CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 gennaio 2010
270.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.05.

Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica.
Nuovo testo C. 2722, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Giuseppe SCALERA (PdL), relatore, riferisce sul provvedimento in

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titolo, approvato dal Senato e su cui la Commissione ha espresso il 25 marzo 2009 parere alla 13a Commissione del Senato. Evidenzia che il testo mira a promuovere un progetto di infrastrutturazione leggera delle aree marine protette, al fine di dotarle di campi di ormeggio attrezzati laddove più alta è la pressione del diporto. Segnala che l'articolo 1, comma 1, prevede che allo scopo di tutelare l'ecosistema gli enti gestori delle aree marine protette possano istituire, in regime di esenzione concessoria, campi di ormeggio attrezzati, nelle zone di riserva per le unità da diporto autorizzate alla navigazione in tali zone, mentre il comma 2 reca le finalità dei campi di ormeggio: contenimento dei fenomeni di danneggiamento dei fondali; erogazione di un numero limitato di permessi di stazionamento; garanzia della trasparenza dei criteri di accesso. Osserva che gli enti gestori dei campi di ormeggio, d'intesa con i comuni, provvedono alla definizione di tariffe, anche in relazione all'attivazione combinata di servizi aggiuntivi esclusivamente nel settore della nautica da diporto, i cui proventi dovranno essere destinati ad interventi di tutela ambientale dell'area marina, con particolare riguardo ai servizi di pulizia e raccolta differenziata dei rifiuti nonché ai servizi di sorveglianza e prevenzione contro l'inquinamento dell'ambiente costiero. Sottolinea che il comma 9 consente direttamente ai comuni di istituire campi di ormeggio per la tutela e la salvaguardia di particolari tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica, ma non ricompresi nelle aree marine protette, sulla base di linee guida predisposte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fa notare che l'articolo 2 prevede che anche nelle aree marine di reperimento i comuni possano istituire campi di ormeggio, in regime di esenzione concessoria, mentre l'articolo 3 stabilisce che i campi di ormeggio vengano segnalati in base alle indicazioni che i comuni e gli enti gestori acquisiscono dall'Istituto idrografico della Marina.
In conclusione ravvisa l'opportunità che siano riservate alla competente legislazione regionale le previsioni di cui ai commi 3 e 6 dell'articolo 1, riguardanti la facoltà dei comuni di fissare tariffe di stazionamento nei campi di ormeggio anche in relazione all'attivazione combinata di servizi aggiuntivi nel settore della nautica, nonché la destinazione dei relativi proventi ad interventi di polizia urbana e raccolta differenziata dei rifiuti.

Il deputato Mario PEPE (PD), nel condividere le valutazioni del relatore, propone di apporre al parere una condizione relativa al contenuto dell'articolo 1, commi 3 e 6, nei termini evidenziati dal relatore.

Il deputato Giuseppe SCALERA (PdL), relatore, accede alla richiesta del deputato Pepe.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 1).

Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue.
C. 2966 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Giuseppe SCALERA (PdL), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in esame, approvato dal Senato, che novella il primo periodo del comma 5 dell'articolo 137 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cd. Codice ambientale), in materia di sanzioni per le violazione delle norme che regolano lo scarico delle acque reflue industriali. Rileva che la modifica della norma viene prospettata al fine di superare le difficoltà interpretative evidenziate in sede giurisprudenziale prescrivendo che chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto, superi i valori limite fissati nella

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tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'autorità competente, venga punito con le sanzioni ivi previste. Sottolinea che la modifica circoscrive l'ambito di applicazione della sanzione penale alle ipotesi di violazioni più gravi, quelle in cui, oltre a superare i valori limite previsti, lo si faccia in relazione a specifiche sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 del decreto.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
C. 1441-quater/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XI Commissione della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Maurizio SAIA (PdL), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in esame, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, su cui la Commissione ha espresso parere il 1o ottobre 2008 alla XI Commissione della Camera ed il 18 novembre 2008 alle commissioni riunite 1a e 11a del Senato. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 2 al comma 1 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti alla riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza del Ministero sugli stessi organismi. Rileva che il comma 2 definisce la procedura per l'esercizio della delega, stabilendo che i decreti legislativi sono emanati su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza unificata. Osserva che l'articolo 14 reca disposizioni in materia di mobilità del personale delle amministrazioni pubbliche, mentre l'articolo 24 reca una delega al Governo ai fini del riordino della disciplina in materia di congedi, aspettative e permessi spettanti ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati; osserva che la procedura per l'adozione dei decreti legislativi prevede la proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e con il parere della Conferenza unificata. Evidenzia che l'articolo 48 riapre i termini temporali per l'esercizio di alcune deleghe, contenute nella legge 24 dicembre 2007, n. 247; in particolare, esse riguardano la revisione della disciplina degli ammortizzatori sociali; il riordino della normativa in materia di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione e di apprendistato; la revisione della disciplina in materia di occupazione femminile. Rileva che l'emanazione dei decreti legislativi deve avvenire in conformità all'articolo 117 della Costituzione ed agli Statuti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano. In ordine all'articolo 50, riferisce che i commi da 1 a 6 recano modifiche alla disciplina relativa alle agenzie per il lavoro, di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003.

Il deputato Mario PEPE (PD) stigmatizza il reiterato ed eccessivo utilizzo della decretazione d'urgenza da parte del Governo. Sostiene l'esigenza che i decreti legislativi di attuazione della delega siano sottoposti al parere della Commissione per le questioni regionali. Ravvisa la necessità che in tutte le materie che coinvolgono politiche di sostegno al lavoro, ammortizzatori sociali, incentivi, ed agevolazioni sia pienamente coinvolto, nella fase decisionale

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ed attuativa, il complessivo sistema delle autonomie territoriali.

Il senatore Maurizio SAIA (PdL), relatore, dichiara di condividere le osservazioni formulate dal deputato Pepe. Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 3).

Il deputato Mario PEPE (PD) dichiara il proprio voto di astensione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 194/09: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
S. 1955 Governo.

(Parere alla 1a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Nicolò CRISTALDI (PdL), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in esame. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 1, al comma 16, prevede la proroga, per l'anno 2010, della procedura di certificazione del credito per somme dovute nei casi di somministrazione, forniture e appalti agli enti locali e alle regioni. Osserva che il comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008 ha infatti previsto la possibilità, da parte di regioni ed enti locali, nel rispetto delle norme del Patto di stabilità, di certificare ai creditori l'esigibilità di crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Fa notare che il comma 18 riguarda le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, la cui validità è prorogata al 31 dicembre 2012. Rileva che il comma 21 modifica l'articolo 24, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42, laddove viene prevista l'emanazione di norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale: la disposizione prevede la possibilità che, ai fini della definizione della suddetta disciplina transitoria, possano essere adottati anche più decreti legislativi. Si sofferma quindi sull'articolo 2, comma 4, in ordine all'Ente irriguo umbro-toscano, che dispone, al fine di consentire al commissario ad acta di garantire la continuità amministrativa del servizio pubblico, nonché la gestione dei rapporti giuridici pendenti sino al trasferimento delle competenze al soggetto costituito dalle regioni interessate, che la gestione liquidatoria dell'Ente medesimo termini entro 24 mesi dalla data del 6 novembre 2009, mentre il comma 6, riguardo all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), dispone che il termine previsto per l'adozione del regolamento di riordino del suddetto ente sia prorogato al 31 dicembre 2010, sottolinea che l'articolo 5, comma 3, proroga, sino al 31 marzo 2010, la sospensione dell'efficacia delle modifiche alla disciplina del servizio taxi e noleggio con conducente, al fine di consentire la conclusione dei lavori del tavolo tecnico-politico operativo tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le rappresentanze regionali, provinciali e comunali e le associazioni di categoria interessate per addivenire a una rivisitazione concordata della normativa su cui sono stati sollevati profili di dubbia legittimità costituzionale e di competitività comunitaria. In ordine all'articolo 6, comma 1, riferisce che si proroga una norma transitoria relativa allo svolgimento, da parte dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale, dell'attività libero-professionale intramuraria, con conseguente spostamento del termine entro il quale le regioni e le province autonome devono procedere all'individuazione e all'attuazione delle misure dirette ad assicurare il definitivo passaggio al regime ordinario del sistema dell'attività libero-professionale intramuraria. Rileva che l'articolo 8, al comma 1, proroga al

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28 febbraio 2010 il termine per l'adozione dei piani di gestione dei bacini idrografici previsti dalla normativa comunitaria, mentre al comma 3 differisce al 30 giugno 2010 il termine oltre il quale i comuni possono comunque adottare la tariffa ambientale integrata (TIA), anche in mancanza dell'emanazione da parte del Ministero dell'ambiente del regolamento volto a disciplinare l'applicazione della TIA stessa. Riferisce quindi che l'articolo 9, al comma 4, riguarda le zone franche urbane e modifica le norme della legge finanziaria per il 2007 che fissano al 1o marzo 2010 il termine a decorrere dal quale le piccole e microimprese ubicate nelle aree individuate dal CIPE come zone franche urbane dovranno presentare ai comuni le istanze per usufruire delle agevolazioni previste dalla citata legge finanziaria.

Il deputato Mario PEPE (PD) ravvisa l'opportunità che in relazione alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, in materia di adozione dei piani di gestione dei bacini idrografici, siano ampiamente coinvolti gli enti locali nella fase di attuazione della norma.

Il deputato Giuseppe SCALERA (PdL) ritiene eccessiva l'ulteriore proroga di un anno dei termini previsti dall'articolo 6, comma 1 relativa alla regolamentazione dello svolgimento, da parte dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale, dell'attività libero-professionale intramuraria; sostiene che tale proroga rischi di minare il livello della qualità dell'offerta del relativo servizio. Paventa altresì il rischio del consolidarsi delle condizioni di particolare deficit della qualità dell'offerta dei servizi sanitari delle regioni meridionali. Auspica che il suddetto termine non venga ulteriormente prorogato e che siano previste adeguate sanzioni nei casi violazione.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), dopo aver condiviso l'osservazione del deputato Pepe, propone di apporre al parere un'apposita condizione in ordine alla necessità di garantire un maggiore coinvolgimento del sistema delle autonomie locali nell'attuazione della norma di cui all'articolo 9, comma 4, sulla disciplina delle zone franche urbane.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-Aut) condivide le valutazioni espresse dal deputato Scalera; ravvisa la necessità che sia tempestivamente adottato il regolamento che disciplina la professione sanitaria intramuraria, anche al fine di evitare i diffusi illeciti fiscali causati dalle continue proroghe del menzionato termine richiamato dall'articolo 6, comma 1.

Il senatore Nicolò CRISTALDI (PdL), relatore, ritiene necessario considerare perentorio il termine di scadenza previsto dall'articolo 6, comma 1. Sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (vedi allegato 4).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.
S. 1956 Governo.

(Parere alla 13a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Giuseppe SCALERA (PdL), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in esame. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 1, ai commi 1 e 2, disciplina, a decorrere dal 1o febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di

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emergenza, il subentro del Presidente della regione Abruzzo nelle funzioni dell'attuale Commissario delegato, ad eccezione della competenza per il completamento del progetto CASE (Complessi Antisismici Sostenibili Ecocompatibili) e degli immobili provvisori abitativi e scolastici. Osserva che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono disciplinati il passaggio di consegne, il trasferimento delle residue risorse finanziarie e le modalità di controllo della spesa per la ricostruzione del territorio abruzzese. Riferisce che l'articolo 2, comma 1, al fine di chiudere l'emergenza rifiuti in Campania, prevede che, per garantire il subentro della regione e delle province senza soluzione di continuità nei rapporti facenti capo alle strutture del Sottosegretario all'emergenza rifiuti, vengano istituite l'Unità stralcio e l'Unità operativa che, fino al 31 gennaio 2011, attenderanno ai compiti connessi al complessivo ciclo di gestione dei rifiuti, in termini di affiancamento rispetto alle strutture già esistenti. Sottolinea che l'articolo 10, relativo al deposito e stoccaggio temporaneo dei rifiuti in Campania, al comma 3 dispone che, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo del territorio della regione in conformità alle esigenze ambientali e sanitarie e per l'infrastrutturazione occorrente al funzionamento dei cicli provinciali di gestione dei rifiuti, i siti e gli impianti previsti possono essere estesi nei territori adiacenti ricompresi nell'ambito di competenza di altri enti locali. Si sofferma quindi sull'articolo 11, ai commi 1 e 2, che prevede misure volte alla costituzione e avvio delle società provinciali, quali l'attribuzione ai Presidenti della provincia dei compiti funzionali alla programmazione dei gestione dei rifiuti, nonché la facoltà per le società provinciali di affidare il servizio di gestione dei rifiuti a soggetti pubblici e privati. In ordine all'articolo 15, osserva che il comma 2 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, la definizione dei livelli minimi dell'organizzazione delle strutture territoriali di protezione civile. Evidenzia che l'articolo 17, al fine di consentire l'adozione di piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, introduce la possibilità di nominare commissari straordinari che attuano gli interventi, provvedono alle opportune azioni di indirizzo e di supporto e curano le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione; i commissari straordinari delegati vengono nominati con decreto del Presidente del Consiglio, sentiti i Presidenti delle regioni interessate.

Il deputato Mario PEPE (PD) valuta negativamente la presenza del personale militare nel territorio della regione a presidio dei siti destinati allo smaltimento dei rifiuti. Apprezza le previsioni dell'articolo 11, volte a restituire agli enti locali i poteri di gestione e smaltimento dei rifiuti. Ricorda che l'intervento del Governo nella fase emergenziale in taluni casi ha provocato evidenti disagi sociali e forti resistenze da parte della popolazione e degli stessi enti locali. Ravvisa la necessità che il complessivo sistema delle autonomie locali sia impegnato e coinvolto in tutte le azioni che il Governo intenda promuovere nell'attuale fase di cessazione dello stato di emergenza nella regione Campania.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), nel rilevare che in molti casi gli enti locali hanno gestito in modo non corretto l'emergenza rifiuti in Campania, segnala che i presidi militari nel territorio della regione si sono resi necessari per assicurare condizioni minime di sicurezza e legalità nella gestione e nello smaltimento dei rifiuti.

Il senatore Claudio MOLINARI (PD) ritiene opportuno verificare che gli enti locali dispongano delle adeguate risorse organizzative e tecniche per gestire al meglio la tassa sui rifiuti loro assegnata dal decreto-legge. Esprime rilievi critici in ordine alla istituzione di una società per

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azioni di supporto organizzativo alla protezione civile, che rischia inevitabilmente di comprimere le competenze riconosciute in materia alle autonomie locali.

Il deputato Giuseppe SCALERA (PdL), relatore, sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 5).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.