CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 gennaio 2010
267.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 12.05.

Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica.
Nuovo testo C. 2722, approvata dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giovanna PETRENGA (PdL), relatore, osserva che il provvedimento, già approvato, in prima lettura, dal Senato lo scorso 23 settembre 2009 e modificato durante l'esame, in sede referente, dalla Commissione Ambiente della Camera, è composto da 4 articoli.
Ricorda preliminarmente che, ai sensi della legge n. 394 del 1991, recante legge quadro sulle aree protette, le predette aree sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente, che reca la denominazione e la delimitazione dell'area, gli obiettivi e la disciplina di tutela a cui è finalizzata la protezione, mentre le aree marine di reperimento rappresentano un tratto di mare la cui delimitazione è necessaria al fine dell'istituzione di un'area marina protetta.
Ciò posto, per quanto riguarda le disposizioni di competenza della Commissione Difesa, segnala gli articoli 1, comma 1, 2, comma 2, e 3, commi 1 e 2, che si riferiscono principalmente all'attribuzione di alcuni compiti alle capitanerie di porto.
In particolare, l'articolo 1, comma 1, nel prevedere che gli enti gestori delle aree marine protette possano istituire campi di ormeggio attrezzati, dispone che i relativi progetti siano sottoposti al parere della locale Capitaneria di porto, che provvede con ordinanza per gli aspetti relativi alla sicurezza.

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L'articolo 2, comma 2, analogamente a quanto disposto dal citato comma 1, prevede che, anche in relazione ai campi di ormeggio istituiti dai comuni nelle aree di reperimento, la locale Capitaneria di porto provveda con ordinanza per gli aspetti relativi alla sicurezza.
L'articolo 3, comma 1, stabilisce che i campi di ormeggio siano segnalati in mare sulla base delle prescrizioni dell'istituto idrografico della Marina.
Il successivo comma 2, infine, prevede che gli enti gestori comunichino tempestivamente la posizione e le caratteristiche dei campi di ormeggio all'istituto idrografico della Marina e al competente ufficio tecnico dei fari della Marina Militare.
Al riguardo, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di prevedere che la locale Capitaneria di porto provveda con ordinanza per gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione non solo in relazione ai campi di ormeggio istituiti dai comuni nelle aree di reperimento marittimo ai sensi dell'articolo 2, comma 2, ma anche in relazione a quelli istituiti dai comuni stessi, ai sensi del comma 9 dell'articolo 1, per la tutela di particolari tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica e antropica, analogamente a quanto previsto nei confronti degli enti gestori dall'articolo 1, comma 1.
Ritiene, altresì, che dovrebbe essere valutata l'opportunità di estendere anche ai comuni che abbiano istituito campi di ormeggio, ai sensi dei citati articoli 1, comma 9, e 2, comma 1, l'obbligo previsto in capo ai soli enti gestori dall'articolo 3, comma 2, di comunicare all'istituto geografico della Marina militare e al competente Ufficio fari della Marina la posizione e le caratteristiche dei campi di ormeggio. Su tali profili chiede pertanto opportuno un chiarimento da parte del Governo.
In conclusione, nell'esprimere una valutazione positiva sul provvedimento in esame, si riserva di formulare una proposta di parere, anche sulla base dei chiarimenti che saranno forniti dal Governo.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA ritiene che i rilievi formulati dal relatore risultino fondati.

Giovanna PETRENGA (PdL), relatore, tenuto conto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni, che illustra (vedi allegato).

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.
Testo unificato C. 344 Bellotti e abb.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luciano ROSSI (PdL), relatore, ricorda che il testo unificato in oggetto è composto da 26 articoli, suddivisi in tre Capi.
Il Capo I (articoli 1 e 2) definisce l'oggetto, la finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento, distinguendo le attività subacquee in due differenti tipologie: lavori subacquei ed iperbarici e servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo. Il provvedimento reca la disciplina di principio relativa alle citate attività, posto che quella di dettaglio è riservata alle regioni, trattandosi di materia riconducibile a quelle oggetto di legislazione concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
Il Capo II (articoli da 3 a 18), dopo aver definito la categoria degli operatori subacquei ed iperbarici professionali e delle imprese subacquee ed iperbariche, ne disciplina organicamente le relative attività.

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Il Capo III (articoli da 19 a 26), infine, reca la disciplina dei servizi subacquei turistico-ricreativi.
Con riguardo ai profili di competenza della Commissione Difesa, segnala innanzitutto l'articolo 2, comma 2, che prevede che le attività subacquee svolte in alcuni ambiti, tra cui quello delle Forze armate e di Polizia, nonché le attività iperbariche svolte nell'ambito di strutture sanitarie ed ospedaliere, siano regolamentate - anche in deroga alle disposizioni della presente legge - dalle normative relative alle amministrazioni di appartenenza.
Segnala altresì alcune disposizioni che, al fine di disciplinare organicamente le citate attività, attribuiscono nuovi compiti alle competenti autorità marittime, ossia alle Capitanerie di porto. In particolare, evidenza le seguenti disposizioni:
gli articoli 5, comma 1, e 8, comma 1, che istituiscono presso ciascun compartimento marittimo, rispettivamente, il registro degli operatori subacquei ed iperbarici professionali e il registro delle imprese subacquee;
l'articolo 7, comma 4, che istituisce presso il compartimento marittimo competente un'apposita commissione - composta da tre medici esperti in medicina subacquea di cui uno, che svolge la funzione di presidente, designato dal capo del compartimento marittimo competente - in ordine ai ricorsi avverso le risultanze delle visite sanitarie relative all'accertamento della sana e robusta costituzione fisica per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera f);
gli articoli 9, commi 2 e 4, e 11, comma 1, che prevedono, rispettivamente, che l'istituendo libretto individuale degli operatori subacquei ed iperbarici - recante, tra l'altro, l'annotazione della qualifica professionale, dell'idoneità medica, dell'ambito operativo, degli eventuali infortuni e delle immersioni effettuate - debba essere vidimato dal compartimento marittimo competente con cadenza annuale, al fine di rinnovare l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività, ed esibito ai funzionari della sanità marittima o alle competenti autorità marittime che ne facciano richiesta;
l'articolo 14 nonché altre disposizioni del testo unificato, che prevedono, rispettivamente, un'apposita autorizzazione rilasciata, prima dell'inizio di eventuali lavori subacquei, dal compartimento marittimo territorialmente competente, nonché l'applicazione di sanzioni da parte delle autorità marittime competenti conseguenti alla violazione di obblighi risultanti dallo svolgimento di attività di controllo.

In conclusione, ritiene che il testo unificato non presenti profili problematici dal punto di vista delle competenze della Commissione Difesa.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA evidenzia l'opportunità di inserire i medici militari tra quelli abilitati all'accertamento della sana e robusta costituzione, aggiungendo all'articolo 6, comma 1, lettera f), dopo le parole: «del compartimento marittimo», le seguenti: «da un medico militare». Inoltre, ritiene che si potrebbe provvedere ad integrare la composizione del Comitato tecnico scientifico per le attività subacquee ed iperbariche disciplinato dall'articolo 16, comma 4, con un rappresentante tecnico e uno sanitario delle Forze armate, stanti le ricadute attese sull'intero comparto nazionale degli operatori sanitari ed iperbarici e tenuto conto che tra i compiti del Comitato vi sono quelli di proporre norme tecniche nonché di analizzare e aggiornare lo stato delle attività subacquee e iperbariche professionali.
Infine, ritiene che, all'articolo 23, comma 2, si potrebbe sopprimere la previsione secondo cui i brevetti rilasciati dalle organizzazioni didattiche certificate del settore turistico ricreativo possano costituire un «prerequisito», per «incarichi ed arruolamenti nell'ambito delle Forze armate, di polizia, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie e penitenziarie, delle istituzioni

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universitarie, di ricerca e museali», posto che la citata previsione potrebbe incidere direttamente sulle fondamentali funzioni di reclutamento e impiego del personale delle stesse Forze armate e di polizia.

Luciano ROSSI (PdL), relatore, si riserva di presentare una proposta di parere sulla base dei rilievi testé formulati dal rappresentate del Governo.

Edmondo CIRIELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.30.