CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 dicembre 2009
255.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e III)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 3 DICEMBRE 2009

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 dicembre 2009. - Presidenza del presidente della II Commissione, Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 10.40.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
(C. 2326 Governo).
(Seguito esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1o dicembre 2009.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri le Commissioni hanno iniziato l'esame degli emendamenti. L'esame è stato poi sospeso per approfondire la questione relativa alla formulazione della fattispecie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), n. 2, relativa alla fattispecie di occultamento, distruzione o alterazione di scritti ed elaborati redatti da un minore, dai quali emerge che questi o altro minore sia stato vittima di violenza. Si riprenderà quindi dall'esame degli identici emendamenti 4.11 del Governo e Contento 4.60

Angela NAPOLI (PdL), relatore per la II Commissione, ritiene che la questione sorta nella scorsa seduta possa essere risolta accogliendo la proposta che l'onorevole Contento le ha preannunciato, volta a far convergere le diverse opinioni emerse nel corso del dibattito svoltosi ieri.

Manlio CONTENTO (PdL), ribadendo le perplessità di fondo già espresse in merito all'opportunità di introdurre la norma di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), n. 2), propone una riformulazione del suo emendamento 4.60 al fine di sostituire le parole: «, dai quali emerge che questi o altro minore sia stato vittima di alcuno dei reati previsti dagli», con le seguenti: «con la consapevolezza che dai medesimi emergono indizi di reato relativi ai delitti di cui agli». Tale riformulazione consentirebbe, a suo giudizio, di meglio circoscrivere i requisiti soggettivi della fattispecie di reato

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e di distinguerla dall'ipotesi di favoreggiamento.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che la riformulazione dell'emendamento Contento 4.60 inopportunamente implichi una valutazione delle fonti di prova da parte del possibile indagato.

Angela NAPOLI (PdL), relatore per la II Commissione, ritiene che, al fine di scongiurare una valutazione da parte del soggetto, come paventato dalla collega Ferranti, la riformulazione illustrata dal collega Contento potrebbe essere integrata dalla previsione della conoscenza del reato commesso da parte di chi occulta o distrugge gli scritti al fine di ulteriormente circoscrivere la fattispecie.

Giulia BONGIORNO, presidente, propone all'onorevole Contento di ulteriormente riformulare la sua proposta emendativa 4.60 al fine di sostituire le parole «, dai quali emerge che questi o altro minore sia stato vittima di alcuno dei reati previsti dagli» con le seguenti: «con la consapevolezza che da questi emerge univocamente che un minore è stato vittima dei reati di cui agli». In questo modo si restringerebbe il reato ai soli casi in cui la distruzione dell'elaborato del minore sia effettuata proprio perché si ha la consapevolezza che da questo emergono ipotesi di violenza a danno di minori.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ricorda che la norma oggetto di dibattito evoca in modo palese tutte le controversie nate dal cosiddetto caso di Rignano Flaminio, tra le quali vi sono anche quelle relative all'interpretazione di disegni di bambini.

Manlio CONTENTO (PdL) osserva che chi distrugge o occulta gli scritti o gli elaborati, di cui alla norma in questione, nella conoscenza dell'autore del reato è chiamato a rispondere della propria condotta secondo la fattispecie del favoreggiamento. La norma oggetto di dibattito è invece finalizzata a sanzionare la condotta che prescinda da tale conoscenza.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO condivide le considerazioni dell'onorevole Contento e auspica un approfondimento da parte delle Commissioni su tali delicati aspetti.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) concorda con il rappresentante del Governo e prospetta il rischio di un'ulteriore sovrapposizione con le norme in tema di concorso.

Giulia BONGIORNO, presidente, fa presente che la norma in questione non ha nulla a che vedere con l'ipotesi di concorso di reato, che presuppone il previo accordo tra i soggetti.

Donatella FERRANTI (PD) condivide la proposta di riformulazione della fattispecie di cui al comma 1, lettera e), n. 2, avanzata dalla presidente Bongiorno, precisando che, trattandosi di un'ipotesi qualificata di favoreggiamento, sarebbe opportuno adeguare la misura sanzionatoria portandola nel suo massimo a quattro anni di reclusione.

Giulia BONGIORNO, presidente, propone alle Commissioni di accantonare l'esame degli identici emendamenti 4.11 del Governo e Contento 4.60 al fine di verificare se nell'evoluzione giurisprudenziale l'ipotesi di favoreggiamento possa includere i casi in cui non vi sia conoscenza dell'autore del reato né del fatto che siano in corso delle indagini, da cui deriverebbe il venire meno della necessità di mantenere nel testo la norma in questione. Precisa che la proposta di accantonamento include anche le successive proposte emendative Vietti 4.12, Contento 4.56, Bocciardo 4.13, Ferranti 4.14, Bocciardo 4.15 e Ferranti 4.16, che sarebbero precluse in caso di approvazione delle prime due proposte emendative.

Le Commissioni convengono.

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Donatella FERRANTI (PD) ritira il proprio emendamento 4.16.

Le Commissioni approvano quindi l'emendamento Contento 4.61 (vedi allegato).

Donatella FERRANTI (PD) illustra il proprio emendamento 4.17, di cui auspica l'approvazione, sottolineando che esso è finalizzato ad estendere l'ambito di applicazione della norma nell'interesse del minore.

Le Commissioni respingono quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Ferranti 4.17 e Contento 4.62 e 4.63.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il proprio emendamento 4.18, di cui auspica l'approvazione.

Le Commissioni approvano l'emendamento Ferranti 4.18 (vedi allegato), risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti Bocciardo 4.19, Ferranti 4.20 e 4.21.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il proprio emendamento 4.22, di cui auspica l'approvazione.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO fa presente che il parere contrario già espresso è dovuto al fatto che la proposta emendativa Ferranti 4.22 è pleonastica.

Le Commissioni respingono quindi l'emendamento Ferranti 4.22.

Donatella FERRANTI (PD) ritira il proprio emendamento 4.23.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che non essendo presente il presentatore degli emendamenti Barbareschi 4.24 e 4.25, s'intende che vi abbia rinunciato.

Le Commissioni approvano l'emendamento del Governo 4.26 (vedi allegato).

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che non essendo presente il presentatore degli emendamenti Bocciardo 4.27 e 4.28 s'intende che vi abbia rinunciato.

Donatella FERRANTI (PD) intervenendo sul proprio emendamento 4.29 chiede chiarimenti al Governo in merito al parere contrario già espresso, connesso a preannunciati problemi di copertura finanziaria.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO illustra le ragioni alla base del parere contrario sull'emendamento Ferranti 4.29 dovuto alla mancata copertura della norma relativa all'ammissione dei minori vittime di reati al gratuito patrocinio e al prevedibile parere contrario che la Commissione Bilancio potrebbe esprimere al riguardo.

Marilena SAMPERI (PD) propone l'accantonamento dell'esame dell'emendamento Ferranti 4.29.

Le Commissioni convengono.

Angela NAPOLI (PdL), relatore per la II Commissione, interviene sull'emendamento del Governo 4.30, ribadendo il parere contrario già espresso ed esprimendo l'auspicio affinché le Commissioni confermino la scelta in favore della definizione della fattispecie di adescamento di minorenni elaborata dalla Commissione Giustizia in occasione dell'esame delle già citate proposte di legge in tema di lotta contro la pedofilia, in quanto più esplicita e quindi più utile al lavoro del giudice.

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Giulia BONGIORNO, presidente, segnalando le analogie tra le definizioni della fattispecie di adescamento di minorenni elaborate dalle Commissioni e dal Governo, osserva che la proposta governativa si caratterizza per la maggiore esplicitazione del nesso finale tra la condotta e l'incontro tra il reo e il minore. Tuttavia, rispetto alla definizione contenuta nel testo base, ritiene che quella del Governo sia meno determinata.

Alessandra MUSSOLINI (PdL) dichiara di non condividere assolutamente l'emendamento del Governo, ritenendo che il testo base adottato dalle Commissioni sia più efficace anche nell'ottica delle indagini, come è stato più volte affermato anche dal punto di vista degli operatori chiamati a prevenire le condotte finalizzate alla commissione dei reati, di cui al primo comma del nuovo articolo 609-undecies del codice penale.

Manlio CONTENTO (PdL) considera preferibile la proposta emendativa del Governo 4.30 sul piano della coerenza giuridica e dell'aderenza con il testo della Convenzione di Lanzarote.

Cinzia CAPANO (PD) fa presente che la finalità dell'adescamento è indicata nel primo comma del nuovo articolo 609-undecies del codice penale e che a suo avviso la proposta del Governo 4.30 rischia di limitare l'attività di adescamento del minore al solo caso di utilizzo della rete informatica.

Alessandra MUSSOLINI (PdL), alla luce di quanto emerge dal dibattito, ritiene opportuno far presente che l'adescamento del minore non deve essere sempre finalizzato all'incontro, in quanto occorre intervenire in maniera preventiva anticipando la tutela punendo anche condotte che prescindono dall'incontro.

Manlio CONTENTO (PdL) precisa che non vi sono sostanziali differenze tra il testo delle Commissioni e la proposta emendativa del Governo 4.30 e, dando lettura dell'articolo 23 della Convenzione, fa presente la necessità di evitare un ambito di applicazione delle nuove disposizioni troppo ampio, trattandosi di norme penali.

Giulia BONGIORNO, presidente, osserva che la Convenzione sembra prevedere comunque la presenza di un'attività materiale al fine di configurare l'ipotesi di adescamento di minorenni.

Alessandra MUSSOLINI (PdL) ribadisce che l'incontro con il minore non rappresenta l'unica condotta possibile susseguente all'attività di adescamento. Quanto al testo della Convenzione di Lanzarote, a suo avviso esso rende palese il superamento della Convenzione rispetto alla complessità e gravità del fenomeno e la necessità che le Commissioni compiano un passo ulteriore in risposta alle richieste degli operatori i quali prediligono la definizione contenuta nel testo base. Fa presente infine che nella maggior parte dei casi l'adulto che adesca e il minore possono trovarsi anche a grandi distanze, per cui l'attività posta in essere prescinde fin dall'inizio dal raggiungimento dell'obiettivo dell'incontro ma persegue finalità del tutto diverse.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ritiene che le ipotesi illustrate dall'onorevole Mussolini siano già perseguite dalle norme sulla pedofilia e pedopornografia culturale.

Cinzia CAPANO (PD) considera comunque preferibile mantenere il testo base, anche se la Convenzione si è limitata a suo tempo a prevedere l'adescamento del minore finalizzato all'incontro.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) condivide quanto osservato dal rappresentante del Governo e richiama i colleghi alla cautela, considerato che l'adescamento può riguardare anche il caso della relazione tra due adolescenti di cui uno magari appena diciottenne.

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Giulia BONGIORNO, presidente, riflettendo sull'emendamento del Governo 4.30, osserva che non è del tutto agevole per l'interprete stabilire quando la relazione è tale da condurre ad un incontro. D'altra parte le perplessità sollevate dal collega Contento sarebbero a suo avviso superate dal primo comma del nuovo articolo 609-undecies, per cui resta preferibile il mantenimento del testo base.

Marilena SAMPERI (PD) fa presente che l'articolo 600-ter del codice penale, inserito nell'elenco di cui al primo comma del nuovo articolo 609-undecies, tratta di casi di pedofilia che prescindono dall'incontro tra l'adulto e il minore.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO sottolinea che la fattispecie di adescamento di minorenni deve essere tenuta distinta da quella di pedofilia e che il ricorso all'ipotesi di tentativo di reato consente già di anticipare la punibilità della condotta ad un momento anteriore all'incontro tra adulto e minore.

Manlio CONTENTO (PdL) ritiene che la norma in questione richieda maggiore approfondimento e propone quindi che il Governo ritiri la proposta emendativa 4.30 a condizione che vi sia un'esplicita disponibilità da parte dei gruppi a chiarire i diversi aspetti nelle successive fasi di esame del provvedimento. In sostanza, si può non modificare sul punto il testo delle Commissioni solo se si ha la consapevolezza che per l'esame in Assemblea occorrerà trovare una soluzione adeguata.

Giulia BONGIORNO, presidente, ritiene che la norma sull'adescamento di minorenni rappresenti una fattispecie molto delicata. Paventa il rischio che la ferma volontà di perseguire gli autori di reati così efferati faccia perdere di vista aspetti giuridici importanti. Condivide pertanto un rinvio della riflessione ad un momento successivo, nel presupposto che vi sia piena disponibilità da parte dei gruppi a rivedere la norma anche dopo l'eventuale ritiro dell'emendamento da parte del Governo.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO condivide la proposta avanzata dall'onorevole Contento e sostenuta dalla presidente Bongiorno.

Angela NAPOLI (PdL), relatore per la II Commissione, condivide la proposta del collega Contento, precisando che in nessun modo può essere argomentato un minore rigore da parte del Governo sulla fattispecie di adescamento di minorenni. Precisa infatti che la differenza tra la posizione delle Commissioni e quella governativa si limita alla questione della finalizzazione dell'attività di adescamento all'incontro.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ritira quindi l'emendamento 4.30, sottolineando che occorre stabilire qual è la condotta idonea a carpire la fiducia del minore e sanzionabile ai sensi del nuovo articolo 609-undecies.

Giulia BONGIORNO, presidente, in merito alle perplessità del sottosegretario Caliendo, fa presente che in ogni caso occorre che sussista il requisito del dolo specifico.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) ribadisce le perplessità già avanzate per i casi in cui vi sia una trascurabile differenza di età tra il reo e la vittima.

Donatella FERRANTI (PD) ritira quindi il proprio emendamento 4.32 e Manlio CONTENTO (PdL) ritira il proprio emendamento 4.57.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che non essendo presente il presentatore dell'emendamento Bocciardo 4.33, s'intende che vi abbia rinunciato.

Donatella FERRANTI (PD) illustra quindi il propri emendamento 5.1, la cui ratio è quella di prevedere una adeguata tutela del minore anche nel corso dell'incidente

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probatorio. In particolare è necessario che intervenga immediatamente il giudice con strumenti e strutture adeguati.

Manlio CONTENTO (PDL) dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento Ferranti 5.1.

Alessandra MUSSOLINI (PDL) ritiene indispensabile che l'incidente probatorio sia effettuato subito.

Le Commissioni respingono quindi l'emendamento Ferranti 5.1.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che non essendo presente il presentatore dell'emendamento Bocciardo 6.1, s'intende che vi abbia rinunciato.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ritira l'emendamento 8.1 prospettando la sua possibile ripresentazione nelle successive fasi di esame presso l'Assemblea.

Giulia BONGIORNO, presidente, fa presente che gli approfondimenti svolti sulla fattispecie di favoreggiamento, in relazione al caso di distruzione ed occultamento di testi o elaborati - di cui alle identiche proposte emendative del Governo 4.11 e Contento 4.60, precedentemente accantonate - hanno evidenziato che tale fattispecie sussiste anche laddove non vi sia la conoscenza dell'autore del reato o del reato commesso. Alla luce di tale chiarimento e a rettifica del proprio precedente orientamento, osserva che viene meno la necessità di prevedere la nuova norma di cui all'articolo 4, lettera e), punto 2).

Angela NAPOLI (PdL), relatore per la II Commissione, e Manlio CONTENTO concordano con quanto osservato dalla presidente Bongiorno.

Le Commissioni approvano quindi gli identici emendamenti del Governo 4. 11 e Contento 4.60 (vedi allegato), restando conseguentemente preclusi gli emendamenti Vietti 4.12, Contento 4.56, Bocciardo 4.13, Ferranti 4.14 e Bocciardo 4.15.

Giulia BONGIORNO, presidente, fa presente che le Commissioni possono adesso passare all'esame dell'emendamento Ferranti 4.29, precedentemente accantonato e su cui il Governo ha espresso parere contrario per ragioni di carente copertura finanziaria.

Donatella FERRANTI (PD) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 4.29 diretto ad estendere il gratuito patrocinio ai reati di pedofilia indipendentemente dal reddito del soggetto che se ne avvale.

Alessandra MUSSOLINI (PDL) concorda con l'onorevole Ferranti, ritenendo che eventuali questioni inerenti alla copertura economico-finanziaria dell'emendamento saranno sollevate dalla Commissione Bilancio in occasione del parere che esprimerà sul testo.

Cinzia CAPANO (PD) evidenzia come non vi sia alcuna ragione al momento per non approvare l'emendamento in esame, ritenendo che le eventuali questioni relative alla copertura dello stesso potranno essere risolte in un secondo momento. Ciò che adesso importa è l'inserimento nel testo in esame del principio in base al quale il gratuito patrocinio può essere applicato indipendentemente dal reddito di chi se ne avvale, come avviene per i reati di violenza sessuale.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO, dopo aver ribadito che l'emendamento presenta profili di incostituzionalità per carenza di copertura finanziaria, invita il presentatore a riformularlo tenendo conto di come la disciplina del gratuito patrocinio è stata modificata in relazione ai reati di violenza sessuale.

Donatella FERRANTI (PD), tenendo conto dell'osservazione del rappresentante del Governo, riformula il suo emendamento (vedi allegato).

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Le Commissioni approvano quindi l'emendamento Ferranti 4.29, (nuova formulazione) (vedi allegato).

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte, anche a nome del presidente della III Commissione, che il testo, come risultante dall'esame degli emendamenti testé approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.
Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.30.