CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 dicembre 2009
260.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 dicembre 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo e Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 13.15.

Decreto-legge 152/09: Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.
C. 3016, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite III e IV).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Scelli, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra il provvedimento in esame e osserva che questo si compone di 6 articoli ed è volto convertire in legge, con modificazioni, il decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.
L'articolo 4, recante disposizioni in materia penale, rientra negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia.

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Il comma 1 stabilisce che alle missioni internazionali di cui al decreto-legge in esame si applichino le disposizioni previste dall'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.
L'articolo 5 del citato decreto-legge prevede l'applicabilità al personale militare impegnato nelle missioni internazionali, sia della disciplina del codice penale militare di pace che di quella di cui all'articolo 9, commi 3, 4 (lettere a, b, c, d), 5 e 6 del decreto legge n. 421 del 2001 (Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom»), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002.
L'articolo 5, comma 2, segnatamente, stabilisce che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate. Per i reati commessi dagli stranieri - come per quelli comuni commessi dai cittadini italiani durante le missioni - il comma 3 stabilisce la competenza territoriale del Tribunale di Roma, al fine di evitare conflitti di competenza e consentire unitarietà di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie, nonché un più diretto e efficace collegamento tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.
Il comma 4 attribuisce al Tribunale (ordinario) di Roma anche la competenza territoriale sui reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del Codice della navigazione e per quelli ad essi connessi (ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale) ove siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere, accertati nelle aree in cui si svolge l'operazione militare in Somalia denominata «Atalanta».
Il comma 5, prevede che nei casi di arresto in flagranza o fermo, ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per i reati i citati reati di pirateria, qualora esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione dell'autorità giudiziaria, si applica l'articolo 9, comma 5, del decreto legge n. 421 del 2001.
Il comma 6, consente infine all'autorità giudiziaria italiana, a seguito del sequestro, di disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente o al proprietario della nave o dell'aeromobile catturati con atti di pirateria.
Infine, ricorda che il recente decreto legge 15 giugno 2009, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria, convertito dalla legge 22 luglio 2009, n. 100, ha introdotto i commi 6-bis e 6-ter.
Il nuovo comma 6-bis prevede che: fuori dell'ipotesi di giurisdizione italiana di cui al nuovo comma 4, ai fini della individuazione della giurisdizione, siano applicate le norme contenute negli accordi internazionali di cui è parte l'Italia; così come formulata, la disposizione sembra avere portata generale, non limitata quindi alla missione Atalanta; siano autorizzati l'arresto, il fermo, il trasferimento dei «pirati» (o dei sospettati di pirateria), il sequestro delle loro navi o delle navi catturate, il sequestro dei beni rinvenuti a bordo nonché la detenzione a bordo della nave militare di tali persone «per il tempo strettamente necessario al trasferimento» nel Paese titolare della giurisdizione. La disposizione precisa che le stesse misure sono adottabili in quanto previste da accordi internazionali sulla pirateria di cui è parte il nostro Paese.
Il comma 6-ter reca, infine, una disposizione transitoria secondo cui: le nuove norme sono applicabili immediatamente agli eventuali procedimenti pendenti; per le comunicazioni relative ai procedimenti in corso relativi ad operazioni antipirateria possono essere utilizzati strumenti telematici.

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Nel corso dell'esame del provvedimento il Senato ha aggiunto sette ulteriori commi all'articolo 4.
I commi da 1-bis a 1-quinquies disciplinano l'ipotesi in cui il pubblico ministero debba far svolgere accertamenti tecnici su mezzi militari impiegati nelle missioni all'estero.
In particolare, il comma 1-bis prevede che in tal caso gli accertamenti siano qualificati come urgenti e il sequestro del mezzo non possa durare più di 10 giorni, prorogabili di ulteriori 10 con decreto motivato del PM.
Il comma 1-ter precisa che laddove i suddetti accertamenti debbano essere svolti con l'ausilio di un consulente, il pubblico ministero debba richiedere al consulente lo svolgimento delle attività che richiedono il sequestro del mezzo entro 15 giorni - prorogabili di ulteriori 15 con decreto motivato del PM. Al termine delle operazioni il pubblico ministero disporrà il dissequestro del mezzo militare.
Il comma 1-quater disciplina l'ipotesi in cui la persona sottoposta alle indagini ha richiesto che all'accertamento - che riguarda cose il cui stato è soggetto a modificazione (accertamento tecnico non ripetibile) - si proceda in sede di incidente probatorio.
In tal caso, il provvedimento dispone che nella formazione dei ruoli d'udienza, all'udienza di assunzione della prova debba essere accordata priorità assoluta, ai sensi dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale.
Il comma 1-quinquies dispone che gli atti relativi al sequestro dei mezzi militari sottoposti ad accertamenti tecnici siano trasmessi con modalità telematica.
I commi 1-sexies e 1-septies disciplinano le conseguenze penali della condotta del militare in missione all'estero, in relazione alle ipotesi di uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica.
In particolare, il comma 1-sexies prevede che non sia punibile il militare che - per necessità delle operazioni militari - fa uso della forza o ordina di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità: alle direttive; alle regole di ingaggio; agli ordini legittimamente impartiti.
In tali casi, la disposizione prevede una scriminante, ovvero una circostanza che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità.
Il comma 1-septies disciplina invece l'ipotesi in cui il militare fa uso della forza o ordina di far uso della forza eccedendo colposamente i limiti stabiliti: dalla legge; dalle direttive; dalle regole di ingaggio; dagli ordini legittimamente impartiti. In tal caso, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.
Infine, il comma 1-octies interviene sull'articolo 260 del codice penale militare di pace, in tema di procedimento per l'incriminazione dei militari.
Il disegno di legge aggiunge al catalogo dei reati militari per i quali è necessaria la richiesta del Ministro le seguenti ulteriori fattispecie: a) movimento arbitrario di forze militari (articolo 115), che ricorre quando il comandante, senza speciale incarico o autorizzazione, ovvero senza necessità, ordina un movimento di forze militari; è punita con la reclusione militare da 1 a 7 anni; b) colposa intempestiva od omessa apertura di piego chiuso (articolo 116, secondo comma), che ricorre quando il comandante di una spedizione militare, avendo un piego da aprirsi in tempo o luogo determinato, colposamente lo apre in tempo o in luogo diverso, ovvero non lo apre; è punita, se dal fatto è derivato pregiudizio al buon esito della spedizione, con la reclusione militare fino a tre anni; c) omessa esecuzione di un incarico, dovuta a negligenza (articolo 117, terzo comma), che ricorre quando il comandante di una forza militare, senza giustificato motivo e per negligenza, non esegue l'incarico affidatogli; è punita con la reclusione militare fino ad un anno; d) colposa distruzione o sabotaggio di opere militari (articolo 167, terzo comma), che Ricorre quando il militare colposamente distrugge o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi

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o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato; è punita con la reclusione militare fino a 5 anni.
Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 dicembre 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo e Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 13.25.

Sull'ordine dei lavori.

Roberto RAO (UdC) chiede che l'avvio dell'esame dei provvedimenti in materia di impossibilità a comparire in udienza sia rinviato al fine di consentire l'abbinamento della proposta di legge n. 3013 presentata dall'onorevole Vietti in corso di assegnazione. Ritiene che la circostanza che anche un gruppo di opposizione presenti un provvedimento sulla predetta materia abbia una valenza politica della quale non si può non tener conto sin dall'inizio dell'esame.

Giulia BONGIORNO, presidente, pur comprendendo le ragioni politiche della richiesta dell'onorevole Rao, ritiene che questa non possa essere accolta, in quanto non ritiene opportuno condizionare l'avvio dell'esame dei provvedimenti alla data di assegnazione di determinate proposte di legge. A tale proposito fa presente che anche il gruppo dell'Italia dei valori ha preannunciato la presentazione di una proposta di legge in materia di impossibilità a comparire in udienza.

Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza.
C. 889 Consolo, C. 2964 Biancofiore, C. 2982 La Loggia e C. 3005 Costa.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

Enrico COSTA (PdL), relatore, rileva che i provvedimenti all'ordine del giorno sono diretti a modificare l'articolo 420-ter del codice di procedura penale, con la finalità di identificare normativamente le attività - esercitate da soggetti che rivestono cariche pubbliche di rilievo costituzionale - che costituiscono impedimento a comparire nelle udienze.
Prima di descrivere le caratteristiche dei testi in esame, ritiene necessario soffermarsi sulla ratio di tali interventi legislativi.
Le proposte in esame mirano a garantire un equilibrato esercizio sia della giurisdizione, sia delle competenze del Parlamento e del Governo, tutte funzioni costituzionalmente garantite.
È senz'altro compito del legislatore fissare normativamente i confini ed i relativi margini di azione affinché non si realizzino interferenze ed invasioni di campo e si concreti, invece, il puntuale bilanciamento tra poteri costituzionali, ponendo così le basi per un assetto organizzativo dell'esercizio delle rispettive funzioni effettivamente aderente al principio di leale collaborazione più volte richiamato sul punto dalla giurisprudenza della Consulta.
Il riservare alla libera interpretazione del Giudice la validità, la forza e la concretezza di un impegno istituzionale o politico di un componente di un organo costituzionale costituisce un serio squilibrio tra l'azione di chi esercita funzioni giurisdizionali - meritevoli certamente di puntuale assolvimento - e quella di altri organi costituzionali che finirebbero per vedersi imposta dall'esterno l'agenda delle proprie attività. Il che, oltre che creare un continuo stato di tensione e conflitto, andrebbe a realizzare una compenetrazione

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ed una confusione tra attività che la Costituzione ha separato in modo netto, con ciò compromettendo altresì il buon funzionamento delle istituzioni. È pertanto essenziale, al fine di sottrarre ad un'interpretazione soggettiva il giudizio sul merito e sulla concretezza delle attività istituzionali e politiche correlate alla carica, un intervento del legislatore che definisca oggettivamente le situazioni di legittimo impedimento, non certo per prevederne ipotesi di presunzione assoluta di sussistenza, bensì per coglierne eventualmente i connotati di "puntuale continuatività".
Passando all'esame dei testi, che nello specifico sono Consolo n. 889, Biancofiore n. 2964, La Loggia n. 2982, Costa n. 3005, (mentre il testo Vietti n. 3013 sarà oggetto di una integrazione di relazione che ne illustrerà le specificità) occorre ribadire che le proposte di legge riconoscono - ciascuna con caratteristiche diverse - la natura di impedimento a partecipare alle udienze ad una serie di attività svolte da soggetti che ricoprono determinate cariche pubbliche a rilevanza costituzionale.
L'effetto di tali proposte di legge è il rinvio dell'udienza penale, per la durata dell'impedimento, con la fissazione di una nuova udienza.
Tra le diverse proposte vi sono comunque differenze sia sulle modalità di applicazione sia sull'ambito soggettivo.
Per quanto riguarda l'ambito soggettivo, la proposta n. 889 (Consolo) riguarda soltanto i parlamentari; la proposta n. 2964 (Biancofiore) il Presidente del Consiglio e i Ministri; la proposta n. 3005 (Costa) il Presidente del Consiglio, i Ministri, i Sottosegretari e i parlamentari; mentre, infine, la proposta n. 2982 (La Loggia) il Presidente della repubblica, il Presidente del Consiglio, i membri del Governo e i parlamentari. Tutte le proposte di legge si riferiscono al caso in cui tali soggetti siano imputati in un procedimento penale.
In merito, invece, all'ambito oggettivo delle attività da cui può derivare l'impedimento, la proposta n. 889 (Consolo) fa riferimento all'attività parlamentare; la proposta n. 2964 (Biancofiore) all'esercizio della funzione di governo; la proposta n. 2982 (La Loggia) agli atti propri delle funzioni attribuite ai soggetti indicati (per il tempo preparatorio, contestuale e successivo necessario al compimento dell'atto); e la proposta n. 3005 (Costa) allo svolgimento di attività inerenti alle funzioni istituzionali o politiche dei soggetti indicati.
Tale ultima proposta di legge disciplina anche il caso di impedimento continuativo in relazione alle funzioni svolte, prevedendo un'attestazione da parte degli uffici di appartenenza e un obbligo per il giudice di rinviare l'udienza per il periodo indicato (comunque non superiore a sei mesi). Si stabilisce anche che il corso della prescrizione rimane sospeso per l'intera durata dell'impedimento.
Pertanto, in relazione all'ambito oggettivo, le proposte di legge n. 889 e n.3005 individuano in termini più ampi le attività che danno luogo a impedimento: la proposta n. 889 fa riferimento all'«attività parlamentare», la proposta n. 3005 allo «svolgimento di attività inerenti alle funzioni istituzionali o politiche» dei soggetti indicati.
Sottolinea come il dibattito in Commissione su un tema tanto rilevante possa e debba costituire un'occasione per far ripartire il dialogo tra forze politiche responsabili, a partire da quelle che con approccio costruttivo alla materia si sono impegnate a predisporre una proposta. È fondamentale partire dalla consapevolezza che non ci sono testi blindati, ma una seria e concreta apertura al confronto, per giungere ad una legge che costituisca una tregua istituzionale solida, seria e giuridicamente consistente.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che prima di procedere agli interventi sui testi presentati sia opportuno effettuare una serie di audizioni di costituzionalisti e processualisti al fine di mettere in giusta evidenza tutte le diverse questioni che le proposte di legge in esame pongono, anche sotto il profilo tecnico-giuridico.

Giulia BONGIORNO, presidente, dopo aver ricordato che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è la sede più opportuna per organizzare i

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lavori della Commissione anche in merito alle audizioni da svolgere, ritiene che i soggetti da sentire debbano essere indicati già nel corso di questa settimana, affinché nella prossima si possano poi effettuare le audizioni stabilite.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.
C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa, C. 972 Oliverio, C. 954 Misiti e C. 1767 Occhiuto.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 dicembre 2009.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che sono stati presentati subemendamenti all'emendamento 1.100 del relatore (vedi allegato). Invita quindi il relatore ed il Governo ad esprimere i pareri sulle proposte emendative.

Angela NAPOLI (PdL) esprime parere favorevole sul subemendamento Vietti 0.1.100.1, invita al ritiro del subemendamento Sisto 0.1.100.2, esprime parere contrario sul subemendamento Vietti 0.1.100.3, parere favorevole sul subemendamento Lo Moro 0.1.100.40, identico al suo subemendamento 0.1.100.4, parere contrario sul subemendamento Vietti 0.1.100.5, parere favorevole sul subemendamento Lo Moro 0.1.100.6, identico al suo subemendamento 0.1.100.7, parere contrario sul subemendamento Di Pietro 0.1.100.50.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO si rimette alla Commissione sul subemendamento Vietti 0.1.100.1, invita al ritiro del subemendamento Sisto 0.1.100.2, esprime parere contrario sul subemendamento Vietti 0.1.100.3, invita al ritiro degli identici subemendamento Lo Moro 0.1.100.40, 0.1.100.4 del relatore, esprime parere contrario sul subemendamento Vietti 0.1.100.5, invita al ritiro degli identici subemendamenti Lo Moro 0.1.100.6 e 0.1.100.7 del relatore, esprime infine parere contrario sul subemendamento Di Pietro 0.1.100.50.

Doris LO MORO (PD) invita il rappresentante del Governo a modificare il parere espresso sul proprio subemendamento 0.1.100.6, volto a sopprimere la rubrica dell'articolo 2, riferita erroneamente agli effetti penali della condanna.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ritiene di non modificare il proprio parere per due ragioni: una di merito e l'altra di metodo. In base alla prima, ritiene corretta la rubrica, in quanto l'articolo 2 ha per oggetto proprio determinati effetti penali della condanna e non, come da alcuni ritenuto, delle pene accessorie; in base alla seconda, rileva che sono state emanate tre identiche circolari da parte delle Presidenze di Camera, Senato e Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di drafting, in base alle quali ogni articolo deve essere corredato da una rubrica.

Giulia BONGIORNO, presidente, intervenendo sulla questione di metodo sollevata dal sottosegretario Caliendo, rileva che le richiamate circolari e, nel caso in esame, quella del Presidente della Camera costituiscono delle raccomandazioni che non hanno alcun contenuto vincolante. Ciò significa che nulla esclude che possa essere soppressa la rubrica di un articolo.

Enrico COSTA (PdL) esprime apprezzamento per l'ampia condivisione che sembra essersi raggiunta sul provvedimento in esame. Tuttavia, invita il relatore ed il rappresentante del Governo a meglio valutare il subemendamento Sisto 0.1.100.2, volto a precisare che il provvedimento in esame si applica ai soggetti sottoposti a misure di prevenzione a condizione che siano imputati in un processo penale. La ratio del subemendamento è quella di ridurre il rischio di una applicazione

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della nuova normativa anche a quei casi in cui il candidato si avvalga del sostegno elettorale di soggetti che a sua insaputa siano sottoposti a misura di prevenzione. Il subemendamento in questione, quindi, prevede che la nuova disciplina trovi applicazione solo quando il soggetto sottoposto a misura di prevenzione sia anche imputato.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ribadisce la sua contrarietà al subemendamento Sisto 0.1.100.2, rilevando come esso sia contrario allo spirito delle proposte di legge abbinate, le quali sono volte a prevedere una vera e propria anticipazione della risposta dello Stato al caso in cui un soggetto sottoposto a misure di prevenzione intenda svolgere campagna elettorale a favore di un determinato candidato.

Angela NAPOLI (PdL), relatore, concorda con il rappresentante del Governo.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) ritiene che l'emendamento 1.100 del relatore sia formulato in modo determinato e pienamente condivisibile.

Antonino LO PRESTI (PdL) esprime forti perplessità sul subemendamento Di Pietro 0.100.1.50 ritenendo che sia anche estraneo per materia.

Giulia BONGIORNO, presidente, intervenendo in relazione al subemendamento Di Pietro 0.100.1.50, osserva che questo sarebbe in realtà irricevibile, in quanto non è volto a modificare l'emendamento 1.100 del relatore, non potendosi quindi qualificare in senso tecnico come un subemendamento. La proposta emendativa in esame presenta piuttosto il contenuto tipico di un articolo aggiuntivo, che tuttavia risulta presentato oltre la scadenza dei termini.

Federico PALOMBA (IdV), preso atto dell'intervento del Presidente, ritira il subemendamento Di Pietro 0.100.1.50, del quale è cofirmatario. Tuttavia, invita la Commissione a riflettere, anche in vista di un ulteriore intervento normativo, sullo questione di tale proposta emendativa ed in particolare sui limiti che dovrebbero essere posti alla candidabilità in elezioni sia politiche che amministrative, nonché alle cause ostative all'assunzione di incarichi di governo.

Rita BERNARDINI (PD) esprime forti perplessità sulle proposte di legge in esame, nonché sull'emendamento presentato dal relatore, ritenendo incongruo stabilire che a uno stesso soggetto possa essere vietato il compimento di attività si campagna elettorale ed essere invece consentito di candidarsi direttamente nella medesima competizione elettorale.

Giulia BONGIORNO, presidente, replicando all'onorevole Bernardini, rileva che in realtà il divieto oggetto delle proposte di legge in esame viene applicato ad un soggetto per il quale la legge già prevede il divieto di candidarsi in elezioni sia politiche che amministrative.
Dopo avere ricordato che alle ore 14 è convocata presso la Commissione una audizione del Ministro della Giustizia, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

AUDIZIONI

Mercoledì 9 dicembre 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il Ministro della giustizia Angelino Alfano ed il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.05.

Audizione del Ministro della giustizia sulle annunciate riforme in materia di giustizia.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

Giulia BONGIORNO, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

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Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.
Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Angelino ALFANO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Rita BERNARDINI (PD), Federico PALOMBA (IdV), Matteo BRIGANDÌ (LNP), Donatella FERRANTI (PD), Anna ROSSOMANDO (PD), Angela NAPOLI (PdL), Cinzia CAPANO (PD) e Guido MELIS (PD).

Giulia BONGIORNO, presidente, ringrazia il Ministro e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
Atto n. 150.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sugli esiti della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni giustizia dei Parlamenti dell'Unione europea, svoltasi a Stoccolma l'11 e il 12 ottobre 2009.
Sulla programmazione dei lavori della Commissione.