CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 dicembre 2009
264.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 dicembre 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza.
C. 889 Consolo, C. 2964 Biancofiore, C. 2982 La Loggia, C. 3005 Costa, C. 3013 Vietti e C. 3028 Palomba.
(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 dicembre 2009.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che nelle precedenti sedute il relatore ha illustrato il contenuto dei provvedimenti in oggetto e che sono stati svolti interventi. Nella seduta di ieri, inoltre, sono stati auditi Valerio Onida, Presidente emerito della Corte costituzionale e professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Milano, e Giulio Illuminati, professore ordinario di procedura penale presso l'Università di Bologna. Ricorda quindi che in base all'organizzazione dei lavori decisa nell'ambito

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dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta di domani la Commissione dovrà adottare il testo base. Prendendo atto che nessuno chiede di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.
C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa, C. 972 Oliverio, C. 954 Misiti e C. 1767 Occhiuto.
(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2009.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che sono stati presentati emendamenti sul provvedimento in esame (vedi Bollettino delle Giunte e Commissioni del 2 dicembre 2009) nonché subemendamenti all'emendamento 1.100 del relatore (vedi Bollettino delle Giunte e Commissioni del 9 dicembre 2009). Il relatore ed il Governo hanno già espresso il parere sulle proposte emendative. Ricorda altresì che la votazione degli emendamenti era stata rinviata su richiesta dell'onorevole Ria che aveva chiesto un ulteriore lasso di tempo per verificare la possibilità di addivenire ad un testo ancora più ampiamente condiviso.

La Commissione respinge il subemendamento Vietti 0.1.100.1.

Francesco Paolo SISTO (PdL) ritira il proprio subemendamento 0.1.100.2.

Roberto RAO (UdC) preannuncia la ripresentazione in Assemblea del subemendamento Vietti 0.1.100.1 poiché ritiene la relativa formulazione preferibile a quella proposta dal relatore con l'emendamento 1.100 e idonea a raggiungere un più ampio consenso. In considerazione peraltro degli apprezzabili sforzi del relatore volti a sintetizzare tutti i rilievi emersi nel corso del dibattito, compresi quelli del gruppo dell'UDC, ritira le ulteriori proposte emendative presentate dal proprio gruppo.

Angela NAPOLI (PdL), relatore, ritira il proprio subemendamento 0.1.100.4.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che in considerazione dell'assenza del presentatore dei subemendamenti 0.1.100.40 e 0.1.100.6, si intende che lo stesso vi abbia rinunciato.

Angela NAPOLI (PdL), relatore, presenta il subemendamento 0.1.100.70, volto a modificare la rubrica dell'articolo 2, sopprimendo la parola «penali». Conseguentemente ritira il proprio subemendamento 0.1.100.7.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento 0.1.100.70 del relatore (vedi allegato 1) e l'emendamento 1.100 del relatore, come risultante dall'approvazione del predetto subemendamento.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che in seguito all'approvazione dell'emendamento 1.100 del relatore non saranno poste in votazione tutte le ulteriori proposte emendative riferite al testo in esame. Avverte inoltre che il testo, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà inviato alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Donatella FERRANTI (PD), con riferimento ai provvedimenti C. 889 Consolo ed abbinate, in materia di impedimento a comparire in udienza, sottolinea l'esigenza dell'opposizione di conoscere con ragionevole anticipo il contenuto del testo che si proporrà di adottare quale testo base.

Enrico COSTA (PdL), relatore, comprendendo pienamente l'esigenza rappresentata

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dall'onorevole Ferranti, assicura che il testo che proporrà di adottare quale testo base sarà portato a conoscenza di tutti i gruppi con ragionevole anticipo.

La seduta termina alle 14.25

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 dicembre 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.25

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi.
C. 1524 Lo Presti.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio PANIZ (PdL), relatore, osserva che il provvedimento in esame si compone di un solo articolo, volto a sostituire il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (recante «Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 25, della legge 8 agosto n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione»).
Con riferimento alla ratio del provvedimento, segnala che gli enti istituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, in considerazione della duplice circostanza dell'adozione, ex lege, del metodo di calcolo contributivo delle prestazioni pensionistiche e della presenza di aliquote contributive estremamente contenute, corrispondono trattamenti non in grado, in termini di rapporto pensione/reddito professionale (il cosiddetto «tasso di sostituzione»), di garantire un'apprezzabile continuità con il reddito professionale percepito al momento della cessazione dell'esercizio della professione.
Si è reso pertanto necessario prevedere un intervento normativo volto a consentire l'incremento della base di calcolo del trattamento pensionistico, espressa dai montanti contributivi.
Ricorda che la determinazione della misura del contributo integrativo è attualmente vincolata dalla disposizione contenuta nell'articolo 8, comma 3, del richiamato decreto legislativo n. 103 del 1996, che ne stabilisce l'aliquota nella misura del 2 per cento.
La nuova disposizione prevede che il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti è fissato mediante delibera delle casse o enti di previdenza competenti, approvata dai Ministeri vigilanti, in misura percentuale al fatturato lordo ed è riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento, previa evidenziazione del relativo importo sulla fattura.
L'aliquota relativa non può eccedere il 5 per cento.
Al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti alle casse che adottano il sistema di calcolo contributivo è riconosciuta inoltre la facoltà di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali, previa delibera degli organismi competenti e secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente e dai rispettivi statuti e regolamenti.
Rilevato che il provvedimento non presenta profili direttamente rientranti negli ambiti di competenza della Commissione giustizia, propone di esprimere nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

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Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.
C. 2424 Antonino Foti.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio PANIZ (PdL), relatore, osserva che il provvedimento in esame, che si compone di 8 articoli, reca una serie di interventi per il sostegno dei lavoratori i quali, fruendo dei trattamenti di sostegno al reddito in seguito alla perdita del posto di lavoro, abbiano intenzione di avviare attività d'impresa.
A tal fine, il provvedimento prevede il trasferimento di parte delle risorse attualmente destinate agli ammortizzatori sociali a favore di specifici interventi idonei ai fini dell'avvio di nuova imprenditorialità e di nuova occupazione, soprattutto nel settore delle imprese artigiane e delle micro-imprese.
Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, segnala anzitutto l'articolo 2, commi 2 e 3, che prevedono la possibilità per i lavoratori in questione di accedere a finanziamenti bancari garantiti dai fondi speciali antiusura, nonché la cumulabilità dei contributi erogati in favore dei fondi speciali antiusura con eventuali contributi concessi ai medesimi fondi dalle regioni e dalle province.
L'articolo 6, comma 1, prevede che i soggetti interessati ad avviare l'attività di impresa presentino all'ufficio del Registro delle imprese la comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 7/2007. Il comma 2 identifica poi la forma giuridica che le imprese avviate debbono possedere al fine della fruizione delle agevolazione. In particolare, l'attività di impresa può essere svolta in forma individuale o di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché nelle forme di società in nome collettivo o in accomandita semplice, ovvero in forma di società cooperativa di cui all'articolo 2522 del codice civile.
L'articolo 6-bis, introdotto nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, è relativo all'inquadramento dei soci lavoratori delle cooperative con qualifica artigiana.
In particolare, il comma 1 dispone che: «I soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Per quanto di interesse di questa Commissione, il comma 2 stabilisce che gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.
Osserva che la formulazione del comma 2 dell'articolo 6-bis non appare del tutto chiara.
Se con tale disposizione la Commissione di merito ha inteso dettare una disciplina diretta degli effetti di talune ipotesi di cessazione dell'interesse al procedimento amministrativo ovvero di cessazione della materia del contendere per ius superveniens, appare allora necessario, al fine di evitare situazioni di incertezza nei procedimenti pendenti, identificare con la massima precisione quale sia l'oggetto dei procedimenti amministrativi e

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dei «giudizi di qualunque natura» che sarebbero dichiarati estinti d'ufficio, nonché dei provvedimenti giudiziari non passati in giudicato che resterebbero privi di effetto.
Il mero riferimento alle «materie di cui al comma 1» appare infatti generico, posto che il comma 1 non sembra formulato in modo tale da fare desumere in modo univoco quale sia l'oggetto dei predetti procedimenti amministrativi, giudizi e provvedimenti giudiziari.
Propone quindi di esprimere parere favorevole con la seguente condizione: «sia definito in modo puntuale l'ambito di applicazione dell'articolo 6-bis, comma 2, tramite la precisa identificazione dell'oggetto dei procedimenti amministrativi e dei giudizi per i quali si prevede l'estinzione d'ufficio, nonché dei provvedimenti giudiziari non passati in giudicato che resterebbero privi di effetto» (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.35

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 dicembre 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
Atto n. 150.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'11 dicembre 2009.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che nelle precedenti sedute è stato illustrato il contenuto del provvedimento e sono stati svolti interventi.

Donatella FERRANTI (PD) rilevando come il provvedimento intervenga su una materia di estremo interesse per tutti gli operatori del diritto e le relative categorie, ritiene necessario che la Commissione svolga un ciclo di audizioni.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI dichiara di comprendere la necessità di approfondire un tema così importante. Ricorda, tuttavia, che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è scaduto e che, per quanto il Governo abbia inteso attendere comunque l'espressione del parere, la Commissione dovrà esprimersi in tempi ragionevolmente brevi e tali da consentire al Governo un agevole esercizio della delega.

Antonino LO PRESTI (PdL) evidenzia come, in base all'articolo 60, comma 2, ultimo periodo, della legge n. 60 del 2009, il termine per l'esercizio della delega scada il 5 marzo 2010. Ritiene pertanto che sussistano i margini sia per svolgere delle audizioni sia per consentire al Governo un agevole esercizio della delega.

Cinzia CAPANO (PD) sottolinea l'importanza per la Commissione di confrontarsi direttamente con gli operatori del diritto che saranno interessati dalla disciplina in esame. Nel corso delle audizioni, infatti, gli esperti interpellati potranno fornire un fondamentale contributo per chiarire alcuni punti controversi del provvedimento. Si riferisce, in particolare, alla confusione e sovrapposizione di piani tra mediazione e conciliazione, alla specifica formazione dei mediatori, nonché al tema della inutilizzabilità nell'eventuale successivo processo, delle dichiarazioni rese e delle informazioni assunte nel corso della

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mediazione. Osserva, in particolare, come tale ultima disposizione possa prestarsi a facili strumentalizzazioni.

Giulia BONGIORNO, presidente, assicura che le richieste di audizione saranno esaminate nel corso del prossimo Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.
C. 1538 Pecorella, C. 1780 Di Pietro, C. 2163 Zeller e C. 2871 Ferranti.