CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 dicembre 2009
255.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 3 DICEMBRE 2009

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 dicembre 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 9.40.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).
C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012.
C. 2937 e relativa nota di variazione C. 2937-bis Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1o dicembre 2009.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, segnala che al disegno di legge di bilancio sono stati presentati 154 emendamenti, dei quali 30 risultano inammissibili. Quanto ai profili di ammissibilità di tali proposte emendative, ricorda che, ai fini dell'individuazione dei limiti di emendabilità agli stanziamenti di spesa del disegno di legge di bilancio, occorre tenere conto anche del disposto dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalle legge n. 133 del 2008, la cui applicazione, originariamente limitata all'esercizio finanziario 2009, è stata estesa al 2010 dall'articolo 23, comma 21-quater, del decreto-legge n. 78 del 2009, ai sensi del quale, in via sperimentale, limitatamente agli anni 2009 e 2010, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, è stata introdotta la possibilità, nell'ambito della legge di bilancio, di rimodulare le dotazioni finanziarie tra i programmi di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito. Rileva, pertanto, che per effetto di tale disposizione possono essere rimodulati, nell'ambito del disegno di legge di bilancio, anche gli stanziamenti determinati da disposizioni legislative sostanziali, purché la rimodulazione sia effettuata tra stanziamenti inclusi in programmi appartenenti alla medesima missione. Nel caso di modifiche agli stanziamenti appartenenti a differenti missioni, quindi, non sono ammissibili gli emendamenti che incidano sulla quota di risorse rimodulabili se le stesse sono riconducibili a disposizioni legislative sostanziali. Alla luce dei criteri sopra richiamati, devono pertanto considerarsi estranei per materia i seguenti emendamenti volti a modificare, in aumento, gli importi iscritti in unità previsionali di base interamente determinate da fattore legislativo, utilizzando a copertura risorse appartenenti a missioni differenti, nonché gli emendamenti che modificano in aumento unità previsionali di base che non recano stanziamenti rimodulabili:
Monai Tab. 2.18, Meta Tab. 2.81, che prevedono l'incremento dell'u.p.b. 2.5.2 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione Diritto alla mobilità, programma Sviluppo della sicurezza del trasporto ferroviario;
Monai Tab. 2.43 e Meta Tab. 2.80, che prevedono l'incremento dell'u.p.b. 5.1.6 dello stato di previsione del Ministero

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delle infrastrutture e dei trasporti, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca nel settore dei trasporti;
Giacomoni Tab. 2.99, che prevede l'incremento dell'u.p.b. 1.3.2 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, missione l'Italia in Europa e nel mondo, programma Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica. L'emendamento presenta anche profili problematici dal punto di vista della copertura dal momento, che prevede la riduzione dell'u.p.b. 25.2.3 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, che non reca stanziamenti rimodulabili;
Rubinato Tab. 2.135, che prevede l'incremento dell'u.p.b. 1.4.6 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, programma Sistemi ferroviari;
Anna Teresa Formisano Tab. 2.151, che prevede l'incremento dell'u.p.b. 2.3.6 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Trasferimenti a carattere generale ad enti locali;
Tassone Tab. 2.148, che prevede l'incremento dell'u.p.b. 3.3.6 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, missione Ordine pubblico e sicurezza, programma Pianificazione e coordinamento forze di polizia, la quale non reca stanziamenti di competenza rimodulabili;
Ghizzoni Tab. 2.82, che prevede l'incremento dell'u.p.b. 16.1.3 , dello stato di previsione del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione Istruzione scolastica, programma Sostegno all'istruzione, che reca stanziamenti rimodulabili in quanto determinati da disposizioni legislative sostanziali;
Libè Tab. 2.100, che prevede l'incremento dell'u.p.b. 9.1.2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Diritto alla mobilità, programma Sostegno allo sviluppo del trasporto, che reca stanziamenti rimodulabili, ma il cui rifinanziamento è previsto dalla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria;
Compagnon Tab. 2.139, che prevede l'incremento dell'u.p.b. 9.1.6 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione Diritto alla mobilità, programma Sostegno allo sviluppo del trasporto che reca stanziamenti rimodulabili in quanto determinati da disposizioni legislative sostanziali;

Alla luce dei criteri sopra richiamati, sono altresì inammissibili per carenza di compensazione gli emendamenti, privi di copertura finanziaria o che prevedono l'utilizzo a copertura di stanziamenti di unità previsionali di base privi di risorse rimodulabili o che propongono riduzioni eccedenti l'importo corrispondente, per ciascuna unità previsionale oggetto di variazione, alla somma degli stanziamenti dei capitoli rimodulabili. Fa presente, in proposito, che in quest'ultimo caso, nel valutare gli stanziamenti rimodulabili, si è anche verificato se le modifiche previste dagli emendamenti hanno riguardato programmi all'interno della medesima missione. In considerazione dei suddetti criteri, ritiene, quindi, che siano inammissibili per carenza di compensazione i seguenti emendamenti:
Calvisi Tab. 2.30, che prevede l'incremento dell'u.p.b. 2.3.2. dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Regolazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale, senza, tuttavia, prevedere una specifica copertura finanziaria;
Zaccaria Tab. 8.1, che prevede l'incremento dell'u.p.b. 5.1.2 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, missione Immigrazione, accoglienza e garanzia

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dei diritti, programma Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, senza, tuttavia, prevedere una specifica copertura finanziaria;
Bitonci Tab. 2.35 e Tab. 2.41, Pianetta Tab. 2.61, che prevedono la riduzione con finalità di copertura dell'u.p.b. 25.2.3 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, che non reca stanziamenti rimodulabili;
Di Biagio Tab. 2.65 e Tab. 2.67, che utilizzano con finalità di copertura l'unità previsionale di base 21.3.3, missione Organi costituzionali, di rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri, programma Presidenza del Consiglio dei ministri la cui quota rimodulabile è interamente determinata da fattore legislativo;
Di Pietro Tab. 2.45, Tab. 2.46, Tab. 2.48, Tab. 2.49 e Tab. 2.50, Taglialatela Tab. 2.58, e Gioacchino Alfano Tab. 2.97, in quanto prevedono, con finalità di copertura, la riduzione della dotazione dell'unità previsionale di base 1.2.1 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativa alla missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Regolazione, giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità, in misura superiore alla somma degli stanziamenti rimodulabili;
Libè Tab. 2.152, che utilizza con finalità di copertura l'unità previsionale di base 24.1.1. dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma Servizi generali, formativi, assistenza legale e approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche, che non presenta sufficienti disponibilità;
Di Biagio Tab. 4.1, che utilizza con finalità di copertura l'unità previsionale di base 3.3.2 dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione Tutela della salute, programma Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria, che non presenta sufficienti disponibilità;
Di Biagio Tab. 6.1 e Tab. 6.4, che utilizzano con finalità di copertura l'unità previsionale di base 1.2.2 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, missione L'Italia in Europa e nel mondo, programma Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali, che non presenta sufficienti disponibilità;

Fa, infine, presente che risulta inammissibile per inidoneità della compensazione l'emendamento Peluffo Tab. 5.1, che reca una dequalificazione della spesa prevedendo la riduzione di unità previsionali di base di conto capitale per la copertura di oneri di natura corrente.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede che nel riesame dell'ammissibilità delle proposte emendative presentate dal suo gruppo recanti interventi finalizzati allo sviluppo dell'economia sia applicato il medesimo metro di valutazione utilizzato nella valutazione delle proposte emendative Marinello 2.0192, Milanese 2.069 e Gioacchino Alfano 2.0232, che, come evidenziato dallo stesso Presidente in sede di valutazione di ammissibilità, recano una serie di disposizioni volte a favorire lo sviluppo del credito nel Mezzogiorno.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nel richiamare le considerazioni di carattere generale svolte in materia di ammissibilità delle proposte emendative nella seduta del 19 novembre, evidenzia che le diverse valutazioni sulle proposte emendative sono da attribuirsi alla loro diversa portata delle misure proposte. In ogni caso, si riserva di effettuare una nuova valutazione in ordine all'ammissibilità delle proposte emendative presentate. Rinvia quindi il seguito dell'esame dei provvedimenti ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.55.

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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 dicembre 2009. - Presidenza del Presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 10.

DL 170/09: Disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici.
C. 2990 Governo.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, rileva che il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 27 novembre 2009, n. 170, che reca una disposizione correttiva del decreto-legge n. 134 del 2009, in materia di concorsi per dirigenti scolastici.
Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione bilancio, rilevato che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica, sottolinea che la relazione illustrativa specifica che il provvedimento medesimo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito, osserva che, al fine di verificare la sussistenza della neutralità finanziaria della norma, andrebbe acquisita una valutazione, da parte del Governo, circa i possibili effetti dell'abrogazione in esame rispetto al contenzioso in essere e rispetto alle posizioni di diritto costituite.

Il sottosegretario Luigi CASERO si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, alla luce dell'esigenza evidenziata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge.

La seduta termina alle 10.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 dicembre 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 10.05.

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
Atto n. 150.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 1o dicembre 2009.

Il sottosegretario Luigi CASERO, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta di ieri, deposita agli atti della Commissione due documenti predisposti rispettivamente dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero della giustizia (vedi allegato).

Rocco GIRLANDA (PdL), relatore, chiede di poter rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di valutare la documentazione depositata dal rappresentante del Governo.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell'esame dello schema di decreto.

La seduta termina alle 10.10.

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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 dicembre 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 10.10.

Schema di regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico omnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo.
Atto n. 155.

(Rilievi alle Commissioni I e XI).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e conclusione - Valutazioni favorevoli).

La Commissione inizia l'esame dello schema di regolamento in oggetto.

Pietro FRANZOSO (PdL), relatore, illustra il contenuto dello schema di regolamento, che reca disposizioni relative alla determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo, a carico della finanza pubblica, per i rapporti di lavoro dipendente ed autonomo. Nel rilevare che il testo non è corredato di relazione tecnica, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, ricorda che alla normativa che ha previsto l'emanazione del regolamento in esame non erano stati ascritti effetti finanziari, e osserva che la disciplina in esame è suscettibile di restringere l'ambito applicativo delle norme. L'articolo 7 dello schema in esame prevede, infatti, che il regime limitativo delle retribuzioni si applichi ai contratti stipulati e agli incarichi conferiti successivamente l'entrata in vigore del regolamento e non anche a quelli in corso, come sembrerebbe essere previsto l'articolo 3, comma 52-bis, della legge n. 244 del 2007. Sul punto ritiene, pertanto, opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Il sottosegretario Luigi CASERO conferma che il provvedimento in esame non presenta profili problematici di carattere finanziario.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che l'esame della Commissione bilancio non debba limitarsi ad una mera verifica contabilistica dell'assenza di nuovi oneri per la finanza pubblica, ma debba estendersi anche ad un esame più ampio degli effetti finanziari delle disposizioni. In questa ottica, sottolinea che le disposizioni contenute nella legge finanziaria del 2008 volte al contenimento delle retribuzioni di consulenti e dipendenti pubblici disegnavano una riforma di carattere sistematico, suscettibile di determinare rilevanti risparmi per la finanza pubblica, sostanzialmente vanificati dalla formulazione dello schema di regolamento in esame, che limita l'applicabilità delle nuove disposizioni ai contratti stipulati e agli incarichi conferiti successivamente l'entrata in vigore del regolamento.

Il sottosegretario Luigi CASERO osserva che, come rilevato anche dal relatore, alle disposizioni delle quali il regolamento in esame costituisce attuazione non erano stati ascritti effetti finanziari e ribadisce, pertanto, la propria valutazione sul provvedimento.

Pietro FRANZOSO (PdL), relatore, propone di valutare favorevolmente lo schema di regolamento.

Massimo VANNUCCI (PD), nel rilevare come con il regolamento in esame si sia persa l'occasione per incidere in modo significativo sulla spesa delle pubbliche amministrazioni, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

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Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/8/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, 2008/9/CE che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, e 2008/117/CE recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie.
Atto n. 154.
(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Massimo BITONCI (LNP), relatore, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame, in attuazione della delega legislativa contenuta nella legge comunitaria 2008, reca attuazione della direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che con effetto dal 1o gennaio 2010 e, per talune disposizioni, dal 1o gennaio 2011 e dal 1o gennaio 2012, prevede, ai fini IVA, nuovi criteri in materia di territorialità delle prestazioni di servizi, della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che, con effetto dal 1o gennaio 2010, introduce una nuova procedura per il rimborso delle imposte ai soggetti passivi stabiliti in uno Stato membro diverso da quello tenuto al rimborso, della direttiva 2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che, con effetto dal 1o gennaio 2010, modifica la direttiva 2006/112/CE in materia di lotta alle frodi fiscali connesse alle operazioni intracomunitarie.
Quanto ai profili di interesse della Commissione bilancio, con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettere da a) a s) e all'articolo 3, rileva che, in considerazione dell'ampia portata e complessità delle modifiche introdotte, sarebbe stato opportuno disporre di più puntuali ed analitici elementi di valutazione. Giudica, inoltre, opportuno avere indicazioni circa gli effetti finanziari della disposizione che integra il terzo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, non considerata dalla relazione tecnica. Osserva, infatti, che tale disposizione, introducendo la detraibilità dell'imposta assolta su alcune operazioni esenti di natura finanziaria, assicurativa e creditizia effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori della Comunità, appare suscettibile di determinare effetti di minore gettito. Per quanto attiene, invece, alle lettere t), u) e v) del comma 1 dell'articolo 1, ritiene necessario un chiarimento del Governo circa i possibili effetti finanziari derivanti dalle procedure di rimborso recate dalle norme in esame, con particolare riferimento ai costi connessi all'utilizzo di strumenti elettronici e telematici finalizzati alla ricezione delle istanze di rimborso ed allo scambio di informazioni tra i soggetti interessati dalla procedura. Tale chiarimento si rende, a suo avviso, necessario anche alla luce di quanto affermato dall'analisi di impatto sulla regolamentazione, secondo la quale l'Agenzia delle entrate dovrà realizzare un portale elettronico per la gestione delle richieste di rimborso.

Il sottosegretario Luigi CASERO si riserva di fornire successivamente i chiarimenti richiesti dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, alla luce dell'esigenza evidenziata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo.

La seduta termina alle 10.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 dicembre 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 14.20.

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Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
Atto n. 150.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta antimeridiana.

Rocco GIRLANDA (PdL), relatore, alla luce dei chiarimenti contenuti nella documentazione depositata dal rappresentante del Governo nella seduta odierna, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (atto n. 150),
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
all'articolo 16, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 4 sopprimere il secondo periodo;
dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. Le amministrazioni competenti provvedono all'istituzione e alla tenuta del registro di cui al comma 1 e dell'albo dei formatori per la mediazione di cui al comma 5 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato»;
all'articolo 17, aggiungere, in fine, il seguente comma: «8-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni»;
all'articolo 20, sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede annualmente attraverso il versamento delle risorse di cui al comma 2 alla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia dell'entrate - Fondi di bilancio».

Il vice ministro Giuseppe VEGAS concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 dicembre 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).
C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012.
C. 2937 e relativa nota di variazione C. 2937-bis Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, con riferimento alle richieste di riesame delle

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valutazioni in ordine all'ammissibilità delle proposte emendative comunica che, ad un più approfondito esame, possano ritenersi ammissibili le seguenti proposte emendative, già dichiarate inammissibili per estraneità di materia: Borghesi 2.433, Borghesi 2.435, Marchi 2.674, Vannucci 2.675, Ghizzoni 2.677 Ghizzoni e Boccia 2.678, D'Antoni 2.820, Livia Turco 2.866, Mario Pepe (PD) 2.943, Commercio 2.1514, 2.1515 e 2.1531, Miotto 2.1643, Naro 2.1769, Borghesi 2.082, 2.086 e 2.0103, 2.089, 2.0105, 2.552, 2.439 e 2.440, 2.438 e 2.090 Borghesi, Gioacchino Alfano 2.1682, limitatamente al comma 57. Ritiene, altresì, ammissibili le seguenti proposte emendative: Del Tenno 2.1226, nel presupposto che il Governo presenti, prima della votazione del medesimo, apposita relazione tecnica; Toccafondi 2.1228 e Zorzato 2.1281, con esclusione dei commi da 57 a 64, che hanno natura ordinamentale, e nel presupposto che il Governo presenti, prima della votazione del medesimo, apposita relazione tecnica; Gioacchino Alfano 2.1611, nel presupposto che il Governo presenti, prima della votazione del medesimo, apposita relazione tecnica; Gioacchino Alfano 2.1624, nel presupposto che il Governo presenti, prima della votazione del medesimo, apposita relazione tecnica; Milanese 2.1297, Aracu 2.1269 e Gioacchino Alfano 2.1476, nel presupposto che il Governo presenti, prima della votazione dei medesimi, apposita relazione tecnica che attesti l'effettiva possibilità che dagli emendamenti derivino maggiori entrate; Marinello 2.0192 e Gioacchino Alfano 2.0232 e Milanese 2.069, anche con riferimento ai commi da 12 a 17, nel presupposto che il Governo presenti, prima della votazione dei medesimi, apposita relazione tecnica e a condizione che, al comma 12, venga specificato che le banche di credito cooperativo di cui trattasi, siano solo quelle che rivestono la qualifica di azionista della Banca del Mezzogiorno; ciò al fine di superare il precedente rilievo di ammissibilità fondato sul carattere ordinamentale e non funzionale alla creazione della Banca medesima dei prede tetti commi; Bitonci 2.0168.
Comunica, altresì, che, pur potendo essere riconsiderati in ragione della materia, mantengono tuttavia profili di carenza di copertura o compensazione inidonea, e pertanto sono da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative: Osvaldo Napoli 2.207 e Borghesi 2.432. Ritiene altresì che, ad un più approfondito esame, possano ritenersi ammissibili le seguenti proposte emendative, già dichiarate inammissibili per carenza o inidoneità della copertura: Catone 2.44, Leo 2.106 e 2.107, Bitonci 2.285, Di Giuseppe 2.572, Paladini Tab. C.34.
Conferma l'inammissibilità delle seguenti proposte emendative: 2.1377, limitatamente ai commi 57 e 58; 2.1375; 2.1376, 2.1374 e 2.1383 del Governo, recanti disposizioni ordinamentali.
Conferma, altresì, l'inammissibilità delle seguenti proposte emendative, recanti disposizioni di natura ordinamentale: 2.8; 2.63; 2.65; 2.77; 2.78; 2.86; 2.129; 2.133; 2.136; 2.206; 2.215; 2.246; 2.291, 2.324; 2.361; 2.370; 2.374; 2.393; 2.400; 2.478; 2.545; 2.479; 2.588; 2.594; 2.595; 2.597; 2.613; 2.614, 2.615; 2.666; 2.708; 2.827; 2.845; 2.847; 2.877; 2.946; 2.948; 2.958; 2.1055; 2.1099; 2.1100; 2.1001; 2.1134; 2.1138; 2.1143; 2.1157; 2.1185; 2.1186; 2.1218, limitatamente al comma 64; 2.1266; 2.1351; 2.1417; 2.1431; 2.1433; 2.1454; 2.1474; 2.1491; 2.1502; 2.1508; 2.1511; 2.1513; 2.1527; 2.1563; 2.1656; 2.1657; 2.1658; 2.1695; 2.1731; 2.1737; 2.1741; 2.1750; 2.1863; 2.08; 2.09; 2.010; 2.011; 2.013; 2.015; 2.016; 2.017; 2.025; 2.026; 2.027; 2.031; 2.032; 2.033; 2.034; 2.036; 2.038; 2.046; 2.047; 2.068; 2.091; 2.092; 2.0128; 2.0130; 2.0132; 2.0169; 2.0215; 2.437; 2.095; 2.263; 2.266; 2.1264; 2.1230; 2.1268; 2.1240; 2.1239; 2.1265; 2.1322; 2.1637; 2.1641; 2.1244; 2.1719; 2.1478; 2.1261; 2.1243.
Conferma, inoltre, l'inammissibilità delle seguenti proposte emendative, recanti disposizioni di natura microsettoriale: 2.58; 2.60; 2.61; 2.81; 2.178; 2.188; 2.209; 2.326; 2.328; 2.355; 2.368; 2.369; 2.370; 2.371; 2.372; 2.385; 2.386; 2.390; 2.391; 2.406; 2.407; 2.410; 2.495; 2.520; 2.596; 2.600; 2.692; 2.737; 2.860 ; 2.886;

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2.938; 2.944; 2.951; 2.1036; 2.1057; 2.1174; 2.1180; 2.1188; 2.1227; 2.1279; 2.1321; 2.1350; 2.1353; 2.1434; 2.1516; 2.1521; 2.1594; 2.1613; 2.1615; 2.1630; 2.1632; 2.1652; 2.1742; 2.1743; 2.1744; 2.1777; 2.1854; 2.03; 2.037; 2.1399; 2.445; 2.448; 2.561; 2.265; 2.95; 2.1618; 2.1247.
Conferma, altresì, l'inammissibilità delle seguenti proposte emendative, recanti disposizioni di natura localistica: 2.131; 2.247; 2.249; 2.398; 2.399; 2.538; 2.713; 2.752; 2.1011; 2.1403; 2.1489; 2.1498; 2.1730; 2.1745; 2.264; 2.1272.
Conferma, poi, che le seguenti proposte emendative sono da ritenere inammissibili in quanto non riconducibili al contenuto proprio della legge finanziaria: 2.331; 2.380; 2.404; 2.408; 2.549 e 2.554; 2.637; 2.844; 2.1397; 2.1492; 2.1608; 2.1617; 2.035; 2.1472.
È altresì confermata l'inammissibilità per carenza di compensazione delle seguenti proposte emendative: 2.15; 2.43; 2.45; 2.51; 2.134; 2.333; 2.401; 2.451; 2.453; 2.464; 2.468; 2.476; 2.477; 2.515; 2.521; 2.522; 2.566; 2.601; 2.735; 2.1087; 2.1088; 2.1529; 2.1540; 2.1580; 2.1638; 2.1736; 2.1737; 2.1782; 2.1768; 2.1785; 2.0.116; 2.0.118; 2.0.156; 2.0177; 2.0.187; Tab.C.24; Tab.C.25; Tab.C.26; Tab.C.27; 2.0.133. Resta confermata l'inammissibilità per compensazione inidonea dell'articolo aggiuntivo 2.0133.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede un ulteriore approfondimento sull'articolo aggiuntivo Damiano 2.0187, dichiarato inammissibile per carenza di copertura, in quanto nell'emendamento governativo relativo agli ammortizzatori sociali viene usata la medesima copertura. Precisa al riguardo che il fondo su cui insiste la copertura è capiente e non si propone l'utilizzo di risorse destinate a diritti soggettivi.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, si riserva di effettuare un'ulteriore valutazione sull'emendamento Damiano 2.0187 alla luce della valutazione che verrà svolta sull'emendamento del Governo successivamente alla trasmissione della relazione tecnica.

Ivano STRIZZOLO (PD) chiede di riesaminare ulteriormente il suo emendamento 2.51, dichiarato inammissibile per carenza di copertura, volto a dare attuazione alla sentenza della Corte costituzione n. 74 del 2009, che ha dichiarato illegittime le disposizioni della legge finanziaria 2008 che determinavano in una quota fissa, per gli anni dal 2008 al 2010, le entrate tributarie spettanti alla regione Friuli-Venezia Giulia riferibili alle ritenute IRPEF sui redditi da pensione. Precisa che l'emendamento in esame è volto a riconoscere alla regione Friuli-Venezia Giulia, in coerenza con il disposto della richiamata sentenza della Corte costituzionale, anche gli acconti relativi alle annualità 2008 e 2009.

Rolando NANNICINI (PD) con riferimento all'emendamento 2.246 dichiarato inammissibile per estraneità di materia, in quanto recante norme di natura ordinamentale, avente ad oggetto i debiti degli enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione nei confronti dello Stato, precisa che esso riguarda il patto di stabilità e pertanto ne chiede una ulteriore e più attenta valutazione, essendo a suo avviso materia attinente al contenuto proprio della legge finanziaria.

Pietro FRANZOSO (PdL) ritiene incongrua la conferma della dichiarazione di inammissibilità del proprio articolo aggiuntivo 2.03, che reca una disposizione interpretativa relativa all'individuazione delle aree fabbricabili ai fini fiscali. Al riguardo, sottolinea che si tratta di un intervento che, a suo avviso, non può ritenersi di carattere microsettoriale, in quanto si riferisce all'imposizione sulle aree fabbricabili ed interessa, pertanto, un comparto produttivo particolarmente esteso e rilevante dal punto di vista economico. Quanto al merito della proposta, osserva che l'attuale formulazione della normativa consente una vera e propria distorsione nell'applicazione delle imposte, consentendo agli enti locali di modificare il regime di tassazione dei terreni attraverso

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una semplice modifica del piano regolatore generale. Sollecita, quindi, la Presidenza a voler effettuare un ulteriore riesame della dichiarazione di inammissibilità della proposta emendativa.

Gian Luca GALLETTI (UdC) con riferimento al suo emendamento 2.1594 dichiarato inammissibile per estraneità di materia in quanto recante intervento microsettoriale, fa presente che esso riguarda il settore bieticolo-saccarifero, che è un settore vitale dell'agricoltura italiana e come tale non può a suo avviso rientrare nella definizione di intervento microsettoriale. Nel ricordare che analoghe disposizioni sono già state proposte ed ammesse con riferimento alla finanziaria 2007 e 2008, pur consapevole dei più stretti criteri di ammissibilità enunciati dalla presidenza, chiede che il richiamato emendamento possa essere ulteriormente riconsiderato.

Marino ZORZATO (PdL) appone la propria sottoscrizione all'articolo aggiuntivo Franzoso 2.03, associandosi alla richiesta di riesame in ordine all'ammissibilità della proposta emendativa.

Lino DUILIO (PD) rileva che la Presidenza ha confermato l'inammissibilità delle sue proposte emendative 2.827 e 2.209, ritenuti rispettivamente di carattere ordinamentale e microsettoriale. Al riguardo, osserva che l'emendamento 2.827 da lui presentato intende estendere anche alle società di revisione la possibilità di asseverare i piani economico-finanziari dei progetti di project financing, facoltà attualmente concessa solo ad istituti bancari. In proposito, ritiene che la natura dell'intervento previsto consenta di ritenere ammissibile la proposta emendativa. Segnala, altresì, che la Presidenza ha confermato l'inammissibilità dell'emendamento 2.209, che reca una disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 44, comma 1 del decreto-legge n, 112 del 2008, relativo ai contributi spettanti a Radio radicale. Si tratta, a suo avviso, di una decisione assolutamente irragionevole, in quanto il comma 53 dell'articolo 2 del disegno di legge finanziaria approvato dall'altro ramo del Parlamento già reca una disposizione interpretativa in materia di contributi all'editoria e riferita, in particolare, ad un organo di stampa di partito. Non ritiene, in questo quadro, giustificabile un diverso trattamento tra le testate giornalistiche e le emittenti radiofoniche, ritenendo pertanto necessario che la dichiarazione di inammissibilità, ove confermata, debba essere sorretta da diverse e più convincenti motivazioni e non possa trovare spiegazione nei diversi criteri di ammissibilità adottati nei due rami del Parlamento. Chiede, pertanto, che il giudizio di ammissibilità relativo alle due richiamate proposte emendative, ed in particolare alla seconda, possa essere riconsiderato e che, nel caso in cui lo si volesse confermare, vengano fornite motivazioni più esaustive.

Amedeo CICCANTI (UdC) rileva che la Presidenza ha confermato l'inammissibilità del suo emendamento 2.1695 nonché degli analoghi emendamenti Agostini 2.613, 2.614 e 2.615, che la Presidenza ha ritenuto di natura ordinamentale. In proposito, osserva che si tratta di una valutazione assolutamente non condivisibile, in quanto le disposizioni rientrano nel contenuto proprio della legge finanziaria, come testimonia la circostanza che le proposte emendative prevedono una modifica alla legge finanziaria per il 2005. Quanto alla portata delle proposte emendative, osserva che esse intendono introdurre una deroga al vincolo di assoluta intrasferibilità previsto dalla legge finanziaria per il 2005 per le aree del demanio dello Stato trasferite agli enti locali. Tutte le proposte emendative richiamate, al pari della proposta 2.492 presentata dal collega Zorzato, intendono intervenire per superare uno dei più gravi inconvenienti derivanti dall'applicazione del patto di stabilità interno, che ha sostanzialmente determinato una paralisi degli investimenti da parte degli enti territoriali. In questo senso, ritiene che le richiamate proposte emendative, consentendo che gli interventi volti alla realizzazione di opere di interesse

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pubblico siano realizzati da soggetti privati, ai quali sarebbe concesso un diritto di superficie ovvero una concessione, potrebbero permettere il contemporaneo raggiungimento dell'obiettivo della stabilità della finanza pubblica e del compimento di interventi infrastrutturali relativi, in particolare, ad impianti sportivi e attività di carattere sociale e culturale.

Gioacchino ALFANO (PdL) chiede che possa essere riconsiderato il giudizio di ammissibilità relativo agli emendamenti Aracu 2.77 e 2.78, recanti disposizioni in materia di gestione di immobili acquisiti al patrimonio pubblico, rilevando che la questione presenta una particolare importanza.

Massimo VANNUCCI (PD), associandosi alle considerazioni del collega Ciccanti, sollecita una nuova valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti da lui richiamati, che consentirebbero la realizzazione a livello territoriale di importanti interventi anche infrastrutturali per finalità di pubblica utilità. Anche a nome del proprio gruppo, chiede quindi alla Presidenza di verificare la possibilità di considerare ammissibili le ricordate proposte emendative, eventualmente valutando l'opportunità di una riformulazione del contenuto delle proposte stesse da parte del relatore.

Massimo POLLEDRI (LNP) pur condividendo l'applicazione di criteri stringenti ai fini della valutazione di ammissibilità delle proposte emendative, con riferimento all'emendamento Alessandri 2.886 ritiene di non poter cogliere le ragioni per la dichiarazione di estraneità per materia in quanto esso reca interventi relativi ad eventi calamitosi già considerati nel testo. Con riferimento poi all'emendamento 2.1057, già dichiarato inammissibile per estraneità di materia, rileva che esso reca un intervento in favore del polo di mantenimento pescante nord per la manutenzione delle armi, che saranno impiegate anche per quelle missioni di pace prese in considerazione nel testo del disegno di legge finanziaria. Chiede, pertanto, che la presidenza voglia rivalutare i giudizi espressi in ordine alle due richiamate proposte emendative.

Aldo DI BIAGIO (PdL) lamenta che la Presidenza abbia confermato la valutazione di inammissibilità dell'emendamento 2.1863 a sua prima firma. In proposito, osserva che la proposta emendativa intende superare le problematiche emerse a seguito di una pronuncia giurisdizionale resa dal Consiglio di Stato ai sensi della quale i lavoratori delle autorità amministrative indipendenti devono essere iscritti ai fini previdenziali, all'INPDAP, anziché all'INPS, come finora accaduto. In proposito, osserva che l'emendamento intende consentire a tali dipendenti di optare per il mantenimento della propria iscrizione presso l'INPS e, sotto il profilo finanziario, deve considerarsi assolutamente neutrale, dal momento che eventuali minori entrate contributive per l'INPDAP sarebbero più che compensate dalla minore spesa per i trattamenti pensionistici da riconoscere ai dipendenti delle autorità amministrative indipendenti. Rileva, altresì che, in ogni caso, la contribuzione verrebbe comunque versata all'INPS e, pertanto, l'esercizio del diritto di opzione non determinerebbe alcun onere per la finanza pubblica. Invita pertanto la Presidenza a voler effettuare una nuova valutazione in ordine alla inammissibilità dell'emendamento 2.1863.

Maria Teresa ARMOSINO (PdL), pur consapevole delle differenze nei regolamenti e nella prassi tra le due Camere in ordine al giudizio di ammissibilità delle proposte emendative, rileva che parlare di interventi microsettoriali con riferimento a talune delle disposizioni introdotte nel corso dell'esame al Senato del disegno di legge in esame sarebbe sicuramente eufemistico. Chiede dunque, dopo una dichiarazione di ammissibilità, informata a criteri particolarmente rigorosi, ulteriore coraggio alla Commissione, nonché al Governo di farsi promotore di iniziative emendative volte a sopprimere le disposizioni, introdotte nel corso dell'esame

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presso l'altro ramo del Parlamento, che non possono essere riconducibili al contenuto proprio della legge finanziaria, in particolare in quanto di carattere microsettoriale o localistico. Rileva che, pur nel rispetto dell'autonomia costituzionale garantita a ciascuna Camera, non è più possibile accettare che il contenuto della legge finanziaria sia fissato dal Senato in ragione dei più ampi criteri di ammissibilità ivi applicati, poiché nel nostro ordinamento ad entrambi i rami del Parlamento sono attribuiti i medesimi poteri. Alla luce di tali considerazioni, segnala in particolare i suoi emendamenti 2.624 e 2.625 relativi all'edilizia scolastica provinciale, volti a dare risposta ad una grande questione di interesse nazionale. Da ultimo, con riferimento al suo emendamento 2.80, dichiarato inammissibile per estraneità di materia e per il quale ha rinunciato a proporre richiesta di riesame, rileva che esso reca interventi in favore dei territori piemontesi colpiti dagli eventi alluvionali dell'aprile 2009. A tal proposito osserva che sarebbe più coerente una soppressione di tutte le disposizioni recanti analoghi interventi contenute nel testo trasmesso dal Senato.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, osserva, su un piano generale, che la via maestra per consentire lo stanziamento di risorse adeguate per fare fronte a calamità naturali dovrebbe essere rappresentata dal rifinanziamento del fondo per la protezione civile, il cui ammontare è annualmente determinato, nell'ambito della legge finanziaria, dalla Tabella C. In questa ottica, ritiene non pienamente condivisibile, sotto il profilo della formulazione, il comma 46 dell'articolo 2 del disegno di legge finanziaria, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, osservando come, a suo avviso, sarebbe opportuno che, ove sussista un'ampia condivisione tra le diverse parti politiche, i relatori si facessero carico della presentazione di una proposta emendativa diretta ad un generale rifinanziamento del fondo per la protezione civile, priva, quindi, di connotati localistici.

Sabrina DE CAMILLIS (PdL) nell'esprimere condivisione rispetto alle considerazioni svolte dall'onorevole Armosino, chiede di riconsiderare il giudizio relativo al suo emendamento 2.221 recante interventi in favore del settore bieticolo-saccarifero, in quanto tale settore risulta strategico per l'agricoltura italiana e sta attraversando una fase di crisi. Ricorda all'uopo che i dipendenti delle aziende operanti nel comparto sono radunati presso le prefetture per trovare soluzioni adeguate e che il Governo si era specificamente impegnato in tal senso attraverso l'accoglimento di un ordine del giorno sulla questione. Ritiene pertanto che vi possano essere le condizioni per la riammissione di tale proposta emendativa.

Ludovico VICO (PD) ritiene non corretta la dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 2.785, da lui presentato, volto a sopprimere la disposizione di interpretazione autentica contenuta nel comma 5 dell'articolo 2 del disegno di legge finanziaria. Al riguardo, ricordando che la disposizione di cui si prevede la soppressione dispone che, per l'individuazione del salario medio convenzionale dei lavoratori agricoli a tempo determinato, si faccia riferimento ai contratti collettivi vigenti nell'anno precedente, anziché a quelli dell'anno in corso, osserva che, in modo che giudica erroneo, è stato ritenuto che la soppressione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di adeguata copertura. Al riguardo, nell'osservare che il comma 5 interviene a dirimere un ampio contenzioso sussistente in materia, esprime perplessità sulla circostanza che la soppressione di tale disposizione possa determinare oneri per la finanza pubblica, dal momento che la soppressione determinerebbe il prevalere dell'interpretazione più diffusa della disposizione vigente. Chiede, altresì, alla Presidenza di voler riconsiderare anche il giudizio di inammissibilità sull'emendamento Lulli 2.1529, da lui sottoscritto, che intende consentire alle regioni di rilevare aziende o rami di azienda o, comunque, di realizzare operazioni su patrimoni aziendali

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al fine di conservare, nell'attuale situazione di crisi economico-finanziaria, i sistemi produttivi locali.

Pier Paolo BARETTA (PD) ricorda che, nell'esprimere una valutazione positiva sulle comunicazioni del presidente in ordine ai criteri di ammissibilità che si sarebbero dovuti seguire in questa sessione di bilancio, aveva già richiamato le difficoltà derivanti dalla disomogeneità rispetto alle scelte effettuate dal Senato. Ritiene comunque positiva ed opportuna la discussione testé effettuata e osserva che alla luce di questa è stata posta in dubbio la stessa definizione di «microsettoriale» utilizzata come uno dei criteri principali per la valutazione dell'ammissibilità. Rileva che essa si presta ad un eccessivo margine di discrezionalità, soprattutto quando viene utilizzata con riferimento alle tragedie come quelle dell'Abruzzo o di Viareggio ovvero di altri interventi particolarmente rilevanti. Esprime a tal proposito la preoccupazione che nelle prospettate ulteriori proposte emendative il Governo si accinge a presentare vi saranno numerosi interventi di carattere microsettoriale. Con riferimento alle richieste di ulteriore riesame presentate dai colleghi, ritiene che esse meritino di essere condivise, ma esprime comunque preoccupazione per la situazione nel suo complesso.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente che numerose proposte emendative sono state dichiarate inammissibili in quanto dirette a prevedere finanziamenti per specifici interventi, osservando come l'attuale configurazione del disegno di legge finanziaria consenta di esaminare esclusivamente proposte riferite a misure di portata generale e di grande rilievo sistematico.

Lino DUILIO (PD) auspica che vi siano effettivi margini per riconsiderare la valutazione in ordine alle richiamate proposte emendative.

Ivano STRIZZOLO (PD), prendendo atto della conferma dell'inammissibilità del suo emendamento 2.737, sollecita la Presidenza a voler svolgere ulteriore riflessione in ordine alla portata della proposta emendativa, che intende sopprimere i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 3 del decreto-legge n. 134 del 2008, relativo al salvataggio di Alitalia. In proposito, ricorda che le disposizioni di cui si prevede l'abrogazione hanno, tra l'altro, previsto un abbreviamento del termine di prescrizione per i diritti derivanti dai contratti assicurativi, determinando rilevanti problemi applicativi, più volte evidenziati dagli enti associativi del settore. Nell'osservare come si tratti di un intervento che incide su un settore di grande rilevanza economica, segnala che una proposta di revisione della normativa è allo studio da parte degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze e che, di recente, anche la stampa abbia dedicato grande attenzione ai problemi che la proposta emendativa intende superare.

Gian Luca GALLETTI (UdC) chiede che nella valutazione le richieste di ulteriore riesame delle valutazioni in ordine all'ammissibilità si tenga conto dell'interpretazione degli interventi di carattere microsettoriale emersa dal dibattito svoltasi in Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, sospende la seduta, che riprenderà all'orario che verrà definito nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato al termine della seduta.

La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 17.

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 dicembre 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 19.10.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).
C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012.
C. 2937 e relativa nota di variazione C. 2937-bis Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in merito alla richiesta pervenuta alla presidenza di effettuare un ulteriore riesame del giudizio di inammissibilità per materia di alcuni emendamenti, comunica la riammissione delle proposte emendative Nannicini 2.246, Abrignani 2.1431 e Franzoso 2.03. Per quanto riguarda le restanti proposte emendative, che non possono considerarsi ammissibili, rileva quanto segue: l'emendamento Zorzato 2.492, che prevede la possibilità per i comuni di concedere in deroga a terzi il diritto di superficie sulle aree del patrimonio e demanio dello Stato trasferite ai comuni medesimi, ha sicuramente natura ordinamentale anche se finalizzata a vantaggio dei comuni. Presentano analoga struttura e finalità gli emendamenti Agostini 2.613, 2.614 e 2.615, e Ciccanti 2.695, che vanno considerati alla stessa stregua dell'emendamento 2.492 per quanto concerne i profili di ammissibilità. L'emendamento Di Biagio 2.1863, ha natura ordinamentale e riguarda il regime previdenziale del personale delle Autorità indipendenti e risulta, inoltre, inammissibile per carenza di compensazione. L'emendamento Duilio 2.209 ha contenuto speculare ad un emendamento approvato al Senato, che si è tradotto nel comma 53 dell'articolo 2, esso intende, in particolare, attribuire un beneficio economico a Radio Radicale, in virtù della funzione di interesse generale perseguita dall'emittente, ma non può essere ricondotto al contenuto proprio della legge finanziaria, come chiarito in sede di comunicazione dei criteri di ammissibilità. L'emendamento Strizzolo 2.737 riveste carattere ordinamentale e sopprime le disposizioni di cui al decreto-legge n. 134 del 2008 relative alle procedure di utilizzo del fondo per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie. L'emendamento ha inoltre carattere oneroso ed è conseguentemente prevista una compensazione per un importo di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. L'emendamento Duilio 2.827 reca una modifica alle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di finanza di progetto e ha carattere ordinamentale, esso incide, in particolare, sul contenuto delle offerte presentate estendendo alle società di revisione, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, la possibilità di asseverare il piano economico-finanziario. L'emendamento Galletti 2.1594 è volto a rifinanziare la dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia, si tratta di una misura di portata limitata volta al sostegno di uno specifico settore dell'economia, anche se di rilevanza non trascurabile. L'emendamento Alessandri 2.886 persegue la medesima finalità dell'emendamento Galletti 2.1594 e per esso valgono le considerazioni svolte con riferimento ad esso. L'emendamento Aracu 2.77 reca una disposizione di carattere ordinamentale in quanto prevede la destinazione ad edilizia residenziale pubblica degli immobili abusivi acquisiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 31 del testo unico in materia urbanistica. L'emendamento Aracu 2.78 che, modificando la legge n. 308 del 2004, dispone l'applicazione del capo IV della legge n. 47 del 1985, in materia di opere costruite in sanatoria, per le opere abusive,

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costruite entro il 30 settembre 2004, per le quali sono stati versati i relativi oneri e l'oblazione, riveste carattere ordinamentale. L'emendamento Polledri 2.1057, incrementando di 1 milione di euro dal 2010 la dotazione del Fondo destinato alla ristrutturazione e all'adeguamento degli arsenali militari, comprese le darsene interne, e degli stabilimenti militari, è diretto ad assicurare la funzionalità dello strumento militare, intervenendo tuttavia a sostegno di uno specifico settore dell'amministrazione della difesa con risorse limitate. L'emendamento Alessandri 2.886 che modifica il comma 46, disponendo un contributo in favore dei comuni dell'Emilia Romagna colpiti dalle avversità atmosferiche dell'aprile 2009, ha un carattere localistico analogamente ad altre introdotte nel testo al Senato.
Conferma inoltre l'inammissibilità per carenza di compensazione dell'emendamento Strizzolo 2.51 e dell'emendamento Lulli 2.1529. In merito all'articolo aggiuntivo Damiano 2.0187, comunica che il giudizio di inammissibilità per carenza di compensazione resta sospeso in attesa della verifica della relazione tecnica del Governo sull'emendamento 2.1386.
In riferimento al disegno di legge di bilancio, comunica che è stato chiesto il riesame degli emendamenti Di Biagio Tab.6.1 e Tab.6.4 e Calvisi Tab.2.30. A tal proposito conferma l'inammissibilità di tutte le suddette proposte emendative. In particolare, rileva che gli emendamenti Tab.6.1 e Tab.6.4 utilizzano, con finalità di copertura, l'u.p.b. 1.2.2 i cui stanziamenti rimodulabili sono in gran parte riconducibili a capitoli esposti in Tabella C e quindi non emendabili in sede di disegno di legge di bilancio. Osserva quindi che l'emendamento Tab.2.30 non reca invece alcuna esplicita clausola di copertura finanziaria.

Giulio CALVISI (PD) con riferimento al suo emendamento Tab.2.30, osserva che esso non ha lo scopo di prevedere nuove risorse iscritte nel bilancio di previsione a favore della Sardegna pertanto non dovrebbe essere dichiarato inammissibile per carenza di compensazione. Rileva che l'emendamento è piuttosto volto ad adeguare la previsione di bilancio concentrando le somme occorrenti per la regolazione delle quote di entrate erariali devolute alla regione Sardegna a legislazione vigente, a seguito del nuovo regime di regolamentazione della compartecipazione della regione medesima alle entrate erariali introdotto dalla legge finanziaria 2007. In particolare, fa presente che, a partire dall'esercizio finanziario 2010, per la regione Sardegna, a fronte di un accollo delle spese in materia di sanità e di quelle connesse al trasferimmo delle funzioni relative al trasporto pubblico locale ed alla continuità territoriale, si prevede che la compartecipazione alle entrate erariali non sia limitata al gettito riscosso in regione, ma faccia riferimento a tutte le fattispecie tributarie maturate in ambito regionale, che la compartecipazione all'iva avvenga in quota fissa e che la compartecipazione regionale venga estesa a tutte le entrate erariali maturate nel territorio sardo. Sottolinea che tale nuovo regime comporta entrate per la regione Sardegna per un importo pari a quanto indicato nell'emendamento in questione e che pertanto il bilancio di previsione dovrebbe registrare una dotazione di pari importo a fronte della decurtazione dei trasferimenti in materia di sanità e di trasporto pubblico locale. Ritiene quindi che la prossima emendativa è volta a rendere lo stanziamento previsto al capitolo 2764 del bilancio coerente con le disposizioni richiamate, esprimendo la preoccupazione che dall'erronea formulazione dello stesso possano discendere ulteriori incongruenze in altri capitoli del bilancio di previsione, con particolare riferimento a quelli relativi ai trasferimenti alle regioni in materia di trasporto e sanità. Chiede dunque se rientra nella competenza del Parlamento la possibilità di integrare il bilancio di previsione in ipotesi, come quella descritta, in cui il Governo abbia omesso talune appostazioni o le abbia quantificate in maniera erronea, ritenendo che ciò rientri nel diritto - dovere del Parlamento di accettare la veridicità del bilancio. Ritiene quindi

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che la valutazione di inammissibilità si potrebbe giustificare solo alla luce di una dichiarazione da parte del rappresentate del Governo in cui si chiarisca che gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione presentato sono comunque sufficienti a coprire le entrate dovute alla regione Sardegna ai sensi della legislazione vigente.

Il sottosegretario Luigi CASERO si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti dall'Onorevole Calvisi.

Cesare MARINI (PD) fa presente di non condividere le valutazioni in ordine all'inammissibilità di emendamenti da lui sottoscritti.

Ivano STRIZZOLO (PD) ritiene che il comma 18 dell'articolo 2 sia in palese contrasto con il decreto legislativo n. 137 del 2007 e con la sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 2009, con la quale viene riconosciuto il diritto della regione Friuli-Venezia Giulia ad una compartecipazione nel limite dei sei decimi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 137 del 2007. Sottolinea che il comma 18 dell'articolo 2 prevede che la compartecipazione abbia inizio dal 1o gennaio 2010 con una diminuzione degli introiti per la regione Friuli-Venezia Giulia pari a 700 milioni. Sottolinea quindi che il suo emendamento è volto a recuperare 200 milioni di euro a favore della regione Friuli-Venezia Giulia.

Giulio CALVISI (PD), richiamandosi all'intervento del deputato Strizzolo, sottolinea che la Giunta regionale della Sardegna avanza le medesime richieste.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), relatore per il disegno di legge finanziaria, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.

Antonio BORGHESI (IdV) richiama le finalità dell'emendamento Messina 1.3, di cui è cofirmatario.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, dà atto delle sostituzioni.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La Commissione respinge l'emendamento Messina 1.3.

Pier Paolo BARETTA (PD) richiama le finalità dell'emendamento Lulli 1.2, sottolineando l'opportunità di prevedere anche i lavoratori autonomi titolari di piccole imprese in crisi tra i beneficiari di una eventuale riduzione delle pressione fiscale.

La Commissione respinge l'emendamento Lulli 1.2.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva che l'articolo 1 fissa il livello massimo per il ricorso al mercato in 286 miliardi di euro e che le poste iscritte in bilancio ammontano a circa 5,3 miliardi in più. Si tratta di un margine importante per dare un messaggio di fiducia in un momento di crisi economica. Sottolinea altresì che il saldo netto da finanziare è fissato a 63 miliardi di euro rispetto ai 62,4 risultanti dal bilancio a legislazione vigente. In questo caso, vi è un margine di manovra di 600 milioni, la cui destinazione può essere decisa in sede parlamentare. Manifesta quindi un orientamento contrario sul contenuto dell'articolo 1.

Renato CAMBURSANO (IdV), intervenendo in dichiarazione di voto sull'articolo 1, e richiamando i contenuti dell'emendamento Messina 1.3, da lui condiviso, evidenzia la contraddittoria azione del Governo che, pur proclamando di voler condurre una politica di riduzione della pressione fiscale, di fatto limita la sua iniziativa in campo economico, registrando una condizione di assenza di maggiori disponibilità di finanza pubblica e attivando peraltro il ricorso al mercato più di quanto non sia avvenuto in passato. Deplora

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quindi il mancato inserimento dei lavoratori autonomi nel quadro delle categorie contemplate al comma 4 dell'articolo 1, destinatarie delle misure ivi previste, tese alla riduzione della pressione fiscale. Fa notare che il citato surplus di circa 600 milioni di euro del saldo netto da finanziare non risulta aver indotto il Governo a valutare in modo adeguato come utilizzare le suddette risorse; stigmatizza, sul punto, la mancata programmazione da parte del Governo. Dichiara quindi il voto contrario del suo gruppo sull'articolo 1.

La Commissione approva l'articolo 1.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che, con riferimento al disegno di legge finanziaria, i deputati Baretta, Damiano, Ghizzoni, Madia, Schirru, Berretta e Realacci hanno sottoscritto l'emendamento Vannucci 3.142, che il deputato Realacci ha sottoscritto l'emendamento Vannucci 3.141, che l'onorevole Ravetto ha sottoscritto l'emendamento Lupi 2.181, che il deputato Franzoso ha sottoscritto l'emendamento Ceroni 2.180.
Con riferimento al disegno di legge di bilancio, comunica che gli onorevoli Gioacchino Alfano, Franzoso, Girlanda, Marsilio, De Angelis, Armosino, Ceroni, Aracu e Ravetto hanno sottoscritto l'emendamento Toccafondi Tab. 2.59, che i deputati Viola, Fogliardi, Baretta e De Pasquale hanno sottoscritto l'emendamento Rubinato Tab. 2.2, che i deputati Rubinato, De Pasquale e Baretta hanno sottoscritto l'emendamento Misiani Tab. 2.11.
Avverte inoltre che l'emendamento De Angelis 3.51 al disegno di legge finanziaria deve intendersi a prima firma Gioacchino Alfano.
Rinvia, quindi il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge finanziaria e di bilancio ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 254 del 1o dicembre 2009:
a pagina 73, prima colonna, undicesima riga le parole: «e Taglialatela 2.97», sono sostituite dalle seguenti: «, Taglialatela 2.97 e Ciccanti 2.1685»;
a pagina 75, prima colonna, ventunesima riga le parole da: «inammissibile limitatamente» a «43-ter» sono soppresse e alla ventitreesima riga la parola: «prevedono» è sostituita dalla seguente: «prevede»;
a pagina 78, prima colonna, venticinquesima riga, dopo le parole: «VIII Commissione 2.318» sono inserite le seguenti: «e Motta 2.1418»;
a pagina 85, prima colonna, quarantatreesima le parole «54-sexies» sono sostituite dalle seguenti: «54-quinquies»
a pagina 87, prima colonna, trentanovesima riga, le parole: «e 2.270» sono sostituite dalle seguenti: «, 2.270 e Bitonci 2.1405»;
a pagina 95, prima colonna, ventiseiesima riga, le parole: «e Borghesi 2.562» sono sostituite dalle seguenti: «, Borghesi 2.562, Strizzolo 2.192 e Del Tenno 2.276»;
a pagina 103, prima colonna, terza riga, sono inserite le righe: «Gioacchino Alfano 2.1627, identico all'emendamento del Governo 2.1374 (si vedano le pagine 54 e 55); Catone 2.1238, identico all'emendamento del Governo 2.1376 (si veda pagina 55 );»;
a pagina 104, seconda colonna, ventunesima riga, dopo le parole: «Del Tenno 2.0220» sono aggiunte le seguenti: «, Cazzola 2.071, Bitonci 2.0120, Polledri 2.0161 e Galletti 2.0174»;

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a pagina 105, prima colonna, terza riga, le parole: «Picierno 2.0226» sono sostituite dalle seguenti: «Luciano Rossi 2.0226»;
a pagina 105, prima colonna, decima riga, le parole: «Picierno 2.0227» sono sostituite dalle seguenti: «Luciano Rossi 2.0227»;
a pagina 105, prima colonna, sedicesima riga, le parole: «Picierno 2.0228» sono sostituite dalle seguenti: «Luciano Rossi 2.0228»;
a pagina 105, prima colonna, ventunesima riga, le parole: «Picierno 2.0229» sono sostituite dalle seguenti: «Luciano Rossi 2.0229»;
a pagina 106, prima colonna, quarantaduesima riga, dopo le parole: «Bitonci 2.0119» sono aggiunte le seguenti: «, Cazzola 2.076, Porcino 2.0108»;
a pagina 109, prima colonna, la diciottesima riga, è soppressa;
a pagina 109, seconda colonna, la nona e la sedicesima riga, sono soppresse;
a pagina 110, prima colonna, la prima e la seconda riga sono soppresse,
a pagina 111, prima colonna, la ventiduesima riga è soppressa;
a pagina 111, seconda colonna, ventinovesima riga le parole: «2.1746 COMMERCIO» sono sostituite dalle seguenti: «2.17461 COMMERCIO»;
a pagina 111 è aggiunta la seguente nota a piè di pagina: «1 inammissibile per materia limitatamente a parte del testo»;
a pagina 112, prima colonna la trentesima riga è soppressa;
a pagina 112, prima colonna la trentunesima riga è soppressa;
a pagina 112, prima colonna la trentaduesima riga è soppressa;
a pagina 112, seconda colonna, la quarta riga è soppressa;
a pagina 112, seconda colonna, la decima riga è soppressa.