CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 gennaio 2010
270.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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COMITATO RISTRETTO

Martedì 19 gennaio 2010.

Disposizioni in favore dei territori di montagna.
C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani e C. 2115 Barbieri.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.10 alle 13.55.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.55.

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Variazione nella composizione della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, comunica che l'onorevole Roberto Occhiuto, che ringrazia per il lavoro svolto, ha cessato di far parte della Commissione

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici.
Atto n. 167.
(Rilievi alle Commissioni II e VIII).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Remigio CERONI (PdL), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in oggetto, predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 44 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), recepisce la direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007 - che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio - relativa al miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici. Osserva che la direttiva è inserita nell'elenco B allegato alla legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), del quale fanno parte le direttive da attuare con provvedimenti i cui schemi devono essere trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione dei pareri e, se suscettibili di conseguenze finanziarie, devono essere corredati di relazione tecnica. Rileva che lo schema di decreto legislativo in esame, composto da 15 articoli, non è corredato di relazione tecnica. Con riferimento all'analisi degli effetti finanziari del provvedimento, ritiene che non vi sia nulla da osservare riguardo all'articolo 3, relativo alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, nel presupposto che i costi connessi all'obbligo di comunicazione scritta siano ricompresi negli stanziamenti predisposti per l'aggiudicazione dell'appalto, senza nuovi o maggiori oneri a carico dell'amministrazione aggiudicatrice. Con riferimento all'articolo 5, concernente misure di incentivazione dell'accordo bonario, ritiene opportuno acquisire elementi informativi circa l'impatto finanziario connesso ad un più sistematico ricorso all'accordo bonario, anche sulla base dei dati relativi all'applicazione dell'accordo medesimo, come disciplinato dalla normativa vigente. Riguardo all'articolo 6, recante disposizioni razionalizzatrici dell'arbitrato, analogamente a quanto osservato con riferimento all'articolo 5, rileva l'opportunità di acquisire elementi informativi circa l'impatto finanziario connesso ad un incremento del ricorso all'arbitrato. Relativamente all'articolo 13, sulle comunicazioni tra la Presidenza del Consiglio e la Commissione europea, sostiene che non vi sia nulla da osservare nel presupposto, su cui ritiene opportuna una conferma da parte del Governo, che la Presidenza del Consiglio e gli enti ed organi interessati, stazioni appaltanti e organi giurisdizionali, possano effettuare gli adempimenti previsti, come espressamente disposto dalla clausola di salvaguardia, di cui al successivo articolo 15, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Rispetto alla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 15 del provvedimento, rileva l'opportunità di acquisire elementi da parte del Governo circa l'idoneità della clausola stessa a garantire l'effettiva neutralità finanziaria delle norme. Ritiene peraltro tale richiesta di chiarimenti opportuna anche alla luce di quanto disposto dall'articolo 17, comma 7 della legge n. 196 del 2009, che prevede, tra l'altro, che per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria la relazione tecnica riporti i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle

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somme già stanziate in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI nel comunicare che sono in corso approfondimenti istruttori, si riserva di intervenire in altra seduta.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nel rilevare che non è ancora pervenuto il prescritto parere del Consiglio di Stato, rinvia il seguito del provvedimento ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle 14.05, riprende alle 14.30.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei.
Atto n. 132.

(Rilievi alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione - Rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica, rinviato nella seduta del 19 novembre 2009.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente che, in data 15 gennaio 2010, il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso i pareri espressi dal Consiglio di Stato sugli schemi dei regolamenti concernenti la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, norme sul riordino degli istituti tecnici, nonché norme sul riordino degli istituti professionali e che, pertanto, la Commissione può ora concludere l'esame dei provvedimenti, il cui seguito era stato a suo tempo rinviato.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, alla luce dei chiarimenti forni ti dal rappresentante del Governo e tenendo conto di quanto evidenziato nel parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in esame, formula la seguente proposta:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto,
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
i dati posti a base delle quantificazioni indicate nella relazione tecnica, seppure riferiti all'anno scolastico 2008/2009 in luogo dell'anno scolastico 2009/2010, scontano gli effetti delle misure previste a legislazione vigente e in particolare le norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Ai fini dell'aggiornamento dei dati all'anno scolastico 2009/2010, si provvederà nell'immediato all'avvio dell'attività di monitoraggio e verifica del processo attuativo della riforma di cui al comma 7 dell'articolo 64 sopra citato, allo scopo di adottare interventi correttivi in caso di scostamenti rispetto alle previsioni;
ai fini di garantire il conseguimento dei risparmi connessi alle riduzioni di personale, sono previste specifiche misure finalizzate al riassorbimento degli esuberi, in modo tale da non superare nel triennio 2009-2011 il numero degli esuberi riscontrato nell'anno scolastico 2008/2009. Inoltre, con riferimento alle immissioni in ruolo, per motivi prudenziali si è proceduto all'autorizzazione di assunzioni di personale docente (8.000 unità) ed ATA (8.000 unità), per l'anno scolastico 2009/2010, in misura inferiore rispetto ai posti vacanti stimati sulla base delle modifiche ordinamentali in corso di attuazione;

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la costituzione dei Comitati scientifici, di cui all'articolo 10 e del Comitato nazionale per l'istruzione liceale, di cui all'articolo 12, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica;
alle attività formative e di aggiornamento si farà fronte con le risorse stanziate a legislazione vigente dalla legge n. 440 del 1997; tali attività coinvolgerebbe peraltro un numero di docenti ricompreso tra 9.000 e 12.000 unità;
le eventuali esigenze di carattere logistico connesse alla riorganizzazione delle sedi esulano dalle disposizioni del presente schema di regolamento e potranno trovare una più adeguata definizione mediante l'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
all'articolo 10, comma 2, lettera a), sostituire le parole: «senza nuovi e maggiori oneri» con le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri»;
all'articolo 10, comma 2, lettera b), sostituire le parole: «senza nuovi e maggiori oneri» con le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri»;
all'articolo 16, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta del relatore.

Maino MARCHI (PD), nel formulare alcune considerazioni di carattere generale sugli atti del Governo n. 132, n. 133 e n. 134, sulle cui implicazioni finanziarie la Commissione è chiamata oggi a esprimere rilievi, osserva che detti schemi di regolamento nel loro complesso prevedono una radicale revisione dell'ordinamento della scuola secondaria, che certamente non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, pertanto, non presentano rilevanti profili problematici con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione bilancio. Rileva, peraltro, che l'intera riforma avviata dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, essendo essenzialmente volta a conseguire risparmi di spesa, prevede una generale riduzione del numero dei docenti, del numero di ore di lezione e delle attività, determinando un rilevante impoverimento dell'offerta formativa. Tale disegno di riforma si muove, quindi, a suo avviso, in assoluta controtendenza rispetto alle esigenze del Paese, dal momento che, per una stabile ripresa economica al termine della crisi finanziaria ed economica, si rendono necessari rilevanti investimenti in materia di conoscenza ed innovazione.
Per quanto attiene, più specificamente, ai profili di copertura finanziaria dello schema di regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, ritiene necessario un chiarimento con riferimento agli effetti di risparmio derivanti dall'articolo 13, comma 1, dello schema, il quale prevede che, a partire dalle prime e dalle seconde classi funzionanti nell'anno scolastico 2010-2011, tutti i percorsi liceali confluiscono nei nuovi licei secondo quanto previsto nella tabella allegata allo schema, ferma restando la prosecuzione ad esaurimento dei percorsi dell'ultimo triennio in atto sino all'anno scolastico 2009-2010. Al riguardo, segnala infatti che il ministro Gelmini ha più volte espresso la volontà di applicare la riforma solamente al primo anno della scuola secondaria e non al biennio già iniziato, come previsto dall'articolo 13, comma 1, dello schema, ma che tale ipotesi - più volte illustrata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - sembra determinare una

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rilevante riduzione degli effetti di risparmio derivanti dal provvedimento. Ritiene, pertanto, necessario che il rappresentante del Governo, stante l'unitarietà dell'Esecutivo, fornisca chiarimenti in ordine agli effetti finanziari delle modifiche anticipate dal ministro Gelmini.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, pur comprendendo il significato politico delle osservazioni dell'onorevole Marchi, evidenzia che le valutazioni sulla copertura finanziaria dello schema di regolamento in esame non possono che riferirsi al testo trasmesso al Parlamento, non essendo possibile tenere conto di possibili futuri adattamenti della disciplina ivi prevista.

Maino MARCHI (PD), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici.
Atto n. 133.

(Rilievi alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione - Rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica, rinviato nella seduta del 19 novembre 2009.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, alla luce dei chiarimenti forni ti dal rappresentante del Governo e tenendo conto di quanto evidenziato nel parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in esame, formula la seguente proposta:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto,
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
i dati posti a base delle quantificazioni indicate nella relazione tecnica, seppure riferiti all'anno scolastico 2008/2009 in luogo dell'anno scolastico 2009/2010, scontano gli effetti delle misure previste a legislazione vigente e in particolare le norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Ai fini dell'aggiornamento dei dati all'anno scolastico 2009/2010, si provvederà nell'immediato all'avvio dell'attività di monitoraggio e verifica del processo attuativo della riforma di cui al comma 7 dell'articolo 64 sopra citato, allo scopo di adottare interventi correttivi in caso di scostamenti rispetto alle previsioni;
ai fini di garantire il conseguimento dei risparmi connessi alle riduzioni di personale, sono previste specifiche misure finalizzate al riassorbimento degli esuberi, in modo tale da non superare nel triennio 2009-2011 il numero degli esuberi riscontrato nell'anno scolastico 2008/2009. Inoltre, con riferimento alle immissioni in ruolo, per motivi prudenziali si è proceduto all'autorizzazione di assunzioni di personale docente (8.000 unità) ed ATA (8.000 unità), per l'anno scolastico 2009/2010, in misura inferiore rispetto ai posti vacanti stimati sulla base delle modifiche ordinamentali in corso di attuazione;
la costituzione dei Comitati tecnico-scientifici, di cui all'articolo 5 e del Comitato nazionale per l'istruzione tecnica e professionale, di cui all'articolo 7, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica, anche tenuto conto, con riferimento al Comitato nazionale l'istruzione

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tecnica e professionale, che contestualmente alla costituzione di tale Comitato viene soppresso il Comitato nazionale per il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge n. 144 del 1999;
alle attività di formative e di aggiornamento si farà fronte con le risorse stanziate a legislazione vigente dalla legge n. 440 del 1997; tali attività coinvolgerebbe peraltro un numero di docenti ricompreso tra 9.000 e 12.000 unità;
le eventuali esigenze di carattere logistico connesse alla riorganizzazione delle sedi esulano dalle disposizioni del presente schema di regolamento e potranno trovare una più adeguata definizione mediante l'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente del Repubblica n. 81 del 2009 recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola;
la possibilità per le commissioni di esame di avvalersi di esperti è già contemplata a legislazione vigente dal decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 392 del 1998 e da altri decreti interministeriali concernenti la determinazione dei compensi spettanti ai commissari d'esame. Peraltro, tali compensi sono determinati annualmente in via amministrativa ed in ogni caso nei limiti degli stanziamenti previsti sia dalla legge n. 1 del 2007, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università, sia dal decreto-legge n. 147 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2007, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
all'articolo 5, comma 3, lettera b), sostituire le parole: «senza nuovi e maggiori oneri» con le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri»;
all'articolo 5, comma 3, lettera c), sostituire le parole: «senza nuovi e maggiori oneri» con le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri»;
all'articolo 9, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta del relatore.

Maino MARCHI (PD), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali.
Atto n. 134.

(Rilievi alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione - Rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica, rinviato nella seduta del 19 novembre 2009.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, alla luce dei chiarimenti forni ti dal rappresentante del Governo e tenendo conto

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di quanto evidenziato nel parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in esame, formula la seguente proposta:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto,
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
i dati posti a base delle quantificazioni indicate nella relazione tecnica, seppure riferiti all'anno scolastico 2008/2009 in luogo dell'anno scolastico 2009/2010, scontano gli effetti delle misure previste a legislazione vigente e in particolare le norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Ai fini dell'aggiornamento dei dati all'anno scolastico 2009/2010, si provvederà nell'immediato all'avvio dell'attività di monitoraggio e verifica del processo attuativo della riforma di cui al comma 7 dell'articolo 64 sopra citato, allo scopo di adottare interventi correttivi in caso di scostamenti rispetto alle previsioni;
ai fini di garantire il conseguimento dei risparmi connessi alle riduzioni di personale, sono previste specifiche misure finalizzate al riassorbimento degli esuberi, in modo tale da non superare nel triennio 2009-2011 il numero degli esuberi riscontrato nell'anno scolastico 2008/2009. Inoltre, con riferimento alle immissioni in ruolo, per motivi prudenziali si è proceduto all'autorizzazione di assunzioni di personale docente (8.000 unità) ed ATA (8.000 unità), per l'anno scolastico 2009/2010, in misura inferiore rispetto ai posti vacanti stimati sulla base delle modifiche ordinamentali in corso di attuazione;
la costituzione dei Comitati tecnico-scientifici, di cui all'articolo 5 e del Comitato nazionale per l'istruzione tecnica e professionale, di cui all'articolo 7, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica, anche tenuto conto, con riferimento al Comitato nazionale l'istruzione tecnica e professionale, che contestualmente alla costituzione di tale Comitato viene soppresso il Comitato nazionale per il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge n. 144 del 1999;
alle attività di formative e di aggiornamento si farà fronte con le risorse stanziate a legislazione vigente dalla legge n. 440 del 1997; tali attività coinvolgerebbe peraltro un numero di docenti ricompreso tra 9.000 e 12.000 unità;
le eventuali esigenze di carattere logistico connesse alla riorganizzazione delle sedi esulano dalle disposizioni del presente schema di regolamento e potranno trovare una più adeguata definizione mediante l'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola;
con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettera d), che prevedono la sostituzione - subordinata al mancato raggiungimento di un'intesa con le regioni - di un'area di professionalizzazione (post-qualifica biennale), le stesse non comportano effetti finanziari negativi posto che nella relazione tecnica viene indicato che le due ore settimanali di alternanza scuola-lavoro, da effettuarsi nelle classi quarte e quinte, sostituirebbero la quota dell'orario corrispondente alla terza area professionalizzante, oggi priva di effetti sull'organico. Posto che anche l'alternanza scuola-lavoro non ha effetti sugli organici, considerata che la relativa copertura finanziaria è a carico dei fondi già iscritti allo scopo in bilancio (articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 2009 recante definizione delle norme

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generali relative all'alternanza scuola-lavoro), dalla norma non derivano effetti sul fabbisogno di personale;
la possibilità per le commissioni di esame di avvalersi di esperti è già contemplata a legislazione vigente dal decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 392 del 1998 e da altri decreti interministeriali concernenti la determinazione dei compensi spettanti ai commissari d'esame. Peraltro, tali compensi sono determinati annualmente in via amministrativa ed in ogni caso nei limiti degli stanziamenti previsti sia dalla legge n. 1 del 2007, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università, sia dal decreto-legge n. 147 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2007, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
all'articolo 5, comma 3, lettera b), sostituire le parole: «senza nuovi e maggiori oneri» con le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri»;
all'articolo 5, comma 3, lettera c), sostituire le parole: «senza nuovi e maggiori oneri» con le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri»;
all'articolo 9, sostituire il comma 2 con il seguente: «All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta del relatore.

Maino MARCHI (PD), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 2326-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, ricorda che il provvedimento in esame concernente la ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, è già stato esaminato, nel nuovo testo, dalla Commissione bilancio, nella seduta del 13 gennaio 2010 e che in quella occasione aveva chiesto chiarimenti al Governo con riferimento, in particolare, agli articoli 3, comma 2, e 4, comma 1, lettera m-bis), del disegno di legge. Ricorda, altresì, che il rappresentante del Governo, nel rilevare che il Ministero della giustizia non aveva ancora trasmesso gli elementi di valutazione

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necessari anche in riferimento alle osservazioni formulate dal relatore, aveva chiesto di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento. Nel segnalare che le Commissioni II e III hanno terminato, in data 14 gennaio 2010, l'esame in sede referente del disegno di legge, senza apportarvi ulteriori modificazioni, fa presente che la disposizione di cui al predetto articolo 4, comma 1, lettera m-bis), è peraltro ora contenuta nell'articolo 9 del testo all'esame dell'Assemblea. Alla luce di quanto evidenziato, ritiene, quindi, necessario acquisire dal Governo i chiarimenti richiesti con riferimento agli articoli 3, comma 2 e 9 del disegno di legge in esame.
Per quanto riguarda le proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, fa presente che il fascicolo contiene gli emendamenti Contento 4.1 e 4.2 che prevedono modifiche al codice penale e l'emendamento Ferranti 5.1 che introduce modifiche al codice di procedura penale. In proposito, osserva che, mentre gli emendamenti Contento 4.1 e 4.2 non appaiono determinare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, l'emendamento Ferranti 5.1, al capoverso articolo 489-bis - in materia di audizione protetta dei testimoni vulnerabili - introduce alcune tutele procedurali nei confronti degli stessi, quali l'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria nell'esame testimoniale del minorenne e l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico nell'esame del minore vittima di determinati reati. Ritiene, pertanto, opportuno acquisire l'avviso del Governo sugli eventuali effetti finanziari pregiudizievoli per il bilancio dello Stato derivanti da quest'ultimo emendamento, nonché sulla neutralità finanziaria dei restanti emendamenti. Rileva, infine, che l'Assemblea ha trasmesso l'emendamento 4.100 della Commissione, il quale apporta esclusivamente modifiche di carattere formale e che, pertanto, non presenta profili problematici di carattere finanziario.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, rilevando che il provvedimento in esame non presenta profili problematici di carattere finanziario, per quanto concerne la richiesta di chiarimenti formulata dal relatore, fa presente che le attività di prelievo, analisi e conservazione dei dati dei condannati per reati sessuali nei confronti dei minori previste dall'articolo 3, comma 2, del disegno di legge trovano disciplina e apposita copertura nel Trattato di Prüm, ratificato con legge n. 85 del 30 giugno 2009.
Per quanto attiene, invece, alle disposizioni di cui all'articolo 9, segnala che il decreto-legge n. 11 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2009 già prevede il patrocinio gratuito per le vittime di reato a sfondo sessuale di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, comprendendo nella platea dei beneficiari anche le vittime minori di età. In proposito, segnala che detti reati rappresentano non meno dell'80 per cento del totale dei reati a sfondo sessuale nei confronti dei minori e che, pertanto, con riferimento a tali fattispecie sussiste la necessaria copertura finanziaria. Quanto al restante 20 per cento dei reati, sulla base delle informazioni acquisite per le vie brevi dal Ministero della giustizia, fa presente che il numero dei minori vittime di atti di violenza sessuale segnalati dall'autorità giudiziaria e presi in carico dagli uffici di servizio sociale ammontano a 135 nell' anno 2008 e a 61 nel corso del primo semestre 2009, con una proiezione prudenziale pari ad una media di 140 casi annui. Segnala, pertanto, che, ipotizzando un'incidenza dei nuovi reati per una quota pari al 20 per cento, i minori beneficiari del patrocinio a spese dello Stato risulterebbero pari a 28 unità all'anno, ferma restando una possibile ulteriore riduzione dei casi legata alla facoltà di scegliere il difensore di fiducia e alla possibilità di accedere comunque al patrocinio in presenza dei limiti reddituali attualmente vigenti. Fa presente, pertanto, che eventuali nuovi oneri derivanti da tali ultime fattispecie potranno essere fronteggiati con gli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente.

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Con riferimento, infine, agli emendamenti presentati in Assemblea, esprime il proprio avviso contrario sull'emendamento Ferranti 5.1, suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Claudio D'AMICO, relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminati il disegno di legge C. 2326-A, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno e gli emendamenti ad esso riferiti trasmessi dall'Assemblea;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, in base a cui:
le attività di prelievo, analisi e conservazione dei dati dei condannati per reati sessuali nei confronti dei minori, previste all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge trovano disciplina e apposita copertura finanziaria nel Trattato di Prüm, ratificato con la legge 30 giugno 2009, n. 85;
gli effetti finanziari relativi all'estensione della platea dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 9 del disegno di legge possono essere fronteggiati con gli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente, in quanto la platea dei nuovi soggetti interessati al beneficio è stimabile in 28 unità all'anno, potendosi anche ipotizzare una ulteriore riduzione dei casi in considerazione sia della facoltà di scegliere il difensore di fiducia sia della possibilità di accedere, comunque, al patrocinio in presenza dei limiti reddituali attualmente vigenti;
esprime
sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 5.1, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
Nuovo testo C. 2364, approvato dal Senato e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Seguito esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 gennaio 2010.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), relatore, nel richiamare i rilievi espressi dal rappresentante del Governo nella precedente seduta, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2364 e abb., recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, che prevede la partecipazione a titolo gratuito dei componenti alla commissione di cui all'articolo 15, comma 8,

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della legge n. 108 del 1996, è idonea a garantire la neutralità finanziaria della disposizione;
l'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), che dispone l'estensione a dodici mesi, con la possibilità di una ulteriore proroga per ulteriori dodici mesi, della proroga degli atti aventi efficacia esecutiva avviate nei confronti dei soggetti che abbiano richiesto e per i quali sia stata richiesta l'elargizione per le vittime di richieste estorsive, determina effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto incide negativamente sui tempi di riscossione di crediti delle pubbliche amministrazioni;
la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 4), capoverso 7-ter, ai sensi della quale, per il periodo di sospensione delle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti dell'erario, non sono posti a carico dell'esecutato interessi e sanzioni, appare suscettibile di determinare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica;
al fine di garantire che dall'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 14 non derivino effetti negativi per la finanza pubblica, è necessario prevedere quale condizione per l'accesso alla procedura concordataria l'impegno all'integrale soddisfacimento dei crediti assistiti da privilegio, tra i quali rientrano quelli relativi a tributi;
la formulazione dell'articolo 18, comma 5, è suscettibile di determinare l'estensione generalizzata della rinuncia ai crediti tributari e previdenziali, di norma non disponibili, con conseguenti effetti negativi per la finanza pubblica;
i maggiori accessi ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 25 non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto detta banca dati è consultabile a titolo gratuito,
la disposizione di cui all'articolo 25-bis, ai sensi della quale, una volta stipulato l'accordo, i creditori possano dedurre, ai fini del reddito d'impresa, le relative perdite sui crediti ai sensi dell'articolo 101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, determina maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato privi di copertura finanziaria;
nel presupposto che la dotazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive prevista a legislazione vigente sia idonea a garantire l'inclusione dei soggetti dichiarati falliti nell'ambito dei beneficiari sia dei mutui di cui all'articolo 1, comma 1, sia dell'elargizione erogata a titolo di ristoro del danno patrimoniale subito per effetto di attività estorsive di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a-bis), capoverso comma 1-bis;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 2, comma 1, lettera b-bis), capoverso Art. 18-ter, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli enti locali provvedono, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica ad essi assegnati ai fini del patto di stabilità interno, a carico dei propri bilanci.»;
all'articolo 2, comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1);
all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 4), sopprimere il capoverso 7-ter;
all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: «dall'articolo 15, comma 4», aggiungere le seguenti: « nonché l'integrale soddisfazione dei crediti assistiti da privilegio»;
all'articolo 18, comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole:», limitatamente alla possibilità di dilazionare il pagamento dei tributi e dei contributi»;

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all'articolo 22, comma 6, sostituire le parole: «oneri aggiuntivi» con le seguenti: «nuovi o maggiori oneri»;
sopprimere l'articolo 25-bis.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel condividere la proposta di parere formulata da relatore, rileva che le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 5, del provvedimento in esame, malgrado la condizione proposta dal relatore, sarebbero comunque suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica e pertanto suggerisce di sopprimerle.

Maino MARCHI (PD) chiede di poter discutere del provvedimento congiuntamente alla Commissione giustizia per poter approfondire maggiormente gli aspetti di merito, poiché, se il parere proposto dal relatore venisse approvato, si chiederebbe in sostanza alla Commissione di merito di sopprimere i contenuti fondamentali del provvedimento. Osserva che non è possibile occuparsi dei temi dell'usura, dell'estorsione e delle crisi da sovraindebitamento, che si riferiscono solitamente a soggetti vittime della criminalità organizzata, senza stanziare le adeguate risorse finanziarie. Ritiene che la questione assuma una indubbia rilevanza politica e che con le soppressioni proposte dal relatore la proposta di legge perderebbe ogni efficacia. Osserva che la mancanza di risorse deriva anche dalla mancata previsione di appositi stanziamenti nella legge finanziaria recentemente approvata dal Parlamento. Chiede anche di verificare la disponibilità del Governo ad individuare una soluzione alle questioni prospettate, in considerazione anche della condivisione sul testo raggiunta in seno alla Commissione giustizia.

Massimo VANNUCCI (PD), nell'associarsi integralmente alle considerazioni del collega Marchi, ritiene che la Commissione non debba limitarsi ad un ruolo di mera certificazione delle criticità del provvedimento sotto il profilo finanziario, chiedendo pertanto al presidente Giorgetti di attivarsi per pervenire, in primo luogo, alla quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta in esame, eventualmente richiedendo al Governo di predisporre una relazione tecnica al riguardo, e reperire, nel quadro delle risorse disponibili, una opportuna copertura finanziaria. Ritiene, dunque, opportuno che la Commissione bilancio non proceda nella seduta odierna all'espressione del parere, attivando piuttosto un dialogo con la Commissione giustizia al fine di superare le criticità di carattere finanziario emerse nel corso dell'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nel ricordare che non è prevista la possibilità di svolgere una seduta delle Commissioni giustizia e bilancio riunita ai fini dell'espressione del parere in discussione, rileva che il coinvolgimento della Commissione di merito è già avvenuto per le vie brevi e che quindi non rimane alla Commissione che esprimersi formalmente attraverso il parere di propria competenza, ponendo la Commissione giustizia nelle condizioni di adottare conseguentemente i comportamenti che riterrà più opportuni.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), relatore, nel condividere quanto osservato dal presidente Giorgetti, ritiene che i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame del provvedimento consentano di avere un quadro sufficientemente definito delle sue implicazioni finanziarie e, pertanto, è possibile procedere sin d'ora all'espressione del parere. Per quanto attiene alla necessità di un'interlocuzione con la Commissione di merito, ritiene che una relazione per le implicazioni finanziarie del provvedimento potrà essere definita successivamente alla trasmissione del parere da parte della Commissione bilancio, qualora la Commissione giustizia ritenga necessario il mantenimento di disposizioni sulle quali sia stato espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Per quanto attiene al contenuto della proposta di parere, ritiene opportuno riformulare la

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proposta già formulata al fine di tenere conto di quanto evidenziato dal rappresentante del Governo (vedi allegato).

Maino MARCHI (PD), intervenendo per dichiarazione di voto, dichiara di non potere esprimere un voto favorevole sulla proposta di parere, pur comprendendo come, dal punto di vista procedurale, il percorso seguito sia pienamente legittimo. Esprime a tal proposito la preoccupazione che, con l'approvazione di tale proposta di parere, il provvedimento venga, di fatto, affossato. Auspica comunque un ulteriore approfondimento nel merito con la Commissione giustizia in tutte le sedi che sarà possibile individuare.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore nel testo riformulato.

La seduta termina alle 14.30.