CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 gennaio 2010
270.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 13.10.

Schema di decreto legislativo la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio, nonché delle misure compensative e delle campagne informative.
Atto n. 174.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Giovanni FAVA (LNP), relatore, illustra lo schema di decreto che costituisce attuazione dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia».
Ricorda che ai sensi del citato articolo 25, il Governo, entro il 15 febbraio 2010 deve disciplinare con uno o più decreti legislativi la localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione di combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi; devono essere altresì definiti i sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e le misure compensative in favore delle popolazioni interessate. Devono

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essere anche stabilite le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione dei citati impianti
La relazione illustrativa evidenzia alcuni punti ritenuti più significativi del decreto legislativo: la definizione di una strategia del Governo in materia nucleare, propedeutica all'avvio delle procedure localizzative ed autorizzative, alla quale queste ultime devono aderire (articolo 3); la previsione di un ruolo «forte» delle regioni interessate, chiamate ad esprimere un'intesa fin dalla fase di localizzazione, propedeutica all'intesa con la Conferenza unificata prevista, secondo l'articolo 25, comma 2, lettera g) della legge n. 99/09, nell'ambito della procedura di autorizzazione per gli impianti nucleari (articolo 11) e per il deposito nazionale (articolo 26), in quest'ultimo caso previa manifestazione d'interesse e protocollo di accordo; la possibilità di concludere i procedimenti delle intese, sia con le regioni che con la Conferenza unificata, attraverso le forme di sussidiarietà già previste da leggi vigenti e nel rispetto del principio di leale collaborazione; l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120 della Costituzione, previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera f) della legge n. 99/09, nei confronti degli enti locali nell'ambito delle conferenze di servizi finalizzate al rilascio delle autorizzazioni uniche; l'istituzione di «Comitati di confronto e trasparenza» per ciascun sito, finalizzati a garantire alla popolazione l'informazione, il monitoraggio ed il confronto pubblico sull'attività concernente il procedimento autorizzativo, la realizzazione, l'esercizio e la disattivazione del relativo impianto nucleare, nonché sulle misure adottate per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione e la salvaguardia dell'ambiente (articolo 21); la previsione di uno stretto coinvolgimento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare in ogni passaggio procedurale, al fine di garantire i massimi livelli di sicurezza per l'ambiente, la popolazione ed i lavoratori; la fissazione di tempi procedurali che contemperino le esigenze di sicurezza sopra richiamate e di celere attuazione della strategia del Governo in materia nucleare.
Secondo la relazione tecnica, in linea generale, dalle disposizioni legislative in questione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e tutte le misure ed attività previste dal provvedimento in esame vengono attuate con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.
Lo schema di decreto legislativo si compone di 5 Titoli e 35 articoli.
Il Titolo I (articoli 1-3) contiene le disposizioni generali; il Titolo II (articoli 4-23) reca le disposizioni in materia di «Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione, l'esercizio e la disattivazione degli impianti nucleari e relative misure compensative»; il Titolo III (articoli 24-29) reca disposizioni in materia di «Procedure per la localizzazione, costruzione ed esercizio del deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi, del Parco tecnologico e delle relative misure compensative»; il Titolo IV (articoli 30 e 31) disciplina la campagna di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare; il Titolo V (articoli 32, 32-bis e 33) reca, infine, le norme finali.
Illustra quindi l'articolo 1 che definisce l'oggetto del decreto e ne riassume i contenuti principali.
L'articolo 2 fornisce alcune definizioni specifiche di concetti e termini utilizzati nel decreto, nonché su taluni organi coinvolti.
L'articolo 3 dispone che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Consiglio dei ministri adotti un documento programmatico, definito «Strategia nucleare», in cui si delineano gli obiettivi strategici in materia nucleare e le linee guida del processo di realizzazione, si indica la consistenza degli impianti nucleari da realizzare, la relativa potenza complessiva ed i tempi attesi di realizzazione e di messa in esercizio degli stessi, gli interventi in materia di ricerca e

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formazione e, infine, si valuta il contributo dell'energia nucleare in termini di sicurezza e diversificazione energetica, riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, benefici economici e sociali. Tale documento costituisce parte integrante della strategia energetica nazionale.
L'articolo 4, in materia di autorizzazione agli impianti, dispone che la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari sono considerate attività di preminente interesse statale e come tali soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza dell'operatore, con decreto interministeriale.
L'articolo 5 riguarda i requisiti soggettivi che gli operatori devono possedere in termini di disponibilità delle risorse umane e finanziarie, capacità tecniche, materiali e delle strutture organizzative, che devono essere individuati attraverso un decreto interministeriale.
L'articolo 6 prevede che gli operatori presentino il proprio programma di intervento per lo sviluppo di impianti nucleari, allo stesso Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tale programma non riguarda la localizzazione degli impianti.
L'articolo 7, in materia di verifica tecnica dei requisiti degli impianti nucleari, prevede che l'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare, ai fini del rilascio del parere di competenza nell'ambito del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica, effettui una serie di verifiche tecniche, sia con riferimento alle priorità ed agli indirizzi di politica energetica nazionale ed agli standard nazionali, comunitari ed internazionali in materia di tutela della salute dei lavoratori e delle popolazioni e dell'ambiente.
L'articolo 8, prevede che, in coerenza con la «Strategia nucleare» del Governo, l'Agenzia per la sicurezza nucleare elabori una proposta al Ministero dello sviluppo economico e ad altri Ministeri competenti relativa a specifici parametri relativi alle caratteristiche ambientali e tecniche cui devono rispondere le aree del territorio nazionale per essere idonee ad ospitare un sito nucleare. Sulla base di tale proposta, i ministeri in questione predispongono una prima bozza di schema, che verrà pubblicato su internet e su alcuni quotidiani, sulla quale verranno raccolte osservazioni e proposte tecniche provenienti dalle regioni, dagli enti locali, nonché dai soggetti portatori di interessi qualificati. L'Agenzia per la sicurezza nucleare valuterà l'opportunità di integrare tali contributi nella versione finale dello schema, motivando l'eventuale mancato accoglimento, e sulla base di questa proposta i citati ministeri adotteranno lo schema in versione definitiva.
L'articolo 9 assoggetta la Strategia nucleare, insieme ai parametri sulle caratteristiche ambientali e tecniche delle aree idonee, a valutazione ambientale strategica (VAS) e al rispetto del principio di giustificazione di cui alla direttiva 96/29/EURATOM.
L'articolo 10 disciplina la presentazione delle istanze per la certificazione di uno o più siti nucleari da parte degli operatori interessati al Ministero dello sviluppo economico e all'Agenzia per la sicurezza ed elenca i dati e le informazioni che devono essere contenuti in ciascuna istanza, pena l'irricevibilità della stessa.
L'articolo 11, recante la disciplina in materia di certificazione dei siti, prevede che l'Agenzia per la sicurezza nucleare verifichi la regolarità formale di ciascuna istanza, esegua l'istruttoria tecnica (entro trenta giorni), certifichi ciascun sito (entro i successivi novanta giorni) ed infine trasmetta la certificazione, contenente eventuali specifiche prescrizioni, al Ministero dello sviluppo economico e ad altri Ministeri competenti. Il Ministero dello sviluppo economico sottopone ciascuna certificazione all'intesa con la regione interessata. In caso di mancata intesa, la stessa è ricercata nell'ambito di un Comitato interistituzionale, pariteticamente costituito dai rappresentanti dei suddetti ministeri e della regione. Ove non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa entro i sessanta giorni successivi alla costituzione del Comitato, si adotta un atto

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sostitutivo dell'intesa con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione del Presidente della regione interessata. Definito un elenco di siti corredati dall'intesa delle regioni interessate, il Ministero dello sviluppo economico lo trasmette alla Conferenza unificata, che esprime la propria intesa. In mancanza di intesa, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata, sulla base delle intese già raggiunte con le singole regioni interessate da ciascun sito. A questo punto viene adottato il decreto ministeriale di approvazione dell'elenco dei siti certificati, dalla cui pubblicazione decorre il termine di ventiquattro mesi (prorogabile una sola volta per non oltre sei mesi) a disposizione degli operatori per sviluppare il progetto e formulare l'istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto nucleare in uno di tali siti. Decorso inutilmente tale termine, il decreto di certificazione perde efficacia e l'operatore è ritenuto responsabile per i danni economici conseguenti.
L'articolo 12 elenca le attività preliminari finalizzate alla caratterizzazione del sito che l'operatore può svolgere una volta che lo stesso sia stato certificato e che sia stato oggetto dell'intesa della Regione, previa comunicazione o denuncia all'ente locale secondo la normativa vigente.
L'articolo 13 disciplina il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari e per la certificazione del proponente che avviene mediante la presentazione, da parte dell'operatore titolare del sito, di apposita istanza al Ministero dello sviluppo economico; quest'ultimo rilascia l'autorizzazione previo parere vincolante dell'Agenzia e a seguito di valutazione di impatto ambientale (VIA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA),.
L'articolo 13-bis consente al ministro dello sviluppo economico di disporre la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione unica, nei casi di gravi o reiterate violazioni degli obblighi e delle prescrizioni impartite nell'autorizzazione nonché nell'ipotesi di commissione di uno dei reati previsti dal successivo articolo 32.
L'articolo 14 affida al titolare dell'autorizzazione unica alcune specifiche responsabilità in materia di controlli sulla sicurezza e sulla radioprotezione. Lo stesso articolo pone a carico del titolare sia gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione effettuati dall'Agenzia sia la valutazione e la verifica periodica, nonché il costante miglioramento della sicurezza nucleare dell'impianto in modo sistematico e verificabile.
L'articolo 15 prevede una serie di obblighi per il titolare dell'autorizzazione unica. Il comma 1 prevede la tempestiva trasmissione all'Agenzia delle informazioni circa incidenti ed accadimenti rilevanti ai fini della sicurezza nucleare e della radioprotezione verificatisi all'interno del sito e delle conseguenti misure di ripristino e di tutela della salute e dell'ambiente. I commi 2 e 3, invece, la trasmissione all'Agenzia e al Comitato di confronto e trasparenza di cui all'articolo 21, nonché la pubblicazione sul web di un rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori e sulle misure adottate per la sicurezza, per adempiere alle prescrizioni autorizzative e per limitare i rifiuti radioattivi.
L'articolo 16 prevede l'individuazione, con decreto del MISE di concerto con il MEF, di strumenti di copertura finanziaria ed assicurativa contro il rischio di ritardi nei tempi di costruzione e messa in esercizio degli impianti, per motivi indipendenti dalla volontà degli operatori e con esclusione per i rischi derivanti dai rapporti contrattuali con i fornitori.
L'articolo 17 dispone che l'Agenzia per la sicurezza nucleare è responsabile delle verifiche di ottemperanza sul corretto adempimento, da parte del titolare dell'autorizzazione unica, a tutte le prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione. L'Agenzia, se rileva elementi di rischio indebito, emette prescrizioni tecniche e misure correttive per la sua eliminazione assegnando un termine per la loro esecuzione, pena la sospensione delle attività di cui all'autorizzazione unica.

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L'articolo 18 pone in capo al titolare dell'autorizzazione unica la responsabilità, per tutta la durata della vita dell'impianto, della gestione dei rifiuti radioattivi operazionali e del combustibile nucleare, nonché l'obbligo di provvedere - a proprie spese - al loro trattamento e smaltimento/immagazzinamento presso il Deposito nazionale.
L'articolo 19 affida alla Società gestione impianti nucleari ( Sogin Spa), costituita il 1o novembre 1999 per curare lo smantellamento degli impianti nucleari dell'ENEL, l'attività di disattivazione degli impianti fino al rilascio dei siti per altri usi e ne pone il finanziamento a carico del Fondo per il decommissioning, alimentato con i contributi dei titolari dell'autorizzazione unica.
L'articolo 20 istituisce il Fondo per il decommissioning presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico che provvede alla sua gestione. Tale fondo viene alimentato dai titolari dell'autorizzazione unica attraverso il versamento di un contributo per ogni anno di esercizio dell'impianto, determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, su proposta della Sogin Spa e commisurato ad analoghe esperienze internazionali, secondo criteri di efficienza.
L'articolo 21 prevede l'istituzione, presso ciascuna regione interessata da un sito certificato, di un «Comitato di confronto e trasparenza», con decreto interministeriale. Lo scopo di tali Comitati è quello di garantire alla popolazione l'informazione, il monitoraggio ed il confronto pubblico sull'attività concernente il procedimento autorizzativo, la realizzazione, l'esercizio e la disattivazione del relativo impianto nucleare, nonché sulle misure adottate per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione e la salvaguardia dell'ambiente. Il titolare del sito è pertanto tenuto a fornire al Comitato tutte le informazioni ed i dati richiesti.
L'articolo 22 definisce le misure compensative previste dalla legge di delega a carico del titolare dell'autorizzazione unica ed a favore delle persone residenti, delle imprese operanti nei territori sede di impianti nucleari e degli enti locali interessati. Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte nucleare sono previsti contributi annuali per tutta la durata della costruzione dell'impianto, commisurato alla potenza elettrica nominale di quest'ultimo, e per tutta la durata dell'esercizio dell'impianto, commisurato all'energia prodotta ed immessa in rete in ciascun trimestre. Per gli impianti di produzione di combustibile nucleare il contributo è annuale. Le compensazioni sono destinate per il 10 per cento alla provincia o alle province, per il 55 per cento al comune o ai comuni ove è ubicato l'impianto e per il 35 per cento ai comuni limitrofi. In particolare, il contributo di costruzione è destinato per il 40 per cento agli enti locali e per il 60 per cento alle persone residenti ed alle imprese operanti nel territorio circostante il sito dell'impianto nucleare mediante la riduzione della spesa energetica e di alcuni tributi, quali la TRASU, le addizionali IRPEF e IRPEG e ICI. Il contributo di esercizio è destinato alla riduzione della spesa per energia elettrica dei clienti finali ubicati nei territori interessati, secondo i criteri e le modalità fissati con decreti del MISE, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentiti gli enti locali interessati.
L'articolo 23 disciplina la decadenza automatica dei benefici riconosciuti alle persone residenti, agli enti locali ed alle imprese in caso di arresto definitivo della realizzazione o dell'esercizio dell'impianto, dovuto a qualunque ragione.
Con l'articolo 24 si apre il Titolo III volto a disciplinare le procedure per la localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito nazionale per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi, del Parco tecnologico e delle relative misure compensative. La realizzazione del Parco tecnologico, ed in particolare del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e delle strutture tecnologiche di supporto, è affidata alla Sogin Spa e finanziata prioritariamente con i fondi provenienti dal finanziamento delle attività di competenza della stessa Sogin.

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L'articolo 25 attribuisce alla Sogin Spa la responsabilità della disattivazione degli impianti a fine vita, del mantenimento in sicurezza degli stessi, nonché della realizzazione e dell'esercizio del Parco tecnologico e Deposito nazionale e definisce puntualmente le attività di competenza.
Le disposizioni dell'articolo 26 delineano le fasi procedurali necessarie per il rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio del Parco tecnologico: una prima fase finalizzata all'individuazione del sito (imperniata sulla definizione di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco tecnologico e di un progetto preliminare di massima per la realizzazione del Parco stesso) cui segue la fase procedurale necessaria al rilascio dell'autorizzazione unica (che si conclude con apposita intesa raggiunta in Conferenza di servizi con le regioni interessate e successivo rilascio con apposito decreto interministeriale). In caso di mancata intesa, è prevista la costituzione di un Comitato interistituzionale. Viene altresì disciplinato il caso in cui non si riesca a pervenire comunque alla definizione di un'intesa entro i 60 giorni successivi alla costituzione del Comitato, eventualmente per l'impossibilità di costituire il Comitato stesso. In tal caso si provvede all'intesa con apposito decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione del presidente della regione interessata.
L'articolo 27 disciplina i contenuti informativi dell'istanza e le modalità di svolgimento dell'istruttoria relative all'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco tecnologico e delle opere connesse.
L'articolo 28 affida all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la determinazione annuale delle tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato al Deposito nazionale, disciplinando altresì i criteri per il loro aggiornamento, sulla base della stima dei costi dell'operatore della struttura.
L'articolo 29 prevede il riconoscimento, a favore dei territori circostanti il sito del Parco tecnologico, di un contributo compensativo di natura economica, di cui disciplina le modalità di calcolo e di trasferimento agli enti locali interessati. Viene altresì previsto che una quota di tale contributo sia riversata, dagli enti locali beneficiari, alle persone residenti ed alle imprese operanti nel territorio circostante il sito.
Gli articoli 30 e 31 prevedono la promozione di un programma per la realizzazione di una «Campagna di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare» da parte del Ministero dello sviluppo economico, che a tal fine potrà avvalersi dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa.
L'articolo 32 individua le fattispecie di reati in violazione delle norme del presente decreto e le relative sanzioni penali.
L'articolo 32-bis definisce le sanzioni amministrative pecuniarie previste in caso di violazione di norme del provvedimento prevedendo, nei casi più gravi, il ricorso alla sospensione dell'attività o alla revoca dell'autorizzazione unica.
L'articolo 33 prevede infine l'abrogazione di tutte le disposizioni attualmente in vigore che risultino incompatibili con il decreto legislativo in esame.

Ludovico VICO (PD) chiede chiarimenti in merito ai tempi di esame previsti per il provvedimento in titolo.

Giovanni FAVA (LNP), relatore, sottolinea preliminarmente che per poter concludere l'esame dello schema di decreto è necessario acquisire il parere della Conferenza unificata Stato-regioni, la cui espressione è prevista - da notizie a lui pervenute - per il prossimo 28 gennaio. Riterrebbe pertanto opportuno concludere l'esame del provvedimento entro la fine del mese di gennaio, immediatamente dopo l'acquisizione del parere della Conferenza unificata, tenuto conto che, in base alla legge n. 99 del 2009, il termine per l'adozione dei decreti legislativi è fissato entro i sei mesi successivi alla sua entrata in vigore e, quindi, entro il 15 febbraio 2010.

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Gabriele CIMADORO (IdV) sottolinea la necessità di disporre di tempi congrui per l'esame dello schema di decreto in materia nucleare molto rilevante per le competenze della Commissione attività produttive.

Andrea GIBELLI, presidente, assicura che saranno previsti tempi adeguati per il necessario approfondimento del provvedimento in titolo.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE.
Atto n. 172.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Lella GOLFO (PdL), relatore, illustra lo schema in esame che reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 115 del 2008, con il quale si è provveduto al recepimento della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici.
Il provvedimento, volto a definire in maniera più puntuale il quadro delle misure destinate al miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia individuato in precedenza dal decreto legislativo n. 115 del 2008, apporta modifiche al citato decreto legislativo - riguardanti in particolare le modalità procedurali - finalizzate ad una maggiore semplificazione e ad una maggiore efficacia delle disposizioni in esso contenute.
Lo schema consta di sei articoli.
L'articolo 1 - che modifica l'articolo 2, comma 1, lettera t) del decreto legislativo n. 115/2008 - innalza da 10 a 20 MWe la soglia di potenza che definisce i sistemi efficienti di utenza, chiarendo che tale limite è riferito alla potenza «nominale» dell'impianto. In tal modo, come si legge nella relazione illustrativa, il campo di applicazione della disciplina recata dall'articolo 10 del decreto legislativo (Disciplina dei servizi energetici e dei sistemi efficienti di utenza) viene estesa ad un numero maggiore di impianti. Ai sensi della lettera t) è definito «sistema efficiente di utenza» il «sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza non superiore a 10 Mwe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato, all'impianto per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente». L'articolo, infine, precisa che i sistemi efficienti di utenza riguardano solo i collegamenti privati senza obbligo di connessione ai terzi.
Gli articoli 2 e 3 che modificano, rispettivamente gli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 115 del 2008, prevedono il coinvolgimento del Ministero dell'ambiente nell'approvazione con decreto dei metodi per la misurazione e la verifica del risparmio energetico e nelle decisioni concernenti il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica che il nuovo provvedimento ridenomina «Unità per l'efficienza energetica». L'esercizio delle suddette funzioni è attualmente assegnato al solo ministro dello sviluppo economico.
L'articolo 4, che modifica l'articolo 10 del decreto legislativo n. 115 del 2008, recante norme di semplificazione volte ad eliminare le barriere e le imperfezioni esistenti sul mercato dell'energia elettrica che ostacolano l'accesso alla rete elettrica dei sistemi efficienti di utenza, provvede a richiamare la futura attuazione della direttiva 2009/72/CE in materia di sistemi di distribuzione chiusi; a modificare il comma 1 dell'articolo 10, precisando che, nella definizione delle modalità di regolazione dei suddetti sistemi efficienti e delle modalità e dei tempi per la gestione dei

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rapporti contrattuali, affidata all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, si deve tenere conto dei principi del mercato e della concorrenza; a chiarire, infine, le modalità di regolazione dei sistemi efficienti di utenza da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG). In particolare, con la modifica si precisa che - ai fini della regolazione dei corrispettivi di trasporto, dispacciamento e degli oneri generali di sistema - il sistema efficiente di utenza viene trattato facendo esclusivo riferimento all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione, in modo da equiparare il trattamento dell'energia prelevata da un sistema efficiente di utenza a quello previsto per qualsiasi cliente (comma 2, primo periodo); si prevede, altresì, da parte dell'AEEG l'estensione del regime di regolazione dell'accesso anche ai sistemi esistenti conformi ai requisiti richiesti per l'appartenenza alla fattispecie «sistema efficiente di utenza».
L'articolo 5 interviene sull'articolo 11 del decreto legislativo n. 115 del 2008 provvedendo, in particolare a introdurre (lettera a)) la distanza minima dai confini della proprietà in cui è ubicato l'edifico tra le deroghe alle normative nazionali, regionali o dei regolamenti edilizi comunali, consentite in merito alle distanze minime tra edifici; a precisare in modo più puntuale i riferimenti all'articolo 26, comma 1, della legge n. 10 del 1991 («Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia») contenuti nel comma 3 dell'articolo; a precisare che le procedure semplificate di cui al comma 7 dell'articolo, relative all'autorizzazione degli impianti di cogenerazione, non incidono sulle esenzioni dall'autorizzazione ambientale contemplata dall'articolo 249, comma 14, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale), in quanto - come si evince dalla relazione illustrativa - le modalità autorizzative ivi previste sono già a carattere semplificato. Si precisa, inoltre, che la convocazione della Conferenza dei servizi spetta all'amministrazione competente e non più alla regione. L'articolo 5 provvede infine alla correzione di errori materiali contenuti nell'articolo 11 del decreto legislativo n. 115.
L'articolo 6, da ultimo, come si legge nella relazione illustrativa, reca il coordinamento delle disposizioni in materia di procedure autorizzative previste dalla legge n. 99 del 2009 per gli impianti di cogenerazione con quelle di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006. In particolare, con la modifica introdotta all'articolo 27, comma 20, della citata legge n. 99, si precisa che gli impianti di cogenerazione di potenza termica nominale inferiore a 3MW, già esenti dall'autorizzazione ambientale, sono assoggettati alla disciplina della denuncia di inizio attività recata dagli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

Andrea GIBELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 13.45.

Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue.
C. 2966 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano ALLASIA (LNP), relatore, illustra l'articolo unico del disegno di legge C. 2966 recante disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue, presentato dal

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Governo e modificato nel corso dell'iter al Senato.
L'articolo unico in esame, modifica il comma 5 dell'articolo 137 del decreto legislativo n. 152 del 2006, cosiddetto Codice ambientale, che prevede sanzioni in caso di violazione delle norme che regolano lo scarico delle acque reflue industriali. La modifica intende chiarire l'ambito di applicazione della sanzione penale nel senso di circoscrivere esplicitamente alle ipotesi di violazione più gravi, quelle in cui, oltre al superamento di valori limite previsti, siano interessate specifiche sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 del citato decreto legislativo. Pertanto, perché ricorra la sanzione penale, nel caso di superamento tabellare (tabelle 3 e 4), occorre che siano superati i valori limite per le 18 sostanze più pericolose, fissati nella tabella 5, allegato 5. Al contrario, il superamento dei soli limiti fissati nelle tabelle 3 e 4 comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 133 del Codice ambientale.
Sottolinea che il disegno di legge è volto a definire un quadro di maggiore certezza giuridica per i cittadini, chiarendo la natura e l'entità delle sanzioni per le diverse fattispecie di illecito relativo all'inquinamento da scarichi di acque reflue, di gravità sostanzialmente distinte per scarichi reflui contenenti sostanze pericolose per la salute, o per scarichi reflui contenenti sostanze inquinanti ma meno pericolose. Rileva, pertanto, che il disegno di legge, in piena conformità con i principi comunitari prevede la proporzionalità delle sanzioni rispetto alle violazioni ambientali e anche il cosiddetto doppio binario tra sanzioni di tipo amministrativo e sanzioni di tipo penale.
Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Ludovico VICO (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

Anna Teresa FORMISANO (UdC) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

Gabriele CIMADORO (IdV) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.50.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 19 gennaio 2010.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.
C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali e C. 2680 Jannone.

Il Comitato si è riunito dalle 13.50 alle 14.30.