CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1° dicembre 2009
254.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 2 DICEMBRE 2009

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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 1o dicembre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.45 alle 12.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 1o dicembre 2009. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 12.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

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odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sulla informatizzazione delle pubbliche amministrazioni.
(Seguito esame del documento conclusivo e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del documento conclusivo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 novembre 2009.

Intervengono i deputati Linda LANZILLOTTA (Misto) e Giuseppe CALDERISI (PdL) in relazione al contenuto della proposta di documento conclusivo presentata.

Raffaele VOLPI (LNP) si riserva di intervenire nella prossima seduta.

Donato BRUNO, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 1o dicembre 2009. - Presidenza del presidente Donato BRUNO e del vicepresidente Jole SANTELLI. - Interviene il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 15.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Audizione di rappresentanti di associazioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2422 Sbai recante «Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab» e C. 2769 Cota e altri recante «Modifica dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di tutela dell'ordine pubblico e di identificabilità delle persone».
(Svolgimento e conclusione).

Gamal BOUCHAIB, presidente della consulta straniera al comune de L'Aquila, Samira CHABIB presidente di Saadia - Associazione donne marocchine, Mohamed Nour DACHAN, presidente Unione delle comunità islamiche d'Italia, Mustapha MANSOURI, segretario nazionale della Confederazione della comunità marocchina in Italia, Abdellah MECHNOUNE, imam della moschea di Torino, ambasciatore della pace per le Nazioni unite-sezione dialogo interreligioso, Saber MOUNIA, presidente dell'associazione in Italia dei minori non accompagnati, Pina NUZZO, responsabile nazionale dell'Unione donne in Italia, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Roberto ZACCARIA (PD), Manuela DAL LAGO (LNP), Maria Piera PASTORE (LNP), David FAVIA (IdV) e Pierluigi MANTINI (UdC).

Mohamed Nour DACHAN, presidente Unione delle comunità islamiche d'Italia, Saber MOUNIA, presidente dell'associazione in Italia dei minori non accompagnati, Gamal BOUCHAIB, presidente della consulta straniera al comune de L'Aquila, Mustapha MANSOURI, segretario nazionale della Confederazione della comunità marocchina in

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Italia, Pina NUZZO, responsabile nazionale dell'Unione donne in Italia, Samira CHABIB presidente di Saadia - Associazione donne marocchine, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Donato BRUNO, presidente, ringrazia i partecipanti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Martedì 1o dicembre 2009. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Intervengono il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio Aldo Brancher e il sottosegretario di Stato all'istruzione, Università e ricerca Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 17.35.

Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di mozione di sfiducia nei confronti degli organi di governo del comune e della provincia.
C. 588 Tassone.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pierluigi MANTINI (UdC), relatore, illustra la proposta di legge n. 588 che, composta da un unico articolo, è volta a modificare l'articolo 52 del testo unico degli enti locali così da introdurre l'istituto della mozione di sfiducia «costruttiva» nei confronti del sindaco e del presidente della provincia.
Ricorda che il testo vigente dell'articolo 52, al comma 2 disciplina l'istituto della mozione di sfiducia, prevedendo che la sua approvazione comporti la cessazione della carica del sindaco o del presidente della provincia e delle rispettive giunte e lo scioglimento del consiglio - comunale o provinciale - con conseguente nomina di un commissario. Secondo la legge, tale mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri, messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla presentazione e, infine, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
Rileva che la proposta in esame propone, dunque, di aggiungere un nuovo comma 2-bis all'articolo 52, così da introdurre, ferma restando la cessazione dalla carica del sindaco o del presidente della provincia in caso di sfiducia, una deroga al conseguente obbligo di scioglimento dei rispettivi consigli. Secondo il testo in esame, questi non sarebbero automaticamente sciolti nel caso in cui si verificassero entrambe le seguenti condizioni: la mozione di sfiducia venga motivata «sulla base delle vicende personali o giudiziarie» del sindaco o del presidente della provincia; la mozione di sfiducia contenga l'indicazione di un componente del consiglio comunale o provinciale designato alla carica di sindaco o di presidente della provincia.
Per quanto riguarda il contenuto della proposta di legge, ritiene preliminarmente opportuno sottolineare l'esigenza di una formulazione più dettagliata del riferimento alle «vicende personali e giudiziarie», che costituisce il presupposto alla base del nuovo istituto introdotto dal provvedimento.
Per quanto concerne, più in generale, il tema della sfiducia costruttiva, ricorda che l'attuale sistema elettorale degli enti locali prevede l'elezione diretta dell'organo di vertice - sindaco e presidente della provincia - e l'elezione contestuale dell'organo assembleare - consiglio comunale e provinciale - con l'assegnazione (eventuale) allo schieramento che appoggia il sindaco (o il presidente della provincia) di un premio di maggioranza. La norma in esame comporterebbe, quindi, l'attribuzione alla deliberazione consiliare di un

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effetto sostitutivo sulla titolarità di una carica attribuita in base a una scelta del corpo elettorale locale che aveva contemporaneamente legittimato sia il titolare di quella carica sia il consiglio.
Al contempo, ricorda che il principio noto con l'espressione simul stabunt, simul cadent è stato introdotto nella Costituzione, per le elezioni regionali, da parte della legge costituzionale n. 1 del 1999: il nuovo terzo comma dell'articolo 126 della Costituzione, infatti, dispone che, nel caso di elezione diretta del presidente della giunta regionale, l'approvazione di una mozione di sfiducia nei suoi confronti comporti automaticamente sia le dimissioni della giunta, sia lo scioglimento del consiglio. Tale vincolo tra gli organi, come ribadito dalla giurisprudenza costituzionale, è indissolubile (sentenze n. 2/2004 e n. 12/2006) ed è finalizzato a garantire la stabilità dell'Esecutivo regionale (sentenza 304/2002). Il principio è derogabile solo se a livello statutario si opera una scelta istituzionale diversa dalla elezione a suffragio universale e diretto. Ricorda come una discussione analoga si sia svolta sulla proposta di legge del collega Calderisi volta ad introdurre una sogli di sbarramento.
Ricorda inoltre che l'istituto della sfiducia costruttiva non è finora previsto dal nostro ordinamento per nessun organo rappresentativo. È noto, peraltro, che una disposizione volta ad introdurre tale istituto per la Camera dei deputati era contenuta nel testo di legge costituzionale di riforma della Parte seconda della Costituzione approvato nella XIV legislatura ma non entrato in vigore a seguito dell'esito negativo del referendum confermativo ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione.
Segnala quindi che, tra i maggiori Paesi europei, l'istituto della sfiducia costruttiva parlamentare è previsto in Germania e in Spagna.
Per quanto riguarda, infine, i profili connessi al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, ricorda che l'articolo 117 della Costituzione riconduce alla competenza esclusiva dello Stato la materia della legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane.

Giuseppe CALDERISI (PdL), nel premettere di attribuire sempre grande importanza alle proposte di legge sollecitate dai gruppi di minoranza e alla salvaguardia dei tempi che prevede il regolamento della Camera, deve tuttavia esprimere un invito ai presentatori del provvedimento in titolo a rivederne i contenuti, a suo avviso gravi. Ricorda infatti che l'istituto della sfiducia costruttiva, che la proposta in esame tende ad introdurre, si pone in netto contrasto con il principio di elezione diretta del sindaco e del presidente delle provincia.
Evidenzia, infatti, che in tale modo la scelta degli elettori può essere completamente capovolta sulla base di una decisione del consiglio, tornando in questo modo alla situazione vigente prima della riforma.
Ritiene, inoltre, che la gravità della proposta di legge riguardi anche il meccanismo previsto e le modalità stabilite, considerata l'aleatorietà di fare riferimento al presupposto delle «vicende personali e giudiziarie», che potrebbero essere definite forse solo dagli organi di stampa o da avvisi di garanzia.
Ribadisce quindi l'invito a deputati esperti come i colleghi che hanno presentato la proposta di legge a ripensarne i contenuti. Ritiene infatti che se si vuole porre l'attenzione su questioni che attengono al ruolo ridimensionato dei consigli a seguito dell'elezione diretta si può fare un ragionamento differente. Cosa diversa è invece attribuire al consiglio poteri così penetranti da essere in grado di far cadere il sindaco o il presidente della provincia.

Mario TASSONE (UdC) tiene conto dell'invito rivolto dal collega Calderoni, che ha parlato di proposta di legge grave che quindi, deve dedurre, dà fastidio. Ritiene preliminarmente imbarazzante sentire che un collega della Commissione utilizzi un tale aggettivo per commentare una proposta di legge di cui si avvia l'esame nella

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seduta odierna. Deve tuttavia prendere atto della poca correttezza parlamentare dimostrata che d'altronde fa parte della caduta di stile che vi è stata in Parlamento negli ultimi periodi.
Nel ringraziare il relatore per le questioni poste, con spirito costruttivo, nel corso dell'illustrazione testé svolta, rileva come la ratio della proposta di legge non sia in alcun modo quella di sradicare l'impianto definito con l'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia. L'intenzione dei proponenti è invece quella di intervenire sulle patologie che sempre più spesso si registrano per salvaguardare il funzionamento dei comuni e delle province, garantendo il diritto dei cittadini ad essere governati anche a fronte di eventi che possono intervenire nel corso della legislatura. Si vuole dunque evitare che il voto dei cittadini possa essere vanificato e che, a seguito di vicende personali e giudiziarie del sindaco o del presidente della provincia, sia penalizzato l'intero ente locale, estraneo alle suddette vicende. Infatti a suo avviso è importante garantire la continuità amministrativa.
Sottolinea quindi che la proposta di legge intende porre un problema non irreale e non comprende dunque l'invito a ritirarla drasticamente formulato dal collega Calderisi, che l'ha definita grave con modalità non consone ad un dibattito parlamentare. Ribadisce come la proposta di legge sia volta ad intervenire unicamente sui profili patologici che si possono verificare evitando che ci si trovi di fronte ad un'instabilità di Governo come è avvenuto in passato a seguito dei numerosi scioglimenti dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose.

Maria Piera PASTORE (LNP), nel prendere atto che la proposta di legge in esame è volta ad individuare soluzioni rispetto a fattispecie specifiche, inserendo una nuova disposizione nel testo vigente del citato articolo 52 del Testo unico degli enti locali, esprime talune perplessità dovute al fatto che la legge n. 81 del 1993, sancendo l'elezione diretta del sindaco, ha avuto una portata realmente innovativa modificando alla radice le modalità di elezione del sindaco che fino ad allora era nominato dal consiglio comunale.
Evidenzia che il legislatore nel 1993 ha chiaramente voluto attribuire alla volontà popolare un peso maggiore,dando ai cittadini la facoltà di scegliere chi è chiamato ad amministrarli. Ritiene quindi che in un bilanciamento tra i casi particolari previsti nella proposta di legge ed il principio della volontà degli elettori, non può che prevalere quest'ultima. Sostiene pertanto che non vi siano ragioni per voler salvare a tutti i costi il consiglio comunale nominato, essendo più semplice tornare alle elezioni riaffermando la volontà popolare ovvero, come previsto in Valle d'Aosta, stabilire che contestualmente al sindaco sia eletto anche un vice sindaco che subentri in caso di decadenza o impedimento.
Ritiene in ogni modo possibile che nel prosieguo dell'iter siano svolte ulteriori riflessioni affinché siano individuate eventuali soluzioni alle questioni poste dai proponenti.

Jole SANTELLI (PdL) ritiene che vi sia stato un equivoco sulle parole del collega Calderisi, il quale ha preliminarmente sottolineato l'importanza di dedicare attenzione alle proposte di legge sollecitate dall'opposizione, ritenendo conseguentemente opportuno chiarire sin dall'inizio le proposte su cui non vi è possibilità di trovare accoglimento nelle valutazioni della maggioranza.
Ritiene che sui temi che sono stati richiamati nel corso del dibattito ci sia l'esigenza di svolgere un'attenta riflessione sui profili che attengono ai poteri molto ampi che spettano ai sindaci ed alla funzione di controllo che è in capo ai consigli comunali. La proposta di legge in esame, tuttavia, è volta ad inserire nell'ordinamento l'istituto della sfiducia costruttiva, con la conseguenza che, di fatto, viene aggirata la normativa esistente. Ritiene che a tali aspetti si riferiva il collega Calderisi quando ha fatto riferimento ad una proposta grave. A ciò si aggiunge l'indeterminatezza

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del presupposto giuridico della proposta di legge, che fa riferimento a vicende giudiziarie e personali.
Rileva quindi come l'invito ad un ripensamento della proposta di legge sia connesso al fatto che, in tale quadro, appare difficile anche promuovere una discussione sui contenuti della proposta e che il tempo di esame garantito dal regolamento alle proposte dell'opposizione, potrebbe più utilmente essere impiegato su tematiche su cui ci siano le condizioni per arrivare ad una più ampia convergenza.

Nicolò CRISTALDI (PdL), nel condividere gli interventi svolti dai colleghi Calderisi e Santelli, rileva come la proposta di legge può a suo avviso definirsi pericolosa per alcuni aspetti, potendo ribaltare la volontà popolare nei confronti di sindaci - come il suo caso - che siano eletti con maggioranze anche molto ampie ma che non abbiano la maggioranza di voti nel consiglio comunale a causa degli strani meccanismi connessi all'applicazione della legge elettorale in materia.
Ritiene, infatti, che molteplici potrebbero essere i fatti personali che di fatto porterebbero i cittadini a sentirsi defraudati a seguito delle procedure previste dalla proposta di legge in esame. Ricorda che l'elezione diretta è avvenuta per la prima volta in Sicilia sulla base di una sua proposta e che ogni volta che si modifica la legislazione in materia si fanno passi indietro.
Rileva che la Prima Repubblica è caduta a seguito del solo annuncio di avvisi di garanzia nei confronti di cariche istituzionali. Nell'esprimere quindi un grande rispetto per la proposta di legge presentata, ribadisce il rischio di trovarsi di fronte ad un tunnel da cui è poi difficile uscire.

Roberto GIACHETTI (PD), nel riservarsi di svolgere ulteriori approfondimenti sulla proposta di legge in titolo, ritiene scontato che le proposte di legge di cui si avvia l'esame possono essere migliorate con i contributi che emergono dal dibattito.
Ritiene che se effettivamente esistono delle fattispecie che portano a situazioni di patologia per il funzionamento dei comuni e delle province può essere utile intervenire con disposizioni legislative che affrontino tali casi. Ritiene invece problematico prevedere un intervento sulla legge n. 81 del 1993, che ha consentito di superare il livello di degenerazione diffuso in passato introducendo una volontà di responsabilizzazione del sindaco e del presidente della provincia, sganciandolo dai voti delle giunte e dei consigli. Il rischio sarebbe quindi di intervenire per risolvere un problema creandone uno ancora maggiore.
Concorda inoltre sulla necessità, emersa nel dibattito, di introdurre riferimenti più precisi alle fattispecie previste dalla proposta di legge, soprattutto alla luce delle conseguenze giuridiche che ne discenderebbero. Condivide inoltre l'esigenza di svolgere una riflessione per realizzare un miglior bilanciamento tra i poteri del sindaco e quelli del consiglio comunale, con particolare riguardo alla funzione di controllo di quest'ultimo.

David FAVIA (IdV) ritiene che nessuna proposta di legge - salvo casi eclatanti - possa ritenersi grave e non degna di un dibattito. Rileva in ogni modo che il suo gruppo ha sempre difeso con convinzione il meccanismo dell'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia ed è quindi contrario ad ogni tentativo di modificarne i contenuti.
Ritiene che la proposta di legge in esame sia troppo generica in alcuni aspetti ma richieda comunque approfondimenti nel prosieguo dell'iter. Ricorda che anche i sindaci eletti direttamente dai cittadini sono raramente al di fuori delle indicazioni dei partiti. Richiama altresì il ruolo dei consiglieri comunali e provinciali, anch'essi eletti dai cittadini anche se con modalità diverse come previsto dalla legge. Ricorda altresì che le elezioni regionali del 1995, svolte con il metodo del cosiddetto «Tatarellum» prevedevano la sfiducia costruttiva dopo la prima metà della legislatura e per una sola volta. Ritiene che tale aspetto possa essere un utile spunto per

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formulare una proposta a contario, nel senso di ipotizzare che tale meccanismo possa essere utilizzato di fronte a casi determinati e purché ciò avvenga nella prima metà della legislatura, in cui appare meno opportuno indire nuove elezioni. Si potrebbe dunque limitare tale ipotesi ai casi particolari della morte, della permanente invalidità o dell'arresto per più di sessanta giorni, oltre ad altri limitatissimi casi.
Ribadisce, in ogni modo, la sostanziale contrarietà ad intervenire sul principio dell'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 170/09: Disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici.
C. 2990 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, presidente e relatore, ricorda che il decreto-legge in esame si compone di due articoli. In particolare, il comma 1 dell'articolo 1 dispone l'abrogazione dell'articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, del decreto-legge n. 134 del 2009, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010, il quale è stato convertito dalla legge 24 novembre 2009, n. 167.
Ricorda che la disposizione che viene ora abrogata è stata introdotta alla Camera il 19 ottobre scorso, nel corso della discussione in Assemblea del disegno di legge di conversione del citato decreto-legge. La disposizione esclude che l'annullamento di atti dei concorsi, ordinari e riservati, a posti di dirigente scolastico indetti prima del riordino delle procedure di reclutamento dei dirigenti scolastici disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2008 incida sulle posizioni giuridiche dei candidati assunti in servizio in quanto vincitori o idonei.
Rileva che la questione si riferisce, in particolare, come indicato dalla relazione illustrativa del disegno di legge in esame, ad un contenzioso amministrativo promosso da alcuni partecipanti ad un corso-concorso ordinario per dirigenti scolastici bandito nel 2004.
È necessario, per la comprensione dell'intervento, precisare che nel 2004 - con decreto del direttore generale del personale della scuola del 22 novembre di quell'anno - è stato bandito il primo corso-concorso ordinario da effettuare a livello regionale per il reclutamento di dirigenti scolastici.
In ragione del consistente numero di partecipanti, la commissione esaminatrice - come previsto dall'articolo 8 del bando di concorso e dall'articolo 2, comma 7, del regolamento relativo ai criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici del corso concorso selettivo di formazione dei dirigenti scolastici, di cui al DPCM n. 341 del 2001 - è stata suddivisa in due sottocommissioni. Le due sottocommissioni erano composte ciascuna da due membri e presiedute da un unico presidente. Alcuni candidati, i cui elaborati non erano stati valutati positivamente, hanno adito il TAR Sicilia lamentando la violazione del principio in base al quale la Commissione esaminatrice rappresenta un «collegio perfetto»: ciò, perché, avendo le due sottocommissioni lavorato contemporaneamente, la presenza del presidente non era stata costante.
Il TAR Sicilia ha disposto la rinnovazione della valutazione delle prove scritte dei ricorrenti, da parte di una diversa sottocommissione. A seguito della rivalutazione, i ricorrenti, non essendo stati ancora una volta ammessi alle prove orali, hanno proposto ricorso per motivi aggiunti, chiedendo l'annullamento dell'intero concorso. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dal TAR per mancata notifica ai soggetti ammessi alle

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prove orali. I ricorrenti hanno quindi adito il Consiglio di giustizia amministrativa della regione Sicilia. Quest'ultimo, con sentenze n. 477 e n. 478 del 25 maggio 2009, ha interamente riformato la sentenza di primo grado, ritenendo non sussistenti cause di inammissibilità e ritenendo, invece, fondato il motivo del ricorso principale, riproposto anche come motivo aggiunto, circa l'imperfetta composizione delle sottocommissioni.
La direzione regionale per la Sicilia ha, quindi, proceduto a nominare una ulteriore nuova sottocommissione per rivalutare le prove scritte dei ricorrenti.
Con la sentenza 10 novembre 2009, n. 1065 - intervenuta mentre era in corso l'iter parlamentare di conversione del decreto-legge n. 134 del 2009 - il Consiglio di giustizia amministrativa, pronunciandosi in sede di giudizio di ottemperanza, ha però ritenuto che il decreto di nomina di altra commissione non avesse natura ottemperativa e che costituisse anzi sostanziale elusione del giudicato. L'organo ha evidenziato che l'addebito di illegittimità è stato ascritto, ab origine, al provvedimento che, costituendo le due sottocommissioni con un unico presidente, ha consentito che quest'ultimo transitasse dall'una all'altra senza e che, nel frattempo, fossero interrotte le operazioni di valutazione. Pertanto, ha ritenuto il Consiglio di giustizia amministrativa, «la rimozione giurisdizionale ha interessato, in via diretta ed immediata, l'atto organizzativo ex se, e non già - diversamente da quanto ritenuto dall'Amministrazione - soltanto il modus operandi della sottocommissione, con riferimento esclusivo alla correzione degli elaborati della attuale ricorrente».
Il vizio afferente l'atto di costituzione e nomina delle sottocommissioni è caratterizzato - prosegue il Consiglio di giustizia amministrativa - attribuisce «efficacia necessariamente erga omnes, in quanto ne viene travolto, di riflesso, il complesso delle operazioni poste in essere da entrambe le sottocommissioni.
Ricorda che il Consiglio di giustizia amministrativa ha, quindi, dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi al giudicato ponendo in essere i provvedimenti necessari alla rinnovazione della procedura concorsuale. A tal fine, è stato posto un termine di sessanta giorni dalla notificazione della decisione, con riserva di nomina del commissario ad acta ad istanza di parte, nel caso di inottemperanza oltre tale termine.
Nella relazione illustrativa del provvedimento in esame si evidenzia, pertanto, come si renda quindi necessario, ai fini del rispetto del principio costituzionale dell'intangibilità del giudicato, abrogare la summenzionata disposizione del decreto-legge n. 134. Il comma 2 dell'articolo 1, pertanto, stabilisce la nullità degli effetti eventualmente prodotti dalla disposizione abrogata nel periodo della sua vigenza.
Rileva che l'articolo 2, infine, dispone l'immediata entrata in vigore del decreto-legge, la cui necessità ed urgenza nasce, come chiarito dalla medesima relazione illustrativa, dall'esigenza di evitare l'ingenerarsi di un affidamento sulla salvaguardia delle posizioni giuridiche soggettive acquisite dai candidati dei concorsi che, in quanto vincitori o idonei, siano già stati assunti in servizio.
Ricorda infine che, in sede di discussione del disegno di legge di conversione del citato decreto-legge n. 134, l'Assemblea del Senato ha accolto l'ordine del giorno G.1.12 del relatore, con il quale si impegnava il Governo, tra l'altro, ad affrontare tempestivamente alcune questioni rimaste insolute in ragione dell'esigenza di non modificare il testo del decreto-legge per evitarne la decadenza. Tra queste figura anche la questione del corso-concorso bandito con decreto direttoriale del 22 novembre 2004, sul quale era nel frattempo intervenuta la citata sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa del 10 novembre.

Nicolò CRISTALDI (PdL), nel premettere che in un'altra sede sarà opportuno svolgere una riflessione sulla difformità delle decisioni del TAR della Sicilia e del Consiglio di giustizia siciliana, che si registra con sempre maggiore frequenza,

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rileva come il contenuto del decreto-legge in esame non sia altro che il recepimento di una sentenza del predetto Consiglio di giustizia.
Ricorda come, di fatto, poco dopo l'approvazione di un emendamento al decreto-legge n. 134 del 2009 sia giunta la citata sentenza e che la situazione attuale vede la presenza di 420 persone che hanno vinto un concorso di dirigente scolastico e di altrettante 420 persone che sono subentrate ai vincitori. La questione interessa, allo stato, 840 persone e, per la prima volta nel paradosso della legislazione italiana, chi ha vinto un concorso viene alla fine licenziato anche dal posto che aveva in precedenza. Ritiene quindi necessario chiarire quali siano le conseguenze dell'annullamento del concorso in questione e che sorte avranno i soggetti interessati dalle vicende giurisdizionali che hanno investito la vicenda.
Ritiene quindi che il Governo debba preoccuparsi del destino delle persone che dopo anni di studio e lavoro sono risultati vincitori del concorso da dirigente e che all'improvviso si ritrovano in una situazione di assoluta incertezza: rileva che loro colpa è stata solo quella di essere risultati vincitori di un concorso.
Ritiene altresì paradossale che le condizioni che hanno riguardato il concorso in questione sono le stesse applicate in tutta Italia ma, a seguito della decisione del Consiglio di giustizia siciliana, solo per quelli coinvolti nel concorso in questione si è verificata una situazione di assoluta incertezza sul loro futuro occupazionale, con un'evidente disparità rispetto alle altre regioni.
Evidenzia, in conclusione, la necessità che il Governo individui una soluzione di fronte al complesso e folle panorama giurisprudenziale e legislativo che si è delineato, introducendo altresì elementi di chiarezza che attualmente mancano nella vicenda. Ricorda inoltre come i ricorrenti siano stati tre volte bocciati nei successivi riesami disposti in sede giurisdizionale. Rileva come il rischio sia anche quello del proliferare di contenzioso in tutta Italia con un problema che può coinvolgere migliaia di persone.

David FAVIA (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame, tanto più che è di contenuto analogo ad un emendamento proposto al Senato e poi respinto.
Ricorda di aver evidenziato sin dall'inizio l'anomalia della procedura seguita, che ha visto un intervento legislativo su profili che attengono a decisioni giurisdizionali. Ritiene inoltre che non vi sia disparità di trattamento tra diverse regioni, considerato che in passato è accaduto più volte che in sede giurisdizionale si annullassero procedure concorsuali svolte in varie zone d'Italia.
Ritiene che il rimedio non possa che essere quello della ripetizione del concorso ed auspica che a seguito di questo possa essere risolta anche la questione che attiene alla posizione giuridica di chi lo aveva svolto in precedenza.

Sesa AMICI (PD) ricorda come i gruppi di opposizione avessero evidenziato i rischi dell'emendamento proposto e poi approvato al decreto-legge n. 134 del 2009. Nonostante ciò la maggioranza ha ritenuto opportuno procedere e poco dopo è intervenuta la decisione del Consiglio di giustizia amministrativa. Ritiene quindi indubbio che sul punto occorra chiarezza anche considerato che la procedura che prevedeva la nomina di un presidente e di due sottocommissioni nell'ambito del concorso in questione era stata applicata in tutto il territorio nazionale sulla base di una nota interpretativa del Ministero.
Rileva come un elemento ulteriore di complicazione sia dato anche dalla decisione di questo Governo di abolire la possibilità di avvalersi dell'istituto della reggenza. Sottolinea quindi come emerga un problema organizzativo della scuola e di responsabilità di ognuno. Occorre in particolare comprendere quali siano gli atti che l'Esecutivo intenda nel frattempo porre in essere per risolvere altresì la questione degli atti compiuti dai soggetti la cui nomina è ormai nulla.

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Donato BRUNO, presidente e relatore, rileva come sotto il profilo giuridico il Governo sia tenuto a preoccuparsi di adeguarsi a quanto stabilito da una sentenza nel frattempo intercorsa a seguito della decisione di un organo giurisdizionale qual è il Consiglio di giustizia amministrativa. Comprende in ogni modo che permane una questione politica su quanto avvenuto nel frattempo.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA rileva come ci si trovi di fronte ad una vicenda complessa, che ha seguito personalmente. Ricorda come nel corso dell'articolato iter di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 134 del 2009 presso la Camera dei deputati si sia voluto recepire le proposte del Governo e dell'opposizione trovando punti di equilibrio e di dialogo. Ciò è avvenuto anche per quanto riguarda la disposizione in esame che nella formulazione originaria recava anche una parte ulteriore. La soluzione finale che è stata individuata era certamente connotata da una evidente fragilità su cui il Governo non è voluto intervenire per evitare il rischio che una terza lettura del provvedimento potesse farlo decadere, con forti conseguenze sulle migliaia di precari interessati dallo stesso.
In relazione a quanto emerso nel corso del dibattito evidenzia come il Governo non possa ormai introdurre rimedi legislativi su una vicenda su cui è intervenuto un giudicato. Sulla questione della reggenza si sta valutando una soluzione che consenta di preservare il posto di lavoro a chi aveva vinto il concorso assicurando altresì la continuità didattica in Sicilia.
Si riserva in ogni modo di intervenire ulteriormente nel prosieguo dell'iter.

Roberto GIACHETTI (PD) fa presente come emerga ormai con chiarezza come il provvedimento in esame sia volto a porre rimedio ad un errore fatto alla Camera, a dimostrazione dei tempi ristretti e delle modalità con cui si procede quando ci si trova di fronte a disegni di legge di conversione di decreti-legge.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, ricorda che nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto di fissare a domani, alle ore 9.30, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al provvedimento in oggetto.
Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.50.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 1o dicembre 2009.

Norme in materia di cittadinanza.
C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli, C. 2035 Sbai, C. 2431 Di Biagio, C. 2670 Sarubbi e C. 2684 Mantini.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 18.50 alle 19.15.