CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 gennaio 2010
268.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 14 GENNAIO 2010

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 14.35.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.
C. 2754 Vignali.

(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento delle proposte di legge C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali e C. 2680 Jannone - Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1o dicembre 2009.

Andrea GIBELLI, presidente, comunica che, come preannunciato nella seduta del 1o dicembre 2009, la presidenza ha provveduto ad effettuare un'accurata istruttoria ai fini dell'abbinamento di altre proposte di legge a quella del collega Vignali oggi all'esame; si tratta delle proposte C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino C. 1325, Vignali e C. 2680 Jannone, tutte assegnate alla X Commissione, delle quali la presidenza propone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

La Commissione concorda.

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Andrea GIBELLI, presidente, informa che il relatore Raisi ha predisposto una relazione integrativa al fine di dare conto, sia pur sommariamente, del contenuto delle proposte abbinate. Da quindi la parola al collega Raisi.

Enzo RAISI (PdL), relatore, illustra le sei proposte di legge che sono state abbinate alla proposta Vignali C. 2754 (per brevità «Statuto delle imprese») che toccano alcuni aspetti della materia complessivamente trattata dalla proposta iniziale, che ritiene di poter proporre, nel prosieguo dei lavori, quale testo-base. Osserva che le proposte possono essere divise in due gruppi: il primo comprende le proposte C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani e C. 1325 Vignali sono finalizzate a dettare disposizioni concernenti la semplificazione delle procedure per l'avvio dell'attività di impresa, in un'ottica complessiva di sburocratizzazione degli adempimenti iniziali e di rafforzamento dei controlli successivi. Tale tema è trattato anche dalla proposta C. 2754, all'articolo 5. Il secondo gruppo di proposte tocca alcuni temi che nella proposta C. 2754 Vignali sono affrontati nell'articolo 14. Esse prevedono in particolare: la proposta C. 1284 Pelino ed altri, disposizioni di favore verso l'occupazione e l'imprenditoria femminile; la proposta C. 2680 Jannone disposizioni per favorire l'avvio di nuove attività imprenditoriali da parte dei giovani.
Passando ad un'illustrazione più dettagliata delle proposte, la C. 98, a firma dell'on. La Loggia, mira a velocizzare il procedimento di inizio di un'attività economica o edilizia. Per raggiungere questo obiettivo - come è evidenziato dalla relazione illustrativa - la proposta in esame provvede a una drastica riduzione dell'attività di controllo preventivo e istruttoria (ex ante) della pubblica amministrazione, trasformando l'autocertificazione e la denuncia di una nuova attività in strumenti ordinari attraverso cui creare un rapporto tra amministrazione e imprese. D'altro canto, per tutelare gli interessi collettivi coinvolti o semplicemente messi a rischio dalle nuove attività intraprese, si opera un rafforzamento del ruolo di controllore ex post della pubblica amministrazione. In particolare, questa proposta di legge si prefigge di realizzare tali proponimenti attraverso le modifiche alla legge sul procedimento amministrativo (legge n. 241/1990) e alla normativa sullo sportello unico per le imprese (regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 447/1998).
Viene espressamente specificato (articolo 1, comma 1) che l'ambito di applicazione della legge deve essere rispettoso delle competenze riconosciute alle regioni e agli enti locali, ai sensi del titolo V della parte seconda della Costituzione. L'articolo 1 prevede, al comma 2, nuove regole in materia di denuncia di inizio attività e, ai commi successivi, modifiche all'articolo 19 della legge n. 241/1990.
Ai fini dell'inizio di un'attività produttiva è sufficiente una comunicazione al responsabile dello sportello unico ove presente o al sindaco del comune in cui tale attività è svolta (comma 2).
Alla luce di quanto disposto al successivo articolo 3, ai fini di inizio attività produttiva è sufficiente una comunicazione al responsabile del procedimento dello sportello unico.
I commi successivi prevedono, come si è anticipato, delle modifiche all'articolo 19 della legge n. 241/1990, che disciplina la dichiarazione di inizio attività (cosiddetta DIA).
L'articolo 2 dispone che entro due mesi dall'entrata in vigore della legge sia approvato, con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il modello della dichiarazione di inizio attività imprenditoriale, artigianale o commerciale. L'articolo 3, riguardante la disciplina dello sportello unico per le imprese, dispone l'emanazione, entro un mese dall'entrata in vigore della legge, di un regolamento governativo recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 447/1998, in conformità ai princìpi di semplificazione dei

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procedimenti di competenza dello sportello unico per le attività produttive, di riduzione dei relativi termini e di ampliamento dell'ambito di operatività dell'autocertificazione e della dichiarazione di inizio attività. Si ricorda che l'articolo 38 del decreto-legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, al fine di semplificare le procedure per l'avvio e lo svolgimento delle attività imprenditoriali, affida al Governo il compito di procedere - tramite apposito regolamento e sulla base di specifici principi e criteri - alla semplificazione e al riordino della disciplina degli sportelli unici per le attività produttive.
L'articolo 4 semplifica il procedimento previsto per il rilascio del permesso di costruire dall'articolo 20 del cosiddetto TU dell'edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001). L'inasprimento del regime sanzionatorio è effettuato con l'articolo 5.
L'articolo 6 contiene una norma di tutela per il cittadino, prevedendo l'obbligo per la pubblica amministrazione che neghi senza un fondamento l'autorizzazione di inizio attività o che interrompa i lavori edilizi in assenza di gravi motivi, a risarcire il danno in solido con il dirigente responsabile del procedimento.
La proposta di legge C. 1225 Bersani è volta - come si legge nella relazione illustrativa - alla promozione dello sviluppo economico del Paese e della competitività del sistema produttivo nazionale, mediante la totale eliminazione di molti degli adempimenti amministrativi oggi a carico delle imprese e delle attività economiche, la radicale semplificazione e accelerazione dei tempi per i procedimenti amministrativi ancora necessari e la drastica riduzione dei conseguenti oneri finanziari imposti ai privati, secondo un'idea di democrazia efficiente, che colleghi la trasparenza e la partecipazione dei cittadini alla rapidità e alla certezza delle decisioni. Le misure di semplificazione introdotte dalla proposta costituiscono, inoltre, il necessario presupposto per l'apertura del mercato alla concorrenza e per la tutela dei consumatori. La relazione sottolinea anche la duplice connessione tra il provvedimento in esame e la cosiddetta «terza lenzuolata» proposta nel corso della precedente legislatura dall'allora ministro dello sviluppo economico, approvata dalla Camera ma poi bloccata al Senato dall'interruzione anticipata della legislatura (S. 1644 - XV legislatura). Il disegno di legge conteneva, infatti, oltre alla previsione di una legge annuale di liberalizzazione e di deleghe al Governo per il riordino delle norme, varie disposizioni di apertura del mercato alla concorrenza e di semplificazione della vita amministrativa delle imprese. Le finalità e l'ambito di applicazione della proposta di legge, che consta di dodici articoli, sono contenute nell'articolo 1 che prevede la semplificazione degli adempimenti, degli oneri e dei tempi amministrativi, qualora siano necessarie una o più autorizzazioni, con riferimento sia all'avvio di nuove attività economiche di prestazione di servizi (di cui alla direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) sia alla realizzazione di nuovi insediamenti o impianti produttivi relativi ad ogni attività di produzione di beni e servizi.
Per l'avvio immediato della nuova attività economica o dell'intervento di realizzazione o modifica di un impianto produttivo, ai sensi dell'articolo 2, è sufficiente che l'imprenditore presenti presso il proprio comune un'unica dichiarazione di inizio di attività e alleghi la propria autocertificazione circa il rispetto dei requisiti di legge, accompagnata - in caso di realizzazione di impianti - dal progetto degli eventuali nuovi impianti e la dichiarazione di conformità alle prescrizioni di legge resa dal progettista (società professionale o professionista muniti di idonea copertura assicurativa). Lo sportello unico comunale informa tutti i soggetti preposti ai controlli.
L'articolo 3, che abbrevia i tempi per l'eventuale rilascio della variante urbanistica, prevede che l'attività o la realizzazione dell'impianto siano avviate dal richiedente entro un anno dall'approvazione di tale variante che altrimenti decade e che le aree di insediamento e gli impianti

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non possano essere alienati prima di due anni dalla data della variante stessa, pena la nullità dell'atto di compravendita.
Ai sensi dell'articolo 4, in caso di nuovi impianti, l'ultimazione dei lavori deve essere comunicata al comune corredata da un certificato attestante la conformità dell'opera al progetto.
Il collaudo, quando necessario, può essere effettuato da un professionista privato prescelto dall'imprenditore. La comunicazione e il collaudo consentono l'immediata operatività del nuovo impianto.
L'articolo 5 stabilisce che nei casi di speciale rilievo per la salute e l'incolumità pubblica e per i beni ambientali alla dichiarazione di inizio attività debba essere allegata una domanda di autorizzazione, limitatamente agli specifici profili indicati con regolamento del Governo.
Il comune da parte sua provvede immediatamente alla convocazione di una conferenza di servizi telematica della durata massima di trenta giorni ai sensi della legge n. 241/1990, come modificata ai sensi del successivo articolo 6. In ogni caso, decorsi trenta giorni dalla presentazione della domanda senza atti interdittivi o cautelari, le attività e le opere possono essere comunque avviate salvi gli ulteriori atti dell'amministrazione competente.
L'articolo 6 modifica la legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Le modifiche, che rispondono a finalità di semplificazione, riguardano in particolare gli articoli 14-ter e 14-quater concernenti, rispettivamente, i lavori della conferenza di servizi e gli effetti del dissenso espresso nel suo ambito. L'articolo 7 introduce la completa informatizzazione di tutte le comunicazioni e di tutte le procedure, a tal fine prevedendo l'integrazione tra sportello unico comunale per le attività produttive e rete informatica delle camere di commercio. Stabilisce infatti che anche via internet e tramite il Portale delle imprese sia data tempestiva pubblicità ad informazioni e indicazioni relative ad adempimenti destinate all'imprenditore che può gestire in via telematica tutto l'iter, che si svolge senza nessun tempo «morto» di attesa, come si sottolinea nella relazione illustrativa.
L'articolo 8, che dispone l'associazione obbligatoria degli sportelli unici al di sotto di una soglia individuata da ciascuna regione, prevede che attraverso il sistema informatico della rete camerale sia assicurata la connessione informatica tra gli sportelli unici e il registro delle imprese anche ai fini della comunicazione unica per la nascita dell'impresa e dell'attuazione degli adempimenti previsti dalla direttiva «servizi» 2006/123/CE. In tal modo all'imprenditore è resa disponibile la consultazione pubblica degli sportelli unici mediante il Portale delle imprese. Questo, inoltre, potrà avvalersi dell'aiuto delle camere di commercio e delle associazioni imprenditoriali (che stipulano apposite convenzioni con lo sportello unico), per lo start-up d'impresa e anche per l'assistenza gratuita all'impiego delle nuove tecnologie informatiche. L'articolo 9 delega il Governo all'adozione - entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge - di uno o più decreti legislativi volti al riordino dei preesistenti adempimenti procedurali e dei requisiti tecnici, professionali ed economici oggetto di autocertificazione, insieme alla riduzione degli oneri finanziari per gli operatori economici (pari almeno al 50 per cento), a valere sui risparmi di spesa consentiti dalla corrispondente semplificazione amministrativa.
Tra il Governo, le regioni e gli enti locali sono previste intese e accordi, secondo il principio di leale collaborazione, destinati a governare le misure organizzative, finanziarie e attuative del procedimento mediante autocertificazione (articolo 10).
Con l'articolo 11 sono inoltre previste modalità per lo svolgimento - coordinato tra i diversi uffici attraverso la stipula di intese - dei controlli sul territorio, più efficaci ma anche più compatibili con lo svolgimento dell'attività produttiva. Spetta allo sportello unico comunale rendere accessibili a tutti, anche per via telematica, le informazioni relative agli uffici competenti, le intese intercorse, i controlli effettuati

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e i relativi esiti. La violazione delle modalità relative ai suddetti controlli comporta un indennizzo forfetario da parte dell'amministrazione competente, a favore dell'imprenditore, indipendentemente dall'esito del controllo stesso.
La proposta di legge in esame prevede, infine, all'articolo 12, un termine di sei mesi e un'articolata disciplina provvisoria per l'entrata a regime delle nuove norme.
La proposta di legge C. 1325 Vignali che consta di cinque articoli, intende intervenire sulla fase di avvio dell'impresa successiva all'iscrizione immediata della medesima nel registro delle imprese - introdotta dal decreto-legge n. 7/2007 - relativa ad autorizzazioni, concessioni, nulla osta ecc. In particolare la proposta mira a favorire la crescita del sistema produttivo nazionale introducendo disposizioni volte alla liberalizzazione dell'attività d'impresa attraverso l'unificazione delle procedure di avvio dell'attività imprenditoriale e la semplificazione degli adempimenti successivi. Le disposizioni si applicano alle attività di servizi di cui all'articolo 2 della direttiva 2006/123/CE (cosiddetta direttiva «servizi») e agli insediamenti produttivi relativi alle attività di produzione di beni e servizi comprese le attività agricole, commerciali e turistiche (articolo 1).
Ai sensi dell'articolo 2 con la comunicazione unica inviata per via telematica all'Ufficio del registro delle imprese presso le camere di commercio - che rilascia contestualmente la ricevuta di deposito - il privato può avviare immediatamente la sua attività. A tal fine si munisce di firma digitale e di una casella di posta elettronica certificata iscritta nel registro dell'impresa con effetti giuridici equivalenti alla sede d'impresa. In alternativa la comunicazione unica può essere presentata tramite le organizzazioni di categoria, sempre per via telematica. La comunicazione sostituisce tutti i provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, di competenza dello sportello unico delle attività produttive. Per le attività d'impresa che comportano rischi per la salute, la pubblica incolumità, il rispetto dell'ambiente e la tutela dei paesaggio, per l'avvio dell'attività è previsto un procedimento autorizzatorio espresso da concludere nel termine perentorio di novanta giorni, decorsi i quali scatta il meccanismo del «silenzio-assenso», senza possibilità di proroga ulteriore dei termini. L'eventuale diniego deve essere adeguatamente motivato dall'amministrazione.
Le certificazioni rilasciate da società professionali o da professionisti abilitati o dagli enti a ciò autorizzati sono comunicate per via telematica all'Ufficio del registro delle imprese per essere inserite nel Repertorio economico amministrativo (REA). In caso di richiesta delle certificazioni da parte delle amministrazioni sarà sufficiente indicare la camera di commercio presso la quale l'impresa è iscritta e il numero di iscrizione al Registro.
L'articolo 3 disciplina il procedimento unico di verifica prevedendo che le camere di commercio, d'intesa con gli uffici e le amministrazioni competenti, provvedano entro sessanta giorni dalla comunicazione unica ad effettuare la verifica dei requisiti dichiarati, il cui esito viene annotato nel REA in modo che a tutti sia consentito di venire e conoscenza della conclusione del procedimento. In ogni caso, se entro sessanta giorni l'amministrazione non ha completato la verifica unica, questa - che può essere sostituita dalle certificazioni rilasciate dagli enti di normalizzazione autorizzati o da professionisti abilitati - si considera positivamente conclusa. In sede di verifica unica, la camera di commercio segnala all'imprenditore le eventuali difformità e concorda con l'imprenditore le modalità e i tempi necessari all'adeguamento. Nelle more del procedimento l'amministrazione non può sospendere l'esercizio dell'attività né esercitare poteri sanzionatori, tranne che nei casi in cui siano riscontrate gravi difformità o il mancato rispetto dei requisiti minimi.
L'articolo 4 reca una delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi - entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge - volti al riordino delle disposizioni legislative e regolamentari, comprese le norme tecniche, applicabili alle imprese, e al loro

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coordinamento in uno o più testi unici. L'articolo 5, recante disposizioni transitorie e finali, precisa che la comunicazione unica si applica ai procedimenti avviati decorsi quattro mesi dall'entrata in vigore della legge, fissata al giorno successivo alla sua pubblicazione.
Passando al secondo gruppo di proposte, la proposta di legge C. 1284 Pelino interviene in materia di azioni positive per l'occupazione e per l'imprenditoria femminile allo scopo di rivitalizzarla e di potenziarla, apportando a tal fine modifiche ed integrazioni al «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna» (decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198), nel quale sono confluite varie disposizioni della legge n. 215/1992. Questa legge (Azioni positive per l'imprenditoria femminile), come si ricorda nella relazione illustrativa, era destinata a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità per uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale e recava norme in favore anche dell'imprenditoria svantaggiata del Mezzogiorno. La proposta in esame consta di cinque articoli di seguito illustrati.
L'articolo 1 novella l'articolo 54 del decreto legislativo n. 198/2006 ridisciplinando - nei termini previsti dalla legge originaria n. 215 del 1992 - il Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile istituito dall'articolo 3, comma 1, della citata legge 215/1992 e successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 314/2000.
In sostanza l'articolo reintroduce i finanziamenti a fondo perduto, proprio perché - si osserva nella relazione illustrativa - la sperequazione per sesso resta assai rilevante in Italia rispetto agli altri partners europei.
L'articolo 2, con l'inserimento nel Codice delle pari opportunità tra uomo e donna del nuovo articolo 54-bis, che ripropone l'abrogato articolo 5 della legge n. 215/1992, reintroduce lo strumento agevolativo del credito d'imposta inizialmente previsto e successivamente soppresso dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000.
L'articolo 3 costituisce una novità, in quanto attraverso il nuovo articolo 54-ter introduce disposizioni concernenti l'accesso agli incentivi a favore dell'autoimprenditorialità da parte delle donne. In particolare la disposizione riconosce come criterio preferenziale di accesso alle suddette agevolazioni nazionali e regionali la condizione di lavoratrice espulsa dal mercato del lavoro e non occupata che abbia superato i 45 anni di età. Stabilisce inoltre che per tale finalità sia vincolato il 15 per cento delle risorse destinate all'autoimprenditorialità stanziate da norme sia comunitarie che nazionali e regionali. A tali agevolazione accedono le lavoratrici che intendono avviare una attività artigianale, in particolare nel settore dell'artigianato artistico e locale.
L'articolo 4 introduce il nuovo articolo 54-quater, che disciplina i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni rinviando ad un DPCM da emanarsi su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti per i settori in cui operano i soggetti destinatari dei benefici, previo accordo tra Stato e regioni nel caso in cui le agevolazioni siano destinate a settori produttivi rientranti tra le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano (comma 1). Alla revoca delle agevolazioni previste dai precedenti articoli 54, 54-bis e 54-ter si procede, sempre con DPCM, a seguito del venir meno di uno o più dei requisiti richiesti per la concessione delle agevolazioni medesime. Ispezioni e verifiche da parte delle amministrazioni competenti, da effettuarsi presso i soggetti beneficiari, al fine di controllare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'accesso alle agevolazioni, possono essere disposte dalle amministrazioni competenti (comma 2). È consentita la cumulabilità delle agevolazioni di cui agli articoli 54, 54-bis e 54-ter con gli altri benefìci previsti dal Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, nonché da altre leggi statali o regionali, entro il limite massimo dell'80 per cento

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della spesa ammessa all'agevolazione, come previsto nel testo originario della legge 215/1992 (comma 3).
L'articolo 5 fissa l'applicazione degli articoli 54, 54-bis e 54-ter a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2009, subordinandola all'autorizzazione della Commissione UE, ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato (comma 1). Per la copertura finanziaria dell'onere di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009- 2011 derivante dall'attuazione del provvedimento in esame, si prevede il ricorso alle risorse del Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile, disciplinato dall'articolo 54 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna così come modificato dal presente provvedimento, da integrare - fino a concorrenza di 30 milioni di euro annui - con una quota delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (comma 2). A decorrere dall'anno 2012 per il finanziamento del provvedimento in esame si rinvia agli stanziamenti della Tabella C della legge finanziaria.
Infine, la proposta di legge C. 2680 Jannone muove dall'esigenza di intervenire attivamente nella fase di avvio delle piccole e medie imprese, incentivando soprattutto i giovani laureati e diplomati ad avviare attività imprenditoriali. L'articolo 1 prevede l'istituzione, a decorrere dal 1o maggio 2010, di un fondo incentivi per l'avvio di attività imprenditoriali da parte dei giovani, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni (comma 1). L'ammontare complessivo delle risorse del fondo è stabilito annualmente dai Ministri competenti, previo parere della Conferenza Stato-regioni, ed integrato da eventuali ulteriori fondi che, a qualunque titolo, si rendano successivamente disponibili (comma 2).

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L'articolo 2 prevede l'istituzione, presso gli uffici competenti di ogni regione, di uno sportello per l'avvio di attività imprenditoriali da parte dei giovani, che fornisca consulenze gratuite finalizzate all'ideazione di un progetto di impresa organico e fattibile, riguardante i seguenti settori: a) alimentare; b) ambientale; c) metallurgico; d) siderurgico; e) servizi; f) tessile.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, i requisiti per i soggetti che intendano accedere alle agevolazioni del fondo sono: cittadinanza italiana; età compresa tra i diciannove e i trentacinque anni; possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, di un diploma di laurea o di un diploma di laurea magistrale. Tali soggetti possono costituirsi in società o in cooperative, ovvero possono agire come singole persone giuridiche.
L'articolo 4 richiede che le domande di accesso alle agevolazioni del fondo riguardino esclusivamente progetti finalizzati all'avvio di nuove attività imprenditoriali.
L'articolo 5 fissa dei limiti quantitativi per le agevolazioni e i finanziamenti. In particolare, le agevolazioni del fondo per l'avvio di nuove attività imprenditoriali non possono superare, indipendentemente dall'ammontare dell'investimento totale, l'importo di 40.000 euro per ciascuna attività; l'acquisto di immobili è finanziato a valere sulle risorse del fondo entro il limite del 30 per cento dell'importo totale dell'investimento previsto; l'acquisto del suolo aziendale, di esclusiva pertinenza dell'unità produttiva, e le eventuali spese per la sua sistemazione sono finanziati a valere sulle risorse del fondo entro il limite del 10 per cento dell'importo totale dell'investimento previsto.
L'articolo 6 attiene alla documentazione a corredo della domanda di accesso alle agevolazioni del fondo. L'articolo 7 precisa che le agevolazioni del fondo possono essere concesse in conto impianti e in conto esercizio, disciplinandone le modalità di erogazione. Ai sensi dell'articolo 8, il provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Andrea GIBELLI, presidente, sottolineato che il mondo imprenditoriale ha mostrato notevole interesse per la materia in esame, ritiene che nel prosieguo dei lavori sarebbe opportuno procedere all'elaborazione di un testo il più possibile condiviso per poi effettuare un breve ciclo di audizioni.

Ludovico VICO (PD) concorda con la proposta del presidente Gibelli, sottolineando l'opportunità di prevedere tempi ben definiti da dedicare alle audizioni perché il testo possa giungere tempestivamente all'esame dell'Assemblea.

Enzo RAISI (PdL), relatore, ribadisce l'opportunità di adottare la proposta C. 2754 Vignali quale testo base, manifestando sin d'ora ampia disponibilità a recepire eventuali modifiche. Concorda altresì sulla proposta di effettuare un breve ciclo di audizioni e di procedere ad un esame spedito dei provvedimenti in titolo ai fini di una veloce calendarizzazione per i lavori dell'Assemblea.

Andrea GIBELLI, presidente, in considerazione della condivisione rilevata, ritiene opportuno procedere alla nomina di un Comitato ristretto per giungere alla definizione di un testo ampiamente condiviso.

La Commissione delibera quindi di costituire un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di nominarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

Andrea GIBELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 15.05.

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Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi.
C. 1524 Lo Presti.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano ALLASIA (LNP), relatore, illustra il nuovo testo della proposta di legge che reca disposizioni concernenti i soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, iscritti alle Casse professionali privatizzate. La proposta, in particolare, modifica l'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 103 del 1996, al fine di prevedere che il contributo integrativo a carico degli iscritti alle Casse professionali (attualmente fissato da tale disposizione al 2 per cento del fatturato lordo), sia autonomamente stabilito con apposite delibere di ciascuna Cassa, approvate dai Ministeri vigilanti.
Ricorda che nella relazione illustrativa si sottolinea che, in riferimento all'adozione da parte delle Casse previdenziali privatizzate del metodo di calcolo contributivo delle prestazioni pensionistiche e della presenza di aliquote contributive estremamente contenute, si rendono necessari interventi volti ad incrementare la base di calcolo del trattamento pensionistico, espressa dai montanti contributivi, al fine «di garantire un'apprezzabile continuità con il reddito professionale percepito al momento della cessazione dell'esercizio della professione». In relazione a ciò, «la possibilità di rimuovere tale vincolo normativo e, nell'alveo dell'autonomia gestionale riconosciuta agli enti di previdenza privati dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, fissare in modo discrezionale una maggiore aliquota da applicare sui volumi di affari lordi, potrebbe rappresentare, di per sé, un'opportunità, sia pur non risolutiva, di incrementare i montanti contributivi. Tale maggiorazione sarebbe, infatti, destinata proprio all'incremento dei montanti delle posizioni individuali, incidendo positivamente sul richiamato tasso di sostituzione tra il reddito professionale e il trattamento pensionistico».
In relazione al quadro normativo vigente per quanto concerne gli enti gestori di forme di previdenza per i liberi professionisti, ricorda che le Casse di previdenza cui sono iscritti coloro che esercitano attività professionali sono state privatizzate, dal 1o gennaio 1995, nell'ambito del riordino generale degli enti previdenziali disposto con l'articolo 1, commi da 32 a 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
In attuazione della delega è stato emanato il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che ha disposto la trasformazione in associazione o fondazione, con decorrenza dal 1o gennaio 1995, dei seguenti enti: Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense; Cassa di previdenza tra dottori commercialisti; Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri; Cassa nazionale previdenza e assistenza architetti ed ingegneri liberi professionisti; Cassa nazionale del notariato; Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali; Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO); Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL); Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM); Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF); Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV); Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA); Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime (FASC); Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI); Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI). Questi enti, una volta privatizzati, hanno continuato a sussistere come enti senza scopo di lucro, assumendo la personalità giuridica di diritto privato (articoli 12 e seguenti del Codice civile) e subentrando in tutti i rapporti attivi e passivi dei corrispondenti enti previdenziali: in particolare ne hanno

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mantenuto la funzione previdenziale, continuando a svolgere le corrispondenti attività nei confronti delle categorie per le quali gli enti medesimi sono stati istituiti, e fermo restando l'obbligo, da parte dei destinatari, della iscrizione e della contribuzione.
Successivamente, il comma 25 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha delegato il Governo ad emanare norme volte ad assicurare la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi. In attuazione di tale norma è stato emanato il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che ha assicurato, a decorrere dal 1o gennaio 1996, la tutela previdenziale per i richiamati soggetti.
In attuazione del decreto legislativo n. 103/1996 sono stati istituiti i seguenti enti privatizzati: Ente nazionale di previdenza e assistenza psicologi (ENPAP); Ente nazionale di previdenza e assistenza periti industriali (EPPI); Ente nazionale di previdenza e assistenza infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia (IPASVI); Ente nazionale di previdenza e assistenza biologi (ENPAB); Ente nazionale di previdenza e assistenza pluricategoriale per agronomi forestali, attuari, chimici e geologi (EPAB).
Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 509/1994, le associazioni o le fondazioni hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei princìpi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta.
L'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 103/1996 ha disposto l'applicazione, per tali enti, indipendentemente dalla forma gestoria prescelta, del sistema di calcolo contributivo, con aliquota di finanziamento non inferiore a quella di computo, e secondo specifiche modalità attuative.
Ricorda, infine, che gli iscritti alle Casse professionali, in virtù dei singoli regolamenti di gestione dei contributi, sono tenuti al versamento di specifici contributi. In particolare, i richiamati Regolamenti stabiliscono la misura del contributo soggettivo, legato principalmente al reddito dell'iscritto; la misura del volume d'affari annuale su cui calcolare il contributo integrativo del 2 per cento (ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 103/1996).
La proposta in esame, come ricordato, va a modificare proprio il parametro sul quale è calcolato il contributo integrativo previdenziale, stabilendo che esso sia definito tramite deliberazione autonoma delle casse o enti di previdenza competenti, ma stabilendo altresì che esso non potrà in ogni caso superare il 5 per cento. Alle casse ed enti inoltre è riconosciuta la facoltà, al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti, di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali. Tutte le delibere adottate dalle casse ed enti sono comunque valutate dai Ministeri vigilanti in relazione alla sostenibilità della gestione e alla adeguatezza delle prestazioni.
Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Giovanni SANGA (PD) ricorda che la materia è stata già trattata nel corso della precedente legislatura quando il ministro Cesare Damiano aveva incontrato tutte le categorie professionali interessate. Esprime la condivisione del gruppo del PD sul provvedimento in esame che mira a fornire garanzie a livello previdenziale a tutta una serie di categorie di lavoratori autonomi; inoltre rileva con favore che il contributo integrativo previdenziale è stato definito solo nel suo massimale, che è del 5 per cento, e quindi non rappresenta un automatismo, la sciando libertà di determinazione di volta in volta alle casse o enti di previdenza competenti. Dichiara quindi il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Gabriele CIMADORO (IdV), nel paventare che l'incremento del contributo integrativo previdenziale possa ancora una

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volta ricadere sull'utente finale delle prestazioni professionali, dichiara il voto di astensione del proprio gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Venezia il 6 febbraio 2009.
C. 3014 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Giustina MISTRELLO DESTRO (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Ludovico VICO (PD), manifestata preoccupazione sui costi eventuali indiretti che potrebbero derivare per l'Italia dall'Accordo in esame, dichiara l'astensione del proprio gruppo.

Gabriele CIMADORO (IdV) dichiara l'astensione del proprio gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo con allegati, dichiarazioni e atto finale, fatto a Bruxelles il 25 luglio 2007.
C. 3015 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Catia POLIDORI (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Ludovico VICO (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.55.