CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 14 gennaio 2010
269.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 14 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 9.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti.
C. 3014 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco PUGLIESE (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 3014, approvato dal Senato, recante ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Venezia il 6 febbraio 2009.
L'Accordo in esame è volto a favorire la cooperazione economica con la Repubblica di Panama, promuovendo e proteggendo gli investimenti effettuati nel territorio di ciascuna Parte contraente da operatori dell'altra Parte, e si inquadra nell'ambito di analoghi accordi conclusi negli ultimi da molti Paesi dell'Unione europea con Paesi dell'area latino - americana.
Passa quindi ad analizzare il contenuto dell'Accordo, che si compone di 12 articoli, ed osserva come esso ricalchi sostanzialmente il modello definito in sede OCSE, generalmente seguito dall'Italia in numerosi altri accordi volti a favorire gli investimenti italiani nel Paese partner ed a contribuire ad una sempre migliore cooperazione economica tra i due Paesi.
L'articolo I dell'Accordo contiene alcune definizioni di termini, quali «investimento», «investitore», «guadagni» e «territorio», indispensabili per precisare gli ambiti di applicazione oggettivi e soggettivi dell'Accordo.
L'articolo II prevede che ciascuna Parte incoraggi gli investitori dell'altra Parte ad

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effettuare gli investimenti sul proprio territorio, garantendo un trattamento giusto e equo agli investimenti. In tale ambito ciascuna Parte si impegna ad escludere che gli investimenti effettuati siano colpiti da misure ingiustificate o discriminatorie, nonché a mantenere un quadro giuridico idoneo a garantire agli investitori la continuità del trattamento giuridico.
L'articolo III garantisce che gli investimenti effettuati e le attività ad essi connesse godano di un trattamento reciprocamente non meno favorevole di quello riservato da ciascun Paese ai propri cittadini o a investitori di Stati terzi, fatta eccezione per i vantaggi o privilegi concessi da una Parte contraente agli investitori di Stati terzi in virtù dell'appartenenza a unioni doganali o economiche, ad un Mercato comune, ad una Zona di libero scambio, ovvero in ragione di accordi per evitare la doppia imposizione o in materia di scambi transfrontalieri.
L'articolo IV prevede restituzioni, indennizzi, compensazioni o altre forme di risarcimento per i danni subiti dagli investimenti a seguito di guerre o di altri conflitti armati, stati di emergenza, rivolte, insurrezioni o sommosse, in misura non meno favorevole di quello concesso agli investitori nazionali o a investitori di Paesi terzi, stabilendo che il pagamento dell'indennizzo sia liberamente trasferibile e sia effettuato senza indebito ritardo.
L'articolo V esclude che gli investimenti di ciascuna Parte contraente possano essere oggetto di misure, dirette o indirette, limitative della proprietà, del possesso, del controllo o del godimento, salvo che ciò non sia previsto dalla normativa vigente. In particolare si esclude che gli investimenti stessi possano essere oggetto di nazionalizzazioni, espropriazioni o altre misure con analogo effetto, se non per ragioni di pubblica utilità o di interesse nazionale e dietro pagamento immediato ed effettivo di un risarcimento. Tali misure di risarcimento, comprensive degli interessi calcolati secondo il tasso LIBOR, dovranno corrispondere al valore di mercato dell'investimento espropriato e dovranno essere liberamente riscuotibili e trasferibili. Il risarcimento sarà corrisposto in una valuta convertibile e dovrà essere saldato senza ritardo e comunque entro sei mesi.
Inoltre la disposizione stabilisce il diritto, per i soggetti che dichiarino di aver subito espropri, di sottoporre il caso alle autorità giudiziarie ed amministrative competenti, e si prevede il diritto al riacquisto degli investimenti espropriati che non risultino utilizzati per il fine previsto dall'atto espropriativo.
L'articolo VI garantisce il diritto di libero trasferimento all'estero di tutti i versamenti relativi agli investimenti effettuati, nonché degli utili, interessi, profitti, remunerazioni relativi agli investimenti stessi, nonché degli indennizzi e dei risarcimenti previsti ai sensi degli articoli IV e V.
L'articolo VII prevede che i trasferimenti di cui agli articoli IV, V, VI e VIII siano effettuati in moneta liberamente convertibile, al tasso di cambio applicabile alla data della richiesta; inoltre, per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la disposizione specifica che i trasferimenti sono condizionati all'adempimento delle norme fiscali vigenti e fa comunque salva l'applicazione delle disposizioni nazionali contro l'evasione e l'elusione fiscale.
L'articolo VIII prevede la surroga di diritto nella titolarità dei crediti spettanti all'assicurato a titolo di risarcimento, nel caso in cui una delle Parti, o una sua istituzione, abbia erogato dei pagamenti a detto soggetto, in forza di una garanzia assicurativa dalla stessa prestata contro i rischi relativi agli investimenti effettuati dai propri investitori nel territorio dell'altra Parte.
La norma ha, in sostanza, per quanto riguarda i profili nazionali, lo scopo di tutelare i diritti di surroga di soggetti, quali la Società assicurativa commercio estero S.p.A. (SACE), società a totale capitale pubblico, chiamati a garantire gli investimenti all'estero.
L'articolo IX definisce le modalità di composizione delle controversie tra un investitore di un parte contraente e l'altra Parte contraente, le quali dovranno essere risolte innanzitutto in via amichevole, ovvero

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secondo la procedura stabilita nell'eventuale accordo di investimento sottoscritto dall'investitore.
Nel caso in cui la controversia non sia risolta con tali modalità entro sei mesi dalla richiesta di conciliazione, il numero 3 prevede il ricorso: al Tribunale competente della Parte contraente; ad un Tribunale arbitrale ad hoc, in osservanza delle Regolamento arbitrale della Commissione per il diritto commerciale internazionale; al Centro internazionale per la il regolamento delle controversie relative ad investimenti. In tale contesto si specifica che le Parti non potranno trattare in via diplomatica alcuna questione concernente arbitrati o procedimenti giudiziari in corso, fino alla loro conclusione.
Le sentenze arbitrali saranno vincolanti per le Parti e non appellabili.
L'articolo X stabilisce le modalità di composizione delle controversie tra le Parti contraenti, le quali devono essere risolte innanzitutto per via diplomatica.
Ove tale composizione non avvenga entro sei mesi dalla notifica della controversia, ciascuna Parte potrà chiedere di sottoporre la controversia stessa a un Tribunale arbitrale ad hoc, composto da tre componenti. Anche in questo caso le decisioni del Tribunale arbitrale saranno vincolanti per le Parti e non appellabili.
L'articolo XI stabilisce che l'Accordo si applica a tutti gli investimenti realizzati prima o dopo la sua entrata in vigore, mentre non si applica alle controversie, reclami o dispute sorte precedentemente.
L'articolo XII regola l'entrata in vigore dell'Accordo, che è prevista in 10 anni, oltre i quali esso avrà durata indefinita, salvo denunzia effettuata da una delle Parti, che avrà effetto 6 mesi dopo la notifica della stessa. Per gli investimenti effettuati prima della notifica della denuncia, le disposizioni dell'Accordo resteranno in vigore per 10 anni dalla data della notifica medesima.
Sottolinea la grande importanza dell'Accordo, il quale, oltre ad estendere ulteriormente l'ambito dei trattati bilaterali stipulati dall'Italia per favorire gli investimenti esteri, si inquadra nel rinnovato rafforzamento dei legami politici e commerciali tra la Repubblica di Panama ed il nostro Paese realizzato dal Governo, grazie in particolare alle iniziative del Ministro degli Affari esteri.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento, il quale non presenta profili problematici per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sui lavori della Commissione.

Francesco BARBATO (IdV) sottolinea l'esigenza di procedere ad alcune audizioni sulle problematiche relative al settore assicurativo nelle regioni del Mezzogiorno, in particolare per approfondire il comportamento di alcune compagnie assicurative che stanno procedendo, in quell'area, alla chiusura di numerose agenzie ed alla drastica riduzione dei servizi assicurativi offerti, determinando gravi problemi per i consumatori, che sono spesso impossibilitati a stipulare le polizze, e ricadute negative sul piano occupazionale. A tal fine considera opportuno ascoltare i rappresentanti dell'ISVAP, dell'ANIA, di talune compagnie assicurative, nonché le associazioni di tutela dei consumatori.

Gianfranco CONTE, presidente, ritiene che la proposta avanzata dal deputato Barbato potrà essere valutata dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si riunirà nella giornata odierna.

La seduta termina alle 9.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 14 gennaio 2010.

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo gennaio-marzo 2010 e del calendario dei lavori per il periodo 18 gennaio-5 febbraio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.40 alle 10.