CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1° dicembre 2009
254.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e III)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Martedì 1o dicembre 2009. - Presidenza del presidente della II Commissione, Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 16.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 2326 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 novembre 2009.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che sono stati presentati emendamenti al nuovo testo del disegno di legge C. 2326 (vedi allegato al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 12 novembre 2009).

Angela NAPOLI (PdL), relatore per la II Commissione, prima di esprimere il parere sugli emendamenti presentati, auspica che il rappresentante del Governo illustri le ragioni che hanno portato il Governo a presentare emendamenti volti a sopprimere quelle disposizioni che sono state inserite nel testo del disegno di legge tenendo conto del lavoro svolto dalla Commissione Giustizia in relazione alle proposte di legge C. 665 ed abbinate in materia di lotta contro la pedofilia. Si tratterebbe in particolare delle disposizioni dirette ad inserire nell'ordinamento i reati di pedopornografia culturale e di adescamento. Ricorda che la scelta di prevedere questi nuovi reati è dettata da finalità di mera prevenzione, in quanto sono diretti a punire proprio quelle condotte che sono prodromiche rispetto agli atti di violenza sessuale nei confronti dei minori. Sottolinea inoltre che l'esigenza di prevedere questi nuovi reati è stata evidenziata, anche in occasione delle audizioni, proprio dagli organi che svolgono quotidianamente le indagini in materia di pedofilia. Qualora il Governo non intendesse chiarire le ragioni del proprio atteggiamento, dimostrerebbe di non tenere in giusta considerazione le prerogative del

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Parlamento nonché il lavoro di coloro che operano concretamente contro la pedofilia.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO precisa che il Governo tiene nella giusta considerazione le prerogative del Parlamento, e rispetta, nel caso concreto, le scelte della Commissione Giustizia in merito all'introduzione di nuovi reati nell'ordinamento volti a punire condotte inerenti al fenomeno della pedofilia. Sottolinea che non è in contraddizione con tale rispetto la valutazione non positiva, sotto il profilo tecnico, di alcune delle disposizioni che le Commissioni riunite hanno ritenuto di inserire nel nuovo testo del disegno di legge del Governo, sulla base del lavoro svolto dalla Commissione Giustizia in materia di lotta alla pedofilia. Gli emendamenti volti a sopprimere tali disposizioni, così come quelli diretti ad eliminare dal testo originario alcune norme inserite proprio dal Governo, hanno una giustificazione meramente tecnica. Qualsiasi considerazione di natura politica non è stata in nessun modo presa in considerazione dal Governo.

Angela NAPOLI (PdL), relatore per la II Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Contento 3.1, ove riformulato, parere contrario sull'emendamento Vietti 4.1, parere favorevole sull'emendamento Contento 4.50, parere contrario sugli identici emendamenti Vietti 4.2 e Contento 4.51, sugli identici emendamenti 4.3 del Governo, Contento 4.52, Ferranti 4.4 e Vietti 4.5, parere contrario sull'emendamento Vietti 4.6, parere favorevole sull'emendamento Contento 4.53, qualora riformulato aggiungendovi la modifica all'articolo 364 del Codice Penale prevista dall'emendamento Contento 4.54, parere contrario sull'emendamento 4.7 del Governo, invito al ritiro dell'emendamento Contento 4.55, parere contrario sugli emendamenti Bocciardo 4.8, Ferranti 4.9, Contento 4.58 e 4.59, Ferranti 4.10, e sugli identici emendamenti del Governo 4.11 e Contento 4.60, parere favorevole sull'emendamento Contento 4.56, parere contrario sugli emendamenti Vietti 4.12, e Bocciardo 4.13, parere favorevole sull'emendamento Ferranti 4.14, parere contrario sull'emendamento Bocciardo 4.15, parere favorevole sull'emendamento Ferranti 4.16, parere contrario sugli emendamenti Contento 4.61, Ferranti 4.17, e Contento 4.62 e 4.63, parere favorevole sull'emendamento Ferranti 4.18, parere contrario sull'emendamento Bocciardo 4.19, parere favorevole sull'emendamento Ferranti 4.20, parere contrario sull'emendamento Ferranti 4.21, parere favorevole sull'emendamento Ferranti 4.22, parere contrario sull'emendamento Ferranti 4.23, parere favorevole sull'emendamento Barbareschi 4.24, invito al ritiro dell'emendamento Barbareschi 4.25, parere favorevole sull'emendamento del Governo 4.26, parere contrario sugli emendamenti Bocciardo 4.27 e Barbareschi 4.28, parere favorevole sull'emendamento Ferranti 4.29 qualora si possa considerare adeguatamente coperto sotto l'aspetto economico - finanziario, parere contrario sugli emendamenti del Governo 4.30 e Bocciardo 4.31, si rimette alle Commissioni sull'emendamento Ferranti 4.32, parere contrario sugli emendamenti Contento 4.57, Bocciardo 4.33, Ferranti 5.1, Bocciardo 6.1 e sull'emendamento del Governo 8.1.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO, esprime parere favorevole sull'emendamento Contento 3.1, invito al ritiro dell'emendamento Vietti 4.1, parere favorevole sull'emendamento Contento 4.50, parere favorevole sugli identici emendamenti Vietti 4.2 e Contento 4.51, sugli identici emendamenti 4.3 del Governo, Contento 4.52, Ferranti 4.4 e Vietti 4.5, parere contrario sull'emendamento Vietti 4.6, parere favorevole sull'emendamento Contento 4.53, parere contrario sull'emendamento Contento 4.54, parere favorevole sull'emendamento 4.7 del Governo, parere favorevole sull'emendamento Contento 4.55, parere contrario sugli emendamenti Bocciardo 4.8, Ferranti 4.9, Contento 4.58 e 4.59, parere favorevole sull'emendamento Ferranti 4.10, e sugli identici emendamenti del Governo 4.11 e Contento 4.60,

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parere contrario sull'emendamento Contento 4.56, parere contrario sugli emendamenti Vietti 4.12, e Bocciardo 4.13, parere contrario sull'emendamento Ferranti 4.14, parere favorevole sull'emendamento Bocciardo 4.15, parere favorevole sull'emendamento Ferranti 4.16, parere favorevole sull'emendamento Contento 4.61, parere contrario sugli emendamenti Ferranti 4.17, Contento 4.62 e 4.63, e Ferranti 4.18, parere contrario, parere contrario sugli emendamenti Bocciardo 4.19, Ferranti 4.20, 4.21 e 4.22, parere favorevole sull'emendamento Ferranti 4.23, parere contrario sugli emendamenti Barbareschi 4.24 e 4.25, parere favorevole sugli emendamenti 4.26 del Governo e Bocciardo 4.27, parere contrario sugli emendamenti Barbareschi 4.28 e Ferranti 4.29, , parere favorevole sull'emendamento del Governo 4.30, parere contrario sugli emendamenti Bocciardo 4.31, Ferranti 4.32, Contento 4.57, Bocciardo 4.33, Ferranti 5.1 e Bocciardo 6.1, parere favorevole sull'emendamento del Governo 8.1.

Angela NAPOLI (PdL), relatore per la II Commissione, ribadisce il proprio parere favorevole sull'emendamento Contento 3.1, qualora questo venga riformulato sopprimendo dal comma 2 dell'articolo 3 solamente le disposizioni inerenti ai profili del D.N.A. Evidenzia come invece l'altra parte del comma 2 si riferisca alle attività descritte dal comma 1, le quali non rientrano di per sé nell'ambito applicativo delle disposizioni di legge che hanno attuato il trattato di Prüm.

Manlio CONTENTO (PdL) riformula il suo emendamento 3.1 nel senso proposto dal relatore (vedi allegato).

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime parere favorevole sull'emendamento Contento 3.1 (nuova formulazione).

Le Commissioni approvano l'emendamento Contento 3.1 (nuova formulazione) (vedi allegato).

Lorenzo RIA (UdC) ritira il proprio emendamento 4.1.

Le Commissioni con distinte votazioni approvano gli emendamenti Contento 4.50, gli identici emendamenti Vietti 4.2 e Contento 4.51, nonché gli identici emendamenti 4.3 del Governo, Contento 4.52, Ferranti 4.4 e Vietti 4.5 (vedi allegato).

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti 4.3 del Governo, Contento 4.52, Ferranti 4.4 e Vietti 4.5, non saranno posti in votazione gli altri emendamenti riferiti alla lettera a-ter).

Angela NAPOLI (PdL), relatore per la II Commissione, ribadisce la propria contrarietà agli emendamenti volti a sopprimere le disposizioni dirette ad introdurre nell'ordinamento il reato di pedopornografia culturale, ritenendo che proprio la previsione di tale reato sia una delle novità più rilevanti del provvedimento in esame, secondo un'ottica di prevenzione dei fenomeni di pedofilia.

Alessandra MUSSOLINI (PdL) dichiara di condividere pienamente quanto affermato dal relatore per la II Commissione, sottolineando come quelle condotte che il reato di pedopornografia culturale andrebbe a punire sono proprio quelle che poi portano ad atti concreti di violenza sessuale nei confronti dei minori.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO sottolinea che l'emendamento del Governo diretto a sopprimere il reato di pedopornografia culturale ha una motivazione meramente tecnico-giuridica, che si basa sulla considerazione che il codice penale già prevede all'articolo 414 il reato di apologia. Anzi ritiene che tale disposizione possa realizzare le finalità sottese all'introduzione del nuovo reato di apologia pedopornografica in maniera più soddisfacente rispetto a quanto possa realizzare quest'ultimo reato.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che l'atteggiamento del Governo sul punto in questione non sia coerente, in quanto è stato espresso parere favorevole sull'emendamento

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Contento 4.55 che è diretto ad ampliare il reato di apologia applicandolo anche ai reati di pedofilia.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO osserva che il parere favorevole all'emendamento Contento 4.55 è subordinato all'eventualità, da lui non auspicata, della reiezione dell'emendamento del Governo 4.7.

Manlio CONTENTO (PdL) ritiene che non sia opportuno introdurre una nuova fattispecie di reato, quando sarebbe sufficiente applicare le fattispecie penali già previste, come quella di cui all'articolo 414 del codice penale, ovvero modificare quest'ultima fattispecie ampliandola ai casi di pedofilia. Solo percorrendo queste ultime due vie non si correrebbe il rischio, come avviene invece in relazione alla nuova figura di reato di pedopornografia culturale, di creare delle disomogeneità nell'ordinamento, che potrebbero anche tradursi in contraddizioni. Nel caso in esame, ad esempio, si prevede l'apologia ma non anche la condotta, forse più grave, di istigazione a commettere i reati di pedofilia.

Angela NAPOLI (PdL), relatore per la II Commissione, dichiara di non condividere assolutamente le critiche alla previsione di un reato che sia appositamente diretto a punire le condotte di apologia riferite ai reati di pedofilia, ritenendo che la gravità e la peculiarità del fenomeno sia tale da richiedere una risposta sanzionatoria specifica da parte dello Stato. La previsione di un reato autonomo servirà anche a superare tutti quei dubbi interpretativi circa la riconducibilità all'apologia di tutti quei comportamenti che inneggiano, anche su internet, ad atteggiamenti pedofili. Ricorda che le preoccupazioni di natura tecnica espresse sia dal rappresentante del Governo che dall'onorevole Contento sono state tutte già valutate dalla Commissione Giustizia in occasione dell'esame delle proposte di legge C. 665 ed abbinate, in materia di pedofilia, giungendo alla conclusione che la fondatezza delle esigenze di prevenzione che stanno alla base dell'introduzione del nuovo reato è ben più rilevante delle preoccupazioni che potrebbero indurre ad applicare la normativa di carattere generale anche all'apologia in tema di pedofilia. Ricorda infine che il reato in questione è oggetto di diverse proposte di legge di iniziativa parlamentare, tra le quali segnala, come la prima presentata, quella del gruppo della Lega.

Giulia BONGIORNO, presidente, dichiara di condividere le osservazioni del relatore, rilevando che nel caso in esame si tratterebbe unicamente della previsione di un reato di natura speciale rispetto a quello di carattere generale previsto dall'articolo 4141 del codice penale, che troverebbe la sua giustificazione nella peculiarità del fenomeno.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) ritiene che la fattispecie di pedofilia culturale prevista dal testo in esame, secondo quanto si era convenuto in Commissione Giustizia, non debba essere modificata, rappresentando anche un forte segnale per la lotta alla pedofilia.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che le preoccupazioni del Governo siano infondate, mentre siano condivisibili le ragioni sulle quali si basa l'esigenza di introdurre nell'ordinamento un reato finalizzato a punire condotte apologetiche in materia di pedofilia. La gravità e particolarità di queste condotte è, a suo parere, tale da richiedere una risposta specifica da parte dello Stato, che elimini qualsiasi dubbio sulla gravità di comportamenti che giustifichino la pedofilia.

Alessandra MUSSOLINI (PdL), rivolgendosi al rappresentante del Governo, sottolinea come la gravità della condotta di pedofilia culturale sia tale da richiedere una fattispecie penale autonoma, così come è stato più volte richiesto da coloro che effettuano le indagini in materia di pedofilia. Osserva, a tale proposito, che la previsione di questo reato rappresenta uno degli strumenti più efficaci per prevenire violenze sessuali nei confronti di bambini.

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Renato FARINA (PdL) condivide l'opportunità di introdurre nell'ordinamento la fattispecie penale di pedofilia culturale anche in considerazione dell'elevato allarme sociale che tale tipo di reati determina. A suo avviso occorre però affrontare la questione del limite al diritto alla libera espressione del pensiero che si è posta ogni volta che si è affrontata, anche in sedi di dibattito pubblico, la legittimità di tendenze sessuali pedofile quando esse non si traducono in danni ad altre persone.

Lorenzo RIA (UdC) rileva che il suo gruppo è a favore dell'introduzione di una fattispecie autonoma del reato di apologia in relazione a condotte di pedofilia, ritenendo che nel caso in esame, al fine di evitare dubbi interpretativi che potrebbero portare anche alla mancata applicazione di una sanzione penale nei casi di apologia relativamente a comportamenti pedofili, sia opportuno precisare in maniera specifica che tali forme di apologia costituiscono reato.

Ida D'IPPOLITO VITALE (PdL) osserva che la posizione del Governo contraria al reato di pedofilia culturale ha una giustificazione giuridica, non essendo certamente motivata dalla scarsa considerazione di un fenomeno tanto grave quanto quello che si intende punire con il nuovo reato in esame. Tuttavia, ritiene che la peculiarità del fenomeno e l'allarme sociale da questo destato debba indurre il Parlamento ad introdurre una nuova figura di apologia, volta ad anticipare la soglia della tutela penale in merito ad un fenomeno di estrema gravità quale è quello della pedofilia.

Manlio CONTENTO (PdL) ritiene che le motivazioni addotte per giustificare l'introduzione del reato di pedofilia e pedopornografia culturale abbiano tutte una valenza politica, che rispetta, ma siano infondate sotto il profilo giuridico, determinando anche incongruenze nella fase applicativa delle fattispecie penali che molto probabilmente non sono volute da coloro che sostengono l'opportunità di approvare senza modifiche la disposizione del testo diretta a prevedere il predetto nuovo reato. Ad esempio, osserva che si punirebbe unicamente la condotta apologetica senza sanzionare quella, sicuramente non meno grave, diretta all'istigazione di reati di pedofilia. In sostanza, nel caso di apologia di condotte riconducibili a reati di pedofilia si applicherebbe il nuovo reato, che prevede la reclusione da tre a cinque anni, mentre nel caso di istigazione a commettere tali reati si applicherebbe l'articolo 414 del codice penale, per il quale si prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni. Invita le Commissioni a riflettere almeno sulle conseguenze giuridiche delle scelte politiche che si intendono effettuare, specialmente quando ciò incide su norme di natura penale.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO dichiara di condividere le osservazioni dell'onorevole Contento, ricordando, anche sulla base della propria esperienza di magistrato, che in molti casi l'articolo 414 in materia di istigazione a delinquere nonché di apologia ha trovato applicazione proprio in materia di pedofilia.

Giulia BONGIORNO, presidente, replicando al deputato Renato Farina, ribadisce il proprio favore all'introduzione del reato di pedofilia e pedopornografia culturale e rileva che in realtà non vi saranno dubbi interpretativi sull'applicazione di tale reato, essendo questo strutturato sulla base di una condotta di apologia, il cui significato si evince sulla base dell'interpretazione giurisprudenziale della nozione di apologia ed, in particolare, della definizione di apologia adottata dalla Corte Costituzionale quando, con la sentenza n. 65 del 1970, ha affermato che l'apologia punibile dalla legge è quella che per le sue modalità integra un comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti trascendendo la pura e semplice manifestazione del pensiero.

Le Commissioni respingono l'emendamento del Governo 4.7.

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Manlio CONTENTO (PdL), considerato il significato politico che è stato dato all'introduzione del reato di pedofilia e pedopornografia culturale, ritira il suo emendamento 4.55 volto a ricondurre tale fattispecie nell'ambito della fattispecie di istigazione a delinquere di cui all'articolo 414 del Codice Penale. Ciò nonostante, ribadisce le storture tecnico-giuridiche derivanti dall'introduzione nell'ordinamento del predetto reato così come formulato nel testo.

Giulia BONGIORNO, presidente, osserva che le preoccupazioni di natura giuridica espresse dall'onorevole Contento, specialmente in riferimento alla mancata previsione dell'ipotesi delittuosa riconducibile all'istigazione a commettere delitti in materia di pedofilia, sono del tutto fondate e dovrebbero indurre a modificare il testo in esame.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO, pur ribadendo la propria contrarietà all'introduzione di una nuova figura di reato, evidenzia come, qualora si intendesse seguire questa strada, sia eventualmente opportuno costruire la nuova fattispecie sulla falsariga della fattispecie descritta dall'articolo 414 del codice penale, punendo in primo luogo la condotta di istigazione e in seconda battuta, con la stessa pena, quella apologetica.

Angela NAPOLI (PdL), relatore per la II Commissione, dichiarando di condividere i rilievi tecnici espressi dall'onorevole Contento circa la mancata previsione di una ipotesi specifica del reato di istigazione a delinquere riferito ai reati di pedofilia, presenta l'emendamento 4.500 volto a sostituire, al comma 1 dell'articolo 4, la lettera a-quater) diretta ad introdurre nell'ordinamento il reato di pedofilia e pedopornografia culturale (vedi allegato).

Le Commissioni approvano l'emendamento dei relatori 4.500 (vedi allegato).

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 4.500 dei relatori, non saranno posti in votazione gli altri emendamenti riferiti alla lettera a-quater)

Manlio CONTENTO (PdL) ritira gli emendamenti 4.58 e 4.59.

Donatella FERRANTI (PD) ritira il proprio emendamento 4.10.

Manlio CONTENTO (PdL), intervenendo sui propri emendamenti 4.11 e 4.56, rileva come la fattispecie introdotta dall'articolo 4, comma 1, lettera e), n. 2) del provvedimento crei, sul piano della costruzione della fattispecie, seri problemi di determinatezza e, su quello della concreta applicazione, oggettive difficoltà di accertamento. Sottolinea infatti come l'interpretazione del significato di un disegno realizzato da un bambino non sia affatto una scienza esatta e come l'accertamento richiesto dalla fattispecie sia particolarmente arduo, soprattutto quando dal disegno si vogliano trarre elementi per provare una violenza subita dal minore. Se le Commissioni dovessero comunque ritenere di mantenere la disposizione in questione, sarebbe almeno necessario introdurre un elemento di maggiore determinatezza e prevedere che dal disegno emerga in modo univoco che il minore sia stato vittima di violenza, come appunto previsto dal proprio emendamento 4.56.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) condivide pienamente le osservazioni dell'onorevole Contento, sottolineando come la norma non sia semplicemente di difficile applicazione, bensì del tutto inapplicabile. Si domanda, infatti, come sia possibile accertare che da un disegno realizzato da un bambino emergano elementi dai quali desumere che questi sia stato vittima di una violenza, se quel disegno è stato distrutto, occultato o anche semplicemente alterato. Ove si ritenga che ciò sia possibile, osserva che comunque la norma non appare sufficientemente determinata e rischia di produrre effetti inaccettabili quali, ad esempio, l'incriminazione di un insegnante che intenzionalmente strappi o getti via un

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disegno di un alunno, pur non essendo affatto a conoscenza della violenza subita dal minore.

Giulia BONGIORNO, presidente, pur comprendendo la complessità e la delicatezza della questione e pur riconoscendo come non sia semplice interpretare i disegno dei bambini, tuttavia ricorda come tali disegni spesso abbiano assunto il valore di prova all'interno di procedimenti penali. Ritiene peraltro che le preoccupazioni dell'onorevole Paolini siano eccessive, poiché il caso da questi citato non sembra rientrare nella fattispecie in esame. Si tratta infatti di una fattispecie che non solo presuppone il dolo ma che prevede espressamente che la distruzione o l'alterazione dei disegni sia fatta intenzionalmente anche in relazione alla circostanza che da tali disegni emerga che un minore sia stato vittima di reati di pedofilia. Occorre quindi una condotta che sia compiuta anche con la consapevolezza che dallo scritto o dall'elaborato emerga il fatto riconducibile ad episodi di pedofilia. Nel caso in cui in disegno sia stato distrutto, occultato o alterato senza che si abbia la piena consapevolezza del fatto che da esso emergano episodi di violenza sessuale nei confronti dei minori, la condotta non avrà alcuna rilevanza penale.

Donatella FERRANTI (PD) pur comprendendo tutte le perplessità emerse, sottolinea tuttavia come la norma contenga un importante messaggio, volto a responsabilizzare maggiormente i soggetti che hanno il minore in affidamento, quali i genitori e gli insegnanti. La norma non è di facile applicazione, ma è importante vietare le condotte previste in questa fattispecie.

Cinzia CAPANO (PD) rileva che la norma in esame, per come formulata, potrà essere applicata ad un limitato numero di casi ed anche per questo motivo le preoccupazioni espresse appaiono eccessive.

Maurizio SCELLI (PdL) esprime delle perplessità sulla norma in esame evidenziandone la sua indeterminatezza a causa della sostanziale impossibilità nell'individuare in maniera oggettiva il significato dei disegni dei bambini in relazione ad ipotetici episodi di pedofilia.

Angela NAPOLI (PdL), relatore per la II Commissione, osserva che il nuovo reato in esame non è diretto a colpevolizzare insegnanti o genitori che potrebbero distruggere o alterare inconsapevolmente i disegni dai quali potrebbero emergere episodi di pedofilia nei confronti di minori, quanto piuttosto a punire coloro che intervengono su tali disegni proprio perché hanno la consapevolezza che da essi risultano degli atti di pedofilia. Qualora ciò non fosse chiaro si potrebbe modificare la disposizione in esame, precisandola ulteriormente.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO, ricordando la propria esperienza di magistrato, osserva quanto sia difficile attribuire significati certi ai disegni di bambini, i quali possono essere interpretati nei modi più diversi. Ricorda inoltre che, nel caso in cui tali disegni costituiscano delle prove processuali, l'ordinamento già punisce le condotte previste dalla norma in esame.

Alessandra MUSSOLINI (PdL), nel sottolineare l'esigenza di introdurre nell'ordinamento un reato che punisca coloro che alterino o distruggano disegni di bambini dai quali emergano episodi di pedofilia, invita le Commissioni ed il Governo a considerare che la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 sancisce espressamente il diritto del minore di essere ascoltato anche in fase processuale. A tale proposito rileva che nell'ambito di questo diritto può essere ricondotto anche il disegno del bambino che evochi fatti di violenza sessuale. Con rammarico rileva che troppo spesso nei procedimenti giurisdizionali non viene data voce ai bambini. Ritiene che con il nuovo reato in esame si possa riaffermare

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almeno in parte la credibilità del bambino che, attraverso un disegno, denuncia violenze subite da lui o da altri bambini.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di condividere le osservazioni dell'onorevole Mussolini, ritenendo che il nuovo reato punisca condotte che siano finalizzate proprio a nascondere episodi di pedofilia. Per evitare strumentalizzazioni si potrebbe iscrivere la fattispecie rendendola, ad esempio attraverso l'approvazione dell'emendamento Contento 4.56, maggiormente determinata.

Manlio CONTENTO (PdL) ritiene che il dibattito svolto ponga questioni che debbano trovare una soluzione giuridica che richiede, per la sua complessità, un approfondimento adeguato. Per tale ragione chiede che il seguito dell'esame sia rinviato alla seduta già convocata per la giornata di domani, auspicando che nel frattempo si arrivi ad una nuova formulazione della fattispecie penale in esame che sia sufficientemente determinata.

Giulia BONGIORNO, presidente, ritiene, concordando le Commissioni, che la proposta dell'onorevole Contento sia fondata. Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.35.