CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 dicembre 2009
260.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 9 dicembre 2009. - Presidenza del presidente Silvano MOFFA. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 15.05.

Sulla missione di studio in Francia e Germania (29 novembre-2 dicembre 2009).

Silvano MOFFA, presidente, comunica che una delegazione della XI Commissione ha effettuato, nelle giornate dal 29 novembre al 2 dicembre 2009, una missione di studio in Francia e Germania, al fine di acquisire utili elementi informativi sulle materie di competenza. Al riguardo, fa presente di avere predisposto una apposita relazione (vedi allegato), con la quale ha inteso dare conto alla Commissione degli esiti della missione stessa e dei contenuti degli incontri svolti.

La Commissione prende atto.

Silvano MOFFA, presidente, nel ringraziare tutti i componenti della delegazione

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per il contributo fornito nel corso della missione, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

Sull'ordine dei lavori.

Silvano MOFFA, presidente, considerato che il rappresentante del Governo - il quale è presente per l'inizio dell'esame del disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica - sarà impegnato, a breve, presso un'altra sede parlamentare, propone di procedere ad una inversione dell'ordine del giorno, nel senso di svolgere immediatamente la prevista seduta in sede referente, prima della seduta in sede consultiva. Avverte, inoltre, che la prevista riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, avrà luogo - se non vi sono obiezioni - al termine delle restanti sedute previste per la giornata odierna.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 dicembre 2009. - Presidenza del presidente Silvano MOFFA indi del vicepresidente Luigi BOBBA. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 15.10.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
C. 1441-quater-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Silvano MOFFA, presidente, fa presente che la Commissione inizia oggi l'esame del provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, che risulta collegato alla manovra di finanza pubblica. Al riguardo, avverte anzitutto che l'esame del disegno di legge ha luogo ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, per cui la Camera potrà esaminare esclusivamente le modifiche apportate dal Senato e gli emendamenti ad esse conseguenti. Segnala, inoltre, che - essendo il provvedimento in esame collegato alla manovra finanziaria - esso è sottoposto a specifiche regole di emendabilità. In particolare, ricorda che per tale disegno di legge sussiste, anzitutto, un preciso regime che stabilisce le modalità di presentazione delle proposte emendative in Commissione e in Assemblea. Inoltre, rammenta che la presidenza è tenuta ad assicurare il rispetto della prescritta disciplina in tema di ammissibilità delle proposte emendative, fissata dal Regolamento della Camera (in particolare ai sensi dell'articolo 123-bis, oltre che - nelle linee generali - dell'articolo 89, del Regolamento) e dalle norme legislative vigenti.
Comunica, infine, che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 3 dicembre scorso, ha affrontato la questione delle modalità di organizzazione dei lavori della Commissione in ordine al provvedimento in titolo, convenendo che l'esame preliminare si concluda entro la prossima settimana (o al più tardi, se effettivamente necessario, entro martedì 22 dicembre) e che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti sia fissato per la giornata di martedì 12 gennaio 2010, in un orario che la presidenza si riserva di stabilire nel seguito dell'esame.

Alessia Maria MOSCA (PD), intervenendo per una richiesta di chiarimenti in relazione all'organizzazione dei lavori della Commissione per la giornata di oggi, fa presente che il suo gruppo gradirebbe poter partecipare all'inizio dei lavori dell'Assemblea dedicati alla discussione della

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manovra finanziaria per il 2010, in occasione della quale è stata peraltro preannunciata la presenza del Ministro dell'economia e delle finanze. In tal senso, chiede alla presidenza se sia possibile prevedere che i lavori odierni della Commissione si concludano entro le ore 16.

Silvano MOFFA, presidente, ricordato che, per prassi consolidata, i lavori delle Commissioni possono svolgersi anche nel corso dei lavori dell'Assemblea, quando questa sia impegnata per la sola discussione sulle linee generali di determinati provvedimenti, prende comunque atto della richiesta testé formulata, assicurando che - prima che abbia inizio l'esame della manovra finanziaria in Aula - le sedute della Commissione saranno concluse, fatta salva la possibilità di prevedere una breve prosecuzione per lo svolgimento delle previste riunioni dei comitati ristretti e dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Giuliano CAZZOLA (PdL), relatore, illustra il disegno di legge n. 1441-quater-B, osservando che esso, già approvato dalla Camera, in prima lettura, il 28 ottobre 2008, è stato ampiamente modificato e integrato dal Senato, che ne ha concluso l'esame, più di un anno dopo, lo scorso 26 novembre. Per tali ragioni, ricorda che l'esame del provvedimento, collegato alla manovra di finanza pubblica anche per il 2010, avrà ad oggetto unicamente le parti del testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati che sono state modificate dal Senato, nonché le nuove parti inserite dall'altro ramo del Parlamento.
In tal senso, fa notare preliminarmente che sono stati approvati dal Senato, nell'identico testo della Camera, e non possono costituire, pertanto, oggetto di ulteriore esame parlamentare, i seguenti articoli: articolo 16, recante una modifica all'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in materia di conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di seconda fascia; l'articolo 17, che contiene disposizioni in materia di lavoro a tempo parziale; l'articolo 18, che interviene in tema di applicazione dei contratti collettivi del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri al personale ad essa trasferito; l'articolo 19 in materia di aspettativa; l'articolo 20, che reca norme sulla specificità delle Forze armate, della Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; l'articolo 28, che interviene sull'aspettativa per conferimento di incarichi; l'articolo 32, recante misure in materia di clausole generali e certificazione del contratto del lavoro.
Osserva, inoltre, che il Senato ha anche soppresso alcuni degli articoli approvati dalla Camera: poiché, dunque, sulle materie oggetto di tali articoli non è stata raggiunta una deliberazione conforme da parte dei due rami del Parlamento, dette materie sono da considerarsi suscettibili di un nuovo esame parlamentare in terza lettura da parte della Camera. Nell'elencare tali articoli e le relative rubriche, segnala che essi vengono richiamati nella numerazione che avevano con riferimento al testo del disegno di legge approvato dalla Camera (A.S. 1167): si tratta dell'articolo 3 (Conferma della normativa sul riposo settimanale dei lavoratori), dell'articolo 6 (Territorializzazione delle procedure concorsuali), dell'articolo 7 (Disposizioni in materia di stabilizzazioni), dell'articolo 10 (Conferimenti di incarichi di funzioni dirigenziali), dell'articolo 15 (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di collaborazioni autonome nella pubblica amministrazione) dell'articolo 16 (Norme sui dipendenti pubblici prossimi al trattamento pensionistico), dell'articolo 20 (Modifiche all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di assenza per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni), dell'articolo 26 (Spese di giustizia nel processo del lavoro) e dell'articolo 27 (Strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori e finanziamenti a pubbliche amministrazioni in materia di lavoro). In proposito, fa presente che la maggior parte degli articoli citati - come risulta evidente anche da talune delle materie trattate - è

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stata soppressa in quanto ormai divenuta legge a seguito dell'approvazione di analoghe disposizioni in differenti testi normativi (in particolare, a seguito dell'approvazione della legge n. 15 del 2009 e del relativo decreto legislativo di attuazione).
Passando, quindi, alle disposizioni del provvedimento che sono state modificate o integralmente introdotte dal Senato, avverte preliminarmente che esse saranno individuate, nella odierna relazione introduttiva, facendo riferimento all'intero articolo, dunque anche segnalando - ove necessario - le eventuali parti non modificate dall'altro ramo del Parlamento, al fine di rendere maggiormente comprensibile l'illustrazione di carattere generale. Fa presente, inoltre, che l'illustrazione dei citati articoli - anche al fine di rendere più agevole l'inquadramento complessivo del provvedimento - avverrà in modo sintetico, riservandosi una eventuale più approfondita trattazione degli stessi nella successiva sede di esame degli emendamenti.
In questo ambito, sottolinea in primo luogo che l'articolo 1 - recante una delega al Governo per l'adozione di una disciplina sul pensionamento anticipato dei soggetti che svolgono lavori usuranti, che rinvia alle modalità procedurali, ai principi e criteri direttivi e alla copertura finanziaria previsti dalla delega in materia di lavori usuranti già conferita dalla legge n. 247 del 2007 - prevede ora anche una clausola di salvaguardia idonea a garantire, ai fini della fruizione del diritto al beneficio, un meccanismo di priorità nella decorrenza dei trattamenti pensionistici, nel caso in cui ci siano scostamenti tra il numero di domande accolte e la copertura finanziaria a disposizione. Fa notare che tale clausola era stata inserita - per motivi attinenti alla copertura finanziaria - nello schema di decreto legislativo applicativo predisposto nella XV Legislatura, il cui iter procedurale non venne concluso.
Segnala che l'articolo 2, anch'esso già previsto dal testo approvato dalla Camera, ha subito modifiche di dettaglio: esso reca, infatti, una delega al Governo volta all'adozione, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, di uno o più decreti legislativi volti alla riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza del Ministero sugli stessi organismi; in questo ambito, l'unica variazione di rilievo prevede che l'INAIL possa emanare, nel quadro degli indirizzi e delle direttive ministeriali, specifiche direttive all'ISPESL in materia della sicurezza dei luoghi di lavoro, al fine di assicurare, anche attraverso la previsione di appositi modelli organizzativi, l'effettivo coordinamento in materia previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché la funzionalità delle attività di ricerca svolte dall'ISPESL rispetto agli obiettivi definiti a livello nazionale (il che risulta coerente con il progetto di un costituendo «polo della sicurezza», come più volte auspicato in sede di XI Commissione).
Fa notare che gli articoli 3 e 4, introdotti dal Senato, rispettivamente innovano la disciplina del rapporto di lavoro dei Direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, e disciplinano la composizione della commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive.
Sottolinea che l'articolo 5 reca disposizioni in materia di sanzioni relative all'utilizzo di lavoro irregolare, in particolare apportando modifiche all'apparato sanzionatorio relativo all'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, nonché sugli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative relative all'impiego di lavoro irregolare; la modifica più significativa introdotta dal Senato dispone una deroga degli obblighi a carico del datore di lavoro per il settore turistico, consistente nella possibilità, per il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti il lavoratore, di integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, a condizione che dalla comunicazione preventiva risultino

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in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro.
Illustra, quindi, l'articolo 6, introdotto dal Senato, che reca disposizioni inerenti agli obblighi formali di informazione cui sono tenute le pubbliche amministrazioni al momento delle assunzioni, configurando, in sostanza, una nuova disciplina in materia applicabile alle amministrazioni pubbliche, attraverso la modifica della normativa vigente che attualmente prevede identici obblighi per i datori di lavoro pubblici e privati. Al contempo, fa notare che l'articolo 7, anch'esso introdotto dal Senato, novella l'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: le nuove disposizioni autorizzano, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri, i medici e gli altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni sportive, a svolgere la pertinente attività nei confronti dei componenti della rispettiva delegazione e limitatamente al periodo di permanenza della delegazione; i professionisti sanitari cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea godono del medesimo trattamento, ove più favorevole.
Rileva che limitate modifiche sono state apportate anche all'articolo 8, che interviene sul regime sanzionatorio in materia di orario di lavoro; in particolare, vengono ridefinite le sanzioni per le ipotesi di violazione della disciplina: sulla durata media dell'orario di lavoro; sul riposo settimanale; sulle ferie annuali retribuite e sul riposo giornaliero. Inoltre, viene riformulato il regime di possibili deroghe alle norme sull'orario di lavoro e sul riposo dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili.
Osserva, quindi, che l'articolo 9, inserito dal Senato, estende ai professori di seconda fascia l'elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento nelle università, nel caso in cui il quorum previsto per l'elezione non venga raggiunto per due votazioni; l'articolo 10, a sua volta introdotto dal Senato, stabilisce che nell'ambito della valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori si preveda la discussione pubblica con la commissione avente ad oggetto titoli e pubblicazioni dei candidati.
Segnala, poi, l'articolo 11, che prevede che agli istituti universitari ad ordinamento speciale non si applichino le disposizioni in base alle quali la somma disponibile per le assunzioni nelle università statali sia destinata, per una quota non inferiore al 60 per cento all'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato e di contrattisti, e per una quota non superiore al 10 per cento all'assunzione di professori ordinari. Passando all'articolo 12, di contenuto integralmente nuovo, rileva che esso prevede l'abrogazione delle disposizioni della legge n. 210 del 1998 concernenti il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, relative al limite al numero di pubblicazioni scientifiche presentabili per la partecipazione a ciascuna procedura di valutazione comparativa e al numero massimo di domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Inoltre, evidenzia l'articolo 13, che stabilisce che, nel caso di trasferimento dei ricercatori in servizio presso la Scuola superiore dell'economia e delle finanze alle Università statali, la Scuola trasferisce all'Università interessata le risorse finanziarie per la corresponsione del relativo trattamento retributivo.
Osserva, altresì, che non vi sono modifiche di rilievo riferite all'articolo 14, che reca disposizioni in materia di mobilità del personale delle amministrazioni pubbliche, prevedendo l'applicazione delle disposizioni in materia di mobilità collettiva e di collocamento in disponibilità di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per il personale adibito a specifiche funzioni, in caso di conferimento di funzioni statali alle regioni ed agli enti locali, ovvero di trasferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici o di esternalizzazione di attività e servizi.
Fa presente, poi, che un nuovo articolo 15, introdotto dal Senato, modifica il cosiddetto

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«Codice della privacy», sopprimendo la norma che esclude la tutela della riservatezza per le notizie relative allo svolgimento del lavoro dei dipendenti pubblici: tale principio viene temperato con disposizioni volte a tutelare il diritto dei dipendenti pubblici alla privacy sui dati cosiddetti «sensibili». Inoltre, l'articolo 21, introdotto dal Senato, esclude dall'applicazione della normativa in materia di igiene del lavoro gli aeromobili del naviglio di Stato.
Segnala, quindi, che con il nuovo articolo 22 il Senato ha inserito una modifica al decreto legislativo n. 165 del 2001, prevedendo l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di garantire ai lavoratori l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni devono altresì garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno. Inoltre, si prevede l'istituzione presso le pubbliche amministrazioni del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, che sostituisce i Comitati Pari opportunità e i Comitati paritetici sul «mobbing».
Riferisce, poi, che sempre un nuovo articolo introdotto dal Senato (articolo 23) prevede la possibilità, per i dirigenti medici del Servizio Sanitario Nazionale, compresi i responsabili di struttura complessa, di richiedere il collocamento a riposo, invece che al compimento dei 65 anni, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo; in ogni caso, il limite massimo di permanenza non può superare i 70 anni e la permanenza in servizio non può comportare un aumento del numero dei dirigenti. Al riguardo, ricorda che tale disposizione interviene, per l'ennesima volta, sulla materia del pensionamento dei dirigenti medici, già oggetto di diversi interventi normativi sin dall'inizio della corrente legislatura, l'ultimo dei quali è il progetto di legge - all'esame in sede consultiva presso la XI Commissione - in materia di governo delle attività cliniche.
Osserva, poi, che l'articolo 24, che reca una delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di congedi, aspettative e permessi, spettanti ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ha subito solo una lieve modifica alla lettera d) del comma 1, mentre l'articolo 25, introdotto dal Senato, ha previsto che le norme concernenti (ai fini pensionistici) il beneficio dell'accredito figurativo, o il diritto di riscatto per i periodi dei congedi di maternità o di paternità e dei congedi parentali, si applichino solo qualora le relative domande siano presentate in costanza di rapporto di lavoro; sono fatti salvi, peraltro, i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data in cui sarà prevista l'entrata in vigore della legge, nonché i periodi per i quali, alla predetta data, sia stato già effettivamente iniziato il pagamento degli oneri di riscatto.
Rileva, inoltre, che l'articolo 26, che interviene in materia di permessi lavorativi per i lavoratori che assistono soggetti portatori di handicap, è stato sostanzialmente mantenuto inalterato nel suo impianto, ad eccezione dell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, mentre la previsione dell'articolo 27, che ha esteso al settore privato le norme in materia di rilascio e trasmissione dell'attestazione di malattia già previste per i dipendenti pubblici, ha differito la decorrenza di tali norme al 1o gennaio 2010; sono stati, peraltro, soppressi i commi 2 e 3 dell'articolo approvato dalla Camera.
Osserva che il Senato ha, altresì, notevolmente ampliato la portata dell'articolo 29, che reca disposizioni in materia di personale dell'amministrazione della Difesa: in particolare, si estendono al personale delle forze armate le disposizioni in materia di comando già previste per Forze di polizia e Vigili del fuoco, in base alle quali al trattamento stipendiale del personale

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comandato deve provvedere l'amministrazione utilizzatrice; si limita, poi, la possibilità di ricorso all'aspettativa per riduzione quadri, escludendo, ai fini del computo del personale da porre in aspettativa, un contingente numerico pari a quello delle posizioni ricoperte presso enti e comandi internazionali, nonché, in via generale, dall'applicazione dell'istituto, gli ufficiali che ricoprano incarichi non inferiori a capi di stato maggiore di forza armata presso enti e comandi internazionali; viene anche definito, con norma di interpretazione autentica, il trattamento spettante al personale collocato in tale tipo di aspettativa; infine si sopprime, per l'Arma dei carabinieri, la possibilità di avanzamento per scelta al grado di maggiore.
Sottolinea, poi, ulteriori nuove disposizioni inserite a seguito dell'esame del testo al Senato, che dispongono l'estensione dei limiti di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, relativamente a particolari discipline sportive indicate dagli appositi bandi di concorso (articolo 30), e che disciplinano le procedure relative ai concorsi interni per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori e dei periti tecnici del personale della Polizia di Stato che esplica attività tecnico-scientifica o tecnica, eliminando il requisito della provenienza da profili professionali omogenei a quello per il quale si concorre (articolo 31).
Rileva, inoltre, che uno degli interventi più significativi realizzati dall'altro ramo del Parlamento riguarda l'articolo 33, il quale - già dopo l'iter alla Camera - aveva ridisegnato la sezione del codice di procedura civile recante le disposizioni generali in materia di conciliazione e arbitrato nelle controversie individuali di lavoro. Ricorda, in sintesi, che la disposizione trasforma il tentativo di conciliazione, attualmente obbligatorio, in una fase meramente eventuale, uniforma il sistema di conciliazione nelle controversie di lavoro private e alle dipendenze della pubblica amministrazione, introduce una pluralità di mezzi di composizione delle controversie di lavoro alternativi al ricorso al giudice e rafforza le competenze delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003. Al contempo, segnala che l'articolo 34, profondamente modificato dal Senato, reca disposizioni relative alle modalità e ai termini per l'impugnazione dei licenziamenti individuali e sui criteri di determinazione della misura del risarcimento nei casi in cui è prevista la conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.
Fa presente, quindi, che le restanti parti del provvedimento - concernenti gli articoli da 35 a 52 - sono tutte relative a nuove disposizioni introdotte dal Senato in aggiunta a quelle presenti all'interno del testo già approvato dalla Camera.
Quanto all'articolo 35, osserva che esso modifica la disciplina procedurale recata dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004 sulle ispezioni presso i luoghi di lavoro e sull'atto di diffida, conseguente all'accertamento di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale da cui derivino sanzioni amministrative. Sottolinea, inoltre, che l'articolo 36 trasferisce dall'Agenzia delle entrate all'INPS il compito di determinare l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ed include i redditi di lavoro dipendente e assimilato, di lavoro autonomo ed impresa, nonché altri redditi diversi assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, tra i dati da indicare ai fini della determinazione dell'ISEE.
Segnala che l'articolo 37 interviene, ampliandone la portata, sull'indennizzo di cui all'articolo 19-ter del decreto-legge n. 185 del 2008, pari al trattamento pensionistico minimo, riconosciuto a favore degli esercenti il commercio al minuto e loro coadiutori che abbiano superato determinati limiti di età, per la cessazione definitiva dell'attività commerciale, mentre l'articolo 38 prevede che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali possa adottare misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio

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di esclusione dal mercato del lavoro, a valere, con accesso prioritario rispetto ad altri interventi, sulle risorse finanziarie del Fondo per la formazione professionale.
Quanto all'articolo 39, fa notare che esso estende ai fondi intestati al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la disciplina dell'impignorabilità applicabile, ai sensi dell'articolo 1, comma 294, della legge finanziaria 2006, ai fondi destinati al Ministero della salute. Al contempo, osserva che l'articolo 40 integra l'articolo 11 del decreto legislativo n. 124 del 2004, in tema di conciliazione monocratica, al fine di prevedere che il verbale stilato dal funzionario della direzione provinciale del lavoro a seguito di un intervento ispettivo divenga esecutivo con decreto del giudice competente, su istanza della parte interessata.
Fa rilevare che gli articoli 41 e 42 intervengono su specifici profili di natura previdenziale: con il primo, si estende l'applicazione di una serie di disposizioni, di carattere essenzialmente sanzionatorio, inerenti l'obbligo di versamento delle ritenute previdenziali a carico del datore, alle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal committente sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla apposita gestione separata INPS; con il secondo, si modificano i criteri di calcolo della retribuzione per i periodi riconosciuti figurativamente, ai fini previdenziali, con riferimento all'anzianità contributiva successiva al 31 dicembre 2004.
Osserva, quindi, che l'articolo 43 prevede che, per i casi di invalidità civile derivante da fatto illecito di terzo, il valore capitale delle prestazioni assistenziali erogate in favore dell'invalido civile sia recuperato, da parte della pubblica amministrazione erogatrice, nei confronti del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni, secondo modalità definite con successivo decreto ministeriale; l'articolo 44 reca disposizioni volte a garantire il recupero da parte dell'INPS delle somme corrisposte in favore del lavoratore a titolo di indennità di malattia, rivalendosi sull'eventuale terzo responsabile dello stato di malattia, ovvero sull'impresa di assicurazione; l'articolo 45 dispone che a decorrere dal 2010 gli atti concernenti le variazioni relative ai soggetti iscritti all'albo delle imprese artigiane (ivi compresa la cessazione delle medesime imprese) non siano opponibili all'INPS, decorsi due anni dal verificarsi dei relativi presupposti.
Rileva, inoltre, che l'articolo 46 estende la disciplina del procedimento di pignoramento di crediti del debitore, promosso presso enti ed istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale, anche ai pignoramenti di cose mobili di cui agli articoli 513 e seguenti del Codice di procedura civile, mentre l'articolo 47 esclude ogni limite di durata per l'accredito figurativo pensionistico per i periodi di inabilità al lavoro, laddove essa derivi da infortunio sul lavoro.
Fa presente, poi, che l'articolo 48 - solo formalmente già presente nel testo approvato dalla Camera, ma, di fatto, completamente riscritto dal Senato - riapre i termini temporali per l'esercizio di alcune deleghe, dal 1o gennaio 2009 al 1o gennaio 2011, già conferite dalla legge n. 247 del 2007, concernenti la revisione della disciplina degli ammortizzatori sociali, il riordino della normativa in materia di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione e di apprendistato, nonché la revisione della disciplina in materia di occupazione femminile.
Si sofferma, dunque, sull'articolo 49, che incrementa di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 29 ottobre 2005, n. 229, recante disposizioni sull'indennizzo ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, disponendo sulla copertura del relativo onere, nonché sui commi da 1 a 6 dell'articolo 50, che recano modifiche alla disciplina relativa alle agenzie per il lavoro, di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003. In particolare, osserva che: si modifica la procedura per il rilascio dell'autorizzazione a tempo indeterminato per l'esercizio dell'attività da parte degli intermediari; si integrano i

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requisiti giuridici e finanziari richiesti per l'iscrizione all'albo delle agenzie per il lavoro; si interviene sulla disciplina relativa all'autorizzazione, in favore di determinati soggetti, allo svolgimento dell'attività di intermediazione nel mercato del lavoro; si introduce l'obbligo di comunicazione all'INPS e ai servizi per l'impiego territorialmente competenti dei casi di rifiuto, da parte dei lavoratori, di un'offerta formativa, di lavoro o di un percorso di reinserimento nel mercato del lavoro; si attua una revisione della disciplina dei fondi bilaterali, destinati ad interventi in favore di determinate categorie di lavoratori e derivanti dai contributi a carico dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro; si modificano alcune deroghe alla disciplina della somministrazione di lavoro.
In relazione al comma 4 del citato articolo 50, peraltro, giudica opportuno precisare che esso apporta alcune modifiche all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, prevedendo l'obbligo di comunicazione all'INPS e ai servizi per l'impiego territorialmente competenti i casi di rifiuto, da parte dei lavoratori, di un'offerta formativa, di lavoro o di un percorso di reinserimento nel mercato del lavoro. Segnala, in particolare, che i commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 276 del 2003 - sul primo dei quali interviene, per l'appunto, la norma richiamata - risultano tuttavia abrogati per effetto dell'articolo 1, comma 4-quaterdecies, lettera a), del decreto-legge n. 134 del 2009, convertito dalla legge n. 167 del 2009.
Sempre con riferimento all'articolo 50, segnala anche: il comma 7, che prevede che la contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale, possa stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali è finalizzato il contratto; il comma 8, che modifica la disciplina del lavoro a progetto, al fine di escludere dall'ambito applicativo di tale fattispecie contrattuale le prestazioni meramente occasionali, di durata complessiva non superiore a 240 ore annue, svolte nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona; il comma 9, che abroga l'articolo 1, comma 46, della legge n. 247 del 2007, al fine di reintrodurre la fattispecie del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.
Richiama, infine, il contenuto degli ultimi due articoli aggiunti dal Senato, che mirano rispettivamente a sopprime il divieto di rinnovo del mandato, per più di due volte, per i membri del Comitato amministratore del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito (articolo 51), ed a mantenere l'efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della normativa sul lavoro a progetto, di cui agli articoli da 61 a 69 del decreto legislativo n. 276 del 2003, nonché a determinare la misura del risarcimento nel caso in cui sia stata accertata la natura subordinata del rapporto e il datore di lavoro abbia offerto la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato entro il 30 settembre 2008 (articolo 52).
In conclusione, auspica che la Commissione sia in grado di approfondire - in modo adeguato ed in tempi rapidi - i profili di interesse del testo in esame, nella consapevolezza della validità di un provvedimento che appare ad oggi significativamente consolidato nelle sue parti più rilevanti, risultando, peraltro, quanto mai opportuno per dare attuazione a quelle misure, collegate alla manovra di finanza pubblica, ormai da tempo all'esame del Parlamento.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI, preso atto dell'articolata relazione introduttiva svolta, si riserva di intervenire in sede di replica.

Cesare DAMIANO (PD) intende preliminarmente far notare che la complessità

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e la delicatezza del provvedimento - emerse in modo evidente dopo la relazione introduttiva, che ha portato alla luce significativi elementi di novità rispetto a quanto era noto nell'imminenza del voto del Senato - richiederebbero una discussione meditata e approfondita in Commissione: auspica, pertanto, che nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si possano rivedere le modalità di organizzazione dei lavori, già definite la scorsa settimana, proprio al fine di assicurare una maggiore riflessione sui contenuti della proposta normativa in esame.
Pur riservandosi, peraltro, di entrare nel merito più specifico degli argomenti in discussione nel prosieguo dell'esame, ritiene utile soffermarsi sin d'ora su taluni punti del provvedimento che ritiene meritino una particolare attenzione. Segnala, innanzitutto, la necessità di raggiungere una sostanziale condivisione sull'articolo 1, recante una delega al Governo per l'adozione di una disciplina sul pensionamento anticipato dei soggetti che svolgono lavori usuranti, e sull'articolo 48, che riapre i termini temporali per l'esercizio di alcune deleghe, concernenti la revisione della disciplina degli ammortizzatori sociali, il riordino della normativa in materia di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione e di apprendistato, nonché la revisione della disciplina in materia di occupazione femminile. Prende atto che la maggioranza, su tali materie, ha ritenuto di dare piena attuazione a deleghe legislative già conferite al precedente Governo, in modo da fornire una definitiva risposta a questioni nodali del mercato del lavoro, che coinvolgono categorie di lavoratori particolarmente svantaggiate.
Si sofferma, poi, su taluni aspetti del provvedimento in esame che giudica suscettibili di rilievi critici, esprimendo profonde perplessità soprattutto sull'articolo 8, comma 2, che, a suo avviso, introduce nell'ordinamento un precedente molto pericoloso, atteso che sembra ritenere ammissibili specifiche deroghe alla contrattazione nazionale da parte dei contratti decentrati a livello territoriale, in materie delicate quali l'orario di lavoro e il riposo, che potrebbero portare alla stipula di veri e propri «contratti-pirata», potenzialmente lesivi dei diritti dei lavoratori.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI, intervenendo per una precisazione, sottolinea che la disposizione di cui all'articolo 8, comma 2, si riferisce in realtà ad una categoria specifica e limitata del mercato del lavoro, rappresentata dai lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili.

Cesare DAMIANO (PD), dopo avere ribadito la gravità della disposizione in questione, che rischia di rappresentare un pericoloso precedente che si potrebbe anche tentare di inserire in altri settori lavorativi, ritiene suscettibile di rilievi critici l'articolo 24, recante una delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di congedi, aspettative e permessi, spettanti ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, dal momento che sottrae alle parti sociali la regolamentazione di materie che rientrano nella loro competenza, nonché gli articoli 32 e 33, recanti disposizioni in materia di certificazione del contratto di lavoro e di conciliazione e arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, atteso che intervengono a limitare i poteri dell'organo giurisdizionale e a circoscrivere l'azione delle parti ricorrenti rendendo solo facoltativa la procedura di conciliazione.
Auspica, in conclusione, che nel prosieguo dell'esame si possa instaurare un clima di sostanziale collaborazione tra i gruppi, che possa favorire anche la ricerca di una posizione comune sulle rilevanti questioni poste dal provvedimento in titolo.

Luigi BOBBA, presidente, avverte che il rappresentante del Governo dovrà a breve allontanarsi per partecipare ai lavori di un'altra Commissione permanente: ritiene, pertanto, utile prevedere che il seguito dell'esame del provvedimento in titolo sia rinviato alla prossima settimana, nella quale potranno anche essere opportunamente verificate le modalità di prosecuzione

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dell'iter e la relativa tempistica, in modo da valutare possibili modifiche a quanto già stabilito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Giuliano CAZZOLA (PdL), relatore, ritenendo utile fornire una precisazione in merito all'intervento svolto dal deputato Damiano, intende ricordare che la delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame, relativa ai lavori usuranti, che deve essere esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, era già stata prevista - con il medesimo termine - in sede di esame del testo da parte della Camera.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) chiede al relatore se sia in grado di chiarire la portata dell'articolo 38 del disegno di legge approvato dal Senato e, in particolare, se le risorse finanziarie che potranno essere utilizzate, a valere sul Fondo per la formazione professionale, per l'adozione di misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati, o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, debbano considerarsi come potenzialmente autorizzative anche di un uso dei FAS regionali.

Giuliano CAZZOLA (PdL), relatore, pur giudicando necessario rivolgere al Governo una puntuale richiesta di chiarimenti sull'ambito di applicazione dell'articolo 38, osserva che la disposizione in questione sembrerebbe, a prima vista, autorizzare l'utilizzo dei FAS regionali anche per le finalità richiamate dal deputato Fedriga.

Maria Grazia GATTI (PD) ritiene che anche le questioni testé sollevate dal deputato Fedriga, al pari di quelle prima esposte dal deputato Damiano, dimostrino la necessità di poter disporre di un congruo tempo per le riflessioni di competenza della Commissione.

Antonino FOTI (PdL) riconosce che la complessità delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento e l'arricchimento numerico degli articoli del disegno di legge possano richiedere un adeguato approfondimento da parte della Commissione.

Luigi BOBBA, presidente, preso atto delle considerazioni sinora svolte dai diversi rappresentanti dei gruppi, ritiene che l'aleatorietà del calendario dei lavori parlamentari sino al periodo delle festività natalizie e la complessità degli argomenti trattati dal provvedimento in titolo possano comportare una valutazione più approfondita delle modalità di organizzazione dell'esame del disegno di legge in occasione di una nuova riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che sarà fissata per la prossima settimana.
Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 dicembre 2009. - Presidenza del vicepresidente Luigi BOBBA.

La seduta comincia alle 15.45.

DL 152/09: Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.
C. 3016 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Aldo DI BIAGIO (PdL), relatore, fa presente che il disegno di legge n. 3016, di conversione in legge del decreto-legge n. 152 del 2009, reca talune disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione delle iniziative in favore dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi coinvolti da

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eventi bellici e la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali in corso: si tratta, in sostanza, di disposizioni che prorogano dal 31 ottobre 2009 al 31 dicembre 2009 diversi termini previsti dalla legge n. 108 del 2009, intervenuta sulla medesima materia della proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.
Ritenendo utile svolgere alcune considerazioni preliminari di natura più politica, evidenzia, quindi, che l'Italia sostiene con convinzione la scelta multilateralista come la risposta più adatta di fronte a sfide internazionali sempre più complesse e interdipendenti, osservando che lo stesso Presidente della Repubblica ha sottolineato che l'impegno italiano nelle missioni internazionali di stabilizzazione, pacificazione e ricostruzione, come quelle che operano in Afghanistan, nel Libano, nei Balcani, serve a fronteggiare la minaccia devastante del fanatismo e di un terrorismo che non conosce frontiere. Osserva, pertanto, che le attività di cooperazione costituiscono una componente essenziale di tale impegno nei processi di ricostruzione e peace-building, grazie ai quali il ruolo dell'Italia in aree chiave del Pianeta è cresciuto con positive ricadute sul suo prestigio internazionale e, quindi, sulla capacità di partecipare alle decisioni strategiche. Fa notare che l'Italia è per un approccio integrato delle missioni internazionali, che vede affiancarsi alla tradizionale componente militare, la sempre più importante dimensione civile. Al riguardo, ritiene che le attività umanitarie, il rafforzamento dello stato di diritto, il sostegno alle amministrazioni locali siano «tasselli» fondamentali per costruire e consolidare la pace, giudicando poi ugualmente fondamentale l'approccio regionale, ossia la necessità di responsabilizzare tutti gli attori che hanno voce in capitolo e interessi nel contesto geopolitico in cui la crisi si sviluppa.
Fa presente che il provvedimento in esame si inquadra all'interno di questa strategia, prevedendo, oltre al finanziamento dei contributi per la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo, destinate al sostegno dei processi di pace, anche disposizioni relative al personale civile e militare che in queste aree si trova ad operare, nonché la partecipazione dei funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione della crisi e la partecipazione di personale militare alle attività di consulenza, formazione ed addestramento delle Forze armate e di polizia.
Sotto il profilo di più diretta competenza della XI Commissione, segnala l'articolo 3, recante disposizioni in materia di personale, che prevede, al comma 1, nei confronti del personale che partecipa alle missioni internazionali disciplinate dal provvedimento in esame, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 9 della citata legge n. 108 del 2009 concernenti tra l'altro l'attribuzione di alcune tipologie di indennità; il comma 2 dell'articolo 3 consente, inoltre, di inserire nella tessera magnetica di riconoscimento del personale militare i relativi dati sanitari di emergenza, nell'ottica di agevolare le prime operazioni di soccorso medico nell'ambito delle missioni internazionali o in situazioni di esposizione a pericolo. Osserva che, in base ad una modifica apportata dal Senato, le modalità di caricamento dei dati nella tessera, i livelli e le modalità di accesso selettivo ai dati, nonché le specifiche misure volte a garantire la sicurezza dei dati, sono individuate con decreto del Ministro della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
Segnala, poi, il comma 3 dell'articolo 3, che estende la platea dei beneficiari degli indennizzi previsti all'articolo 2, comma 78, della legge n. 244 del 2007, ai genitori del personale militare e civile vittime di infermità permanenti o di patologie tumorali connesse all'esposizione all'uranio impoverito e ad altri materiali bellici. Fa presente che per tali indennizzi la disposizione richiamata ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per il biennio 2008-2010; inoltre, rileva che il comma 4 dell'articolo 3 intende assicurare che le risorse

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finanziarie destinate agli indennizzi di cui al precedente comma non impegnate entro il 31 dicembre 2009 siano mantenute in bilancio nel conto dei residui al fine di consentirne l'utilizzo nell'esercizio finanziario 2010.
Evidenzia, quindi, una disposizione introdotta dal Senato, durante l'esame del disegno di legge di conversione, che introduce un comma 3-bis all'articolo 3 - recante una modifica all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1989, n. 79 - che prevede che al personale militare iscritto nel ruolo d'onore, decorato al valor militare o al valor civile o con la croce d'onore di cui alla legge 10 ottobre 2005, n. 207, ovvero comunque iscritto in seguito ad eventi traumatici verificatisi in servizio e per causa di servizio, anche in patria, che ne hanno determinato l'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, è attribuito il diritto, a domanda, di permanere o essere richiamato in servizio, fino ai limiti di età previsti per i gradi e i ruoli del servizio permanente. Osserva poi che dall'applicazione di detto comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Sottolinea il comma 5 del medesimo articolo 3, che reca una interpretazione dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 206 del 2004 concernente «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice». In particolare, osserva che esso chiarisce che la concessione delle pensioni di reversibilità o indirette ai genitori superstiti delle vittime del terrorismo, di cui alla legge n. 206 del 2004, come per gli altri familiari delle vittime, dipende esclusivamente dalla sussistenza del rapporto di parentela o coniugio con le vittime stesse.
Osserva che il comma 6 dell'articolo 3 estende al personale del Corpo della guardia di finanza impiegato nelle missioni internazionali delle forze armate e di polizia l'applicabilità delle disposizioni relative alla partecipazione del personale delle forze armate impiegato nelle missioni internazionali ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 451 del 2001.
Segnala, infine, che al Senato sono stati introdotti i seguenti commi, che potrebbero rientrare nell'ambito di interesse della XI Commissione: 7-ter, in materia di ripartizione di spese relative all'estensione dei benefìci in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a tutte le vittime del dovere, alle vittime della criminalità organizzata, nonché ai loro familiari superstiti; 7-quater, recante disposizioni di spesa per l'anno 2009, in relazione al personale civile del Ministero della difesa comandato in missione fuori della ordinaria sede di servizio per esigenze di servizio.
Preso atto, pertanto, del contenuto del disegno di legge in esame, atteso che esso reca disposizioni, più volte prorogate, volte ad assicurare la prosecuzione delle iniziative in favore dei processi di pace nonché la partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali in corso, e considerata altresì la necessità di prevedere un riconoscimento, anche dal punto di vista economico, al personale in questione, chiamato a svolgere, con senso di responsabilità e sacrificio, rilevanti funzioni di peace-keeping in territori stranieri particolarmente rischiosi, ritiene che ricorrano le condizioni per un orientamento positivo da parte della Commissione sul provvedimento in esame. Propone, pertanto, di esprimere parere favorevole sul testo già approvato dal Senato.

Elisabetta RAMPI (PD), nel ringraziare il relatore per il suo intervento introduttivo, sottolinea l'importanza di assicurare la prosecuzione delle iniziative in favore dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi coinvolti da eventi bellici, mantenendo alto l'impegno dell'Italia, da sempre protagonista in tale campo.
Ritiene necessario che a tali missioni internazionali sia assicurato, oltre che il sostegno politico, quello finanziario, osservando che la messa in sicurezza del personale militare e civile impegnato in tali

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territori non può essere subordinata a mere questioni di natura finanziaria. Al riguardo, stigmatizza la frammentarietà degli interventi con cui il Governo sta provvedendo, nella corrente legislatura, al rifinanziamento di tali missioni, sottolineando la necessità di individuare un intervento più organico, eventualmente attraverso il ripristino del fondo speciale per le missioni, istituito dal precedente Governo Prodi e abrogato dall'Esecutivo in carica.
Pur condividendo l'impostazione del provvedimento fondata su un approccio teso ad integrare la componente militare delle missioni con quella civilistica, lamenta, poi, la mancanza di una preventiva forma di comunicazione al Parlamento da parte del Governo sulle tematiche in oggetto, che avrebbe potuto mettere i parlamentari nelle condizioni di discuterne con maggiore consapevolezza. Nel ritenere che la questione del trattamento economico e giuridico delle forze armate e di polizia debba assumere una posizione centrale nell'ambito del dibattito politico, rileva, al contrario, che l'impegno del Governo su tale tematica è stato scarso, dal momento che nell'ultima legge finanziaria e in altri provvedimenti legislativi precedenti sono state assunte decisioni suscettibili di ridimensionare le risorse di tale settore e di pregiudicare il ruolo delle stesse organizzazioni di rappresentanza in sede di contrattazione sindacale.
In conclusione, pur nella consapevolezza della necessità di adottare misure idonee a superare gli aspetti problematici testé evidenziati, fa presente che il suo gruppo non può, tuttavia, che continuare nella responsabile linea di sostegno alle attività di affiancamento ai processi di pace e di stabilizzazione a livello mondiale, sinora seguita, assicurando un orientamento favorevole sul provvedimento in esame.

Aldo DI BIAGIO (PdL), relatore, dichiara di accogliere come un positivo stimolo le condivisibili considerazioni testé espresse, ricordando di avere, a sua volta, svolto una premessa di natura politica prima delle indispensabili riflessioni di natura tecnica sulle parti di competenza della XI Commissione. Per tali ragioni e considerata l'urgenza di convertire definitivamente in legge il decreto-legge in titolo, invita i gruppi a concluderne l'esame in sede consultiva sin dalla seduta odierna.

Alessia Maria MOSCA (PD), pur esprimendo perplessità sulle modalità con cui il Governo provvede a prorogare la partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alla missioni internazionali in corso, che denotano un'assenza di programmazione e la mancanza di una visione integrata sulla materia (non attribuibile, invece, al precedente Governo, che aveva proprio a tal fine istituito un fondo triennale), ritiene fondamentale che l'Italia dia seguito agli impegni assunti in campo internazionale ed assicuri il dovuto sostegno al personale militare e civile impegnato in territori coinvolti da eventi bellici. Per tali ragioni, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Nedo Lorenzo POLI (UdC), sebbene dichiari di condividere talune riserve, espresse dai deputati sinora intervenuti, in ordine alle modalità segmentate con cui si provvede alla proroga delle missioni internazionali in corso, giudica necessario approvare sollecitamente tale provvedimento, per dare il doveroso sostegno alle iniziative internazionali intraprese in favore dei processi di pace e di stabilizzazione dei Paesi coinvolti in conflitti di guerra. Preannuncia, pertanto, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 16.05.

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COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 9 dicembre 2009.

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago.
C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 16.05 alle 16.10.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 9 dicembre 2009.

Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale.
C. 1079 Bobba, C. 2418 Cazzola, C. 2610 Delfino.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 16.10 alle 16.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 9 dicembre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.15 alle 16.20.