CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 dicembre 2009
264.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 dicembre 2009. - Presidenza del presidente Stefano STEFANI. - Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri. Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 13.50.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Venezia il 6 febbraio 2009.
C. 3014 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano STEFANI, presidente e relatore, illustra il provvedimento in esame rilevando che l'Accordo in esame mira a creare un quadro di maggiore certezza giuridica in tutti i settori nei quali sono stati effettuati o sono ipotizzabili in futuro investimenti italiani nel territorio della Repubblica di Panama, nel quadro di un'area geografica che sta completando con successo un percorso di normalizzazione e democratizzazione. Osserva inoltre, in via preliminare, che gli accordi del tipo di quello in esame assumono in questa fase un rilievo specifico per le

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piccole imprese italiane, che possono in tal modo essere incoraggiate ad investire all'estero in Paesi non ancora saturi da punto di vista della presenza commerciale straniera.
A tale proposito ricorda che la recente Conferenza nazionale Italia-America latina, alla quale ha partecipato il 3 dicembre scorso, ha dedicato un'ampia sessione allo storico progetto di ampliamento del Canale interoceanico, al quale il nostro Paese contribuirà attraverso la partecipazione di una grande impresa operante nel settore delle infrastrutture. Segnala che all'inaugurazione della Conferenza, svoltasi a Milano, è intervenuto il Presidente panamense, Ricardo Martinelli, che è tra l'altro di origini italiane, il quale ha sottolineato l'eccellente stato delle relazioni politiche, economiche e commerciali tra i due Paesi.
Per quanto concerne il contenuto dell'Accordo, composto di 12 articoli, rileva che esso provvede in primo luogo a fornire le opportune definizioni di quei termini, quali «investimento», «investitore», «guadagni», «territorio», «diritto di accesso», «accordo di investimento» e «trattamento non discriminatorio» necessari ad individuare in modo certo l'ambito di applicazione dell'accordo.
Al fine di incoraggiare gli investimenti esteri ciascuna delle Parti si impegna anzitutto ad assicurare sul proprio territorio agli investitori dell'altra Parte un trattamento giusto ed equo, assicurando altresì piena e totale protezione agli investimenti da essi operati.
Le Parti garantiscono inoltre agli investimenti dell'altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini o agli investitori di Paesi terzi. Fanno però eccezione i benefici concessi da una delle Parti ad investitori di Paesi terzi in virtù di specifici accordi, come ad esempio gli accordi in materia di scambi transfrontalieri, nonché i vantaggi riconosciuti da una delle Parti ad investitori esteri per effetto della partecipazione ad unioni economiche, zone di libero scambio o accordi economici multilaterali.
La protezione degli investimenti è assicurata, inoltre, dalla clausola che stabilisce che gli investimenti effettuati da soggetti appartenenti ad uno degli Stati contraenti non potranno costituire oggetto di nazionalizzazioni, espropriazioni, requisizioni o altre misure con analogo effetto se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, in conformità alle disposizioni di legge e dietro corresponsione di un adeguato risarcimento.
Ognuna delle due Parti contraenti si impegna a garantire il diritto per l'investitore dell'altra Parte a trasferire all'estero, dopo aver assolto gli obblighi fiscali, senza ritardo indebito e in valuta convertibile al tasso di cambio al momento più favorevole, tutti i capitali investiti e guadagnati.
Vengono fissate, inoltre, procedure arbitrali affidate ad organi imparziali per la composizione delle controversie che dovessero insorgere fra gli investitori e le Parti contraenti in materia di investimenti o fra le Parti in relazione a questioni di interpretazione o applicazione dell'accordo.
La durata dell'Accordo è prevista in dieci anni, dopo i quali sarà indefinita, salvo denuncia di una delle due Parti, che avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica.
Nel segnalare che l'esecuzione dell'Accordo in questione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, auspica una considerazione favorevole sul provvedimento da parte della Commissione.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA, condividendo le considerazioni del relatore, sottolinea che le relazioni bilaterali tra Panama e Italia stanno entrando in una fase particolare in vista del significativo coinvolgimento della Impregilo Spa nel consorzio incaricato dei lavori per la riapertura del Canale interoceanico, nonché degli interessi che anche Enel ha in quell'area. Sono da considerare un segnale della rafforzata amicizia tra i due Paesi le visite in Italia compiute a intervalli ravvicinati dal presidente Martinelli.

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Stefano STEFANI, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è quindi concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo con allegati, dichiarazioni e atto finale, fatto a Bruxelles il 25 luglio 2007.
C. 3015 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco NARDUCCI (PD), relatore, illustra il provvedimento in esame ricordando in via preliminare che l'Accordo istitutivo dello Spazio economico europeo (SEE), firmato il 3 maggio 1992 dagli allora 12 Stati membri della Comunità europea e 6 Stati membri dell'EFTA, si applica attualmente agli Stati membri dell'Unione europea e all'Islanda, al Liechtenstein e alla Norvegia.
Osserva, in via generale, che dopo diciassette anni di vigenza dell'Accordo, che ha sostanzialmente aperto una nuova fase in Europa per quanto riguarda la libera circolazione delle persone, il bilancio è positivo malgrado cicli economici di crisi e l'affacciarsi di nuovi problemi, a partire dalle grandi migrazioni. Entrato in vigore nel gennaio 1994, l'Accordo dà vita ad una zona europea in cui è assicurata la libera circolazione di beni, persone, servizi e capitali. L'obiettivo del SEE è quello di creare regole comuni e condizioni di concorrenza paritarie fra le imprese dei paesi Parte, nonché di istituire un apparato istituzionale e giurisdizionale in grado di garantire il corretto funzionamento e l'omogenea applicazione delle regole comuni.
Sottolinea che gli Stati contraenti hanno assunto l'impegno di recepire la normativa comunitaria per la realizzazione del mercato interno e che l'Accordo garantisce un elevato grado di armonizzazione nei settori della politica sociale, dell'ambiente, del diritto societario e della protezione del consumatore. L'Accordo prevede, inoltre, talune politiche «di accompagnamento» del mercato unico, come ad esempio la politica della concorrenza e la politica sociale, la tutela dei consumatori e la protezione dell'ambiente, l'istruzione, la ricerca e lo sviluppo. Tuttavia, a differenza del mercato unico della Comunità europea, l'Accordo SEE esclude, in linea di massima, i prodotti agricoli e i prodotti della pesca, le imposte indirette e non contempla una politica economica esterna comune quanto alla previsione di una tariffa esterna comune, di misure antidumping e così via; di conseguenza lo SEE non rappresenta un mercato del tutto libero da frontiere, né una vera unione doganale.
La stipula dell'Accordo al nostro esame si è resa necessaria a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania all'Unione europea, che è divenuta pienamente operante dal 1o gennaio 2007. Tali Stati non erano evidentemente Parti dell'Accordo sulla creazione dello Spazio economico europeo del 2 maggio 1992. D'altra parte, l'articolo 128 dell'Accordo SEE prevede che al momento dell'adesione all'Unione europea qualsiasi nuovo Stato richieda di divenire parte anche dello Spazio Economico Europeo: infatti anche i dieci Stati entrati a far parte della Unione europea il 1o maggio 2004 hanno seguito tale procedura, e l'Accordo sulla partecipazione dei dieci nuovi Stati membri dell'Unione europea allo Spazio economico europeo (SEE), firmato il 14 ottobre 2003, è in vigore dal dicembre 2005. L'Italia lo ha ratificato con legge 1o giugno 2005, n. 114.
L'Accordo del 25 luglio 2007 sulla partecipazione della Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo rientra

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nella categoria degli accordi cosiddetti «misti», in quanto contengono disposizioni che interessano anche gli aspetti più propriamente politici, e quindi anche gli ordinamenti dei singoli Stati membri, che sono pertanto parti dell'Accordo. Attualmente l'Accordo del 25 luglio 2007 è stato ratificato da tutte le Parti - inclusi i tre Paesi membri dell'EFTA -, ad eccezione dell'Italia, della Grecia, del Belgio e della Comunità europea.
Peraltro, le implicazioni della partecipazione dei due nuovi Stati membri della Unione europea allo Spazio economico europeo hanno richiesto la conclusione di ulteriori accordi bilaterali della Comunità europea con due Paesi non comunitari del SEE (Islanda e Norvegia), che tuttavia esulano dal nostro esame, in quanto concernenti materie interamente delegate alla negoziazione, conclusione e approvazione della Comunità stessa, senza il concorso degli Stati membri.
Passando all'esame dei singoli articoli, segnala che l'articolo 1 prevede che la Bulgaria e la Romania divengano Parti dell'Accordo del 1992 sulla creazione dello Spazio economico europeo, e in particolare dell'Accordo SEE come modificato dalle decisioni del Comitato misto SEE adottate prima del 1o ottobre 2004, secondo le condizioni stabilite nell'Accordo del 2007 in esame e nei relativi Allegati, che ne costituiscono parte integrante. L'articolo 2 riporta le modifiche che l'adesione della Bulgaria e della Romania all'Accordo SEE comporta: si tratta quasi esclusivamente di adattamenti formali implicanti per lo più la menzione della Bulgaria e della Romania in diverse sezioni del testo principale e dei Protocolli dell'Accordo SEE medesimo.
Si deve tuttavia evidenziare che una di tali modifiche riveste un'importanza sostanziale, poiché concerne alcune conseguenze finanziarie dell'estensione del SEE ai nuovi Stati membri. L'articolo 2 introduce infatti un addendum al Protocollo 38-bis, sul meccanismo finanziario del SEE, in base al quale - in considerazione degli innegabili vantaggi che l'Islanda, il Liechtenstein e, soprattutto, la Norvegia trarranno dall'ampliamento territoriale del SEE - il contributo finanziario supplementare a favore di Bulgaria e Romania ammonterà rispettivamente a 21,5 e 50,5 milioni di euro con riferimento al periodo 1o gennaio 2007-30 aprile 2009. L'articolo 3 opera il recepimento nell'Accordo SEE delle modifiche agli atti delle istituzioni comunitarie, derivanti dagli strumenti di adesione della Bulgaria e della Romania alla UE, mentre l'articolo 4 inserisce nell'Accordo SEE le disposizioni, contenute nell'Atto di adesione, di cui all'Allegato B dell'Accordo in esame, stabilendo altresì la prevalenza delle procedure stabilite nell'accordo SEE» originario su ogni altra disposizione che, per quanto rilevante ai fini dello SEE e citata nell'Atto di adesione, non sia stata tuttavia ripresa nel citato Allegato B. L'articolo 6 disciplina, la ratifica - o l'approvazione dell'Accordo in esame - secondo le procedure interne di ciascuna delle Parti contraenti e la sua entrata in vigore.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA, associandosi alle parole del relatore, ritiene che la ratifica dell'Accordo in titolo rappresenti una sorta di «atto dovuto», considerata l'imminente richiesta di adesione all'Unione europea da parte dell'Islanda e l'esclusione dall'ambito di competenza dello SEE di materie di rilevanza cruciale per tale Paese.

Stefano STEFANI, presidente, rileva che per l'Islanda, Paese che ha un ruolo non secondario nell'avvio del presente ciclo di crisi economica globale, lo SEE rappresenta un contesto di cooperazione economica con gli altri Paesi europei che continuerà a svolgere un ruolo essenziale per il prossimo futuro.
Avverte quindi che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica italiana e il Network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica in Pescara - ICRANET, fatto a Roma il 14 gennaio 2008.
C. 2815 Governo.
(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 novembre 2009.

Stefano STEFANI, presidente, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Finanze e della Commissione bicamerale per le questioni regionali, nonché della Commissione Bilancio che ha tuttavia apposto una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Avverte pertanto che il relatore, onorevole Narducci, ha predisposto l'emendamento 3.1 volto al recepimento di tale condizione (vedi allegato 1).

Franco NARDUCCI (PD), relatore, illustra il proprio emendamento 3.1 segnalando che esso recepisce la condizione apposta al parere favorevole della V Commissione relativa all'opportunità, in considerazione della natura degli interventi derivanti dall'attuazione del provvedimento che reca misure di agevolazione fiscale per il personale addetto all'ICRANET, di riformulare l'autorizzazione di spesa in termini di previsione. Sottolinea che l'importo di 440.000 euro a decorrere dal 2010 è pertanto da intendersi alla stregua di una stima, ferma restando la garanzia del monitoraggio e degli eventuali correttivi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 del relatore.

La Commissione approva quindi l'emendamento del relatore 3.1.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera inoltre di conferire il mandato al relatore, onorevole Narducci, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.15.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 16 dicembre 2009. - Presidenza del presidente Stefano STEFANI. - Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 14.15.

5-02246 Narducci: Sulla situazione amministrativa del Consolato d'Italia a Zurigo.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Sottolinea altresì che la chiusura delle liste dei professionisti consigliati consentirebbe di superare vicende come quella oggetto dell'interrogazione presentata. Ritiene che la chiusura delle liste rappresenti una misura di cautela necessaria considerata la delicata questione dei contatti che si instaurano tra personale consolare e comunità locali, soprattutto in relazione ai dipendenti non interessati da meccanismi di avvicendamento a rotazione. Indubbiamente ritiene che il caso riferito dall'interrogante rappresenti un'anomalia da affrontare in modo specifico.

Franco NARDUCCI (PD), replicando, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, sottolineando di non avere alcun intento polemico di tipo personale nei confronti del Console generale a Zurigo. Ritiene, tuttavia, che l'esercizio della funzione parlamentare imponga

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di agire per tenere alto il buon nome dell'Italia, considerato che presso il Consolato d'Italia a Zurigo non è in questione le generica gestione delle liste dei consulenti, ma il sistema di connivenza che si è instaurato e che, malgrado le condanne definitive, i fatti accertati e gli abusi ulteriormente commessi, continua a danneggiare gli utenti. Insiste quindi sulla necessaria osservanza dei criteri di trasparenza da parte dell'amministrazione consolare, nonché dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione. Segnala che vi sono anche le risultanze di un'ispezione condotta dallo stesso Ministero degli affari esteri sul sistema informativo del Consolato che accerta le aporie di tale sistema. Alla luce di quanto esposto, sottolinea che occorre ripristinare condizioni di regolarità amministrativa.

Stefano STEFANI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 dicembre 2009. - Presidenza del presidente Stefano STEFANI. - Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 14.30.

Norme in materia di cittadinanza.
Testo unificato C. 103 Angeli e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianluca PINI (LNP), relatore, illustra il provvedimento in esame osservando che la III Commissione è chiamata ad esprimere un parere per i profili di propria competenza sul testo unificato delle proposte di legge in materia di cittadinanza, come risultante dagli esami degli emendamenti ad oggi approvati dalla Commissione Affari costituzionali. Segnala che la Commissione di merito, che prosegue nella giornata odierna l'esame di ulteriori proposte emendative presentate, ha impresso un'accelerazione ai propri lavori in sede referente in considerazione dell'inserimento della discussione generale del provvedimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei presidenti di gruppo.
Passando al testo in esame, rileva che il testo in esame, nel novellare la legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante norme in materia di cittadinanza, restringe il campo delle questioni, rispetto all'ampio ventaglio di temi affrontati dalle numerose proposte di legge abbinate, ad un nucleo essenziale. In particolare, l'articolo 1 integra la normativa vigente sull'acquisto della cittadinanza da parte dello straniero nato in Italia - che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni sino al raggiungimento della maggiore età e che dichiari, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquisire la cittadinanza italiana - prevedendo che egli o ella debba anche avere frequentato con profitto scuole riconosciute dallo Stato italiano almeno sino all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. Il successivo articolo 2 novella l'articolo 9 della legge n. 91 del 1992 per prevedere che la cittadinanza può essere concessa allo straniero richiedente che, oltre a risiedere legalmente e stabilmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica, abbia svolto il cosiddetto «percorso di cittadinanza». Osserva che la portata innovativa della norma consiste anche nel fatto che essa fa riferimento alla residenza stabile, e non solo legale, in conformità con il decreto legislativo n. 3, dell' 8 gennaio 2007, in attuazione della Direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo. Tale «percorso», che costituisce a suo avviso la sostanziale novità del provvedimento, è disciplinato dall'articolo

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3 del testo che, inserendo un nuovo articolo 9-bis alla legge del 1992, dispone che l'acquisizione della cittadinanza italiana per lo straniero che ne faccia richiesta è subordinata ad una serie di presupposti di natura amministrativa, quale il possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ma soprattutto di natura culturale: la frequentazione di un corso, della durata di un anno, finalizzato all'approfondimento della conoscenza della storia e della cultura italiana ed europea, dell'educazione civica e dei principi della Costituzione italiana, propedeutico alla verifica del percorso di cittadinanza; la verifica di un effettivo grado di integrazione sociale ed al rispetto, anche in ambito familiare, delle leggi dello Stato e dei principi fondamentali della Costituzione; inoltre, il rispetto degli obblighi fiscali; il mantenimento dei requisiti di reddito, alloggio e assenza di carichi pendenti necessari per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Segnala infine che l'articolo 4 innova la disciplina vigente con l'indicazione della formula di giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana, di osservanza leale della Costituzione e delle leggi «riconoscendo la pari dignità sociale di tutte le persone». Tale giuramento è inoltre condizionale e propedeutico all'acquisto della cittadinanza, e non più da rendere entro sei mesi come previsto dalla normativa vigente.
Nell'osservare conclusivamente che da tutto ciò non può che derivare una valutazione favorevole del provvedimento, ricorda tuttavia che la III Commissione ha in più occasioni affrontato questioni attinenti al tema della cittadinanza, anche con riferimento agli italiani nel mondo, che attendono soluzione sul piano legislativo ma che il testo unificato in esame non contempla. Ci si riferisce all'inserimento di un termine cronologico nel riconoscimento della cittadinanza secondo lo jus sanguinis; alle disparità di trattamento in materia di riacquisto della cittadinanza, con particolare riferimento ai casi in cui la perdita ovvero la rinuncia sono state effetto del divieto di doppia cittadinanza; o ancora, al prolungamento della residenza legale per conseguire la cittadinanza in caso di matrimonio.
Ricorda anche che la Commissione non ha mancato in passato di segnalare come una modifica della vigente legislazione potrebbe snellire il procedimento amministrativo per la concessione della cittadinanza che risulta particolarmente oneroso per i consolati all'estero preposti allo svolgimento di complesse e laboriose attività di indagine e di reperimento di documenti e certificati.
Segnala, conclusivamente, che sarebbe opportuno prevedere che il superamento del corso previsto dal nuovo provvedimento sia certificato mediante un attestato, al momento non contemplato dalle disposizioni contenute nel testo unificato.
Si riserva infine di formulare la proposta di parere, alla luce del dibattito, preannunciandone comunque l'orientamento favorevole.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA, in riferimento alle questioni segnalate dal relatore di interesse per gli italiani nel mondo, preannuncia che esse saranno affrontate nelle prossime settimane in occasione dell'imminente deliberazione da parte del Consiglio dei ministri del cosiddetto decreto-legge «proroga termini», anche ai fini di garantire il rispetto della giurisprudenza della Corte di Cassazione. Segnala inoltre la limitata competenza del Ministero degli affari esteri rispetto alle disposizioni del testo unificato oggetto di esame da parte della Commissione.

Paolo CORSINI (PD) rileva che il provvedimento in oggetto evoca aspetti fondativi per la comunità nazionale in quanto attiene al significato dell'idea di cittadinanza, che implica valori costituzionali garantiti. In vista dell'importante dibattito che si svolgerà nei prossimi giorni presso l'Assemblea, ritiene che le modifiche apportate alla normativa del 1992 rappresentino un arretramento per due ordine di ragioni: in primo luogo, le nuove disposizioni sembrano non tenere in considerazione che i processi di immigrazione

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hanno modificato la composizione della popolazione italiana, peraltro in linea con il trend dei maggiori Paesi europei, e, in secondo luogo, l'Italia sconta un ritardo culturale dovuto al manifestarsi in tempi relativamente recenti del fenomeno migratorio. Il provvedimento evidenzia inoltre un'arretratezza che è connessa alla visione, propria di settori significativi della maggioranza, per cui ci si rapporta alla complessità del fenomeno migratorio secondo un approccio parziale, che esacerba la diversità e l'esclusione piuttosto che porsi l'obiettivo dell'integrazione e dell'inserimento. Ritiene che la dimensione dell'ordine pubblico, prediletto in questo approccio limitato e pur importante, non possa esaurire la gestione di tale tematica.
Sottolinea quindi che il dibattito sul testo unificato in esame, che appare il portato della visione limitata poc'anzi, non può che concentrarsi su quanto il testo non dice in tema di alternativa tra i criteri dello jus sanguinis e dello jus soli.
Richiama quindi i principi che sono alla base della proposta di legge C. 2670, esaminate dalla I Commissione, che esprime una visione alternativa condivisa dall'opposizione e da parte della stessa maggioranza. Tra le questioni menzionate, segnala che l'acquisizione della cittadinanza in base allo jus soli aiuta a superare i processi di ostilità perché anche l'integrazione può favorire un miglioramento dell'ordine pubblico. Quanto al tema delle giovani generazioni, ritiene essenziale che l'acquisto della cittadinanza passi per un percorso di formazione e istruzione ma si dice convinto che in futuro un nodo centrale sarà rappresentato dal confronto tra culture, per cui sarà opportuno superare i modelli dell'assimilazione e del multiculturalismo a favore di quello dell'interculturalità, per scongiurare discriminazioni tra comunità straniere in Italia.
Considera quindi necessario ridurre il più possibile il margine di discrezionalità nella decisione sulla concessione della cittadinanza, non per lassismo ma, al contrario, per promuovere maggiore rigore.
In conclusione ricorda di essersi limitato ai punti fondamentali, rilevando che le proposte emendative del Gruppo del Partito Democratico saranno presentate presso la commissione di merito, per richiamare l'importanza della certezza del diritto e dell'interiorizzazione dei valori costituzionali.
Rileva infine che un diverso approccio al fenomeno migratorio appare condiviso anche da settori, seppure minoritari, dell'attuale maggioranza, come testimoniato dai firmatari della proposta di legge da lui assunta come modello di riferimento. Preannuncia pertanto il voto contrario del suo gruppo alla proposta di parere favorevole che il relatore si è riservato di formulare.

Marco ZACCHERA (PdL) ritiene che il testo in esame sia parziale in quanto, in primo luogo, non affronta la pur centrale questione dell'aggiornamento dei dati sui richiedenti la cittadinanza e non distingue tra il cittadino comunitario e quello extracomunitario, entrambi presentatori dell'istanza per la cittadinanza italiana. Ritiene inoltre che sia trascurata la questione dei carichi di lavoro dei consolati italiani, che non riescono a garantire tempi certi e contenuti per la conclusione dei procedimenti. Oltre alle iniquità che inevitabilmente derivano da queste carenze, sarebbe a suo giudizio auspicabile caratterizzare il procedimento per l'attribuzione della cittadinanza da maggiore discrezionalità, soprattutto nei centri minori, al fine di una più agile gestione dei singoli casi. In considerazione della mancata trattazione di tali questioni da parte del provvedimento in titolo, ritiene che il relatore possa fornire chiarimenti sull'ambito del provvedimento, per comprendere se esso intende solo apportare limitate novelle alla normativa vigente o se invece debba essere considerato una riforma di sistema.

Franco NARDUCCI (PD) segnala che la riflessione sui temi della cittadinanza è stata affrontata dai maggiori Paesi europei, interessati dai più robusti flussi migratori, e che tale riflessione è stata rivolta quasi sempre a favorire la migliore integrazione

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degli stranieri destinati ad acquisire la cittadinanza. Occorre, a suo giudizio, fronteggiare con serenità e realismo la realtà che ci circonda e cogliere la sfida per il futuro demografico e per l'economia del nostro Paese. Quanto alle questioni degli italiani all'estero, osserva che talune proposte di legge presentate in I Commissione hanno indicato soluzioni normative per alcune questioni rilevanti che, considerata la limitatezza del testo in esame, dovranno essere affidate a interventi normativi futuri, su cui il relatore potrà forse fornire qualche elemento.

Gianluca PINI (LNP), relatore, rivolgendosi al collega Corsini, non condivide la prospettiva di arretramento attribuita al provvedimento in esame, che intende invece dare certezza alle procedure e garantire un'armonizzazione a livello europeo. Nel sottolineare che la situazione italiana non è paragonabile all'esperienza di Paesi quali la Francia e la Gran Bretagna anche per il limitato arco di tempo in cui si è prodotto in Italia il maggior impatto migratorio, ritiene che i quesiti dell'onorevole Zacchera e dello stesso onorevole Narducci sulla natura del provvedimento debbano essere posti semmai al relatore in sede referente. Indubbiamente, in merito alla mancata distinzione tra cittadini europei ed extracomunitari richiedenti, il provvedimento non entra su un terreno proprio del diritto comunitario, considerato il nuovo principio della cittadinanza europea, aggiuntivo rispetto a quella nazionale. Sottolinea che un sicuro merito innovativo del provvedimento in titolo consiste nell'avere previsto che l'accesso al corso formativo possa avvenire entro l'ottavo anno di residenza e che il procedimento non possa complessivamente durare oltre dieci anni e centoventi giorni. Si tratta non solo di un accorciamento di tempi, seppur esiguo, ma di una rigorosa fissazione dei tempi certi per la chiusura delle pratiche. Quanto alla questione della discrezionalità, dissente dal collega Zacchera in quanto essa rischia di creare condizioni di disuguaglianza dei richiedenti di fronte alla legge. Segnala inoltre che il testo trascura di disciplinare i casi di perdita della cittadinanza, che pure rientrano nella disciplina dei maggiori Paesi in tema di immigrazione. Rispetto agli italiani all'estero, fa presente che la proposta di parere favorevole con osservazione, di cui dà lettura, tiene conto di quanto emerso dal dibattito (vedi allegato 3).

Claudio D'AMICO (LNP) esprime a nome del suo gruppo la piena condivisione circa la proposta di parere del relatore, ribadendo l'opportunità che la Commissione di merito inserisca norme per la previsione di un attestato da rilasciare al positivo completamento del corso previsto dalle nuove disposizioni. In generale, osserva che l'ampliamento dei criteri per l'acquisto della cittadinanza non solo non figura nel programma di Governo della coalizione di centrodestra sostenuta dalla maggioranza dei cittadini italiani ma non garantisce di per sé una migliore integrazione degli stranieri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.

La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.