CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 novembre 2009
252.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 26 novembre 2009. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Gianfranco CONTE, presidente, comunica che il deputato Bruno Cesario ha cessato di far parte della Commissione.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica italiana e il Network internazionale di Centri per l'Astrofisica relativistica in Pescara - ICRANET.
C. 2815 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gerardo SOGLIA (PdL), relatore rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 2815, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica italiana e il Network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica in Pescara - ICRANET, fatto a Roma il 14 gennaio 2008.
Al riguardo ricorda innanzitutto che l'Italia ha aderito, il 18 marzo 2003, all'Accordo istitutivo del Network internazionale di centri di ricerca nel campo dell'astrofisica relativistica (ICRANET), finalizzato alla promozione della cooperazione scientifica internazionale ed all'effettuazione

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di ricerche nel campo dell'astrofisica relativistica.
L'Accordo, che è stato ratificato dal nostro Paese con la legge n. 31 del 2005, oltre a qualificare l'ICRANET, «organizzazione internazionale indipendente», dispone, all'articolo 2, che la sede del Network sia a Pescara.
Passando ad esaminare il contenuto dell'Accordo di sede, di cui si propone la ratifica, esso si compone di 16 articoli.
L'articolo 1 fornisce le definizioni dei termini ricorrenti nel testo, richiama l'Accordo istitutivo e lo Statuto dell'ICRANET ad esso annesso e, in particolare, definisce quale sede del Network «edifici, locali e terreni» indicati in una Convenzione tra Comune di Pescara e ICRANET del 29 novembre 2005 (allegata al presente Accordo), prevedendo altresì l'utilizzo temporaneo di altri luoghi come sede dell'ICRANET, previo preavviso alle autorità competenti, da effettuarsi con anticipo di tre mesi e secondo procedura da concordare.
L'articolo 2 riconosce all'ICRANET la personalità giuridica ed in particolare la capacità giuridica di stipulare contratti, di acquistare e alienare beni, mobili e immobili, e di stare in giudizio.
In base all'articolo 3 il Governo italiano prende atto che il Comune di Pescara porrà a disposizione di ICRANET, in via gratuita, il complesso sito in Piazza della Repubblica n. 10, individuato in base alla Convenzione del novembre 2005. In base a questa Convenzione, che attua l'articolo 2 dell'Accordo istitutivo, il Comune di Pescara ha reso disponibile, a titolo di comodato gratuito, una sede di circa 1.200 metri quadrati. Sempre in base alla Convenzione, le spese di manutenzione straordinaria della sede sono a carico del Comune, mentre quelle per la manutenzione ordinaria sono sostenute dal Network unitamente a quelli dei servizi di comunicazione e di pubblica utilità.
L'articolo 4 prevede l'inviolabilità dei locali, degli edifici, dei terreni e degli archivi utilizzati dall'organismo. Il Direttore dell'ICRANET si impegna a evitare che i locali possano essere utilizzati come rifugio per persone intenzionate a sottrarsi all'arresto o ricercate ai fini dell'estradizione in un altro Paese.
L'articolo 5 prevede che i beni e gli averi dell'organismo destinati al perseguimento dei fini istituzionali sono immuni da procedimenti legali e da misure esecutive, amministrative o giudiziarie. La disposizione precisa inoltre che l'immunità dalla giurisdizione e dalla relativa esecuzione non viene riconosciuta in relazione a danni causati da veicoli, imbarcazioni o aeroplani di proprietà, ovvero utilizzati dall'ICRANET, nonché in relazione a una violazione del codice stradale, nautico o aeronautico e così pure per la stipula dei contratti di diritto privato, diversi da quelli conclusi secondo le disposizioni del regolamento del personale.
L'articolo 6 esclude la responsabilità giuridica internazionale del Governo italiano per le attività svolte dall'ICRANET e dal suo personale sul territorio nazionale, prevedendo altresì il diritto di rivalsa nei confronti dell'ICRANET qualora venga fatto ricorso alla responsabilità del Governo italiano.
L'articolo 7 precisa la responsabilità esclusiva dell'ICRANET per tutti i danni o pregiudizi provocati dalle proprie attività in Italia; la disposizione esclude inoltre qualsiasi richiesta di risarcimento al Governo italiano per i danni prodotti a terzi.
In tale contesto segnala, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la previsione di cui al comma 3 dell'articolo, ai sensi della quale l'ICRANET si impegna a stipulare un'assicurazione per la copertura del danno relativo alla responsabilità civile verso i terzi causato nell'esercizio delle proprie attività.
L'articolo 8 autorizza, al comma 1, l'impianto di sistemi di comunicazione nella sede dell'ICRANET, il cui utilizzo è vincolato alle disposizioni legislative italiane.

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Si prevede inoltre, al comma 3, l'obbligo di tutelare la riservatezza delle comunicazioni ufficiali in entrata e in uscita dall'ICRANET.
Per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 9 stabilisce, al comma 1, l'esenzione dalle tasse e dalle imposte dovute allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni, relative agli averi, beni e redditi, ovunque situati e da chiunque tenuti e destinati alla realizzazione delle attività istituzionali dell'organismo.
Il comma 2 prevede inoltre stabilita la non imponibilità agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) degli acquisti di beni e di servizi di importo «rilevante», cioè superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali che hanno sede in Italia.
Il comma 4 prevede invece l'esenzione dai dazi doganali e dalle imposte sull'importazione e sull'esportazione dei beni destinati allo svolgimento delle attività istituzionali dell'ICRANET.
Il comma 3 precisa che le esenzioni indicate dall'articolo non si applicano alle imposte e tasse che costituiscono il corrispettivo per servizi pubblici resi all'ICRANET dalle autorità italiane competenti.
Ai sensi del comma 5 i beni importati in esenzione da dazi, imposte, divieti e restrizioni in forza dell'Accordo non potranno essere ceduti a terzi sia a titolo oneroso sia in via gratuita, senza preventivo accordo con le autorità italiane competenti e senza il pagamento delle relative imposte, diritti e contributi.
Il comma 6 prevede che l'ICRANET possa gestire fondi, valuta e contanti, nonché i conti necessari a far fronte ai propri scopi istituzionali.
Sempre con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 10 dispone l'esenzione da imposte, dazi e ogni altra imposizione o restrizione sull'importazione di due veicoli e dei relativi pezzi di ricambio destinati alle attività ufficiali dell'organismo, nonché dei carburanti e lubrificanti necessari a tali veicoli.
L'articolo 11 disciplina i privilegi e le immunità riconosciute al personale assunto dal Direttore ai sensi dell'articolo 9, paragrafo secondo, lettera a) dello Statuto. Tali privilegi sono unicamente finalizzati a garantire lo svolgimento delle attività ufficiali dell'ICRANET.
Essi riguardano la custodia cautelare, l'ispezione o il sequestro del bagaglio ufficiale, la tutela giurisdizionale per le affermazioni o gli scritti e per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni ufficiali, mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di essere membri del personale ICRANET.
Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze segnala le lettere d), e), g), h) ed i) del comma 2, ai sensi delle quali al personale in servizio privo della cittadinanza italiana o della residenza permanente nel territorio nazionale al momento dell'assunzione in servizio presso l'ICRANET è garantita:
l'esenzione dalle imposte dirette sui salari, emolumenti e indennità corrisposti dall'organismo;
l'esenzione dalle imposte sul reddito derivante da fonti al di fuori della Repubblica italiana;
la franchigia doganale per l'importazione e l'esportazione del proprio mobilio e degli effetti personali;
la libertà di detenere e gestire titoli esteri, conti in valuta estera e altri beni mobili e immobili.

In base al comma 3 l'ICRANET è tenuta a comunicare alle autorità italiane, almeno una volta l'anno, l'elenco delle assunzioni e delle cessazioni dei dipendenti, nonché i nominativi dei coniugi e dei rispettivi familiari a carico.
I commi 5, 6 e 7 prevedono il rilascio di una carta di identità speciale per il personale, il coniuge e i familiari a carico e precisano che la concessione di privilegi

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e immunità avviene nell'interesse dell'organismo e non a vantaggio degli interessati che sono tenuti, in ogni caso, a conformarsi alle leggi e ai regolamenti in vigore in Italia.
L'articolo 12, comma 1, riconosce il diritto, per l'ICRANET, di convocare riunioni nella propria sede e, in cooperazione con le autorità italiane, in qualsiasi altra località in Italia.
È previsto il rilascio dei visti, nonché l'adozione delle misure necessarie per facilitare l'entrata, il soggiorno e la partenza dall'Italia del personale, delle famiglie, dei rappresentanti degli Stati membri e non membri in visita ufficiale alla sede dell'organismo, nonché dei funzionari e degli esperti che partecipano alle riunioni presso l'ICRANET.
L'articolo 13 indica, al comma 1, le immunità e le facilitazioni concesse al personale che partecipa alle riunioni, ovvero che viene convocato dall'ICRANET, in analogia alle agevolazioni previste per i rappresentanti dei Governi stranieri in missione ufficiale temporanea, fatti salvi i controlli per motivi di sicurezza.
In tale ambito segnala, per quanto attiene agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, la lettera e), ai sensi della quale si applicano le stesse facilitazioni in materia di restrizioni valutarie o di cambio accordate a rappresentanti di governi stranieri in missione ufficiale temporanea.
La disposizione specifica, al comma 2, che i privilegi e le immunità in parola sono conferiti nell'interesse dell'ICRANET e non a vantaggio personale degli interessati, allo scopo di garantire l'indipendenza delle loro funzioni.
L'articolo 14 riconosce al personale dell'ICRANET la facoltà di scelta, per la sicurezza sociale e l'assicurazione di malattia, tra l'adesione a un Fondo di assistenza e previdenza interno all'ICRANET, a un Fondo privato nazionale o estero individuato dall'organismo, ovvero al Sistema nazionale di sicurezza sociale vigente in Italia, sulla base di modalità da convenire in un'apposita convenzione tra l'ICRANET e le competenti autorità italiane; le prime due ipotesi comportano l'esenzione dell'organismo dai contributi obbligatori di sicurezza sociale e di assicurazione malattia dovuti agli Istituti italiani di sicurezza sociale sulle retribuzioni corrisposte al personale.
L'articolo 15 disciplina la risoluzione di eventuali controversie relative all'attuazione delle disposizioni dell'Accordo, che dovranno essere risolte per via negoziale tra le Parti e, in caso di mancata composizione, ricorrendo alla procedura dell'arbitrato.
L'articolo 16, dispone che l'Accordo entri in vigore alla data dello scambio di note con il quale le due Parti contraenti comunicheranno di aver adempiuto alle formalità previste dai rispettivi ordinamenti. L'Accordo resterà in vigore per tutto il tempo in cui l'ICRANET manterrà la propria sede in Italia.
Dal momento che il provvedimento non presenta aspetti problematici per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, propone di esprimere su di esso parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani.
Nuovo testo C. 2624 Reguzzoni e abbinate.

(Parere alla X Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Matteo BRAGANTINI (LNP), relatore rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, alla X Commissione Attività produttive, sul nuovo testo della proposta di legge C. 2624 Reguzzoni ed abbinate,

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recante disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.
L'articolo 1 prevede, al comma 1, l'istituzione di un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero, che evidenzi il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicuri la tracciabilità dei prodotti stessi.
Il comma 3 stabilisce l'obbligo, per l'impresa produttrice, di indicare in modo chiaro e sintetico, nell'etichetta dei predetti prodotti, informazioni specifiche sulla conformità dei processi di lavorazione alle norme vigenti in materia di lavoro, sulla certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti, sull'esclusione dell'impiego di minori nella produzione, sul rispetto della normativa europea e sul rispetto degli accordi internazionali in materia ambientale.
Il comma 4 circoscrive l'impiego della denominazione «Made in Italy» ai soli prodotti finiti per i quali le fasi di lavorazione hanno avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale, in particolare se almeno due fasi di lavorazione siano state eseguite nel territorio medesimo e per le altre risulti verificabile la tracciabilità.
Il comma 2 reca la definizione di «prodotto tessile», mentre i commi 5, 6 e 7 indicano quali siano le fasi di lavorazione, rispettivamente, nei settori, tessile, della pelletteria e calzaturiero.
Il comma 8 conferma l'obbligo di etichettatura, con l'indicazione dello Stato di provenienza, nel rispetto della normativa comunitaria per i prodotti nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero, che non abbiano i requisiti per l'impiego della denominazione «Made in Italy».
L'articolo 2, comma 1, demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e con il Ministro per le politiche europee, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, la definizione delle caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego della denominazione «Made in Italy», nonché le modalità per l'esecuzione dei relativi controlli, anche attraverso il sistema delle Camere di commercio.
Il comma 2 prevede invece che, con regolamento del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa in sede di Conferenza Stato - regioni, sarà istituito e disciplinato un sistema di controllo sulla qualità e affidabilità dei prodotti in commercio nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero, anche al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente, e la produzione nazionale.
L'articolo 3 reca le disposizioni sanzionatorie per la violazioni delle norme della legge.
In particolare, il comma 1 prevede, salvo che il fatto costituisca reato, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore normale di cessione della merce al pubblico, e comunque non inferiore ad euro 5.000, nonché l'applicazione del sequestro e della confisca delle merci.
Per le imprese il comma 2 prevede, salvo che il fatto costituisca reato, una sanzione amministrativa pecuniaria più alta, pari al doppio del valore normale di cessione della merce al pubblico, e comunque non inferiore ad euro 10.000, nonché, in caso di reiterazione della violazione, la sospensione dell'attività per un periodo da un mese a un anno.
Il comma 3 stabilisce l'applicazione della pena della reclusione prevista per il delitto di rifiuto o omissione di atti d'ufficio dall'articolo 328, primo comma, del codice penale (reclusione da 6 mesi a 2 anni), nonché la multa fino a 30.000 euro, a carico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, preposti all'accertamento dell'osservanza della legge, omettano di eseguire i controlli prescritti.
Il comma 4 specifica che, in caso di reiterazione della violazione ovvero qualora essa sia commessa attraverso attività organizzate, si applica la pena prevista

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dall'articolo 416 del codice penale per il delitto di associazione per delinquere (reclusione per un periodo da un minimo di 1 anno ad un massimo di 15).
L'articolo 4 prevede che il Ministro per le politiche europee assuma le iniziative più opportune presso le istituzioni europee, affinché in quella sede siano adottate misure legislative volte a recepire lo spirito e i contenuti dell'intervento legislativo.
Dal momento che il provvedimento non contiene previsioni attinenti agli ambiti di competenza della Commissione, propone di esprimere su di esso nulla osta.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno al reddito.
C. 2424 A. Foti.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), relatore rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla XI Commissione Lavoro, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sulla proposta di legge C. 2424, recante interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno al reddito, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente dalla Commissione di merito.
L'articolo 1, comma 1, e l'articolo 2, comma 1, prevedono, in via sperimentale, che i lavoratori dipendenti i quali fruiscano, alla data del 1o luglio 2009, di trattamenti di indennità di disoccupazione, di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, di cassa integrazione salari straordinaria e di mobilità, nonché di contratti di solidarietà, possano richiedere, qualora avviino un'attività di impresa, che, per un periodo di diciotto mesi l'indennità mensile loro spettante a tale titolo sia loro attribuita nella misura del 50 per cento, e che il residuo 50 per cento sia loro anticipato in un'unica soluzione, in forma capitalizzata, previo sconto commisurato al tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca centrale europea.
I commi 3 e 4 dell'articolo 1 stabiliscono, in tale ipotesi, che la quota di indennità corrisposta mensilmente al lavoratore sia posta a carico della Gestione prestazioni temporanee dell'INPS, e che i periodi durante i quali essa è fruita sono coperti da contribuzione figurativa a carico della Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali della stessa INPS, ferma restando la facoltà, per gli interessati, di integrare la contribuzione figurativa versando la quota corrispondente al restante 50 per cento dell'indennità.
I commi 7 e 8 recano un'ulteriore agevolazione contributiva per i lavoratori che si avvalgano dell'istituto contemplato dall'articolo 1, comma 1, stabilendo che, qualora essi, nell'esercizio dell'attività di impresa da loro avviata, assumano per almeno 24 mesi, nel periodo di diciotto mesi in cui si applica tale beneficio, altri lavoratori dipendenti, per questi ultimi non sono dovuti i contributi previdenziali obbligatori posti a carico del datore di lavoro e del lavoratore. I periodi ai quali si applica la predetta esenzione contributiva sono coperti da contribuzione figurativa, a carico della Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS.
Ai sensi del comma 9, al termine del periodo di 18 mesi nel quale i lavoratori possono avvalersi del beneficio di cui all'articolo 1, comma 1, questi ultimi, nonché i lavoratori da essi assunti nell'esercizio dell'attività d'impresa, possono iscriversi nelle liste di mobilità.
L'articolo 6, comma 1, stabilisce che, ai fini dell'avvio dell'attività di impresa, i

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soggetti che intendono avvalersi dello strumento agevolativo di cui all'articolo 1, comma 1, debbano presentare all'ufficio del registro delle imprese la comunicazione unica prevista dall'articolo 9 del decreto-legge n. 7 del 2007.
Il comma 2 prevede che le attività di impresa per le quali si intenda avvalersi delle disposizioni recate dal provvedimento debbano essere esercitate in forma individuale, ovvero di impresa familiare, di società in nome collettivo o in accomandita semplice ovvero in forma di società cooperativa.
Il comma 3 stabilisce l'esonero dai versamenti contributivi per i soci e collaboratori familiari, mentre il comma 4 fissa in tre unità il numero massimo di addetti complessivamente occupati o impegnati nelle imprese che si avvalgono dei benefici contributivi e previdenziali previsti dall'articolo 1 del provvedimento.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 2, commi da 2 a 4, i quali recano alcune agevolazioni creditizie in favore delle imprese costituite avvalendosi dello strumento di sostegno previsto dall'articolo 1, comma 1.
In particolare il comma 2 prevede che, per un periodo di 18 mesi, tali imprese possano accedere ai finanziamenti bancari utilizzando le garanzie dei Fondi speciali antiusura costituiti dai confidi e dalle fondazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della legge n. 108 del 1996.
Al riguardo ricorda che il citato articolo 15 della legge n. 108 ha istituito presso il Ministero dell'economia il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, finalizzato all'erogazione di contributi ad appositi Fondi speciali costituiti dai Confidi, nonché alle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione dell'usura.
La disposizione del comma 2 specifica che tali Fondi speciali antiusura devono essere separati dai Fondi rischi ordinari dei Confidi e sono destinati a garantire le banche e gli istituti di credito che concedano finanziamenti a medio termine alle predette imprese, fino all'80 per cento del finanziamento concesso. Il comma 3 precisa ulteriormente che i contributi erogati ai Fondi speciali antiusura sono cumulabili con eventuali altri contributi concessi ai medesimi Fondi dalle regioni e dalle province.
Il comma 4 prevede che, qualora i soggetti che si sono avvalsi delle predette garanzie si avvalgano della possibilità, prevista dal comma 9 dell'articolo 1, di iscriversi nelle liste di mobilità, essi sono tenuti alla cessione del quinto dello stipendio nei confronti delle banche che hanno erogati i finanziamenti in loro favore.
Sempre con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 3 detta un regime fiscale speciale per le imprese avviate avvalendosi dello strumento di sostegno di cui all'articolo 1, comma 1, le quali, a norma dell'articolo 6, comma 2, devono essere svolte in forma individuale, ovvero di impresa familiare, di società in nome collettivo o in accomandita semplice ovvero in forma di società cooperativa.
Per tali soggetti si prevede innanzitutto, al comma 1, che il reddito d'impresa o di lavoro autonomo sia costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nello stesso periodo, considerando anche le plusvalenze e le minusvalenze relative ai beni d'impresa. Inoltre si stabilisce la deducibilità dal reddito degli eventuali contributi previdenziali, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare che siano fiscalmente a carico del titolare dell'impresa.
Tale meccanismo di determinazione del reddito risulta derogatorio rispetto al regime ordinario di determinazione del reddito imponibile, ricalcando peraltro, sia pure in termini più semplici, le previsioni di cui all'articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, relative alla determinazione del reddito da lavoro autonomo.

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Il nuovo meccanismo di determinazione risulta invece molto più semplificato rispetto alla normativa, molto più articolata, prevista dal Titolo II del TUIR ai fini della determinazione del reddito d'impresa, ad esempio per quanto riguarda l'applicazione del criterio di cassa, secondo cui le componenti di reddito concorrono alla formazione dell'imponibile nel periodo di imposta in cui sono percepite o sostenute, in deroga al principio di competenza, secondo cui gli elementi reddituali acquistano rilevanza a fini tributari nel periodo di imposta in cui si perfeziona il diritto a percepire la prestazione o ad effettuarla.
Il medesimo comma 1 prevede che sul reddito, determinato secondo le modalità appena illustrate, si applichi un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle relative addizionali regionali e comunali pari al 20 per cento.
Il comma 2 stabilisce altresì l'esenzione dall'IRAP in favore dei titolari delle attività d'impresa soggette al regime agevolato di cui al comma 1.
In merito alla formulazione della disposizione, rileva come essa faccia riferimento solo ai titolari di attività di impresa, mentre il comma 1, nel definire l'ambito di applicazione dell'agevolazione in materia di imposte sui redditi, si riferisce esplicitamente ai redditi di impresa ed a quelli di lavoro autonomo.
Il comma 3 consente ai medesimi titolari delle attività di impresa di cui al comma 1 di non addebitare l'IVA a titolo di rivalsa al cessionario o al committente, sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi da loro effettuate, in deroga alle previsioni dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Conseguentemente la disposizione precisa che tali soggetti non hanno diritto alla detrazione dell'IVA da loro assolta sugli acquisti da loro effettuati.
In merito alla formulazione della disposizione, rileva anche in questo caso come essa faccia riferimento solo ai titolari di attività di impresa, mentre il comma 1, nel definire l'ambito di applicazione dell'agevolazione in materia di imposte sui redditi, si estende esplicitamente tanto ai redditi di impresa quanto a quelli di lavoro autonomo.
Sempre per quanto riguarda la disciplina IVA, il comma 4, ultimo periodo, esonera i soggetti sopra indicati dal versamento dell'IVA e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ad eccezione degli obblighi di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette e degli obblighi di certificazione dei corrispettivi.
Il comma 4, primo e secondo periodo, prevedono invece l'esonero, per i titolari delle predette attività di impresa, degli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili previsti dalla disciplina tributaria, fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi «ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973».
In merito a tale ultima previsione non appare agevole identificare quali siano i documenti cui la disposizione fa riferimento. Inoltre non risulta chiaro il richiamo all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che si riferisce alla tenuta e conservazione delle scritture contabili, per le quali la disposizione stessa prevede l'esonero.
Anche in questo caso rileva inoltre come essa faccia riferimento solo ai titolari di attività di impresa, mentre il comma 1, nel definire l'ambito di applicazione dell'agevolazione in materia di imposte sui redditi, si applica esplicitamente sia ai redditi di impresa sia a quelli di lavoro autonomo.
Il comma 5 subordina l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 alla preventiva autorizzazione Comunitaria.
Al riguardo occorre valutare, in primo luogo, se la sostanziale esenzione dall'IVA prevista dai predetti commi 3 e 4 risulti compatibile con la disciplina Comunitaria in materia.
Inoltre, appare opportuno che la preventiva autorizzazione comunitaria sia richiesta

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anche con riferimento al regime speciale in materia di imposte dirette previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 3.
Il comma 6 prevede, al primo periodo, che il regime fiscale speciale cessa di avere applicazione dal 1o gennaio 2011.
In merito alla formulazione del primo periodo del comma 6 rileva l'opportunità di modificarla, nel senso di indicare specificamente quali siano le disposizioni dell'articolo 6 che costituiscono il regime fiscale speciale, e di chiarire che esso cessa di avere applicazione dal periodo di imposta in corso alla data del 1o gennaio 2011, al fine di tener conto dell'eventualità che, per talune delle imprese che si avvalgono del predetto regime agevolato, l'anno fiscale non coincida con quello solare.
Il secondo periodo del comma 6 disciplina invece il passaggio da tale regime speciale al regime tributario ordinario. A tale ultimo proposito si prevede che i ricavi, i compensi e le spese sostenute che hanno già concorso a formare il reddito nel periodo di applicazione del regime fiscale speciale non assumono rilevanza ai fini della determinazione del reddito nei periodi di imposta successivi, anche qualora siano di competenza di tale periodo; nel caso contrario, le componenti di reddito che non hanno concorso al reddito imponibile nel periodo di applicazione del regime speciale, assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi.
Tale previsione sembra finalizzata a coordinare il passaggio dal principio di cassa, che caratterizza il regime speciale di determinazione dell'imponibile dettato dall'articolo 3, comma 2, al principio di competenza, che caratterizza invece il regime ordinario di determinazione del reddito dei redditi d'impresa.
Il comma 7 prevede che ai soggetti che si avvalgono del regime tributario speciale si applicano le disposizioni in materia di credito d'imposta per le nuove assunzioni nel Mezzogiorno di cui all'articolo 2, commi da 539 a 547, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008).
Un'ulteriore agevolazione è prevista dal comma 10, il quale prevede che i soggetti che si avvalgono del regime agevolato possono «dedurre dall'imposta sul reddito» le somme erogate per la partecipazione a corsi di formazione professionale e di apprendimento, purché documentate e coerenti con gli obiettivi e l'attività svolta dall'impresa, nel limite massimo di 5.000 euro nel primo triennio di attività.
In merito alla formulazione della disposizione rileva l'opportunità di far riferimento alla deduzione dal reddito d'impresa, ovvero alla detrazione delle predette somme dall'imposta sostitutiva di cui all'articolo 3, comma 1.
Appare altresì opportuno specificare che l'agevolazione si applica alle spese effettivamente sostenute dai titolari delle attività di impresa o di lavoro autonomo per la partecipazione ai citati corsi dei titolari stessi e dei loro dipendenti.
Non risulta altresì chiaro se il limite massimo dell'agevolazione di 5.000 euro si riferisca a ciascun anno del primo triennio di attività, ovvero costituisca un limite complessivo per l'intero triennio.
Il comma 8 stabilisce che i soggetti fruitori del regime speciale possono farsi assistere, negli adempimenti tributari, dal competente ufficio delle entrate, munendosi in tal caso di un'apparecchiatura informatica da utilizzare per la connessione con il sistema informatico del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. In connessione con tale previsione il comma 9 riconosce a tali soggetti un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione dei versamenti tributari e contributivi, pari al 40 per cento «della parte del prezzo unitario di acquisto dell'apparecchiatura» per un importo non superiore a 400 euro, spettante anche in caso di acquisizione dell'apparecchiatura attraverso locazione finanziaria.
Per quanto riguarda la formulazione della disposizione non risulta chiara la nozione di «40 per cento della parte del prezzo unitario», atteso che l'indicazione della percentuale pare sufficiente ad

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identificare la quota del prezzo di acquisto per la quale è fruibile il credito d'imposta.
L'articolo 3-bis stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, si applicano «in coerenza con quanto previsto, anche sotto il profilo finanziario» dall'articolo 1, commi 7, 8, 8-bis ed 8-ter, del decreto-legge n. 78 del 2009, il quale già contempla la possibilità che i trattamenti di sostegno al reddito possono essere utilizzati dal lavoratore destinatario per intraprendere un'attività di lavoro autonomo o un'attività di impresa.
In particolare il predetto articolo 1 del decreto-legge n. 78 introduce, ai commi 7 ed 8, particolari benefici per i lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito che intraprendano attività di impresa, lavoro autonomo o si associno in cooperativa.
Il comma 7 prevede che ai lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga, i quali intraprendano un'attività di lavoro autonomo, avviino un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa o si associno in cooperativa sia riconosciuto, a condizione che si dimettano dall'impresa di appartenenza un incentivo pari all'indennità spettante.
Il comma 8 prevede invece, in via sperimentale per il biennio 2009-2010, che ai lavoratori percettori del trattamento di cassa integrazione guadagni, i quali intraprendano un'attività di lavoro autonomo, avviino un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa o si associno in cooperativa e si dimettano dall'impresa di appartenenza, possa essere liquidato, su richiesta, il trattamento di integrazione salariale straordinaria per un numero di mensilità pari a quelle deliberate non ancora percepite, ovvero la liquidazione del trattamento di mobilità per massimo di 12 mesi.
Il comma 8-ter individua le risorse finanziarie per l'attuazione dei commi 7 e 8, prevedendo che gli ulteriori 100 milioni di euro stanziati dall'articolo 19, comma 2-bis, del decreto-legge n. 185 del 2008, per l'istituto sperimentale di tutela del reddito per i lavoratori a progetto, possa essere destinata, parzialmente o totalmente, ad incrementare per il 2009 le risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, istituito dall'articolo 18, comma 1, lettera a), del già citato decreto-legge n. 185.
In generale segnala l'opportunità di assicurare il coordinamento tra le norme dell'articolo 1 del decreto-legge n. 78 del 2009 e quelle recate dall'intervento legislativo in esame, al fine di evitare sovrapposizioni e contraddizioni, atteso che le rispettive previsioni, sebbene analoghe, presentano caratteristiche e modalità di applicazione in parte diverse, nonché di specificare se il richiamo al comma 8-ter dell'articolo 1 del decreto-legge n. 78 del 2009 costituisca un limite di spesa rispetto alla fruizione delle agevolazioni contributive e tributarie recate dal provvedimento in esame.
L'articolo 4, comma 1, prevede che i titolari ed i soci delle imprese ammesse ai benefici recati dalla proposta di legge siano tenuti a rispetto delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro previste dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 81 del 2008, il quale detta le disposizioni applicabili in materia ai componenti di imprese familiari e ai lavoratori autonomi. Inoltre il comma 2 prevede l'applicabilità dell'articolo 94 del già citato decreto legislativo n. 81, il quale indica gli obblighi di sicurezza gravanti sui lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri.
Il comma 3 prevede altresì, per i lavoratori dipendenti delle imprese, l'applicazione delle misure generali di tutela in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro indicate dall'articolo 15 del già citato decreto legislativo n. 81, nonché l'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 21 del medesimo decreto n. 81.
L'articolo 5 esonera, in via temporanea, le imprese che si avvalgono delle disposizioni della proposta di legge degli

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obblighi di tutela dell'ambiente, di cui agli articoli 189, 190 e 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Rammenta che le previsioni richiamate riguardano gli obblighi di comunicazione al catasto dei rifiuti, gli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di iscrizione nell'albo dei gestori ambientali ai fini dello svolgimento di attività nel campo della raccolta e trasporto dei rifiuti.
L'articolo 6, al comma 4-bis abroga l'articolo 2, comma 3, del Regio Decreto n. 1422 del 1924, ai sensi del quale le società cooperative assumono la qualifica di datori di lavoro anche nei riguardi dei soci impiegati in lavori assunti dalle medesime società cooperative.
L'articolo 6-bis, comma 1, stabilisce che i soci delle cooperative artigiane hanno titolo all'iscrizione nella gestione previdenziale degli artigiani e che la base imponibile per il calcolo dei contributi da versare a tale gestione è costituito dal trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della legge n. 142 del 2001, il quale disciplina il trattamento economico dei soci lavoratori delle cooperative.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze si segnala l'ultimo periodo del comma, il quale prevede che, «ai fini dell'imposta sui redditi» si applica l'articolo 50 del Testo unico delle imposte sui redditi, recante l'elencazione dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente.
Al riguardo segnala come non risulti del tutto chiara la portata della disposizione, la quale sembra comunque voler ribadire la previsione di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a), del TUIR, laddove esso specifica che i compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, di quelle agricole e delle cooperative della piccola pesca, nel limite dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, sono equiparati fiscalmente a quelli di lavoro dipendente, a condizione che le cooperative stesse siano iscritte nei registri della cooperazione, e che esse osservino i principi di mutualità stabiliti dalla legge ed indicati nei rispettivi statuti.
La norma di cui al comma 1 ha l'evidente finalità di risolvere il contenzioso in essere circa la possibilità, per i soci delle cooperative artigiane, di iscriversi nella pertinente gestione previdenziale: ciò è confermato dal comma 2, il quale stabilisce l'estinzione d'ufficio dei procedimenti amministrativi e dei giudizi, pendenti all'entrata in vigore del provvedimento, relativi a controversie sulle tematiche affrontate al comma 1. In tale contesto si specifica che i provvedimenti giudiziari ancora non passati in giudicato risultano privi di effetto e che le spese dei giudizi dichiarati estinti sono compensate tra le parti.

Gianfranco CONTE, presidente, ritiene che il provvedimento presenti taluni aspetti problematici per gli ambiti di competenza della Commissione e che sia pertanto opportuno approfondirne ulteriormente il contenuto.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 26 novembre 2009. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 10.40.

Indagine conoscitiva sul credito al consumo.
Audizione del direttore generale del Tesoro.
(Svolgimento e conclusione).

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta, è assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso l'attivazione della trasmissione

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televisiva tramite il canale satellitare della Camera dei deputati.
Introduce quindi l'audizione.

Vittorio GRILLI, direttore generale del Tesoro, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Cosimo VENTUCCI (PdL), Francesco BARBATO (IdV), Alberto FLUVI (PD), Alessandro PAGANO (PdL), Matteo BRAGANTINI (LNP), e Gianfranco CONTE, presidente, ai quali replica Vittorio GRILLI, direttore generale del Tesoro.

Gianfranco CONTE, presidente, pone un ulteriore quesito al quale risponde Vittorio GRILLI, direttore generale del Tesoro.

Gianfranco CONTE, presidente, ringrazia il Professor Grilli e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.