CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 14 gennaio 2010
269.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 14 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 9.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti.
C. 3014 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Angela NAPOLI (PdL), relatore, osserva che il disegno di legge in esame, approvato dal Senato il 1o dicembre scorso, consta di tre articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, mentre l'articolo 3 reca la data di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L'Accordo in esame, composto da 12 articoli, non si discosta dai numerosi altri accordi conclusi dall'Italia in materia e mira a creare un quadro di maggiore certezza giuridica in tutti i settori nei quali sono stati effettuati o sono ipotizzabili in futuro investimenti italiani nel territorio della Repubblica di Panama e viceversa, favorendo in tal modo la cooperazione economica tra i due Paesi.
Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, segnala la previsione di procedure arbitrali affidate ad organi imparziali per la composizione delle controversie che dovessero insorgere fra gli investitori e le Parti contraenti in materia di investimenti (articolo IX) o fra le Parti in relazione a questioni di interpretazione o applicazione dell'accordo (articolo X).

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Qualora le controversie fra investitori e Parti contraenti non fossero risolvibili per via amichevole, l'investitore potrà fare ricorso al Tribunale della Parte Contraente avente giurisdizione territoriale oppure ad una procedura arbitrale o, ancora, al Centro Internazionale per la Soluzione delle controversie in materia di investimenti previsto dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965.
Per le controversie di cui all'articolo X, invece, qualora non sia possibile una composizione per via diplomatica, è previsto il ricorso ad un Tribunale Arbitrale ad hoc.
Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 14 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 9.20.

Decreto-legge 193/2009: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.
C. 3084 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 gennaio 2010.

Manlio CONTENTO (PdL) ritiene opportuno intervenire al fine di sottoporre alla Commissione ed al Governo alcune questioni che sono state già sollevate dal Consiglio superiore della magistratura nel parere espresso sul decreto legge in esame.
In primo luogo non ritiene comprensibile il limite dei 100 chilometri previsto affinché possa essere disposto il trasferimento presso le sedi disagiate. In particolare non vi sono ragioni comprensibili per la scelta di prevedere tale distanza chilometrica dalla sede di lavoro per accedere al trasferimento con gli incentivi. Potrebbe essere invece più opportuno consentire il predetto trasferimento anche a magistrati che lavorino in sedi con una distanza inferiore ai 100 chilometri prevedendo in tal caso delle indennità ridotte rispetto a quelle applicabili per distanze maggiori.
Altre perplessità avanzate dal Consiglio superiore della magistratura che meritano una riflessione sono quelle relative alle deroghe previste nel provvedimento in riferimento al divieto del passaggio da una funzione ad un'altra. Ricorda a tale proposito che il comma 1 dell'articolo 3 introduce la possibilità che il trasferimento d'ufficio possa avvenire anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa all'interno di altri distretti della stessa regione. Condividendo l'introduzione di questa deroga, essendo finalizzata ad ampliare la platea dei magistrati da poter utilizzare per coprire le sedi disagiate, osserva che, proprio per raggiungere tale obiettivo, sarebbe opportuno estendere la deroga così favorendo ed agevolando il trasferimento di magistrati. Si potrebbe, ad esempio, estenderla all'interno di un medesimo distretto.
A proposito dei limiti previsti dall'ordinamento giudiziario relativamente al passaggio di funzioni si potrebbero prevedere, sempre al fine di ampliare il numero dei magistrati trasferibili, ulteriori deroghe, come, ad esempio, quello del termine quinquennale consentendo così di assegnare alle sedi requirenti scoperte, come evidenziato dal Consiglio superiore della magistratura «magistrati che, seppur svolgono funzioni giudicanti, hanno esercitato in tempo non risalente (inferiore al quinquennio) proprio la funzione requirente».

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A suo parere appare del tutto condivisibile anche il rilievo che il Consiglio superiore della magistratura ha espresso sull'individuazione dei distretti limitrofi con particolare riferimento alla circostanza che la Sicilia è limitrofa alla Sardegna mentre non vale il contrario. A tale proposito ritiene che si possano prevedere anche soluzioni diverse, come ad esempio quella di stabilire delle progressioni con indennità crescenti che consentirebbero di trasferire magistrati anche da distretti più lontani quando non sia possibile attingere da sedi più vicine.
Ritiene che la questione della copertura delle sedi disagiate nonché quella della funzionalità della giustizia non possa essere risolta se non si affronta alla radice la grave questione che la carenza di personale togato in uffici giudiziari è dovuta dalla circostanza che i magistrati non intendono andare a lavorare in determinate sedi, in quanto considerate scomode. Per risolvere tale problema si dovrebbe in primo luogo procedere ad una riforma della geografia giudiziaria razionalizzando la distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio. Rileva che tuttavia vi sono interessi localistici che influenzando fortemente le forze politiche sia di centrodestra che di centrosinistra non consentono di rivedere l'assetto dei tribunali e delle corti d'appello sul territorio. Un'altra via che si potrebbe percorrere è quella di prevedere delle articolazioni territoriali in ogni regione di organi di autogoverno della magistratura ai quali verrebbero attribuiti compiti relativi alla distribuzione sul territorio di competenza di magistrati. Ciò avverrebbe attraverso degli atti di natura amministrativa che verrebbero adottati unicamente sulla base delle reali esigenze territoriali.
Per quanto attiene alla questione della carenza di risorse finanziarie necessarie per garantire la funzionalità degli uffici giudiziari, ritiene che sarebbe opportuno prevedere una sorta di federalismo giudiziario in base al quale le risorse verrebbero distribuite a quegli stessi uffici giudiziari che attraverso la loro attività, come ad esempio le confische, hanno contribuito a reperirle.
Ribadisce l'esigenza di porre un freno alla prassi in base alla quale i magistrati scelgono in relazione alle proprie esigenze le sedi ove prestare il proprio servizio pregiudicando in tal modo l'interesse generale. A tale proposito si potrebbero pubblicare presso il Ministero degli elenchi di quei magistrati che, anche attraverso ricorsi amministrativi, non consentono il loro trasferimento in quelle sedi ove vi è un'esigenza di copertura.
Conclude sottolineando come la questione della copertura delle sedi giudiziarie e quella più generale della funzionalità della giustizia possa trovare una adeguata soluzione solo qualora vi fosse da parte di tutti ed, in particolare, dei magistrati una assunzione di responsabilità.

Mario CAVALLARO (PD) rileva come il provvedimento in esame tratti tematiche sulle quali si discute ormai da anni senza trovare una adeguata soluzione e dubita fortemente che la soluzione sia contenuta nel provvedimento medesimo. Esprime apprezzamento per lo spirito collaborativo che ha animato l'intervento dell'onorevole Contento.
Rileva con rammarico come il decreto-legge contenga, per i giudici onorari, un'ulteriore proroga delle funzioni, perfino di coloro che avrebbero dovuto cessarle nel 2009. Dopo avere ricordato il ruolo fondamentale e strutturale che viene quotidianamente svolto dai magistrati onorari, sottolinea come non sia più possibile attendere una riforma organica di questo settore e come non siano noti i principi ed i criteri informatori della riforma più volte preannunciata dal Governo. Ritiene peraltro che sia di primaria importanza anche la ridefinizione della geografia giudiziaria della magistratura onoraria.
Con riferimento alla questione delle scoperture delle sedi disagiate, ritiene opportuno abbassare la soglia dello scontro ideologico, riconsiderando anche il rapporto tra conferimento degli incarichi e

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selezione della magistratura. Sottolinea in particolare come la figura del «giudice ragazzino» sia ormai un luogo comune, poiché non vi sono più «ragazzini» che fanno i magistrati. Sotto il profilo della disciplina, il decreto-legge non contiene nessuna misura convincente.
Ritiene che il tema della digitalizzazione della giustizia sia di estremo rilievo, ma che sia necessario un intervento di carattere sistematico che va ben oltre i limiti della disciplina parziale e disorganica contenuta nel provvedimento. Evidenzia quindi come la digitalizzazione attenga al più ampio tema della organizzazione della giustizia che, a suo parere, andrebbe affidata alla figura professionale del manager giudiziario.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che le norme in materia di digitalizzazione non avrebbero dovuto essere contenute nel decreto-legge in esame, in quanto coinvolge argomenti estremamente delicati che richiederebbero un approfondimento autonomo. Contesta in particolare che il Ministro della giustizia possa emanare i decreti di cui all'articolo 4 senza adeguata concertazione con gli operatori del diritto e senza tenere in adeguata considerazione l'esperienza dei tribunali dove la digitalizzazione è già attiva da anni.
Più in generale sottolinea come la decretazione d'urgenza non sia lo strumento adatto per disciplinare le materie in esame, tra l'altro sottraendo al Parlamento del tempo prezioso che potrebbe essere utilizzato per lo svolgimento di un ciclo di audizioni.
Con riferimento alla nuova disciplina sui trasferimento d'ufficio dei magistrati auspica che con questa non si vogliano penalizzare i giovani, mortificando i magistrati di prima nomina e trascurando il percorso formativo seguito per quattro anni da giovani magistrati che, improvvisamente, si troverebbero trasferiti in un'altra sede. Il termine di efficacia fino al 2014, inoltre, fa comprendere come si stia preparando una sorta di trasferimento di massa dei magistrati oggi vincitori di concorso e che a quella data saranno sottoposti alla prima verifica. Il che appare inaccettabile. La disciplina in esame inoltre darà certamente luogo ad un enorme contenzioso amministrativo. A suo parere sarebbe stato quindi preferibile percorrere strade alternative quali, ad esempio, l'ampliamento del regime dell'applicazione, la previsione di incentivi ai trasferimenti a domanda, nonché un adeguamento del tirocinio che deve essere più mirato e tale da preparare il magistrato anche alle attività di procura e più in generale a quelle che svolgerà nella sede di destinazione.

Alfonso PAPA (PdL), relatore, non condivide l'enfasi retorica dell'intervento dell'onorevole Ferranti poiché, proprio nell'ottica di un dialogo costruttivo, non si può partire dall'assioma della perfezione del sistema attuale. Dubita infatti che gli stessi magistrati possano rimpiangere le modalità con le quali il Consiglio superiore della magistratura ha nella prassi formato le graduatorie dei vincitori di concorso, con la previsione di punteggi aggiuntivi sempre mutevoli, con conseguenti sperequazioni e strumentalizzazioni. Né sarà rimpianto il ricorso massivo dei trasferimenti a sedi disagiate, che hanno creato situazioni molto discutibili, caratterizzate anche da derive clientelari e correntizie. Condivide tuttavia la preoccupazione dell'onorevole Ferranti in relazione agli ultimi concorsi, per i quali sono in corso di completamento l'elaborazione della graduatoria e l'assegnazione alle sedi.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire dichiara concluso l'esame preliminare e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di lunedì 18 gennaio 2010, avvertendo che saranno posti in votazione a partire dalle ore 13.30 di martedì 19 gennaio prossimo. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.10.

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AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
Atto n. 150.

SEDE REFERENTE

Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia.
C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro.