proprio gruppo, parere contrario alle proposte di parere presentate del relatore.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) illustra una proposta di parere alternativo (vedi allegato 2). Condivide gran parte di quanto detto dai colleghi negli interventi precedenti. Aggiunge altresì di essere profondamente dispiaciuta in quanto, a suo giudizio, si è persa una grande occasione, anche per la maggioranza e per il Governo. Ritiene che una riforma debba essere frutto di una responsabilità comune e che questa sia un'occasione mancata per un segnale positivo al Paese sulla scuola. Sottolinea come il suo rammarico sia ancor più profondo, in quanto ritiene si sia andati vicino ad un accordo tra le parti politiche e ritiene che nessuna delle parti

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politiche presenti si sia accostata a questi provvedimenti con preconcetti. Sottolinea di non addossare responsabilità alla presidente della mancata condivisione politica su tali provvedimenti, ma ritiene di addossare al Governo tale responsabilità per la fretta di dover attuare dei tagli finanziari. Sottolinea altresì negativamente il fatto che non vi sia stato un passaggio in Assemblea per provvedimenti così importanti, ma ricorda che il ministro Fioroni, a suo tempo, fece lo stesso, dimostrando anche lui scarso rispetto per il Parlamento e per l'Aula.
Aggiunge altresì che non ci si trova di fronte alla riforma Moratti, ma che questa è la riforma Gelmini, rivista con le modifiche introdotte da Fioroni. Ritiene importante sottolineare questo passaggio, in modo da non esporre la sua parte politica a critiche di incoerenza. Ricorda come molti hanno continuato a chiedere il rinvio di un anno dell'applicazione della riforma. Ritiene che vi siano stati problemi di metodo e di merito e che ultimamente, i provvedimenti abbiano subìto un'accelerazione eccessiva, aggiungendo altresì che non è possibile varare una riforma di questo genere quando si è a marzo e che tutto ciò avrebbe preferito e meritato un dibattito più approfondito. Sottolinea come trattandosi di risorse sottratte alla scuola e di tagli in quest'ambito sarebbe importante sapere quali di questi fondi verranno poi rinvestiti nella scuola stessa. Sono tutti, esempi, di questioni aperte, forzature che preoccupano e a cui non state date risposte. Dà atto al presidente di tutto l'impegno e del grande lavoro svolto e la ringrazia. Annuncia a nome del proprio gruppo parere contrario alle proposte di parere presentate dal relatore. Preannuncia quindi il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Paola GOISIS (LNP) ritiene di dover svolgere solo alcune considerazioni. Sottolinea come, in risposta all'onorevole Ghizzoni, neanche i componenti del gruppo da lei rappresentati si siano mai sottratti alla discussione di merito e alla condivisione di alcuni provvedimenti. Afferma di credere nella buona fede di tutti coloro che lavorano in questa Commissione, in quanto credono nella scuola e quindi non ritiene possibile fare un processo alle intenzioni. Ritiene che la situazione economica a cui si è arrivata e che ha dettato i tagli alla scuola derivano da precise responsabilità forze politiche, che hanno precedentemente governato portando la scuola di fatto ad essere un ammortizzatore sociale. Ricorda come i ragazzi nelle scuole invece di applicarsi nella materie curriculari potevano trovare ore alternative di vario genere che valevano anche come crediti formativi. Ritiene che questa politica precedente sia valida se si pensa alla scuola come ad un «parcheggio» per i giovani. Anche la sua parte politica riconosce, infatti, con dolore che vi sono stati tagli agli orari alle discipline alle classi di concorso, ma sottolinea come per tale motivo si sia fatta parte attiva con il ministero e con la presidente per la salvaguardia della specificità della scuola e della sua dignità. Anche in questo caso ritiene importante non tanto la quantità quanto la qualità dell'insegnamento. Nel preannunciare il parere favorevole del proprio gruppo politico alle proposte di parere presentate dalla relatrice, ribadisce che vigilerà sull'attuazione delle condizioni espresse.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ringrazia il presidente per aver previsto nella sua proposta di parere la possibilità di acquisire la maturità professionale nelle province autonome di Trento e Bolzano sulla base di una legge provinciale.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ringrazia innanzitutto i colleghi dell'opposizione per gli interventi svolti, che indubbiamente hanno portato molti spunti interessanti nella discussione. Trova però strano che non vi è stato il tentativo da parte dell'opposizione di comprendere lo sforzo compiuto dalla maggioranza e dal presidente, al fine di predisporre una proposta di parere che potesse venire incontro a molti importanti rilievi sollevati. In particolare, rileva che non si è tenuto conto del fatto che la proposta di parere presentata contiene molte condizioni e osservazioni e

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che quindi è stato svolto un lavoro anche molto critico rispetto al provvedimento in esame. Per quel che riguarda quanto detto dalla collega Capitanio Santolini in merito al fatto che la riforma in esame non è la continuazione della riforma Moratti, rileva che è molto difficile stabilire se tale affermazione è esatta o meno, in quanto tra la riforma Moratti e l'attuale riforma ci sono tutta una serie di fatti intermedi. Rileva inoltre che il voto dell'UdC è sicuramente un voto di tipo politico, sottolineando peraltro che è difficile trovare una riforma che possa andare bene a tutti, dato che una riforma comporta sempre qualche lamentela da parte di alcuni soggetti. Ritiene inoltre che il dibattito svolto è stato comunque molto approfondito, che sono state fatte tutte le audizioni necessarie e che sono stati tenuti in considerazione varie questioni poste nel corso dell'audizione; segnala peraltro che non è affatto vero che le indicazioni provenienti dalle audizioni erano univoche. Sottolinea, in conclusione, che con il provvedimento in questione l'opposizione ha perso un'occasione importante al fine di contribuire ad una riforma importante del sistema. Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata.

Valentina APREA, presidente e relatore, sottolinea che col provvedimento in esame l'opposizione ha perso un'occasione importante di contribuire al cambiamento della scuola. Si è scelta infatti una «logica elettorale del consenso facile» che non premierà. Ricorda peraltro che il centro-sinistra si è misurato con la riforma degli ordinamenti con i ministri Berlinguer e Fioroni e quindi non ha senso prendere le distanze oggi, dal processo di riforme che conserva aspetti sostanziali delle riforme previste dai suddetti Ministri. Si registra quindi una sconfitta della politica che si è dimostrata incapace di trovare una mediazione sulle quattro differenti riforme (Berlinguer, Moratti, Fioroni e Gelmini), che in dieci anni hanno impegnato il Parlamento. Rileva infatti che al di là dei tagli previsti, che indubbiamente ci sono, ma che si riferiscono al prossimo anno scolastico, si sarebbe dovuto tenere in considerazione il fulcro della riforma che è relativo agli ordinamenti: su tale aspetto non ci può essere dissenso. Esprime inoltre il proprio stupore per il voto contrario del gruppo dell'UDC, rilevando che se è vero che la riforma modifica alcuni aspetti della riforma Moratti, è anche vero che la riforma Moratti risale al 2005 e non si può quindi ignorare che da allora ci sono stati altri Ministri ed altre politiche scolastiche. Segnala altresì che il gruppo dell'UDC aveva condiviso le riforme relative agli istituti tecnici e alla «regionalizzazione» degli istituti professionali. Ritiene pertanto che con il voto contrario i gruppi di opposizione si rendono responsabili di non condividere un percorso che va avanti da dieci anni. Con riferimento a quanto affermato dalla collega Ghizzoni, ricorda inoltre che col Governo Prodi sono state fatte riforme della scuola, approvate in provvedimenti che non sono stati esaminati dalla Commissione cultura e inseriti in provvedimenti che riguardavano altra materia, come ad esempio la legge n. 40 del 2007 «Bersani» che ha reintrodotto l'istruzione tecnica).
Sottolinea che il dibattito svolto in Commissione è stato molto approfondito e rileva che i tagli agli orari nelle classi di passaggio sono stati comunque fatti anche dal Governo Prodi con riferimento agli istituti professionali. Sottolinea inoltre che i tempi per l'attuazione della riforma saranno rispettati e che le misure previste daranno comunque la possibilità di ordinato svolgimento di tutte le attività scolastiche.
Rileva che quantomeno l'opposizione avrebbe potuto condividere la prima condizione della proposta di parere e auspica che d'ora in avanti ci sia meno contrapposizione ideologica e più interesse per i problemi della scuola. Ritiene inoltre che il provvedimento affronta nella giusta ottica il problema delle sperimentazioni.
Conclude inoltre, con l'auspicio che la scuola italiana possa offrire maggiori e più

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qualificate opportunità di studio e di formazione più lungo dentro un sistema scolastico autonomo.
Ricorda che sono state presentate, da parte dei deputati Pes ed altri e dalla deputata Santolini proposte di parere alternativo. Pone quindi in votazione la proposta di parere del relatore, pubblicata in allegato al resoconto di ieri, avvertendo che, se questa risulterà approvata, saranno precluse le proposte alternative, mentre, se risulterà respinta, saranno messe in votazione le proposte alternative.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni del relatore (vedi allegato 3).

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici.
Atto n. 133.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento all'ordine del giorno, rinviato da ultimo nella seduta del 19 gennaio 2010.

Manuela GHIZZONI (PD), illustrando una proposta di parere alternativo di cui è cofirmataria (vedi allegato 4), solleva la questione inerente gli istituti tecnici, che subiranno da subito la riduzione dell'orario a 32 ore. Ciò comporterà quindi che gli studenti che si trovano a frequentare la seconda classe, dall'anno prossimo si troveranno a seguire il rimanente percorso scolastico con un orario ridotto.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) illustra un proposta di parere alternativo (vedi allegato 5), evidenziando le stesse criticità sollevate dalla collega Ghizzoni. Preannuncia quindi il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Valentina APREA, presidente, ricorda che sono state presentate, da parte dei deputati Siragusa ed altri e dalla deputata Santolini proposte di parere alternativo. Pone quindi in votazione la proposta di parere del relatore, pubblicata in allegato al resoconto di ieri, avvertendo che, se questa risulterà approvata, saranno precluse le proposte alternative, mentre, se risulterà respinta, saranno messe in votazione le proposte alternative.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni del relatore (vedi allegato 6).

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali.
Atto n. 134.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo nella seduta del 19 gennaio 2010.

Manuela GHIZZONI (PD) illustra una proposta di parere alternativo di cui è cofirmataria (vedi allegato 7).

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) illustra una proposta di parere alternativo (vedi allegato 8). Preannuncia quindi il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Paola GOISIS (LNP) lamenta, come ha già fatto nel corso dell'esame, la riduzione dei laboratori, non soltanto di chimica e fisica. Ribadisce a questo proposito, l'esigenza che ci sia un impegno perché vengano risolti gli aspetti evidenziati, riconoscendo le particolarità territoriali di alcune tipologie di scuole. Pensa, ad esempio a quelle carattere enologico, i liutai, i tessili e così via. Preannuncia in ogni caso il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

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Valentina APREA, presidente, ricorda che sono state presentate, da parte dei deputati De Torre ed altri e dalla deputata Santolini proposte di parere alternativo. Pone quindi in votazione la proposta di parere del relatore, pubblicata in allegato al resoconto di ieri, avvertendo che, se questa risulterà approvata, saranno precluse le proposte alternative, mentre, se risulterà respinta, saranno messe in votazione le proposte alternative.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni del relatore (vedi allegato 9).

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA considera positivo il percorso sviluppato dalla Commissione, apprezzando gli articolati pareri le cui condizioni e osservazioni saranno recepite dal Governo. Evidenzia, peraltro, il rammarico che la minoranza non abbia colto l'occasione importante di condividere questo percorso.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 gennaio 2010.- Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 15.10.

Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia.
C. 2131, approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato, C. 1192 Siliquini e C. 2317 Evangelisti.

(Esame e rinvio - Abbinamento delle proposte di legge C. 1192 Siliquini e C. 2317 Evangelisti - Adozione del testo base - Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Valentina APREA, presidente, avverte che la Commissione inizia l'esame delle proposte di legge C. 2131, approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato, alla quale sono abbinate le proposte di legge C. 1192 Siliquini e C. 2317 Evangelisti.

Emerenzio BARBIERI (PdL), relatore, si richiama al lungo lavoro svolto già in sede referente, ritenendo che si possa procedere al seguito dell'esame dei provvedimenti in Comitato ristretto per elaborare un nuovo testo che parte da quello già definito. Si dichiara quindi favorevole al successivo trasferimento dell'esame del provvedimento in legislativa, sulla base di un accordo che coinvolga tutti i gruppi. Ritiene, d'altra parte, necessario che la presidente Aprea si confronti con il presidente dell'omologa Commissione del Senato in merito al provvedimento all'esame di quella Commissione in materia di disciplina per l'inserimento dei laureati in scienze motorie, che risulta fermo da diverso tempo. Propone quindi di adottare come testo base la proposta di legge n. 2131.

Manuela GHIZZONI (PD) concorda con l'ipotesi prospettata dal relatore.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) concorda con il collega Barbieri che ringrazia per la disponibilità manifestata.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA, intervenendo in sede di replica, concorda con l'ipotesi di proseguire l'esame del provvedimento in Comitato ristretto.

Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Condivide la proposta di istituire un Comitato ristretto per procedere ad una rapida definizione del provvedimento. Propone quindi di adottare come testo base, per il prosieguo dell'esame, la proposta di legge. C. 2131, approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato.

La Commissione concorda.

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Valentina APREA, presidente, propone quindi la costituzione di un Comitato ristretto per la prosecuzione dell'esame della proposta di legge C. 2131, adottata come testo base, e delle proposte di legge C. 1192 Siliquini e C. 2317 Evangelisti.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 15.20.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
C. 1441-quater-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola GOISIS (LNP), relatore, ricorda che il disegno di legge AC 1441-quater-B è all'esame della Camera dei deputati in terza lettura. Il provvedimento, risultante dallo stralcio (deliberato dall'Assemblea della Camera il 5 agosto 2008) di alcuni articoli del disegno di legge C. 1441, ha natura di provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013, secondo quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziario 2009-2013 e dalla risoluzione con cui la Camera ha approvato il suddetto Documento. Passando all'illustrazione degli articoli di competenza della VII Commissione, ricorda innanzitutto che l'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, inserendo un comma 2-bis all'articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping), disciplina la composizione della commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive. Ricorda che l'articolo 3 della citata legge n. 376 del 2000 ha istituito presso il Ministero della sanità la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, attribuendole una serie di compiti in tema di controlli anti-doping. Le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione sono state poi stabilite con Decreto ministeriale 31 ottobre 2001, n. 440. La composizione della Commissione, inizialmente disciplinata dal comma 3 dell'articolo 3 sopra citato, è stata successivamente definita dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, regolamento delegificante - ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 - che, emanato a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 ha disposto che la Commissione sia composta da: a) quattro rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno individuato nella persona del direttore generale della ricerca scientifica e tecnologica con funzioni di presidente; b) quattro rappresentanti del Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, di cui uno con funzioni di vice presidente; c) due rappresentanti del Ministero della solidarietà sociale; d) un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; e) un rappresentante del CONI. Viene inoltre previsto che (comma 3 dell'articolo 3) i componenti della Commissione siano nominati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive: la nomina è avvenuta con decreto 8 agosto 2007. Si prevede pertanto (comma 1) che

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la Commissione sia composta da: cinque componenti designati dal Ministro della salute o da un suo delegato, di cui uno con funzioni di presidente; cinque componenti designati dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, di cui uno con funzioni di vicepresidente; tre componenti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano; un componente designato dal CONI; un componente designato dall'Istituto superiore di sanità; un ufficiale del Comando carabinieri per la tutela della salute designato dal Comandante. Il comma 2 dell'articolo in esame provvede conseguentemente ad abrogare il citato comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86.
Aggiunge che l'articolo 9, introdotto durante l'esame in sede referente al Senato, amplia le ipotesi in cui i professori di seconda fascia godono dell'elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento nelle università, inserendo nel sistema vigente la situazione nella quale il quorum previsto per l'elezione non venga raggiunto per due votazioni. Ricorda che la materia è stata originariamente disciplinata con il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 (articolo 84), ma un intervento di carattere legislativo è già stato operato con l'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 8 del 2002 - al quale ora si propone di aggiungere un periodo -, che ha esteso ai professori di seconda fascia, nel caso vi sia indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento. Evidenzia inoltre che l'articolo 10, introdotto durante l'esame in sede referente al Senato, stabilisce che nell'ambito della valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori si prevede la discussione pubblica con la commissione avente ad oggetto titoli e pubblicazioni dei candidati. Si modifica, così, l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 180 del 2008, che, applicandosi alle procedure bandite successivamente alla data della sua entrata in vigore, limitava ai titoli (e non anche alle pubblicazioni) la discussione davanti alla commissione.
Segnala l'opportunità di modificare la rubrica dell'articolo con la seguente, corrispondente al suo contenuto: «Valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori». Sottolinea che l'articolo 11, introdotto durante l'esame in sede referente al Senato, prevede che agli istituti universitari ad ordinamento speciale non si applichino le disposizioni che prevedono che la somma disponibile per le assunzioni nelle università statali - pari, per ciascun anno, al 50 per cento della spesa relativa al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nell'anno precedente - sia destinata, per una quota non inferiore al 60 per cento all'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato e di contrattisti, e per una quota non superiore al 10 per cento all'assunzione di professori ordinari. Rimane, invece, fermo anche per gli istituti universitari ad ordinamento speciale il menzionato limite del 50 per cento. Rileva che la disciplina sopra ricordata è recata dall'articolo 66, comma 13, del DL 112/2008, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del DL 180/2008, che ha elevato il limite del turn-over dal 20 per cento al 50 per cento, ferme restando le disposizioni in materia di programmazione triennale del fabbisogno di personale. Dopo le parole «legge 6 agosto 2008, n. 133», ritiene che occorre quindi inserire le parole «e successive modificazioni», poiché, il comma in esame è stato modificato dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 180/2008. Aggiunge altresì che l'articolo 12, introdotto durante l'esame in sede referente al Senato, prevede l'abrogazione di alcune disposizioni della legge n. 210 del 1998 e del regolamento applicativo (decreto del Presidente della Repubblica 117/2000) concernenti il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori: si tratta delle disposizioni relative al limite al numero di pubblicazioni scientifiche presentabili per la partecipazione a ciascuna procedura di valutazione comparativa e di quelle relative al numero massimo di domande di

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partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. In particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera d), della L. 210/1998 stabilisce che i regolamenti per la disciplina delle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento di professori ordinari e associati e di ricercatori prevedono che i bandi delle università possono indicare limitazioni al numero di pubblicazioni scientifiche da presentare per la valutazione comparativa. L'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 117/2000 precisa, al riguardo, che l'inosservanza del limite comporta l'esclusione del candidato dalla procedura e che, comunque, la limitazione non deve impedire l'adeguata valutazione dei candidati.
Ricorda quindi che l'articolo 2, comma 1, lettera l), della legge 210/1998 prevede che i regolamenti già citati devono stabilire il numero massimo di domande di partecipazione a procedure di valutazione comparativa che un candidato può presentare in un periodo determinato. L'articolo 2, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 117/2000 precisa, al riguardo, che un candidato può presentare al massimo 5 domande di partecipazione - elevate a 15 qualora la partecipazione riguardi esclusivamente procedure per il reclutamento di ricercatori - a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Le università comunicano i dati al Ministero che, nel caso di superamento del numero di domande consentito, invita le università stesse a comunicare agli interessati l'esclusione da tutte le procedure concorsuali. Al fine di comprendere la questione, ricorda che occorre preliminarmente ricordare che l'ultimo intervento normativo in tema di reclutamento dei professori universitari è stato recato dalla legge n. 230 del 2005 che, conferendo una delega al Governo, ha previsto un nuovo sistema, stabilendo che, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, fossero abrogati, fra gli altri, gli artt. 1 e 2 della legge n. 210 del 1998. In attuazione della delega relativa al reclutamento dei professori universitari è, quindi, intervenuto il decreto legislativo n. 164 del 2006. Non essendo stati adottati gli ulteriori provvedimenti necessari per dare attuazione alla L. 230/2005 e al d.lgs. 164/2006, ed essendosi perciò determinato per circa due anni un sostanziale blocco dell'accesso ai ruoli di professore universitario, è, quindi, intervenuto l'articolo 12, comma 2, del d.l. n. 248 del 2007, il quale ha previsto la possibilità di riattivare le procedure di valutazione comparativa, applicando la disciplina sul reclutamento contenuta nelle disposizioni di cui alla legge n. 210 del 1998 e al relativo regolamento di attuazione, fino al 31 dicembre 2008.
Da ultimo, l'articolo 4-bis, comma 16, del decreto-legge n. 97 del 2008 ha prorogato il termine indicato al 31 dicembre 2009, stabilendo che le università possono indire le relative procedure entro il 30 novembre 2008 (in precedenza il termine era il 30 giugno 2008). Per il reclutamento dei ricercatori, la legge 230/2005 ha previsto che fino al 30 settembre 2013 sono bandite le procedure di cui alla legge n. 210/1998 e che, quindi, l'abrogazione degli articoli 1 e 2 decorre dalla stessa data. Sottolinea, inoltre che l'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 180 del 2008 ha modificato le procedure di reclutamento dei ricercatori, con riferimento alle procedure bandite successivamente alla data della sua entrata in vigore. Pertanto, mentre ai sensi della legge n. 210 del 1998 e del relativo regolamento di attuazione, il reclutamento dei ricercatori si articola, oltre che nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, in due prove scritte (una delle quali sostituibile con una prova pratica) e in un colloquio, per le procedure bandite dopo il 10 novembre 2008 la valutazione è effettuata sulla base dei titoli - illustrati e discussi dinanzi alla commissione - e delle pubblicazioni dei candidati, compresa la tesi di dottorato (trattasi di aspetto sul quale interviene altro articolo del presente disegno di legge). Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 89 del 2009 sono quindi stati definiti i criteri da utilizzare per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni

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scientifiche. Il decreto, tra l'altro, stabilisce (articolo 3, c. 3) che le commissioni giudicatrici devono valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa. Alla luce della ricostruzione normativa effettuata, sottolinea che sembrerebbe che la disposizione in esame sia applicabile solo alle procedure di reclutamento dei ricercatori per le quali non sia stato già emanato il bando. Infatti, non potrebbe applicarsi alle procedure di reclutamento di ricercatori per le quali i termini dei bandi siano già definiti. Né - a legislazione vigente - sembrerebbe applicabile al reclutamento dei professori universitari, dal momento che la reviviscenza delle disposizioni della L. 210/1998 è stata prorogata dal decreto-legge 97/2008 fino al 31 dicembre 2009, ma con possibilità di indire i bandi solo entro il 30 novembre 2008.
Ricorda che l'articolo 13, introdotto dal Senato, stabilisce che, nel caso di trasferimento dei ricercatori in servizio presso la Scuola superiore dell'economie e delle finanze alle università statali - possibilità già prevista dalla legislazione vigente -, la Scuola trasferisce all'università interessata le risorse finanziarie per la corresponsione del relativo trattamento retributivo.
La Scuola superiore dell'economia e delle finanze - già Scuola centrale tributaria - è stata riordinata con l'articolo 8 del d.lgs. n. 287 del 1999 e disciplinata dal decreto ministeriale n. 301 del 2000. Essa è un'istituzione di alta cultura e formazione posta alle dirette dipendenze del Ministro ed ha autonomia organizzativa e contabile; provvede, principalmente, alla formazione, alla specializzazione ed all'aggiornamento del personale dell'amministrazione finanziaria nonché, su richiesta delle agenzie fiscali e degli altri enti che operano nel settore della fiscalità, del personale di questi ultimi. Provvede, altresì, nell'ambito delle proprie competenze, autonomamente o su impulso di altri soggetti, alla redazione di studi e ricerche su temi di interesse dell'amministrazione finanziaria. Ulteriori disposizioni sono state, poi, dettate con l'articolo 4-septies del decreto-legge n. 97 del 2008 sul quale si interviene con la disposizione in commento. Per quanto qui interessa, il comma 2 dell'articolo citato ha soppresso il ruolo dei professori ordinari incaricati non temporanei della SSEF di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto ministeriale n. 301 del 2000 ed ha abrogato le disposizioni in materia di assegnazione degli incarichi di ricercatore presso la SSEF, recate dall'articolo 19, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), eliminando, quindi, il ruolo appositamente costituito. Ha, quindi, previsto che i professori ordinari incaricati non temporanei ed i ricercatori in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge sono inseriti in appositi ruoli ad esaurimento. Qualora essi esercitino il diritto di opzione per il rientro nei ruoli delle amministrazioni di provenienza, anche ad ordinamento militare, le risorse finanziarie per la corresponsione del relativo trattamento retributivo sono trasferite dalla Scuola Superiore dell'economia e delle finanze all'Amministrazione interessata.
La SSEF è stata, quindi, autorizzata a continuare ad avvalersi di personale docente collocato, per un periodo non superiore a tre anni, eventualmente rinnovabile, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo. Al contempo, modificando l'articolo 12, comma 3, secondo periodo, della legge n. 383 del 2001, è stato limitato a due anni il periodo per cui la SSEF può stipulare convenzioni con università degli studi, nonché avvalersi, previa autorizzazione, di personale docente universitario, anche in posizione di aspettativa o fuori ruolo. Per quanto concerne i ricercatori in servizio presso la SSEF, ricorda che già prima del decreto legge n. 97 del 2008 era intervenuto l'articolo 13 del decreto legge 248 del 2007 - richiamato nel testo della disposizione in commento - che aveva autorizzato i ricercatori stessi a partecipare alle procedure di trasferimento ordinarie bandite dalle università per la relativa qualifica. Segnala che l'articolo 30, introdotto nel corso dell'esame al Senato, estende i limiti di età, per il reclutamento

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degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per particolari discipline sportive indicate dagli appositi bandi di concorso. Il limite minimo viene fissato in diciassette anni di età ed il limite massimo in trentacinque anni. È altresì disposto che il personale reclutato ai sensi del presente articolo non possa essere impiegato in attività operative fino al compimento del diciottesimo anno di età. Aggiunge che i requisiti relativi all'età per il reclutamento del personale dei gruppi sportivi delle Forze di polizia e delle Forze armate, sono fissati dai regolamenti adottati ai sensi dell'autorizzazione contenuta nel comma 4 dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000 n. 78. Il comma 4 dell'articolo 6 (Disposizioni per l'Amministrazione della pubblica sicurezza e per alcune attività delle Forze di polizia e delle Forze armate), ha infatti autorizzato l'emanazione di uno o più regolamenti di delegificazione, per la determinazione delle modalità di reclutamento e di trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonché le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive. Al fine dell'emanazione di tali regolamenti, lo stesso comma dispone, per le disposizioni relative al reclutamento dei gruppi sportivi, l'osservanza del criterio di valutazione dei risultati di livello almeno nazionale ottenuti nell'anno precedente. Evidenzia, infine, che l'articolo 50 comma 7 prevede che l'obbligo di istruzione, di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si assolve anche nei percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione di cui al presente articolo.
Si riserva di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.

Manuela GHIZZONI (PD) chiede che siano chiariti i termini dell'applicazione della disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 50.

Paola GOISIS (LNP), relatore, si riserva di fornire i chiarimenti richiesti nel prosieguo dell'esame.

Valentina APREA, presidente, considera senz'altro positivo il nuovo testo dell'articolo 50, comma 2, citato.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 16.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 20 gennaio 2010.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.
C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 16 alle 16.45.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 270 del 19 gennaio 2009, a pagina 97, seconda colonna, ultima riga, sostituire le due ultime parole con le seguenti: «ingegnere Mariani».