CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 novembre 2009
251.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 novembre 2009. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) (C. 2936 Governo, approvato dal Senato).
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 2937-bis).
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009 (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione - Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 24 novembre 2009.

Mario PESCANTE (PdL) avverte che non sono stati presentati emendamenti ed ordini del giorno. Invita quindi il relatore ad illustrare la proposta di relazione.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, dopo aver richiamato i contenuti del disegno di legge finanziaria, illustra la proposta di relazione sui documenti di bilancio in titolo (vedi allegato 1). In particolare, osserva che non risulta ancora disponibile il bilancio di previsione 2010 della Presidenza del Consiglio e pertanto non si conosce la ripartizione delle somme spettanti a ciascun centro di responsabilità. Evidenzia peraltro l'esigenza che sia assicurato il pieno funzionamento del Dipartimento per le politiche comunitarie.
Propone, quindi, che la Commissione deliberi di riferire favorevolmente sulla legge finanziaria 2010 e sul bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 - Tabella n. 2 recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010, limitatamente alle parti di competenza.

Sandro GOZI (PD) comunica di aver presentato una proposta di relazione alternativa sui documenti di bilancio in esame (vedi allegato 2). Esprimendo forti riserve sui contenuti dei documenti in esame, richiama in particolare le osservazioni svolte nella precedente seduta dal deputato Farinone ed evidenzia che il disegno di legge finanziaria per il 2010 prevede strumenti del tutto carenti in

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relazione alle necessità delle politiche comunitarie. Esprime rilievi critici sull'entità delle avvenute riduzioni degli stanziamenti destinati alle politiche comunitarie e stigmatizza in particolar modo il venir meno di ingenti risorse, pari a circa due miliardi di euro, riservate al Dipartimento delle politiche comunitarie. Sulla base di tali premesse, paventa che possano avvenire ulteriori riduzioni di risorse nel momento in cui sarà disponibile il bilancio di previsione per il 2010. Dopo aver rilevato che il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie assume un ruolo decisivo in ordine agli obiettivi della convergenza, della competitività regionale e dell'occupazione, nonché in relazione alla cooperazione territoriale europea, lamenta la drastica penalizzazione del predetto Fondo mediante la diminuzione di stanziamenti per una cifra pari a un miliardo e cinquecento milioni di euro. Sostiene che, a fronte di tale riduzione, si delinea conseguentemente il grave depauperamento di circa sei miliardi di euro di risorse che non potranno più essere utilizzate in Italia per progetti di investimento. Segnala che una questione strettamente connessa al funzionamento del suddetto Fondo attiene al pagamento delle condanne per procedure di infrazione, in quanto ben quindici infrazioni non sono state sanate e ciò espone l'Italia alla possibilità di dover fronteggiare l'irrogazione di sanzioni pecuniarie di notevole entità che andrebbero a gravare sulle esigue dotazioni del Fondo. Per tali motivi invita i gruppi di maggioranza a valutare taluni dei rilievi richiamati nella proposta di relazione di minoranza, al fine di inserire gli stessi nella proposta di relazione formulata dal relatore.

Isidoro GOTTARDO (PdL), dopo avere ringraziato il deputato Gozi per le sollecitazioni ed il contributo fornito, dichiara di non condividere l'analisi svolta dallo stesso; in particolare dissente sulla considerazione che la disponibilità del Fondo unico per il coofinanziamento delle politiche comunitarie comporti il venir meno per l'Italia delle risorse ipotizzate dal deputato Gozi, pari a circa sei miliardi di euro, che non potrebbero più essere destinate a progetti nazionali di investimento. Segnala che assume peraltro un incisivo ruolo il sistema delle regioni sulla programmazione ed il finanziamento in tale settore. Ricorda che nel comparto agricolo l'Italia non ha potuto attivare i finanziamenti comunitari a causa delle procedure non lineari e non basate sulla piena collaborazione tra amministrazione centrale e autonomie regionali. Asserisce inoltre che una questione decisiva si pone in ordine all'utilizzo dei fondi comunitari, che, se attivati correttamente, producono effettivi benefici al circuito degli investimenti. Sottolinea che, a seguito di un'effettiva verifica del fabbisogno del citato Fondo, che si caratterizza quale fondo di programmazione, si è proceduto ad un dimensionamento della relativa dotazione che appare tuttavia adeguata rispetto alle attuali esigenze e che potrà essere incrementata qualora si renda successivamente necessario. Analoghe considerazioni, rileva, si pongono per la questione delle procedure di infrazione.

Gianluca PINI (LNP), dopo avere ringraziato il relatore per le conclusioni svolte, fa notare che riduzioni di stanziamento dei capitoli di bilancio sono avvenute per tutti i dicasteri dell'Esecutivo e si rendono necessarie al fine del perseguimento di una politica di effettivo risanamento e di riduzioni del debito pubblico. Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di relazione formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) condivide le osservazioni del relatore e preannuncia, a nome del suo gruppo , il voto favorevole sulla proposta di relazione del relatore.

Sandro GOZI (PD), nel prendere atto delle conclusioni del relatore, conferma le proprie riserve sull'orientamento dei gruppi di maggioranza favorevole ad una decisiva riduzione dell'entità delle risorse del Fondo di rotazione per le politiche economiche. Osserva che, a fronte di tali

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valutazioni, sarebbe paradossalmente preferibile sopprimere il predetto Fondo, ovvero destinare le relative risorse esclusivamente alle spese connesse alle procedure di infrazione.

Antonio RAZZI (IdV), a nome del suo gruppo, esprime parere contrario sulla proposta di relazione del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta relazione sulla Tabella n. 2, relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, per le parti di competenza, e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria, risultando così preclusa la votazione sulla proposta di relazione alternativa. Delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il deputato Gottardo quale relatore presso la V Commissione, per l'esame della medesima Tabella n. 2 relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, per le parti di competenza, e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani.
Nuovo testo C. 2624 Reguzzoni e abb.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianluca PINI (LNP), relatore, rileva che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul nuovo testo dell'AC. 2624, come modificato nel corso dell'esame in sede referente presso la X Commissione, e sulle abbinate proposte di legge recanti disposizioni in materia di riconoscibilità e tutela dei prodotti italiani, nonché in materia di tracciabilità ed etichettatura degli stessi.
A tal fine il nuovo testo dell'AC 2624 introduce un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero, che evidenzia il luogo di origine di ciascuna delle fasi di lavorazione e che fornisce in maniera chiara e sintetica specifiche informazioni riguardanti: la conformità dei processi di lavorazione alle norme vigenti in materia di lavoro; la certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti; l'esclusione dell'impiego di minori nella produzione; il rispetto della normativa europea e degli accordi internazionali in materia ambientale.
Inoltre la proposta prevede l'uso della denominazione «Made in Italy» esclusivamente per i prodotti finiti dei sopraindicati settori le cui fasi di lavorazione abbiano avuto luogo prevalentemente nel territorio italiano ed in particolare se almeno due delle fasi di lavorazioni sono state eseguite nel territorio medesimo e se per le rimanenti fasi è verificabile la tracciabilità.
La definizione delle caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego della denominazione «Made in Italy», nonché delle modalità per l'esecuzione dei relativi controlli, anche attraverso il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è demandata ad un successivo decreto ministeriale. Inoltre si prevede l'adozione di un regolamento diretto a garantire elevati livelli di qualità dei prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri commercializzati, anche al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente. Cita al riguardo i prodotti di pelletteria provenienti dai mercati dell'estremo oriente, talvolta trattati con cromo esavalente e quindi cancerogeni.
Aggiunge che il nuovo testo introduce, salvo che il fatto non costituisca reato, un sistema di sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di mancata o scorretta etichettatura dei prodotti, abuso della denominazione Made in Italy, e mancata o incompleta indicazione nell'etichetta della conformità delle lavorazioni alle norme in materia di lavoro, igiene e sicurezza dei prodotti, tutela ambientale. Inoltre, per le imprese che reiterano le indicate violazioni è prevista anche la sospensione dell'attività, mentre per i pubblici ufficiali che omettono di effettuare i prescritti controlli è stabilita una sanzione penale. Infine, fa

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notare come l'articolo 4 del testo in esame demandi al Ministro per le politiche europee il compito di assumere opportune iniziative a livello comunitario volte all'adozione di misure legislative in grado di recepire i contenuti della legge.
Con particolare riferimento alla compatibilità comunitaria, ricorda che esiste una giurisprudenza risalente e costante della Corte di Giustizia in materia di marchi di qualità di titolarità di enti pubblici, che ritiene incompatibile con il mercato unico, sulla base dell'articolo 28 del Trattato, la presunzione di qualità legata alla localizzazione nel territorio nazionale di tutto o di parte del processo produttivo, «la quale di per ciò stesso limita o svantaggia un processo produttivo le cui fasi si svolgano in tutto o in parte in altri Stati membri» (sentenza della Corte UE del 12 ottobre 1978, causa 13/78, Eggers Sohn et Co. contro Città di Brema); a tale principio fanno eccezione solo le regole relative alle denominazioni di origine e alle indicazioni di provenienza.
Aggiunge che l'articolo 16 del DL 135/2009 recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari interviene sulla stessa materia con una disciplina generale dei prodotti classificabili come «Made in Italy», che tuttavia non si applica obbligatoriamente ma su iniziativa dei singoli produttori. Osserva che le previsioni del decreto legge, come segnalato nella relazione illustrativa (S. 1784), «appaiono in linea con le indicazioni della Corte di giustizia delle Comunità europee, che, mentre ha costantemente ritenuto contrarie al Trattato le previsioni obbligatorie che esigano l'indicazione di origine di determinate merci, ancorché indistintamente applicabili alle merci nazionali e a quelle comunitarie, giacché tali previsioni hanno l'effetto di consentire al consumatore di distinguere fra queste due categorie di prodotti, il che può indurlo a dare la preferenza alle merci nazionali - ha, sin dagli anni Ottanta, riconosciuto meritevole di tutela l'interesse del produttore ad indicare di propria iniziativa l'origine nazionale del prodotto, salva la tutela del consumatore rispetto a indicazioni inesatte (sentenza 25 aprile 1985, causa C-207/83, Commissione/Regno Unito, punto 21: «(...) nei casi in cui l'origine nazionale della merce suggerisce ai consumatori determinate qualità, i produttori hanno interesse ad indicarlo di loro iniziativa sui prodotti o sugli imballaggi, senza che sia necessario obbligarveli. In questo caso, la tutela dei consumatori è adeguatamente garantita dalle norme che consentono di far vietare l'uso di indicazioni d'origine false, norme che il Trattato CEE lascia intatte»»).
Fa notare che il testo in esame costituisce un'evoluzione positiva rispetto alla disciplina contemplata dal decreto «Ronchi». Ritiene utile approvare tempestivamente il testo, che non presenta profili critici in ordine alla compatibilità con la normativa comunitaria. Richiama peraltro l'attenzione sull'articolo 4 del provvedimento, a norma del quale il Ministro per le politiche europee assume le opportune iniziative presso le competenti istituzioni europee affinché siano adottate adeguate misure legislative tese a recepire i contenuti del provvedimento per la tutela della tracciabilità dei prodotti tessili «Made in Italy». Nel rilevare poi l'esigenza che sia rispettata la normativa sul lavoro, ritiene utile evidenziare, anche nella proposta di parere, l'opportunità di predisporre un severo apparato sanzionatorio per chi utilizzi lavoratori irregolari.

Mario PESCANTE, presidente, ricorda che la Commissione competente in sede primaria delibererà il mandato al relatore nella giornata di domani.

Gianluca PINI (LNP), relatore, nel considerare che la materia oggetto del provvedimento assume un particolare rilevo in ordine alla salvaguardia delle produzioni tessili italiane e presenta profili di interesse specifico in relazione alle politiche dell'Unione europea, ravvisa l'opportunità che tutti i gruppi della Commissione, ed in particolare quelli di minoranza, possano fornire un utile contributo di riflessione ed approfondimento ai fini dell'espressione del parere.

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Sandro GOZI (PD) fa notare che, in sede europea, si profila un non agevole negoziato sulle materie oggetto del provvedimento, in quanto la posizione dell'Italia appare divergente rispetto a quella degli altri Stati membri in relazione alla disciplina della tracciabilità ed etichettatura dei prodotti nel settore tessile, della pelletteria e calzaturiero. Nell'assicurare che non sussistono intenti ostruzionistici da parte del suo gruppo, avanza la richiesta di un approfondimento dei temi in oggetto. Esprime quindi perplessità sulla formulazione dell'articolo 4 che, sollecitando il Ministro per le politiche europee ad attivare procedure di verifica e controllo sull'attuazione della legge, appare ultroneo incidendo su quelli che dovrebbero essere i compiti istituzionali del Ministro per le politiche europee. Reputa quindi opportuno sopprimere l'articolo 4. Si riserva di fornire una più precisa valutazione del testo dopo averne approfondito il contenuto.

Gianluca PINI (LNP), relatore, si dichiara disponibile a sospendere la trattazione del provvedimento per un'ulteriore riflessione sul testo.

Nicola FORMICHELLA (PdL) si associa alle considerazioni del relatore.

Antonio RAZZI (IdV) dichiara di concordare con quanto affermato dal relatore.

Mario PESCANTE, presidente, propone quindi di sospendere l'esame del provvedimento al fine di consentire un adeguato approfondimento da parte dei gruppi, e di riprendere l'esame medesimo alle ore 16,30.

La Commissione concorda.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.
Testo unificato C. 799 Angela Napoli e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 novembre 2009.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), relatore, dopo aver richiamato i contenuti del provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole sul testo.

Enrico FARINONE (PD) considera condivisibile il contenuto del provvedimento ma esprime rilievi critici in ordine all'articolo 8, comma 1, che stabilisce il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del Servizio Sanitario nazionale al compimento del settantesimo anno di età. Sostiene che tale previsione limiti l'accesso alla professione da parte dei giovani medici che si trovano in condizione di precariato. Per tale motivo preannuncia l'astensione del suo gruppo sul provvedimento.

Gianluca PINI (LNP) preannuncia il proprio voto favorevole sul testo in esame e ritiene che in una fase di transizione la disciplina dell'articolo 8, comma 1, non necessariamente comporti una preclusione della stabilizzazione dei lavori precari della sanità.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL) fa notare che l'articolo 8 del testo risponde ad esigenze sollevate da rappresenti dei gruppi di minoranza in quanto tende a sanare una discrasia della normativa per la quale si può raggiungere generalmente l'età pensionabile con 40 anni di contribuzione contributiva, mentre la disciplina del decreto «mille-proroghe» rendendo cumulabile la contribuzione figurativa degli anni di laurea, riduce il predetto termine di pensionamento. Evidenzia pertanto che la ratio della norma risiede nella volontà di non penalizzare coloro che abbiano riscattato gli anni di università ai fini del raggiungimento dell'età pensionabile.

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Nicola FORMICHELLA (PdL) nel ringraziare il relatore per la chiarezza e la puntualità delle osservazioni svolte, preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta, sospesa alle 14, riprende alle 16.30.

Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani.
Nuovo testo C. 2624 Reguzzoni e abb.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato alle ore 14 della seduta odierna.

Gianluca PINI (LNP), relatore formula una proposta di parere favorevole che contempla altresì una specifica osservazione tesa a segnalare la necessità di rispettare la normativa europea che sanziona i datori di lavoro che utilizzano lavoratori stranieri immigrati clandestinamente, nonché una ulteriore osservazione sull'opportunità di sopprimere l'articolo 4 del testo in esame (vedi allegato 3).

Sandro GOZI (PD), nel rilevare che gli orientamenti in sede europea non sono particolarmente favorevoli alle richieste avanzate dall'Italia in ordine alla disciplina della origine geografica dei prodotti, osserva che l'introduzione del principio della obbligatorietà dell'indicazione geografica porrà l'Italia in una posizione negoziale non agevole alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia europea, che ha sancito il principio che la suddetta indicazione geografica sia fondata sul presupposto volontaristico. Fa notare che l'Unione europea e la Corte di giustizia hanno interpretato la disciplina in materia con l'ottica volta a favorire il principio sulla libera circolazione delle merci. Ravvisa pertanto l'opportunità che tale impostazione sia compensata dai principi della buona e corretta informazione ai consumatori e della piena tracciabilità e trasparenza dei prodotti. Paventa il rischio che il testo in esame possa causare, qualora sia definitivamente approvato, ulteriori procedure di infrazione contro l'Italia. Dichiara infine l'inopportunità della disposizione di cui all'articolo 4, che reputa del tutto ultronea. Valuta favorevolmente il richiamo, nella proposta di parere, alla normativa europea che sanziona i datori di lavoro che utilizzano lavoratori irregolari. Preannuncia pertanto un voto di «astensione costruttiva» del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Mario PESCANTE, presidente, dopo aver apprezzato l'intervento del deputato Gozi, richiama l'esigenza di un particolare approfondimento delle tematiche sollevate, alla luce dell'esigenza di una ampia ed incisiva tutela delle produzioni italiane.

Gianluca PINI (LNP) ribadisce la necessità di predisporre un'adeguata normativa che possa salvaguardare la specificità dei prodotti italiani. Dopo aver valutato favorevolmente le osservazioni svolte dal deputato Gozi, si dichiara disponibile a valutare la possibilità di migliorare il testo nel corso del successivo esame in Assemblea. Evidenzia che anche altri settori, oltre a quelli contemplati dal testo in esame, necessitano di una specifica tutela analoga a quella prevista dal testo medesimo.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

La seduta termina alle 16.45.

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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 novembre 2009. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE, per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario. (Atto n. 146).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 19 novembre 2009.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Mario PESCANTE (PdL), presidente, nessuno chiedendo di intervenire, e facendo presente che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 7 dicembre, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE. (Atto n. 148).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 19 novembre 2009.

Elena CENTEMERO (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Mario PESCANTE (PdL), presidente, nessuno chiedendo di intervenire, e facendo presente che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 7 dicembre, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio.
(Atto n. 143).

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, osserva che lo schema di decreto in esame è volto ad attuare la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio, esercitando l'apposita delega legislativa conferita dall'articolo 24 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2007). L'obiettivo della direttiva 2006/43/CE è una sostanziale armonizzazione, sebbene non completa, degli obblighi in materia di revisione legale dei conti, lasciando comunque agli Stati membri la facoltà di imporre obblighi più severi, salvo disposizione contraria della stessa direttiva.
Fa presente che il capo I dello schema di decreto in esame reca le definizioni,

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componendosi del solo articolo 1, che contiene fra l'altro le definizioni di revisione legale, di revisore legale, di responsabile della revisione, di relazione di revisione legale, di società di revisione legale. Il capo II reca le norme in materia di abilitazione e di formazione continua dei soggetti abilitati all'attività di revisione. L'articolo 2 disciplina l'abilitazione all'esercizio della revisione legale, elencando i requisiti a tale scopo richiesti alle persone fisiche ed alle società. L'articolo 3 descrive le finalità del tirocinio e ne disciplina le modalità di svolgimento. L'articolo 4 si occupa dell'esame di abilitazione, affidando al Ministero della giustizia e al Ministero delle finanze, sentita la Consob, l'attuazione delle norme. L'articolo 5 prescrive percorsi di formazione continua per i soggetti abilitati.
Aggiunge che il capo III reca le norme che disciplinano il Registro dei revisori legali e delle società di revisione. Nel dettaglio, l'articolo 6 disciplina le modalità di iscrizione al Registro, mentre l'articolo 7 ne prescrive il contenuto, disponendo in particolare che le relative informazioni siano conservate in forma elettronica e siano accessibili gratuitamente via Internet. Sono previste regole specifiche per l'iscrizione in apposita sezione dei revisori inattivi (articolo 8).
Rileva poi che il capo IV reca le norme che disciplinano lo svolgimento della revisione legale. In particolare, l'articolo 9 obbliga gli iscritti al rispetto dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale; l'articolo 10 prescrive il mantenimento dell'indipendenza e dell'obiettività nell'effettuazione della revisione dei conti. L'articolo 11 rimanda ai principi determinati in sede europea per lo svolgimento dell'attività di revisione medesima e ai principi elaborati da associazioni, ordini professionali e Consob. L'articolo 13 dispone in ordine al conferimento, alla revoca e alle dimissioni dell'incarico, nonché alla risoluzione del contratto. Il successivo articolo 14 disciplina la relazione di revisione e il giudizio sul bilancio, recandone il contenuto e le modalità di effettuazione, e consentendo ai revisori di ottenere notizie e documenti utili a tal fine dagli amministratori della società. Ai sensi dell'articolo 15, i revisori e le società di revisione sono responsabili in solido tra loro e con gli amministrativi della società nei confronti della società che ha conferito l'incarico, dei soci e dei terzi per l'ipotesi di inadempimento ai propri doveri.
Sottolinea che il capo V reca disposizioni speciali riguardanti la revisione degli enti cosiddetti «di interesse pubblico». L'articolo 16 reca l'elenco degli enti qualificati come «di interesse pubblico», escludendo per essi la possibilità di revisione da parte del collegio sindacale. Inoltre, si prevede il potere della Consob (d'intesa con la Banca d'Italia e l'Isvap) di graduare l'applicazione delle norme proposte agli enti «di interesse pubblico» e ai revisori che si occupano dei conti di tali soggetti giuridici. L'articolo 17 disciplina la durata dell'incarico di revisione in relazione a tali enti, esclude la prestazione ad essi di determinati servizi e prevede una normativa specifica volta a salvaguardare l'indipendenza della funzione di revisione; i medesimi revisori redigono infine una relazione di trasparenza (articolo 18). Il successivo articolo 19 si occupa delle modalità di vigilanza da parte degli organi di controllo degli enti di pubblico interesse.
Il capo VI reca le norme che disciplinano il controllo della qualità, componendosi del solo articolo 20 che prevede che gli iscritti nel Registro siano soggetti ad un controllo periodico della qualità.
Il capo VII reca le norme che disciplinano la vigilanza sui soggetti che esercitano la revisione e sui vari aspetti del sistema di revisione. L'articolo 21 descrive l'oggetto della vigilanza, le modalità di svolgimento e i poteri spettanti all'Autorità di vigilanza. Dall'altro lato, ai sensi del successivo articolo 22, il potere di vigilanza sull'organizzazione e sull'attività dei soggetti revisori è invece affidato alla Consob.
Il capo VIII reca le sanzioni amministrative e penali. L'articolo 23 disciplina i provvedimenti dell'Autorità, mentre il successivo articolo 24 concerne i poteri della

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Consob, prevedendo l'esercizio congiunto di determinate attività legate alla vigilanza sui revisori e sulle società di revisione. Gli articoli 25, 26, 27 e 28 istituiscono nuove fattispecie penalmente rilevanti (rispettivamente: falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale; corruzione dei revisori; impedito controllo; compensi illegali) e, infine, l'articolo 29 reca disposizioni comuni alle introdotte ipotesi di reato.
Il capo IX reca le norme che disciplinano aspetti internazionali. L'articolo 30 si occupa di coordinare la cooperazione internazionale tra autorità competenti in tema di vigilanza sulla revisione contabile. L'articolo 31 consente l'iscrizione di revisori di Paesi terzi nel Registro tenuto in Italia. I successivi articoli 32 e 33 si occupano, rispettivamente, della vigilanza sui soggetti provenienti da Paesi terzi e delle deroghe all'applicazione delle norme di cui agli articoli 30 e 31 a Paesi terzi che soddisfino determinati requisiti.
Il capo X reca modifiche e abrogazioni alla normativa vigente. L'articolo 34 modifica in più punti, con finalità di coordinamento, il Codice Civile; con analogo scopo, l'articolo 35 modifica il D.Lgs. n. 127 del 1991 (recante disposizioni in materia di conti annuali e consolidati delle società), l'articolo 36 modifica il Testo Unico Bancario (di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993), l'articolo 37 modifica il Testo unico finanziario (di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998) e l'articolo 38 modifica il Codice delle assicurazioni private (di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005). L'articolo 39 reca disposizioni in tema di personale, prevedendo che il Ministero dell'economia e delle finanze possa conferire fino a tre incarichi di livello dirigenziale non generale. L'articolo 40 reca le opportune abrogazioni e le disposizioni transitorie.
Conclusivamente rileva che il provvedimento non presenta profili problematici per quel che attiene la compatibilità con l'ordinamento comunitario.

Mario PESCANTE (PdL), nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE).
(Atto n. 144).

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Sandro GOZI (PD), relatore, rileva che lo schema di decreto in esame è stato predisposto ai sensi della legge 7 luglio 2009, n. 88 - legge comunitaria 2008, al fine di dare recepimento alla direttiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007, prevista all'allegato B della citata legge. Tale direttiva istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) ai fini delle politiche ambientali comunitarie e delle politiche o delle attività che possono avere ripercussioni sull'ambiente.
Circa il contenuto del provvedimento, fa presente che l'articolo 1, che recepisce gli articoli 1, 2 e 4 della direttiva, individua la finalità del decreto nella realizzazione di una infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale quale parte della più ampia INSPIRE - Infrastructure for Spatial Information in Europe. A tal fine il decreto stabilisce norme generali per la condivisione, l'accesso e l'utilizzazione, in maniera integrata con le realtà regionali e locali, dei dati necessari per gli scopi delle politiche ambientali e delle politiche/attività che possono ripercuotersi sull'ambiente. Il campo di applicazione del decreto riguarda le collezioni (set) dei dati territoriali disponibili in formato elettronico e detenuti da o per conto di un'autorità pubblica, ed i relativi servizi. L'articolo 2 mutua dall'articolo 3 della direttiva le definizioni funzionali all'applicazione del decreto. In particolare ricorda che l'infrastruttura INSPIRE è definita come l'insieme dei dati territoriali e dei

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relativi servizi, nonché dei metadati che li descrivono e degli accordi, processi e tecnologie per la condivisione, l'accesso e l'utilizzo dei dati.
Aggiunge che l'articolo 3, che non trova una diretta corrispondenza nel testo della direttiva, elenca al comma 1 gli elementi di cui si compone l'INSPIRE nazionale che comprende anche l'indice dei cataloghi pubblici dell'informazione ambientale e l'elenco ufficiale delle autorità pubbliche responsabili della disponibilità dei dati. La costituzione e l'aggiornamento di tale elenco è demandata ad apposito decreto del Ministro dell'ambiente. L'autorità nazionale competente (ANC) per l'attuazione del decreto, la rendicontazione alla Commissione europea ed il raccordo con la rete europea di informazione e osservazione in materia ambientale è individuata nel Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), che si avvale a tal fine dell'ISPRA.
L'articolo 4, che recepisce gli articoli 5 e 6 della direttiva, individua il contenuto dei metadati e definisce le modalità operative secondo le quali gli stessi dovranno essere creati. In particolare il comma 4 dispone che, in fase di prima applicazione e sino all'emanazione dei decreti attuativi dell'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), le regole tecniche per la definizione dei metadati, elaborate in conformità alle disposizioni di esecuzione di cui al regolamento (CE) n. 1205 del 2008 ed alle Linee guida della Commissione europea, sono definite all'Allegato IV. Il comma 5 fissa le seguenti scadenze temporali per la fornitura, da parte delle autorità pubbliche, dei metadati relativi ai dati da esse prodotti o gestiti.
L'articolo 5, che non trova una diretta corrispondenza nel testo della direttiva, individua nel Repertorio nazionale il catalogo nazionale dei metadati (comma 1). Il comma 2 precisa che i set di dati territoriali e i servizi corrispondenti alle tematiche elencate negli allegati I, II e III sono un sottoinsieme dei set di dati territoriali documentati all'interno del Repertorio. I commi seguenti attribuiscono al Ministero dell'ambiente, in virtù del suo ruolo di ANC, funzioni di monitoraggio del processo di definizione e popolamento dei metadati e novellano il comma 5 dell'articolo 59 del decreto legislativo 82/2005 al fine di prevedere il concerto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i profili relativi ai dati ambientali, nell'emanazione dei decreti previsti dal citato comma 5.
L'articolo 6, che recepisce gli articoli 7 e 10 della direttiva, individua i meccanismi per la definizione delle regole per l'interoperabilità dei dati e dei servizi relativi e incarica l'ANC di concordare con le analoghe autorità di Stati membri confinanti la rappresentazione e posizione di dati territoriali relativi agli elementi geografici di confine.
L'articolo 7, oltre a definire le caratteristiche della rete e dei servizi erogati nell'ambito del Sistema pubblico di connettività (SPC), in recepimento dell'articolo 11 della direttiva, prevede la progressiva integrazione dei dati territoriali nell'ambito dell'operante sistema informativo SINAnet gestito dall'ISPRA , che assume la nuova denominazione di SINTAnet (Sistema delle INformazioni Territoriali e del monitoraggio Ambientale).
Ai sensi dell'articolo 8, che recepisce l'articolo 15 della direttiva, il Portale cartografico nazionale (PCN) assume la denominazione e le funzioni di «Geoportale nazionale» che, ai sensi del comma 2, rappresenta il punto di accesso alla rete SINTAnet. Il comma 3 prevede lo sviluppo del geoportale, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in coerenza con le regole tecniche sui dati territoriali definite dai decreti previsti dal comma 5 dell'articolo 59 del decreto legislativo 82/2005 e sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente.
L'articolo 9, che recepisce gli articoli 13 e 14 della direttiva, introduce nei primi 2 commi «i principi INSPIRE della libertà e della gratuità dell'accesso» ai servizi di ricerca e consultazione delle informazioni territoriali da parte del pubblico. I successivi commi 3 e 4 disciplinano le deroghe,

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a tali principi, cui le autorità pubbliche possono ricorrere per escludere l'accesso in forza di particolari esigenze. Un'altra deroga è prevista dal comma 8 per la tariffazione degli accessi per esigenze di autofinanziamento delle autorità pubbliche che producono set di dati territoriali. I commi 8 e seguenti disciplinano tale tariffazione prevedendo, in particolare, che le tariffe e le relative modalità di pagamento siano determinati con apposito decreto interministeriale.
L'articolo 10, che recepisce l'articolo 17 della direttiva, introduce il principio della massima condivisione dei dati territoriali tra le autorità pubbliche centrali e periferiche stabilendo, in generale, che tale scambio avvenga in modo gratuito. Il comma 7 individua i casi di deroga a tale principio generale prevedendo la possibilità di introdurre tariffe.
L'articolo 11, che recepisce l'articolo 18 della direttiva, al fine del coordinamento dei contributi di tutti i soggetti coinvolti nell'INSPIRE nazionale prevede la creazione di un organo di raccordo istituzionale tra le pubbliche amministrazioni che producono dati territoriali. Tale organo è individuato nel Tavolo di Coordinamento Stato-Regioni per il sistema nazionale di osservazione ed informazione ambientale che assume la denominazione di Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale e viene trasferito presso il MATTM.
L'articolo 12, che recepisce l'articolo 21 della direttiva, definisce i meccanismi di monitoraggio. Le disposizioni finali contenute negli articoli 13, 14 e 15 definiscono le modalità per la modifica degli allegati al decreto, recano l'usuale clausola di invarianza finanziaria e obbligano le autorità pubbliche ad adeguarsi alle disposizioni del presente decreto entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore.
Gli allegati I, II e III definiscono le categorie tematiche di dati territoriali in coerenza con gli omologhi allegati della direttiva. L'allegato IV introduce, invece, le regole tecniche per la definizione dei metadati, secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, del presente decreto.
Conclusivamente rileva che il provvedimento non presenta profili problematici per quel che attiene la compatibilità con l'ordinamento comunitario.

Mario PESCANTE (PdL), presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI COMUNITARI

Mercoledì 25 novembre 2009. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.20.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di microfinanziamento per l'occupazione e l'integrazione sociale.
COM (2009) 333 def.

(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 novembre 2009.

Mario PESCANTE (PdL), presidente, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda che è stata presentata una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

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Gianluca PINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità il parere favorevole con condizioni e con osservazioni formulata dal relatore (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 24 novembre 2009).

Comunicazione della Commissione europea «Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini».
COM (2009) 262 def.

(Parere alle Commissioni I e II).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizione e con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 novembre 2009.

Mario PESCANTE (PdL), presidente, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 4).
Al fine di consentire un adeguato approfondimento da parte dei membri della Commissione della proposta di parere formulata, propone di sospendere l'esame del provvedimento in titolo per riprenderlo nella seduta già prevista per le ore 16.30 per l'esame in sede consultiva del nuovo testo dell'AC 2624 recante disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani.

La Commissione concorda.

La seduta, sospesa alle 14.35, riprende alle 16.45.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, dopo aver richiamato i contenuti della proposta di parere, sottolinea l'esigenza che la determinazione delle iniziative e delle politiche in materia di contrasto all'immigrazione clandestina sia condivisa a livello europeo. Evidenzia altresì l'esigenza di attivare un'apposito Ufficio europeo dell'asilo e di una specifica definizione dello stesso concetto di asilo, nonché di una comune normativa sul tema.

Nicola FORMICHELLA (PdL) si associa alle valutazioni espresse dal relatore e avanza la proposta di trasformare in condizione l'osservazione di cui alla lettera a) della proposta di parere.

Gianluca PINI (LNP), nel condividere le considerazioni svolte dal deputato Formichella, fa notare la specificità della posizione italiana nelle politiche di contrasto all'immigrazione clandestina, soprattutto in ragione della particolare posizione geografica. Osserva che lo stesso primo Ministro svedese, in occasione della missione svolta da una delegazione della Commissione a Stoccolma, ha sostenuto la necessità che sia definita a livello europeo una specifica disciplina del diritto di asilo. Avanza la richiesta al relatore di trasformare in condizione l'osservazione di cui alla lettera a) della proposta di parere affinché siano rafforzate in sede europea le iniziative del Governo in materia. Evidenzia peraltro la grave carenza di politiche comuni da parte dell'Unione europea sull'immigrazione clandestina.

Mario PESCANTE, presidente, pone l'attenzione sul profilo della solidarietà tra i diversi Stati membri affinché gli Stati più direttamente esposti per ragioni geografiche alle pressioni migratorie non siano più costretti a far fronte da soli al fenomeno dell'immigrazione. Ritiene che possano sorgere convergenze su tali politiche tra l'Italia e la Spagna, che peraltro avrà la prossima presidenza di turno dell'Unione europea.

Sandro GOZI (PD) prospetta una serie di integrazioni alla proposta di parere del relatore. In generale reputa opportuno contemperare le esigenze della sicurezza con il rispetto dei diritti della persona. In tal senso ritiene necessario richiamare, nella

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proposta di parere, l'esigenza di azioni di contrasto contro le discriminazioni, nonché la necessità di apposite iniziative volte alla integrazione. Esorta altresì ad un maggior rafforzamento del sistema di solidarietà obbligatoria a livello comunitario ed in materia di reinserimento dei rifugiati. Ritiene che debbano diventare obiettivi fondamentali da perseguire la protezione dei minori, il rafforzamento della cooperazione giudiziaria in materia penale, la lotta alla corruzione e alla violenza alle donne e ai minori. Sostiene che nella proposta presentata dal relatore debba essere maggiormente precisato il tema della solidarietà tra gli Stati membri; occorre altresì potenziare il ruolo dell'Agenzia per i diritti fondamentali, che andrebbe dotata di maggiori risorse e coordinata con le altre agenzie che operano in materia. Al riguardo ricorda che, dal primo dicembre 2009, diventerà obbligatoria la Carta dei diritti fondamentali. Ritiene opportuno che siano potenziati gli strumenti di formazione giuridica e giudiziaria, nonché la cooperazione alla formazione. Rileva infine l'esigenza che siano accresciuti gli strumenti di controllo parlamentare in relazione alla Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, oggetto della comunicazione della Commissione europea.

Mario PESCANTE, presidente, considera profili particolarmente delicati e meritevoli di confronto quelli richiamati dal deputato Gozi.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, si dichiara favorevole a trasformare in condizione l'osservazione di cui alla lettera a) della proposta di parere. Ritiene utile il rafforzamento nei contenuti della Carta dei diritti fondamentali, ma occorrerebbe valutare prioritariamente la necessità di rendere obbligatorio il suo recepimento da parte degli Stati membri. Osserva che la proposta di parere debba assumere un profilo di concretezza rispetto alle problematiche che caratterizzano le politiche comunitarie.

Mario PESCANTE, presidente, ritenendo opportuno valutare più approfonditamente le richieste di integrazione della proposta di parere avanzate dal deputato Gozi, propone di sospendere l'esame, ai fini di una attenta riflessione da parte del relatore su tali richieste.

La seduta, sospesa alle 17.10, è ripresa alle 18.20.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, alla luce delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una nuova proposta di parere (vedi allegato 5) che rileva, in premessa, l'importanza di rafforzare il controllo parlamentare sulle politiche relative allo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, dando tempestiva attuazione alle apposite previsioni del Trattato di Lisbona, nonché l'esigenza che il parere espresso dalla Commissione e il documento finale approvato dalle Commissioni di merito siano trasmessi alla Commissione europea e al Parlamento europeo. Osserva che nella nuova proposta di parere viene inserita come condizione, tra le altre indicazioni, quella di rendere obbligatoria e irrevocabile la solidarietà tra diversi Stati membri anche sul piano finanziario. Fa notare di aver altresì inserito un' ulteriore osservazione con la quale si richiede che si promuovano, nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale, ulteriori iniziative volte a rafforzare la protezione delle vittime dei reati e dei testimoni, nonché la lotta alla corruzione.

Sandro GOZI (PD), dopo aver ringraziato il relatore per le integrazioni apportate alla proposta di parere, fa notare che il profilo dei diritti fondamentali e della lotta contro le discriminazioni rientra nel quadro dell'Accordo di Stoccolma e andrebbe pertanto contemplato tra le premesse della proposta di parere come riformulata dal relatore.

Gianluca PINI (LNP), nel ritenere opportuno circoscrivere il contenuto del parere alle tematiche oggetto della comunicazione della Commissione europea, evidenzia che appare ultroneo richiamare nella proposta di parere il tema dei diritti

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fondamentali in quanto ciò rappresenterebbe una inutile ulteriore conferma di quanto già previsto dal Trattato di Lisbona sulla Carta dei diritti fondamentali.

Isidoro GOTTARDO (PdL), dichiarandosi disponibile a precisare nella proposta di parere, in premessa, che il Programma di Stoccolma attribuisce uno specifico rilievo alla promozione e tutela dei diritti fondamentali, anche con riferimento alla protezione delle donne e dei minori, riformula ulteriormente la proposta di parere favorevole con condizione e con osservazioni (vedi allegato 6).

Sandro GOZI (PD) invita il relatore ad inserire, nella premessa relativa alla promozione e alla tutela dei diritti fondamentali, anche con riferimento alla protezione delle donne e dei minori, un riferimento alle politiche di integrazione.

Gianluca PINI (LNP) si dichiara contrario alla richiesta avanzata dal deputato Gozi.

Isidoro GOTTARDO (PdL), si associa alle considerazioni del collega Pini, non ritenendo opportuno inserire nella premessa relativa alla promozione e alla tutela dei diritti fondamentali, anche un riferimento alle politiche di integrazione.

Sandro GOZI (PD), pur ribadendo l'importanza dell'inserimento nelle premesse del parere di un riferimento alle politiche di integrazione, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore come ulteriormente riformulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore come ulteriormente riformulata.

La seduta termina alle 18.35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 25 novembre 2009. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.35.

Sugli esiti della riunione della XLII COSAC svolta a Stoccolma il 5 e 6 ottobre 2009.

Mario PESCANTE, presidente, illustra la relazione predisposta sul tema in titolo (vedi allegato 7).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.