CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 novembre 2009
251.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 25 novembre 2009. - Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.30.

5-02018 Vietti ed altri: Sulla carenza di personale nella casa circondariale di Rebibbia femminile di Roma.

Federico PALOMBA, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Luciano CIOCCHETTI (UdC) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo, della quale è cofirmatario.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

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Luciano CIOCCHETTI (UdC), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo anche perché, avendo visitato di recente la casa circondariale femminile Rebibbia di Roma, ha potuto verificare personalmente la situazione estremamente critica, difficoltosa ed anche di profonda demotivazione nella quale si trova ad operare il personale della Polizia penitenziaria a causa della grave carenza di organico. Ritiene in particolare necessario, in attesa di una soluzione definitiva, che in tempi estremamente rapidi siano quanto meno reintegrate le unità di personale distaccate presso altre sedi. Segnala, infine, di avere rilevato che le condizioni lavorative del personale possono essere rese meno gravose anche tramite taluni interventi di entità relativamente modesta, volti all'ordinaria e straordinaria manutenzione nonché all'ammodernamento degli strumenti quotidiani di lavoro, ad esempio predisponendo un sistema elettronico centralizzato per l'apertura e la chiusura delle celle. Invita quindi il Governo a non sottovalutare la serietà del problema ed a provvedere con la massima sollecitudine.

5-02147 Ferranti: Sulla carenza di personale amministrativo nel Tribunale di Marano, sezione distaccata del Tribunale di Napoli.

Donatella FERRANTI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Donatella FERRANTI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo. Pur confermando la propria stima nei confronti del sottosegretario Caliendo, rileva tuttavia come la risposta, apparentemente esauriente e dettagliata, sia in realtà estremamente superficiale e confermi la mancanza di un concreto impegno del Governo in materia di giustizia. Sottolinea, in particolare, come non siano state realizzate le riforme promesse e come siano state trascurate tutte le proposte e le iniziative del Partito democratico, con particolare riferimento alla istituzione dell'ufficio del processo e al riordino della geografia giudiziaria. Il Governo, al contrario, sembra impegnato solo nella realizzazione di asserite riforme o di norme ad hoc che non colgono i problemi salienti della giustizia. Tale disinteresse del Governo, come peraltro dimostrato anche dal disegno di legge finanziaria per il 2010, sta determinando la disgregazione del sistema giudiziario. La vicenda denunciata con l'interrogazione in titolo, relativa alla carenza di personale amministrativo nel Tribunale di Marano, non fa che confermare quanto appena affermato. Sottolinea come la carenza di organico sia un problema estremamente grave e diffuso su tutto il territorio e come ciò renda necessario l'avvio di una apposita indagine conoscitiva. Ove non fosse possibile disporre tale indagine conoscitiva, preannuncia il proprio personale impegno a svolgere un'attività di monitoraggio di tutti gli uffici giudiziari con carenza di personale. Attività alla quale seguiranno le più opportune iniziative, anche legislative.

5-02148 Molteni: Sulla situazione creditoria dei fornitori di servizi a supporto delle attività di intercettazione.

Nicola MOLTENI (LNP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Nicola MOLTENI (LNP), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta fornita, che riguarda peraltro una vicenda già esaminata con un precedente atto di sindacato ispettivo e nel corso di una audizione svoltasi innanzi alla Commissione Giustizia. Esprime inoltre stima e riconoscimento nei confronti del Ministro Alfano, che ha profuso il massimo impegno

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per raggiungere una composizione in via transattiva della situazione creditoria dei fornitori di servizi a supporto delle attività di intercettazione. Sottolinea peraltro come la situazione si presenti nuovamente critica, e richieda quindi un ulteriore intervento, poiché al 31 dicembre 2009 il credito delle più importanti società fornitrici risulta ammontare a circa 160 milioni di euro. Trattandosi di aziende sane, che creano occupazione e che perciò sono meritevoli di tutela di un rinnovato interessamento da parte del Ministro, auspica che si possa raggiungere in tempi ragionevoli una definitiva soluzione al problema.

Federico PALOMBA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 novembre 2009. - Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 15.

Sui lavori della Commissione.

Donatella FERRANTI (PD) interviene per ricordare che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si è svolta il 10 novembre scorso, aveva proposto che la Commissione procedesse ad un'indagine conoscitiva per approfondire i problemi del sistema carcerario italiano, acquisendo i dati relativi a tutte quelle questioni, che vanno dal sovraffollamento, ai suicidi ed alla penuria di personale, che rendono estremamente grave la situazione che si vive nelle carceri. In quell'occasione i gruppi di maggioranza avevano rappresentato l'esigenza di affrontare le questioni carcerarie attraverso lo strumento dei comitati permanenti, nel cui ambito si sarebbe poi potuta anche svolgere un'indagine conoscitiva. Ricorda altresì che la Presidenza sollecitò i gruppi che ancora non avevano designato i propri componenti per i comitati, che già da tempo la Commissione aveva intenzione di istituire, preannunciando che nel caso in cui i gruppi non avessero adempiuto in tal senso si sarebbe seguita la via dell'indagine conoscitiva. Considerato che i gruppi che non avevano designato i loro componenti, cioè il gruppo del Popolo della libertà e il gruppo Misto, a tutt'oggi non vi hanno ancora provveduto, ritiene che oramai, in ragione dell'emergenza nella quale versano le carceri italiane, non si possa più perdere tempo nel deliberare l'indagine conoscitiva da lei proposta.

Rita BERNARDINI (PD), nell'associarsi alla richiesta dell'onorevole Ferranti, evidenzia come dalla vicenda del ritardo nella istituzione di un comitato permanente per l'esame dei problemi penitenziari, si evinca in maniera chiara quanto sia tenuta in poco conto dalla maggioranza la questione penitenziaria. A causa di questa scarsa attenzione, esprime pessimismo sul futuro funzionamento del comitato qualora questo dovesse essere istituito. Sottolinea la gravità dell'emergenza carceraria e rileva come, a causa dei ritardi da parte dello Stato nel dare delle risposte concrete ed adeguate a risolvere sia il sovraffollamento che la questione del trattamento penitenziario secondo i principi costituzionali, oramai ci si trovi sull'orlo di un baratro. I suicidi che si continuano a verificare sono la testimonianza di quanto sia grave il problema. Ricorda che su tale tema si era impegnata personalmente anche la Presidente Bongiorno, preannunciando una serie di misure che avrebbero portato in poco tempo o alla costituzione del comitato carceri o alla delibera di una indagine conoscitiva in materia penitenziaria.

Federico PALOMBA, presidente, assicura che la questione sollevata dagli onorevoli Ferranti e Bernardini sarà da lui

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sottoposta al Presidente della Commissione affinché venga affrontata in un prossimo Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani.
C. 2624, Reguzzoni ed abb.

(Parere alla X Commissione).
(Seguito esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 novembre 2009.

Manlio CONTENTO (PdL), relatore, ricorda che la Commissione di merito ha ieri modificato la disposizione sanzionatoria del testo in esame, di cui all'articolo 4. Le modifiche apportate non hanno certamente migliorato tale disposizione che presenta profili di incostituzionalità in merito al principio di legalità, che la Corte costituzionale ha esteso anche alle sanzioni amministrative, ed a quello di ragionevolezza.
In particolare, il comma 1 sanziona tutte le violazioni delle disposizioni contenute nel testo in esame prevedendo la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore normale di cessione della merce al pubblico ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e comunque non inferiore ad euro 5.000. Ai sensi del comma 3 del predetto articolo 14, «Per valore normale dei beni e dei servizi si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l'operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi». Non è sicuramente necessario soffermarsi su tale criterio di individuazione dell'entità della sanzione per evidenziarne la totale indeterminatezza secondo quelli che sono i parametri utilizzati nel valutare le sanzioni di natura penale o amministrativa.
La disposizione comunque appare non essere conforme al principio di legalità anche in relazione alla descrizione della condotta la quale consisterebbe nella violazione delle disposizioni del testo, senza che nella legge risulti sufficientemente descritto il contenuto del precetto. Sarebbe pertanto necessario prevedere in maniera specifica le condotte che si intendono vietare ed alla cui violazione viene connessa l'applicazione della sanzione amministrativa, questione che non può che essere rimessa alla Commissione di merito, atteso che la formulazione eccessivamente generica non consente di cogliere le intenzioni circa le condotte che si vorrebbero sanzionare in concreto.
Non appare condivisibile neanche la formulazione del comma 2 volto a sanzionare in via amministrativa le imprese che violano le disposizioni del testo. Come per il comma 1 si richiama l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per determinare l'entità della sanzione amministrativa. Inoltre è stata inserita erroneamente la clausola di salvaguardia secondo cui la sanzione amministrativa in esame trova applicazione solo ove il fatto commesso dall'impresa non costituisca reato. Si tratta di una clausola in questo caso del tutto errata, in quanto nel nostro ordinamento non è prevista la responsabilità penale degli enti, bensì unicamente quella amministrativa, la quale trova la propria disciplina fondamentale nel decreto legislativo n. 231 del 2001 in riferimento agli illeciti amministrativi dipendenti da reati, mentre quando non vi è questa dipendenza saranno le diverse disposizioni legislative a prevederla espressamente, come avviene nel caso in esame. Per questa disposizione valgono quindi gli stessi rilievi di costituzionalità fatti per il comma 1.
Il comma 3 introduce nell'ordinamento un nuovo reato nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, essendo preposti all'accertamento dell'osservanza della presente legge, omettono di eseguire i prescritti controlli.

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In questo caso si applicherebbero la pena della reclusione prevista dall'articolo 328, primo comma, del codice penale (reclusione da 6 mesi a 2 anni) e la multa fino a 30.000 euro. A parte l'opportunità di prevedere direttamente la sanzione detentiva da applicare, si segnala l'esigenza di valutare se tale disposizione non sia ultronea rispetto alle norme penali che già puniscono i predetti soggetti che omettono il compimento di atti d'ufficio (articolo 328, secondo comma).
Il comma 4 è del tutto privo di qualsiasi fondamento costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza in quanto si prevede l'applicazione della pena prevista per il delitto di associazione per delinquere ai casi in cui siano commesse reiteratamente le violazione previste dall'articolo in esame, delle quali due sono di natura amministrativa ed una di natura penale, ovvero ai casi in cui tali violazioni siano commesse attraverso attività organizzate. I profili di incostituzionalità sono i seguenti: in primo luogo vengono ricomprese in un'unica fattispecie condotte di diversa gravità, considerato che solo in un caso si tratterebbe di fattispecie penali; si prevede una forma di associazione per delinquere nel caso in cui mancano dei reati-fine, sussistendo piuttosto degli illeciti amministrativi ai quali è finalizzata l'attività associativa. È da presumere che l'intenzione della Commissione di merito sia quella di prevedere che gli illeciti amministrativi si trasformino in illeciti penali qualora la violazione delle disposizioni del provvedimento in esame avvengano attraverso una attività organizzata.
A parte le considerazioni sui profili di costituzionalità dell'articolo 3, occorre soffermarsi su un ulteriore aspetto relativo a tale articolo, del quale la Commissione giustizia non può non tenerne conto. Si riferisce, in particolare, ai rapporti tra la disposizione in esame e le altre norme sanzionatorie già vigenti nell'ordinamento che hanno per oggetto condotte riconducibili al «made in Italy», tra le quali ricordo l'articolo 4, commi 49 e 49-bis, della legge n. 350 del 2003 e, da ultimo, l'articolo 16 del decreto legge n. 135 del 2009 (cosiddetto decreto Ronchi).
Considerato che le disposizioni sanzionatorie di cui all'articolo 3 del testo in esame puniscono delle condotte comunque astrattamente sovrapponibili a delle fattispecie sanzionatorie già previste dall'ordinamento, tra le quali alcune sono proprio dirette a punire la violazione di norme in materia di «made in Italy», appare opportuno, al fine di non rendere disomogenea la disciplina sanzionatoria nella predetta materia, sopprimere l'articolo 3 del testo in esame.
Propone pertanto di esprimere un parere favorevole, per le parti di competenza della Commissione giustizia, condizionato alla soppressione dell'articolo 3 (vedi allegato 4).

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO dichiara di condividere la proposta di parere del relatore.

Nicola MOLTENI (LNP), a nome del proprio gruppo, preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica italiana e il Network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica in Pescara - ICRANET, fatto a Roma il 14 gennaio 2008.
C. 2815 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Manlio CONTENTO (PdL), relatore, rileva che l'Italia ha aderito, il 18 marzo 2003, all'Accordo istitutivo del Network internazionale di centri di ricerca nel campo dell'astrofisica relativistica (ICRANET), finalizzato alla promozione della cooperazione scientifica internazionale ed

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all'effettuazione di ricerche nel campo dell'astrofisica relativistica.
L'Accordo istitutivo dell'ICRANET, ratificato dalla legge 10 febbraio 2005, n. 31, oltre a qualificare l'ICRANET, «organizzazione internazionale indipendente», dispone, all'articolo 2, che la sede del network sia a Pescara.
L'Accordo di sede in esame si compone di 16 articoli.
Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala anzitutto l'articolo 4 che prevede l'inviolabilità dei locali, degli edifici, dei terreni e degli archivi utilizzati dall'organismo.
L'articolo 5 prevede che i beni e gli averi dell'organismo destinati al perseguimento dei fini istituzionali sono immuni da azione giudiziaria e da misure esecutive, amministrative o giudiziarie; l'immunità dalla giurisdizione e dalla relativa esecuzione non viene riconosciuta tuttavia in assoluto, essendone stabiliti determinati limiti.
L'articolo 6 esclude in linea di principio la responsabilità giuridica internazionale del Governo italiano per le attività svolte dall'ICRANET e dal suo personale sul territorio nazionale, fatto salvo il diritto di rivalsa. L'articolo 7, correlativamente, stabilisce la responsabilità esclusiva dell'ICRANET per tutti i danni o pregiudizi provocati dalle proprie attività in Italia.
Ai sensi dell'articolo 11 sono concessi privilegi e immunità, unicamente per garantire lo svolgimento delle attività ufficiali dell'ICRANET, al personale assunto dal Direttore ai sensi dello Statuto. Tali privilegi riguardano la custodia cautelare, l'ispezione o il sequestro del bagaglio ufficiale, la tutela giurisdizionale per le affermazioni o gli scritti e per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni ufficiali, mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di essere membri del personale ICRANET.
Segnala, infine, l'articolo 15 che disciplina la composizione di eventuali controversie relative all'attuazione delle disposizioni dell'Accordo, che dovrà avvenire in via negoziale tra le Parti e, in caso di mancata composizione, ricorrendo alla procedura dell'arbitrato.
Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.20.