CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1° dicembre 2009
254.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Martedì 1o dicembre 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 13.15.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).
C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012.
C. 2937 e relativa nota di variazione C. 2937-bis Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 novembre 2009.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, comunica che sono pervenute le relazioni tecniche relative ad otto delle proposte emendative presentate dal Governo, in particolare le relazioni tecniche disponibili sono relative agli emendamenti 2.1374, 2.1375, 2.1376, 2.1377, 2.1378, 2.1380,

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2.1381 e 2.1383. Fa altresì presente che non risultano ancora pervenute le relazioni tecniche relative ai restanti sei emendamenti. Propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio ad una successiva seduta da convocarsi per le ore 16, al fine di consentire al Governo di trasmettere le restanti relazioni tecniche, precisando che comunque in quella sede si procederà alla comunicazione delle valutazioni relative all'ammissibilità delle proposte emendative di iniziativa parlamentare, nonché di quelle del Governo per le quali sarà disponibile la relazione tecnica.

Antonio BORGHESI (IdV), chiede che sia chiarito in che modo saranno organizzati i lavori alla ripresa della seduta.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, richiamandosi a quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltosi nella seduta di ieri, ricorda che dopo la comunicazione delle valutazioni relative all'ammissibilità delle proposte emendative, sarà fissato un termine per la presentazione di subemendamenti che terrà anche conto della portata dei testi risultanti a seguito delle eventuali dichiarazioni di inammissibilità.

Gioacchino ALFANO (PdL) chiede alla presidenza di tener conto, nella fissazione del termine per i subemendamenti, dell'esigenza di consentire comunque la conclusione dell'esame nei tempi convenuti in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rileva che la garanzia di un congruo termine per la presentazione dei subemendamenti alle proposte emendative di iniziativa governativa intende garantire anche la tempestiva presentazione di dette proposte emendative.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede se le proposte di iniziativa governativa non corredate di relazione tecnica entro la ripresa della seduta saranno dichiarate inammissibili, osservando che la dilatazione dei tempi d'esame non dipende dall'opposizione, ma dal ritardo con cui il Governo sta presentando le relazioni tecniche.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, con riferimento alle proposte emendative di iniziativa governativa, osserva che, alla ripresa pomeridiana della seduta, procederà a comunicare le valutazioni di ammissibilità relative agli emendamenti per i quali sarà disponibile la relazione tecnica, riservandosi di procedere alla comunicazione delle valutazioni in ordine ai restanti testi allorché siano anch'essi corredati dalla medesima relazione, con conseguente fissazione di appositi e congrui termini per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Amedeo CICCANTI (UdC) al fine di evitare di ripetere gli inconvenienti già manifestatisi in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 81 del 2009, con il voto in blocco di tutte le proposte emendative presentate, chiede di riconsiderare i tempi previsti, che erano stati originariamente calcolati nel presupposto che nella giornata di ieri avrebbe avuto inizio l'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio.

Rolando NANNICINI (PD) in attesa della comunicazione delle decisioni della presidenza in ordine all'ammissibilità, rileva l'assoluta inopportunità di procedere ad una complessiva riforma degli assetti della rappresentanza democratica negli enti locali, attraverso un emendamento al disegno di legge finanziaria, senza un'approfondita discussione da svolgere nell'ambito del disegno di legge relativo al cosiddetto «codice delle autonomie».

Maino MARCHI (PD), nell'associarsi alle considerazioni del collega Nannicini, osserva che le relazioni tecniche non dovrebbero limitarsi all'illustrazione dei contenuti della proposta emendativa cui si riferiscono, ma fornire elementi che evidenzino

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i parametri utilizzati ai fini della quantificazione degli oneri prospettati nelle medesime.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio alla seduta che verrà convocata per le ore 16.

La seduta termina alle 13.30.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 1o dicembre 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
Atto n. 150.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Rocco GIRLANDA (PdL), relatore, illustra lo schema di decreto legislativo che, in attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 60 della legge n. 69 del 2009, reca norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria, nel rilevare che le minori entrate derivanti dalle agevolazioni fiscali e del credito d'imposta di cui agli articoli 17 e 20 dello schema di decreto legislativo in esame trovano compensazione nell'utilizzo degli introiti derivanti, anno per anno, al Ministero della giustizia, dal Fondo unico giustizia, osserva che l'utilizzo di tali risorse riduce le disponibilità destinate a specifiche finalità già fissate da norme in vigore. Sul punto valuta opportuno acquisire l'avviso del Governo. Ritiene opportuno, inoltre, che il Governo chiarisca come possa essere garantita l'invarianza di gettito, a fronte di un onere permanente quantificato a decorrere dal 2011 in euro 171.700.000, utilizzando come fonte di copertura risorse variabili di anno in anno. A tale riguardo, in particolare, dovrebbero essere fornite informazioni in merito alla parte dei flussi di alimentazione del Fondo unico giustizia individuati dall' articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 e dall'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, avente natura strutturale ed effetti di carattere finanziario idonei a garantire la compensazione del suddetto onere. In particolare, rammenta che tra le risorse che alimentano annualmente il Fondo unico giustizia l'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, nonché l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 143 del 2008 individuano, tra l'altro, i proventi dei beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione o di irrogazione di sanzioni amministrative, proventi che non sembrerebbero utilizzabili ai fini dell'equilibrio dei saldi di fabbisogno ed indebitamento.
In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 16, comma 4, prevede che la vigilanza sul registro degli organismi di conciliazione sia esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo, dal Ministero dello sviluppo economico, i quali provvedono all'istituzione e alla tenuta del registro nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti. Il successivo comma 5 dispone, inoltre, che presso il Ministero della giustizia sia costituito l'albo dei formatori per la mediazione. Al riguardo, ferma restando l'esigenza di verificare se le Amministrazioni interessate possano svolgere i nuovi compiti loro affidati con le risorse esistenti a legislazione vigente, ritiene che dovrebbe essere acquisito l'avviso del Governo in

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ordine all'opportunità di riferire la clausola di invarianza sia al comma 4 che al comma 5, precisando che all'attuazione di dette disposizioni le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ricorda, poi, che l'articolo 17, comma 8, dispone che alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo, valutati in 11,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del Fondo unico di giustizia di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che a tal fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato. Al riguardo, osserva che pur in presenza di oneri configurati in termini di previsione di spesa la norma non reca, come previsto dalla vigente disciplina contabile, una clausola di salvaguardia. In proposito, ritiene opportuno che il Governo confermi che gli oneri in esame, in quanto derivanti dall'esenzione dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto degli atti, documenti e provvedimenti relativi alla mediazione, siano riconducibili all'attribuzione di diritti soggettivi. In questo caso sarebbe, a suo avviso, opportuno prevedere l'integrazione della disposizione con una clausola di salvaguardia che disponga il monitoraggio delle minori derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 17. Osserva, altresì, che l'articolo 20, comma 5, prevede che ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal riconoscimento del credito d'imposta dalla disposizione, il Ministero della giustizia provveda annualmente al versamento dell'importo corrispondente, quantificato dalla relazione tecnica in 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, alla contabilità speciale n. 1778 dell'Agenzia delle entrate. Al riguardo, ricorda che l'articolo 60, comma 3, lettera o), della legge n. 69 del 2009, nel conferire la delega legislativa in materia di mediazione, ha disposto che per compensare gli effetti finanziari in termini di minori entrate delle agevolazioni fiscali, si utilizzino gli introiti derivanti al Ministero della giustizia dal Fondo unico giustizia. In proposito osserva che la disposizione di cui all'articolo 20, comma 5, non esplicita tale modalità di copertura finanziaria, limitandosi a prevedere il versamento degli importi corrispondenti alle minori entrate alla apposita contabilità speciale dell'Agenzia delle entrate. Anche alla luce di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, valuta opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito all'opportunità di esplicitare che le risorse che affluiscono alla citata contabilità speciale siano quelle del Fondo unico giustizia fermo restando, comunque, quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione degli oneri in ordine alla idoneità dell'utilizzo con finalità di copertura finanziaria del Fondo unico giustizia. Dal punto di vista formale, reputa opportuno altresì che il Governo valuti l'opportunità di esplicitare nella norma l'onere derivante dalla concessione del credito d'imposta nella misura indicata dalla relazione tecnica, vale a dire 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011. Segnala, infine, che l'articolo 21, comma 1, prevede il Ministero della giustizia realizzi campagne pubblicitarie di informazione sul processo di mediazione con i fondi previsti dalla legge n. 150 del 2000, il cui articolo 7 prevede che la realizzazione di progetti di comunicazione a carattere pubblicitario delle amministrazioni dello Stato, ritenuti di particolare utilità sociale o di interesse pubblico, sia finanziata nei limiti di appositi stanziamenti del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al riguardo, giudica opportuno che il Governo chiarisca se le risorse di cui alla legge n. 150 del 2000 possano essere destinate alle finalità della norma in esame senza pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe VEGAS, si riserva di

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fornire successivamente i chiarimenti richiesti dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto di quanto comunicato dal Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 1o dicembre 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario all'economia e alle finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 16.10.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).
C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012.
C. 2937 e relativa nota di variazione C. 2937-bis Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 novembre 2009.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avvisa che risultano presentate e riferibili al testo 2159 proposte emendative al disegno di legge finanziaria, che sono disponibili nei fascicoli stampati in distribuzione. Ricorda che i criteri per la valutazione di ammissibilità degli emendamenti sono stati illustrati nella seduta del 19 novembre 2009 e che in tale occasione ha fatto presente come, anche per quest'anno, tale valutazione fosse tenuta ad attenersi ai criteri particolarmente stringenti introdotti dalla più recente legislazione e, da ultimo, confermati dall'articolo 23, commi 21-ter, del decreto legge n. 78 del 2009. Osserva che si tratta, come noto, di una normativa transitoria che ha trovato peraltro conferma, in un quadro tuttavia ben più ampio e complesso, nella proposta di legge in materia di contabilità e finanza pubblica di recente approvata in seconda lettura dalla Camera. Avverte che, nel valutare gli emendamenti, come preannunciato nella ricordata seduta, non sono state, in particolare, ritenute ammissibili le proposte con carattere microsettoriale e localistico, nonché quelle con preminenti profili di carattere ordinamentale, mentre sono state ritenute ammissibili le proposte di carattere macroeconomico idonee ad incidere sulla allocazione delle risorse o aventi comunque una rilevanza non trascurabile sotto il profilo economico-finanziario. Fa presente che, anche in considerazione delle numerose proposte emendative di iniziativa parlamentare presentate, ha ritenuto in linea generale riconducibili a tale tipologia le proposte emendative che impegnavano un volume di risorse non inferiore a 150 milioni di euro nel 2010. Ritiene peraltro che, una volta entrata in vigore la nuova disciplina in materia di contabilità e finanza pubblica, dovrà essere fatta piena chiarezza sui criteri di ammissibilità degli emendamenti che, sia alla Camera che al Senato, si riterrà opportuno adottare in conformità al dettato legislativo, individuando altresì gli strumenti legislativi alternativi alla legge finanziaria attraverso i quali dare corpo alla manovra di bilancio. Comunica, in primo luogo, le valutazioni di ammissibilità relative alle proposte emendative di iniziativa governativa corredate di relazione tecnica. A riguardo rileva che l'emendamento 2.1374 prevede che il Ministro del turismo stipuli accordi di programma con le regioni per individuare i più appropriati interventi ed iniziative a valere sulle risorse di cui al fondo per le aree sottoutilizzate. Ritiene pertanto che la norma abbia natura ordina mentale ed introduca una materia non disciplinata nel testo del provvedimento. Osserva che dalla relazione tecnica presentata dal Governo si evince inoltre che la disposizione è priva

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di effetti finanziari. Per tali ragioni l'emendamento non è riconducibile al contenuto proprio della legge finanziaria e quindi è da considerarsi inammissibile.
Riguardo all'emendamento 2.1375, rileva che si compone di 41 commi e riproduce il contenuto di una serie di disposizioni del disegno di legge recante la cosiddetta «carta delle autonomie», che l'ultimo DPEF ha incluso tra i provvedimenti collegati alla manovra finanziaria e che il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il 19 novembre 2009. Osserva che tali disposizioni sono volte in sostanza ad introdurre una serie di tagli di spesa attraverso la soppressione e la riconfigurazione di organismi diversi, nonché riducendo i trattamenti economici di taluni amministratori. Sottolinea che l'effetto di contenimento della spesa dell'emendamento in esame risulta pari a 20 milioni di euro nel 2010, ed ammonta invece a 115 milioni di euro nel 2011 e a 165 milioni di euro nel 2012, in quanto la gran parte delle disposizioni in esso contenute è destinata a ricevere applicazione a decorrere dal 2011. Rileva inoltre come la misura volta ridurre gli emolumenti percepiti dai consiglieri regionali, che appare di immediata applicazione, presenti profili di incostituzionalità. Ritiene infine del tutto prevalente la portata ordinamentale dell'emendamento che incide sulla composizione di assemblee elettive e reca una nuova e diversa disciplina di organi delle amministrazioni locali. Per tali ragioni, ritiene che la proposta, nella sua attuale formulazione, non risulti riconducibile al contenuto proprio della legge finanziaria. Osserva che a diverse valutazioni si presterebbe, invece, una proposta emendativa che concentrasse i relativi effetti finanziari nel primo anno di applicazione e che, pur incidendo sui costi delle amministrazioni regionali e locali, non presentasse profili ordinamentali di tale rilevanza.
Rileva quindi che l'emendamento 2.1383 reca disposizioni in materia di zone franche urbane introducendo talune modifiche all'articolo 1, commi 340 e seguenti della legge n. 296 del 2006. Fa presente che l'emendamento è privo di effetti finanziari e si limita a modificare le modalità applicative dell'attuale regime agevolativo. Per tali ragioni, ritiene la proposta non riconducibile al contenuto proprio della legge finanziaria.
Osserva che l'emendamento 2.1377 destina un miliardo di euro, assegnato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dal CIPE il 6 novembre 2009, all'attuazione di piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, resi necessari dallo stato di dissesto di varie aree del Paese, anche di recente colpite da eventi calamitosi. Rileva che l'emendamento prevede, in particolare, che tali risorse possano essere utilizzate anche attraverso accordi di programma stipulati tra la regione interessata e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fa presente che i commi 57 e 58 dell'emendamento recano invece norme di natura ordinamentale volte, rispettivamente, a disciplinare la nomina di commissari straordinari delegati e a prevedere il conferimento di nuovi incarichi di livello dirigenziale generale nell'ambito del ministero dell'ambiente. Dichiara pertanto emendamento inammissibile limitatamente ai commi 57 e 58.
Rileva che l'emendamento 2.1376 modifica l'articolo 19-ter del decreto-legge n.135 del 2009 in materia di privatizzazione della società Tirrenia Spa. che ha inoltre previsto la cessione delle azioni delle società Toremar, Saremar e Caremar rispettivamente alle regioni Toscana, Sardegna e Campania. Osserva che le modifiche sono volte a prevedere la stipula di convenzioni tra tali regioni e le predette società, a disciplinare la nomina del collegio sindacale delle singole società e a esonerare da ogni imposizione fiscale tutte le operazioni poste in essere nell'ambito del processo di privatizzazione. Evidenzia che la proposta è priva di riflessi sul bilancio dello Stato e che il contenuto della norma, che soddisfa in sostanza esigenze operative legate al processo di privatizzazione, non ne giustifica l'inserimento nella legge finanziaria.

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I restanti emendamenti di iniziativa governativa, per i quali sono state presentate le prescritte relazioni tecniche, 2.1378, 2.1380 e 2.1381, sono da considerarsi ammissibili.
Con riferimento agli emendamenti 2.1384 e 3.125, anche se il Governo non ha ancora presentato la relazione tecnica, ritiene necessario preannunciare il criterio di valutazione al quale si atterrò nel valutarne l'ammissibilità. Relativamente all'emendamento 2.1384, ricorda che esso, nelle more dell'intesa da adottare in sede di Conferenza Stato regioni, introduce alcune disposizioni in materia di Patto sulla salute. In particolare, precisa che vengono ripartite in via provvisoria le disponibilità finanziarie destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale sulla base delle erogazioni effettuate, a seguito d'intesa nella predetta Conferenza, nel secondo anno precedente a quello di riferimento. Rileva che Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono inoltre tenuti ad adottare misure volte al conseguimento di determinati obiettivi in materia di riduzione delle spese di personale. Fa presente che figurano, infine, disposizioni relative al Fondo nazionale per le politiche sociali che prevedono, in particolare, che gli oneri relativi a diritti soggettivi non siano più finanziati a valere su tale Fondo. Non ritiene invece omogeneo al contenuto della proposta, né attinente al contenuto proprio della legge finanziaria, il comma 62 che reca una norma di interpretazione autentica in materia di prezzo dei farmaci e delle quote di spettanza sul prezzo di vendita.
Relativamente all'emendamento 3.125, osserva che la proposta, nella sua attuale formulazione, prevede che le maggiori entrate, per l'anno 2010, derivanti dal differimento del versamento di acconti d'imposta di cui al decreto-legge n. 168 del 2009 siano iscritte nel Fondo grandi eventi previsto dall'articolo 7-quinquies del decreto-legge n. 5 del 2009 per essere destinate a finalità esplicitamente indicate in allegato alla legge finanziaria. Precisa che alla ripartizione delle risorse si provvederà con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da trasmettere al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per i profili finanziari. Ritiene la procedura di ripartizione delle risorse prevista dalla proposta emendativa non pienamente conforme alla vigente disciplina contabile, in quanto la proposta emendativa rinvia ad una norma di rango secondario il finanziamento di interventi per la gran parte dei quali sono previste, a legislazione vigente, esplicite autorizzazioni di spesa, senza tra l'altro indicare espressamente il quantum di risorse da destinare agli stessi e non rendendo, quindi, possibile la verifica della congruità delle stesse rispetto agli interventi previsti. Rileva in particolare, che, per il rifinanziamento di alcune delle finalità previste dall'allegato, per le quali sono già previste a legislazione vigente esplicite autorizzazioni di spesa, quali ad esempio, il Fondo missioni internazionali di pace, la gratuità dei libri di testo, il Fondo per il finanziamento delle università, appare opportuno integrare l'allegato indicando esplicitamente le relative autorizzazioni spesa. Qualora queste non possano essere individuate, potrebbe prevedersi il rifinanziamento di specifiche voci programmatiche da inserire nelle Tabelle A e B allegate alla legge finanziaria. Avverte quindi che l'emendamento potrebbe ritenersi ammissibile solo qualora venisse impostato in modo da fornire indicazioni in ordine alle risorse destinate ai diversi interventi e da specificare esplicitamente per ogni intervento le relative autorizzazioni legislative di spesa e, comunque, definendo procedure rispettose delle prerogative costituzionali del Parlamento in materia di bilancio.
Con riferimento alle proposte emendative di iniziativa parlamentare, comunica che saranno pubblicate in allegato al resoconto gli elenchi, rispettivamente, di quelle considerate estranee per materia (allegato 1), sulla base dei criteri illustrati nella seduta del 19 novembre 2009, nonché di quelle inammissibili per carenza di compensazione (allegato 2) o inidoneità di compensazione (allegato 3). A tal proposito, fa presente che le proposte emendative

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dichiarate inammissibili sono 1075 per estraneità di materia, 239 per carenza di compensazione e 9 per inidoneità di compensazione.
Avverte che il deputato Iannuzzi ha sottoscritto gli emendamenti Garavini 2.1601 e 2.17, che il deputato Fallica ha sottoscritto l'emendamento Bitonci 2.285, che gli onorevoli Caparini e Volpi hanno sottoscritto l'emendamento Moroni 2.1483, che i deputati Berretta e Burtone hanno sottoscritto gli emendamenti Samperi 2.1398 e 2.1369, che l'onorevole Schirru ha sottoscritto l'emendamento Miotto 2.1636, che l'onorevole Fogliardi ha sottoscritto le proposte emendative Rubinato 2.739, 2.2.740, 2.741, 2.748, 2.757, 2.758, 2.760, 2.775, 2.0139, 2.0140, 2.0141, 2.0148 e 2.0234 e che l'onorevole Franzoso ha sottoscritto l'emendamento Di Centa 3.140.
Avverte altresì che gli emendamenti Traversa 2.1450, Rosso 2.118 e Ravetto 2.14 sono stati ritirati dai presentatori, che l'onorevole Polledri ha ritirato la propria firma dall'emendamento Laura Molteni 2.1148 e che gli onorevoli Berretta e Burtone hanno ritirato la propria firma dall'emendamento Capodicasa 2.1351.
Comunica infine che il termine per la presentazione di subemendamenti è fissato alle ore 13 di domani, 2 dicembre 2009.

La seduta termina alle 16.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.30 alle 17.