CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 dicembre 2009
264.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 dicembre 2009. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
Nuovo testo C. 2326 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite II e III).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe PALUMBO, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, osserva che la Convenzione di Lanzarote, non ancora entrata in vigore, è il primo strumento internazionale con il quale si prevede che gli abusi sessuali contro i bambini siano considerati reati. Oltre alle fattispecie di reato più diffuse in questo campo (abuso sessuale, prostituzione infantile, pedopornografia, partecipazione coatta di bambini a spettacoli pornografici), la Convenzione disciplina anche i casi di grooming (adescamento attraverso Internet) e di turismo sessuale. La Convenzione delinea misure preventive che comprendono lo screening, il reclutamento e l'addestramento di personale che possa lavorare con i bambini al fine di renderli consapevoli dei rischi che possono

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correre e di insegnare loro a proteggersi; stabilisce inoltre programmi di supporto alle vittime, incoraggia la denuncia di presunti abusi e di episodi di sfruttamento e prevede l'istituzione di centri di aiuto via telefono o via Internet.
Il disegno di legge in esame è articolato in due Capi. Il Capo I reca la ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione (articoli 1 e 2) e individua nel Ministero dell'interno l'autorità nazionale responsabile in relazione alla registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali (articolo 3), prevedendo esplicitamente a tal fine il rispetto del Trattato di Prum (ratificato dall'Italia con legge n. 85 del 2009). Il Capo II (articoli da 4 a 9) contiene invece disposizioni di adeguamento interno, che incidono in primo luogo sul diritto e sulla procedura penale.
Fa presente, poi, che l'articolo 4 modifica il codice penale. In particolare, le lettere da a) a c) prevedono: il raddoppio dei termini di prescrizione in caso di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne (salvo che ricorra la circostanza attenuante dallo stesso contemplata) e violenza sessuale di gruppo in danno di minore di anni quattordici (novella all'articolo 157 del codice penale); l'introduzione del reato di pedofilia e pedopornografia culturale (articolo 414-bis del codice penale), individuato nella condotta di chi con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti di prostituzione minorile (articolo 600-bis), pornografia minorile (articolo 600-ter), detenzione di materiale pornografico (articolo 600-quater) anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 (pornografia virtuale), turismo sessuale (articolo 600-quinquies), violenza sessuale (articolo 609-bis), atti sessuali con minorenne (articolo 609-quater), corruzione di minorenne (articolo 609-quinquies). La pena è la reclusione da tre a cinque anni e la stessa pena si applica a chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più dei delitti indicati; l'aumento delle pene nel caso di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati indicati commessi nei confronti di minori (comma aggiuntivo all'articolo 416 del codice penale); quale ulteriore aggravante dell'omicidio, la circostanza che il fatto sia commesso in occasione della commissione dei reati di atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità, o di pornografia minorile (novella all'articolo 576 del codice penale).
Ricorda, quindi, che le lettere da d) ad h) intervengono in materia di delitti contro la personalità individuale. In particolare, in materia di prostituzione minorile (articolo 600-bis del codice penale) vengono individuate ulteriori condotte riconducibili all'induzione, agevolazione e sfruttamento della prostituzione (primo comma), si interviene sulla fattispecie di cui al secondo comma (compimento di atti sessuali con un minorenne in cambio di denaro o altra utilità economica), anche attraverso la ridefinizione della nozione di utilità, e si modifica la disciplina delle aggravanti.
Ricorda, altresì, che in materia di pornografia minorile (articolo 600-ter del codice penale), si amplia il novero delle condotte riconducibili a tale delitto; in particolare, vengono aggiunti alle esibizioni pornografiche il concetto di spettacoli pornografici e al concetto di induzione alla pornografia minorile quello di reclutamento; si prevede inoltre la sanzionabilità di colui che, a prescindere da tali condotte attive, tragga comunque profitto da tali esibizioni e spettacoli.
Il provvedimento interviene anche sul regime delle circostanze di cui all'articolo 600-sexies del codice penale, introducendo nuove circostanze aggravanti: somministrazione di sostanze pregiudizievoli della salute del minore, fatto commesso in danno di tre o più persone oppure approfittando della situazione di necessità del minore.
Vengono inoltre introdotti due nuovi articoli nel codice penale, che intervengono sulle circostanze attenuanti dei delitti contro la personalità individuali (articolo 600-octies) e individuano ulteriori pene

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accessorie applicabili nel caso di condanna per i medesimi delitti (articolo 600-novies).
Fa presente, poi, che le lettere da i) a n) dell'articolo 4, intervenendo infine sui delitti di violenza sessuale: estendono l'ambito soggettivo di applicazione del delitto di atti sessuali con minorenne (articolo 609-quater); intervengono sul delitto di corruzione di minorenne (articolo 609-quinquies), in particolare sanzionando anche il comportamento di chi faccia assistere un minore di quattordici anni al compimento di atti sessuali, ovvero gli mostri materiale pornografico al fine di indurlo a compiere o a subire atti sessuali; coordinano la disposizione sulle pene accessorie (articolo 609-nonies) con l'introduzione del delitto di adescamento di minorenne; novellano la disciplina della comunicazione al tribunale per i minorenni (articolo 609-decies); ammettono al patrocinio a spese dello Stato le persone offese da delitti di violenza sessuale, di sfruttamento sessuale di minori e di tratta di persone, anche in deroga ai limiti di reddito generalmente previsti; introducono il nuovo delitto di adescamento di minorenni (articolo 609-undecies), punito con la reclusione da uno a tre anni. La condotta del nuovo reato consiste nel compiere qualsiasi atto volto a carpire la fiducia di un minore di sedici anni, attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante Internet o altre reti o mezzi di comunicazione; la fattispecie è caratterizzata dal dolo specifico (il soggetto agente deve avere agito al fine di commettere delitti di sfruttamento sessuale di minore o delitti di violenza sessuale).
Osserva, quindi, che l'articolo 5 reca modifiche al codice di procedura penale, alcune delle quali in funzione di coordinamento della disciplina processuale con le modifiche apportate al codice penale: con la novella all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, viene inserito il richiamo al nuovo settimo comma dell'articolo 416 del codice penale nell'elenco di delitti per i quali le funzioni di pubblico ministero devono essere esercitate dall'ufficio presso il tribunale del capoluogo del distretto; con la novella all'articolo 282-bis del codice di procedura penale, si interviene in materia di allontanamento dalla casa familiare, attraverso l'ampliamento del catalogo dei delitti che possono comportare la misura dell'allontanamento dalla casa familiare a prescindere dai limiti edittali di pena; si esclude l'applicazione del patteggiamento al caso di prostituzione minorile (articolo 444 del codice di procedura penale). La disposizione interviene anche in materia di incidente probatorio (novelle agli articoli 392, comma 1-bis, e 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale), con modifiche volte a coordinare l'istituto con la previsione del nuovo delitto di adescamento di minorenni.
Fa presente che l'articolo 6, novellando la legge n. 1423 del 1956 sulle misure di prevenzione personali, prevede che il giudice possa prescrivere il divieto di avvicinamento a luoghi determinati, abitualmente frequentati da minori.
L'articolo 7, poi, attraverso una novella all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, integra il catalogo dei delitti per i quali la concessione di benefici penitenziari ai condannati è subordinata alla partecipazione, con esito positivo, ad uno specifico programma di riabilitazione. Ai già previsti delitti di violenza sessuale, la disposizione aggiunge i delitti di prostituzione minorile e pedopornografia e l'adescamento di minorenni.
L'articolo 8, novellando l'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, integra il catalogo dei reati da cui deriva l'applicabilità della confisca penale obbligatoria nell'ambito delle misure di prevenzione antimafia; la medesima disposizione prevede ulteriori ipotesi di confisca obbligatoria, anche per equivalente, in caso di condanna o patteggiamento della pena per alcuni delitti in danno dei minori.
L'articolo 9, infine, contiene la clausola di invarianza finanziaria.
Ricorda, altresì, che le disposizioni di specifica competenza della Commissione sono quelle di cui all'articolo 4 e all'articolo 6, le quali, pur avendo natura penale e processuale penale, hanno ad oggetto

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diretto un rafforzamento della tutela dei minori mediante un aggravamento delle pene ed un incremento delle condotte riconducibili ai reati contro i minori già previsti dal codice penale, nonché la creazione di nuove e specifiche fattispecie criminose e misure di prevenzione.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle 14.15, è ripresa alle 15.20.

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi.
Nuovo testo C. 1524 Lo Presti.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianni MANCUSO (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla XI Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza nuovo testo della proposta di legge n. 1524 Lo Presti, recante «Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la misura del contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionale iscritti in albi ed elenchi», quale risultante dagli emendamenti approvati. Al riguardo, fa presente che l'articolo unico della citata proposta di legge sostituisce il comma 3 del predetto articolo 8, stabilendo che il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti è fissato mediante delibera delle casse o enti di previdenza competenti, approvata dai Ministeri vigilanti, in misura percentuale al fatturato lordo ed è riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento, previa evidenziazione del relativo importo sulla fattura. L'aliquota relativa non può eccedere il 5 per cento. Al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti, alle casse di cui al citato decreto legislativo n. 103 del 1996 (recante attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione) e a quelle di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (recante attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza), che adottano il sistema di calcolo contributivo, è riconosciuta la facoltà di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali, previa delibera degli organismi competenti e secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente e dai rispettivi statuti e regolamenti. Le predette delibere concernenti la modifica della misura del contributo integrativo ed i criteri di destinazione dello stesso sono valutate dai Ministeri vigilanti sulla base della sostenibilità della gestione complessiva e delle implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni.
In proposito, fa presente che la proposta di legge in esame rientra, genericamente, nell'ambito di competenza della Commissione in quanto trova applicazione anche nei confronti degli esercenti attività libero-professionale, iscritti in albi ed elenchi, nel settore sanitario.

Giuseppe PALUMBO, presidente, dichiara di condividere le finalità della proposta di legge in esame, in quanto i trattamenti previdenziali erogati dagli istituti in questione appaiono effettivamente esigui a fronte degli elevati contributi versati dagli iscritti.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 dicembre 2009 - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato Eugenia Maria Roccella.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.
C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 dicembre 2009.

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) illustra congiuntamente i suoi emendamenti 1.189, 1.188 e 1.187, che, nonostante le specifiche differenze, sono tutti volti ad assicurare l'adeguata informazione e il consenso del paziente.

Massimo POLLEDRI (LNP) rileva che gli emendamenti testé illustrati dalla collega Farina Coscioni propongono la soppressione di numerosi principi di notevole rilevanza, tra i quali la tutela del diritto alla vita e il divieto di eutanasia.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Farina Coscioni 1.189, 1.188 e 1.187.

Paola BINETTI (PD) illustra l'emendamento Livia Turco 1.45, di cui è cofirmataria, rilevando come esso proponga una formulazione della norma più ampia e inclusiva di quella contenuta nella proposta di legge in esame.

Giuseppe PALUMBO, presidente, osserva che la formulazione proposta dall'emendamento Livia Turco 1.45 rischia di risultare eccessivamente generica.

Massimo POLLEDRI (LNP) ritiene che l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera a), che l'emendamento in questione si propone di sostituire, sia maggiormente rispondente al dettato costituzionale. Annuncia, pertanto, voto contrario su tali emendamenti.

La Commissione respinge l'emendamento Livia Turco 1.45.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) illustra congiuntamente i suoi emendamenti 1.251 e 1.252, entrambi volti ad evitare che la volontà dell'individuo non più cosciente sia discriminata rispetto a quella espressa dall'individuo capace di intendere e di volere. Invita, quindi, il relatore ad accogliere la proposta di richiamare esplicitamente, nel testo della proposta di legge in esame, il principio dell'autodeterminazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Farina Coscioni 1.251 e 1.252.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) illustra congiuntamente i suoi emendamenti 1.253, 1.254 e 1.255, raccomandandone l'approvazione.

Lucio BARANI (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva che l'onorevole Farina Coscioni ha presentato numerosi emendamenti volti a sostituire la lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, ciò che, a suo avviso, rischia di rallentare eccessivamente l'esame del provvedimento. Auspica, pertanto, che la collega Farina Coscioni rinunci

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a illustrare almeno una parte di tali emendamenti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Farina Coscioni 1.253, 1.254, 1.255, 1.256, 1.250, 1.249 e 1.181.
Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) ritira il suo emendamento 1.182.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Farina Coscioni 1.111, 1.110, 1.78, 1.77, 1.76 e 1.205.

Antonio PALAGIANO (IdV) illustra il suo emendamento 1.40, volto ad eliminare il contrasto esistente tra alcune disposizioni della proposta di legge in esame e la Costituzione, nonché a garantire la tutela dei diritti di tutti i cittadini, a prescindere dalle loro convinzioni religiose. Ritiene, inoltre, che l'attuale fase di tensione tra la maggioranza e le istituzioni di garanzia suggerisca l'opportunità di non approvare norme di legge che, sicuramente, incorrerebbero in una pronuncia di incostituzionalità da parte della Corte costituzionale. Sottolinea, altresì, la necessità di evitare il rischio di una aberrante discriminazione tra la facoltà, riconosciuta all'individuo cosciente, di rifiutare anche quelli che il cardinal Martini ha definito trattamenti ordinari e il divieto, per la persona non più cosciente, di rifiutare gli stessi trattamenti straordinari.

Massimo POLLEDRI (LNP), premesso di riconoscere la rilevanza delle considerazioni svolte dal collega Palagiano, ricorda che la Costituzione non fa mai riferimento alla dignità della vita umana, nozione che rischia di rimandare a un concetto di indegnità della vita umana stessa, aprendo la strada ad aberrazioni, quali l'eugenetica, l'eutanasia o la soppressione dell'individuo, ben presenti alla memoria dei Costituenti.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) ritiene che, alla luce di un dibattito filosofico millenario, si possa affermare che l'approvazione dell'emendamento in questione equivarrebbe ad introdurre in una legge un concetto, quale la dignità della vita umana, privo di un significato tecnico univoco.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL) esprime forti perplessità sull'utilità dello sforzo, evidente nell'articolo 1 della proposta di legge in esame, di parafrasare e precisare numerosi principi costituzionali. Ricorda, inoltre, che lo stesso cardinal Martini ha recentemente avvertito l'esigenza di fare riferimento al concetto di dignità della vita umana, di fronte ai recenti progressi della tecnica medica. Annuncia, quindi, di astenersi sull'emendamento Palagiano 1.40, in quanto il suo emendamento 1.1 prevedeva, in uno spirito di mediazione, il mantenimento del riferimento alla tutela della vita umana.

Carla CASTELLANI (PdL) osserva che il concetto di dignità della vita umana è suscettibile di interpretazioni difformi e soggettive e, perciò, poco adatto ad essere inserito in una norma. Ricorda, inoltre, che il concetto di dignità di ogni persona è, invece, opportunamente richiamato alla lettera b) del medesimo comma 1 dell'articolo 1.

Carmelo PORCU (PdL), premesso di concordare con le osservazioni dei colleghi Castellani e Polledri, sottolinea come la lettera b) dell'articolo 1, comma 1, sia opportunamente volta ad evitare ogni forma di accanimento terapeutico. Ritiene, inoltre, che l'esigenza di tutelare a livello costituzionale la vita umana come valore non negoziabile renderebbe forse opportuno un aggiornamento della prima parte della Costituzione.

Laura MOLTENI (LNP), premesso di condividere le considerazioni svolte dai colleghi Polledri, Castellani e Porcu, osserva che l'eventuale approvazione dell'emendamento Palagiano 1.40 aprirebbe scenari inquietanti, ponendo il problema di chi possa decidere quale vita sia degna di essere vissuta. Annuncia pertanto, anche

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a nome del suo gruppo, voto contrario su tale emendamento.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) ritiene che la lettura dell'articolo 3 della Costituzione dimostri come, diversamente da quanto affermato dalla collega Castellani, la dignità non sia concetto totalmente rimesso all'interpretazione soggettiva del singolo. Annuncia, pertanto, voto favorevole sull'emendamento Palagiano 1.40.

Luisa BOSSA (PD) annuncia, anche a nome del suo gruppo, voto favorevole sull'emendamento Palagiano 1.40.

Antonio PALAGIANO (IdV), intervenendo per una breve precisazione, richiama la distinzione tra la vita biologica e l'esistenza umana, fondamentale se si intende evitare che l'ultima fase dell'esistenza si risolva in una vita spogliata della sua dignità.

La Commissione respinge l'emendamento Palagiano 1.40.

Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Catanoso 1.19: si intende vi abbia rinunciato.

Antonio PALAGIANO (IdV) ritira i suoi emendamenti 1.37 e 1.38.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) ritira il suo emendamento 1.258, identico all'emendamento Palagiano 1.38, nonché il suo emendamento 1.204.

Antonio PALAGIANO (IdV) ritira il suo emendamento 1.39, identico all'emendamento Farina Coscioni 1.204.

Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Catanoso 1.20: si intende vi abbia rinunciato.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) ritira il suo emendamento 1.109, identico all'emendamento Catanoso 1.20.

Livia TURCO (PD) illustra il suo emendamento 1.46, volto a rendere più incisivo il riferimento alla tutela della vita umana di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL) annuncia voto favorevole sull'emendamento Livia Turco 1.46, richiamando, altresì, l'attenzione dei colleghi sul fatto che - come evidenziato in un documento della Fondazione Adenauer - il principio giuridico in gioco, quando si tratti della disciplina della dichiarazione anticipata di volontà, non è il diritto alla vita, quanto piuttosto la tutela della libertà personale inviolabile di ciascun individuo, che non è nella disponibilità di alcun altro soggetto, neanche dello Stato. Il problema è allora, semplicemente, come tale principio si declini nel caso in cui il soggetto cessi di essere cosciente. È per questo motivo che, già da molto tempo, i codici di deontologia medica prevedono l'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente per qualsiasi trattamento sanitario.

Donata LENZI (PD) rileva che l'articolo 1 del provvedimento in esame richiama e precisa varie disposizioni costituzionali, mentre a suo avviso sarebbe stato sufficiente il riferimento contenuto nell'alinea del comma 1, ma non definisce, invece, l'ambito di applicazione e le finalità del provvedimento in esame. Osserva, inoltre, che l'articolo 1 appare ancora legato all'unica finalità di disciplinare il «fine-vita», mentre il progetto di legge contiene, come è noto, numerose disposizioni in materia di alleanza terapeutica e di consenso informato.

Massimo POLLEDRI (LNP) dissente da quanto affermato dal collega Della Vedova, in quanto ritiene che, nella Costituzione, la tutela della vita non sia in alcun modo subordinata alla tutela della libertà personale.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) dichiara di condividere le premesse del ragionamento

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dell'onorevole Della Vedova, nel senso che, effettivamente, la questione ruota intorno alla disciplina degli effetti della volontà espressa dal soggetto prima di perdere coscienza. Tuttavia, ritiene che, correttamente, la proposta di legge in esame consideri la violazione del diritto indisponibile alla vita alla stregua di un elemento di irragionevolezza che consente di dubitare dell'attualità della volontà precedentemente espressa.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) richiama l'attenzione dei colleghi sui rischi derivanti da un intervento normativo troppo invasivo e dettagliato, che, perpetuando la contrapposizione ideologica che ha accompagnato la vicenda di Eluana Englaro, rischia di perdere di vista altri aspetti assai delicati e complessi sotto il profilo sia medico sia etico.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Livia Turco 1.46 e Farina Coscioni 1.200.

Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Calgaro 1.23: si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Farina Coscioni 1.203, 1.184, 1.185, 1.186, 1.199, 1.201 e 1.198.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) ritira il suo emendamento 1.183.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Farina Coscioni 1.108, 1.257, 1.69 e 1.80.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) illustra il suo emendamento 1.88, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Farina Coscioni 1.88.

Paola BINETTI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede quali misure la presidenza intenda assumere per garantire che l'esame degli emendamenti proceda speditamente.

Giuseppe PALUMBO, presidente, precisa che, finché il provvedimento non sarà iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea, non vi è ragione di comprimere eccessivamente i tempi dell'esame. Peraltro, quando interverrà l'iscrizione nel calendario dei lavori dell'Assemblea, la Commissione potrà valutare, a termine di regolamento, quali misure assumere al fine di rendere più spedito l'esame.

Carmine Santo PATARINO (PdL) giudica piuttosto singolare l'intervento della collega Binetti, dal momento che i tempi dell'esame dipendono in massima parte dalla quantità di emendamenti presentati da deputati appartenenti al gruppo di cui l'onorevole Binetti fa parte.

Livia TURCO (PD) rileva che la collega Binetti si è limitata ad auspicare che i lavori della Commissione sul provvedimento in esame procedano con intensità adeguata alla rilevanza e alla delicatezza del tema.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili.
C. 1732 Porcu.