CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 dicembre 2009
261.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 10 dicembre 2009. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione di crisi da sovraindebitamento.
C. 2364, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 novembre 2009.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che nella precedente seduta è stata svolta la relazione.

Carla CASTELLANI (PdL), relatore, alla luce delle considerazioni svolte nella scorsa seduta, formula una proposta di parere favorevole.

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Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno al reddito.
Nuovo testo C. 2424 Foti.
(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 novembre 2009.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che nella precedente seduta è stata svolta la relazione.

Marco RONDINI (LNP), relatore, formula, sulla base di quanto illustrato nella precedente seduta, una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 152/2009: Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.
C. 3016 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite III e IV).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianni MANCUSO (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge n. 3016 Governo, approvato dal Senato, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 152 del 2009: «Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia».
Il decreto-legge in esame è volto ad assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali per il periodo dal 1o novembre al 31 dicembre 2009.
Per quanto concerne lo specifico ambito di competenza della Commissione, ricorda che l'articolo 2, comma 26, autorizza tra l'altro, a decorrere dal 1o novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 122.522 per la proroga della partecipazione di personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate alla missione ISAF in Afghanistan.
Rileva inoltre che, al fine di agevolare le prime operazioni di soccorso medico nell'ambito delle missioni internazionali o in situazioni di esposizione a pericolo, il comma 2 dell'articolo 3 del provvedimento in esame consente di inserire nella tessera magnetica di riconoscimento del personale militare i relativi dati sanitari di emergenza (stato vaccinale, terapie in atto, allergie, intolleranze, impianti, trasfusioni, eventuale consenso del militare alla donazione degli organi). La registrazione di tali informazioni sensibili all'interno della citata tessera è condizionata alla prestazione del consenso da parte dell'interessato al trattamento dei dati personali. La previsione, inizialmente inserita nel testo del decreto-legge, che a tal fine venisse sentito il Garante per la protezione dei dati personali, è stata soppressa al Senato; sempre il Senato ha comunque previsto che il Garante venga sentito ai fini dell'adozione del decreto del Ministero della difesa di cui al secondo periodo del medesimo comma, introdotto presso quel ramo del Parlamento. La norma in commento appare finalizzata all'innalzamento

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della soglia di salvaguardia della salute del personale impiegato nelle missioni oggetto del decreto-legge.
Il citato secondo periodo dello stesso comma, introdotto durante l'esame del Senato, prevede che, con decreto del Ministero della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, siano individuate le modalità di accesso selettivo ai dati, nonché le specifiche misure finalizzate a garantirne la sicurezza.
In proposito, ricorda che le tessere di riconoscimento del personale militare sono rilasciate in formato elettronico ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale. In particolare, l'articolo 66 prevede, al comma 8, che le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, recante «Norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato», possano essere realizzate anche con modalità elettroniche e contenere le funzionalità della carta nazionale dei servizi per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.
Infine, fa presente, in considerazione della sua generale rilevanza sociale, che il comma 3-bis dell'articolo 3, introdotto dal Senato, prevede che sia attribuito il diritto, a domanda, di permanere o essere richiamato in servizio, fino ai limiti di età previsti per i gradi e i ruoli del servizio permanente, al personale militare iscritto nel ruolo d'onore, non solo se decorato al valor militare o al valor civile o con la croce d'onore, come già previsto in base alla legge n. 79 del 1989, ma anche se comunque iscritto in seguito ad eventi traumatici verificatisi in servizio e per causa di servizio, anche in Patria, che ne hanno determinato l'invalidità permanente pari o superiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa. Il medesimo comma specifica che dalla sua applicazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Si riserva di formulare una proposta di parere tenendo conto di quanto emergerà nel corso dell'esame.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Giovedì 10 dicembre 2009. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Eugenia Maria Roccella.

La seduta comincia alle 14.15.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.
Testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio e C. 2693 Zazzera.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 ottobre 2009.

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte, che sul testo unificato adottato come testo base, quale risultante dagli emendamenti approvati, sono pervenuti i seguenti pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva: parere favorevole con condizione ed osservazioni della I Commissione; parere favorevole della II Commissione; parere favorevole con condizione della VI Commissione; parere favorevole della XIV Commissione e parere contrario della Commissione per le questioni regionali. Devono ancora esprimere il parere di competenza le Commissioni V e XI.

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Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, desidera richiamare l'attenzione dei colleghi sulla rilevanza delle condizioni apposte ad alcuni dei pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva, con particolare riguardo al rispetto del riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.
C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 novembre 2009.

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, visto l'elevato numero di proposte emendative presentate, propone di accantonare gli articoli aggiuntivi premissivi all'articolo 1, per passare subito all'esame degli emendamenti riferiti all'articolato del testo base.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ritiene che la proposta del relatore possa essere recepita in modo estensivo, accantonando tutti gli articoli aggiuntivi, per concentrarsi, dapprima, sugli emendamenti riferiti agli articoli del progetto di legge in esame. Propone, pertanto, l'accantonamento degli articoli aggiuntivi presentati.

La Commissione delibera di accantonare gli articoli aggiuntivi al provvedimento in esame.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti Catanoso 1.15 e 1.13, nonché sugli emendamenti Buttiglione 1.5 e Mura 1.28 a condizione che siano riformulati nel senso che chiarirà al momento di passare all'esame di tali emendamenti. Esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento Livia Turco 1.57, mentre auspica l'approvazione del suo emendamento 1.22, come riformulato (vedi allegato). Esprime, invece, parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCCELLA esprime parere conforme a quello del relatore.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) illustra il suo emendamento 1.79, volto a sopprimere l'articolo 1. A suo avviso, infatti, il citato articolo viola gli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, nonché l'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 9 della Convenzione di Oviedo.

Massimo POLLEDRI (LNP) dichiara di non condividere le affermazioni della collega Farina Coscioni e di ritenere che il provvedimento in esame non si ponga in contrasto con le richiamate disposizioni costituzionali. In proposito, ricorda, in particolare, che l'articolo 32 della Costituzione deve essere interpretato alla luce del dibattito svoltosi in Assemblea costituente, del quale richiama, in special modo, l'intervento dell'onorevole De Gasperi. Se interpretato in quest'ottica, l'articolo 32 della Costituzione non appare affatto in contrasto con le disposizioni del progetto di legge in esame.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL) osserva, rivolto al collega Polledri, che la

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ricostruzione da questi prospettata dell'articolo 32 della Costituzione, sulla base dei lavori preparatori, sembra non tener conto delle considerazioni svolte a suo tempo dall'onorevole Aldo Moro, giurista e membro dell'Assemblea costituente. Ricorda, altresì, che la costante giurisprudenza della Corte costituzionale stabilisce che la possibilità di un soggetto di rifiutare un trattamento sanitario può trovare come unico limite la tutela della salute della collettività, come avviene per le vaccinazioni obbligatorie. Ritiene, pertanto, che, se fosse chiamata a pronunciarsi sul progetto di legge in esame, la Corte costituzionale non potrebbe che confermare tale suo orientamento, dichiarando l'incostituzionalità di diverse disposizioni in esso contenute.

Paola BINETTI (PD) osserva che gli interventi dei colleghi sull'articolo 32 della Costituzione sembrano non tener conto del fatto che l'alimentazione e l'idratazione non sono qualificabili come trattamenti sanitari.

La Commissione respinge l'emendamento Farina Coscioni 1.79.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL) illustra il suo emendamento 1.1, che, inizialmente, aveva raccolto l'adesione di circa cinquanta colleghi della maggioranza, anche se alcuni hanno successivamente ritenuto di ritirare la propria firma. Tale emendamento è ispirato al concetto di soft law e persegue una sorta di disarmo ideologico, cercando di delimitare l'intervento normativo a ciò su cui esiste un ampio consenso. Per questa ragione, esso non introduce nell'ordinamento la previsione relativa al testamento biologico, ma si limita a stabilire alcuni principi su cui ritiene si possa realizzare un'ampia convergenza. In particolare, l'emendamento in questione consente di superare l'evidente contraddizione tra la possibilità, per una persona cosciente, di rifiutare qualsiasi trattamento sanitario e il divieto di rifiutare l'alimentazione e l'idratazione artificiali da parte dell'individuo non più cosciente. L'emendamento di cui trattasi, inoltre, elimina un altro aspetto di sicura incostituzionalità del provvedimento in esame, ovvero la possibilità che la volontà espressa dal paziente nelle forme dovute sia ignorata. In proposito, ricorda come la legge recentemente approvata in Germania limiti l'intervento del medico e del fiduciario alla verifica della volontà espressa dall'interessato. Peraltro, alla luce della ferma contrarietà espressa dal relatore e dal Governo, ritira il suo emendamento 1.1, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.
Illustra, quindi, il suo emendamento 1.2, che recepisce le valutazioni espresse da larga parte del mondo scientifico e culturale, anche di area cattolica, e ne raccomanda l'approvazione.

Giuseppe PALUMBO, presidente, tiene a precisare che l'emendamento Della Vedova 1.1 è stato sottoscritto anche da altri deputati, le cui firme, per un errore materiale che verrà corretto prontamente, non risultano pubblicate in allegato al resoconto del 25 novembre scorso.

La Commissione respinge l'emendamento Della Vedova 1.2.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) illustra il suo emendamento 1.74 e ne raccomanda l'approvazione, sottolineando come esso sia volto, tra l'altro, ad evitare che la volontà espressa da un soggetto non più cosciente sia privata di ogni riconoscimento e valore.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, osserva che molte delle critiche formulate dalla collega Farina Coscioni non corrispondono a quanto previsto dal progetto di legge in esame. In particolare, tale progetto di legge ha il merito di riconoscere espressamente, per la prima volta, il principio del consenso informato ai trattamenti sanitari.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Farina Coscioni 1.74 e 1.196.

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Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) illustra il suo emendamento 1.197, auspicandone l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Farina Coscioni 1.197, 1.195, 1.190, 1.194, 1.193, 1.192, 1.191, 1.11, gli identici emendamenti Mura 1.29 e Farina Coscioni 1.223, nonché gli emendamenti Farina Coscioni 1.87, 1.260, 1.261, 1.262, 1.263, 1.265, 1.266, 1.264, 1.267, 1.268, 1.269, 1.270, 1.271, 1.272, 1.273, 1.274 e 1.275.

Livia TURCO (PD) chiede al relatore di spiegare le ragioni della contrarietà al suo emendamento 1.42, volto a migliorare la formulazione della norma.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, ritiene che la formulazione proposta dall'emendamento Livia Turco 1.42 non sia sostanzialmente diversa da quella attualmente contenuta nel progetto di legge.

Antonio PALAGIANO (IdV) osserva che il termine «rispettare» appare giuridicamente più corretto dell'espressione «tenere conto», impiegata nel progetto di legge in esame. Auspica, pertanto, l'approvazione del suo emendamento 1.41, identico all'emendamento Livia Turco 1.42.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Livia Turco 1.41 e Palagiano 1.42.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL) esprime rammarico per la reiezione degli identici emendamenti Livia Turco 1.41 e Palagiano 1.42, ritenendo che l'espressione «tenere conto» non sia del tutto corretta e sensata dal punto di vista giuridico.

Giuseppe PALUMBO, presidente, osserva che, probabilmente, non fa molta differenza quale dei due termini si decida di adottare, posto che le disposizioni costituzionali sono comunque sovraordinate alla legge ordinaria e, pertanto, prevalgono su questa.

La Commissione respinge l'emendamento Farina Coscioni 1.216.

Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Catanoso 1.21.

Carla CASTELLANI (PdL) dichiara di far suo l'emendamento Catanoso 1.21.

La Commissione respinge l'emendamento Catanoso 1.21, fatto proprio dall'onorevole Castellani.

Paola BINETTI (PD) illustra l'emendamento Livia Turco 1.43, dichiarando di non comprendere le ragioni della contrarietà del relatore e del Governo.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, riconsiderando il parere precedentemente espresso, si rimette alla Commissione sull'emendamento Livia Turco 1.43.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCCELLA esprime parere conforme a quello del relatore.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL) dichiara di condividere l'emendamento Livia Turco 1.43, di cui auspica l'approvazione.

Lucio BARANI (PdL) annuncia, anche a nome del suo gruppo, voto favorevole sull'emendamento Livia Turco 1.43.

Carmelo PORCU (PdL) sottolinea l'importanza di richiamare l'articolo 3 della Costituzione, anche per ribadire che tutti i cittadini hanno diritto alla migliore assistenza sanitaria possibile. Auspica, pertanto, l'approvazione dell'emendamento Livia Turco 1.43.

La Commissione approva l'emendamento Livia Turco 1.43 (vedi allegato).

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) illustra il suo emendamento 1.209, raccomandandone l'approvazione.

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Benedetto DELLA VEDOVA (PdL) dichiara di ritenere molto opportuno l'emendamento Farina Coscioni 1.209 e, in particolare, il riferimento alla Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, soprattutto in considerazione del fatto che l'articolo 3, comma 5, del progetto di legge in esame cita la medesima Convenzione in modo parziale e fuorviante.

Paola BINETTI (PD) ritiene che, anche qualora fosse respinto l'emendamento Farina Coscioni 1.209, la Commissione dovrebbe attentamente valutare l'opportunità di approvare i più puntuali emendamenti Farina Coscioni 1.213 e 1.214.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Farina Coscioni 1.209, 1.210 e 1.211.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) illustra il suo emendamento 1.212, raccomandandone l'approvazione.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, osserva, rivolto alla collega Farina Coscioni, che la Convenzione di Oviedo, richiamata nel suo emendamento 1.212, afferma la necessità di «tener conto» dei desideri del paziente, con espressione analoga a quella adottata dal progetto di legge in esame.

Anna Margherita MIOTTO (PD) sottolinea l'opportunità di richiamare espressamente, all'articolo 1, la Convenzione di Oviedo. Auspica, pertanto, l'approvazione di uno degli emendamenti della collega Farina Coscioni volti a introdurre tale riferimento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Farina Coscioni 1.212, 1.213, 1.214, 1.215, 1.208, 1.207, 1.206 e 1.221.

Livia TURCO (PD) illustra il suo emendamento 1.44, sottolineando la centralità che esso attribuisce alla relazione di cura e di fiducia tra il medico, il paziente e i familiari. Ritiene, inoltre, che l'emendamento in questione delinei, nel complesso, un intervento normativo più equilibrato di quello configurato dal progetto di legge in esame.

Massimo POLLEDRI (LNP) ritiene che l'emendamento Livia Turco 1.44 e, in particolare, la lettera f) enfatizzino eccessivamente l'importanza del principio di autodeterminazione, rendendo la volontà espressa nella dichiarazione anticipata di trattamento totalmente vincolante, anche al di fuori di qualsiasi relazione intersoggettiva.

Andrea SARUBBI (PD) rileva, rivolto al collega Polledri, che l'emendamento Livia Turco 1.44 non fa che esplicitare quanto previsto dall'articolo 32 della Costituzione, senza esaltare in modo esclusivo o unilaterale il principio di autodeterminazione.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL), premesso che l'intervento legislativo in esame rischia di accrescere il contenzioso giudiziario, ricorda, rivolto al relatore, che non è corretto affermare che il progetto di legge in esame introduca nell'ordinamento il principio del consenso informato ai trattamenti sanitari, dal momento che tale principio era già presente nel Codice di deontologia medica e, comunque, garantito dalla Costituzione.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) rileva che la lettera f) dell'articolo 1, comma 1, come sostituita dall'emendamento Livia Turco 1.44, rischia di suscitare gravi problemi interpretativi, perché sembra volta a rendere assolutamente vincolante la volontà del paziente espressa in un momento precedente a quello in cui debba esser fatta valere.

Paola BINETTI (PD) osserva che, contrariamente a quanto affermato da alcuni colleghi, la lettera f) dell'articolo 1, comma 1, come sostituita dall'emendamento Livia Turco 1.44, fa genericamente riferimento alla volontà espressa dalla persona, senza

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concentrarsi sul problema delle dichiarazioni anticipate di trattamento.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritiene che la lettura complessiva dell'emendamento Livia Turco 1.44 sia sufficiente ad escludere una lettura indebitamente estensiva della lettera f).

Vittoria D'INCECCO (PD) ritiene che l'introduzione della dichiarazione anticipata di trattamento perda di significato se si intende negare qualsiasi valore alla volontà espressa dal paziente in un momento precedente alla perdita della coscienza.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) auspica l'approvazione dell'emendamento Livia Turco 1.44, ritenendo, in particolare, che la lettera f) rechi una previsione assolutamente ragionevole ed equilibrata.

La Commissione respinge l'emendamento Livia Turco 1.44.

Giuseppe PALUMBO, presidente, essendo imminente la ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 251 del 25 novembre 2009, sono apportate le seguenti modificazioni:
a pagina 362, prima colonna, sedicesima riga, la parola: «8.000» è sostituita dalle seguenti: «- 2.000».
a pagina 694, seconda colonna, ottava riga, le parole: «1. 1. Della Vedova» sono sostituite dalle seguenti: «1. 1. Della Vedova, Barbareschi, Barbaro, Bellotti, Bernini Bovicelli, Briguglio, Calderisi, Castiello, Consolo, Contento, Cosenza, Cristaldi, De Angelis, Divella, Gava, Granata, Laboccetta, Lamorte, Lo Presti, Martino, Moffa, Moles, Nucara, Pecorella, Perina, Polidori, Proietti Cosimi, Raisi, Scalia, Siliquini, Versace, Ruben, Zacchera, Tremaglia, Angeli».