CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 dicembre 2009
261.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 10 dicembre 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 9.05.

Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri.
C. 2624 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Roberto SIMONETTI (LNP), relatore, fa presente che il provvedimento, recante disposizioni in materia di commercializzazione di prodotti tessili, è stato esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo, nella seduta del 26 novembre 2009. In quella occasione, la Commissione ha espresso parere favorevole sul provvedimento formulando due condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. La Commissione attività produttive, nella seduta del 26 novembre 2009, ha concluso l'esame del provvedimento, recependo le condizioni formulate dalla Commissione bilancio e apportando ulteriori modifiche al testo. Rileva, in particolare, che le modifiche concernono le misure sanzionatorie di cui all'articolo 3 e la soppressione dell'articolo 4, che reca una norma di indirizzo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Segnala, quindi, che il testo elaborato dalla Commissione attività produttive non appare presentare profili problematici di carattere finanziario e pertanto è stato inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea durante la sessione di bilancio.
Per quanto attiene agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnala che l'emendamento Vico 2.40 modifica il comma 2 dell'articolo 2, prevedendo una serie di disposizioni volte a garantire il controllo sulla qualità dei prodotti. Al relativo onere, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente 2010-2012 relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, segnala che non appare opportuno prevedere l'utilizzo dei fondi speciali relativi al triennio 2010-2012, posto che tali accantonamenti, definiti dal disegno di legge finanziaria 2010, possono subire modifiche nel corso del suo iter parlamentare. Segnala, comunque, che l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze non reca le necessarie disponibilità. Osserva, infine, che la norma dovrebbe essere corredata di apposita clausola di salvaguardia, posto che gli oneri derivanti dalla proposta emendativa sono configurati in termini di previsione di spesa.
Rileva, altresì, che l'emendamento Sanga 2.4 prevede che il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui all'articolo 2, comma 2, debba provvedere all'individuazione di una rete di laboratori di prima istanza accreditati e preposti al controllo da parte del privato che utilizzano per la loro attività un manuale di corretta prassi per l'autocontrollo predisposto dal Ministero della salute, e di un laboratorio nazionale di seconda istanza. Al riguardo,

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rileva l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in merito alle conseguenze finanziarie della proposta emendativa. Osserva, infine, che i restanti emendamenti trasmessi non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda sull'assenza di profili problematici di carattere finanziario nel testo elaborato dalla Commissione di merito, osservando che gli emendamenti Vico 2.40 e Sanga 2.4 sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, privi di adeguata copertura finanziaria, anche in relazione all'intreccio esistente in materia tra le competenze statali e la disciplina comunitaria, che potrebbe determinare infrazioni e, conseguentemente, condanne per il nostro Stato.

Roberto SIMONETTI (LNP), relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminata la proposta di legge recante disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
esprime
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.4 e 2.40, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 170/09: Disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici.
C. 2990-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole, con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 170 del 2009, recante disposizioni urgenti in materia di concorsi per dirigenti scolastici è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 2 dicembre 2009. In quella occasione, il relatore aveva richiesto una valutazione da parte del Governo sui possibili effetti delle norme di cui all'articolo 1, comma 1, rispetto al contenzioso in essere ed alle posizioni di diritto costituite. Il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti. La Commissione affari costituzionali, nella seduta del 2 dicembre 2009, ha concluso l'esame del provvedimento modificando il testo presentato dal Governo. In particolare, il comma 2-bis dell'articolo 1 del testo approvato per l'Assemblea prevede che, fino all'avvenuta rinnovazione delle procedure concorsuali a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, il personale in servizio con funzioni di dirigente scolastico continui ad esercitare le funzioni medesime in via transitoria nelle proprie sedi. Sono fatti salvi gli atti adottati dal predetto personale nell'espletamento degli incarichi attribuiti. Al

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riguardo, rileva che le modifiche apportate dalla Commissione affari costituzionali non sembrano presentare profili problematici di carattere finanziario. Ritiene che permanga, comunque, l'esigenza di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito agli effetti finanziari relativi alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1.
Per quanto attiene al fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea, segnala che gli identici emendamenti Pagano 1.5 e Berretta 1.6 prevedono che il personale in servizio con funzioni di dirigente scolastico continui ad esercitare, in via transitoria, nelle proprie sedi le funzioni medesime fino alla definizione di tutti i procedimenti giurisdizionali ed amministrativi ancora pendenti inerenti l'impugnazione di atti concernenti la procedura concorsuale di posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004. Al riguardo, rileva che le proposte emendative appaiono consentire una permanenza in servizio dei dirigenti scolastici per un periodo ulteriore rispetto a quello entro il quale si concluderà la procedura concorsuale e sembrano pertanto suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sul punto ritiene comunque utile acquisire l'avviso del Governo. Segnala, altresì, che l'articolo aggiuntivo Brugger 1.01 prevede che i candidati che hanno superato le prove dei corsi-concorsi a dirigente scolastico indetti dalla giunta provinciale di Trento n. 528 del 18 marzo 2005 e n. 2040 del 21 settembre 2007 e dei concorsi-corsi indetti dalla provincia autonoma di Bolzano abbiano titolo a partecipare al movimento interregionale dei cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge n. 248 del 2007. I predetti candidati debbono inoltre partecipare ad un apposito corso intensivo di formazione organizzato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Rileva, poi, che la proposta emendativa prevede infine che le nomine siano effettuate in coda a quelle previste dai bandi di concorso indetti a livello nazionale. Al riguardo, segnala che la proposta emendativa appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri ed è priva di adeguata quantificazione e copertura in relazione allo svolgimento del corso intensivo di formazione. Giudica, altresì opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari dell'emendamento Naccarato 1.4, che fissa una data entro la quale si dovrà concludere il rinnovo delle procedure concorsuali. Al riguardo ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alle conseguenze finanziarie derivanti dall'emendamento qualora tali procedure non si concludessero nei termini indicati. Osserva, infine, che i restanti emendamenti trasmessi non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento al testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito, rileva che il comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 170 del 2009 prevede, in via transitoria, la conferma, sui posti attualmente ricoperti, del personale nominato dirigente scolastico a seguito della procedura concorsuale di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004 e successivamente annullata con sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia, al fine di consentire il funzionamento delle istituzioni scolastiche, garantendone la continuità di direzione. Al riguardo, allo scopo di evitare dubbi interpretativi della norma in esame con conseguenti effetti sull'applicazione della stessa, ritiene opportuno che dopo le parole, «fino all'avvenuta rinnovazione» si aggiungano le parole «e completamento». Ciò premesso, pur considerando che l'emendamento eviterebbe aggravi di spesa nell'immediato, sussistendo comunque dubbi sull'effettiva invarianza della spesa futura, ritiene altresì opportuno inserire nel testo del provvedimento una apposita clausola di invarianza degli oneri. Per quanto attiene alle proposte emendative, conferma che gli emendamenti Naccarato 1.4, Pagano 1.5 e Berretta 1.6 e l'articolo aggiuntivo Brugger

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1.01 sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, rilevando altresì come analoghe considerazioni valgano anche con riferimento all'emendamento Zazzera 1.3, che potrebbe determinare oneri anche in relazione a possibili effetti in termini di contenzioso.

Massimo VANNUCCI (PD) rileva come il provvedimento in esame consenta di porre fine ad una situazione assai complessa relativa ai concorsi per dirigenti scolastici, osservando come in questa sede potrebbe trovare soluzione un'altra questione assai problematica, relativa alla posizione di tredici dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai quali non è stata riconosciuta la rideterminazione della retribuzione individuale di anzianità nei termini previsti dalla legge n. 124 del 1999. Auspica, pertanto, un intervento in tal senso da parte del Comitato dei nove.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, anche in ragione di quanto evidenziato dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere.

« La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2990-A, di conversione del decreto-legge 170/09, recante Disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
esprime
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
All'articolo 1, comma 2-bis, dopo le parole: «all'avvenuta rinnovazione» aggiungere le seguenti: «e completamento»;
All'articolo 1, aggiungere, in fine, il seguente comma: «2-ter. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e sull'articolo aggiuntivo 1.01 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.20.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 10 dicembre 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 9.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria.
Atto n. 147.
(Rilievi alla IX Commissione).

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e conclusione - Rilievi).

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La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 25 novembre 2009.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente che la Conferenza Stato - regioni ha espresso il prescritto parere sullo schema di decreto legislativo nella seduta del 26 novembre 2009 e che è pertanto possibile esprimere ora il parere su detto schema.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore il 25 novembre scorso, rileva che le modifiche apportate al decreto legislativo n. 188 del 2003 dalle norme dello schema in esame, rappresentano puntuale recepimento delle disposizioni comunitarie contenute nella direttiva 2007/58/CE e, comunque, non investono profili attinenti ai meccanismi che regolano le modalità di finanziamento dei soggetti interessati, fra i quali il gestore dell'infrastruttura ferroviaria. In particolare si fa presente che le suddette modifiche sono marginali rispetto al vigente quadro normativo del settore del trasporto ferroviario, costituito dal decreto legislativo n. 188 del 2003 e dagli articoli da 58 a 63 della legge n. 99 del 2009, riguardando in particolare, rispetto all'articolo 6 del decreto legislativo 188 del 2003, l'inserimento al primo comma della parola «accesso», che si aggiunge alla parola utilizzo relativamente all'infrastruttura nazionale e di un comma 2-bis che reca il riferimento normativo alla predetta legge n. 99 del 2009. Con riferimento all'articolo 16 del decreto legislativo n. 188 del 2003, segnala che la riformulazione del primo comma precisa che le imprese ferroviarie aventi sede nel territorio dell'Unione europea hanno diritto di accesso e di utilizzo dell'infrastruttura nazionale per l'espletamento del servizio internazionale sia di passeggeri sia di merci con gli altri Paesi della stessa Unione europea. Rispetto all'articolo 23 del decreto legislativo n. 188 del 2003, esso recepisce quanto stabilito dalla direttiva 2007/58/CE in merito alla durata degli accordi quadro e alla facoltà del gestore dell'infrastruttura di ridurre la capacità assegnata all'impresa ferroviaria in caso di utilizzo, per almeno un mese, al di sotto del limite prefissato nel prospetto informativo della rete, come precisato all'articolo 35. Conseguentemente, le norme contenute nello schema di decreto legislativo in questione non sono suscettibili di determinare conseguenze finanziarie anche di carattere indiretto. Concorda, infine, con la modifica richiesta della clausola di invarianza della spesa.

Remigio CERONI (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria (atto n. 147);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
all'articolo 2, comma 1, sopprimere le parole: «né minori entrate».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.25.

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COMITATO DEI NOVE

Giovedì 10 dicembre 2009.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).
C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012.
C. 2937 e relativa nota di variazione C. 2937-bis Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 10 dicembre 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi.
Atto n. 142.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, osserva come il provvedimento rechi la disciplina volta a garantire il corretto svolgimento della funzione amministrativa istituzionale da parte delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di pubblici servizi. Le disposizioni prevedono, a tal fine, che i titolari di interessi giuridicamente rilevanti e omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio se dalla violazione di obblighi previsti nelle carte di servizio, o dalla mancata emanazione di atti amministrativi, ovvero dalla violazione di standard qualitativi definiti da autorità di regolazione, derivi la lesione diretta, concreta e attuale di detti interessi. Osserva inoltre come sia, in ogni caso, escluso il risarcimento del danno, che, peraltro, potrà essere ottenuto attraverso l'esercizio dei rimedi ordinari. Al riguardo, rileva che i ricorsi in esame non possono comportare la liquidazione di un indennizzo e che la sentenza del giudice deve ordinare rimedi nel limite delle risorse strumentali, finanziarie e umane di cui l'amministrazione condannata dispone. Fa conclusivamente presente che non vi è nulla da osservare con riferimento ai profili finanziari.

Il viceministro Giuseppe VEGAS concorda con il presidente.

Pier Paolo BARETTA (PD) nel rilevare la mancanza di relazione tecnica, peraltro non necessaria per l'assenza di impatto finanziario delle disposizioni di cui al provvedimento in esame, rileva che lo schema di decreto legislativo delinea una class action dall'impatto molto modesto, testimoniato anche dalla mancanza di oneri. Ritiene quindi che il provvedimento necessiti di una modifica nel merito al fine di essere reso più incisivo.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nel rilevare che la Commissione bilancio è competente ad esprimersi per i soli profili finanziari, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia

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di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi (atto n. 142),
esprime

NULLA OSTA»

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.20.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 10 dicembre 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/8/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, 2008/9/CE che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, e 2008/117/CE recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie.
Atto n. 154.
(Rilievi alla VI Commissione).

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e conclusione - Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di regolamento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 dicembre 2009.

Massimo BITONCI (LNP), relatore, si richiama alla relazione svolta in data 2 dicembre 2009.

Il viceministro Giuseppe VEGAS,relativamente all'articolo 1, comma 1, lettere da a) a s) e all'articolo 3, nel ricordare che il relatore aveva ravvisato l'opportunità di fornire indicazioni circa gli effetti finanziari della disposizione che integra il terzo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, laddove introduce la detraibilità dell'imposta assolta su acquisti afferenti alle operazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell'articolo 10, osserva che la disposizione non comporta effetti in termini di gettito in quanto la detraibilità è, a legislazione vigente, già riconosciuta sugli acquisti relativi alle suddette operazioni in base all'articolo 9, comma 1, numero 12) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che il decreto legislativo in esame abroga; ritiene pertanto che l'integrazione dell'articolo 19, comma 3, esplichi solamente una funzione sistematica a livello normativo, alla luce della contestuale abrogazione della disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, numero 12). Con riferimento ai costi connessi all'utilizzo di strumenti elettronici, comunica che il costo della realizzazione dell'applicazione necessaria all'invio e alla ricezione delle richieste di rimborso, è a carico del bilancio dell'Agenzia delle entrate e non rappresenta un costo diretto per il bilancio dello Stato in quanto rientra nella convenzione che annualmente viene stipulata tra Agenzia delle entrate e Ministero delle finanze. Fa presente che tale costo può, comunque, approssimativamente essere stimato in circa a 190 mila euro. Sottolinea che il progetto di invio telematico delle richieste di rimborso IVA da parte dei soggetti non residenti era allo studio da parte dell'Agenzia delle entrate già da tempo e che la sua realizzazione, al fine di evitare duplicazione di investimenti, è stata rinviata proprio in attesa dell'attuazione della direttiva 2008/9/CE. Precisa che l'applicazione in realizzazione verrà collocata all'interno dell'attuale portale dell'Agenzia delle entrate e utilizzerà in parte tecnologia esistente e già in uso, come ad esempio, i servizi telematici. Segnalare poi che, a fronte di tale investimento, si avrà una maggiore efficienza del processo rimborsi IVA ai soggetti non residenti, in quanto l'invio telematico delle

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richieste di rimborso comporterà, in primo luogo, una riduzione delle risorse umane da assegnare all'acquisizione nel sistema informativo delle richieste di rimborso, in secondo luogo, un aggiornamento in tempo reale dei dati presenti a sistema, nonché una riduzione del tempo necessario all'espletamento dell'istruttoria preliminare della richiesta di rimborso, vista l'asseverazione da parte dello Stato di stabilimento, delle richieste presentate tramite il loro portale.

Massimo BITONCI (LNP), relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo con riferimento all'articolo 38-ter dello schema, che consente l'utilizzo di strumenti elettronici per l'invio e la ricezione delle richieste di rimborso a soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità europea, secondo cui:
gli oneri derivanti dall'articolo 38-ter, quantificabili in 190.000 euro, sono a carico dell'Agenzia delle entrate e rientrano nella convenzione stipulata annualmente tra detta Agenzia e il Ministero dell'economia e delle finanze;
l'informatizzazione del processo verrà realizzata utilizzando in parte tecnologie esistenti e già in uso e, a fronte degli oneri previsti, consentirà una riduzione delle risorse umane da assegnare all'acquisizione nel sistema informativo delle richieste di rimborso, un aggiornamento in tempo reale dei dati presenti nel sistema e una riduzione del tempo necessario all'espletamento dell'istruttoria preliminare della richiesta di rimborso

VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto legislativo».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.
Atto n. 135.
(Rilievi alla X Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di regolamento in oggetto.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo è stato adottato in attuazione della delega legislativa contenuta nell'articolo 1, comma 3, della legge n. 88 del 2009, e costituisce il recepimento della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e agli ascensori.
Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento in ordine alle modalità attraverso le quali potrà essere garantita, tramite tariffe, la copertura integrale dei costi relativi alle attività di certificazione previsti dall'articolo 11 dello schema e di quelle di verifica delle macchine previste dall'articolo 15. Evidenzia, infatti, che tale meccanismo dovrebbe, infatti, risultare idoneo ad assicurare la copertura delle spese sia in termini quantitativi sia sotto il profilo del necessario allineamento temporale fra oneri e mezzi finanziari. A tale proposito, ritiene che andrebbe anche chiarito se il richiamo ai vincoli posti dalla legge n. 244 del 2007, contenuto nel testo dell'articolo 11 dello schema, possa pregiudicare la predetta copertura dei costi, dal momento che la legge richiamata prevede un limite alla riassegnazione delle entrate che, nel caso in esame, potrebbe riguardare introiti

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destinati ad assicurare la copertura di costi già sostenuti dalle amministrazioni interessate. Con riferimento alle tariffe relative al rilascio delle autorizzazioni e allo svolgimento dei controlli, a carico dei richiedenti e degli organismi autorizzati di cui all'articolo 11, ritiene opportuno che il Governo chiarisca le modalità di determinazione delle stesse nelle more dell'adozione dell'apposito decreto interministeriale.
In proposito, rileva che la relazione illustrativa specifica che si applicano le tariffe stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive 27 marzo 2006 riguardante un'attività assimilabile. Tuttavia, tale previsione non trova riscontro nell'articolato dello schema di decreto. L'articolo 18, comma 3, dispone invece l'abrogazione del decreto interministeriale 27 dicembre 2002, di determinazione delle tariffe, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 1996, dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto. Tale decreto interministeriale continuerebbe quindi ad essere applicabile nelle more dell'approvazione delle nuove tariffe. Il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 dicembre 2002 prevede un importo di 6.487, 80 euro dovuto per il riconoscimento dell'organismo e un versamento annuale di 981,32 euro. Il decreto del Ministero delle Attività produttive 27 marzo 2006 prevede viceversa un importo iniziale di 7.854,30 euro e un versamento annuale di 1.106 euro. Osserva, infine, che gli adempimenti in materia di sorveglianza posti dall'articolo 8 a carico dei Ministeri dello sviluppo economico e del lavoro riproducono sostanzialmente quelli previsti all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 1996, come ricordato, in termini generali, dalla relazione tecnica. Poiché, tuttavia, lo schema di decreto amplia il campo di applicazione della normativa in esame, introducendo la nuova fattispecie delle «quasi-macchine», rileva l'opportunità che il Governo confermi che il possibile incremento nel numero degli adempimenti, dovuto a tale nuova fattispecie, sia sostenibile nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 6, comma 4, dispone che agli oneri derivanti dal ritiro delle macchine che rischiano di compromettere la salute e la sicurezza delle persone e, all'occorrenza, degli animali domestici e dei beni, o da altre limitazioni alla loro circolazione siano a carico del costruttore o del suo mandatario. L'articolo 7, comma 3, non ripropone tale previsione con riferimento al ritiro dal mercato di macchine non conformi provviste della marchiatura CE, che avviene a seguito di un provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta ufficiale. Al riguardo, andrebbe - a suo avviso - valutata l'opportunità di introdurre anche nell'ambito del comma 3 dell'articolo 7 una clausola volta a prevedere che al ritiro si provvede con oneri a carico del costruttore o del suo mandatario. Segnala, poi, che l'articolo 11, comma 6, prevede che le somme derivanti dalle tariffe di cui al comma 5 dell'articolo 11, che devono assicurare la copertura delle spese per l'autorizzazione degli organismi e per i controlli successivi, siano riattribuite agli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per quanto di rispettiva competenza. Al riguardo, segnala l'opportunità - sotto il profilo formale - di precisare che le somme in questione debbano essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate agli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Fa presente, poi, che l'articolo 15, comma 7, prevede che le somme derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo articolo 15 siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate entro i limiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge n. 88 del 2009, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai

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pertinenti capitoli della spesa del Ministero dello sviluppo economico. Al riguardo, rileva l'opportunità di correggere il riferimento normativo contenuto nella disposizione, richiamando non la lettera e) dell'articolo 2, comma 1 della legge n. 88 del 2009, relativa alla modalità di attuazione di direttive già recepite con legge o decreto legislativo, ma l'ultimo periodo della lettera c) della medesima disposizione, ai sensi del quale le somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in attuazione della legge comunitaria 2008, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse.
L'articolo 19, comma 3 prevede che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, disponendo che i soggetti pubblici interessati provvedano agli adempimenti previsti con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, segnala che la clausola di cui al comma 3 non prevede - diversamente dalla prassi consolidata - che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti anche con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. A suo avviso, dovrebbe, pertanto essere acquisito l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di integrare in tal senso la clausola di invarianza degli oneri, eventualmente facendo salvo quanto disposto dalle disposizioni che prevedono la riassegnazione alla spesa di entrate derivanti da tariffe o sanzioni.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, si riserva, a nome del Governo, di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in altra seduta.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone quindi di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 259 del 6 dicembre 2009:
A pagina 130, prima colonna, penultima riga, le parole: «L'articolo 463» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «L'articolo 63, comma 6,»;
A pagina 149, seconda colonna, ventitreesima e ventiquattresima riga, le parole: «relazione tecnica finanziaria» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «relazione tecnica».