CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1° dicembre 2009
254.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 1o dicembre 2009. - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 13.35.

Indagine conoscitiva sulla situazione e sulle prospettive del sistema industriale e manifatturiero italiano in relazione alla crisi dell'economia internazionale.
Audizione del Ministro dello sviluppo economico, Claudio Scajola.

(Svolgimento e conclusione).

Andrea GIBELLI, presidente, avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione diretta sul sito internet della Camera dei deputati e la trasmissione televisiva differita sul canale satellitare della Camera dei deputati.
Focalizza quindi i principali temi emersi nel corso del ciclo di audizioni svolte in relazione all'indagine conoscitiva in titolo della quale l'audizione del Ministro, che introduce, può essere considerata il momento conclusivo.

Claudio SCAJOLA, Ministro dello sviluppo economico, ringrazia il Presidente Gibelli e svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Matteo COLANINNO (PD), Alberto TORAZZI (LNP), Enzo RAISI (PdL), Gabriele CIMADORO (IdV), Anna Teresa FORMISANO, (UdC), Arturo IANNACCONE (Misto-MpA-Sud), Giuseppe GALATI (PdL), Ludovico VICO (PD), Giustina MISTRELLO DESTRO (PdL), Andrea LULLI (PD), Santo Domenico VERSACE (PdL), Erminio Angelo QUARTIANI (PD), Lido SCARPETTI (PD) ai quali risponde Claudio SCAJOLA, Ministro dello sviluppo economico.

Andrea GIBELLI, presidente, ringrazia il ministro per il suo intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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SEDE REFERENTE

Martedì 1o dicembre 2009. - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 15.35.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.
C. 2754 Vignali.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea GIBELLI, presidente, comunica che in relazione alla proposta di legge della quale la Commissione inizia l'esame oggi (C. 2754, Vignali e altri, Statuto delle imprese) la Presidenza si riserva di effettuare un'istruttoria al fine di verificare quali proposte, delle numerose assegnate alla X Commissione e vertenti su materie attinenti alle politiche in favore delle imprese, contengano disposizioni incluse anche nella proposta in esame, al fine di procedere ad eventuali abbinamenti.
Da quindi la parola al collega Raisi per lo svolgimento della relazione introduttiva.

Enzo RAISI, relatore, rileva che la proposta di legge in esame, recante «Norme per la tutela della libertà d'impresa» si compone di 23 articoli suddivisi in VII Capi dedicati rispettivamente a finalità e principi(articoli 1-3); rapporti con le istituzioni (articoli 4-8); disposizioni in materia di micro, piccole e medie imprese e di politiche pubbliche (articoli 9-13); disposizioni in materia di nuove imprese (articolo 14); istituzione dell'Agenzia nazionale per le micro, piccole e medie imprese (articoli 15-16); istituzione di una Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese (articolo 17-19); norme transitorie finali (articoli 20-23).
In particolare essa è volta a stabilire, nel quadro di uno «Statuto delle imprese», i diritti fondamentali delle imprese definendone lo status giuridico, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese (MPMI), relativamente alle quali si intendono altresì recepire le indicazioni contenute nello Small Business Act, importante comunicazione adottata dalla Commissione europea il 25 giugno 2008.
Ricorda in proposito che il citato Small business Act, enucleando 10 principi fondamentali, mira a creare condizioni favorevoli alla crescita e alla competitività sostenibili delle piccole e medie imprese europee affrontando tutti i temi della vita delle piccole e medie imprese (PMI), dall'accesso al credito alla semplificazione amministrativa, dagli interventi fiscali all'innovazione tecnologica, dall'efficienza energetica all'ambiente, dal sostegno agli investimenti alla formazione, fino alla facilitazione della partecipazione delle PMI agli appalti pubblici. Il fine della comunicazione è quello di sottolineare che le politiche comunitarie e nazionali devono tenere maggiormente conto del contributo delle PMI alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro.
Il 27 novembre 2009 la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e UniCredit Group hanno firmato un accordo per un finanziamento di 300 milioni di euro destinato alle PMI italiane.
Il 17 dicembre 2008 la Commissione europea ha adottato un «Quadro temporaneo per gli aiuti di stato per il sostegno all'accesso al credito nell'attuale crisi finanziaria e ed economica» i cui parametri saranno applicati agli aiuti di Stato adottati fino al 31 dicembre 2010 e potranno beneficiarne le imprese che abbiano iniziato a trovarsi in difficoltà dopo il 1o luglio 2008.
In particolare le finalità del provvedimento in esame esplicitate dall'articolo 1 sono, tra l'altro: riconoscere il contributo fondamentale delle imprese alla crescita dell'occupazione e allo sviluppo economico; sostenere l'avvio di nuove imprese, in particolare da parte dei giovani e delle donne; valorizzare il potenziale di crescita, di produttività e di innovazione delle imprese, con particolare riferimento alle micro,

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piccole e medie imprese; favorire la competitività del sistema produttivo nazionale nel contesto internazionale; adeguare l'intervento pubblico alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese.
L'articolo 2 esplicita i principi fondamentali dello status giuridico delle imprese, tra cui: libertà di iniziativa economica e concorrenza; sussidiarietà orizzontale quale principio informatore delle politiche pubbliche, anche per quanto riguarda l'avvio dell'attività d'impresa, la semplificazione burocratica, la tassazione, la successione d'impresa; l'adozione di norme certe sull'attività d'impresa; oneri procedurali relativi all'attività imprenditoriale posti a carico della pubblica amministrazione; innovazione per una maggiore trasparenza della pubblica amministrazione.
L'articolo 3 pone il principio della libertà di associazione delle imprese. Vengono riconosciute quali associazioni di rappresentanza delle imprese quelle rappresentate nel sistema delle camere di commercio.
L'articolo 4 prevede l'introduzione di una valutazione dell'impatto sulle micro, piccole e medie imprese (MPMI) della regolazione pubblica.
In particolare prevede che Stato, regioni, enti locali ed enti pubblici sono tenuti a valutare gli effetti sulle imprese «delle iniziative legislative, regolamentari ed amministrative», anche mediante obbligo di consultazione delle parti interessate prima della presentazione delle relative proposte.
Per l'attuazione di tali disposizioni a livello territoriale, le regioni e gli enti locali possono istituire appositi organi, anche in forma associata e con il concorso delle camere di commercio.
L'articolo 5 prevede norme dirette alla semplificazione dei procedimenti per l'attività di impresa. In tale direzione, il comma 1 richiama il rispetto di alcuni principi generali dell'azione amministrativa nei confronti delle imprese. Il comma 2 prevede la pubblicazione e l'aggiornamento di norme e requisiti minimi per l'esercizio di ciascuna tipologia di attività imprenditoriale, tramite le camere di commercio, e, a favore delle micro, piccole e medie imprese, l'adozione di procedure semplificate e meno onerose per l'avvio e l'esercizio dell'attività. Il comma 3 stabilisce che l'autorizzazione amministrativa per lo svolgimento di attività di impresa è richiesta solo per quelle attività che comportano gravi pregiudizi alla salute, alla pubblica incolumità e ai beni ambientali. A tutela delle imprese, il comma 4 generalizza sia l'obbligo di provvedere delle amministrazioni entro il termine di novanta giorni per le domande presentate, sia l'applicazione dell'istituto del silenzio-assenso. Il comma 5 impedisce alla pubblica amministrazione di richiedere alle imprese documentazioni o certificazioni già in possesso della medesima pubblica amministrazione. Il comma 6 prevede che lo Stato è tenuto a garantire alle micro, piccole e medie imprese il ricorso a misure specifiche riguardanti periodi di transizione, deroghe ed esenzioni, mentre ai sensi del comma 7 la pubblica amministrazione è obbligata alla liquidazione dei corrispettivi dovuti ai fornitori di beni e servizi al massimo entro novanta giorni.
L'articolo 6 dispone che le certificazioni rilasciate alle imprese da enti autorizzati sostituiscono le verifiche delle autorità competenti, fatte salve eventuali responsabilità penali.
La norma indica tra i soggetti incaricati del rilascio della certificazione gli enti di normalizzazione.
L'articolo 7 reca misure di favore per gli imprenditori in stato di insolvenza, volte a fissare il limite di un anno per le procedure legali di scioglimento dell'impresa e a garantire agli stessi soggetti i medesimi trattamenti previsti per chi avvia una nuova impresa. La medesima disposizione, inoltre, nell'ambito delle procedure di fallimento, pone a carico dello Stato gli oneri dovuti ai fornitori privilegiati che siano micro, piccole e medie imprese.
L'articolo 8 è volto a rendere più trasparente l'informazione relativa agli appalti pubblici d'importo inferiore alle soglie stabilite dall'Unione europea attraverso

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l'istituzione di portali telematici (comma 1) nonché a favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese nell'aggiudicazione degli appalti (commi 2 e 3).
L'articolo 9 reca una serie di definizioni relative alle imprese, ai distretti e alle reti d'impresa, rinviando ai criteri utilizzati in ambito comunitario per la definizione di micro, piccola e media impresa e provvedendo altresì a definire i distretti industriali, i meta-distretti, i distretti tecnologici, le reti d'impresa, le imprese femminili e le imprese giovanili.
L'articolo 10 reca disposizioni volte ad incentivare lo spirito di imprenditorialità, che costituisce uno degli obiettivi del provvedimento in esame. In particolare si prevede che lo Stato è tenuto ad incentivare le imprese, in particolare familiari, in modo da favorirne lo sviluppo, ad introdurre il concetto di imprenditorialità come competenza chiave nei programmi dell'istruzione scolastica ed universitaria e a predisporre un tutoraggio soprattutto a favore delle imprese femminili e giovanili.
L'articolo 11 interviene in materia di competitività e di produttività imprenditoriale prevedendo forme di sostegno e di valorizzazione promosse dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali - anche mediante trattamenti di maggiore favore in ambito autorizzativo e fiscale a beneficio delle micro, piccole e medie imprese, delle imprese giovanili, delle imprese femminili e di altre determinate tipologie di imprese. Inoltre viene riservato un trattamento di maggior favore alle imprese che si organizzano secondo il principio di rete (distretti,meta-distretti, distretti tecnologici e reti di imprese). Le norme in commento sono finalizzata a garantire alle imprese condizioni di competitività sulla base del principio di sussidiarietà e il loro accesso al sistema degli incentivi pubblici.
L'articolo 12 prevede che lo Stato favorisce l'innovazione, l'internazionalizzazione e la capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese, al fine di renderle più competitive e produttive.
L'articolo 13 individua alcune misure fiscali finalizzate a sostenere la capitalizzazione e la crescita delle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese. Ai sensi dell'articolo 21, comma 3, i provvedimenti di attuazione dovranno essere emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Le misure indicate riguardano agevolazioni in favore delle imprese (reinvestimento degli utili e semplificazioni in materia di imposizione e versamento delle imposte) nonché benefici in favore dei soggetti, persone fisiche o persone giuridiche, che investono nel capitale di rischio delle micro, piccole e medie imprese (commi 1 e 2). Il comma 3 prevede l'introduzione di misure di favore in materia di trasferimento delle imprese. Il comma 4 stabilisce che la pressione fiscale complessiva a carico delle imprese non può essere superiore al 45 per cento e che le imposte dirette dovute non possono essere determinate in funzione dei costi sostenuti dalle stesse. Infine, il comma 5 stabilisce che lo Stato non può procedere alla riscossione delle imposte nei confronti delle imprese che vantino un credito nei confronti dello Stato.
L'articolo 14 prevede l'introduzione di misure agevolative pluriennali in favore delle imprese avviate da soggetti di età inferiore a 35 anni (imprese giovanili), delle imprese tecnologiche, delle imprese femminili e delle imprese localizzate in aree svantaggiate (comma 1). In particolare, il comma 2 prevede l'esenzione da ogni forma di tassazione generale e locale nonché l'esclusione dell'applicabilità delle procedure di fallimento e di amministrazione controllata. Inoltre, per le imprese di servizi nonché per le imprese di produzione la cui attività non comporta gravi pregiudizi alla salute, alla pubblica incolumità e ai beni ambientali, è prevista anche l'esenzione da qualunque obbligo ad eccezione di quelli relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro e quello della comunicazione allo sportello unico per le imprese. Le regioni, gli enti locali e le camere di commercio possono mettere a disposizione delle nuove imprese tecnologiche aree e locali a titolo gratuito per i primi cinque anni di attività (comma 3). Inoltre,

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le camere di commercio garantiscono formazione e assistenza anche operativa alle tipologie di imprese considerate dall'articolo in esame (comma 4).
Gli articoli 15 e 16 istituiscono l'Agenzia nazionale per le micro, piccole e medie imprese, con il compito di elaborare proposte volte a favorire lo sviluppo delle imprese di minore dimensione e di effettuare l'analisi di impatto preventivo e la verifica di impatto successivo sulle imprese in questione degli atti normativi.
Gli articoli 17, 18 e 19 istituiscono la Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese, composta da 10 deputati e da 10 senatori che ha il compito di valutare l'attuazione degli accordi internazionali e della legislazione in materia di micro, piccole e medie imprese e di formulare osservazioni e proposte, con cadenza annuale, sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente. In particolare l'articolo 19 quantifica in 20 mila euro per il 2009 e 30 mila euro a decorrere dal 2010 le spese per il funzionamento della Commissione e dispone che esse sono poste a carico, in parti uguali, dei bilanci interni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
L'articolo 20 prevede che le regioni possono prevedere norme più favorevoli per le micro, piccole e medie imprese purché non contrastino con il provvedimento in esame.
L'articolo 21 dispone in merito all'entrata in vigore (il giorno successivo alla pubblicazione) e ai provvedimenti attuativi (da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore).
L'articolo 22, in materia di abrogazioni, dispone che lo Stato, le regioni e gli enti locali sono tenuti a pubblicare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco delle leggi e dei regolamenti espressamente abrogati.
L'articolo 23, quanto agli oneri finanziari recati dal provvedimento in esame, dispone che fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, relativo alle spese di funzionamento della istituenda Commissione parlamentare, si provvede con le risorse stanziate annualmente dalla legge finanziaria.

Andrea GIBELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.55.